Articolo 2 della Legge 23 ottobre 1956, n. 1239
Articolo 1Articolo 3
Versione
24 novembre 1956
Art. 2.
All'Associazione nazionale vittime civili di guerra sono riconosciute la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei mutilati ed invalidi civili e delle famiglie dei caduti civili per fatti di guerra presso le pubbliche Amministrazioni e presso tutti gli Enti ed Istituti che hanno per scopo l'assistenza, la rieducazione ed il lavoro dei minorati civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra.
Entrata in vigore il 24 novembre 1956