Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/07/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 794/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * *
Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- Rosella Nocera Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 794/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta da
( ), rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1
Avv. ABBRUZZESE MARIA;
e
( ), rappresentata e difesa da CP_1 C.F._2
Avv. ABBRUZZESE MARIA;
coniugi separati giusta sentenza del Tribunale di Bari n.
1218/2019 del 21.03.2019, passata in giudicato;
esaminato il ricorso proposto in data 13/02/2025 dai predetti coniugi e finalizzato ad ottenere dichiarazione di scioglimento del matrimonio civile;
rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni inerenti la prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
valutata la rispondenza di dette condizioni all'interesse dei figli;
verificato che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3
n.2) lett. b) della legge n. 898/1970 e ss.mm.;
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
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preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473-bis.51, comma
II, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare;
constatato che il Presidente ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. per il relativo parere;
considerato, ai fini delle spese di lite, che la domanda congiunta non determina alcuna soccombenza;
P.Q.M.
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile celebrato in Bari in data 23/03/2000 tra
(Bari (BA), 11/06/1972) e Parte_1 CP_1
(Bari (BA), 14/09/1972) e iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 44, parte I, anno
2000;
2) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e contenuti nel ricorso introduttivo;
3) DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4) ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5) NULLA per le spese.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 01 luglio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Giuseppe Disabato
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
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