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Sentenza 19 dicembre 2024
Sentenza 19 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/12/2024, n. 6015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 6015 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno –III ª sezione civile – nella persona del G.I., in funzione di
Giudice Unico, Dott.ssa Francesca Sicilia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5359 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2024,
Avente ad oggetto “Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.” a seguito di discussione orale all'udienza del 19.12.2024 del cui verbale il presente provvedimento deve intendersi parte integrante con conclusioni in atti
Tra
, (c.f. ), nonché , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Umberto Fantini;
C.F._2 attori
e
, (c.f. e , (c.f. Controparte_1 C.F._3 Parte_3
, rapp.ti e difesi dall'Avv. Pasquale Santoro;
C.F._4 convenuti
CONCLUSIONI: cfr. verbale di udienza del 19.12.2024
pagina 1 di 7
CONCISA MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio gli odierni convenuti, premettendo di aver ricevuto, in data
17/6/24, notifica di atto di precetto con cui veniva loro intimato di rilasciare libero da persone e cose l'immobile sito in Salerno alla via Amedeo Maiuri n. 33, entro e non oltre 10 giorni dalla predetta notifica, in virtù dell'ordinanza del 02/10/2023, n. cron. 11688/2023, con la quale il Tribunale di Salerno, aveva concesso licenza per finita locazione, fissando l'esecuzione per il giorno 31/10/2023, differita, a seguito di precedente atto di precetto al 16/01/2024, successivamente al 29/02/2024 ed, infine, sospesa in data 06/03/2024, con decreto, ex art. 6, c. 5, l. 431/1998, dallo stesso Giudice estensore, dott.ssa Iorio con differimento al 30/06/2024, in parziale accoglimento della richiesta svolta dagli intimati.
A fondamento della domanda gli attori contestavano il diritto di parte opposta a procedere all'esecuzione, chiedendo disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, sussistendo i presupposti di legge per la concessione del termine massimo di 18 mesi, di cui al combinato disposto ex legge, n° 431/1998, art. 6, c. 5°, l. n°
104/92 ed art. 1, c. 1-2, legge n° 9/2007, quale normativa solo parzialmente applicata dal giudice nell'ordinanza del 2.10.23; deducevano, inoltre, la sussistenza di giusti e fondati di opposizione agli atti esecutivi, eccependo la nullità del precetto, in ragione della irregolarità dell'atto e/o mancanza di una valida procura;
eccepivano, altresì, la nullità del precedente atto di precetto e del relativo preavviso di rilascio, ex art. 608 c.p.c., notificato in data 12/12/2023, deducendone la falsità ideologica quanto al suo contenuto intrinseco, nella parte in cui intimava lo sfratto per pretesa morosità, anziché, come riportato nell'ordinanza, per finita locazione.
Infine, gli opponenti impugnavano il contenuto del verbale di accesso redatto dall' in data 29/02/2024, in quanto affetto da falsità materiale, per aver omesso Pt_4 di dare atto, come richiesto dagli esecutati, di essere stato invitato a sospendere le operazioni di rilascio, stante l'avvenuto deposito, presso la cancelleria del Giudice competente per il merito, di idonea istanza per la rifissazione dell'esecuzione ex art. 6, c. 5°, legge n° 431/1998 ed art. 1, c. 6°, legge n° 9/2007, applicabile al caso di specie.
pagina 2 di 7 Tanto premesso, chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni richiesta avversaria disattesa e reietta, e previa ogni declaratoria necessaria di rito, in accoglimento della presente opposizione agli atti e all'esecuzione: - Disporre, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, quantomeno, fino all'udienza di trattazione, dando atto del pericolo nel ritardo e di gravi motivi;
In ogni caso, inibire la prosecuzione dell'azione esecutiva;
NEL MERITO - Dichiarare l'inefficacia del precetto sopra indicato, nonché di ogni altro connesso atto precedente e/o successivo e consequenziale per tutti i motivi esposti in parte narrativa;
- Accertare e dichiarare che parte opposta non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei tempi e nei modi indicati per i motivi esposti in premessa, dando atto dell'applicabilità del termine massimo di mesi 18, con tutti i provvedimenti consequenziali e per tutti i motivi esposti in parte narrativa, per cui la data di rilascio definitiva dovrà venire rifissata al 30/04/2025; - Ex artt. 221 e segg.
c.p.c., disporre il formale personale interpello delle parti opposte alla presenza del
P.M., circa l'intendimento di avvalersi del precedente avviso di sloggio e del verbale di accesso del 29/2/2024, quanto al primo, nella parte in cui viene intimato lo sfratto per pretesa “morosità”, anziché, per finita locazione, quanto al secondo, laddove l' Pt_4 omette di dare atto, di essere stato edotto ed invitato a sospendere le operazioni di rilascio, stante l'avvenuta comunicazione a mezzo pec e deposito presso la cancelleria del Giudice competente per il merito, di idonea istanza per la rifissazione dell'esecuzione ex art. 6, c. 5°, legge n° 431/1998 ed art. 1, c. 6°, legge n° 9/2007.
Allegando, quali elementi di prova delle denunciate falsità ideologiche e materiali, afferenti le attività svolte dall' tutte le circostanze sopra indicate e la relativa Pt_4 documentazione;
- Ex art. 60 c. 2 c.p.c., accertare e dichiarare, anche in via meramente incidentale, la nullità degli atti precedenti l'atto di precetto e quelli eventuali successivi, posti in essere dall' , facendo, sin d'ora, Controparte_2 riserva di richiederne la chiamata in causa, anche iussu iudicis, avendo questi agito in assenza dei requisiti di ammissibilità e di procedibilità per le ragioni sopra illustrate;
-
Condannare parte opposta al pagamento delle spese di lite, da distrarsi ex art. 93
c.p.c., in favore del sottoscritto difensore anticipatario”.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, con comparsa di costituzione e di risposta depositata in data 3.10.24, si costituivano e che, Controparte_1 Parte_3
pagina 3 di 7 nel constare in toto la domanda, chiedevano rigettarsi l'opposizione, vinte le spese ed i compensi di giudizio.
A fondamento della difesa i convenuti deducevano la validità ed efficacia del precetto opposto, rilevato che la dicitura "mandato in calce all'originario atto di intimazione di sfratto per morosità del 09.08.2023" anziché "per finita locazione", integrasse un mero errore materiale, del tutto irrilevante rispetto alla validità dell'atto di precetto, attesa l'esistenza del mandato e correttezza dello stesso, specificamente rilasciato per lo sfratto per finita locazione del 09.08.2023 e notificato alla controparte e ferma la portata sanante della ratifica costituita dal mandato per la presente costituzione;
l'inammissibilità della eccezione di nullità sollevata dalla controparte in relazione al precetto del 10.11.2023 ed al successivo avviso del 12.12.2023, per essere tali atti del tutto estranei al presente giudizio di opposizione ed avendo gli stessi anche esaurito i propri effetti;
l'irritualità ed illegittimità della richiesta di modifica della data del 30.06.2024 (4 mesi) e di ulteriore proroga al 30.04.2025 (18 mesi), ai sensi dell'art. 6, comma 5, Legge n. 431/98, per essere stato, il provvedimento del
06.03.2024, di cui si chiedeva una reformatio in melius, oggetto di reclamo, con accoglimento dello stesso da parte del Collegio che, in riforma del provvedimento reso nel procedimento di convalida di sfratto per finita locazione N.R.G. 6766/2023, pubblicato in data 06/03/2024 e comunicata in pari data, dichiarava inammissibile, in quanto tardiva, l'opposizione proposta dai sigg.rri e Parte_1 [...]
Parte_2
Infine, con riferimento alla querela di falso incidentale per presunte mancanze nell'operato dell'Ufficiale Giudiziario procedente, i convenuti deducevano l'estraneità al presente giudizio delle relative censure, attinenti l'esecuzione interrotta il
06.03.2024 che, smentite dai documenti agli atti, in ogni caso, sarebbero state già sollevate da controparte nella comparsa di costituzione e risposta con reclamo incidentale del 07.05.2024, e disattese dal Tribunale di Salerno nel provvedimento del 30.05.2024, a definizione del reclamo proposto dalle esponenti.
All'udienza del 20.11.2024, Giudice, “rilevato che nel corpo dell'atto introduttivo il ricorrente adisce il Tribunale ai sensi dell'art. 617, co. II, c.p.c. al fine di ottenere la dichiarazione di illegittimità della azione esecutiva, intrapresa mediante il preavviso di rilascio ex art. 608 c.p.c. e che, al lume della predetta norma, quando è iniziata la
pagina 4 di 7 esecuzione l'opposizione si propone innanzi al giudice della esecuzione, essendo rimessa al giudice istruttore la sola eventuale successiva fase di merito;
rilevato che, il ricorrente ha erroneamente iscritto il giudizio al ruolo generale degli affari civili (come evincibile dalla nota di iscrizione allegata), sì adendo direttamente il giudice civile competente per la eventuale e successiva fase di merito” ha fissato per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del
18.12.2024, con termine per note fino al 5.12.2024, differita al 19.12.2024.
La domanda proposta è inammissibile e, pertanto, va rigettata per le motivazioni che seguono.
Al lume dell'art. 608 c.p.c. la notificazione del preavviso determina l'avvio della esecuzione del rilascio, con la conseguenza che successivamente alla notificazione dello stesso il debitore può introdurre solo le opposizioni esecutive ex artt. 615 e 617 co. II c.p.c., invocando la sospensione del processo esecutivo ormai pendente ai sensi degli artt. 624 e 618 c.p.c.;
Nel caso in esame, il ricorrente ha adito direttamente il giudice civile competente per la eventuale e successiva fase di merito, avendo erroneamente iscritto il giudizio al ruolo generale degli affari civili (come evincibile dalla nota di iscrizione allegata).
Tuttavia, detta fase innanzi al giudice dell'esecuzione non può essere ritenuta meramente facoltativa. Invero, anche laddove l'opponente non intenda richiedere provvedimenti cautelari ai sensi dell'art. 624 c.p.c., e/o dell'art. 618 c.p.c., resta comunque ferma l'esigenza che l'opposizione stessa sia introdotta con ricorso da depositarsi quindi agli atti del fascicolo dell'esecuzione e che il contraddittorio sulla relativa domanda si svolga preventivamente nell'ambito del processo esecutivo, prima della instaurazione del giudizio di merito, in sede di cognizione ordinaria, davanti al giudice competente per materia e per valore, secondo il rito applicabile in relazione all'oggetto del contendere, nel termine perentorio all'uopo assegnato dal giudice dell'esecuzione.
La struttura cd. bifasica della fase introduttiva delle opposizioni esecutive è infatti prevista dalla legge in funzione di una pluralità di esigenze, non riconducibili al solo interesse della parte opponente ma anche (e soprattutto) volte ad assicurare finalità di carattere pubblicistico e di tutela delle altre parti del processo esecutivo, nonché
pagina 5 di 7 del regolare andamento di quest'ultimo, esigenze che quindi non possono ritenersi derogabili e in definitiva rimesse alla volontà della sola parte opponente.
La previsione generalizzata di una preliminare fase sommaria dell'opposizione davanti al giudice dell'esecuzione ha, in primo luogo, lo scopo di garantire ed incentivare la possibilità che abbiano luogo i meccanismi processuali deflattivi espressamente previsti dalla legge, anche (ma non solo) in relazione alla eventuale sospensione cautelare del processo esecutivo, in modo che, in ogni caso, tanto la parte opponente quanto la parte opposta abbiano la possibilità di valutare se dare effettivamente corso alla fase di merito dell'opposizione, che il legislatore (con le riforme del 2006, che impongono a tal fine una sostanziale riassunzione del giudizio e la sua iscrizione nel ruolo degli affari contenziosi solo dopo la fase sommaria endoesecutiva) ha inteso rendere soltanto eventuale e possibilmente evitare, laddove non necessaria, favorendo nei limiti del possibile soluzioni interne al processo esecutivo (come del resto espressamente previsto dall'art. 619 c.p.c., comma 3, secondo un meccanismo peraltro ben possibile anche nelle atre tipologie di opposizione), per evidenti ragioni di economia processuale e di riduzione del contenzioso ordinario a cognizione piena.
L'indicata struttura bifasica, in quest'ottica, ha la finalità di assicurare che della proposizione di un'opposizione esecutiva sia immediatamente reso edotto il giudice dell'esecuzione, al quale è riservato dalla legge il preliminare esame della stessa, anche per consentirgli l'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi di verifica e controllo della regolarità di svolgimento dell'azione esecutiva, nonché dei suoi poteri di direzione del procedimento, che potrebbero determinare l'emissione (anche di ufficio) di provvedimenti tali da rendere superfluo lo svolgimento del merito dell'opposizione (o comunque da indurre le parti a rinunciarvi e/o comunque a trovare un accordo), con evidenti effetti deflattivi sul contenzioso ordinario a cognizione piena.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni di cui sopra, la domanda proposta dagli attori direttamente innanzi al giudice istruttore (alla cognizione) e non al giudice dell'esecuzione (quindi agli atti del fascicolo dell'esecuzione o da costituire,) rende inammissibile la stessa.
pagina 6 di 7 Le ulteriori domande proposta in via incidentale seguono le sorti del procedimento incidentale.
In punto di spese del procedimento, si stima equo disporsi la compensazione integrale delle stesse tra le parti, attesa l'avvenuta dichiarazione di inammissibilità della domanda in ragione di erronea iscrizione a ruolo della stessa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, nella persona del G.I. Dott.ssa Francesca Sicilia, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, disattesa ogni contraria eccezione e conclusione così provvede:
- DICHIARA inammissibile la domanda;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Salerno il 19.12.2024
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Sicilia
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno –III ª sezione civile – nella persona del G.I., in funzione di
Giudice Unico, Dott.ssa Francesca Sicilia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5359 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2024,
Avente ad oggetto “Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.” a seguito di discussione orale all'udienza del 19.12.2024 del cui verbale il presente provvedimento deve intendersi parte integrante con conclusioni in atti
Tra
, (c.f. ), nonché , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Umberto Fantini;
C.F._2 attori
e
, (c.f. e , (c.f. Controparte_1 C.F._3 Parte_3
, rapp.ti e difesi dall'Avv. Pasquale Santoro;
C.F._4 convenuti
CONCLUSIONI: cfr. verbale di udienza del 19.12.2024
pagina 1 di 7
CONCISA MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio gli odierni convenuti, premettendo di aver ricevuto, in data
17/6/24, notifica di atto di precetto con cui veniva loro intimato di rilasciare libero da persone e cose l'immobile sito in Salerno alla via Amedeo Maiuri n. 33, entro e non oltre 10 giorni dalla predetta notifica, in virtù dell'ordinanza del 02/10/2023, n. cron. 11688/2023, con la quale il Tribunale di Salerno, aveva concesso licenza per finita locazione, fissando l'esecuzione per il giorno 31/10/2023, differita, a seguito di precedente atto di precetto al 16/01/2024, successivamente al 29/02/2024 ed, infine, sospesa in data 06/03/2024, con decreto, ex art. 6, c. 5, l. 431/1998, dallo stesso Giudice estensore, dott.ssa Iorio con differimento al 30/06/2024, in parziale accoglimento della richiesta svolta dagli intimati.
A fondamento della domanda gli attori contestavano il diritto di parte opposta a procedere all'esecuzione, chiedendo disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, sussistendo i presupposti di legge per la concessione del termine massimo di 18 mesi, di cui al combinato disposto ex legge, n° 431/1998, art. 6, c. 5°, l. n°
104/92 ed art. 1, c. 1-2, legge n° 9/2007, quale normativa solo parzialmente applicata dal giudice nell'ordinanza del 2.10.23; deducevano, inoltre, la sussistenza di giusti e fondati di opposizione agli atti esecutivi, eccependo la nullità del precetto, in ragione della irregolarità dell'atto e/o mancanza di una valida procura;
eccepivano, altresì, la nullità del precedente atto di precetto e del relativo preavviso di rilascio, ex art. 608 c.p.c., notificato in data 12/12/2023, deducendone la falsità ideologica quanto al suo contenuto intrinseco, nella parte in cui intimava lo sfratto per pretesa morosità, anziché, come riportato nell'ordinanza, per finita locazione.
Infine, gli opponenti impugnavano il contenuto del verbale di accesso redatto dall' in data 29/02/2024, in quanto affetto da falsità materiale, per aver omesso Pt_4 di dare atto, come richiesto dagli esecutati, di essere stato invitato a sospendere le operazioni di rilascio, stante l'avvenuto deposito, presso la cancelleria del Giudice competente per il merito, di idonea istanza per la rifissazione dell'esecuzione ex art. 6, c. 5°, legge n° 431/1998 ed art. 1, c. 6°, legge n° 9/2007, applicabile al caso di specie.
pagina 2 di 7 Tanto premesso, chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni richiesta avversaria disattesa e reietta, e previa ogni declaratoria necessaria di rito, in accoglimento della presente opposizione agli atti e all'esecuzione: - Disporre, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, quantomeno, fino all'udienza di trattazione, dando atto del pericolo nel ritardo e di gravi motivi;
In ogni caso, inibire la prosecuzione dell'azione esecutiva;
NEL MERITO - Dichiarare l'inefficacia del precetto sopra indicato, nonché di ogni altro connesso atto precedente e/o successivo e consequenziale per tutti i motivi esposti in parte narrativa;
- Accertare e dichiarare che parte opposta non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei tempi e nei modi indicati per i motivi esposti in premessa, dando atto dell'applicabilità del termine massimo di mesi 18, con tutti i provvedimenti consequenziali e per tutti i motivi esposti in parte narrativa, per cui la data di rilascio definitiva dovrà venire rifissata al 30/04/2025; - Ex artt. 221 e segg.
c.p.c., disporre il formale personale interpello delle parti opposte alla presenza del
P.M., circa l'intendimento di avvalersi del precedente avviso di sloggio e del verbale di accesso del 29/2/2024, quanto al primo, nella parte in cui viene intimato lo sfratto per pretesa “morosità”, anziché, per finita locazione, quanto al secondo, laddove l' Pt_4 omette di dare atto, di essere stato edotto ed invitato a sospendere le operazioni di rilascio, stante l'avvenuta comunicazione a mezzo pec e deposito presso la cancelleria del Giudice competente per il merito, di idonea istanza per la rifissazione dell'esecuzione ex art. 6, c. 5°, legge n° 431/1998 ed art. 1, c. 6°, legge n° 9/2007.
Allegando, quali elementi di prova delle denunciate falsità ideologiche e materiali, afferenti le attività svolte dall' tutte le circostanze sopra indicate e la relativa Pt_4 documentazione;
- Ex art. 60 c. 2 c.p.c., accertare e dichiarare, anche in via meramente incidentale, la nullità degli atti precedenti l'atto di precetto e quelli eventuali successivi, posti in essere dall' , facendo, sin d'ora, Controparte_2 riserva di richiederne la chiamata in causa, anche iussu iudicis, avendo questi agito in assenza dei requisiti di ammissibilità e di procedibilità per le ragioni sopra illustrate;
-
Condannare parte opposta al pagamento delle spese di lite, da distrarsi ex art. 93
c.p.c., in favore del sottoscritto difensore anticipatario”.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, con comparsa di costituzione e di risposta depositata in data 3.10.24, si costituivano e che, Controparte_1 Parte_3
pagina 3 di 7 nel constare in toto la domanda, chiedevano rigettarsi l'opposizione, vinte le spese ed i compensi di giudizio.
A fondamento della difesa i convenuti deducevano la validità ed efficacia del precetto opposto, rilevato che la dicitura "mandato in calce all'originario atto di intimazione di sfratto per morosità del 09.08.2023" anziché "per finita locazione", integrasse un mero errore materiale, del tutto irrilevante rispetto alla validità dell'atto di precetto, attesa l'esistenza del mandato e correttezza dello stesso, specificamente rilasciato per lo sfratto per finita locazione del 09.08.2023 e notificato alla controparte e ferma la portata sanante della ratifica costituita dal mandato per la presente costituzione;
l'inammissibilità della eccezione di nullità sollevata dalla controparte in relazione al precetto del 10.11.2023 ed al successivo avviso del 12.12.2023, per essere tali atti del tutto estranei al presente giudizio di opposizione ed avendo gli stessi anche esaurito i propri effetti;
l'irritualità ed illegittimità della richiesta di modifica della data del 30.06.2024 (4 mesi) e di ulteriore proroga al 30.04.2025 (18 mesi), ai sensi dell'art. 6, comma 5, Legge n. 431/98, per essere stato, il provvedimento del
06.03.2024, di cui si chiedeva una reformatio in melius, oggetto di reclamo, con accoglimento dello stesso da parte del Collegio che, in riforma del provvedimento reso nel procedimento di convalida di sfratto per finita locazione N.R.G. 6766/2023, pubblicato in data 06/03/2024 e comunicata in pari data, dichiarava inammissibile, in quanto tardiva, l'opposizione proposta dai sigg.rri e Parte_1 [...]
Parte_2
Infine, con riferimento alla querela di falso incidentale per presunte mancanze nell'operato dell'Ufficiale Giudiziario procedente, i convenuti deducevano l'estraneità al presente giudizio delle relative censure, attinenti l'esecuzione interrotta il
06.03.2024 che, smentite dai documenti agli atti, in ogni caso, sarebbero state già sollevate da controparte nella comparsa di costituzione e risposta con reclamo incidentale del 07.05.2024, e disattese dal Tribunale di Salerno nel provvedimento del 30.05.2024, a definizione del reclamo proposto dalle esponenti.
All'udienza del 20.11.2024, Giudice, “rilevato che nel corpo dell'atto introduttivo il ricorrente adisce il Tribunale ai sensi dell'art. 617, co. II, c.p.c. al fine di ottenere la dichiarazione di illegittimità della azione esecutiva, intrapresa mediante il preavviso di rilascio ex art. 608 c.p.c. e che, al lume della predetta norma, quando è iniziata la
pagina 4 di 7 esecuzione l'opposizione si propone innanzi al giudice della esecuzione, essendo rimessa al giudice istruttore la sola eventuale successiva fase di merito;
rilevato che, il ricorrente ha erroneamente iscritto il giudizio al ruolo generale degli affari civili (come evincibile dalla nota di iscrizione allegata), sì adendo direttamente il giudice civile competente per la eventuale e successiva fase di merito” ha fissato per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del
18.12.2024, con termine per note fino al 5.12.2024, differita al 19.12.2024.
La domanda proposta è inammissibile e, pertanto, va rigettata per le motivazioni che seguono.
Al lume dell'art. 608 c.p.c. la notificazione del preavviso determina l'avvio della esecuzione del rilascio, con la conseguenza che successivamente alla notificazione dello stesso il debitore può introdurre solo le opposizioni esecutive ex artt. 615 e 617 co. II c.p.c., invocando la sospensione del processo esecutivo ormai pendente ai sensi degli artt. 624 e 618 c.p.c.;
Nel caso in esame, il ricorrente ha adito direttamente il giudice civile competente per la eventuale e successiva fase di merito, avendo erroneamente iscritto il giudizio al ruolo generale degli affari civili (come evincibile dalla nota di iscrizione allegata).
Tuttavia, detta fase innanzi al giudice dell'esecuzione non può essere ritenuta meramente facoltativa. Invero, anche laddove l'opponente non intenda richiedere provvedimenti cautelari ai sensi dell'art. 624 c.p.c., e/o dell'art. 618 c.p.c., resta comunque ferma l'esigenza che l'opposizione stessa sia introdotta con ricorso da depositarsi quindi agli atti del fascicolo dell'esecuzione e che il contraddittorio sulla relativa domanda si svolga preventivamente nell'ambito del processo esecutivo, prima della instaurazione del giudizio di merito, in sede di cognizione ordinaria, davanti al giudice competente per materia e per valore, secondo il rito applicabile in relazione all'oggetto del contendere, nel termine perentorio all'uopo assegnato dal giudice dell'esecuzione.
La struttura cd. bifasica della fase introduttiva delle opposizioni esecutive è infatti prevista dalla legge in funzione di una pluralità di esigenze, non riconducibili al solo interesse della parte opponente ma anche (e soprattutto) volte ad assicurare finalità di carattere pubblicistico e di tutela delle altre parti del processo esecutivo, nonché
pagina 5 di 7 del regolare andamento di quest'ultimo, esigenze che quindi non possono ritenersi derogabili e in definitiva rimesse alla volontà della sola parte opponente.
La previsione generalizzata di una preliminare fase sommaria dell'opposizione davanti al giudice dell'esecuzione ha, in primo luogo, lo scopo di garantire ed incentivare la possibilità che abbiano luogo i meccanismi processuali deflattivi espressamente previsti dalla legge, anche (ma non solo) in relazione alla eventuale sospensione cautelare del processo esecutivo, in modo che, in ogni caso, tanto la parte opponente quanto la parte opposta abbiano la possibilità di valutare se dare effettivamente corso alla fase di merito dell'opposizione, che il legislatore (con le riforme del 2006, che impongono a tal fine una sostanziale riassunzione del giudizio e la sua iscrizione nel ruolo degli affari contenziosi solo dopo la fase sommaria endoesecutiva) ha inteso rendere soltanto eventuale e possibilmente evitare, laddove non necessaria, favorendo nei limiti del possibile soluzioni interne al processo esecutivo (come del resto espressamente previsto dall'art. 619 c.p.c., comma 3, secondo un meccanismo peraltro ben possibile anche nelle atre tipologie di opposizione), per evidenti ragioni di economia processuale e di riduzione del contenzioso ordinario a cognizione piena.
L'indicata struttura bifasica, in quest'ottica, ha la finalità di assicurare che della proposizione di un'opposizione esecutiva sia immediatamente reso edotto il giudice dell'esecuzione, al quale è riservato dalla legge il preliminare esame della stessa, anche per consentirgli l'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi di verifica e controllo della regolarità di svolgimento dell'azione esecutiva, nonché dei suoi poteri di direzione del procedimento, che potrebbero determinare l'emissione (anche di ufficio) di provvedimenti tali da rendere superfluo lo svolgimento del merito dell'opposizione (o comunque da indurre le parti a rinunciarvi e/o comunque a trovare un accordo), con evidenti effetti deflattivi sul contenzioso ordinario a cognizione piena.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni di cui sopra, la domanda proposta dagli attori direttamente innanzi al giudice istruttore (alla cognizione) e non al giudice dell'esecuzione (quindi agli atti del fascicolo dell'esecuzione o da costituire,) rende inammissibile la stessa.
pagina 6 di 7 Le ulteriori domande proposta in via incidentale seguono le sorti del procedimento incidentale.
In punto di spese del procedimento, si stima equo disporsi la compensazione integrale delle stesse tra le parti, attesa l'avvenuta dichiarazione di inammissibilità della domanda in ragione di erronea iscrizione a ruolo della stessa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, nella persona del G.I. Dott.ssa Francesca Sicilia, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, disattesa ogni contraria eccezione e conclusione così provvede:
- DICHIARA inammissibile la domanda;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Salerno il 19.12.2024
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Sicilia
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