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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 29/09/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 531/2022
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 531/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 18 maggio 2022 e posta in decisione all'udienza collegiale del 7 maggio 2025
d a
OGGETTO:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
Fideiussione - Polizza rappresentato e difeso dall'Avv. VALTULINI GIOVANNI del Foro di fideiussoria Bergamo, procuratore domiciliatario come da procura agli atti.
CODICE: APPELLANTE
P.IVA_1 c o n t r o
C.F. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. GHISALBERTI TOMMASO del Foro di
Bergamo, procuratore domiciliatario come da procura agli atti.
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 858/2022, pubblicata l'11 aprile 2022.
CONCLUSIONI
Dell'appellante “ogni diversa domanda, eccezione e istanza respinta, in riforma della impugnata sentenza Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello adita così determinarsi: in via pregiudiziale assorbente: dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo opposto per illegittimo frazionamento del credito;
nel merito: dichiararsi inesistente il diritto di surroga vantato ed azionato dal GN
con l'azione monitoria e, per l'effetto, dichiararsi nullo Controparte_1
ed illegittimo il decreto intuivo opposto revocandolo;
in ogni caso:
- condannarsi l'appellato alla rifusione delle competenze professionali e spese di entrambi i gradi di giudizio con distrazione ex art. 93 cpc in favore del difensore antistatario.”.
Dell'appellato
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis,
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Per tutti i motivi esposti rigettare l'appello proposto dal GN Parte_1
e, conseguentemente, confermare integralmente l'impugnata
[...]
sentenza n. 858/2022 Sent. – n. 3996/2018 R.G. - n. 1419/2022 Rep. Emessa dal Tribunale di Bergamo Sig. Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni in data 8 aprile 2022 e pubblicata in data 11 aprile 2022.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze legali, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, del presente grado di giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1142/2018, emesso dal
Tribunale di Bergamo, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore di , dell'importo di € 70.000,00, oltre interessi legali Controparte_1
e spese di procedura.
, in particolare, aveva chiesto l'emissione dell'ingiunzione Controparte_1 di pagamento quale titolare di un diritto di surroga, ai sensi dell'art. 1203 cod. civ., nei confronti di e , rappresentando, Parte_1 CP_2
in particolare, che:
- l'ingiungente e i suoi LL , , e , Pt_2 Per_1 Per_2 Persona_3
da una parte, e i LL e dall'altra, avevano CP_2 Parte_1
rilasciato due distinte fideiussioni il 30 gennaio 2008, a garanzia ciascuna del
50% del debito di Immobiliare Triplok S.r.l. in favore di CA Popolare di
Bergamo S.p.A., poi Ubi CA S.p.A., di cui la società era correntista;
- a seguito dell'esposizione debitoria insoluta della società garantita,
e i suoi LL, in data 25 settembre 2017, avevano Controparte_1
stipulato una transazione con la CA, versando a saldo e stralcio della loro posizione la somma di € 140.000,00 ciascuno (per un totale di € 560.000,00 complessivi), con diritto di surroga, ai sensi dell'art. 1203 cod. civ., nei confronti dei LL rispetto ai diritti di Ubi nei confronti di questi Pt_1 ultimi, per l'importo di € 70.000,00 per ciascuno dei LL . CP_1
A fondamento della propria opposizione, eccepiva Parte_1
l'inesistenza del diritto di regresso ai sensi dell'art. 1203 cod. civ., attesa l'assenza di rapporto di cofideiussione tra le parti . Parte_3
Rappresentava, infatti, la piena autonomia delle fideiussioni allora prestate dalle parti, sicché, con la predetta transazione, i LL avevano CP_1
semplicemente stralciato la propria autonoma posizione di garanti del debitore principale Immobiliare Triplok S.r.l., senza però apportare alcun vantaggio agli altri autonomi fideiussori e , i quali CP_2 Parte_1
rimanevano garanti per il restante 50% del debito. Ne derivava il diritto di di surrogarsi, ex art. 1949 cod. civ., nei diritti del creditore Controparte_1
e di avanzare, sì, domanda di regresso, ex art. 1950 cod. civ., ma esclusivamente verso il debitore principale, non invece verso gli altri, autonomi, fideiussori;
solo un rapporto di cofideiussione avrebbe, infatti, consentito, ex art. 1954 cod. civ., di agire in regresso verso gli altri coobbligati.
Si costituiva in giudizio , insistendo nelle proprie pretese Controparte_1
creditorie. Con ordinanza in data 4 marzo 2019, il Tribunale di Bergamo, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648
c.p.c..
La causa veniva, quindi, istruita documentalmente.
In sede di precisazione delle conclusioni, l'opponente rilevava pregiudizialmente la nullità del decreto ingiuntivo, lamentando che parte opposta avesse illegittimamente frazionato il proprio credito.
Con sentenza n. 858/2022, pubblicata l'11 aprile 2022, il Tribunale di
Bergamo rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale, in particolare:
- in via preliminare, rilevava l'inammissibilità dell'eccezione di abusivo frazionamento del credito, in quanto tardivamente formulata dall'opponente soltanto in sede di precisazione delle conclusioni e argomentata negli scritti conclusionali dallo stesso depositati. Nel merito ne rilevava, comunque,
l'infondatezza, stante l'assenza del presupposto dell'unitarietà del credito di cui veniva lamentato il frazionamento, avendo l'opposto agito in via monitoria sulla base della propria surrogazione nei diritti della CA creditrice e ritenendo irrilevante la sussistenza di un'analoga posizione creditoria, fondata sulle medesime ragioni giuridiche, in capo agli altri fideiussori solidali , , e;
Pt_2 Per_2 Per_3 Controparte_3
- qualificava la fattispecie quale fideiussione prestata da più persone (ai sensi dell'art. 1946 cod. civ.) con beneficio della divisione (di cui all'art. 1947 cod. civ.), ricorrendone gli indici sintomatici elaborati dalla giurisprudenza
(l'esistenza di un collegamento tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori, la consapevolezza della prestazione dell'altrui garanzia fideiussoria, l'unicità del debito garantito e l'interesse comune dei fideiussori), accertando, così, sussistente il diritto di regresso previsto dall'art. 1954 cod. civ.;
- evidenziava, comunque, che l'opposto non aveva azionato in via monitoria un diritto di regresso ai sensi dell'art. 1954 cod. civ., bensì aveva agito allegando di essersi surrogato nei diritti della CA creditrice, in forza del pagamento a suo favore, a saldo e stralcio, di una porzione del debito della società garantita. Richiamava, allo scopo, l'art. 10 dell'atto di transazione, stipulato dall'opposto con (già CA Controparte_4
Popolare di Bergamo S.p.A.) in data 25 settembre 2017, ai sensi del quale
“con il pagamento dell'importo di Euro 140.000,00 (centoquarantamila 00) il GN , per l'importo di Euro 70.000,00 (settantamila Controparte_1
00), risulterà surrogato ex art. 1203 c.c. nei diritti che Controparte_4
ha contro gli altri fideiussori che hanno prestato separata ed
[...]
autonoma garanzia, sicché il GN subentrerà nel rapporto CP_1
obbligatorio nella stessa situazione attiva che faceva capo al creditore con le medesime garanzie, potendo agire nei confronti degli altri fideiussori che hanno rilasciato autonoma garanzia. In proposito Controparte_4
con la sottoscrizione del presente accordo, rinuncia ad ogni e
[...]
qualsivoglia eccezione relativa all'anzidetto pattuito diritto di surroga”.
Riteneva, quindi, sussistere l'ipotesi di surrogazione per volontà del creditore ai sensi dell'art. 1201 cod. civ., così che era legittimato ad Controparte_1
agire nei confronti di;
Parte_1
- accertava, comunque, che, anche a voler qualificare le garanzie prestate quali autonome, in ogni caso il pagamento parziale del debito garantito da parte dell'opposto avrebbe dato luogo a un'ipotesi di surrogazione ex lege a favore dello stesso, ai sensi dell'art. 1203, n. 3 cod. civ., ossia la surrogazione
“a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo”;
- stabiliva, quindi, che “[…] sia che si voglia sussumere la surrogazione in esame sotto la disciplina dell'art. 1201 c.c., sia che la si voglia ricondurre all'alveo dell'art. 1203, n. 3 c.c., in entrambe le ipotesi risulta applicabile il disposto dell'art. 1204 c.c., a mente del quale “la surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore”.”;
- accertava, inoltre, la sussistenza del nesso di accessorietà tra il credito parzialmente soddisfatto dall'opposto e il rapporto da cui Controparte_1 traeva origine la garanzia prestata dall'opponente (garanzia Parte_1 che, a mezzo del ricorso monitorio, l'opposto – quale solvens – aveva, appunto, inteso volgere a suo favore);
- rilevava che, infatti, il diritto di surroga dell'opposto risultava limitato al
50% del quantum pagato, coerentemente alla medesima limitazione (pari, appunto, alla quota del 50%) dell'impegno di garanzia delle obbligazioni di
Immobiliare Triplok S.r.l. assunto dall'opponente;
- quanto alla doglianza per cui la CA aveva mantenuto intatte le proprie ragioni di credito nei confronti dei fideiussori solidali e Pt_1 [...]
per la quota del 50% del debito, affermava che proprio la sussistenza CP_2
di detta residua garanzia costituiva il fondamento della surrogazione dell'opposto.
proponeva appello, affidandosi a due motivi. Parte_1
Si costituiva eccependo, preliminarmente, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello avversario ex art. 348 bis c.p.c. e chiedendone, nel merito, il rigetto.
All'udienza del 16 novembre 2022, celebratasi in modalità cartolari, la Corte rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 7 maggio 2025.
A tale udienza, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'illegittimo frazionamento del credito, evidenziando che i LL davano luogo a cinque ingiunzioni CP_1
di pagamento, tutte però fondate sul preteso diritto di surroga scaturente dall'unico accordo con cui avevano transatto la propria posizione con la
CA. Secondo l'appellante ciò sarebbe avvenuto in violazione del principio di buona fede ed economia processuale. Afferma, inoltre, la rilevabilità
d'ufficio di tale eccezione in ogni stato e grado.
Chiede, pertanto, che venga accertata l'illegittimità della suddetta condotta e che si dichiari nullo ed illegittimo il decreto ingiuntivo opposto.
Con il secondo motivo censura il capo della sentenza con cui il Tribunale ha accertato il diritto di regresso, ai sensi dell'art. 1203 cod. civ., in capo a
, lamentandone l'inesistenza, attesa l'assenza di rapporto di Controparte_1 un'ipotesi di cofideiussione tra le parti . Parte_3
Fa presente che l'obbligazione fideiussoria assunta dai GNi e CP_2
è autonoma rispetto a quella assunta, con la medesima Parte_1
lettera fideiussoria, dai GNi , , Parte_4 Persona_3 Per_4
e . Conseguentemente i GNi potevano
[...] Controparte_1 Pt_1
essere escussi, entrambi in via solidale solo per il 50 % del debito garantito, come peraltro previsto dall'art. 3 della lettera di fideiussione.
Lamenta, quindi, che il Tribunale non abbia considerato la circostanza per cui l'appellato si è limitato a estinguere e stralciare “la propria autonoma posizione di garante del debitore principale”, senza però apportare alcun vantaggio agli altri autonomi fideiussori e CP_2 Parte_1
con i quali non esisteva alcun rapporto di cofideiussione. Lamenta, altresì, che il Tribunale abbia applicato erroneamente l'art. 1203 che, al numero 3, che prevede che la surrogazione legale abbia luogo di diritto a vantaggio di chi, sia tenuto con altri o per altri al pagamento del debito ed aveva interesse a soddisfarlo. Sotto questo profilo il pagamento non avrebbe apportato alcun vantaggio ai fideiussori . Pt_1
Sostiene che possa agire in regresso, ex art. 1950 cod. civ., Controparte_1
esclusivamente verso il debitore principale, non invece verso gli altri, autonomi, fideiussori.
Lamenta che, in base all'impugnata sentenza, si arriverebbe alla conseguenza per cui i LL avrebbero estinto un debito di “oltre un €. 1 milione CP_1 con 280 mila euro”, mentre i LL sarebbero tenuti a versare ai Pt_1
LL “280 mila euro”, contemporaneamente rimanendo esposti CP_1 verso la CA “sempre per oltre un milione”, come risultante dal decreto ingiuntivo n. 2715/2019, emesso dal Tribunale di Bergamo, con cui UBI
CA S.p.A. ha ingiunto ai LL , per il medesimo titolo Pt_1
fideiussorio, il pagamento di € 1.442.109,39.
Deduce, infine, che non esistendo un rapporto di cofideiussione tra le parti,
l'appellato, non potrebbe esercitare la surrogazione nei confronti dell'appellante sulla scorta di quanto concordato unilateralmente con la banca.
Ciò posto, l'appello è fondato.
Questa Corte intende dare continuità ai due precedenti prodotti in giudizio,
anche richiamandone i passaggi motivazionali, in quanto aventi ad oggetto le medesime questioni.
Ciò posto, è pacifico che la garanzia in favore della Parte_5
sino alla concorrenza di € 5.200.000 è stata prestata per due quote
[...]
autonome del 50% ciascuna da ciascun gruppo di fideiussori: la prima con garanti e , la seconda, con garanti , Pt_1 CP_2 Pt_2 CP_1
, e . Per_3 Per_2 Parte_4
Si tratta, quindi di due fideiussioni distinte ed autonome, in rapporto di parziarietà, ancorché prestate in un unico documento ed in favore della medesima debitrice principale.
La natura autonoma delle fideiussioni emerge anche dalla esclusione dell'art. 12 delle “condizioni di fideiussione” (che così dispone: “nel caso di
insolvenza di taluno fideiussori i restanti fideiussori risponderanno,
ciascuno in proporzione alla propria quota, nei confronti della banca, anche
per la quota dell'insolvente”) e dalla limitazione della operatività della solidarietà solamente all'interno di ciascun gruppo di fideiussori per la rispettiva quota garantita (art. 3: “Le obbligazioni derivanti, per la rispettiva
quota, a ciascun fideiussore dalla fideiussione sono solidali ed indivisibili
anche nei confronti dei successori o aventi causa”). Non è, quindi, prevista la estensione della garanzia di un gruppo alla quota garantita dall'altro gruppo di fideiussori.
Non può, quindi, condividersi la statuizione del Tribunale per cui <
fattispecie oggetto del presente giudizio è sussumibile nell'ipotesi di fideiussione prestata da più persone (art. 1946 cod.civ.) con beneficio della divisione (art. 1947 cod.civ.)>> in quanto il testo della fideiussione del 30
gennaio 2008 è inequivoco nel limitare la garanzia prestata da ciascun gruppo di fideiussori alla quota del 50%.
ha, quindi, transatto (atto del 25.9.17), analogamente a Controparte_1
quanto fatto da , , e Persona_4 Persona_3 Parte_4 Pt_6
(transazione del 28.9.17) esclusivamente i suoi impegni fideiussori,
[...]
come emerge:
- dall'ultimo punto delle premesse, dove si specifica che la transazione ha effetto liberatorio “relativamente a tutte le obbligazioni, nessuna esclusa,
gravanti sul GN ”; Controparte_1
- dalla clausola 2 ove il pagamento viene previsto “a saldo e stralcio dovuto
per la fideiussione citata in premesse”;
dalle clausole 3 ove la causale del bonifico viene concordata nei seguenti termini “… versamento a titolo di transazione da parte del solo fideiussore
a saldo e stralcio unicamente della propria posizione Controparte_1
debitoria”; e 4 in cui l'istituto bancario “dichiara di accettare la somma di
cui al punto che precede a saldo e stralcio del maggior credito dalla stessa
vantato nei confronti del fideiussore GN ”, Controparte_1 dalle clausole 6 e 7 che limitano l'efficacia estintiva del pagamento convenuto “relativamente alla fideiussione dai medesimi sottoscritta”,
dichiarando la banca “di non avere nulla a pretendere nei soli confronti dei
GN ”, e circoscrivendo ad essi l'effetto liberatorio “da Controparte_1
ogni e qualsiasivoglia obbligazione”.
La clausola 10 prevede che “con il pagamento dell'importo di €
140.000,00…il GN per l'importo di € 70.000,00 Controparte_1
(settantamila/00), risulterà surrogato ex art.1203 c.c. nei diritti che
[...]
ha contro gli altri fideiussori che hanno rilasciato Controparte_4
separata e autonoma garanzia, sicché il GN subentrerà nel CP_1
rapporto obbligatorio nella stessa situazione attiva che faceva capo al
creditore con le medesime garanzie, potendo agire nei confronti degli altri
fideiussori che hanno prestato autonoma garanzia”.
Va, peraltro, evidenziato che l'art. 1203 cod. civ. n. 3, il quale prevede la surrogazione legale <
altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo>>, non è
pertinente, difettandone i presupposti.
Ed infatti, per le considerazioni sopra svolte, però, il pagamento effettuato in forza dell'accordo transattivo è avvenuto “a saldo e stralcio” esclusivamente del debito di e con effetti estintivi unicamente di detta Controparte_1
quota, non essendo lo stesso tenuto al pagamento della restante quota del 50%
gravante sull'altro gruppo di fideiussori in base all'univoco testo della fideiussione. Neppure può essere condivisa la statuizione del Tribunale secondo cui la fattispecie in esame sarebbe riconducibile alla surrogazione per volontà del creditore ai sensi dell'art. 1201 cod.civ. Ed infatti, la norma presuppone che il terzo abbia pagato un debito altrui laddove, nel caso di specie i LL
erano debitori dell'istituto bancario in forza della prestata garanzia CP_1
per la quota del 50%, garanzia autonoma rispetto a quella prestata dai
, ancorché resa in favore della stessa società, senza responsabilità nel Pt_1
caso d'insolvenza per l'altrui quota;
essi hanno, quindi, effettuato il pagamento di un proprio debito, come peraltro emerge dal testo della transazione in cui si dà atto che il pagamento estingue non già un debito altrui ma il debito di limitatamente alla sua quota, così come i Controparte_1
, e avevano fatto con analoga Per_2 CP_5 Per_1 Parte_6
transazione, rimanendo inalterata la ragione di credito della banca nei confronti degli altri fideiussori.
La clausola in esame (nella quale neppure è ravvisabile la volontà di operare la cessione del credito, a cui la banca, comunque, non rinuncia nei confronti dei ) non può costituire titolo della pretesa surrogazione di Pt_1 CP_1
in relazione al credito che la banca vantava nei suoi confronti (e degli
[...]
altri fideiussori del ), senza vincolo di solidarietà con i CP_6 CP_1
fideiussori . Pt_1
Il criterio per cui le clausole devono essere interpretate nel senso in cui possono avere qualche effetto anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno non può legittimare una interpretazione in contrasto con la chiara autonomia della obbligazione assunta da ciascun gruppo di garanti, ricavabile dal testo della fideiussione, e con l'assenza, nell'atto transattivo, della previsione di un effetto estintivo dei pagamenti eseguiti dai a favore CP_1
degli altri garanti, sostanziandosi, diversamente, in un patto in danno di terzi.
La volontà del creditore istituto bancario non può quindi legittimare alcuna surroga in relazione ad un pagamento con cui ha estinto un Controparte_1
debito proprio.
Tale statuizione rende assorbita ogni altra questione posta in causa, ivi compresa quella relativa al frazionamento del credito.
4. Pertanto, in riforma della impugnata sentenza, l'opposizione proposta da va accolta ed il decreto ingiuntivo n. 1142/18, va revocato. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano per entrambi i gradi come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. (scaglione di riferimento da €
52.0001 a € 260.000), ad eccezione della fase di trattazione liquidata in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in questa fase, con distrazione ex art. 93 cod.proc.civ. in favore dell'avv.
Giovanni Valtulini che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.in accoglimento dell'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Bergamo n. 858/2022, pubblicata in data 11/4/22 accoglie l'opposizione da essi proposta e revoca il decreto ingiuntivo n.
1142/2018;
2.condanna al pagamento in favore dell'appellante delle Controparte_1
spese di entrambi i gradi, che liquida per il primo grado in € 2.552,00 per la
“fase di studio”, € 1.628,00 per la “fase introduttiva” € 2.835,00 per la fase
“istruttoria/di trattazione” ed € 4.253,000 per la “fase decisionale”, e per il presente grado in € 2.977,00 per la “fase di studio”, € 1.911,00 per la “fase introduttiva”, € 2.163,00 per la fase “istruttoria/di trattazione” ed € 5.103,00
per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione ex art. 93 cod.proc.civ. in favore dell'avv. Giovanni Valtulini che si è dichiarato antistatario.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Michele Stagno Giuseppe Magnoli