Articolo 3 della Legge 18 luglio 1949, n. 479
Articolo 2
Versione
23 agosto 1949
Art. 3.
Alla spesa occorrente per il corrente esercizio finanziario 1948-49 si fara' fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 32 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, approvato con legge del 30 ottobre 1948, n. 1261 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a, portare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 23 agosto 1949