Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/04/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
RG nr. 42/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Paolo Talamo Presidente dott. Lorenzo Puccetti Giudice Relatore dott. Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 26/01/2024 da
(c.f. ), Pt_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Conte con domicilio eletto presso il suo studio legale di Mestre, Via Allegri 29, Parte appellante contro
, ), Controparte_1 CodiceFiscale_1
, CP_2 CodiceFiscale_2
, CP_3 CodiceFiscale_3
), Controparte_4 CodiceFiscale_4
, ), Controparte_5 CodiceFiscale_5
Controparte_6 CodiceFiscale_6
CP_7 CodiceFiscale_7
) Parte_2 CodiceFiscale_8 tutti rappresentati, difesi ed assistiti dall'avvocato Domenico Nastari e domiciliati presso lo studio dello stesso in 30174 NE Mestre, via San Rocco n. 7, Parte appellata
* Oggetto : appello avverso la sentenza n. 591/2023 del Tribunale di NE, pubblicata il 5/10/2023, notificata il 28.12.2023. in punto: retribuzione. CONCLUSIONI Conclusioni per parte appellante : In accoglimento dei motivi d'appello e in riforma della sentenza n. 591/2023 del Tribunale di NE pubblicata il 5/10/2023, rigettarsi le domande dei ricorrenti;
In subordine: - dichiararsi prescritta la domanda dei
1
Spese, onorari e accessori rifusi di entrambi i gradi. Conclusioni per parte appellata : contrariis reiectis - nel merito: rigettare in quanto infondati, in fatto e in diritto, per le ragioni meglio esposte in narrativa, tutti i motivi di appello proposti da - in ogni caso: con vittoria di competenze e spese di lite Parte_1 oltre al rimborso f e generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, per entrambi i gradi di giudizio;
- in via istruttoria: ammettersi prova per interpello e testi sulle circostanze riportate.
* 1. Per mezzo della sentenza appellata il Tribunale di NE ha parzialmente accolto, con le precisazioni di cui in appresso, la domanda con la quale gli odierni appellati – originariamente erano in 11, 3 dei quali sono pervenuti con la parte appellante ad accordo transattivo –, tutti dipendenti o ex dipendenti di nel settore “navigazione” in parte con qualifica di preposti al Parte_1 in parte con qualifica di marinai, chiedevano:
➢ Venisse accertata la nullità dell'art. 3 dell'accordo nazionale 27/11/2020 e dell'art. 5 dell'accordo nazionale 15/11/2015 e precedenti e successivi cc.cc.nn.ll. nonché la nullità degli accordi nazionali e/o aziendali e/o di qualsiasi altro accordo e/o circolare e/o disposizione datoriale succedutisi nel tempo, laddove non prevedono l'inclusione, nella retribuzione da corrispondere a ciascun ricorrente durante le ferie, alcune voci variabili della retribuzione correlate alle mansioni svolte: [voci comuni alle qualifica di marinaio e di preposto al comando: indennità pro tempore;
indennità turnisti;
indennità di presenza;
voce specifica della qualifica di marinaio: indennità piano nebbia;
voci specifiche della qualifica di preposto al comando: indennità di comando;
indennità piano nebbia.]1;
2 ➢ Venisse quindi accertato il diritto dei lavoratori a vedersi ricomprendere nel calcolo della retribuzione feriale le suddette indennità e, conseguentemente, pronunciata condanna (generica) al pagamento delle differenze retributive. Il Tribunale di NE, quindi, accertava il diritto dei ricorrenti
€ 10.050,00 oltre accessori.
1.1. In particolare il Tribunale di NE, rigettata la sollevata eccezione di prescrizione mediante richiamo delle pronunce di Cassazione n. 26246/2022 e 11547/2012:
➢ Richiamava la propria giurisprudenza elaborata in relazione ad analoga tematica (filone ) e quella sviluppata, su analoghe tematiche, dalla CP_8
Corte di Giustizia e dalla Corte di Cassazione a proposito dell'ambito di applicazione ed interpretazione della Direttiva 2003/882 e dell'art. 10 D.Lgs. 66/033;
6. indennità di comando giornaliera, costituita da retribuzione aggiuntiva per il lavoro giornaliero a titolo di incentivazione premiale al personale di comando di coperta, voce 1075, prevista da accordo sindacale del 17/10/2013>>. 2 Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane, secondo le condizioni di ottenimento di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite e non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro. 3 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 c.c. il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuito e non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane,
3 ➢ Rilevava quindi come la normativa sopra enunciata, dovesse essere interpretata nel senso che nell'ambito delle voci, pur variabili, da prendere in considerazione anche per la retribuzione spettante nelle giornate di ferie deve aversi riferimento, in particolare, a quelle che concorrono a determinare il compenso ordinario per la mansione svolta, sulla premessa che la retribuzione spettante per i giorni di ferie debba tendenzialmente garantire il mantenimento di quanto percepito nei periodi di presenza al lavoro, altrimenti il lavoratore potrebbe essere disincentivato dal fruirne ed in questo modo rinunciare ad un diritto che è invece irrinunciabile;
➢ Rilevava come buona porzione delle indennità richieste dai lavoratori
[indennità pro tempore;
indennità di presenza;
indennità piano nebbia;
indennità di comando;
quota consolidata PDR], incidenti sulla retribuzione giornaliera in misura pari a circa il 17%, fossero intrinsecamente legate alle mansioni agli stessi assegnate ed ove non conteggiate al fine della determinazione della retribuzione feriale potenzialmente in grado di disincentivare la fruizione delle ferie;
rimandava pertanto a precedente sempre del Tribunale di NE (sentenza del 29/9/2023 in RG 342/2023)4;
consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. gravosa mansione di conduzione di mezzi in presenza di avversa condizione atmosferica, prevista da accordo 30.3.2001; 4 <e dunque necessario esaminare le voci retributive indicate dai ricorrenti al fine di valutare se stesse siano intrinsecamente legate alle mansioni del personale settore navigazione. dalla produzione degli accordi sindacali risulta quanto segue a indennit o compenso pro tempore: istituita con accordo sindacale ricorso destinata agli aventi qualifica navigazione che operano nell della e non ma viene espressamente previsto cui trattasi compete solo in caso effettiva presentazione quindi esclude giornate malattia ferie permesso retribuito per qualsiasi motivo assenze ingiustificate gli scioperi ecc. fatto l tempore riconosciuta nei cedolini paga ai lavoratori minuti ciascuna giornata lavoro svolta ad eccezione dei periodi quali esclusa. parola costituisce una voce retributiva caratteristica mansione agenti comparto essi riservata. deve pertanto includersi retribuzione dovuta nel periodo feriale b gi aziendale cp_9 compensare il disagio soggetto turni. lavoratore un altro fonda presupposto la corresponsione dell piuttosto alternativamente caratterizzata da avvicendamento turno determinato ovvero regime riposo domenicale fisso cos escludersi de qua sia computarsi essendo legata alla modalit organizzativa rimessa potere datoriale c presenza premio produttivit giornaliera: prevista inizialmente dall doc.19 corrisposta funzione lavoro. tale assume nome giornaliero tutte mensilit retribuite. doc. conglobato assieme altre poi essere nuovamente scorporato successivo proprio giornaliera questione divenuta parte>4 ➢ Evidenziava come si dovesse procedere al ricalcolo sulla base della retribuzione media percepita <nei mesi in cui ricompreso il periodo di ferie>> ovvero, in particolare, tenuto conto del fatto che
➢ Chiariva come dovesse essere quindi condannata al Pt_1 pagamento delle differenze retributive tenuto conto del fatto che <la retribuzione media per i giorni di ferie andr calcolata sulla sommatoria dei compensi percepiti a tali titoli mesi precedenti la fruizione diviso il numero lavorati lo stesso periodo>>.
integrante della retribuzione mensile e deve essere pertanto computata anche nella retribuzione dovuta durante il periodo di ferie. Non è un caso che non vi sia sul punto una specifica contestazione di;
Pt_1 d) Incentivazione biglietti OB (voce 1019), aggi palmari (voce 1063) e aggi palma lli (voce 1071): trattasi di voci riservate ai soli marinai, tutte introdotte dall'accordo sindacale del 10/02/2012 (doc. 30 ricorso). La prima è costituita dagli aggi sui biglietti venduti a bordo;
la seconda è prevista dal secondo paragrafo del cit. accordo, laddove si parla di erogazione legata alla presenza;
la terza è prevista dal terzo paragrafo, laddove si introduce la quota di € 0,50 per ogni giorno lavorato nel quale si sia effettuato il numero di controlli minimo previsto dalla tabella ivi allegata. Si richiama sul punto quanto già deciso da questo Tribunale con sentenza n. 430/2022, seppure in diverso ambito lavorativo (provvigioni dovute al Capotreno), che ha incluso analoghe voci nella retribuzione dovuta nel periodo di ferie: “La mansione della vendita di biglietti a bordo treno è tipica dei Capitreno, come da declaratoria del profilo professionale. Sul punto si richiama la sentenza della CGUE del 22.5.2014 (Z.J.R. Lock-British Gas;
C539/12), in cui si è ribadito che l'espressione “ferie annuali retribuite” di cui all'art. 7 della direttiva 88/2003
“significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi di tale direttiva, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo”, con specifico riferimento a fattispecie relativa ad un agente di commercio pagato anche con provvigioni sugli affari conclusi”. Analogamente, le incentivazioni e gli aggi indicati attengono proprio ad una delle mansioni riservate ai marinai, per l'appunto la vendita di biglietti a bordo, e devono pertanto essere incluse nella retribuzione dovuta per il periodo feriale;
e) Indennità piano nebbia: è riservata ai soli preposti al comando e ai comandanti di coperta (v. accordo 30.3.2001, doc. 24 ricorso). L'accordo del 25/03/2004 (doc. 27 ricorso) prevede testualmente che la prevista indennità economica sia da erogarsi in modo strettamente ed esclusivamente legato alla concreta effettuazione della prestazione (con i vincoli già noti e riconfermati), per “compensarne il disagio” ed il maggior impegno derivante”. Non vi è dubbio che trattasi di una retribuzione per il lavoro giornaliero svolto in presenza di nebbia, che va a compensare quell'evidente incomodo dato dal dover svolgere proprio la gravosa mansione di conduzione di mezzi in presenza di tale evento. Ne discende che la voce debba essere inclusa nella retribuzione dovuta per il periodo feriale;
e) Indennità di comando: viene introdotta dall'accordo sindacale del 17/10/2013 (doc. 31 ricorso), in misura pari
“a 15 minuti di retribuzione ordinaria”. Tale indennità viene riconosciuta esclusivamente per le giornate di effettiva presenza ai preposti al comando e ai comandanti di coperta e successivamente attribuita anche Direttori di Macchina con accordo sindacale del 18/12/2014. Anche l'indennità di comando viene conglobata con accordo del 31/07/2014 nella voce “1160 incentivazione prod. gg.”, per essere nuovamente ripristinata quale voce retributiva individuale con il successivo accordo del 29/06/2017. Valgono le stesse considerazioni già espresse per l'indennità pro tempore: si tratta di una voce retributiva caratteristica della mansione degli agenti del comparto navigazione, con esclusione peraltro dei marinai. Deve pertanto includersi nell'ambito della retribuzione dovuta nel periodo feriale>>.
5 2. Avverso la suddetta sentenza propone appello con atto Pt_1 depositato in data 26/1/2024 sulla base di quattro motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo contesta la sentenza appellata nella Pt_1 porzione in cui afferma che l'indennità pro tempore è intrinsecamente legata alla mansione in quanto <istituita con l aziendale controparte per il settore navigazione a diversa definizione dell di lavoro del e non compensare uno specifico disagio legato alla mansione. successivamente accordo sindacale punto doc. presente atto pro tempore stata estesa tutto personale quale in un orario settimanale ore che gi percepisce forza sottoscritto presso provinciale venezia>>.
2.2. Con il secondo motivo parimenti contesta che, al fine della Pt_1 determinazione della retribuzione feriale, si debba tenere conto delle ulteriori indennità [Indennità incentivazione biglietti imob, aggi palmari vendita e aggi palmari controlli] riconosciute dal Tribunale di NE. Richiama, in ragione di analogie tra le indennità di cui si discute e quelle erogate ai controllori sui treni, precedente del Tribunale di Milano [sent. 971/2019] .
2.3. Con il terzo motivo pone poi in dubbio che anche Pt_1
l'Indennità di presenza possa essere ricompresa al fine della determinazione della retribuzione feriale non potendosi affermare <che tale indennit sia relativa a modalit intrinseche di una mansione tant che viene applicata tutto il personale indipendentemente dalla qualifica rivestita e sicuro non compensa un>“disagio”>>.
2.4. Con il quarto motivo , sul presupposto che la giurisprudenza Pt_1 comunitaria e quella della Cassazione ha richiesto che la retribuzione feriale non sia dissimile da quella erogata nei periodi lavorati e non sia tale da dissuadere il lavoratore dalla fruizione delle ferie ed inoltre che tali limiti valgano solo nell'ambito delle 4 settimane di cui alla normativa di riferimento, contesta la valutazione del giudice di prime cure in merito all'incidenza pari al 17% delle indennità di cui si discute sulla retribuzione [attestandosi, al più, attorno al 15%] non reputando che un simile divario sia tale da dissuadere il lavoratore dal fruire delle ferie.
2.5. Con il quinto motivo contesta il criterio del computo dei Pt_1 giorni feriali in particolare dolendosi del fatto che la sentenza gravata non
6 precisa quanti siano effettivamente i giorni in relazione ai quali spetta la corresponsione dell'indennità così come calcolata tenendo conto delle varie indennità menzionate in sentenza [<il criterio di computo delle ferie indicato in sentenza invece non fa riferimento ai giorni calendario se un lavoratore fruisce periodo feriale continuativo rispettata la normativa europea sul numero minimo dovendosi considerare i mentre le consumate tale considerando riposi ordinari compresi nel sono>>].
2.6. Con il sesto motivo contesta la sentenza gravata nella Pt_1 porzione in cui non ha affermato il decorso della prescrizione sulla base della stabilità del rapporto di lavoro in quanto disciplinato – in modo speciale – dal RD 148/1931 che conterrebbe tali e tante garanzie in ipotesi di licenziamento che, in associazione alle dimensioni aziendali, sono tali da escludere quel metus che, secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione [cass. civ. 26246/2022], impone che la prescrizione decorra solo dal giorno della cessazione del rapporto.
Rileva in ogni caso come la pronuncia gravata non abbia tenuto conto della prescrizione maturata anteriormente all'entrata in vigore della Legge 92/2012.
3. Si sono costituiti i lavoratori appellati con memoria depositata in data 25/3/2025 prendendo specifica posizione su tutti i motivi di appello formulati da . Pt_1
3.1. Con riferimento al primo ed al terzo motivo di appello rileva la parte appellata come , nel primo grado di giudizio, non avesse sollevato Pt_1 alcuna contestazione sulle voci indennità pro tempore ed indennità di presenza evidentemente reputandole, al pari di altre indennità in effetti riconosciute al fine del calcolo della retribuzione feriale, come correlate alla mansione.
Rileva poi parte appellata come del tutto nuova sia la produzione in giudizio – effettuata solo in grado di appello – dell'accordo aziendale del 27/07/1984 (doc. 26).
Nel merito, mediante richiamo delle difese svolte in primo grado, evidenziano gli appellati come <la retribuzione media per i giorni di ferie andr calcolata sulla sommatoria dei compensi percepiti a tali titoli mesi precedenti la fruizione diviso il numero lavorati lo stesso periodo>7 ambito, specifico della navigazione. Essa si applica infatti a chi, come i preposti al comando od i marinai, sono impegnati nella navigazione ed hanno pertanto un particolare status. Non è certo una voce indiscriminatamente presente nelle buste paga di tutti i dipendenti
. Pt_1
Prendono inoltre gli appellanti posizione sull'accordo del 27/07/1984 richiamando giurisprudenza ad essi conforme resa dal Tribunale di NE.
3.2. Quanto al secondo motivo di appello [in punto Indennità incentivazione biglietti imob, aggi palmari vendita e aggi palmari controlli] parte appellata rileva come solo con il ricorso in appello si dolga Pt_1 dell'indeterminatezza del ricorso di primo grado e richiama quanto in esso affermato in punto funzioni e continuità dell'erogazione ricordando quindi come giurisprudenza di legittimità abbia disatteso la pronuncia resa dal Tribunale di Milano citata dall'appellante avendo la Cassazione (cass. civ. 22401/2020) <dato atto che la sentenza europea ha ritenuto contrario al cp_10 diritto dell non inclusione nella retribuzione delle ferie compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato>> [vedi anche Cass. 13932/2024 che, per i capitreno, in relazione alla voce provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno e scorta vetture eccedenti le valuta come “voci retributive di fatto continuative per tale personale mobile, correlate al disagio intrinseco della mansione”].
3.3. Con riferimento al terzo motivo di appello e, quindi, in punto indennità di presenza, ripropone difese paragonabili a quelle esplicitate con riferimento al primo motivo di appello trattandosi in definitiva di <voce che costituisce pezzo dell retribuzione>>.
3.4. In ordine al quarto motivo di appello gli appellati difendono le ragioni esposte dalla pronuncia appellata mediante richiamo delle più recenti sentenze della Corte di Cassazione.
3.5. Quanto al quinto motivo di appello gli appellati si esprimono nei seguenti termini: <la retribuzione media per i giorni di ferie andr calcolata sulla sommatoria dei compensi percepiti a tali titoli mesi precedenti la fruizione diviso il numero lavorati lo stesso periodo>8 ferie alle quali applicare la retribuzione come sopra calcolata siano da intendersi pari a 28 giorni. La conferma giunge dalla sentenza Cass. 20216/202 2 ; al punto 20 della stessa è riportato, riferendosi alla sentenza CGUE: “ Ai punti 21, 22 e 23 è testualmente affermato: “In primo luogo, occorre ricordare che secondo l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, “gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane ”. Non si fa un generico riferimento al riposo per il lavoratore;
riposo che quindi, in questa accezione ampia, dovrebbe comprendere le ferie ed i riposi settimanali. Nella direttiva si parla specificamente di ferie e, a chiarire ulteriormente tale individuazione, si precisa che devono essere retribuite;
mentre i riposi non lo sono. In altre parole, se la citata direttiva europea avesse voluto garantire per il singolo lavoratore una soglia minima di “non lavoro” di 4 settimane all'anno, avrebbe parlato genericamente di 4 settimane di “non lavoro” o di 4 settimane costitute da ferie e riposi. Ed invece ha statuito che devono essere di ferie retribuite. E d'altronde le 4 settimane all'anno di non lavoro, comprensive di ferie e riposi, costituirebbe un “minimum” irragionevole, visto che i soli riposi in un anno sono 52 (se 1 a settimana) o 104 (se 2 a settimana); numeri di gran lunga superiori alle 4 settimane annuali. Le 4 settimane di cui alla direttiva non possono quindi che essere di ferie “pure”. Non è quindi un caso se la citata sentenza Cass. 20126/2022, al punto 30, fa riferimento “ai giorni eccedenti il numero di 28>>.
3.6. In ordine al sesto motivo di appello evidenziano gli appellanti come il RD148/1931 nulla preveda in relazione alle tutele accordate al lavoratore nell'ipotesi di licenziamento illegittimo/invalido/nullo cosicchè nulla da tale normativa è possibile ricavare in merito alla stabilità del rapporto e come proprio la Cassazione abbia affermato che al rapporto di lavoro dei ferrotramvieri si applica, in ipotesi di licenziamento, la disciplina comune di cui all'art. 18, Legge 300/1970 (cfr. cass. civ. 11547/2012). Ciò anche sul presupposto che non è un ente pubblico e che <le deroghe alla pt_1 disciplina privatistica dei rapporti di lavoro contenute all del d.lgs. n. per le societ in controllo pubblico riguardano soltanto assunzioni e la retribuzione non esiste invece alcuna norma specifica che materia provvedimenti disciplinari intimati ai lavoratori dipendenti house deroghi normativa generale prevista i privati>>.
Evidenzia come, al più, la prescrizione possa dirsi maturata all'anno 2007 essendo evidentemente incorsa parte appellante in errore allorquando afferma che la prescrizione si è consumata nel 2017.
9 Devono quindi trovare applicazione nel caso di specie i principii espressi dal Supremo collegio (Cass. civ. Cass. 26246/2022).
4. La controversia, instaurata con atto di appello depositato in data 26/1/2024, è stata trattata nel corso dell'udienza del 17/4/2025 nel corso della quale è stata discussa dalle parti e quindi decisa dal Collegio.
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5. L'appello è, limitatamente a porzione residuale del sesto motivo, fondato, dovendo invece essere rigettato nel resto.
6. Muovendo dal primo motivo di appello, occorre rilevare – ciò valendo anche per gli ulteriori motivi di gravame sviluppati a – come parte Pt_1 appellante non contesti la porzione di motivazione che ricostruisce il quadro giuridico generale così come emergente dal susseguirsi della giurisprudenza di legittimità e della Corte di Giustizia descritta dalla pronuncia di primo grado.
È pertanto assodato che al fine della determinazione della retribuzione (giornaliera) feriale sia necessario tenere conto di tutte quelle voci che, ancorché variabili, concorrono a determinare il compenso ordinario del singolo lavoratore con riferimento alla mansione effettivamente svolta, dovendo la retribuzione spettante per i giorni di ferie tendenzialmente garantire il mantenimento di quanto percepito nei periodi di effettivo lavoro;
così da non disincentivare il lavoratore dal fruire delle ferie e, quindi, da non porre in essere condizioni tali da indurre il lavoratore a rinunciare ad un diritto che è invece irrinunciabile.
Dovendo quindi essere escluse solo quelle voci retributive accidentali corrisposte in via del tutto eccezionale in quanto correlate a vicende estemporanee e, quindi, con continuative ovvero legate alla normalità del rapporto ed alle modalità di erogazione della prestazione lavorativa.
6.1. Posto il suddetto ed incontroverso principio, si palesa infondato il rilievo di parte appellante in merito alla non computabilità ai fini della terminazione del trattamento retributivo feriale dell'indennità pro tempore.
Ed infatti, proprio in ragione del fatto che l'indennità in questione è riconosciuta a tutto il personale che ha un orario di lavoro di 39 ore – essendo peraltro proporzionalmente ridotta con riferimento al personale che ha orario più limitato - si deve ritenere che l'indennità in parola costituisce un elemento stabile della retribuzione spettante e che, pertanto, proprio in ragione di una
10 simile stabilità (come d'altronde è stabile la retribuzione base) deve essere incluso nel calcolo della retribuzione che deve essere corrisposta nei giorni di ferie;
ciò proprio alla luce della giurisprudenza comunitaria e della Cassazione formatasi sul punto come sopra sinteticamente riportata.
6.2. Appaino quindi le argomentazioni di parte appellante come sostanzialmente ammissive della necessità di inclusione dell'indennità pro tempore nel calcolo della retribuzione feriale.
7. Identiche considerazioni, viste le ragioni dell'appello che tende a mettere in luce l'esteso riconoscimento, a tutto il personale, dell'indennità di presenza, possono essere fatte con riferimento al terzo motivo di gravame, dovendosi in ogni caso rilevare come l'indennità di cui si discute sia in effetti destinata a compensare la specifica attività lavorativa svolta dagli appellati tanto da essere, appunto, elemento stabile e continuativo della retribuzione, al pari della paga base che è, per ovvie ragioni, posta a base del calcolo della retribuzione feriale.
7.2. Merita in ultimo rilevare, come evidenziato dalla parte appella, come in effetti non avesse, nell'ambito del giudizio di primo grado, Pt_1 sollevato contestazione alcuna con riferimento alle indennità pro tempore e di presenza, cosicchè i primi due motivi di appello, ove mai dovessero essere ritenuti fondati (il che non può essere), dovrebbero in ogni caso essere valutati come non ammissibilmente proposti.
8. Venendo al secondo motivo di appello e, quindi alla contestata inclusione nella base di calcolo della retribuzione feriale delle indennità incentivazione biglietti imob., aggi palmari vendita e aggi palmari controlli, rileva il Collegio, ciò bastando a rigettare il motivo di appello, come le argomentazioni svolte da mediante rimando a pronuncia del Tribunale di Milano trovino Pt_1 smentita nella motivazione, alla quale si rimanda, di pronuncia resa dal Supremo collegio (cfr. cass. civ. 13932/2024) che esplicitamente include l'attività di controlleria e la inerente remunerazione tra quelle di cui tenere conto nella determinazione della retribuzione feriale.
9. In ordine al quarto motivo ed al quinto motivo di appello, a mezzo dei quali parte appellante si duole per la mancata indicazione da parte del giudice di prime cure se per quattro settimane debbano intendersi 22/24 giorni oppure 28 giorni, intende questa Corte mantenere fermo il proprio già affermato orientamento espresso in contenzioso similare (in corso) che vede coinvolti macchinisti e capitreno di . CP_11
11 Ed invero se per un verso nella direttiva 2003/88 non è affatto detto che per quattro settimane devono intendersi 4 settimane di calendario, quindi (tolto il giorno di riposo obbligatorio) 24 giorni di lavoro, nella giurisprudenza di legittimità – si veda in particolare Cass. civ. n. 20216/2022 (punto 30 della motivazione) – vi son riferimenti che inducono a ritenere che le quattro settimane di ferie debbano corrispondere, secondo quanto argomentato dalla parte appellata, ad un numero di giorni pari a 28 (cfr. Corte App. NE, n. 621/2024 del 08/11/2024).
Risulta quindi condivisibile la ricostruzione di parte appellata laddove ritiene che il diritto al ricalcolo della retribuzione spettante nei giorni di ferie non può eccedere i limiti annui previsti dalla direttiva 2003/88, intendendo quattro settimane come 28 giorni.
9.1. Con riferimento all'ulteriore aspetto sollevato dalla parte appellante in seno al quarto motivo di gravame, rileva il Collegio come la pur ammessa riduzione in misura pari a circa il 15% della retribuzione feriale rispetto alla media della retribuzione per così dire ordinaria (mensile), corrisposta nei periodi effettivamente lavorati, non sia affatto irrisoria tenuto peraltro conto del fatto che la stessa giurisprudenza Comunitaria afferma che <che tale indennit sia relativa a modalit intrinseche di una mansione tant che viene applicata tutto il personale indipendentemente dalla qualifica rivestita e sicuro non compensa un>58). Infatti, l'obbligo di monetizzare queste ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze Robinson-Steele e a., punto 58, nonché CH e a., punto 60). Come precisato dall'avvocato generale al paragrafo 90 delle conclusioni, da quanto precede si deduce che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore. Da quanto sopra si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione>> (GUCE, 15 settembre 2011, nel procedimento C-155/10, nella causa e altri). Per_3
Ora, dalla suddetta pronuncia, coerente con numerose altre sempre emesse dalla Corte di Giustizia e che, come si è già sopra detto, esprime principii per il giudice nazionale vincolanti, ben si evince come la retribuzione paragonabile,
12 che deve essere assicurata al lavoratore durante le ferie al fine dal dissuaderlo dal non godimento delle stesse, sia una retribuzione sostanzialmente coincidente (né più né meno) con quella corrisposta nei periodi effettivamente lavorati ovvero che si discosti da questa per il sol fatto che nel periodo feriale il lavoratore non potrà pretendere la corresponsione di quegli elementi della retribuzione globale che sono esclusivamente diretti a coprire i costi occasionali o accessori che insorgono in occasione dell'esecuzione della prestazione lavorativa. pertanto, una retribuzione feriale inferiore anche solo del 10% rispetto alla retribuzione c.d. ordinaria - tenuto anche conto del fatto che nel caso di specie non si tratta di retribuzioni mensili elevate -, è certamente una retribuzione che, potenzialmente, è in grado di disincentivare il lavoratore dal fruire delle ferie così da non perdere una porzione della propria capacità di guadagno e quindi di spesa.
10. Certamente infondato è poi la prima porzione del sesto motivo di appello a mezzo del quale , che pur non contesta i principii espressi dalla Pt_1
Cassazione con la sentenza n. 26246/2022, argomenta in merito al decorso della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro.
Ed infatti, quanto alla speciale disciplina di cui al R.D. n. 148/1931 che, a detta della parte appellante garantirebbe una particolare stabilità al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, la Corte di Cassazione ha già avuto modo di affermare, con tesi che questo Collegio condivide e che qui intende riproporre, come <in virt della forza espansiva di cui sono dotate le disposizioni all legge maggio n. si applicano a tutte ipotesi invalidit del recesso datore lavoro qualora non assoggettate ad una diversa e specifica disciplina quindi anche al licenziamento degli autoferrotranvieri invalido per inosservanza delle norme ai primi tre commi dell suddetta essendo ci ostacolo la speciale destituzione r.d.>> (Cass. civ. 17436/2015). Pertanto, attesa l'applicabilità dell'art. 18, Legge 300/70 (nella versione novellata dalla Legge 92/2012) al rapporto di lavoro degli appellati, ne viene che gli stessi sono soggetti al principio di diritto espresso dalla sopra richiamata pronuncia [sentenza n. 26246/2022] della Cassazione in punto non decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro e, quindi, di sospensione del decorso della prescrizione a far data dall'entrata in vigore della citata Legge 92/2012 (principio invero già affermato dalla sentenza gravata e dalle parti, tutte, non avversato).
13 9.1. Deve in ogni caso trovare accoglimento, per quanto sopra, come peraltro affermato in altre sentenze sempre rese dal Tribunale di NE dai lavoratori non fatte oggetto di appello (incidentale), la doglianza di parte appellante afferente alla manca affermazione di intervenuta prescrizione delle differenze retributive (feriali) matura anteriormente alla data del 17/7/2007. Ciò proprio in applicazione dei principii affermati dalla sopra ricordata cass. civ. n. 26246/2022 a mente della quale <il criterio di computo delle ferie indicato in sentenza invece non fa riferimento ai giorni calendario se un lavoratore fruisce periodo feriale continuativo rispettata la normativa europea sul numero minimo dovendosi considerare i mentre le consumate tale considerando riposi ordinari compresi nel sono>>.
10. Quanto alle spese del giudizio e, in ogni caso, del presente grado, tenuto conto della più che prevalente soccombenza di , le stesse non Pt_1 possono che essere poste a carico della parte appellante tenuto conto del complessivo valore di controversia (indeterminabile, complessità bassa), vendo quindi liquidate, come in dispositivo, avuto riguardo ai valori minimi previsti dal d.m. 55/2014 e successive modificazioni (in ragione della serialità del contenzioso), al limitato aumento ai sensi del disposto dell'art. 4 comma 2° (tenuto conto della ripetitività delle difese essendo le posizioni dei lavoratori appellati totalmente sovrapponibili) ed alle tariffe professionali vigenti, senza tenere conto delle spese relative alla fase istruttoria (di fatto non svoltasi atteso che il contenzioso si è sostanziato nello studio della controversia, nella redazione dell'atto introduttivo e nella discussione della causa in unica udienza ove, peraltro, sono state discusse controversie del tutto analoghe alla presente).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede: in accoglimento parziale del quinto motivo di appello dichiara prescritto il diritto alle differenze retributive rivendicate dagli appellanti fino al 17/7/2007; accertato e dichiarato che per 4 settimane devono intendersi 28 giorni di calendario, rigetta nel resto l'appello;
14 condanna la parte appellante alla rifusione delle spese sostenute dalla parte appellata a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 4.000,00 oltre a spese generali e ad accessori di legge (iva e cpa).
Così deciso in NE in data 17/04/2025.
Il Presidente dott. Paolo Talamo
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 <
1. indennità pro tempore/incentivazione produttività giornaliera, costituita da retribuzione aggiuntiva per il lavoro giornaliero nell' esercizio della navigazione a titolo di compensazione per la specificità del servizio lagunare;
indentificata con la voce 1045 e prevista da accordo 17.4.1981;
2. indennità turnisti/incentivazione produttività giornaliera, costituita da retribuzione aggiuntiva per il lavoro giornaliero a titolo di compensazione dell' incomodo dato dal dover svolgere l'attività in turni, vale a dire con orari che mutano di giorno in giorno e non sono fissi, prevista da accordo aziendale 18.12.1987 e 18.1.2008;
3. indennità di presenza/premio di produttività giornaliero/incentivazione produttività giornaliera, costituita da retribuzione presente in ogni giornata lavorativa, riconsosciuta per il fatto stesso della presenza in servizio, prevista dall'accordo 1963 e 18.12.1987; voce specifica della qualifica di marinaio:
4. incentivazione biglietti imob voce 1019, aggi palmari vendita voce 1063 e aggi palmari controlli voce 1071, costituita da retribuzione aggiuntiva per il lavoro giornaliero a titolo di compensazione dell' incomodo dato dal maneggio del palmare, dalla vendita di biglietti, e dai controlli effettuati sui titoli di viaggio dei passeggeri;
voci specifiche della qualifica di preposto al comando:
5. indennità piano nebbia, costituita da retribuzione aggiuntiva per il lavoro giornaliero svolto in presenza di nebbia a titolo di compensazione dell' incomodo dato dal dover svolgere proprio la gravosa mansione di conduzione di mezzi in presenza di avversa condizione atmosferica, prevista da accordo 30.3.2001;