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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 06/02/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA SEZIONE LAVORO
composta da dr. Fabrizio RIGA - Presidente estensore dr.ssa Anna Maria TRACANNA - Consigliere dr. Massimo DE CESARE - Consigliere
all'udienza di discussione del 19 dicembre 2024, tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 419/23 R.G.
TRA
; Parte_1 elett.te domicil.ta in Avezzano (Aq), Via Muzio Febonio, n. 36 rappr. e dif. dall'Avv.to Pietro Chichiarelli giusta procura in atti APPELLANTE E ; Controparte_1 elett.te domicil.ta in Avezzano (Aq), Via Armando Diaz, n. 63 rappr. e dif. dall'Avv.to Giuseppe Giannini giusta procura in atti
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del 22.05.2023 del Tribunale di Avezzano.
Conclusioni: come da atto di appello e da memoria di costituzione dell'appellata.
1 Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 27.10.2023 l Parte_1
(d'ora in avanti, per brevità, indicata anche come
[...] Parte_1
) proponeva appello avverso la sentenza emessa in data 21.03.2023,
[...] pubblicata in data 22.05.2023 e non notificata, con cui il Tribunale di Avezzano, in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento delle domande avanzate da
, ex dipendente della cooperativa, aveva condannato la Controparte_1 convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate sulle giornate lavorative risultanti dalle buste paga prodotte, riparametrate in base all'effettiva durata della giornata lavorativa, pari ad 8 ore in luogo di 6,5, per i periodi dal 01.04.2014 al 23.12.2014, dal 07.01.2015 al 30.12.2015, dal 07.01.2016 al 30.12.2016 e dal 09.01.2017 al 30.09.2017, compensando integralmente, tra le parti, le spese di lite.
L'appellante censurava la sentenza per avere il Tribunale ritenuto fondata la domanda della ricorrente, pur risultando dalle buste paga prodotte che la CP_1 non lavorava in tutte le giornate previste dai turni di lavoro settimanali e che il numero di giornate lavorate veniva ricavato dalla società, conformemente a quanto previsto dal CCNL di categoria, dividendo il numero delle ore lavorate per 6,5.
Si costituiva in giudizio , la quale preliminarmente Controparte_1 eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione del divieto di cui all'art. 437 II CO. C.P.C.; nel merito, sosteneva la correttezza della sentenza impugnata, di cui chiedeva, di conseguenza, la conferma.
All'esito dell'odierna udienza, tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., preso atto delle note depositate dai difensori delle parti in data 18.12.2024, la causa è stata decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e dev'essere rigettato.
Infondata, in primo luogo, è l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 437 II CO. C.P.C., sollevata in via preliminare dalla difesa dell'appellata.
Infatti, è vero che la tesi secondo la quale il numero di giornate lavorate indicato in busta paga veniva ricavato dividendo per 6,5 le ore di lavoro effettivamente espletate è stata sostenuta per la prima volta in appello, ma è anche vero che tale tesi costituisce una mera difesa, sottratta, in quanto tale, al divieto posto dall'art. 437 II CO. C.P.C. (in tal senso, tra le altre, cfr. Cass. Civ., Sez. 3, 14.07.2004, n. 13076, secondo la quale
“nel rito del lavoro (…) il divieto di nuove eccezioni in appello stabilito dal secondo comma dell'art. 437 cod. proc. civ. concerne soltanto le eccezioni in senso proprio
2 relative a fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, non rilevabili d'ufficio, e non anche le cosiddette eccezioni improprie o mere difese, dirette soltanto a negare l'esistenza dei fatti posti a fondamento della domanda o a contestare il valore probatorio dei mezzi istruttori esperiti in primo grado su istanza di parte o d'ufficio dal giudice. Il predetto divieto non incide quindi sul potere - dovere del giudice d'appello di riesaminare e di valutare autonomamente, nei limiti segnati dai motivi d'impugnazione, le risultanze istruttorie ai fini del riesame della controversia alla stregua delle censure prospettate dall'appellante”), non avendo la cooperativa introdotto in giudizio elementi di fatto nuovi.
Venendo, allora, ad esaminare il merito della controversia, Controparte_1
ha agito in giudizio con ricorso al Tribunale di Avezzano depositato in data
[...]
11.11.2019, esponendo che la ricorrente aveva lavorato alle dipendenze della cooperativa dal 23.10.2000 al 30.09.2017 con una serie di Parte_1 contratti di lavoro a tempo determinato (analiticamente indicati in ricorso), svolgendo mansioni di addetta al confezionamento dei prodotti surgelati presso lo stabilimento di
Celano della cooperativa;
che il lavoro era articolato in tre turni giornalieri di otto ore ciascuno, rispettivamente dalle ore 6,00 alle ore 14,00, dalle ore 14,00 alle ore 22,00 e dalle ore 22,00 alle ore 6,00; che la ricorrente lavorava per cinque giorni consecutivi alla settimana, per un totale di 40 ore settimanali, cambiando turno settimanalmente;
che mentre fino al 31.12.2010 la retribuzione riportata in busta paga veniva calcolata su base oraria, in base alle ore lavorate, a decorrere dall'01.01.2011 il calcolo era stato eseguito in base alla retribuzione giornaliera prevista dal contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di L'Aquila, la quale, però, era parametrata ad un orario di lavoro di 6,5 ore e non di 8 ore;
che, pertanto, essendo la sua giornata lavorativa non di 6,5, bensì di 8 ore, pur essendo corretto il numero di giornate lavorate indicato in busta paga, le ore di lavoro retribuite erano inferiori alle ore effettivamente lavorate;
che la ricorrente aveva, di conseguenza, maturato nei confronti della cooperativa un credito per differenze retributive pari, complessivamente, ad € 17.016,66, oltre accessori;
tanto premesso, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di tale importo.
Nel costituirsi in giudizio, la cooperativa preliminarmente ha eccepito l'improponibilità della domanda, avendo la ricorrente rinunciato a qualsiasi pretesa creditoria all'atto della sottoscrizione delle buste paga emesse dalla convenuta, nonché la parziale estinzione per prescrizione del credito azionato;
nel merito, ha negato che la ricorrente avesse lavorato per un numero di ore superiore a quelle che le erano state pagate, ha negato che la stessa avesse prestato l'attività lavorativa per 8 ore giornaliere anziché 6,5, così come previsto dal CCNL, ed ha, perciò, sostenuto che la CP_1 aveva “svolto il suo lavoro per le ore per le quali [era] stato retribuito, come da CCNL”.
Il Tribunale, istruita la causa mediante escussione di cinque testimoni;
ritenuta infondata l'eccezione di improponibilità della domanda, atteso che la dichiarazione
3 sottoscritta dalla ricorrente in calce ad ogni singola busta paga, pur costituendo “un valido riconoscimento da parte della lavoratrice di aver ricevuto dalla datrice di lavoro i cedolini stipendiali nonché le somme ivi indicate”, era, tuttavia, priva “di una specifica volontà negoziale di rinuncia alle pretese retributive oggetto dell'odierna domanda”; ritenuta, invece, fondata l'eccezione di parziale prescrizione del credito azionato;
rilevato, al riguardo, che poiché il “primo atto documentato, interruttivo della prescrizione” era “la lettera del 12.4.2019”, con la quale era stato per la prima volta richiesto il pagamento delle somme rivendicate in ricorso, “tutte le pretese retributive maturate anteriormente al mese di aprile 2014 [dovevano] ritenersi prescritte”; ritenuto provato che l'orario di lavoro osservato dalla ricorrente era effettivamente l'orario indicato in ricorso, che, cioè, la aveva lavorato “una CP_1 settimana, per 5 giorni consecutivi, dalle 6,00 alle 14,00, una settimana, per 5 giorni, dalle 14,00 alle 22,00, una settimana, per 5 notti consecutive, dalle ore 22,00 alle 6,00”; ritenuto che “accertata, dunque, la fisiologica durata di 8 ore (per 5 giorni settimanali) della giornata lavorativa della ricorrente (…) la circostanza che la
[avesse] corrisposto una retribuzione commisurata ad un orario Parte_1 giornaliero di 6,5 ore [era] stata ammessa dalla stessa resistente”; ritenuto che, peraltro, tale circostanza era desumibile “dalle stesse buste paga”, in quanto “la retribuzione giornaliera [veniva] ivi indicata in misura coincidente alla paga giornaliera prevista dal Contratto Provinciale di Lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti della Provincia di L'Aquila e parametrata segnatamente alla durata giornaliera di 6,5 ore”; ritenuto, di conseguenza, che alla ricorrente dovevano riconoscersi “le differenze retributive, incluse mensilità aggiuntive e relative differenze di T.F.R., (…) sulle medesime giornate lavorative risultanti dalle buste paga prodotte, ma parametrate alla durata di 8 ore giornaliere, in luogo di 6,5, per i periodi dal 1.4.2014 al 23.12.2014, dal 7.1.2015 al 30.12.2015, dal 7.1.2016 al 30.12.2016, dal 9.1.2017 al 30.9.2017”; ritenute, invece, non dovute “le indennità per ferie e permessi non goduti”, non avendo la ricorrente allegato alcunché “sulla esecuzione della prestazione lavorativa nelle giornate destinate a ferie o permessi”; tanto premesso, ha condannato la convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate sulle giornate lavorative risultanti per i predetti periodi dalle buste paga prodotte, riparametrate in base all'effettiva durata della giornata lavorativa, pari ad 8 ore in luogo di 6,5, compensando integralmente, tra le parti, le spese di lite.
La cooperativa censura la sentenza per avere il Tribunale ritenuto fondata la domanda della ricorrente, pur risultando dalle buste paga prodotte che la CP_1 non lavorava in tutte le giornate previste dai turni di lavoro settimanali e che il numero di giornate lavorate veniva ricavato dalla società, conformemente a quanto previsto dal CCNL di categoria, dividendo il numero delle ore lavorate per 6,5.
Le censure sono infondate.
La prima circostanza è irrilevante ai fini dell'accoglimento del gravame.
4 Infatti, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado Controparte_1
ammette che “la società (…) indicava in busta paga in maniera corretta il
[...] numero delle giornate lavorate” (cfr. pag. 3) del ricorso) ed in senso conferme si è espresso il giudice di prime cure, il quale, per l'appunto, ha condannato la cooperativa a riparametrare il trattamento retributivo dovuto “sulle medesime giornate lavorative risultanti dalle buste paga prodotte”.
Pertanto, il fatto che nelle buste paga prodotte sia (talvolta) indicato un numero di giornate lavorative inferiore al numero previsto dal CCNL di categoria non è circostanza ostativa all'accoglimento della domanda avanzata.
La seconda circostanza non ha, invece, avuto alcun riscontro istruttorio.
Invero, poiché ha sempre lavorato con contratti di Controparte_1 lavoro a tempo pieno (cfr. comunicazioni al Centro per l'Impiego eseguite dalla cooperativa: doc. n. 5) fascicolo parte attrice di primo grado) e poiché il CCNL di categoria quantifica in 39 ore settimanali (articolate, alternativamente, in 6,5 ore al giorno per sei giorni settimanali o in 8 ore al giorno per quattro giorni settimanali e sette ore per il quinto giorno lavorativo) l'orario normale di lavoro, era onere della cooperativa provare che, in realtà, la ricorrente, in concreto, osservava un orario di lavoro inferiore.
Ebbene, tale circostanza non è stata in alcun modo provata.
In primo luogo, le buste paga prodotte riportano l'indicazione delle giornate lavorate, ma non contengono alcuna indicazione sul numero di ore complessivamente lavorate nel mese.
In secondo luogo, la stessa appellante sostiene che “la ricorrente non lavorava tutti i giorni stabiliti dai turni, ovvero 5 giorni a settimana” (cfr. pag. 6) dell'atto di appello), non già che, nei giorni in cui lavorava, la osservava un orario di CP_1 lavoro inferiore alla durata del turno.
Inoltre, dall'istruttoria espletata è emerso che, in realtà, la ricorrente, non diversamente dal restante personale addetto al reparto confezionamento, lavorava come turnista, alternandosi sui turni 6/14, 14/22, 22/6.
In tal senso, non solo concordi appaiono le deposizioni rese da tutti i testimoni escussi, ma significativo appare anche il prospetto dei turni settimanali di lavoro prodotto dalla ricorrente, nel quale compare sistematicamente anche il nominativo della (cfr. doc. n. 8) fascicolo parte attrice di primo grado). CP_1
Ora, dalle buste paga prodotte risulta che il calcolo della retribuzione dovuta è eseguito moltiplicando la paga giornaliera – pacificamente determinata dal CCNL di
5 categoria sulla base di 6,5 ore di lavoro – per un numero decimale sempre leggermente inferiore al numero indicato sotto la voce “lavorato: giorni”.
Ciò posto, poiché la tesi secondo la quale tale numero veniva ricavato dividendo per 6,5 le ore di lavoro effettivamente espletate non ha trovato alcun riscontro istruttorio, deve ritenersi che nelle giornate di lavoro, così come riportate nelle buste paga prodotte, abbia prestato la propria attività per l'intero Controparte_1 turno di lavoro, cioè per otto ore giornaliere.
Pertanto, poiché la retribuzione giornaliera prevista dal CCNL di categoria e concretamente erogata è pacificamente parametrata ad un orario di 6,5 ore, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto dovute alla lavoratrice le differenze retributive e di T.F.R. determinate dal ricalcolo del trattamento economico sulla base di una giornata lavorativa di 8 ore anziché 6,5 (cioè dividendo per 6,5 e moltiplicando per 8 la paga base giornaliera).
Alla luce delle considerazioni esposte, l'appello deve, pertanto, ritenersi infondato e deve, di conseguenza, essere respinto.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base ai parametri indicati dal D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
P. Q. M.
La Corte
respinge l'appello;
condanna l'appellante alla rifusione, in favore di controparte, delle spese di lite del grado, che liquida in complessivi € 1984,00;
dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
Il Presidente estensore (dr. Fabrizio Riga)
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