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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/06/2025, n. 2328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2328 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3248/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3248/2025
Oggi 3 giugno 2025, innanzi al giudice dott. Raffaele Del Porto, sono comparsi:
Per 'avv. ANTONIO RISI Parte_1
Per nessuno è comparso Controparte_1
E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Alice Gregorelli.
L'avv. Risi esibisce copia cartacea della notifica oggi depositata telematicamente, insiste per l'accoglimento del ricorso e precisa le conclusioni come da atto introduttivo.
Il p. del. provvede alla decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE II CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3248 del ruolo generale dell'anno 2025 vertente tra
Parte_1
ricorrente, con l'avv. Antonio Risi
e
Controparte_1
resistente, contumace pagina1 di 2 letti gli atti e i documenti di causa;
rilevata la rituale notifica del ricorso-decreto all'amministrazione resistente, non costituitasi;
ritenuta la parziale fondatezza del ricorso;
rilevato difatti che deve essere riconosciuto al legale, come richiesto, il compenso per le fasi di studio e decisionale, in misura pari ai valori medi vigenti ratione temporis; rilevato altresì che per giurisprudenza costante vanno anche riconosciute al legale le spese per il tentativo infruttuoso di recupero del credito;
ritenuto pertanto che il compenso va riconosciuto nella misura di € 660,00=, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, già operata la riduzione di 1/3 ex art. 106 bis T.U. spese di giustizia, cui vanno aggiunti € 1.205,00=, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, per spese sostenute per il recupero del credito.
P.Q.M.
liquida all'avv. per l'attività prestata in favore di nel Parte_1 Pt_2
procedimento R.G. 1644/2017 Mod. 21 bis del Giudice di Pace di Brescia, il complessivo importo di € 660,00=, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, già operata la riduzione di 1/3 ex art. 106 bis T.U. spese di giustizia, per compensi, ed € 1.205,00=, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, per spese sostenute per il recupero del credito.
Nulla per le spese, attesa la natura del procedimento e la mancata costituzione della resistente.
Il presidente delegato dott. Raffaele Del Porto
Il verbale è redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209 e dello stesso viene data lettura alle parti.
pagina2 di 2
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3248/2025
Oggi 3 giugno 2025, innanzi al giudice dott. Raffaele Del Porto, sono comparsi:
Per 'avv. ANTONIO RISI Parte_1
Per nessuno è comparso Controparte_1
E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Alice Gregorelli.
L'avv. Risi esibisce copia cartacea della notifica oggi depositata telematicamente, insiste per l'accoglimento del ricorso e precisa le conclusioni come da atto introduttivo.
Il p. del. provvede alla decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE II CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3248 del ruolo generale dell'anno 2025 vertente tra
Parte_1
ricorrente, con l'avv. Antonio Risi
e
Controparte_1
resistente, contumace pagina1 di 2 letti gli atti e i documenti di causa;
rilevata la rituale notifica del ricorso-decreto all'amministrazione resistente, non costituitasi;
ritenuta la parziale fondatezza del ricorso;
rilevato difatti che deve essere riconosciuto al legale, come richiesto, il compenso per le fasi di studio e decisionale, in misura pari ai valori medi vigenti ratione temporis; rilevato altresì che per giurisprudenza costante vanno anche riconosciute al legale le spese per il tentativo infruttuoso di recupero del credito;
ritenuto pertanto che il compenso va riconosciuto nella misura di € 660,00=, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, già operata la riduzione di 1/3 ex art. 106 bis T.U. spese di giustizia, cui vanno aggiunti € 1.205,00=, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, per spese sostenute per il recupero del credito.
P.Q.M.
liquida all'avv. per l'attività prestata in favore di nel Parte_1 Pt_2
procedimento R.G. 1644/2017 Mod. 21 bis del Giudice di Pace di Brescia, il complessivo importo di € 660,00=, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, già operata la riduzione di 1/3 ex art. 106 bis T.U. spese di giustizia, per compensi, ed € 1.205,00=, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, per spese sostenute per il recupero del credito.
Nulla per le spese, attesa la natura del procedimento e la mancata costituzione della resistente.
Il presidente delegato dott. Raffaele Del Porto
Il verbale è redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209 e dello stesso viene data lettura alle parti.
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