Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 21/03/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
n. 22-1/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Paola Di Francesco Presidente
Dott.ssa Sofia Gancitano Giudice
Dott.ssa Benedetta Barbera Giudice rel.
nel procedimento n.r.g. 22-1/2025 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
) entrambi residenti in [...], rappresentati C.F._2
e difesi dall'Avv. Maurizio Scarpa, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore sito in Venezia-Mestre, via Fratelli Rondina n°14, giusta procura allegata al ricorso;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato il 20.02.2025 ed esaminata la documentazione allegata e successivamente integrata;
ritenuto che ricorre, ai sensi dell'art. 27 co. 3 lett. b) CCII, la competenza del Tribunale di Rovigo, avuto riguardo alla residenza dei ricorrenti sita in Masi (PD);
ritenuto che l'istanza sia stata legittimamente presentata in modo congiunto dai ricorrenti, quali familiari (coniugi) conviventi, secondo quanto previsto dall'art 66 co. 1 CCII;
ritenutoopportuno precisare che, pur avendo i ricorrenti proposto un'unica domanda ai sensi della citata disposizione, dovranno esse aperte due distinte procedure di liquidazione, l'una relativa al patrimonio di e l'altra relativa al patrimonio di , Parte_1 Parte_2
1
ritenuto, dunque, che l'attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà essere destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni, dei creditori del singolo debitore e di quelli comuni ai coniugi, senza possibilità di destinare quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio di uno di essi alla soddisfazione dei creditori personali dell'altro;
ritenuto, altresì, che il liquidatore dovrà procedere, in relazione a ciascuna procedura, agli incombenti di cui agli artt. 272 e seguenti CCI: inventario, comunicazioni ai creditori, formazione di distinti stati passivi (chiarendo e precisando nella comunicazione ai creditori che i creditori di entrambi i coniugi dovranno presentare distinte domande di insinuazione in ognuna delle due procedure), programmi di liquidazione, rendiconto, riparti, etc.;
rilevato che i ricorrenti non sono assoggettabili a liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza: è stato titolare dell'impresa Parte_1 individuale “MAX TRASPORTI DI CAPPELLO MASSIMO”, cancellata il 21.06.2022 ed attualmente risulta assunto a tempo indeterminato con la qualifica di “autista” presso “M.T.
Trasporti Tasso Mattia”; risulta invece avere svolto sempre attività Parte_2
lavorativa dipendente ed attualmente è disoccupata;
dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 comma primo e 2 comma primo lett. c) e 268 comma primo CCII, i ricorrenti sono legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCII,
atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal gestore, i ricorrenti risultano gravati da ingenti debiti principalmente verso il ceto bancario;
in particolare,
il ricorrente risulta avere contratto mutuo ipotecario di € 95.000,00 con Parte_1
nel dicembre 2003 per l'acquisto dell'unità immobiliare dove oggi abita, nonché CP_1
assieme alla moglie ha contratto una pluralità di finanziamenti per Parte_2
piccoli/medi prestiti al consumo;
2 ritenuta, dunque, la sussistenza della condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ex art. 2 co.
1 lett. c) CCII, atteso che l'esposizione debitoria complessiva dei ricorrenti ammonta ad €
368.541,68 ed è così composta:
- Prededucibili 100% per le Competenze OCC per € 3.500,00;
- Mutuo Ipotecario per € 92.571,56;
- Privilegiati su beni mobili art. 2752 c.c. per € 147.875,62;
- Privilegiati su beni immobili per € 26.754,00;
- Privilegiato di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c. per € 4.500,00;
- per € 93.340,50; CP_2
rilevato che è attualmente disoccupata, mentre è assunto Parte_2 Parte_1
con contratto a tempo indeterminato, con la qualifica di “autista” presso “M.T. Trasporti Tasso
Mattia”, e percepisce uno stipendio mensile medio di circa € 1.800,00, oltre alla somma mensile
- mediamente pari ad € 350,00- € 500,00 - a titolo di indennità di trasferta (v. buste paga 2023-
2024);
rilevato che “nell'indennità di trasferta, prevista in favore del lavoratore che si trasferisce in un luogo di lavoro diverso da quello abituale, possono ravvisarsi due componenti, quella
risarcitoria e quella, di carattere residuale, retributiva, la cui rispettiva determinazione
quantitativa discende dall'interpretazione delle specifiche pattuizioni contrattuali ed è, pertanto, devoluta al giudice di merito, il quale, una volta riconosciuta l'impossibilità di ricostruire la
volontà delle parti, può far ricorso al criterio sussidiario dell'equità secondo le specifiche previsioni dettate dalla normativa previdenziale. (Nella specie la S.C., in applicazione del
principio, ha ritenuto corretta la sentenza di primo grado, avendo il tribunale - al fine di stabilire la computabilità dell'indennità di trasferta prevista nel CCNL 23 luglio 1976 nel calcolo del
trattamento di fine rapporto - stabilito che detta indennità fosse erogata sia in funzione del ristoro
del disagio patito da lavoratore operante fuori sede, sia in funzione del rimborso delle spese necessarie per la modalità della prestazione)” (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 30/12/2009, n. 27826
(rv. 611167);
rilevato, pertanto, che il gestore della crisi, nell'ambito della procedura liquidatoria, dovrà
approfondire le sue valutazioni sul punto, tenendo conto che assume natura retributiva anche
3 l'indennità di trasferta erogata in modo stabile e non contingente, fermo restando che si tratta comunque di emolumenti dei quali tenere conto ai fini della determinazione dell'attivo acquisibile della procedura;
considerato, inoltre, che , risulta intestatario dell'unità immobiliare sita in Masi Parte_1
(PD), via Antonio Gramsci, n. 21 (Fg. 6 Part. 49 A/3 + Fg. 6 Part. 47 sub 2 C/6 + Fg.6 Part. 47 sub 3 C/2 + Fg.6 Part. 47 sub 4 C/3) gravata da ipoteca, del valore dichiarato di circa € 45.000,00;
rilevato che risulta altresì proprietario dei seguenti beni mobili registrati: Parte_1
1) auto DR ZE (targa FH203DY - anno 2017);
2) scooter IO (targa BC71967 - anno 2001);
3) auto ED E (targa BL818YF – anno 2000);
rilevato che, invece, è proprietaria unicamente dell'autovettura IS Parte_2
SH (targa FY216WN – anno 2019) del valore dichiarato di € 8.000,00;
rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott. il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della Persona_1
documentazione prodotta dai ricorrenti ed ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;
ritenuto che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare dei ricorrenti (il nucleo familiare è composto da marito, moglie e figlio) verificate dal gestore della crisi, tenuto conto che la moglie è attualmente disoccupata ed il figlio risulta ancora studente, deve essere autorizzato a trattenere la somma mensile pari ad € Parte_1
1.435,50, con conseguente necessità di destinare ogni importo eccedente tali limiti alla soddisfazione dei creditori;
rilevato che ha l'obbligo di versare al liquidatore i redditi eccedenti tale limite Parte_1
e che entrambi i ricorrenti sono obbligati a versare ogni ulteriore entrata che a qualsiasi titolo dovesse sopravvenire durante la pendenza della procedura;
inoltre, la quota esclusa dalla liquidazione potrà essere soggetta ad eventuali modifiche nel corso della procedura da parte del giudice delegato all'istruzione, a fronte di specifica istanza dei ricorrenti, motivata da mutamenti significativi sopravvenuti nella propria rispettiva situazione reddituale e familiare, adeguatamente documentati;
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ritenuto che
occorre procedere alla nomina di un liquidatore che, tuttavia, deve essere individuato in un soggetto diverso dal professionista OCC, attesa la esiguità del numero dei componenti di detto Organismo e la necessità di rispettare il principio di rotazione teso ad evitare di concentrare un numero eccessivo di nomine sul medesimo professionista;
ritenuto opportuno precisare che, a mente di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 6
e 275 CCII, il compenso per le prestazioni rese dall'OCC (inteso come Gestore e OCC in senso stretto), ove lo stesso sia confermato con la nomina a Liquidatore, dovrà essere liquidato dal GD
una volta approvato il rendiconto finale, tenendo conto anche di quanto eventualmente convenuto dall'OCC con il debitore e non dovrà, pertanto, essere insinuato al passivo, mentre, ove il
Liquidatore sia nominato in persona diversa dal Gestore OCC, fermo restando che il suo compenso sarà liquidato dal GD e non andrà insinuato al passivo, quello spettante all'OCC e al
Gestore, pur essendo un credito prededucibile ex art. 6 lett. a), dovrà essere oggetto di verifica da parte del Liquidatore da parte del Liquidatore ed insinuato al passivo;
ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII e l'assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, CCII;
P.Q.M.
dichiara
l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di (C.F. Parte_1 [...]
) e (C.F. ) C.F._1 Parte_2 CodiceFiscale_2
nomina
Giudice Delegato la dott.ssa Benedetta Barbera e Liquidatore, il dott. , Persona_2 disponendo che quest'ultimo accenda un conto corrente ove saranno depositate le somme incassate dai ricorrenti a qualsiasi titolo per tutta la durata della procedura;
ordina
ai ricorrenti il deposito, entro sette giorni, dell'elenco dei creditori;
assegna
ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni dalla notifica della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata
5 all'indirizzo pec che sarà loro comunicato, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
ordina
la consegna o il rilascio, a chiunque li detenga, dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone
l'inserimento, a cura del Liquidatore, della sentenza nel sito “www.fallimentirovigo.com”
(oscurando i dati sensibili);
ordina
la trascrizione della sentenza sui beni immobili e mobili registrati intestati ai ricorrenti, a cura del Liquidatore;
ordina
ai debitori il rilascio dell'immobile all'esito delle procedure competitive disposte dal liquidatore o in corso;
dà atto
che, a partire dalla data di pubblicazione della sentenza, a pena di nullità, non possono essere iniziate o proseguite azioni individuali cautelari o esecutive;
dispone
che risulti escluso dalla liquidazione il reddito di sino alla concorrenza Parte_1 dell'importo mensile di € 1.435,50 mensili, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
ordina
ai ricorrenti di versare entro e non oltre il 04.04.2025 un fondo spese di € 1.000,00 nel conto corrente intestato alla procedura;
dispone
6 che il Liquidatore (in modo distinto in relazione alla singola procedura di liquidazione controllata):
- notifichi la presente sentenza ai debitori ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCII (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via
PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo semestrale delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, nel quale il liquidatore, con obbligo di comunicare il rapporto riepilogativo, una volta vistato dal Giudice, al debitore, ai creditori e all'OCC;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 c. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII. Solo nel caso in cu
7 sull'esdebitazione non si sia già provveduto in momento anteriore, all'istanza di chiusura il liquidatore allegherà anche una relazione nella quale darà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio.
Così deciso in Rovigo nella Camera di Consiglio del 17.03.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Benedetta Barbera Paola Di Francesco
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