TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/06/2025, n. 4539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4539 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14382/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI^ CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice Carmela Gallina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14382/2024 promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliato in CONTRADA Parte_1 C.F._1 OLIVETO LONGO 87067 ROSSANO presso l'Avvocato SANTORO ALESSANDRO, che la/lo rappresenta e difende
Opponente
(C.F. elettivamente domiciliato in Via Broletto Controparte_1 P.IVA_1 20121 MILANO presso l'Avvocato COLOMBO GIORGIO
Opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo nr. 2949/2024 emesso in data 23.2.24 Parte_1
dal Tribunale di Milano su istanza della in veste di concedente in Controparte_2
relazione ai contratti di leasing finanziario stipulati dalle parti. Sul presupposto della morosità è stato ingiunto il pagamento del complessivo importo di € 102.990,97 così quantificato: contratto W0055718
pagina 1 di 5 Euro 41.887,43; contratto W0055720 Euro 10.251,83; contratto Y0024645 Euro 50.851,71, oltre interessi al tasso pattuito dalla data di scadenza al saldo.
L'opponente ha formulato le censure che seguono: incompetenza territoriale sul rilievo dell'illegittimita' della clausola derogatrice della competenza di ciascun contratto;
improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione;
illegittimita' della risoluzione dei contratti per violazione delle pattuizioni e dell'art. 1455 cc.; omessa costituzione in mora in violazione dell'art. 1219 cc.; illegittima richiesta dei canoni quanto al contratto
Y0024645 essendo applicabile la L 124/2017; erronea quantificazione del debito;
abnormità della clausola penale, illegittimità del tasso di interesse applicato indicizzato all'Euribor; illegittimità della richiesta di adempimento e violazione dell'art. 1453 c.c.
Ha quindi concluso, in via preliminare, previo accertamento della nullità ed inefficacia delle clausole derogatorie della competenza, sia dichiarata l'incompetenza territoriale del giudice adito in sede monitoria competente essendo il Tribunale di Castrovillari. Ha chiesto inoltre che sia dichiarata l'improcedibilità della domanda.
Nel merito ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo previa declaratoria di nullità delle clausole sopra indicate, con conseguente accertamento dell'assenza di debiti a suo carico. In via subordinata, previa revoca e declaratoria della nullità parziale del decreto ingiuntivo, ha chiesto accertarsi la minor somma dovuta con riduzione della penale.
Si è costituito in giudizio contestando le domande e concludendo, in via Controparte_2
preliminare, per la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, per la condanna al pagamento della somma di € 102.990,97 oltre interessi contrattuali dalle singole scadenze sino al saldo, ovvero della diversa somma che sarà accertata in corso di causa.
In via ulteriormente subordinata ha chiesto accertarsi e dichiararsi la risoluzione del contratto
W0055718, del contratto W0055720 e del contratto Y0024645 per inadempimento con condanna al pagamento della somma di € 102.990,97 oltre interessi contrattuali dalle singole scadenze sino al saldo, ovvero alla diversa somma che sarà accertata.
In ogni caso ha chiesto la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96, primo e terzo comma, c.p.c.
Senza svolgimento di attività istruttoria, autorizzata la provvisoria esecuzione del decreto la causa è stata discussa e viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nei termini che seguono.
L'opposizione è priva di fondamento.
In via preliminare – attesa la valenza assorbente rispetto alla delibazione delle ulteriori censure - deve essere esaminata quella relativa all'improcedibilità della domanda.
pagina 2 di 5 La stessa è priva di fondamento.
Questo Tribunale con pronunce cui si intende aderire avendo le stesse ricevuto l'avallo della Suprema
Corte, ha ripetutamente chiarito che il leasing finanziario non rientra tra le fattispecie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010. Ciò in quanto lo stesso presenta connotati peculiari che lo rendono atipico non essendo assimilabile né alla locazione vera e propria né ai contratti bancari, assicurativi, finanziari attesa l'assenza della prestazione “di servizi ed attività di investimento regolati dal d.lgs. 58/98”.
Parimenti infondata è la censura relativa all'incompetenza territoriale.
Va premesso che la censura è inammissibile in relazione al contratto Y0024645 essendo il profilo della competenza stato già scrutinato in senso favorevole nell'ambito del procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo di riconsegna, n. 26225/2018. La sentenza risulta essere passata in giudicato sì da non potersi ulteriormente sondare tale profilo.
Quanto ai contratti ulteriori, il dato dirimente è costituito dalla previsione di cui all'art. 20 c.p.c., così superandosi i profili ulteriori inerenti la contestata natura esclusiva delle clausole che identificano il foro ovvero la natura vessatoria delle stesse.
La società creditrice ha sede a Milano e quest'ultimo è anche il luogo ove doveva essere eseguita pattiziamente l'obbligazione del pagamento dei canoni ai sensi dell'art. 1182 comma 3 c.c. Tanto vale a radicare la competenza del giudice adito.
Quanto al merito della pretesa, non risulta fondata la dedotta illegittimita' della risoluzione dei contratti per omessa comunicazione.
Fermo restando che esula dalla delibazione il contratto Y0024645 per quanto già precisato, in relazione agli altri contratti si rileva che in sede monitoria sono state allegate le comunicazioni in data 15 giugno
2018 – effettuate contestualmente – contenenti l'intimazione del pagamento e la contestuale risoluzione dei contratti nell'ipotesi di inadempimento.
Ciò in conformità alle clausole inerenti i presupposti fattuali.
E' stato dato riscontro dell'avvenuta consegna presso l'indirizzo di posta elettronica dell'impresa individuale dell'opponente: lo stesso è conforme a quello risultante dalla visura Cerved dell'impresa in epoca coeva, ossia, alla data del 13.6.18.
Tali comunicazioni recano il testuale riferimento alle clausole risolutive sì da non potersi dubitare della valenza delle stesse e della legittimità dell'iniziativa assunta dalla concedente.
Pertanto, così ritualmente espressa dalla concedente la volontà di avvalersi della risoluzione ed impregiudicata la persistente morosità, i contratti risultano essersi risolti di diritto.
pagina 3 di 5 In ogni caso, presente valenza assorbente riguardo alla contestata validità di tali comunicazioni per l'allegata difformità dell'indirizzo di posta elettronica del destinatario quanto già evidenziato nella pronuncia - allegata dall'opposta - resa da questo Tribunale in relazione al contratto Y0024645 di cui si riporta il seguente passaggio motivazionale: “della mancata corrispondenza dell'indirizzo PEC con quanto emergente dai registri INIPEC e Reginde, si rileva che qualsiasi accertamento, laddove consentito, sarebbe superfluo, atteso che la convenuta opposta ha comunque manifestato la volontà di attivare la clausola risolutiva a mezzo della notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo e, inoltre, ha formulato nel presente giudizio domanda riconvenzionale volta a sentir dichiarare la risoluzione del contratto”.
Nessuna delibazione è consentita riguardo alla gravità dell'inadempimento essendo la stessa incompatibile col meccanismo risolutorio adottato dalle parti.
Parimenti inconferente è la censura dell'opponente riguardo all'omessa costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 comma 2 c.c. non essendo la costituzione in mora necessaria laddove – come nel caso in esame – sia prevista la rateizzazione del pagamento. Il mancato versamento delle rate presso il domicilio della concedente al tempo della scadenza è valso a determinare l'inadempimento.
Da ciò discende per l'opponente l'obbligo di procedere al versamento del dovuto.
Ciò vale anche in relazione al contratto Y0024645 essendo documentata la mancata riconsegna dei beni nonché l'esito negativo del procedimento esecutivo promosso dalla concedente.
La documentata impossibilità di quest'ultima di ricollocare i beni ha reso esigibile il credito afferente i canoni. Quanto all'entità della pretesa, l'opponente ha eccepito la discordanza tra le somme quantificate in origine e quelle richieste successivamente. Ha altresì evidenziato che la sommatoria delle cambiali prodotte risulta essere inferiore alla metà delle somme per cui è stata chiesta
l'emissione del decreto.
L'assunto è infondato: riguardo al primo profilo, come agevolmente chiarito dall'opposta, la differenza attiene alla cronologia, ossia, al riferimento ai canoni scaduti e impagati in data anteriore alla risoluzione dei contratti ed a quelli maturati successivamente ivi inclusi i canoni a scadere.
Le cambiali prodotte a riscontro della richiesta di provvisoria esecuzione riflettono importi differenti perché emesse al fine di rientrare dalla morosità.
Infine deve essere rigettata la contestazione relativa all'eccessività della penale.
Quest'ultima è data dalla sommatoria dei canoni non ancora scaduti al momento della risoluzione e dell'importo pattuito per l'esercizio del diritto di opzione: tale modalità è coerente con la legge n.
12417 la cui applicazione è fuor di dubbio essendosi la risoluzione verificata in epoca successiva alla sua entrata in vigore.
pagina 4 di 5 Infine deve essere rigettata per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. la contestazione relativa all'illegittimità della clausola Euribor.
A prescindere dalla genericità della stessa, è dirimente rilevare che l'opponente non ha versato interessi moratori sì da non essere ravvisabile alcun interesse concreto ed attuale ad ottenere, ove fondata la domanda, una sentenza che dichiari l'illegittimità della clausola.
Infine, del tutto inintellegibile risulta la contestazione sollevata da ultimo relativa ai contratti
W0055718 e W0055720: la domanda dell'opposta è del tutto coerente con le conseguenze della risoluzione laddove quest'ultima abilita la parte non inadempiente ad esigere il residuo importo finanziato e non corrisposto.
Consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nei valori medi dello scaglione ad eccezione della fase istruttoria liquidata nel minimo attesa la sua valenza documentale.
Sussistono anche i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 comma 3 c.p.c. formulata dall'opposta, tenuto conto dell'insistita opposizione basata su argomentazioni rivelatesi infondate e palesemente strumentali. La risalenza e l'univocità degli approdi - sia di merito che di legittimità – sulle questioni trattate avrebbe richiesto una maggiore cautela nell'iniziativa assunta.
Il danno – liquidato con parametri equitativi in valori attuali – va quantificato in ragione della metà di quanto liquidato a titolo di onorari al legale della parte risultata vittoriosa. Sullo stesso competono gli interessi al tasso di legge dalla presente sentenza al saldo effettivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano sezione VI civile in funzione monocratica in persona del giudice Carmela
Gallina definitivamente pronunciando così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo dichiarandolo definitivo;
2. Condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite liquidate in € 4.237 per compensi oltra al rimborso spese generali pari al 15% nonché Iva e Cpa;
3. Condanna l'opponente a risarcire all'opposta il danno ex art. art. 96 comma 3 c.p.c. liquidato in valori attuali in € 2.118 oltre interessi al tasso di legge dalla presente sentenza al saldo effettivo.
Sentenza resa ex art. 281 sexies comma terzo c.p.c.
Milano, 04 giugno 2025
Il giudice
Carmela Gallina
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI^ CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice Carmela Gallina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14382/2024 promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliato in CONTRADA Parte_1 C.F._1 OLIVETO LONGO 87067 ROSSANO presso l'Avvocato SANTORO ALESSANDRO, che la/lo rappresenta e difende
Opponente
(C.F. elettivamente domiciliato in Via Broletto Controparte_1 P.IVA_1 20121 MILANO presso l'Avvocato COLOMBO GIORGIO
Opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo nr. 2949/2024 emesso in data 23.2.24 Parte_1
dal Tribunale di Milano su istanza della in veste di concedente in Controparte_2
relazione ai contratti di leasing finanziario stipulati dalle parti. Sul presupposto della morosità è stato ingiunto il pagamento del complessivo importo di € 102.990,97 così quantificato: contratto W0055718
pagina 1 di 5 Euro 41.887,43; contratto W0055720 Euro 10.251,83; contratto Y0024645 Euro 50.851,71, oltre interessi al tasso pattuito dalla data di scadenza al saldo.
L'opponente ha formulato le censure che seguono: incompetenza territoriale sul rilievo dell'illegittimita' della clausola derogatrice della competenza di ciascun contratto;
improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione;
illegittimita' della risoluzione dei contratti per violazione delle pattuizioni e dell'art. 1455 cc.; omessa costituzione in mora in violazione dell'art. 1219 cc.; illegittima richiesta dei canoni quanto al contratto
Y0024645 essendo applicabile la L 124/2017; erronea quantificazione del debito;
abnormità della clausola penale, illegittimità del tasso di interesse applicato indicizzato all'Euribor; illegittimità della richiesta di adempimento e violazione dell'art. 1453 c.c.
Ha quindi concluso, in via preliminare, previo accertamento della nullità ed inefficacia delle clausole derogatorie della competenza, sia dichiarata l'incompetenza territoriale del giudice adito in sede monitoria competente essendo il Tribunale di Castrovillari. Ha chiesto inoltre che sia dichiarata l'improcedibilità della domanda.
Nel merito ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo previa declaratoria di nullità delle clausole sopra indicate, con conseguente accertamento dell'assenza di debiti a suo carico. In via subordinata, previa revoca e declaratoria della nullità parziale del decreto ingiuntivo, ha chiesto accertarsi la minor somma dovuta con riduzione della penale.
Si è costituito in giudizio contestando le domande e concludendo, in via Controparte_2
preliminare, per la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, per la condanna al pagamento della somma di € 102.990,97 oltre interessi contrattuali dalle singole scadenze sino al saldo, ovvero della diversa somma che sarà accertata in corso di causa.
In via ulteriormente subordinata ha chiesto accertarsi e dichiararsi la risoluzione del contratto
W0055718, del contratto W0055720 e del contratto Y0024645 per inadempimento con condanna al pagamento della somma di € 102.990,97 oltre interessi contrattuali dalle singole scadenze sino al saldo, ovvero alla diversa somma che sarà accertata.
In ogni caso ha chiesto la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96, primo e terzo comma, c.p.c.
Senza svolgimento di attività istruttoria, autorizzata la provvisoria esecuzione del decreto la causa è stata discussa e viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nei termini che seguono.
L'opposizione è priva di fondamento.
In via preliminare – attesa la valenza assorbente rispetto alla delibazione delle ulteriori censure - deve essere esaminata quella relativa all'improcedibilità della domanda.
pagina 2 di 5 La stessa è priva di fondamento.
Questo Tribunale con pronunce cui si intende aderire avendo le stesse ricevuto l'avallo della Suprema
Corte, ha ripetutamente chiarito che il leasing finanziario non rientra tra le fattispecie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010. Ciò in quanto lo stesso presenta connotati peculiari che lo rendono atipico non essendo assimilabile né alla locazione vera e propria né ai contratti bancari, assicurativi, finanziari attesa l'assenza della prestazione “di servizi ed attività di investimento regolati dal d.lgs. 58/98”.
Parimenti infondata è la censura relativa all'incompetenza territoriale.
Va premesso che la censura è inammissibile in relazione al contratto Y0024645 essendo il profilo della competenza stato già scrutinato in senso favorevole nell'ambito del procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo di riconsegna, n. 26225/2018. La sentenza risulta essere passata in giudicato sì da non potersi ulteriormente sondare tale profilo.
Quanto ai contratti ulteriori, il dato dirimente è costituito dalla previsione di cui all'art. 20 c.p.c., così superandosi i profili ulteriori inerenti la contestata natura esclusiva delle clausole che identificano il foro ovvero la natura vessatoria delle stesse.
La società creditrice ha sede a Milano e quest'ultimo è anche il luogo ove doveva essere eseguita pattiziamente l'obbligazione del pagamento dei canoni ai sensi dell'art. 1182 comma 3 c.c. Tanto vale a radicare la competenza del giudice adito.
Quanto al merito della pretesa, non risulta fondata la dedotta illegittimita' della risoluzione dei contratti per omessa comunicazione.
Fermo restando che esula dalla delibazione il contratto Y0024645 per quanto già precisato, in relazione agli altri contratti si rileva che in sede monitoria sono state allegate le comunicazioni in data 15 giugno
2018 – effettuate contestualmente – contenenti l'intimazione del pagamento e la contestuale risoluzione dei contratti nell'ipotesi di inadempimento.
Ciò in conformità alle clausole inerenti i presupposti fattuali.
E' stato dato riscontro dell'avvenuta consegna presso l'indirizzo di posta elettronica dell'impresa individuale dell'opponente: lo stesso è conforme a quello risultante dalla visura Cerved dell'impresa in epoca coeva, ossia, alla data del 13.6.18.
Tali comunicazioni recano il testuale riferimento alle clausole risolutive sì da non potersi dubitare della valenza delle stesse e della legittimità dell'iniziativa assunta dalla concedente.
Pertanto, così ritualmente espressa dalla concedente la volontà di avvalersi della risoluzione ed impregiudicata la persistente morosità, i contratti risultano essersi risolti di diritto.
pagina 3 di 5 In ogni caso, presente valenza assorbente riguardo alla contestata validità di tali comunicazioni per l'allegata difformità dell'indirizzo di posta elettronica del destinatario quanto già evidenziato nella pronuncia - allegata dall'opposta - resa da questo Tribunale in relazione al contratto Y0024645 di cui si riporta il seguente passaggio motivazionale: “della mancata corrispondenza dell'indirizzo PEC con quanto emergente dai registri INIPEC e Reginde, si rileva che qualsiasi accertamento, laddove consentito, sarebbe superfluo, atteso che la convenuta opposta ha comunque manifestato la volontà di attivare la clausola risolutiva a mezzo della notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo e, inoltre, ha formulato nel presente giudizio domanda riconvenzionale volta a sentir dichiarare la risoluzione del contratto”.
Nessuna delibazione è consentita riguardo alla gravità dell'inadempimento essendo la stessa incompatibile col meccanismo risolutorio adottato dalle parti.
Parimenti inconferente è la censura dell'opponente riguardo all'omessa costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 comma 2 c.c. non essendo la costituzione in mora necessaria laddove – come nel caso in esame – sia prevista la rateizzazione del pagamento. Il mancato versamento delle rate presso il domicilio della concedente al tempo della scadenza è valso a determinare l'inadempimento.
Da ciò discende per l'opponente l'obbligo di procedere al versamento del dovuto.
Ciò vale anche in relazione al contratto Y0024645 essendo documentata la mancata riconsegna dei beni nonché l'esito negativo del procedimento esecutivo promosso dalla concedente.
La documentata impossibilità di quest'ultima di ricollocare i beni ha reso esigibile il credito afferente i canoni. Quanto all'entità della pretesa, l'opponente ha eccepito la discordanza tra le somme quantificate in origine e quelle richieste successivamente. Ha altresì evidenziato che la sommatoria delle cambiali prodotte risulta essere inferiore alla metà delle somme per cui è stata chiesta
l'emissione del decreto.
L'assunto è infondato: riguardo al primo profilo, come agevolmente chiarito dall'opposta, la differenza attiene alla cronologia, ossia, al riferimento ai canoni scaduti e impagati in data anteriore alla risoluzione dei contratti ed a quelli maturati successivamente ivi inclusi i canoni a scadere.
Le cambiali prodotte a riscontro della richiesta di provvisoria esecuzione riflettono importi differenti perché emesse al fine di rientrare dalla morosità.
Infine deve essere rigettata la contestazione relativa all'eccessività della penale.
Quest'ultima è data dalla sommatoria dei canoni non ancora scaduti al momento della risoluzione e dell'importo pattuito per l'esercizio del diritto di opzione: tale modalità è coerente con la legge n.
12417 la cui applicazione è fuor di dubbio essendosi la risoluzione verificata in epoca successiva alla sua entrata in vigore.
pagina 4 di 5 Infine deve essere rigettata per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. la contestazione relativa all'illegittimità della clausola Euribor.
A prescindere dalla genericità della stessa, è dirimente rilevare che l'opponente non ha versato interessi moratori sì da non essere ravvisabile alcun interesse concreto ed attuale ad ottenere, ove fondata la domanda, una sentenza che dichiari l'illegittimità della clausola.
Infine, del tutto inintellegibile risulta la contestazione sollevata da ultimo relativa ai contratti
W0055718 e W0055720: la domanda dell'opposta è del tutto coerente con le conseguenze della risoluzione laddove quest'ultima abilita la parte non inadempiente ad esigere il residuo importo finanziato e non corrisposto.
Consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nei valori medi dello scaglione ad eccezione della fase istruttoria liquidata nel minimo attesa la sua valenza documentale.
Sussistono anche i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 comma 3 c.p.c. formulata dall'opposta, tenuto conto dell'insistita opposizione basata su argomentazioni rivelatesi infondate e palesemente strumentali. La risalenza e l'univocità degli approdi - sia di merito che di legittimità – sulle questioni trattate avrebbe richiesto una maggiore cautela nell'iniziativa assunta.
Il danno – liquidato con parametri equitativi in valori attuali – va quantificato in ragione della metà di quanto liquidato a titolo di onorari al legale della parte risultata vittoriosa. Sullo stesso competono gli interessi al tasso di legge dalla presente sentenza al saldo effettivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano sezione VI civile in funzione monocratica in persona del giudice Carmela
Gallina definitivamente pronunciando così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo dichiarandolo definitivo;
2. Condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite liquidate in € 4.237 per compensi oltra al rimborso spese generali pari al 15% nonché Iva e Cpa;
3. Condanna l'opponente a risarcire all'opposta il danno ex art. art. 96 comma 3 c.p.c. liquidato in valori attuali in € 2.118 oltre interessi al tasso di legge dalla presente sentenza al saldo effettivo.
Sentenza resa ex art. 281 sexies comma terzo c.p.c.
Milano, 04 giugno 2025
Il giudice
Carmela Gallina
pagina 5 di 5