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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 04/03/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2747/2023 R.G. sul ricorso depositato il 06/06/2023 proposto da (difeso dagli avv. Vincenzo Floccari e Marianna Vazzana) Parte_1
nei confronti di rappresentato e Controparte_1 difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria
Grandizio dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede :
“Dichiara cessata la materia del contendere . Condanna l' al pagamento delle spese del CP_2
giudizio al ricorrente che liquida complessivamente, in 2900,00 euro , per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 %, nonché iva e cpa se dovute e contributo unificato , con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
- in via cautelare: anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 D. Lgs. n. 150/2011, sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, viste le gravi e circostanziate ragioni che vi ricorrono ed in ragione del danno grave e irreparabile a cui andrebbe incontro il ricorrente;
1 - in via preliminare: dichiarare la nullità/l'annullamento/inefficacia dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento, n. OI – 001068536 protocollo n. 6700.18/4/2023.0186505 in ragione della CP_ decadenza in cui è incorso l' ai sensi dell'art. 14 della L. n. 689/1981, con ogni eventuale, ulteriore e conseguente provvedimento di legge;
- nel merito: dichiarare la nullità/l'annullamento/inefficacia dell'ordinanzaingiunzione n. OI – 001068536 protocollo n.
6700.18/4/2023.0186505, in ragione delle motivazioni indicate al paragrafo II, con ogni eventuale, ulteriore e conseguente provvedimento di legge;
- in via subordinata: dichiarare la nullità/l'annullamento/inefficacia dell'ordinanza-ingiunzione n.
OI – 001068536 protocollo n. 6700.18/4/2023.0186505, perché in contrasto con l'art. 23 D.L.
48/2023 e, per l'effetto, ordinare all' il ricalcolo della sanzione nella misura minima prevista CP_2
ex lege, per l'omesso versamento di ritenute contributive, in conformità al predetto art. 23, con ogni eventuale, ulteriore e conseguente provvedimento di legge. –
Parte ricorrente deduceva in sintesi che: agiva avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento, n. OI – 001068536 protocollo n.
6700.18/4/2023.0186505 notificata in data 8 maggio 2023;
Si costituiva l' ed evidenziava che : CP_2
il ricorrente impugnava l'ordinanza-ingiunzione n. OI –001068536, con cui viene contestato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, relativamente al periodo 6/2016.;
La suddetta ordinanza è stata annullata con disposizione n° 670000-25-0094 del 05/02/2025, notificata anche al procuratore di parte ricorrente.
****
Rimessa la causa in decisione, va dichiarata cessata la materia del contendere .
L' costituendosi ha dichiarato di aver annullato l'ordinanza opposta . CP_2
Parte ricorrente ha dichiarato nelle note che aderiva alla detta definizione ma con il favore delle spese.
Orbene ad avviso del decidente è provato il venir meno del titolo opposto il che soddisfa l'interesse della ricorrente e riscontra la cessazione della materia del contendere .
Restano assorbiti i motivi di impugnazione.
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico del resistente per la soccombenza virtuale e per il principio di causalità , liquidate ex dm 55 del 2014 e succ. mod. tenuto conto del valore della causa, della natura previdenziale e delle fasi svolte pur dando atto comunque della difesa collaborativa alla
CP_ definizione anticipata da parte dell'
2 Reggio Calabria, 4.3.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2747/2023 R.G. sul ricorso depositato il 06/06/2023 proposto da (difeso dagli avv. Vincenzo Floccari e Marianna Vazzana) Parte_1
nei confronti di rappresentato e Controparte_1 difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria
Grandizio dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede :
“Dichiara cessata la materia del contendere . Condanna l' al pagamento delle spese del CP_2
giudizio al ricorrente che liquida complessivamente, in 2900,00 euro , per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 %, nonché iva e cpa se dovute e contributo unificato , con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
- in via cautelare: anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 D. Lgs. n. 150/2011, sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, viste le gravi e circostanziate ragioni che vi ricorrono ed in ragione del danno grave e irreparabile a cui andrebbe incontro il ricorrente;
1 - in via preliminare: dichiarare la nullità/l'annullamento/inefficacia dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento, n. OI – 001068536 protocollo n. 6700.18/4/2023.0186505 in ragione della CP_ decadenza in cui è incorso l' ai sensi dell'art. 14 della L. n. 689/1981, con ogni eventuale, ulteriore e conseguente provvedimento di legge;
- nel merito: dichiarare la nullità/l'annullamento/inefficacia dell'ordinanzaingiunzione n. OI – 001068536 protocollo n.
6700.18/4/2023.0186505, in ragione delle motivazioni indicate al paragrafo II, con ogni eventuale, ulteriore e conseguente provvedimento di legge;
- in via subordinata: dichiarare la nullità/l'annullamento/inefficacia dell'ordinanza-ingiunzione n.
OI – 001068536 protocollo n. 6700.18/4/2023.0186505, perché in contrasto con l'art. 23 D.L.
48/2023 e, per l'effetto, ordinare all' il ricalcolo della sanzione nella misura minima prevista CP_2
ex lege, per l'omesso versamento di ritenute contributive, in conformità al predetto art. 23, con ogni eventuale, ulteriore e conseguente provvedimento di legge. –
Parte ricorrente deduceva in sintesi che: agiva avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento, n. OI – 001068536 protocollo n.
6700.18/4/2023.0186505 notificata in data 8 maggio 2023;
Si costituiva l' ed evidenziava che : CP_2
il ricorrente impugnava l'ordinanza-ingiunzione n. OI –001068536, con cui viene contestato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, relativamente al periodo 6/2016.;
La suddetta ordinanza è stata annullata con disposizione n° 670000-25-0094 del 05/02/2025, notificata anche al procuratore di parte ricorrente.
****
Rimessa la causa in decisione, va dichiarata cessata la materia del contendere .
L' costituendosi ha dichiarato di aver annullato l'ordinanza opposta . CP_2
Parte ricorrente ha dichiarato nelle note che aderiva alla detta definizione ma con il favore delle spese.
Orbene ad avviso del decidente è provato il venir meno del titolo opposto il che soddisfa l'interesse della ricorrente e riscontra la cessazione della materia del contendere .
Restano assorbiti i motivi di impugnazione.
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico del resistente per la soccombenza virtuale e per il principio di causalità , liquidate ex dm 55 del 2014 e succ. mod. tenuto conto del valore della causa, della natura previdenziale e delle fasi svolte pur dando atto comunque della difesa collaborativa alla
CP_ definizione anticipata da parte dell'
2 Reggio Calabria, 4.3.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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