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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/03/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Il Tribunale di Genova
III Sezione Civile
In persona del giudice dott.ssa Paola Zampieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al R.G. n. 4988/2024 tra
, c.f. , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Genova in Via D. Fiasella 7/7 nello studio dell'Avv. Annamaria Costa
-ricorrente -
contro
, c.f. Controparte_1 C.F._2
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI
- Per parte ricorrente:
“–accertare e dichiarare che il Signor , c.f. , nato a [...] C.F._2
Genova il 10.09.1974 occupa senza titolo alcuno l'unità immobiliare sita in Genova in Via
Piacenza 38/6 e per l'effetto;
–condannare il Sig. a rilasciare libero e sgombero da persone e cose Controparte_1
l'immobile sito in Genova in Via Piacenza 38/6, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Genova alla sezione STA, foglio 26, mappale 114, sub. 9, cat. A3, rimettendolo nel pieno e legittimo possesso della ricorrente, fissando contestualmente la data di esecuzione per il rilascio;
- con vittoria di spese diritti ed onorari tutti di causa oltre spese generali e CPA come per legge”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente, con ricorso ex artt. 447-bis c.p.c., depositato in data 15.05.2024, ha chiesto di accertare e dichiarare l'indebita occupazione da parte dell'odierno convenuto dell'immobile sito in Genova, Via Piacenza n. 38/6 di sua proprietà (v. doc. 1) e la condanna del medesimo al rilascio del predetto immobile.
A supporto della propria domanda, ha dedotto di avere concesso in comodato gratuito l'immobile di sua proprietà al figlio, , di averne richiesto la restituzione con Controparte_1
raccomandata del 03 maggio 2023 (v. doc. 2), dallo stesso non ritarata, e di avere, a fronte del mancato rilascio dell'immobile, instaurato il procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo a causa della mancata partecipazione dell'odierno convenuto (v. doc.
3).
All'udienza del 20.11.2024, stante la regolarità della notifica, perfezionatasi ai sensi dell'art. 140 c.p.c presso l'immobile per cui è causa, veniva dichiarata la contumacia del convenuto e la causa veniva rinviata per discussione
All'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.
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Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Si deve preliminarmente evidenziare che esistono due diverse forme di comodato, il comodato propriamente detto, o comodato a termine, che prevede un termine di durata ed
è regolato dagli artt. 1803 e 1809 c.c. ed il comodato c.d. “precario” contemplato dall'art. 1810 c.c., rubricato come “comodato senza determinazione di durata”. Tale ultima forma di comodato è caratterizzata dalla mancata pattuizione di un termine e dalla impossibilità di desumerlo dall'uso cui è destinato il bene, con la conseguenza che il comodante può richiedere ad nutum il rilascio della cosa (a differenza della fattispecie regolata dall'art. 1809 c.c., che, invece, riguarda il comodato sorto con la pattuizione di un tempo determinato o per un uso che consente di individuarne la scadenza, in cui il comodante può chiedere la restituzione immediata del bene solo in caso del sopravvenire di un urgente ed imprevisto bisogno).
Nel caso di specie, non è emerso che le parti avessero previsto un termine di durata, cosicché, ai sensi dell'art. 1810 c.c. la ricorrente legittimamente poteva richiedere il rilascio dell'immobile concesso in comodato gratuito al figlio.
La ricorrente ha, quindi, provveduto a richiedere al figlio il rilascio dell'immobile, prima con raccomandata datata 03 maggio 2023 (v. doc. 2), non ritirata dall'odierno convenuto e successivamente instaurando il procedimento di mediazione, procedimento al quale il figlio non ha partecipato (v. doc. 3).
Appare, pertanto, fondata la domanda della ricorrente volta a rientrare nel possesso dell'immobile di sua proprietà, tuttora indebitamente occupato dal figlio, con conseguente condanna dell'odierno convenuto al rilascio immediato dell'immobile sito in Genova, Via
Piacenza n. 38/6.
Le spese di lite del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza del convenuto e vengono liquidate in favore dello Stato essendo la ricorrente ammessa al gratuito patrocinio, in conformità ai criteri di cui al D.M. 55/2014, così come integrato e/o modificato dal D.M. 147/2022, valutata la causa di valore compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00, valori minimi per le fasi di studio, introduttiva a decisionale e così complessivamente €
1.700,00 in considerazione della semplicità della controversia oltre spese generali nella misura del 15% iva e cpa come per legge ed oltre ad € 833,32 per esborsi [cu e marca, spese di notifica]
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P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Condanna al rilascio in favore alla ricorrente dell'immobile sito in Controparte_1
Genova, Via Piacenza n. 38/6, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Genova alla sezione STA, foglio 26, mappale 114, sub. 9, cat. A3, libero e sgombero da persone e cose;
2) condanna al pagamento in favore dello Stato delle spese di lite, Controparte_1 liquidate in euro 833,32 per esborsi ed € 1.700,00 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15% e CPA come di legge.
Genova, 7.3.2025
Il giudice dr.ssa Paola Zampieri