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Sentenza 14 marzo 2024
Sentenza 14 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 14/03/2024, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
SECONDA SEZIONE CIVILE (09)
Il Presidente
Visti gli artt. 170 dPR 112/2005, 281 undecies cpc;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 876 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PIERLUIGI SPADAVECCHIA (Cod. Fisc. ), di Fermo, C.F._2 elettivamente domiciliato presso il proprio studio legale sito in Fermo, Piazzale
Michelangelo n. 3,
RICORRENTE
CONTRO
, ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Sig. Presidente della Corte di Appello di Ancona annullare il decreto di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio del 05.10.2023 comunicato in pari data, riconoscendo la sussistenza dei presupposti di legge per godere del suindicato beneficio, e conseguentemente liquidare, all'
1 avvocato Pierluigi Spadavecchia, per le prestazioni professionali svolte nell'interesse del sig. , ammesso al patrocinio a spese dello Parte_1
Stato, la somma richiesta in liquidazione, pari ad euro 14.788,72, o la diversa somma che risuletrà di giustizia. Con vittoria di spese.
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 170 Dpr 115/2002 il signor propone Parte_1 opposizione avverso il decreto di revoca dell' a cinio a spese dello Stato, emesso in data 5 ottobre 2023 da questa Corte d'appello, sezione lavoro, in relazione al procedimento di appello, iscritto al n.363/2022 del R.G. Ruolo Generale Lavoro definito con sentenza di rigetto dell'appello per manifesta infondatezza dell' impugnazione;
Ritenuto che:
- il decreto impugnato ha rilevato che la decisione adottata dal medesimo collegio aveva visto l'odierno ricorrente totalmente soccombente alla stregua del solo esame dell'atto di opposizione, in base ad una valutazione resa possibile senza necessità di alcun approfondimento istruttorio;
ha altresì evidenziato che gli argomenti sui quali era fondata l'azione proposta risultavano smentiti da consolidati principi di elaborazione giurisprudenziale ed i motivi di appello erano fondati su allegazioni manifestamente infondate;
- il ricorrente contesta l'assunto della Corte d'appello, deducendo che la Corte ha, da un lato, parzialmente accolto l'impugnazione, ritenendo sussistente la legittimazione dell' , negata dal primo Controparte_2 giudice, in relazione a dieci cartelle di pagamento impugnate;
dall'altro ha illegittimamente respinto l'eccezione di prescrizione in forza di valutazione errata, atteso che, contrariamente a quanto statuito nella sentenza della Corte d'Appello, dalla documentazione depositata in atti risulterebbe evidente che non era stata data prova del perfezionamento di validi atti interruttivi della prescrizione. Egli deduce pertanto di non aver agito o resistito con mala fede o colpa grave, assumendo che la motivazione posta a fondamento della revoca del beneficio è illegittima ed apodittica.
- Il ricorso appare destituito di fondamento.
- Si osserva anzitutto che l'accoglimento del rilievo preliminare sulla legittimazione passiva dell' , in relazione a talune delle cartelle CP_2 impugnate, non implica a nto del gravame che è stato nel merito integralmente rigettato dalla Corte d'Appello, seppur con motivazione parzialmente diversa da quella adottata dal giudice di prime cure;
- Ciò premesso e ferma la delibazione meramente incidentale del “merito” del giudizio consentita in questa sede, si osserva che non appare
2 ravvisabile la dedotta illegittimità della sentenza di questa Corte, sez. lavoro, su cui è fondato il provvedimento di revoca impugnato;
- Ed invero, la suddetta pronuncia ha rigettato l'appello proposto dall'odierno opponente sulla base di consolidati indirizzi interpretativi della giurisprudenza di legittimità e sulla base dell'esame della documentazione prodotta dalle parti, da cui risulta da un lato la ritualità della notifica delle cartelle prodromiche, dall'altro l'esistenza di idonei atti interruttivi della prescrizione quinquennale per la fase successiva
- alla notifica delle cartelle suddette, ferma restando, nell'ipotesi di errore essenziale di fatto ex art. 395 n.4) cpc, l'esperibilità dell'impugnazione revocatoria, che nel caso di specie non risulta essere stata proposta.
- Deve dunque convenirsi con la valutazione di manifesta infondatezza della pretesa, desumibile da consolidati indirizzi della giurisprudenza di legittimità.
- Da ciò il rigetto della presente opposizione, atteso che l'ordinamento assicura ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, ma non in relazione a domande manifestamente infondate (Cass.24109 del 2019), principio su cui appare fondata l'espressa previsione dell'art.136 T.U.115 del 2002 della rivalutazione giudiziale dell'iniziale giudizio prognostico sulla manifesta infondatezza della pretesa.
- Considerato che il non ha svolto difese, non deve provvedersi CP_1 sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Presidente rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese.
Ancona, 13 marzo 2024 Il Presidente Dott. Guido Federico
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
SECONDA SEZIONE CIVILE (09)
Il Presidente
Visti gli artt. 170 dPR 112/2005, 281 undecies cpc;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 876 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PIERLUIGI SPADAVECCHIA (Cod. Fisc. ), di Fermo, C.F._2 elettivamente domiciliato presso il proprio studio legale sito in Fermo, Piazzale
Michelangelo n. 3,
RICORRENTE
CONTRO
, ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Sig. Presidente della Corte di Appello di Ancona annullare il decreto di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio del 05.10.2023 comunicato in pari data, riconoscendo la sussistenza dei presupposti di legge per godere del suindicato beneficio, e conseguentemente liquidare, all'
1 avvocato Pierluigi Spadavecchia, per le prestazioni professionali svolte nell'interesse del sig. , ammesso al patrocinio a spese dello Parte_1
Stato, la somma richiesta in liquidazione, pari ad euro 14.788,72, o la diversa somma che risuletrà di giustizia. Con vittoria di spese.
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 170 Dpr 115/2002 il signor propone Parte_1 opposizione avverso il decreto di revoca dell' a cinio a spese dello Stato, emesso in data 5 ottobre 2023 da questa Corte d'appello, sezione lavoro, in relazione al procedimento di appello, iscritto al n.363/2022 del R.G. Ruolo Generale Lavoro definito con sentenza di rigetto dell'appello per manifesta infondatezza dell' impugnazione;
Ritenuto che:
- il decreto impugnato ha rilevato che la decisione adottata dal medesimo collegio aveva visto l'odierno ricorrente totalmente soccombente alla stregua del solo esame dell'atto di opposizione, in base ad una valutazione resa possibile senza necessità di alcun approfondimento istruttorio;
ha altresì evidenziato che gli argomenti sui quali era fondata l'azione proposta risultavano smentiti da consolidati principi di elaborazione giurisprudenziale ed i motivi di appello erano fondati su allegazioni manifestamente infondate;
- il ricorrente contesta l'assunto della Corte d'appello, deducendo che la Corte ha, da un lato, parzialmente accolto l'impugnazione, ritenendo sussistente la legittimazione dell' , negata dal primo Controparte_2 giudice, in relazione a dieci cartelle di pagamento impugnate;
dall'altro ha illegittimamente respinto l'eccezione di prescrizione in forza di valutazione errata, atteso che, contrariamente a quanto statuito nella sentenza della Corte d'Appello, dalla documentazione depositata in atti risulterebbe evidente che non era stata data prova del perfezionamento di validi atti interruttivi della prescrizione. Egli deduce pertanto di non aver agito o resistito con mala fede o colpa grave, assumendo che la motivazione posta a fondamento della revoca del beneficio è illegittima ed apodittica.
- Il ricorso appare destituito di fondamento.
- Si osserva anzitutto che l'accoglimento del rilievo preliminare sulla legittimazione passiva dell' , in relazione a talune delle cartelle CP_2 impugnate, non implica a nto del gravame che è stato nel merito integralmente rigettato dalla Corte d'Appello, seppur con motivazione parzialmente diversa da quella adottata dal giudice di prime cure;
- Ciò premesso e ferma la delibazione meramente incidentale del “merito” del giudizio consentita in questa sede, si osserva che non appare
2 ravvisabile la dedotta illegittimità della sentenza di questa Corte, sez. lavoro, su cui è fondato il provvedimento di revoca impugnato;
- Ed invero, la suddetta pronuncia ha rigettato l'appello proposto dall'odierno opponente sulla base di consolidati indirizzi interpretativi della giurisprudenza di legittimità e sulla base dell'esame della documentazione prodotta dalle parti, da cui risulta da un lato la ritualità della notifica delle cartelle prodromiche, dall'altro l'esistenza di idonei atti interruttivi della prescrizione quinquennale per la fase successiva
- alla notifica delle cartelle suddette, ferma restando, nell'ipotesi di errore essenziale di fatto ex art. 395 n.4) cpc, l'esperibilità dell'impugnazione revocatoria, che nel caso di specie non risulta essere stata proposta.
- Deve dunque convenirsi con la valutazione di manifesta infondatezza della pretesa, desumibile da consolidati indirizzi della giurisprudenza di legittimità.
- Da ciò il rigetto della presente opposizione, atteso che l'ordinamento assicura ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, ma non in relazione a domande manifestamente infondate (Cass.24109 del 2019), principio su cui appare fondata l'espressa previsione dell'art.136 T.U.115 del 2002 della rivalutazione giudiziale dell'iniziale giudizio prognostico sulla manifesta infondatezza della pretesa.
- Considerato che il non ha svolto difese, non deve provvedersi CP_1 sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Presidente rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese.
Ancona, 13 marzo 2024 Il Presidente Dott. Guido Federico
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