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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 02/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1957 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, rimessa al Collegio per la decisione all'udienza dell'11.11.2024, vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Angela Grazia Ruggiero, presso il cui studio, sito in Scalea (Cs) al Corso Mediterraneo n. 437, è elettivamente domiciliato, come da procura in calce al ricorso per il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio depositato in data 20.12.2019; ricorrente
E
nata a [...] il [...], TE rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Cristiani, presso il cui studio, sito in Scalea (Cs) alla via G. Oberdan n. 3, è elettivamente domiciliata, come da procura in calce alla memoria difensiva depositata in data 3.07.2020; resistente
NONCHE'
nata a [...] il [...], quale curatore speciale del minore CP_2
nato a [...] in data [...], giusta nomina del PE
4.07.2022, rappresentata e difesa da sé medesima, in quanto esercente la professione di avvocato, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in San DO (Cs) alla via F.
Giuliani n. 26, come indicato nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 7.11.2022; curatore speciale di minore
OGGETTO: riconoscimento di figlio nato fuori del matrimonio ex art. 250, comma 4, c.c..
CONCLUSIONI: come in atti.
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.12.2019, ha adito l'intestato Tribunale al fine di Parte_1 ottenere la pronuncia ex art. 250, comma 4, c.c. di una sentenza che tenesse luogo del consenso mancante di al riconoscimento del figlio minore TE [...]
, nato a [...] in data [...]. A fondamento della domanda ha PE dedotto di aver intrapreso, nell'aprile dell'anno 2017, una relazione affettiva con
[...]
e di aver, sin da subito, convissuto stabilmente con lei e la piccola TE SO
, nata dal precedente matrimonio della stessa, da lui accettata e amata come parte
[...] integrante della famiglia;
a causa di problematiche legate alla propria storia familiare, ovvero a questioni attinenti alla paternità, non ha provveduto al riconoscimento formale del figlio nato dalla relazione intrattenuta con , sicché lo PE TE stesso alla nascita è stato riconosciuto solo dalla madre, assumendo il suo cognome;
tuttavia, nonostante il mancato riconoscimento del minore e il suo allontanamento dalla casa familiare, ha un bellissimo rapporto con il piccolo , avendo sempre avuto un ruolo PE attivo nella sua vita, ricercando rapporti di qualsiasi natura con lui, contribuendo al suo mantenimento e al soddisfacimento di tutte le sue esigenze e comportandosi come un padre presente e premuroso dal punto di vista morale e materiale. Pertanto, ha chiesto di Parte_1 dichiarare la paternità in capo allo stesso del minore , ordinando PE all'ufficiale di stato civile del Comune di Cetraro di eseguire la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita.
Con memoria difensiva depositata in data 3.07.2020, si è costituita in giudizio
[...]
, la quale ha contestato quanto dedotto dal ricorrente. In particolare, in via TE preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per l'assenza di un suo “formale” atto di rifiuto al riconoscimento, nonché ha chiesto la nomina di un curatore speciale del minore e l'ordine di rinnovazione della notifica del ricorso o, comunque, la sua rimessione nel termine di cui all'art. 250, comma 4, c.c., considerando, in ogni caso, tempestiva l'opposizione proposta con la suddetta memoria difensiva;
nel merito, invece, ha rilevato che il ricorrente si è reso protagonista di alcuni episodi di aggressione, fisica e verbale, in suo danno, in conseguenza dei quali, con decreto n. 1447/2019 emesso dal Tribunale di Paola, è stato disposto nei confronti dello stesso un ordine di allontanamento dalla casa coniugale e di non avvicinamento ai luoghi da lei abitualmente frequentati per il termine massimo di un anno;
per la precisione, tali episodi
(oggetto di un procedimento penale instaurato a carico di ancora in corso) sono Parte_1 consistiti nell'averla colpita al petto con il cellulare, ingiuriata, aggredita e indotta a fuggire di casa durante la notte del 19.09.2019. Quindi, deducendo la non corrispondenza al superiore interesse del minore del suo riconoscimento da parte di Parte_1 TE
ha chiesto l'accoglimento delle suddette eccezioni preliminari e, comunque, nel merito,
[...] il rigetto della domanda ex adverso proposta.
2 Gli atti sono stati trasmessi al Pubblico Ministero in sede, il quale nulla ha opposto.
Con ordinanza del 21.07.2020 (poi ribadita con quella emessa in data 22.03.2021) è stata rilevata la tardività dell'opposizione proposta da , a nulla rilevando TE la mancata indicazione nel decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti del termine chiaramente contemplato nell'art. 250, comma 4, c.c., nonché è stata disattesa l'istanza di rimessione in termini formulata dalla medesima resistente, non avendo quest'ultima dato prova delle circostanze poste a fondamento della stessa istanza;
inoltre, sono stati incaricati i
Servizi Sociali territorialmente competenti di attuare un percorso di monitoraggio del rapporto tra il minore ed entrambe le parti in causa.
Con ordinanza del 4.07.2022, emessa dal precedente Giudice relatore, si è proceduto (in seguito alla rimessione della causa sul ruolo, trattenuta in decisione all'udienza del 6.12.2021) alla nomina di un curatore speciale del minore, indicato nella persona dell'avv. che si CP_2
è costituita con comparsa depositata il 7.11.2022. La stessa, valutate le circostanze del caso concreto (quali, tra le altre, l'assenza di maltrattamenti posti in essere dal ricorrente nei confronti del minore e le reiterate richieste da lui formulate per poter incontrare il medesimo minore, anche in modalità protetta, come indicato pure nella relazione dell'aprile 2021 depositata dai Servizi Sociali), ha ritenuto che non vi fossero ragioni ostative all'accoglimento della domanda di riconoscimento ex art. 250, comma 4, c.c. avanzata da pur Parte_1 disponendo l'affido esclusivo alla madre del piccolo con diritto di visita PE del padre in modalità protetta alla presenza degli assistenti sociali e l'ausilio di uno psicologo infantile nel percorso di ripresa del rapporto padre/figlio, nonché prevedendo un assegno di mantenimento del minore a carico del ricorrente pari alla somma mensile di euro 250,00, oltre il
50% delle spese straordinarie, come da Protocollo n. 2130/2017 in uso presso il Tribunale di
Paola (conclusioni il cui accoglimento è stato chiesto anche dal ricorrente nel prosieguo del giudizio).
Garantito il contraddittorio delle parti in ordine alle richieste formulate dal curatore speciale del minore, con ordinanza dell'8.05.2023, lette le note di precisazione delle conclusioni depositate in atti, la causa è stata trattenuta in decisione con trasmissione degli atti al Collegio.
Con sentenza non definitiva n. 433/2023 del 22.05.2023 (confermata in sede di gravame dalla
Corte di appello di Catanzaro con la sentenza emessa in data 26.06.2024, prodotta in atti), in accoglimento della domanda proposta da è stato autorizzato ai sensi dell'art. 250, Parte_1 comma 4, c.c. il riconoscimento da parte dello stesso ricorrente del minore
[...]
ordinando all'ufficiale dello stato civile competente di provvedere alla PE relativa annotazione sull'atto di nascita del medesimo minore e alle ulteriori incombenze di legge;
quindi, con contestuale ordinanza, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice relatore, onde acquisire prova dell'avvenuto riconoscimento e assumere, quindi, le opportune
3 determinazioni in ordine all'affido, collocamento e mantenimento di PE
[...]
Visto il deposito da parte del ricorrente in data 28.09.2023 dell'estratto dell'atto di nascita del figlio minore recante l'annotazione del riconoscimento autorizzato con la sentenza non definitiva n. 433/2023, dopo aver acquisito documentazione attestante la situazione reddituale delle parti e disposto la comparizione delle stesse, all'udienza dell'11.11.2024, la causa è stata trattenuta in decisione, con trasmissione degli atti al Collegio (avendo, altresì, le parti congiuntamente rinunciato alla concessione di termini per il deposito di scritti difensivi conclusionali). In particolare, alla suddetta udienza reiterando quanto già dedotto Parte_1 in corso di causa, nell'aderire alle conclusioni rassegnate dal curatore speciale del minore nella comparsa di costituzione depositata il 7.11.2022, ha chiesto di disporre l'affido esclusivo del minore alla madre, con la calendarizzazione di incontri protetti dello stesso PE con la figura paterna;
invece, in ordine al proprio contributo al mantenimento del medesimo minore, ha chiesto, in ragione del suo sopravvenuto stato di disoccupazione (come rappresentato all'udienza del 4.11.2024 e risultante dalla documentazione depositata in data 8.11.2024), di quantificare tale contributo nella somma mensile di euro 150,00. Altresì, l'avv. CP_2 nella qualità di curatore speciale del minore, ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti, associandosi, comunque, alla richiesta del ricorrente di determinare il mantenimento del figlio minore da parte dello stesso nella somma mensile di euro 150,00, in quanto allo stato disoccupato. invece, riportandosi ai pregressi TE scritti difensivi, ha insistito nel rigetto dell'avversa domanda.
Esaminati gli atti di causa, considerato quanto già statuito con la sentenza non definitiva n.
433/2023, in primo luogo, va disposto l'affido esclusivo del minore PE alla madre, come, peraltro, richiesto dallo stesso ricorrente anche in sede di
[...] precisazione delle conclusioni (oltre che nel corso del giudizio) e dall'avv. quale CP_2 curatore speciale del medesimo minore. Come noto, “In materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale
e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell'affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale, ove dia sufficientemente conto delle
4 ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità” (cfr. ex plurimis Cass. civ. sez. VI ord. n. 28244 del 4.11.2019). A fronte di ciò, considerate le statuizioni adottate dal G.I.P. presso il Tribunale di Paola con la sentenza n. 14/2021 del 2.02.2021 (seppur non vi è prova del suo passaggio in giudicato), è pacifico che, in caso di un genitore violento nei confronti dell'altro, il regime di affido della prole minore da adottare non può essere quello condiviso (cfr. in proposito, ex plurimis, Tribunale Teramo del
15.04.2021 n. 393 e Tribunale Roma sez. I del 27.01.2015 n. 1821). Tanto, comunque, non senza precisare che dalla suddetta sentenza, oltre che dall'ulteriore compendio probatorio in atti, non è dato desumere che il ricorrente abbia posto in essere, anche durante il periodo di convivenza con la resistente, maltrattamenti diretti nei confronti del figlio minore, come già rilevato nella sentenza non definitiva n. 433/2023 emessa in corso di causa ed evidenziato dalla
Corte di appello di Catanzaro nella sentenza del 26.06.2024. Inoltre, deve tenersi conto della forte conflittualità che contraddistingue i rapporti tra le parti in causa (a nulla essendo valse, a fronte di una posizione di netta chiusura della resistente, anche le attività di monitoraggio e supporto del nucleo familiare delegate nel corso del giudizio ai Servizi Sociali), la quale rende concretamente non praticabile quella relazione di cooperazione tra i genitori nella quale si sostanzia l'affido condiviso, con il grave rischio di una paralisi della gestione della vita quotidiana del figlio minore. Le risultanze processuali fanno, dunque, ritenere opportuno disporre, nel preminente interesse del minore, l'affido esclusivo dello stesso alla madre, con collocamento presso di lei (non essendo, in ogni caso, emerse con riguardo a quest'ultima gravi carenze a ricoprire il ruolo genitoriale).
In ordine, poi, al diritto di visita del figlio minore da parte di considerate le Parte_1 difficoltà evidenziate dai Servizi sociali per la posizione di chiusura assunta dalla resistente
(cfr., tra le altre, la relazione trasmessa in data 18.04.2024), appare necessario, al fine di consentire una graduale ripresa e normalizzazione del rapporto del minore con la figura paterna
(ormai venuto meno da anni), confermare l'intervento dei Servizi Sociali territorialmente competenti (ovvero il Consultorio familiare di Diamante) affinché, a fronte di una condotta collaborativa della resistente (in tal senso vivamente sollecitata), monitorino l'andamento del rapporto in questione con l'organizzazione di incontri protetti.
Infine, per quanto attiene al contributo paterno al mantenimento del figlio minore, richiamati gli artt. 147 e 337 ter, comma 4, c.c. ed esaminati gli atti di causa, appare congruo determinare tale contributo nella somma mensile di euro 150,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici
Istat. Tanto, tenuto conto della condizione economica delle parti (ovvero, per quanto riguarda il ricorrente, del suo attuale stato di disoccupazione, come risulta dalla documentazione depositata in data 8.11.2024, nonché, per quanto concerne la resistente, di quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà depositata il 18.09.2023), delle potenzialità reddituali delle stesse parti, dell'età del minore e delle sue presumibili PE
5 esigenze di vita. Inoltre, entrambi i genitori dovranno partecipare, nella misura del 50% ciascuno, alle spese extra assegno da sostenere nell'interesse del figlio minore (da individuare secondo le linee guida recepite nel Protocollo contenente le “Linee Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto”, pubblicato anche sul sito istituzionale del
Tribunale di Paola).
La natura delle questioni trattate rende opportuna la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1957/2019, così provvede:
- dispone che il minore sia affidato in via esclusiva alla madre PE
, con collocamento presso di lei e diritto di visita del padre mediante TE incontri protetti organizzati dai Servizi Sociali territorialmente competenti;
- dispone che versi a (in contanti o con bonifico, Parte_1 TE vaglia postale o assegno), entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di mantenimento del figlio minore, la somma mensile di euro 150,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici
Istat;
- dispone che entrambi i genitori contribuiscano, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio minore, da individuare secondo le linee guida recepite nel Protocollo contenente “Linee Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto”, pubblicato anche sul sito istituzionale del Tribunale di Paola;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al Consultorio familiare di
Diamante per quanto di competenza.
Così deciso in Paola il 18.12.2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1957 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, rimessa al Collegio per la decisione all'udienza dell'11.11.2024, vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Angela Grazia Ruggiero, presso il cui studio, sito in Scalea (Cs) al Corso Mediterraneo n. 437, è elettivamente domiciliato, come da procura in calce al ricorso per il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio depositato in data 20.12.2019; ricorrente
E
nata a [...] il [...], TE rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Cristiani, presso il cui studio, sito in Scalea (Cs) alla via G. Oberdan n. 3, è elettivamente domiciliata, come da procura in calce alla memoria difensiva depositata in data 3.07.2020; resistente
NONCHE'
nata a [...] il [...], quale curatore speciale del minore CP_2
nato a [...] in data [...], giusta nomina del PE
4.07.2022, rappresentata e difesa da sé medesima, in quanto esercente la professione di avvocato, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in San DO (Cs) alla via F.
Giuliani n. 26, come indicato nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 7.11.2022; curatore speciale di minore
OGGETTO: riconoscimento di figlio nato fuori del matrimonio ex art. 250, comma 4, c.c..
CONCLUSIONI: come in atti.
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.12.2019, ha adito l'intestato Tribunale al fine di Parte_1 ottenere la pronuncia ex art. 250, comma 4, c.c. di una sentenza che tenesse luogo del consenso mancante di al riconoscimento del figlio minore TE [...]
, nato a [...] in data [...]. A fondamento della domanda ha PE dedotto di aver intrapreso, nell'aprile dell'anno 2017, una relazione affettiva con
[...]
e di aver, sin da subito, convissuto stabilmente con lei e la piccola TE SO
, nata dal precedente matrimonio della stessa, da lui accettata e amata come parte
[...] integrante della famiglia;
a causa di problematiche legate alla propria storia familiare, ovvero a questioni attinenti alla paternità, non ha provveduto al riconoscimento formale del figlio nato dalla relazione intrattenuta con , sicché lo PE TE stesso alla nascita è stato riconosciuto solo dalla madre, assumendo il suo cognome;
tuttavia, nonostante il mancato riconoscimento del minore e il suo allontanamento dalla casa familiare, ha un bellissimo rapporto con il piccolo , avendo sempre avuto un ruolo PE attivo nella sua vita, ricercando rapporti di qualsiasi natura con lui, contribuendo al suo mantenimento e al soddisfacimento di tutte le sue esigenze e comportandosi come un padre presente e premuroso dal punto di vista morale e materiale. Pertanto, ha chiesto di Parte_1 dichiarare la paternità in capo allo stesso del minore , ordinando PE all'ufficiale di stato civile del Comune di Cetraro di eseguire la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita.
Con memoria difensiva depositata in data 3.07.2020, si è costituita in giudizio
[...]
, la quale ha contestato quanto dedotto dal ricorrente. In particolare, in via TE preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per l'assenza di un suo “formale” atto di rifiuto al riconoscimento, nonché ha chiesto la nomina di un curatore speciale del minore e l'ordine di rinnovazione della notifica del ricorso o, comunque, la sua rimessione nel termine di cui all'art. 250, comma 4, c.c., considerando, in ogni caso, tempestiva l'opposizione proposta con la suddetta memoria difensiva;
nel merito, invece, ha rilevato che il ricorrente si è reso protagonista di alcuni episodi di aggressione, fisica e verbale, in suo danno, in conseguenza dei quali, con decreto n. 1447/2019 emesso dal Tribunale di Paola, è stato disposto nei confronti dello stesso un ordine di allontanamento dalla casa coniugale e di non avvicinamento ai luoghi da lei abitualmente frequentati per il termine massimo di un anno;
per la precisione, tali episodi
(oggetto di un procedimento penale instaurato a carico di ancora in corso) sono Parte_1 consistiti nell'averla colpita al petto con il cellulare, ingiuriata, aggredita e indotta a fuggire di casa durante la notte del 19.09.2019. Quindi, deducendo la non corrispondenza al superiore interesse del minore del suo riconoscimento da parte di Parte_1 TE
ha chiesto l'accoglimento delle suddette eccezioni preliminari e, comunque, nel merito,
[...] il rigetto della domanda ex adverso proposta.
2 Gli atti sono stati trasmessi al Pubblico Ministero in sede, il quale nulla ha opposto.
Con ordinanza del 21.07.2020 (poi ribadita con quella emessa in data 22.03.2021) è stata rilevata la tardività dell'opposizione proposta da , a nulla rilevando TE la mancata indicazione nel decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti del termine chiaramente contemplato nell'art. 250, comma 4, c.c., nonché è stata disattesa l'istanza di rimessione in termini formulata dalla medesima resistente, non avendo quest'ultima dato prova delle circostanze poste a fondamento della stessa istanza;
inoltre, sono stati incaricati i
Servizi Sociali territorialmente competenti di attuare un percorso di monitoraggio del rapporto tra il minore ed entrambe le parti in causa.
Con ordinanza del 4.07.2022, emessa dal precedente Giudice relatore, si è proceduto (in seguito alla rimessione della causa sul ruolo, trattenuta in decisione all'udienza del 6.12.2021) alla nomina di un curatore speciale del minore, indicato nella persona dell'avv. che si CP_2
è costituita con comparsa depositata il 7.11.2022. La stessa, valutate le circostanze del caso concreto (quali, tra le altre, l'assenza di maltrattamenti posti in essere dal ricorrente nei confronti del minore e le reiterate richieste da lui formulate per poter incontrare il medesimo minore, anche in modalità protetta, come indicato pure nella relazione dell'aprile 2021 depositata dai Servizi Sociali), ha ritenuto che non vi fossero ragioni ostative all'accoglimento della domanda di riconoscimento ex art. 250, comma 4, c.c. avanzata da pur Parte_1 disponendo l'affido esclusivo alla madre del piccolo con diritto di visita PE del padre in modalità protetta alla presenza degli assistenti sociali e l'ausilio di uno psicologo infantile nel percorso di ripresa del rapporto padre/figlio, nonché prevedendo un assegno di mantenimento del minore a carico del ricorrente pari alla somma mensile di euro 250,00, oltre il
50% delle spese straordinarie, come da Protocollo n. 2130/2017 in uso presso il Tribunale di
Paola (conclusioni il cui accoglimento è stato chiesto anche dal ricorrente nel prosieguo del giudizio).
Garantito il contraddittorio delle parti in ordine alle richieste formulate dal curatore speciale del minore, con ordinanza dell'8.05.2023, lette le note di precisazione delle conclusioni depositate in atti, la causa è stata trattenuta in decisione con trasmissione degli atti al Collegio.
Con sentenza non definitiva n. 433/2023 del 22.05.2023 (confermata in sede di gravame dalla
Corte di appello di Catanzaro con la sentenza emessa in data 26.06.2024, prodotta in atti), in accoglimento della domanda proposta da è stato autorizzato ai sensi dell'art. 250, Parte_1 comma 4, c.c. il riconoscimento da parte dello stesso ricorrente del minore
[...]
ordinando all'ufficiale dello stato civile competente di provvedere alla PE relativa annotazione sull'atto di nascita del medesimo minore e alle ulteriori incombenze di legge;
quindi, con contestuale ordinanza, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice relatore, onde acquisire prova dell'avvenuto riconoscimento e assumere, quindi, le opportune
3 determinazioni in ordine all'affido, collocamento e mantenimento di PE
[...]
Visto il deposito da parte del ricorrente in data 28.09.2023 dell'estratto dell'atto di nascita del figlio minore recante l'annotazione del riconoscimento autorizzato con la sentenza non definitiva n. 433/2023, dopo aver acquisito documentazione attestante la situazione reddituale delle parti e disposto la comparizione delle stesse, all'udienza dell'11.11.2024, la causa è stata trattenuta in decisione, con trasmissione degli atti al Collegio (avendo, altresì, le parti congiuntamente rinunciato alla concessione di termini per il deposito di scritti difensivi conclusionali). In particolare, alla suddetta udienza reiterando quanto già dedotto Parte_1 in corso di causa, nell'aderire alle conclusioni rassegnate dal curatore speciale del minore nella comparsa di costituzione depositata il 7.11.2022, ha chiesto di disporre l'affido esclusivo del minore alla madre, con la calendarizzazione di incontri protetti dello stesso PE con la figura paterna;
invece, in ordine al proprio contributo al mantenimento del medesimo minore, ha chiesto, in ragione del suo sopravvenuto stato di disoccupazione (come rappresentato all'udienza del 4.11.2024 e risultante dalla documentazione depositata in data 8.11.2024), di quantificare tale contributo nella somma mensile di euro 150,00. Altresì, l'avv. CP_2 nella qualità di curatore speciale del minore, ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti, associandosi, comunque, alla richiesta del ricorrente di determinare il mantenimento del figlio minore da parte dello stesso nella somma mensile di euro 150,00, in quanto allo stato disoccupato. invece, riportandosi ai pregressi TE scritti difensivi, ha insistito nel rigetto dell'avversa domanda.
Esaminati gli atti di causa, considerato quanto già statuito con la sentenza non definitiva n.
433/2023, in primo luogo, va disposto l'affido esclusivo del minore PE alla madre, come, peraltro, richiesto dallo stesso ricorrente anche in sede di
[...] precisazione delle conclusioni (oltre che nel corso del giudizio) e dall'avv. quale CP_2 curatore speciale del medesimo minore. Come noto, “In materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale
e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell'affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale, ove dia sufficientemente conto delle
4 ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità” (cfr. ex plurimis Cass. civ. sez. VI ord. n. 28244 del 4.11.2019). A fronte di ciò, considerate le statuizioni adottate dal G.I.P. presso il Tribunale di Paola con la sentenza n. 14/2021 del 2.02.2021 (seppur non vi è prova del suo passaggio in giudicato), è pacifico che, in caso di un genitore violento nei confronti dell'altro, il regime di affido della prole minore da adottare non può essere quello condiviso (cfr. in proposito, ex plurimis, Tribunale Teramo del
15.04.2021 n. 393 e Tribunale Roma sez. I del 27.01.2015 n. 1821). Tanto, comunque, non senza precisare che dalla suddetta sentenza, oltre che dall'ulteriore compendio probatorio in atti, non è dato desumere che il ricorrente abbia posto in essere, anche durante il periodo di convivenza con la resistente, maltrattamenti diretti nei confronti del figlio minore, come già rilevato nella sentenza non definitiva n. 433/2023 emessa in corso di causa ed evidenziato dalla
Corte di appello di Catanzaro nella sentenza del 26.06.2024. Inoltre, deve tenersi conto della forte conflittualità che contraddistingue i rapporti tra le parti in causa (a nulla essendo valse, a fronte di una posizione di netta chiusura della resistente, anche le attività di monitoraggio e supporto del nucleo familiare delegate nel corso del giudizio ai Servizi Sociali), la quale rende concretamente non praticabile quella relazione di cooperazione tra i genitori nella quale si sostanzia l'affido condiviso, con il grave rischio di una paralisi della gestione della vita quotidiana del figlio minore. Le risultanze processuali fanno, dunque, ritenere opportuno disporre, nel preminente interesse del minore, l'affido esclusivo dello stesso alla madre, con collocamento presso di lei (non essendo, in ogni caso, emerse con riguardo a quest'ultima gravi carenze a ricoprire il ruolo genitoriale).
In ordine, poi, al diritto di visita del figlio minore da parte di considerate le Parte_1 difficoltà evidenziate dai Servizi sociali per la posizione di chiusura assunta dalla resistente
(cfr., tra le altre, la relazione trasmessa in data 18.04.2024), appare necessario, al fine di consentire una graduale ripresa e normalizzazione del rapporto del minore con la figura paterna
(ormai venuto meno da anni), confermare l'intervento dei Servizi Sociali territorialmente competenti (ovvero il Consultorio familiare di Diamante) affinché, a fronte di una condotta collaborativa della resistente (in tal senso vivamente sollecitata), monitorino l'andamento del rapporto in questione con l'organizzazione di incontri protetti.
Infine, per quanto attiene al contributo paterno al mantenimento del figlio minore, richiamati gli artt. 147 e 337 ter, comma 4, c.c. ed esaminati gli atti di causa, appare congruo determinare tale contributo nella somma mensile di euro 150,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici
Istat. Tanto, tenuto conto della condizione economica delle parti (ovvero, per quanto riguarda il ricorrente, del suo attuale stato di disoccupazione, come risulta dalla documentazione depositata in data 8.11.2024, nonché, per quanto concerne la resistente, di quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà depositata il 18.09.2023), delle potenzialità reddituali delle stesse parti, dell'età del minore e delle sue presumibili PE
5 esigenze di vita. Inoltre, entrambi i genitori dovranno partecipare, nella misura del 50% ciascuno, alle spese extra assegno da sostenere nell'interesse del figlio minore (da individuare secondo le linee guida recepite nel Protocollo contenente le “Linee Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto”, pubblicato anche sul sito istituzionale del
Tribunale di Paola).
La natura delle questioni trattate rende opportuna la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1957/2019, così provvede:
- dispone che il minore sia affidato in via esclusiva alla madre PE
, con collocamento presso di lei e diritto di visita del padre mediante TE incontri protetti organizzati dai Servizi Sociali territorialmente competenti;
- dispone che versi a (in contanti o con bonifico, Parte_1 TE vaglia postale o assegno), entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di mantenimento del figlio minore, la somma mensile di euro 150,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici
Istat;
- dispone che entrambi i genitori contribuiscano, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio minore, da individuare secondo le linee guida recepite nel Protocollo contenente “Linee Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto”, pubblicato anche sul sito istituzionale del Tribunale di Paola;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al Consultorio familiare di
Diamante per quanto di competenza.
Così deciso in Paola il 18.12.2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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