Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
n. 6359/2017 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa PAOLA GIGLIO COBUZIO Consigliere est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 6359/17 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., depositata in data 05/10/2017, dal Tribunale di Santa
Maria C.V., vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Carmela Cuccaro, (C.F. C.F._2
, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti, presso cui C.F._3
elettivamente domiciliano in Caserta (CE) alla via Antonio Marino, n. 80, con indicazione di indirizzo pec: Email_1
APPELLANTI
E
con sede in Via della Moscova n. 18, (C.F. Controparte_1
), (P. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1 P.IVA_2
e Francesca Andrea Cantone (C.F.: Email_2
; PEC: del Foro di C.F._5 Email_3
Milano, numero telefax: 02/72170950, e dall'Avv. Lucio Parlato (C.F.:
; PEC: del Foro di C.F._6 Email_4
Napoli, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Napoli, Via
Toledo n. 256, giusta procura in atti;
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
I.Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 23.05.2017 e regolarmente notificato in uno al decreto di fissazione udienza, e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Santa Maria C.V., la CP_1
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via principale, accertare
[...]
la nullità della clausola relativa all'ISC/TAEG riportata all'art.4 del contratto, nonché dei singoli costi non inclusi nel TAEG per violazione del disposto di cui all'art. 117, commi 4-6, TUB e la sostituzione delle clausole nulle ex art 1419, comma 2 c.c., secondo quanto previsto al comma 7 dell'art.117 del TUB, con condanna dell'intermediario , C.F. , al ricalcolo degli Controparte_1 P.IVA_1
interessi sulla base del “tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto” ed alla restituzione degli interessi differenziali e delle spese illegittimamente corrisposte pari ad €
39.031,94, come quantificate al punto 4 della relazione peritale allegata;
2) in via subordinata, condannare l'intermediario al risarcimento, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt. 1218, 1337 c.c., della somma di € 39.568,47 a titolo di danno emergente, come documentato al punto 5.1 della relazione peritale allegata, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) in ogni caso, accertare la responsabilità precontrattuale e contrattuale della banca resistente per violazione degli obblighi informativi e di condotta su di essa gravanti, nonché dei generali principi di trasparenza, correttezza e buona fede contrattuale e, per l'effetto, condannarla al risarcimento degli ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla parte ricorrente per € 24.060,00, come quantificati ai punti 5.2 e 5.3 della relazione peritale allegata, ovvero nella diversa minore o maggiore somma che sarà accertata in corso di causa anche a mezzo CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo;
4) condannare la parte resistente alla rifusione degli onorari e delle spese di lite, con attribuzione al procuratore distrattario per fattone anticipo”.
A fondamento della domanda gli attori deducevano di aver contratto, in data
13.05.2009, con la il mutuo fondiario numero 06/195/00282537 Controparte_1
in data 13.05.2004 per l'importo di € 230.000,00, con durata di 180 mesi, finalizzato alla ristrutturazione dell'immobile sito in Capodrise (CE), alla via Pietro Nenni n.15.
Lamentavano l'erronea determinazione dell'Indicatore Sintetico di Costo (ISC) indicato all'art. 4 del contratto di mutuo e nel documento di sintesi ad esso allegato, poiché calcolato in misura inferiore a quella reale, mercé l'illegittima estromissione di numerose voci di spese surrettiziamente non incluse nel relativo computo
(segnatamente: interessi di preammortamento, spese di perizia, imposta sostitutiva, comunicazioni periodiche e i costi di intermediazione).
Instaurato regolarmente il contraddittorio, la si costituiva in giudizio in data CP_2
21/09/2017 chiedendo il respingimento di tutte le domande formulate dagli istanti in quanto infondate in fatto e in diritto. A sostegno delle proprie difese richiamava la disciplina speciale di settore che regola le modalità di determinazione del parametro
ISC/TAEG e ne deduceva la correttezza del calcolo, argomentando, altresì, in ordine alla natura meramente informativa di tale parametro ed alla conseguente irrilevanza, sul piano degli effetti, della sua erronea determinazione. All'udienza del 3 ottobre
2017, il Giudice adito, ritenendo superflue le istanze istruttorie avanzate da controparte, tratteneva la causa in decisione.
II L'ordinanza di primo grado Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., depositata in data 05/10/2017, il Tribunale di Santa
Maria C.V., III Sez., definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da e nei confronti di , così Parte_1 Parte_2 Controparte_1
provvedeva: 1) Rigetta la domanda;
2) Condanna e , Parte_1 Parte_2
in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite, in favore della , Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., che liquida in € 2.500, oltre accessori di legge, come
e se dovuti”.
III Il giudizio di appello
Avverso tale ordinanza, e , con atto di citazione Parte_1 Parte_2
notificato in data 7.11.2017, interponevano formale appello, con il quale chiedevano, testualmente, all'adita Corte: “I. in via preliminare, in accoglimento della formulata istanza ex art. 283 c.p.c., sospendere l'efficacia esecutiva della gravata ordinanza, sulla scorta dei gravi e fondati motivi dedotti in narrativa, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di parte appellante;
II. nel merito, accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto in fase rescindente riformare integralmente l'impugnata ordinanza ed in rescissorio accogliere le domande formulate nel primo grado di giudizio e riproposte nel presente grado di appello, secondo le conclusioni che di seguito si ritrascrivono: 1) in via principale, accertare la nullità della clausola relativa all'ISC/TAEG, riportata all'art. 4 del contratto, nonché dei singoli costi non inclusi nel TAEG per violazione del disposto di cui all'art.
117, commi 4-6, TUB e la sostituzione delle clausole nulle, ex art 1419, comma 2 c.c., secondo quanto previsto al comma 7 dell'art.117 del TUB, con condanna dell'intermediario , C.F. , al ricalcolo degli Controparte_1 P.IVA_1
interessi sulla base del “tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto” ed alla restituzione degli interessi differenziali e delle spese illegittimamente corrisposte pari ad €
39.031,94, come quantificate al punto 4 della relazione peritale allegata;
2) in via subordinata, condannare l'intermediario al risarcimento, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt. 1218, 1337 c.c., della somma di € 39.568,47 a titolo di danno emergente, come documentato al punto 5.1 della relazione peritale allegata, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) in ogni caso, accertare la responsabilità precontrattuale e contrattuale della banca resistente per violazione degli obblighi informativi e di condotta su di essa gravanti, nonché dei generali principi di trasparenza, correttezza e buona fede contrattuale e, per l'effetto, condannarla al risarcimento degli ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla parte ricorrente per € 24.060,00, come quantificati ai punti 5.2 e 5.3 della relazione peritale allegata, ovvero nella diversa minore o maggiore somma che sarà accertata in corso di causa anche a mezzo CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo;
III. Comunque, riformare il capo accessorio di condanna alle spese di lite del primo grado di giudizio, in accoglimento del relativo motivo di impugnazione, disponendone la compensazione o comunque la riduzione per la metà, con restituzione di tutto quanto eventualmente versato in esecuzione del medesimo capo condannatorio, ove non sospeso nella sua efficacia esecutiva;
IV. Condannare, per effetto dell'accoglimento della presente impugnazione, parte appellata alla refusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, Iva e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore degli scriventi procuratori che all'uopo si dichiarano antistatari. In via istruttoria, si reitera la richiesta di consulenza tecnica
d'ufficio ai fini del ricalcolo del piano di ammortamento ex art. 117, comma 7, TUB e per l'esatta quantificazione dei danni subiti dagli appellanti”.
Nel dettaglio, parte appellante proponeva la riforma dell'ordinanza di prime cure sulla base dei seguenti motivi di gravame:
-1. Con un primo motivo di appello censuravano l'ordinanza gravata per avere il giudicante errato nell'affermare che l' avrebbe natura e Parte_3
funzione “meramente informativa”, tale per cui la sua erronea determinazione si sottrarrebbe alla sanzione della nullità della relativa clausola ex art. 117, commi 6 e 7,
T.U.B. All'opposto, il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto della disciplina secondaria di settore vigente al momento della conclusione del contratto di specie, che, viceversa, qualifica l' quale elemento della fattispecie Parte_3 negoziale, da indicarsi obbligatoriamente nel contratto e nel documento di sintesi ad esso allegato. Al riguardo, gli appellanti richiamavano la disciplina contenuta nella
Circolare Banca d'Italia n. 229 del 1999 – 9° aggiornamento del 25.07.2003, emanata in attuazione della delibera CICR 04 marzo 2003, la quale prescrive espressamente che: “Il contratto e il documento di sintesi riportano un "Indicatore Sintetico di Costo"
(ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale
(TAEG), ai sensi dell'art. 122 del T.U.B. e delle relative disposizioni di attuazione, quando hanno a oggetto le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003: mutui (…)”. Ed invero, solo per effetto delle successive modifiche introdotte nel 2009 con le nuove Disposizioni di Banca d'Italia sulla “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” adottate il
29.07.2009, entrate in vigore il 31.12.2009, alla voce “Indicatore Sintetico di Costo”, scompare ogni riferimento al “contratto”, dovendo l'ISC essere riportato, secondo la novellata formulazione della norma, unicamente nel “foglio informativo” e nel
“documento di sintesi”. Per cui, sulla base della normativa di settore applicabile al contratto di specie, secondo la quale l'Indicatore Sintetico di Costo integra il contenuto minimo e tipico del contratto, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto acclarare la Part natura “negoziale” e non “meramente informativa” dell' , atteso che la tesi opposta potrebbe ritenersi sostenibile per i soli contratti di mutuo posti in essere sotto la vigenza della normativa di settore post 2009. Inoltre, la motivazione addotta dal Giudice di Part prime cure sarebbe erronea anche laddove il Tribunale ha reputato che l' “non costituisce una clausola di determinazione degli interessi, delle spese e degli oneri applicati al contratto di finanziamento”. Anche tale assunto, a dire degli appellanti, sarebbe smentito dalla disciplina di settore che contempla il TAEG o l'Indicatore
Sintetico di Costo, oltre che all'interno del contratto, nella Sezione dei fogli informativi dedicata alle “condizioni economiche dell'operazione o del servizio”. Il giudice di primo grado, statuendo nel senso della non applicabilità dell'art. 117 TUB alle ipotesi Part di erronea indicazione dell' nel contratto di mutuo, in ragione della non riconducibilità del suddetto Indicatore ad una clausola sugli interessi, spese ed oneri applicati al contratto, sarebbe incorso in errore, atteso che l'art. 117 TUB sanzionerebbe con la nullità non solo le clausole riferite ai tassi di interesse, ma anche quelle relative ad ogni altro prezzo o condizione praticati. Nel caso di specie, sarebbe stato applicato un Indicatore Sintetico di Costo più sfavorevole rispetto a quello riportato in contratto e nel documento di sintesi, avendo la estromesso, nella CP_2
determinazione del suddetto Indicatore, diverse voci di spesa che, viceversa, dovevano esservi ricomprese ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.M. 8 luglio 1992. Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto in primo grado, la relativa clausola, riportata all'art. 4 del contratto, sarebbe da reputarsi nulla ai sensi dell'art. 117, commi 4 e 6, T.U.B.
Ne discenderebbe, quale conseguenza necessitata, la piena applicabilità del meccanismo sostitutivo previsto al comma 7 della citata disposizione normativa.
-2. Con il secondo motivo gli appellanti hanno sottoposto a critica l'ordinanza gravata nella parte in cui il Giudice di prime cure è giunto a statuire quanto segue: “Ritenuto che, anche nel caso di specie non può prospettarsi la violazione delle regole di Par trasparenza, ritenendosi la differenza tra l' indicato nel contratto (5,10) e quello ricalcolato dai ricorrenti (5,49) talmente esigua (nella specie pari allo 0,39%) tale da
“poter essere considerata irrisoria e, comunque, tale da non integrare una pubblicità ingannevole o una violazione delle regole di trasparenza (come infondatamente sostenuto dai ricorrenti), la cui osservanza è definitivamente comprovata dal documento di sintesi – allegato al contratto di mutuo – nel quale sono specificamente elencate tutte le voci di costo relative al finanziamento in oggetto” (pag. 3 primo capoverso). Sulla scorta di tale motivazione il Giudice di prime cure sarebbe pervenuto ad escludere la violazione delle regole di trasparenza ex art. 115 e ss. T.U.B. anche in Part ragione della esiguità della differenza tra l' indicato in contratto e quello ricalcolato dai ricorrenti, pari in termini percentuali allo 0,39 % e perciò inidonea ad integrare una pubblicità ingannevole o, comunque, una violazione delle regole di trasparenza in quanto “irrisoria”. Segnatamente, gli appellanti evidenziavano come sia estraneo alla disciplina speciale di settore, di cui agli artt. 115 e ss del TUB, il preventivo apprezzamento circa l'entità degli illeciti scostamenti al fine di determinate l'applicazione delle corrispondenti norme di protezione, che hanno, invece, la funzione di tutelare i contraenti “deboli”, sanzionando il professionista qualora assuma comportamenti ambigui ed approfittatori. Sotto ulteriore profilo si osserverebbe che, in ogni caso, la valutazione in ordine al grado di incidenza della ravvisata discrasia sull'onerosità del finanziamento, non va condotta in termini percentuali, bensì apprezzata sul piano contabile ed economico, tenuto conto, altresì, della periodicità delle prestazioni e della durata del mutuo. Secondo gli appellanti, una volta accertata la sussistenza di una differenza nel calcolo dell'ISC operato dalla e quello CP_2
prospettato in ricorso, sarebbe del tutto irragionevole sancirne a priori la sostanziale e giuridica irrilevanza. Per altro aspetto, la motivazione dell'ordinanza de qua veniva censurata perché contraddittoria, laddove non si comprenderebbe se il primo Giudice sia pervenuto ad escludere la violazione delle regole di trasparenza sul presupposto Part della sussistenza di una discrasia, reputata esigua, tra l' dichiarato dalla e CP_2
quello in concreto applicato, ovvero perché correttamente indicate dalla tutte le CP_2
voci di costo relative al finanziamento in oggetto. Ciononostante, la motivazione sarebbe erronea atteso che, quand'anche fossero state elencate nel documento di sintesi tutte le spese collegate all'erogazione del credito, sussisterebbe comunque una violazione delle regole di trasparenza, poiché integrerebbe, in ogni caso, una pratica ingannevole la condotta della che avrebbe estromesso le voci di spesa ai fini del CP_2
Part calcolo dell' , in guisa tale da restituire al cliente una falsa informazione circa il costo effettivo del finanziamento, che appare più vantaggioso di quello concretamente applicato e, dunque, più competitivo rispetto alle altre offerte presenti sul mercato, al solo fine di alterare la capacità di scelta del contraente medio. Ancora, la circostanza che le voci di costo relative al finanziamento siano state astrattamente elencate nel documento di sintesi non escluderebbe la configurabilità di una pratica commerciale scorretta ovvero di una violazione delle regole di trasparenza che, invero, vi sarebbe non quando tali costi siano sottaciuti di per sé, bensì nel caso in cui non siano computati nel valore dell'ISC/TAEG, in violazione della disciplina di settore che impone all'Intermediario di includere ogni spesa comunque collegata all'erogazione del credito e non espressamente esclusa nel calcolo del suddetto indicatore. Pertanto, gli appellanti insistevano affinché l'ordinanza impugnata fosse sostituita con un pronunciamento Part che, nel confermare la sussistenza di una differenza tra l' indicato nel contratto
(5,10) e quello ricalcolato dagli appellanti (5,49), ne sancisca la rilevanza ai fini della violazione delle regole di trasparenza ex artt. 115 e ss. T.U.B., oltre che nei termini di una pratica commerciale scorretta.
-3. Con il terzo motivo gli appellanti censuravano la pronuncia di primo grado per illogicità della motivazione laddove il Tribunale, richiamando il disposto dell'art. 122, comma 1, del T.U.B. escludeva, per i finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili, l'applicabilità della disciplina sul credito al consumo dettata al Capo II del medesimo Testo Unico. Tuttavia, gli istanti ribadivano di non avere invocato, a sostegno delle proprie domande, l'art. 122 e ss. del T.U.B., né l'applicabilità per i contratti di credito fondiario della disciplina sottesa ai contratti di credito al consumo, avendo bensì addotto la violazione delle norme sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti di cui al Titolo VI, artt. 115 e ss. del T.U.B., valevoli per qualunque tipologia di contratto, ivi compresi i finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili. Pertanto, la gravata ordinanza andrebbe riformata stante l'irrilevanza ai fini della decisione del disposto dell'art. 122, comma 1, T.U.B.
-4. Con il quarto motivo gli appellanti censuravano la pronuncia di rigetto della domanda risarcitoria formulata in primo grado per responsabilità contrattuale e precontrattuale della banca. Al riguardo, ribadivano di avere dedotto ed allegato di avere subito, per effetto della maggiore onerosità in concreto del mutuo, rispetto a quella prospettata in contratto, un deterioramento della propria posizione finanziaria che ha compromesso la loro affidabilità come pagatori, costringendoli, talvolta, a ricorrere persino a prestiti amicali per far fronte al versamento delle rate di mutuo, trovandosi, altresì, nella impossibilità di rinegoziare e/o surrogare il mutuo in corso.
Gli appellanti aggiungevano di avere illustrato, per il tramite di una perizia tecnica, come le condizioni economiche applicate dall'Istituto mutuante fossero più alte di quelle medie di mercato per lo stesso periodo di riferimento (essendo l'ISC/TAEG effettivamente applicato dalla del 5,49% ed il TEGM medio di periodo pari al CP_2
4,42%) e tanto a riprova della loro assoluta inconsapevolezza di orientarsi verso un prodotto finanziario con un indice di onerosità maggiore di quella rappresentata. Infatti, dichiaravano che, ove avessero avuto contezza del costo effettivo praticato, si sarebbero rivolti ad un diverso interlocutore finanziario per soddisfare le loro esigenze di credito, con un notevole risparmio in termini di risorse impiegate. Dette circostanze sarebbero pacifiche, non avendo la avversato nelle proprie difese né l'an CP_2
debeatur della pretesa risarcitoria, né i conteggi allegati per la sua determinazione.
Sicché, in virtù del principio di non contestazione specifica di cui all' art. 115 c.p.c., il
Giudicante avrebbe dovuto porre a base della propria decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. In proposito, asserivano che aver Part calcolato l' con modalità diverse rispetto a quelle indicate dalla normazione tecnica secondaria, richiamata dalla normativa di rango primario, integrerebbe un inadempimento contrattuale da parte della banca mutuante suscettibile di giustificare la pretesa risarcitoria del mutuatario. Sicché, trattandosi di responsabilità contrattuale, sotto il profilo della ripartizione dell'onere dalla prova, graverebbe sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento. Inoltre, aggiungevano che, quando il danno deriva dalla perdita di un'utilità o, comunque, dal venir meno di una situazione di vantaggio, la certezza della sua esistenza risulterebbe evidente. Ed invero, sotto tale profilo, il danno patito per aver confidato in un costo complessivo del mutuo inferiore a quello sopportato in concreto, ben potrebbe essere ancorato alla differenza in termini di maggior costo che il contratto in questione ha comportato rispetto al valore medio di mercato per il periodo di riferimento, ovvero ai vantaggi economici che sarebbero derivati dall'esecuzione del contratto secondo buona fede ex art. 1175 c.c.
-5. Con un quinto motivo gli appellanti censuravano la pronuncia di primo grado per falsa applicazione dell'art. 12 del D.M. n.55/2014, arbitraria ed irragionevole determinazione delle spese di lite. A tale riguardo, affermavano che il primo Giudicante non avrebbe tenuto conto, ai fini dell'applicabilità dell'art. 92, comma 2, c.p.c., della novità della questione trattata in ordine al profilo della nullità ex art. 117, commi 4 e 6, TUB della clausola afferente l' erroneamente determinato, stante Pt_5
l'assenza di precedenti specifici nell'ambito della giurisprudenza di legittimità. Inoltre, il giudice avrebbe dovuto fare applicazione dei “parametri generali per la determinazione dei compensi” di cui all'art. 12 del D.M. n. 55/2014 in virtù dei quali
è ammesso l'aumento o la diminuzione, rispettivamente fino all'80 o al 50 per cento dei valori medi di cui alle tabelle allegate al medesimo decreto. Infine, gli appellanti richiedevano l'espletamento di una CTU tecnico-contabile per la verifica dell'erroneità del TAEG indicato in contratto ed il ricalcolo del piano di ammortamento ex art. 117, comma 7, TUB, oltre che per l'esatta quantificazione dei danni subiti.
Si costituiva l'appellata, la quale, riportandosi alle precedenti difese, contestava l'impugnazione proposta perché inammissibile, improponibile oltreché infondata in fatto e in diritto e ne chiedeva il rigetto con conferma dell'ordinanza impugnata e con condanna della parte appellante alla refusione delle spese processuali del secondo grado di giudizio.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività dell'ordinanza impugnata la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Alla scadenza del termine per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza precedentemente fissata per il giorno 14.11.2024, ai sensi dell'art 127 ter cpc, la Corte assegnava la causa in decisione concedendo i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
IV Motivi della decisione
1.Non vi sono dubbi sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt.
Cass. 28/07/2023, n.23100; 03/03/2022, n.7081).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi del provvedimento che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata.
Nella specie, parte appellante ha indicato, con assoluta chiarezza e puntualità, le parti del provvedimento oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la
Corte a riformare la decisione nel senso prospettato dall'impugnante.
Ne deriva che l'atto introduttivo del presente giudizio soddisfa sicuramente i requisiti richiesti dal citato art. 342 del codice di rito e va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste da tale disposizione per la declaratoria di inammissibilità dell'appello.
2. La questione fondamentale agitata in giudizio con il primo motivo di appello è quella se l'Indicatore Sintetico di Costo integra il contenuto minimo e tipico del contratto e, dunque, se la difformità tra quanto pattuito e quanto applicato determini la nullità della clausola de qua.
La tesi degli appellanti non può condividersi alla luce delle motivazioni di seguito illustrate.
Deve osservarsi che l'ISC/TAEG costituisce una informativa precontrattuale relativa al costo complessivo dell'operazione, non è un tasso di interesse e, quindi, non è di per sé un elemento essenziale del contratto di mutuo, a differenza dell'indicazione del tasso di interesse e degli altri costi e condizioni.
Anche di recente la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “l'indice sintetico di costo (Isc), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (Taeg), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex articolo 117 del decreto legislativo n.
385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”(così Cassazione n.18235/2024; cfr Cass., 39169/2021).
A detto orientamento giurisprudenziale di legittimità si ritiene di prestare adesione ai fini della risoluzione del presente caso concreto.
In altri termini, deve considerarsi che il TAEG non costituisce una specifica condizione economica da applicare al finanziamento, ma, esprimendo in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento, svolge una funzione meramente informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. La sua funzione è dunque quella di riassumere in una formula onnicomprensiva e sintetica, di immediata intelligibilità, l'incidenza dell'interesse e di tutti i costi accessori. Pertanto, l'erronea indicazione del TAEG non inficia la validità delle pattuizioni del contratto.
Del resto, sulla base dei principi generali, esclusivamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto (ossia quelle che riguardano la sua struttura e natura) determina la nullità, mentre la violazione di norme, sia pure imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti è fonte soltanto di responsabilità. Si è, quindi, precisato nella giurisprudenza di legittimità, con riferimento ai contratti di intermediazione finanziaria, che la violazione dei doveri che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati di informare correttamente il cliente e eseguire le operazioni può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipula del contratto c.d. "quadro", laddove dà vita, invece, a responsabilità contrattuale
- ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto - solo ove la violazione riguarda le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto quadro. In ogni caso, cioè, va escluso che, in assenza di una precisa disposizione normativa, la violazione dei doveri di informazione e condotta possa determinare la nullità del c.d. 'contratto quadro' o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso (Cassazione civile sez. III, 31/05/2021, n.15099).
E ciò a prescindere dall'ulteriore rilievo che, nel caso di specie, la differenza accertata dal primo Giudice tra l'ISC indicato in contratto e quello poi ricalcolato risulta alquanto modesta (pari allo 0,39%), di talché, alla luce anche del criterio di necessaria proporzionalità tra gravità della violazione riscontrata e sanzione da applicare, non appare ragionevolmente giustificabile l'applicazione del rigoroso rimedio della nullità della clausola con l'applicazione del tasso sostitutivo previsto dalla normativa di settore e invocato dagli appellanti.
Devono, pertanto, ricondursi gli effetti della violazione dell'obbligo informativo Part costituito della denunciata divergenza tra l indicato nel contratto e quello applicato nell'ambito della responsabilità risarcitoria della e non nell'ambito della nullità CP_2
della clausola, a differenza di quanto invocato dagli appellanti con il primo e secondo motivo di appello.
Quanto al terzo motivo di appello, deve considerarsi che il richiamo alla disciplina di cui agli artt. 122 e ss. del T.U.B. come operato dal primo giudice assume rilevanza ai soli fini di una maggiore compiutezza della ricostruzione della normativa di settore. E, invero, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' risulta prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, Pt_5
nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis, comma 6 TUB (peraltro entrato in vigore effettivamente solo nel 2010 e, quindi, successivamente alla stipula del contratto di mutuo di cui è causa) prevede che "Sono nulle le clausole del contratto relative a costi
a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art. 121, comma 1, lett. e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel
TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art. 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto". Ne consegue, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, che l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra Part condotta scorretta della banca e danno). Ciò in quanto l'erronea indicazione dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto e può, quindi, dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale (così Cass 4597/2023).
Nel caso di specie, se non può negarsi che la differenza, nell'ipotesi in esame, tra l'ISC indicato in contratto e quello praticato concreta un inadempimento della non CP_2
consentendo al cliente di essere pienamente ed immediatamente edotto del costo complessivo del finanziamento, è altrettanto vero che l'interesse degli appellanti è quello relativo all'azione di natura condannatoria, esperita in via subordinata, al risarcimento danni.
In tale prospettiva, occorre evidenziare che nessuna conseguenza risarcibile è stata descritta compiutamente in concreto dagli originari ricorrenti e/o provata in giudizio, anche sul piano del necessario nesso eziologico rispetto alla violazione delle regole di trasparenza nell'indicazione del costo complessivo del finanziamento.
Del tutto genericamente e astrattamente e senza alcuna specificazione concreta gli odierni appellanti lamentavano in ricorso introduttivo che la maggiore onerosità del mutuo rispetto a quella prospettata in contratto avrebbe comportato una inadeguatezza del proprio reddito a soddisfare le esigenze familiari e i programmi di investimento, avrebbe determinato un deterioramento della loro posizione finanziaria e la compromissione della loro affidabilità come pagatori, nonché l'impossibilità di rinegoziare e/o surrogare il mutuo in corso. Inoltre, non vi è la descrizione di alcun indice concreto e non vi è alcuna effettiva dimostrazione che i mutuatari si sarebbero rivolti ad un diverso interlocutore finanziario per soddisfare le loro esigenze di credito, dovendosi, di contro, aver precipuo riguardo alla differenza assai esigua (0,39%) tra l'indicatore sintetico di costo indicato in contratto e quello rilevato dagli odierni appellanti.
Anche l'ultimo motivo di appello non è fondato, essendo state regolate le spese processuali in conformità del principio di soccombenza e non comportando di per sé alcuna decurtazione la scelta di introduzione del giudizio con il rito sommario di cognizione. Inoltre, la somma liquidata dal primo giudice, pari a complessivi euro
2.500,00, risulta senza dubbio parametrata alle attività effettivamente svolte in primo grado dalle parti in ragione del valore della lite.
In definitiva, il gravame non risulta meritevole di accoglimento e deve, perciò, confermarsi integralmente l'ordinanza impugnata.
V Le spese del giudizio
Essendovi una piena soccombenza degli appellanti, si giustifica la loro condanna al pagamento solidale anche delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in dispositivo, ai sensi dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n.
147 del 13/08/2022 con riguardo alle quattro fasi espletate ma senza svolgimento di istruttoria.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe indicato, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'ordinanza impugnata;
2) condanna solidalmente gli appellanti al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 6025,00 per compensi professionali, oltre il rimborso per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
3) Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Alla cancelleria per gli adempimenti
Così deciso in Napoli, addì 28.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Paola Giglio Cobuzio dott.ssa Aurelia D'Ambrosio