Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01117/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06266/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6266 del 2025, proposto da
AN AZ, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Giuseppe Feola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2697/2025 resa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli il 7/5/2025, pubblicata il 27/05/2025 (procedimento n. 1196/2019 di R.G.), notificata a mezzo pec il 18 giugno 2025, anche ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 196 octies e 196 undecies, comma 3 delle disp. att. c.p.c., non appellata e passata in giudicato, con la quale l'Agenzia del Demanio è stata condannata al pagamento - in favore del ricorrente - della somma di € 125,00 a titolo di spese vive e di € 5.000,00 per compensi professionali, “oltre spese generali del 15%, CPA e IVA, se dovute”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 la dott.ssa IA UZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2 lett. c), del c.p.a. per conseguire l’esecuzione della sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, meglio indicata in epigrafe, recante condanna dell’amministrazione intimata al pagamento in suo favore delle spese processuali come ivi liquidate (per complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge come riconosciuti).
Espone che la sentenza è passata in giudicato, come da attestazione in atti, e di averla notificata in forma esecutiva in data 18 giugno 2025; lamenta il mancato pagamento delle somme riconosciute, risultando inoltre decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del predetto titolo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D. L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Conclude con le richieste di accoglimento del gravame e di conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento dell’importo di cui sopra, con nomina di un commissario ad acta che provveda in caso di perdurante inerzia e fissazione di una penale per l’ulteriore ritardo.
L’Agenzia resistente si è costituita in giudizio in data 28 novembre 2025 con atto di stile; successivamente ha depositato una relazione di parte, sostenendo di aver dato corso alle attività propedeutiche all’adempimento.
Alla camera di consiglio del 10 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è ammissibile e fondato nel senso di seguito precisato.
Ai sensi dell’art. 112 comma 2 c.p.a. “L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.
La sentenza in epigrafe rientra tra quelle per le quali è ammissibile il giudizio di ottemperanza.
Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, co. 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto il termine di cui all'art. 87, co. 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.
Inoltre, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella L. n. 30/1997 (cfr. all. 002 della produzione di parte ricorrente).
La sentenza è passata in giudicato (cfr. deposito documentale in data 9 febbraio 2026).
L'inerzia dell'ente intimato configura palese violazione dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi a quanto deciso con provvedimento del giudice ordinario, né l'amministrazione ha provato l'avvenuto integrale adempimento, a tutt’oggi non documentato, neppure rilevando, ai fini che ne occupano, la dichiarata volontà di eseguire con la predisposizione degli atti propedeutici all’adempimento.
Va dunque dichiarato l'obbligo dell'amministrazione intimata di dare esatta, tempestiva ed integrale esecuzione a quanto disposto nella epigrafata sentenza, provvedendo al pagamento in favore del ricorrente delle somme spettanti in virtù di detto titolo, come riportate nell’atto introduttivo del presente giudizio, oltre accessori di legge.
L'ente intimato dovrà provvedere a quanto innanzi entro il termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se anteriormente avvenuta.
Stante la dichiarata volontà di adempiere, il Collegio ritiene opportuno, allo stato, riservare la richiesta nomina del Commissario ad acta e l’eventuale fissazione di una penale per l’ulteriore ritardo all’esito della verificata inottemperanza alla scadenza del termine come sopra fissato.
Le spese di lite del presente ricorso seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in considerazione della natura del contenzioso e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), accoglie il ricorso indicato in epigrafe nei termini di cui in motivazione.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge, in favore della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA UZ, Presidente, Estensore
Davide Soricelli, Consigliere
Gianluca Di Vita, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IA UZ |
IL SEGRETARIO