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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/04/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 3022/2024 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, all'udienza del 11 aprile 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 3022 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente TRA Avv. EV LL, in proprio, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, alla Via C. Rosselli n. 38;
OPPONENTE E
in persona legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Firenze al Viale Belfiore n. 28/a presso gli avv.ti Paola Forgione e Patrizia Colella che lo rappresentano e difendono in virtù di procura generali alle liti del 22.03.2024 per atto del Notar Per_1 in Roma;
[...] RESISTENTE ha pronunciato la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 17.9.2024 e ritualmente notificato, l'avv. EV LL, in proprio, ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, l per ivi sentir revocare o annullare e, CP_1 comunque, dichiarare inefficace il provvedimento impugnato, ordinanza n. OI-001569742, emessa dall sede territoriale di Firenze, e notificata in data 19.07.2024, con vittoria di spese di CP_1 giustizia;
nella denegata ipotesi di rigetto del ricorso, applicare la sanzione nella misura minima consentita.
2. L' si è ritualmente costituito in giudizio (v. verbale di udienza del 28.3.2025) chiedendo al CP_1 Tribunale adito, “In via preliminare dichiarare l'inammissibilità del ricorso per essere stato introdotto spirati i termini di legge per la proposizione dello stesso;
nel merito respingere il ricorso e le domande in esso contenute, perché infondate e per l'effetto confermare l'opposta ordinanza nella misura ingiunta o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia. Vinte le spese.”.
3. La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti e, all'odierna udienza, è stata discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale pubblicamente letta ex art. 429 c.p.c.
4. Con l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001569742, opposta nel presente giudizio, l ha intimato a CP_1 LL EV, in qualità di l.r. della ditta omonima, di pagare la sanzione amministrativa di € 1.172,00 per omesso versamento delle ritenute previdenziali per il periodo dal 12/2016 al 09/2017, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii., nella formulazione introdotta con l'art. 3, co. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.
5. Ritiene il Tribunale che l'opposizione sia tardiva e, quindi, inammissibile ex art. 6, co. 6 d.lgs. n.
150/2011. 6. Risulta, infatti, dai documenti prodotti ed è, comunque, pacifico che l'ordinanza ingiunzione n. OI
001569742 è stata notificata alla ricorrente in data 19 luglio 2024 e che il presente giudizio è stato introdotto in data 17 settembre 2024, ossia quando era già spirato il termine perentorio di 30 giorni per promuovere l'opposizione ex art. 6, comma 6 d.lgs. n. 150/2011.
pagina 1 di 2 7. Come è noto, infatti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno da tempo chiarito, con la sentenza n. 2145 del 29 gennaio 2021, che “Nel regime introdotto dall'art. 6 del d.lgs. 150/2011, alle controversie, regolate dal processo del lavoro, di opposizione ad ordinanza ingiunzione che abbiano ad oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, diverse da quelle consistenti nell'omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva, si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, a norma dell'art. 3 della L. n. 742/1969, trattandosi di controversie che non rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c.”.
8. Di conseguenza, poiché nel caso di specie l'ordinanza-ingiunzione opposta sanziona il ritardato versamento all delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei CP_1 lavoratori, avvenuto solo successivamente al decorso del termine di tre mesi dalla notifica (v. docc. 5- 6-7-8 fasc. dell'accertamento della violazione (consistente nell'omesso versamento delle CP_1 ritenute), non si applica la sospensione feriale dei termini processuali.
9. È assorbita per il principio di diritto della ragione più liquida ogni ulteriore questione controversa tra le parti.
10. Il regolamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al valore della domanda (cause previdenziali) e limitatamente alle fasi di studio della controversia e di introduzione del giudizio, segue il criterio legale della soccombenza dell'opponente.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta
o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- accerta e dichiara l'inammissibilità del ricorso ex art. 6, co. 10 d.lgs. n. 150/2011;
- condanna EV LL a rifondere all le spese di lite che, ex D.M. n. 147/22, liquida in CP_1 complessivi € 450,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali
Firenze, 11 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro Carlotta Consani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, all'udienza del 11 aprile 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 3022 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente TRA Avv. EV LL, in proprio, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, alla Via C. Rosselli n. 38;
OPPONENTE E
in persona legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Firenze al Viale Belfiore n. 28/a presso gli avv.ti Paola Forgione e Patrizia Colella che lo rappresentano e difendono in virtù di procura generali alle liti del 22.03.2024 per atto del Notar Per_1 in Roma;
[...] RESISTENTE ha pronunciato la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 17.9.2024 e ritualmente notificato, l'avv. EV LL, in proprio, ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, l per ivi sentir revocare o annullare e, CP_1 comunque, dichiarare inefficace il provvedimento impugnato, ordinanza n. OI-001569742, emessa dall sede territoriale di Firenze, e notificata in data 19.07.2024, con vittoria di spese di CP_1 giustizia;
nella denegata ipotesi di rigetto del ricorso, applicare la sanzione nella misura minima consentita.
2. L' si è ritualmente costituito in giudizio (v. verbale di udienza del 28.3.2025) chiedendo al CP_1 Tribunale adito, “In via preliminare dichiarare l'inammissibilità del ricorso per essere stato introdotto spirati i termini di legge per la proposizione dello stesso;
nel merito respingere il ricorso e le domande in esso contenute, perché infondate e per l'effetto confermare l'opposta ordinanza nella misura ingiunta o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia. Vinte le spese.”.
3. La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti e, all'odierna udienza, è stata discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale pubblicamente letta ex art. 429 c.p.c.
4. Con l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001569742, opposta nel presente giudizio, l ha intimato a CP_1 LL EV, in qualità di l.r. della ditta omonima, di pagare la sanzione amministrativa di € 1.172,00 per omesso versamento delle ritenute previdenziali per il periodo dal 12/2016 al 09/2017, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii., nella formulazione introdotta con l'art. 3, co. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.
5. Ritiene il Tribunale che l'opposizione sia tardiva e, quindi, inammissibile ex art. 6, co. 6 d.lgs. n.
150/2011. 6. Risulta, infatti, dai documenti prodotti ed è, comunque, pacifico che l'ordinanza ingiunzione n. OI
001569742 è stata notificata alla ricorrente in data 19 luglio 2024 e che il presente giudizio è stato introdotto in data 17 settembre 2024, ossia quando era già spirato il termine perentorio di 30 giorni per promuovere l'opposizione ex art. 6, comma 6 d.lgs. n. 150/2011.
pagina 1 di 2 7. Come è noto, infatti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno da tempo chiarito, con la sentenza n. 2145 del 29 gennaio 2021, che “Nel regime introdotto dall'art. 6 del d.lgs. 150/2011, alle controversie, regolate dal processo del lavoro, di opposizione ad ordinanza ingiunzione che abbiano ad oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, diverse da quelle consistenti nell'omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva, si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, a norma dell'art. 3 della L. n. 742/1969, trattandosi di controversie che non rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c.”.
8. Di conseguenza, poiché nel caso di specie l'ordinanza-ingiunzione opposta sanziona il ritardato versamento all delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei CP_1 lavoratori, avvenuto solo successivamente al decorso del termine di tre mesi dalla notifica (v. docc. 5- 6-7-8 fasc. dell'accertamento della violazione (consistente nell'omesso versamento delle CP_1 ritenute), non si applica la sospensione feriale dei termini processuali.
9. È assorbita per il principio di diritto della ragione più liquida ogni ulteriore questione controversa tra le parti.
10. Il regolamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al valore della domanda (cause previdenziali) e limitatamente alle fasi di studio della controversia e di introduzione del giudizio, segue il criterio legale della soccombenza dell'opponente.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta
o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- accerta e dichiara l'inammissibilità del ricorso ex art. 6, co. 10 d.lgs. n. 150/2011;
- condanna EV LL a rifondere all le spese di lite che, ex D.M. n. 147/22, liquida in CP_1 complessivi € 450,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali
Firenze, 11 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro Carlotta Consani
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