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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/02/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Cosenza, Prima Sezione Civile, in persona della giudice Marzia Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3385/2021 R. G. promossa da:
c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Politano nel cui studio in
Castrolibero, Viale Della Resistenza n.39, è elettivamente domiciliato giusta procura in atti;
parte opponente contro
c.f. , in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 pro-tempore, con il patrocinio degli Avv.ti Gianluca Mancini e Francesco Clausi, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cosenza, Via Capoderose n. 3 giusta procura in atti;
parte opposta
OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 701/2021 emesso in data 16/06/2021.
CONCLUSIONI rese in data 19 novembre 2024, come da verbale d'udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att, c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha proposto opposizione avverso Controparte_1 il decreto n. 701/2021 emesso dall'intestato Tribunale su conforme richiesta del Servizio Elettrico Nazionale, con il quale le è stato intimato il pagamento dell'importo di € 15.195,22, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002, nonché spese del procedimento monitorio, derivante dalle fatture nn. 0780214350452135 del 04/08/2020 e
0780214350452136 del 07/09/2020, indicate nell'estratto conto notarile autenticato, relative alla fornitura di energia elettrica.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto l'eccessività dei consumi fatturati (ricadenti in parte anche nel periodo di emergenza epidemiologica), come da perizia allegata, contestando il valore probatorio delle fatture ed eccependo il malfunzionamento del contatore. Ha quindi invocato la revoca del decreto ingiuntivo opposto o in subordine, la rideterminazione delle somme pretese con il decreto ingiuntivo.
Ha resistito la società ingiungente, la quale ha eccepito genericità ed infondatezza dell'avversa opposizione, evidenziando di aver agito in piena aderenza sia del contratto di somministrazione inter partes sia della disciplina normativa dettata dall'RE.
Ha in particolare chiarito: che, a seguito dei prospetti contenenti le letture reali ricevuti dal distributore E – Distributore aveva provveduto ad emettere una nota di credito per restituire tutti i kilowatt fatturati in eccesso;
che la nota di credito che era stata poi compensata con le fatture insolute più datate come dettagliatamente comunicato all'opponente (cfr. doc. 1 e 2); che la compensazione era stata eseguita anche in riferimento alla fattura azionata in via monitoria, (la n.
0780214350452135 del 4 agosto 2020 doc. 3) emessa per un valore nominale di euro 36.150,65 ma azionata per euro 15.061,64.
Ha quindi concluso per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita in via documentale e mediante ctu tesa a verificare il corretto funzionamento del contatore e conseguentemente accertare la congruità dei consumi registrati dal distributore per il periodo in considerazione.
Espletato l'incombente tecnico, la causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 12 novembre u.s., con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusivi.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, il Tribunale rileva quanto segue.
In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto (Cass. 23699/2016; 19154/2018; 297/2020; 28984/2023;512/2025)
L'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore - meccanismo di contabilizzazione accettato consensualmente dai contraenti - non priva l'utente del diritto di contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica e dimostrando, anche in termini presuntivi, i minori consumi effettuati nel periodo in contestazione, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte, secondo la tipologia di soggetto (impresa, famiglia o persona singola) (Cass. 17401/2024).
L'utente che intenda contestare l'anomalia dei consumi, ritenuti eccessivi, a causa della manomissione del contatore da parte di terzi, è tenuto quindi a dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto (Cass.15771/2022).
Attingendo dalle suesposte coordinate ermeneutiche, l'opposizione si profila parzialmente fondata. Parte opponente ha eccepito l'eccessività dei consumi fatturati già contestata, con missiva in atti rimessa alla
Società, ancor prima dell'instaurato giudizio, come corroborata da rilievi svolti nel corso degli accertamenti effettuati dal professionista esperto del cui operato si è avvalsa.
Tali anomalie sono state asseverate dal ctu nominato.
Invero con la relazione peritale depositata il 27.02.2024, l'ing. ha accertato che: “In merito invece Per_1 alla congruità dei consumi fatturati, a seguito di verifica dei dati contabili disponibili (fatture prodotte dall'attore in data 20/01/2020), nonché della documentazione prodotta in atti, si apre uno scenario diverso che mostra un comportamento fumoso ed ultroneo, operato dal gestore, relativamente al tipo di conteggio effettuato per l'individuazione dei consumi da attribuire a conguaglio;
in base alla normativa ed alle direttive fornita dall'RE (organo di controllo), per come evidenziato nel preambolo. Relativamente al ricalcolo dei consumi, si legge nella missiva di SEN (cfr. doc. n°2 allegato al fascicolo di parte convenuta) di risposta al reclamo inoltrato dall'avv. Politano per l'attrice, che il conteggio effettuato sulla base dei consumi effettivi, trasmessi da “e-distribuzione”, si riferiva al periodo 31 luglio 2018 - 31 luglio 2020, come da fattura n°0780214350452135 emessa il 4 agosto 2020 di € 36.150,65, e, sempre nella stessa missiva si riportava che gli importi precedentemente fatturati in acconto (relativamente al periodo emarginato), con le precedenti n°24 bollette (quietanzate), ammontavano a € 31.477,78 per un consumo pari a kwh 174.882; consumo per il quale era stata emessa una Nota di Credito n°0780214350452134 del 24/07/2020. Sempre nella stessa missiva si specificava che l'importo a credito, così desunto, era stato utilizzato parzialmente per saldare le fatture insolute:
1. n°0780214350452138 emessa il 9 aprile 2020 di € 1.341,67 2.
n°0780214350452139 emessa l'11 maggio 2020 di € 874,44 3. n°0780214350452131 emessa il 10 giugno
2020 di € 997,07 4. n°0780214350452132 emessa il 10 luglio 2020 di € 1.114,18 5. n°0780214350452133 emessa il 24 luglio 2020 di € 5.318,77 6. n°078021435045213A emessa il 31 luglio 2020 di € 1.041,09. Da quanto fin qui esposto, appare chiaro, che i consumi conguagliabili vadano calcolati per un periodo massimo di anni 2 a partire dalla data di emissione del documento, e, relativo al periodo di fatturazione corrispondente;
ora dall'analisi dei documenti contabili di cui all'elenco si evince che l'importo degli stessi scaturisce dal conteggio di periodi non più esigibili poiché prescritti, in base alla normativa citata, per cui i relativi saldi non possono più essere computati a debito (vedi conteggi in allegato). Resta quindi assodato che alla “ , per il periodo conguagliabile, erano stati fatturati in acconto € 31.477,78 Controparte_1 per un consumo presunto di kwh 174.882, mentre, dalle letture fornite da “e distribuzione”, la stessa aveva realizzato un consumo effettivo di kwh 169.756 così distribuito: kwh 109.088 dal 31/07/2018 al 31/07/2019
(kwh 52.677 in F1 - kwh 31.681 in F2 - kwh 24.730 in F3) e kwh 60.668 dal 31/07/2019 al 31/07/2020 (kwh
29.493 in F1 – kwh 16.403 in F2 - kwh 14.772 in F3) per un totale di € 36.150,65; dove la differenza economica tra l'importo dei due conteggi: € 31.477,78 per kwh 174.882, e € 36.150,65 per kwh 169.756, dovrebbe nascere da una diversa distribuzione dei consumi stessi nelle diverse fasce orarie. Il debito quindi ascrivibile alla “ , relativamente ai consumi effettivi nelle diverse fasce orari nel Controparte_1 periodo emarginato, ed esigibile, ammonterebbe quindi ad € 4.702,87”. Tali esiti non sono stati contestati dalle parti in contesa e possono essere posti alla base dell'odierna decisione.
Alla luce di quanto sopra esposto si impone pertanto la revoca del decreto ingiuntivo, che reca una pretesa superiore a quella effettivamente dovuta con condanna di parte opponente al pagamento in favore dell'opposta della minor somma di € 4.702,87, oltre interessi moratori dalla domanda al saldo.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo nei minimi alla luce della matrice documentale della controversia, secondo il criterio del c.d. decisum (avuto riguardo al ridimensionamento della pretesa creditoria) e quelle di ctu, già liquidate con separato decreto, seguono la soccombenza di parte opponente.
Invero, ai fini della condanna alle spese di giudizio, la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguìto ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicchè non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria, legittimamente subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo (Cass. 17854/2020).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: in accoglimento parziale dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della minor somma di € 4.702,87, oltre interessi moratori dalla domanda al saldo;
condanna parte opponente alla refusione in favore di parte opposta delle spese di lite, che liquida in €
1.278,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa;
pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di ctu.
Così deciso in Cosenza, il 28/02/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Cosenza, Prima Sezione Civile, in persona della giudice Marzia Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3385/2021 R. G. promossa da:
c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Politano nel cui studio in
Castrolibero, Viale Della Resistenza n.39, è elettivamente domiciliato giusta procura in atti;
parte opponente contro
c.f. , in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 pro-tempore, con il patrocinio degli Avv.ti Gianluca Mancini e Francesco Clausi, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cosenza, Via Capoderose n. 3 giusta procura in atti;
parte opposta
OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 701/2021 emesso in data 16/06/2021.
CONCLUSIONI rese in data 19 novembre 2024, come da verbale d'udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att, c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha proposto opposizione avverso Controparte_1 il decreto n. 701/2021 emesso dall'intestato Tribunale su conforme richiesta del Servizio Elettrico Nazionale, con il quale le è stato intimato il pagamento dell'importo di € 15.195,22, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002, nonché spese del procedimento monitorio, derivante dalle fatture nn. 0780214350452135 del 04/08/2020 e
0780214350452136 del 07/09/2020, indicate nell'estratto conto notarile autenticato, relative alla fornitura di energia elettrica.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto l'eccessività dei consumi fatturati (ricadenti in parte anche nel periodo di emergenza epidemiologica), come da perizia allegata, contestando il valore probatorio delle fatture ed eccependo il malfunzionamento del contatore. Ha quindi invocato la revoca del decreto ingiuntivo opposto o in subordine, la rideterminazione delle somme pretese con il decreto ingiuntivo.
Ha resistito la società ingiungente, la quale ha eccepito genericità ed infondatezza dell'avversa opposizione, evidenziando di aver agito in piena aderenza sia del contratto di somministrazione inter partes sia della disciplina normativa dettata dall'RE.
Ha in particolare chiarito: che, a seguito dei prospetti contenenti le letture reali ricevuti dal distributore E – Distributore aveva provveduto ad emettere una nota di credito per restituire tutti i kilowatt fatturati in eccesso;
che la nota di credito che era stata poi compensata con le fatture insolute più datate come dettagliatamente comunicato all'opponente (cfr. doc. 1 e 2); che la compensazione era stata eseguita anche in riferimento alla fattura azionata in via monitoria, (la n.
0780214350452135 del 4 agosto 2020 doc. 3) emessa per un valore nominale di euro 36.150,65 ma azionata per euro 15.061,64.
Ha quindi concluso per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita in via documentale e mediante ctu tesa a verificare il corretto funzionamento del contatore e conseguentemente accertare la congruità dei consumi registrati dal distributore per il periodo in considerazione.
Espletato l'incombente tecnico, la causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 12 novembre u.s., con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusivi.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, il Tribunale rileva quanto segue.
In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto (Cass. 23699/2016; 19154/2018; 297/2020; 28984/2023;512/2025)
L'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore - meccanismo di contabilizzazione accettato consensualmente dai contraenti - non priva l'utente del diritto di contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica e dimostrando, anche in termini presuntivi, i minori consumi effettuati nel periodo in contestazione, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte, secondo la tipologia di soggetto (impresa, famiglia o persona singola) (Cass. 17401/2024).
L'utente che intenda contestare l'anomalia dei consumi, ritenuti eccessivi, a causa della manomissione del contatore da parte di terzi, è tenuto quindi a dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto (Cass.15771/2022).
Attingendo dalle suesposte coordinate ermeneutiche, l'opposizione si profila parzialmente fondata. Parte opponente ha eccepito l'eccessività dei consumi fatturati già contestata, con missiva in atti rimessa alla
Società, ancor prima dell'instaurato giudizio, come corroborata da rilievi svolti nel corso degli accertamenti effettuati dal professionista esperto del cui operato si è avvalsa.
Tali anomalie sono state asseverate dal ctu nominato.
Invero con la relazione peritale depositata il 27.02.2024, l'ing. ha accertato che: “In merito invece Per_1 alla congruità dei consumi fatturati, a seguito di verifica dei dati contabili disponibili (fatture prodotte dall'attore in data 20/01/2020), nonché della documentazione prodotta in atti, si apre uno scenario diverso che mostra un comportamento fumoso ed ultroneo, operato dal gestore, relativamente al tipo di conteggio effettuato per l'individuazione dei consumi da attribuire a conguaglio;
in base alla normativa ed alle direttive fornita dall'RE (organo di controllo), per come evidenziato nel preambolo. Relativamente al ricalcolo dei consumi, si legge nella missiva di SEN (cfr. doc. n°2 allegato al fascicolo di parte convenuta) di risposta al reclamo inoltrato dall'avv. Politano per l'attrice, che il conteggio effettuato sulla base dei consumi effettivi, trasmessi da “e-distribuzione”, si riferiva al periodo 31 luglio 2018 - 31 luglio 2020, come da fattura n°0780214350452135 emessa il 4 agosto 2020 di € 36.150,65, e, sempre nella stessa missiva si riportava che gli importi precedentemente fatturati in acconto (relativamente al periodo emarginato), con le precedenti n°24 bollette (quietanzate), ammontavano a € 31.477,78 per un consumo pari a kwh 174.882; consumo per il quale era stata emessa una Nota di Credito n°0780214350452134 del 24/07/2020. Sempre nella stessa missiva si specificava che l'importo a credito, così desunto, era stato utilizzato parzialmente per saldare le fatture insolute:
1. n°0780214350452138 emessa il 9 aprile 2020 di € 1.341,67 2.
n°0780214350452139 emessa l'11 maggio 2020 di € 874,44 3. n°0780214350452131 emessa il 10 giugno
2020 di € 997,07 4. n°0780214350452132 emessa il 10 luglio 2020 di € 1.114,18 5. n°0780214350452133 emessa il 24 luglio 2020 di € 5.318,77 6. n°078021435045213A emessa il 31 luglio 2020 di € 1.041,09. Da quanto fin qui esposto, appare chiaro, che i consumi conguagliabili vadano calcolati per un periodo massimo di anni 2 a partire dalla data di emissione del documento, e, relativo al periodo di fatturazione corrispondente;
ora dall'analisi dei documenti contabili di cui all'elenco si evince che l'importo degli stessi scaturisce dal conteggio di periodi non più esigibili poiché prescritti, in base alla normativa citata, per cui i relativi saldi non possono più essere computati a debito (vedi conteggi in allegato). Resta quindi assodato che alla “ , per il periodo conguagliabile, erano stati fatturati in acconto € 31.477,78 Controparte_1 per un consumo presunto di kwh 174.882, mentre, dalle letture fornite da “e distribuzione”, la stessa aveva realizzato un consumo effettivo di kwh 169.756 così distribuito: kwh 109.088 dal 31/07/2018 al 31/07/2019
(kwh 52.677 in F1 - kwh 31.681 in F2 - kwh 24.730 in F3) e kwh 60.668 dal 31/07/2019 al 31/07/2020 (kwh
29.493 in F1 – kwh 16.403 in F2 - kwh 14.772 in F3) per un totale di € 36.150,65; dove la differenza economica tra l'importo dei due conteggi: € 31.477,78 per kwh 174.882, e € 36.150,65 per kwh 169.756, dovrebbe nascere da una diversa distribuzione dei consumi stessi nelle diverse fasce orarie. Il debito quindi ascrivibile alla “ , relativamente ai consumi effettivi nelle diverse fasce orari nel Controparte_1 periodo emarginato, ed esigibile, ammonterebbe quindi ad € 4.702,87”. Tali esiti non sono stati contestati dalle parti in contesa e possono essere posti alla base dell'odierna decisione.
Alla luce di quanto sopra esposto si impone pertanto la revoca del decreto ingiuntivo, che reca una pretesa superiore a quella effettivamente dovuta con condanna di parte opponente al pagamento in favore dell'opposta della minor somma di € 4.702,87, oltre interessi moratori dalla domanda al saldo.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo nei minimi alla luce della matrice documentale della controversia, secondo il criterio del c.d. decisum (avuto riguardo al ridimensionamento della pretesa creditoria) e quelle di ctu, già liquidate con separato decreto, seguono la soccombenza di parte opponente.
Invero, ai fini della condanna alle spese di giudizio, la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguìto ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicchè non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria, legittimamente subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo (Cass. 17854/2020).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: in accoglimento parziale dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della minor somma di € 4.702,87, oltre interessi moratori dalla domanda al saldo;
condanna parte opponente alla refusione in favore di parte opposta delle spese di lite, che liquida in €
1.278,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa;
pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di ctu.
Così deciso in Cosenza, il 28/02/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)