Art. 3.
A decorrere dalla stessa data di cui all'articolo 2, l'ufficio unico degli ufficiali giudiziari presso la corte d'appello di Roma e' designato quale autorita' centrale per gli adempimenti che a detta autorita' sono attribuiti dalla convenzione.
L'ufficio unico, per tali adempimenti, si vale della propria organizzazione, secondo le disposizioni vigenti che ne regolano il funzionamento.
A decorrere dalla stessa data di cui all'articolo 2, l'ufficio unico degli ufficiali giudiziari presso la corte d'appello di Roma e' designato quale autorita' centrale per gli adempimenti che a detta autorita' sono attribuiti dalla convenzione.
L'ufficio unico, per tali adempimenti, si vale della propria organizzazione, secondo le disposizioni vigenti che ne regolano il funzionamento.