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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 28/10/2025, n. 1477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1477 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 5900/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale
Giudice del lavoro, all'udienza del 28/10/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5900/2020 R.G.A.L. del Tribunale di Velletri tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Riccardo Chilosi e Leonardo Chilosi
E
in persona del l.r.p.t. Controparte_1 Controparte_1
Resistente
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Eleonora Pontesilli
E
– in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore Litisconsorte necessario - Contumace
OGGETTO: CP_3
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando,
1. Accerta e dichiara che tra e la Parte_1 Controparte_1
è intercorso un ordinario rapporto di lavoro subordinato dall'11.10.2016 al Parte_2
pagina 1 di 9 31.01.2022 nel corso del quale ha svolto le mansioni di estetista Parte_1 di cui al 3° livello del CCNL Acconciatura ed Estetica con orario full time di 40 ore settimanali.
2. Per l'effetto, condanna , in qualità di l.r. della Controparte_1 Controparte_1
a corrispondete a la somma complessiva di € 27.446,28 maturata Parte_1 dalla lavoratrice nel periodo di cui innanzi per i titoli di cui in motivazione, oltre rivalutazione e interessi legali dal dì del dovuto al saldo, nonché a regolarizzare la posizione previdenziale della medesima ricorrente versando all i contributi maturati CP_2 nel periodo nei limiti della prescrizione quinquennale.
3. Rigetta per il resto il ricorso.
4. Condanna la resistente a rimborsare alla ricorrente le spese processuali liquidate in complessivi € 4.500,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge.
5. Nulla sulle spese processuali dell' rimasto contumace. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.11.2022, ritualmente notificato, la ricorrente epigrafata conviene in giudizio , in qualità di l.r. della che Controparte_1 Controparte_1 gestisce l'attività commerciale di estetica, sita in Pomezia Via Santorre di Santarosa 13, di cui afferma essere stata dipendente dall'11.10.2016 al 31.01.2022, in virtù di un ordinario rapporto di lavoro subordinato, svolgendo le mansioni di estetista provetta e di cassa di cui al 3° livello del CCNL Acconciatura ed Estetica. Sostiene che, per tutta la durata del rapporto di lavoro, è stata stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale, venendo sottoposta al potere direttivo e di controllo della titolare , con obbligo di osservare l'orario Controparte_1 di lavoro unilateralmente determinato dalla parte datoriale: dalle 9,30 alle 13,30 e dalle
14,30 alle 19,30 per 5 giorni a settimana (dal lunedì al sabato con riposo di giovedì e domenica per 40 ore settimanali) a fronte del part-time a 18 ore settimanali previsto nel contratto di assunzione, incrementato a 30 ore settimanali dall'11.01.2021. Riferisce, ancora, di essere stata retribuita con la somma mensile di € 1.000,00, corrisposta in denaro contante, da ritenersi tuttavia inferiore a quanto spettante a norma degli artt. 36 Cost. e
2099 c.c.. Lamenta, inoltre, di avere usufruito di sole due settimane di ferie all'anno nel mese di agosto (10 giorni lavorativi), di non avere percepito alcuna indennità per i permessi non fruiti e le festività non godute, di non avere percepito alcun compenso per l'assunzione delle responsabilità connesse alle funzioni di cassa, e di avere ricevuto in pagamento la somma di
€ 2.546,54 a titolo di Saldo TFR, senza tuttavia ricevere la corrispondente busta paga né altra indicazione sui criteri di calcolo dell'emolumento. Sulla base di tale premessa fattuale, chiede la condanna della convenuta al pagamento in suo favore della somma complessiva di €
pagina 2 di 9 35.233,84, oltre accessori, per i titoli di cui ai conteggi allegati al ricorso, nonché al pagamento dei contributi assicurativi come per legge. Allega documentazione.
, l.r. della che gestisce il centro estetico sito in Controparte_1 Controparte_1
Pomezia, Via Santorre di Santarosa 13, si costituisce in giudizio e premette di non contestare né la natura né la durata del rapporto di lavoro intercorso con né le Parte_1 mansioni svolte dalla ricorrente e il conseguente livello di inquadramento contrattuale.
Sostiene, invece, che non corrisponde al vero che la ricorrente ha osservato l'orario di lavoro di 40 ore settimanali percependo brevi manu la somma di € 1.000,00 a titolo di retribuzione, in quanto è stata sempre puntualmente retribuita a mezzo bonifici bancari, come risulta dalle buste-paga che produce, per cui non vanta alcun credito nei suoi confronti. Precisa che, inizialmente, nel centro estetico lavoravano tre operatrici, che si alternavano in turni di 3 ore ciascuna per coprire l'intero orario di apertura al pubblico e, successivamente, allorquando vi lavoravano solo due operatrici oltre alla titolare -addetta all'accoglienza e alla cassa-, alla ricorrente veniva incrementato l'orario di lavoro a 6 ore giornaliere. Evidenzia, infine, che, in ogni caso, alla non spetta alcuna indennità di cassa che compete solo Parte_1 allorquando la mansione di cassiere viene svolta con continuità e prevalenza e con espressa pattuizione di una responsabilità di carattere finanziario e personale del lavoratore. Allega documentazione.
Considerata la domanda di condanna della resistente alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente con pagamento in favore dell'Ente previdenziale dei contributi sulle differenze retributive maturate, sussiste la legittimazione dell' a stare in giudizio. CP_2
Infatti, secondo il più recente indirizzo della S.C. di Cassazione (cfr. sent. n. 8059/2020 e n.
19679/2020), il lavoratore non ha un diritto di credito ai contributi, bensì sussiste l'obbligo del datore di un facere nei confronti di un terzo, con la conseguenza che, senza il coinvolgimento del soggetto in favore del quale il datore di lavoro deve adempiere, non si ha alcun effetto verso l'Ente previdenziale, cui non è opponibile il giudicato che non rileva neppure ai fini interruttivi della prescrizione dei contributi.
All'udienza del 10.10.2023 questo giudicante disponeva, quindi, l'integrazione del contraddittorio con la chiamata in giudizio dell' che, tuttavia, benché ritualmente citato, CP_2 non si costituiva in giudizio per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita con la prova documentale e testimoniale chiesta dai procuratori delle parti. All'odierna udienza, dopo la discussione, previa concessione di termine per il deposito di note, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c..
pagina 3 di 9 Così riassunti i fatti di causa, appare utile precisare che, com'è noto, l'onere della prova incombe, ex art. 2697 c.c., sul ricorrente, per cui, nei casi in cui l'oggetto della controversia riguarda l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura, durata, articolazione oraria e delle mansioni svolte in concreto, ossia dei “fatti” da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta.
Nei casi in cui il lavoratore rivendica il diritto al pagamento del compenso per il lavoro supplementare o straordinario, è opportuno precisare che è nota l'affermazione, reiteratamente e correttamente ripetuta nelle massime giurisprudenziali, secondo cui spetta al lavoratore, che chiede il riconoscimento del compenso per lavoro supplementare/straordinario – ma il discorso vale anche per le ferie e i permessi non goduti
–, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti. Tale affermazione costituisce la proiezione del principio guida del citato art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
Peraltro, la Suprema Corte ha avuto cura di precisare che è del tutto irrilevante il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione, non potendo questa circostanza, da sola, costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali. In altri, termini, l'obbligazione di pagamento del compenso aggiuntivo e/o dell'indennità sostitutiva sorge per effetto e quale conseguenza di un fatto storico costitutivo, ossia lo svolgimento di attività lavorativa eccedente quella dovuta da parte del lavoratore (cfr., di recente, Cass. n. 26985 del 22 dicembre 2009), sicché soltanto ove sia provata la sussistenza dell'obbligazione di pagamento questi potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente avrebbe a sua volta l'onere di provare l'esatto adempimento. Da ultimo la giurisprudenza della S.C. di Cassazione è tornata sul punto precisando che: “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice.
(cfr. Sent. n. 13150/2018 Nella specie, è stata ritenuta generica la deduzione di aver
"lavorato oltre l'orario di lavoro" senza percepire "quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario" nonché la richiesta di liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 36
Cost.).
Come sottolineato dalla successiva e più recente giurisprudenza, infatti, la minore o maggiore facilità nell'acquisizione della prova non può costituire criterio per l'addebito dell'onere probatorio quale previsto dalla norma generale di cui al citato art. 2697 c.c.,
pagina 4 di 9 atteso che questa norma ripartisce l'onere suddetto facendo esclusivo riferimento alla posizione processuale assunta dalle parti in causa, e cioè ponendolo a carico di chi intende far valere giudizialmente il suo diritto ovvero di chi, all'opposto, ne contesti l'esistenza o ne deduca la estinzione o la modifica, senza specificamente considerare se, in pratica, sia più o meno agevole, per l'una o per l'altra parte, offrire la chiesta dimostrazione (ed anche se, in realtà, la possibilità dell'agevole acquisizione della prova può normalmente ritenersi coincidente, di fatto, con le anzidette posizioni processuali (Cass. 12311/2003).
Ciò posto, sempre in tema di distribuzione degli oneri probatori, va evidenziato che le Sezioni
Unite della Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui in materia contrattuale, sia che l'attore agisca per l'esatto adempimento, sia per la risoluzione del rapporto, sia per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento (totale o parziale). Il convenuto sarà, invece, onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lui non imputabile, della prestazione (cfr. S.U. 13533/2001).
Ciò detto, sempre in tema di distribuzione degli oneri probatori, va evidenziato che le Sezioni
Unite della Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui in materia contrattuale, sia che l'attore agisca per l'esatto adempimento, sia per la risoluzione del rapporto, sia per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento (totale o parziale). Il convenuto sarà, invece, onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lui non imputabile, della prestazione (cfr. S.U. 13533/2001).
Nel caso in esame, pertanto, tenuto conto del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., l'oggetto dello scrutinio demandato a questo giudicante attiene all'accertamento dell'orario di lavoro osservato in concreto dalla sig.ra , alla mancata Parte_1 fruizione/indennizzazione delle ferie, dei permessi spettanti e delle festività lavorate e, infine, all'accertamento del diritto della lavoratrice alla corresponsione della cd indennità per maneggio denaro. Per completezza si evidenzia che, dalla documentazione in atti, risulta che il rapporto di lavoro tra le parti veniva instaurato a tempo determinato in data 11.10.2016
(prorogato al 10.10.2018) e non vi è prova scritta della conversione dello stesso in rapporto a tempo indeterminato, purtuttavia dalle allegazioni di parte resistente e dalla documentazione prodotta in allegato alla memoria di costituzione in giudizio (cfr. in particolare le buste paga) deve ritenersi definitivamente accertato che si è svolto, senza soluzione di continuità e con le caratteristiche proprie della subordinazione, dall'11.10.2016 al 31.01.2022, data in cui la ricorrente rassegnava le dimissioni volontarie.
pagina 5 di 9 Con riferimento alle circostanze controverse i testimoni esaminati nel corso dell'istruttoria hanno dichiarato quanto segue (le dichiarazioni vengono riportate testualmente emendate solo da eventuali errori di digitazione):
teste di parte ricorrente, non parente indifferente: “Sono stata dipendente Testimone_1 della società presso il centro estetico di Pomezia da settembre 2018 a CP_1 Pt_3 settembre 2019 come addetta alla reception. E' vero che la ricorrente lavorava come estetista dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 18,30 dal lunedì al sabato con riposo di giovedì. Preciso che io lavoravo solo di pomeriggio dalle 14,30 fino alla chiusura intorno alle
19,00 ma conosco gli orari di lavoro della ricorrente in quando prendevo i suoi appuntamenti.
Nel periodo in cui ho lavorato presso il centro estetico la ricorrente ha goduto di soli 10 giorni di ferie nel periodo di ferragosto. Le clienti pagavano alla cassa e incassava il Parte_1 prezzo del trattamento ed emetteva lo scontrino. Non ricordo che nel periodo settembre
2018/settembre 2019 abbia usufruito di permessi”.
teste della ricorrente, convivente more uxorio della dal 2020: “E' Tes_2 Parte_1 vero che la ricorrente lavorava come estetista dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 18,30 dal lunedì al sabato con riposto di giovedì. Sono a conoscenza della circostanza in quanto alcuna volte mi è capitato di accompagnarla al lavoro e di sentirla nell'orario di lavoro. E' vero che usufruiva di due settimane di ferie all'anno nel mese di agosto 10 giorni di ferie nel periodo di ferragosto. Mi risulta che incassasse i prezzi dei trattamenti. Le clienti pagavano alla cassa e incassava direttamente il prezzo dei trattamenti pagato dalle clienti. Parte_1
Non mi risulta abbia mai usufruito di permessi”.
teste di parte resistente, non parente indifferente: “Sono stata consulente del Testimone_3 lavoro della nonché cliente del Solarium e Parte_4
Centro Estetico. Per quanto a mia conoscenza lavoravano come dipendenti del Centro
Estetico negli 2016/2022 due o tre dipendenti che si alternavano negli orari di lavoro. Tra le dipendenti era inclusa la signora in relazione al cui attività mi venivano Parte_1 comunicate le presente registrate su un apposito foglio e io elaboravo anche per lei i cedolini paga. La signora era estetista così come la sig.ra mentre invece la terza Parte_1 Per_1 dipendente nei periodi in cui ha lavorato si chiamava e svolgeva la mansione di Pt_5 receptionist in quanto non era in possesso della relativo attestato. Come cliente prendevo appuntamenti telefonici e ricordo che rispondeva sempre mentre invece nei periodi in Pt_5 cui lavoravano solo le due estetiste i contatti telefonici erano tenuti dalla stessa titolare
. Preciso che le volte in cui mi recavo presso il Centro per i trattamenti non Controparte_1 ho mai visto presenti le due estetiste contemporaneamente. Non ricordo quante volte ho ricevuto i trattamenti dalla né se ciò è mai accaduto. I pagamenti li effettuavo in Parte_1
. Fino a che era presente la receptionist era lei che si occupava degli incassi Pt_6 successivamente se ne occupava . Posso dire che per la tipologia di trattamenti che CP_1
pagina 6 di 9 facevo entravo sempre nella stessa cabina so che c'era un locale adito a solarium. Non so dire se vi fossero altre cabine”.
teste di parte resistente, coniuge di : “Sono titolare di una Testimone_4 Controparte_1 ditta che si occupa delle ristrutturazioni e allestimenti dei Solarium e Centro Benessere SPA e credo nel 1998 mi sono occupato della ristrutturazione del centro benessere
[...]
So per tale motivo che il Centro è un locale che ha un Parte_4 ingresso circolare sulla cui destra è collocata la reception. Di fronte alla reception c'è l'attesa.
Sul lato sinistro dopo il locale circolare c'è un corridoio occupato sul lato frontale e sinistro da
5 stanze adibita a solarium Sul lato destro invece c'è un bagno, una stanza per l'estetica.
Poiché qualche volta mi sono recato presso il Centro per i massaggi ricordo che vi lavorava la signora come estetista ma credo di averla vista una sola volta. Ho sempre preso Parte_1 gli appuntamenti con . Ricordo che pagavo alla reception ad una ragazza altre volte CP_1 pagavo a . Ricordo che dietro alla reception era posizionato un tavolino ma non so CP_1 dire se venisse utilizzato per il trattamento delle unghie o meglio non è del tipo che fornisco per tale tipologia di attività”.
A parere di questo giudicante le emergenze istruttorie di cui innanzi, valutate alla luce dei richiamati principi di diritto che costituiscono la cornice ermeneutica entro cui inquadrarle, induco a ritenere che la ricorrente abbia fatto fronte, con il dovuto rigore, all'onere probatorio di cui era gravata con riferimento all'orario di lavoro effettivamente osservato e alla mancata fruizione delle ferie e dei permessi spettanti nella misura maturata, ovvero alla loro mancata monetizzazione. Ed infatti, precisato che la prova orale rientra nel novero delle prove liberamente valutabili dal giudice, e che non sussistono motivi di sospetto sulla attendibilità soggettiva e oggettiva dei testimoni di parte ricorrente, va opportunamente considerato che la teste in quanto collega di lavoro della sia pure per il Tes_1 Parte_1 solo periodo settembre 2018/settembre 2019, ha mostrato una conoscenza diretta degli schemi organizzativi della struttura ed ha confermato che la lavorava sia di Parte_1 mattina sia di pomeriggio in quanto era lei stessa, in qualità di addetta alla reception, a fissare gli appuntamenti con i clienti del centro estetico. Inoltre, si tratta del periodo in cui la ricorrente era assunta in part-time a 18 ore settimanali e che nel contratto di assunzione non viene precisato la distribuzione settimanale delle 3 ore giornaliere.
Di contro i testi e hanno mostrato una parziale conoscenza dei fatti di causa Tes_3 Tes_4 dovuta ad una frequentazione sporadica del centro estetico.
Infine, non può tralasciarsi di considerare che, dalle Comunicazioni UNILAV del 10.10.2016 e del 10.10.2017, prodotte dalla stessa difesa della società resistente, viene indicato un orario medio settimanale di 40 ore mentre invece nel predetto periodo risulta contrattualizzato, come detto, l'orario part-time a 18 ore settimanali.
pagina 7 di 9 A fronte della prova circa la sussistenza del credito retributivo, la resistente non ha provato di avere corrisposto alla dipendente quanto alla stessa spettante, ed invero non ha provato neanche il pagamento delle somme risultanti dalle buste paga in atti, oltre quanto spontaneamente riconosciuto dalla lavoratrice. Per quanto attiene alla prova dei pagamenti, va considerato che fino a giugno 2018 la busta paga quietanzata costituiva per il datore di lavoro anche la prova principale dell'avvenuto pagamento delle somme dovute al dipendente, che poteva avvenire anche in contanti. Da Luglio 2018, con la Legge di Bilancio
n. 205/2017 (art. 1 commi 910-914), è stato invece introdotto l'obbligo di tracciabilità del pagamento delle retribuzioni al fine di porre un freno agli abusi di datori di lavoro che, in molti casi, consegnavano una busta paga regolare ma erogavano poi in contanti ai lavoratori somme inferiori. Pertanto, dall'1.07.2018, i datori di lavoro o i committenti hanno l'obbligo di corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo, attraverso gli strumenti di pagamento individuati dalla legge stessa. Nel caso di specie la mera sottoscrizione delle buste paga non consente neppure di ritenerle quietanzate per il periodo antecedente il primo luglio 2018.
Conclusivamente , in qualità l.r. della va Controparte_1 Controparte_1 condannata a corrispondere a la somma complessiva di € 27.617,14 Parte_1 così come calcolata nei conteggi in atti che appaiono immuni da vizi logici ed errore di calcolo, oltre a non essere stati specificamente contestati dal procuratore della convenuta.
Alla stregua dell'indirizzo ormai pacifico nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, da cui non sussistono ragioni per discostarsi, la liquidazione delle differenze retributive va operata detratto dal lordo dovuto il netto percepito. Ed infatti i Supremi Giudici affermano che
“l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire” (cfr., per tutte, Cass. 11 luglio 2000, n.
9198, Cass. 15 luglio 2002, n. 10258 e Cass., n. 18584 del 7 luglio 2008, Cass. n. 19790 del 28 settembre 2011 e Cass., sez. lav., n. 3525 del 13 febbraio 2013, nelle quali ultime viene pagina 8 di 9 precisato che dall'importo lordo dovuto va detratto quello netto percepito nonché, più di recente, Cass., sez. lav., n. 12566 del 29 maggio 2014). Sui crediti della lavoratrice spettano, inoltre, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole maturazioni al saldo (Corte Cost., 2 novembre 2000, n. 459 e Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2001, n. 38).
Vanno, invece, rigettate le domande di mancato pagamento delle festività lavorate, circostanza su cui non è stata raggiunta la prova, né della cd indennità di maneggio denaro.
Ed infatti la S.C. di Cassazione con la sentenza n. 18587/2016, ponendosi sul solco delle precedenti pronunce ha chiarito che la predetta indennità spetta ogniqualvolta l'attività normale o prevalente del prestatore di lavoro consista nell'incasso di denaro: “ai fini del diritto all'indennità di maneggio denaro la responsabilità per errore, anche finanziaria, è implicita nelle attività di cui l'incasso costituisce la prestazione normale o prevalente derivando la stessa dall'art 2104 c.c. che obbliga il dipendente alla diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta”. La S. Corte ha quindi confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto la suddetta indennità, a prescindere da ogni ulteriore accertamento, ai dipendenti che svolgono in via ordinaria mansioni di cassiere, in quanto la responsabilità per eventuali ammanchi è da considerarsi implicita e connessa alla specifica mansione.
L'orientamento risulta ribadito dalla Cassazione con la sentenza n. 22294/2019 (cfr. anche
Corte d'Appello di Roma sent. n. 1161/2025).
Per tutti i motivi esposti il ricorso è in parte fondato e merita accoglimento nei limiti innanzi precisati.
Le spese di lite, regolate secondo il principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto dell'importo del credito accertato in giudizio.
Nulla sulle spese processuali dell' rimasto contumace. CP_2
Velletri, 28 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale
Giudice del lavoro, all'udienza del 28/10/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5900/2020 R.G.A.L. del Tribunale di Velletri tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Riccardo Chilosi e Leonardo Chilosi
E
in persona del l.r.p.t. Controparte_1 Controparte_1
Resistente
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Eleonora Pontesilli
E
– in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore Litisconsorte necessario - Contumace
OGGETTO: CP_3
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando,
1. Accerta e dichiara che tra e la Parte_1 Controparte_1
è intercorso un ordinario rapporto di lavoro subordinato dall'11.10.2016 al Parte_2
pagina 1 di 9 31.01.2022 nel corso del quale ha svolto le mansioni di estetista Parte_1 di cui al 3° livello del CCNL Acconciatura ed Estetica con orario full time di 40 ore settimanali.
2. Per l'effetto, condanna , in qualità di l.r. della Controparte_1 Controparte_1
a corrispondete a la somma complessiva di € 27.446,28 maturata Parte_1 dalla lavoratrice nel periodo di cui innanzi per i titoli di cui in motivazione, oltre rivalutazione e interessi legali dal dì del dovuto al saldo, nonché a regolarizzare la posizione previdenziale della medesima ricorrente versando all i contributi maturati CP_2 nel periodo nei limiti della prescrizione quinquennale.
3. Rigetta per il resto il ricorso.
4. Condanna la resistente a rimborsare alla ricorrente le spese processuali liquidate in complessivi € 4.500,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge.
5. Nulla sulle spese processuali dell' rimasto contumace. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.11.2022, ritualmente notificato, la ricorrente epigrafata conviene in giudizio , in qualità di l.r. della che Controparte_1 Controparte_1 gestisce l'attività commerciale di estetica, sita in Pomezia Via Santorre di Santarosa 13, di cui afferma essere stata dipendente dall'11.10.2016 al 31.01.2022, in virtù di un ordinario rapporto di lavoro subordinato, svolgendo le mansioni di estetista provetta e di cassa di cui al 3° livello del CCNL Acconciatura ed Estetica. Sostiene che, per tutta la durata del rapporto di lavoro, è stata stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale, venendo sottoposta al potere direttivo e di controllo della titolare , con obbligo di osservare l'orario Controparte_1 di lavoro unilateralmente determinato dalla parte datoriale: dalle 9,30 alle 13,30 e dalle
14,30 alle 19,30 per 5 giorni a settimana (dal lunedì al sabato con riposo di giovedì e domenica per 40 ore settimanali) a fronte del part-time a 18 ore settimanali previsto nel contratto di assunzione, incrementato a 30 ore settimanali dall'11.01.2021. Riferisce, ancora, di essere stata retribuita con la somma mensile di € 1.000,00, corrisposta in denaro contante, da ritenersi tuttavia inferiore a quanto spettante a norma degli artt. 36 Cost. e
2099 c.c.. Lamenta, inoltre, di avere usufruito di sole due settimane di ferie all'anno nel mese di agosto (10 giorni lavorativi), di non avere percepito alcuna indennità per i permessi non fruiti e le festività non godute, di non avere percepito alcun compenso per l'assunzione delle responsabilità connesse alle funzioni di cassa, e di avere ricevuto in pagamento la somma di
€ 2.546,54 a titolo di Saldo TFR, senza tuttavia ricevere la corrispondente busta paga né altra indicazione sui criteri di calcolo dell'emolumento. Sulla base di tale premessa fattuale, chiede la condanna della convenuta al pagamento in suo favore della somma complessiva di €
pagina 2 di 9 35.233,84, oltre accessori, per i titoli di cui ai conteggi allegati al ricorso, nonché al pagamento dei contributi assicurativi come per legge. Allega documentazione.
, l.r. della che gestisce il centro estetico sito in Controparte_1 Controparte_1
Pomezia, Via Santorre di Santarosa 13, si costituisce in giudizio e premette di non contestare né la natura né la durata del rapporto di lavoro intercorso con né le Parte_1 mansioni svolte dalla ricorrente e il conseguente livello di inquadramento contrattuale.
Sostiene, invece, che non corrisponde al vero che la ricorrente ha osservato l'orario di lavoro di 40 ore settimanali percependo brevi manu la somma di € 1.000,00 a titolo di retribuzione, in quanto è stata sempre puntualmente retribuita a mezzo bonifici bancari, come risulta dalle buste-paga che produce, per cui non vanta alcun credito nei suoi confronti. Precisa che, inizialmente, nel centro estetico lavoravano tre operatrici, che si alternavano in turni di 3 ore ciascuna per coprire l'intero orario di apertura al pubblico e, successivamente, allorquando vi lavoravano solo due operatrici oltre alla titolare -addetta all'accoglienza e alla cassa-, alla ricorrente veniva incrementato l'orario di lavoro a 6 ore giornaliere. Evidenzia, infine, che, in ogni caso, alla non spetta alcuna indennità di cassa che compete solo Parte_1 allorquando la mansione di cassiere viene svolta con continuità e prevalenza e con espressa pattuizione di una responsabilità di carattere finanziario e personale del lavoratore. Allega documentazione.
Considerata la domanda di condanna della resistente alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente con pagamento in favore dell'Ente previdenziale dei contributi sulle differenze retributive maturate, sussiste la legittimazione dell' a stare in giudizio. CP_2
Infatti, secondo il più recente indirizzo della S.C. di Cassazione (cfr. sent. n. 8059/2020 e n.
19679/2020), il lavoratore non ha un diritto di credito ai contributi, bensì sussiste l'obbligo del datore di un facere nei confronti di un terzo, con la conseguenza che, senza il coinvolgimento del soggetto in favore del quale il datore di lavoro deve adempiere, non si ha alcun effetto verso l'Ente previdenziale, cui non è opponibile il giudicato che non rileva neppure ai fini interruttivi della prescrizione dei contributi.
All'udienza del 10.10.2023 questo giudicante disponeva, quindi, l'integrazione del contraddittorio con la chiamata in giudizio dell' che, tuttavia, benché ritualmente citato, CP_2 non si costituiva in giudizio per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita con la prova documentale e testimoniale chiesta dai procuratori delle parti. All'odierna udienza, dopo la discussione, previa concessione di termine per il deposito di note, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c..
pagina 3 di 9 Così riassunti i fatti di causa, appare utile precisare che, com'è noto, l'onere della prova incombe, ex art. 2697 c.c., sul ricorrente, per cui, nei casi in cui l'oggetto della controversia riguarda l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura, durata, articolazione oraria e delle mansioni svolte in concreto, ossia dei “fatti” da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta.
Nei casi in cui il lavoratore rivendica il diritto al pagamento del compenso per il lavoro supplementare o straordinario, è opportuno precisare che è nota l'affermazione, reiteratamente e correttamente ripetuta nelle massime giurisprudenziali, secondo cui spetta al lavoratore, che chiede il riconoscimento del compenso per lavoro supplementare/straordinario – ma il discorso vale anche per le ferie e i permessi non goduti
–, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti. Tale affermazione costituisce la proiezione del principio guida del citato art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
Peraltro, la Suprema Corte ha avuto cura di precisare che è del tutto irrilevante il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione, non potendo questa circostanza, da sola, costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali. In altri, termini, l'obbligazione di pagamento del compenso aggiuntivo e/o dell'indennità sostitutiva sorge per effetto e quale conseguenza di un fatto storico costitutivo, ossia lo svolgimento di attività lavorativa eccedente quella dovuta da parte del lavoratore (cfr., di recente, Cass. n. 26985 del 22 dicembre 2009), sicché soltanto ove sia provata la sussistenza dell'obbligazione di pagamento questi potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente avrebbe a sua volta l'onere di provare l'esatto adempimento. Da ultimo la giurisprudenza della S.C. di Cassazione è tornata sul punto precisando che: “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice.
(cfr. Sent. n. 13150/2018 Nella specie, è stata ritenuta generica la deduzione di aver
"lavorato oltre l'orario di lavoro" senza percepire "quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario" nonché la richiesta di liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 36
Cost.).
Come sottolineato dalla successiva e più recente giurisprudenza, infatti, la minore o maggiore facilità nell'acquisizione della prova non può costituire criterio per l'addebito dell'onere probatorio quale previsto dalla norma generale di cui al citato art. 2697 c.c.,
pagina 4 di 9 atteso che questa norma ripartisce l'onere suddetto facendo esclusivo riferimento alla posizione processuale assunta dalle parti in causa, e cioè ponendolo a carico di chi intende far valere giudizialmente il suo diritto ovvero di chi, all'opposto, ne contesti l'esistenza o ne deduca la estinzione o la modifica, senza specificamente considerare se, in pratica, sia più o meno agevole, per l'una o per l'altra parte, offrire la chiesta dimostrazione (ed anche se, in realtà, la possibilità dell'agevole acquisizione della prova può normalmente ritenersi coincidente, di fatto, con le anzidette posizioni processuali (Cass. 12311/2003).
Ciò posto, sempre in tema di distribuzione degli oneri probatori, va evidenziato che le Sezioni
Unite della Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui in materia contrattuale, sia che l'attore agisca per l'esatto adempimento, sia per la risoluzione del rapporto, sia per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento (totale o parziale). Il convenuto sarà, invece, onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lui non imputabile, della prestazione (cfr. S.U. 13533/2001).
Ciò detto, sempre in tema di distribuzione degli oneri probatori, va evidenziato che le Sezioni
Unite della Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui in materia contrattuale, sia che l'attore agisca per l'esatto adempimento, sia per la risoluzione del rapporto, sia per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento (totale o parziale). Il convenuto sarà, invece, onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lui non imputabile, della prestazione (cfr. S.U. 13533/2001).
Nel caso in esame, pertanto, tenuto conto del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., l'oggetto dello scrutinio demandato a questo giudicante attiene all'accertamento dell'orario di lavoro osservato in concreto dalla sig.ra , alla mancata Parte_1 fruizione/indennizzazione delle ferie, dei permessi spettanti e delle festività lavorate e, infine, all'accertamento del diritto della lavoratrice alla corresponsione della cd indennità per maneggio denaro. Per completezza si evidenzia che, dalla documentazione in atti, risulta che il rapporto di lavoro tra le parti veniva instaurato a tempo determinato in data 11.10.2016
(prorogato al 10.10.2018) e non vi è prova scritta della conversione dello stesso in rapporto a tempo indeterminato, purtuttavia dalle allegazioni di parte resistente e dalla documentazione prodotta in allegato alla memoria di costituzione in giudizio (cfr. in particolare le buste paga) deve ritenersi definitivamente accertato che si è svolto, senza soluzione di continuità e con le caratteristiche proprie della subordinazione, dall'11.10.2016 al 31.01.2022, data in cui la ricorrente rassegnava le dimissioni volontarie.
pagina 5 di 9 Con riferimento alle circostanze controverse i testimoni esaminati nel corso dell'istruttoria hanno dichiarato quanto segue (le dichiarazioni vengono riportate testualmente emendate solo da eventuali errori di digitazione):
teste di parte ricorrente, non parente indifferente: “Sono stata dipendente Testimone_1 della società presso il centro estetico di Pomezia da settembre 2018 a CP_1 Pt_3 settembre 2019 come addetta alla reception. E' vero che la ricorrente lavorava come estetista dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 18,30 dal lunedì al sabato con riposo di giovedì. Preciso che io lavoravo solo di pomeriggio dalle 14,30 fino alla chiusura intorno alle
19,00 ma conosco gli orari di lavoro della ricorrente in quando prendevo i suoi appuntamenti.
Nel periodo in cui ho lavorato presso il centro estetico la ricorrente ha goduto di soli 10 giorni di ferie nel periodo di ferragosto. Le clienti pagavano alla cassa e incassava il Parte_1 prezzo del trattamento ed emetteva lo scontrino. Non ricordo che nel periodo settembre
2018/settembre 2019 abbia usufruito di permessi”.
teste della ricorrente, convivente more uxorio della dal 2020: “E' Tes_2 Parte_1 vero che la ricorrente lavorava come estetista dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 18,30 dal lunedì al sabato con riposto di giovedì. Sono a conoscenza della circostanza in quanto alcuna volte mi è capitato di accompagnarla al lavoro e di sentirla nell'orario di lavoro. E' vero che usufruiva di due settimane di ferie all'anno nel mese di agosto 10 giorni di ferie nel periodo di ferragosto. Mi risulta che incassasse i prezzi dei trattamenti. Le clienti pagavano alla cassa e incassava direttamente il prezzo dei trattamenti pagato dalle clienti. Parte_1
Non mi risulta abbia mai usufruito di permessi”.
teste di parte resistente, non parente indifferente: “Sono stata consulente del Testimone_3 lavoro della nonché cliente del Solarium e Parte_4
Centro Estetico. Per quanto a mia conoscenza lavoravano come dipendenti del Centro
Estetico negli 2016/2022 due o tre dipendenti che si alternavano negli orari di lavoro. Tra le dipendenti era inclusa la signora in relazione al cui attività mi venivano Parte_1 comunicate le presente registrate su un apposito foglio e io elaboravo anche per lei i cedolini paga. La signora era estetista così come la sig.ra mentre invece la terza Parte_1 Per_1 dipendente nei periodi in cui ha lavorato si chiamava e svolgeva la mansione di Pt_5 receptionist in quanto non era in possesso della relativo attestato. Come cliente prendevo appuntamenti telefonici e ricordo che rispondeva sempre mentre invece nei periodi in Pt_5 cui lavoravano solo le due estetiste i contatti telefonici erano tenuti dalla stessa titolare
. Preciso che le volte in cui mi recavo presso il Centro per i trattamenti non Controparte_1 ho mai visto presenti le due estetiste contemporaneamente. Non ricordo quante volte ho ricevuto i trattamenti dalla né se ciò è mai accaduto. I pagamenti li effettuavo in Parte_1
. Fino a che era presente la receptionist era lei che si occupava degli incassi Pt_6 successivamente se ne occupava . Posso dire che per la tipologia di trattamenti che CP_1
pagina 6 di 9 facevo entravo sempre nella stessa cabina so che c'era un locale adito a solarium. Non so dire se vi fossero altre cabine”.
teste di parte resistente, coniuge di : “Sono titolare di una Testimone_4 Controparte_1 ditta che si occupa delle ristrutturazioni e allestimenti dei Solarium e Centro Benessere SPA e credo nel 1998 mi sono occupato della ristrutturazione del centro benessere
[...]
So per tale motivo che il Centro è un locale che ha un Parte_4 ingresso circolare sulla cui destra è collocata la reception. Di fronte alla reception c'è l'attesa.
Sul lato sinistro dopo il locale circolare c'è un corridoio occupato sul lato frontale e sinistro da
5 stanze adibita a solarium Sul lato destro invece c'è un bagno, una stanza per l'estetica.
Poiché qualche volta mi sono recato presso il Centro per i massaggi ricordo che vi lavorava la signora come estetista ma credo di averla vista una sola volta. Ho sempre preso Parte_1 gli appuntamenti con . Ricordo che pagavo alla reception ad una ragazza altre volte CP_1 pagavo a . Ricordo che dietro alla reception era posizionato un tavolino ma non so CP_1 dire se venisse utilizzato per il trattamento delle unghie o meglio non è del tipo che fornisco per tale tipologia di attività”.
A parere di questo giudicante le emergenze istruttorie di cui innanzi, valutate alla luce dei richiamati principi di diritto che costituiscono la cornice ermeneutica entro cui inquadrarle, induco a ritenere che la ricorrente abbia fatto fronte, con il dovuto rigore, all'onere probatorio di cui era gravata con riferimento all'orario di lavoro effettivamente osservato e alla mancata fruizione delle ferie e dei permessi spettanti nella misura maturata, ovvero alla loro mancata monetizzazione. Ed infatti, precisato che la prova orale rientra nel novero delle prove liberamente valutabili dal giudice, e che non sussistono motivi di sospetto sulla attendibilità soggettiva e oggettiva dei testimoni di parte ricorrente, va opportunamente considerato che la teste in quanto collega di lavoro della sia pure per il Tes_1 Parte_1 solo periodo settembre 2018/settembre 2019, ha mostrato una conoscenza diretta degli schemi organizzativi della struttura ed ha confermato che la lavorava sia di Parte_1 mattina sia di pomeriggio in quanto era lei stessa, in qualità di addetta alla reception, a fissare gli appuntamenti con i clienti del centro estetico. Inoltre, si tratta del periodo in cui la ricorrente era assunta in part-time a 18 ore settimanali e che nel contratto di assunzione non viene precisato la distribuzione settimanale delle 3 ore giornaliere.
Di contro i testi e hanno mostrato una parziale conoscenza dei fatti di causa Tes_3 Tes_4 dovuta ad una frequentazione sporadica del centro estetico.
Infine, non può tralasciarsi di considerare che, dalle Comunicazioni UNILAV del 10.10.2016 e del 10.10.2017, prodotte dalla stessa difesa della società resistente, viene indicato un orario medio settimanale di 40 ore mentre invece nel predetto periodo risulta contrattualizzato, come detto, l'orario part-time a 18 ore settimanali.
pagina 7 di 9 A fronte della prova circa la sussistenza del credito retributivo, la resistente non ha provato di avere corrisposto alla dipendente quanto alla stessa spettante, ed invero non ha provato neanche il pagamento delle somme risultanti dalle buste paga in atti, oltre quanto spontaneamente riconosciuto dalla lavoratrice. Per quanto attiene alla prova dei pagamenti, va considerato che fino a giugno 2018 la busta paga quietanzata costituiva per il datore di lavoro anche la prova principale dell'avvenuto pagamento delle somme dovute al dipendente, che poteva avvenire anche in contanti. Da Luglio 2018, con la Legge di Bilancio
n. 205/2017 (art. 1 commi 910-914), è stato invece introdotto l'obbligo di tracciabilità del pagamento delle retribuzioni al fine di porre un freno agli abusi di datori di lavoro che, in molti casi, consegnavano una busta paga regolare ma erogavano poi in contanti ai lavoratori somme inferiori. Pertanto, dall'1.07.2018, i datori di lavoro o i committenti hanno l'obbligo di corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo, attraverso gli strumenti di pagamento individuati dalla legge stessa. Nel caso di specie la mera sottoscrizione delle buste paga non consente neppure di ritenerle quietanzate per il periodo antecedente il primo luglio 2018.
Conclusivamente , in qualità l.r. della va Controparte_1 Controparte_1 condannata a corrispondere a la somma complessiva di € 27.617,14 Parte_1 così come calcolata nei conteggi in atti che appaiono immuni da vizi logici ed errore di calcolo, oltre a non essere stati specificamente contestati dal procuratore della convenuta.
Alla stregua dell'indirizzo ormai pacifico nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, da cui non sussistono ragioni per discostarsi, la liquidazione delle differenze retributive va operata detratto dal lordo dovuto il netto percepito. Ed infatti i Supremi Giudici affermano che
“l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire” (cfr., per tutte, Cass. 11 luglio 2000, n.
9198, Cass. 15 luglio 2002, n. 10258 e Cass., n. 18584 del 7 luglio 2008, Cass. n. 19790 del 28 settembre 2011 e Cass., sez. lav., n. 3525 del 13 febbraio 2013, nelle quali ultime viene pagina 8 di 9 precisato che dall'importo lordo dovuto va detratto quello netto percepito nonché, più di recente, Cass., sez. lav., n. 12566 del 29 maggio 2014). Sui crediti della lavoratrice spettano, inoltre, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole maturazioni al saldo (Corte Cost., 2 novembre 2000, n. 459 e Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2001, n. 38).
Vanno, invece, rigettate le domande di mancato pagamento delle festività lavorate, circostanza su cui non è stata raggiunta la prova, né della cd indennità di maneggio denaro.
Ed infatti la S.C. di Cassazione con la sentenza n. 18587/2016, ponendosi sul solco delle precedenti pronunce ha chiarito che la predetta indennità spetta ogniqualvolta l'attività normale o prevalente del prestatore di lavoro consista nell'incasso di denaro: “ai fini del diritto all'indennità di maneggio denaro la responsabilità per errore, anche finanziaria, è implicita nelle attività di cui l'incasso costituisce la prestazione normale o prevalente derivando la stessa dall'art 2104 c.c. che obbliga il dipendente alla diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta”. La S. Corte ha quindi confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto la suddetta indennità, a prescindere da ogni ulteriore accertamento, ai dipendenti che svolgono in via ordinaria mansioni di cassiere, in quanto la responsabilità per eventuali ammanchi è da considerarsi implicita e connessa alla specifica mansione.
L'orientamento risulta ribadito dalla Cassazione con la sentenza n. 22294/2019 (cfr. anche
Corte d'Appello di Roma sent. n. 1161/2025).
Per tutti i motivi esposti il ricorso è in parte fondato e merita accoglimento nei limiti innanzi precisati.
Le spese di lite, regolate secondo il principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto dell'importo del credito accertato in giudizio.
Nulla sulle spese processuali dell' rimasto contumace. CP_2
Velletri, 28 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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