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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 03/04/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2090/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in persona del giudice, Marzia Di Bari, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. 2090 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 4/03/2025 e vertente TRA
, C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Terni, via XX Settembre, n. 15, presso lo studio dell'avv.to Francesco Cipriano che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
ATTORE E
P.I. in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Terni, via Barberini, n. 10, presso lo studio dell'avv.to Alessandro Sgrigna, e rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo Gregoroni e Roberto Pavia, come da procura in atti CONVENUTA
OGGETTO: contratti bancari. CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 4/03/2025, i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti le cui conclusioni devono intendersi integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore conveniva in giudizio la società esponendo che in data 7/12/2010 aveva stipulato il finanziamento n. Controparte_1
262684 con la stessa, avente a oggetto l'erogazione dell'importo pari ad euro 21.090,19, da rimborsare secondo un piano di ammortamento alla francese in 96 mesi con rate mensili di euro 267,00 al tasso fisso del 5,00%, con TAEG del 17,43%, mediante cessione del quinto dello stipendio. Lamentava, in particolare, che nell'ambito di tale rapporto contrattuale, il mutuante aveva tenuto un comportamento anomalo in spregio del principio di buona fede e del canone di diligenza dell'accorto banchiere, come accertato dalla perizia econometrica stragiudiziale commissionata dall'attore, poiché:
-non aveva consegnato il contratto e il piano di ammortamento al momento della stipula, ma solamente all'esito dell'istanza ex art. 119 TUB;
pagina 1 di 12 -il contratto non indicava il regime della capitalizzazione degli interessi sulla base del quale veniva calcolato il piano di ammortamento ossia il regime dell'interesse composto ovvero quello dell'interesse semplice, omissione non superabile mediante altri elementi, stante la mancata allegazione del piano di ammortamento;
-applicazione di un tasso maggiore a quello pattuito in conseguenza del regime finanziario applicato dell'interesse composto e rispettivamente pari al 5,12% e al 5,00% (con conseguente diverso “monte complessivo di interessi”, pari a euro 4.541,82 nel regime composto e ad euro 3.557,82 nel regime semplice e costo occulto pari a euro 984,00) e dell'anatocismo, stante il computo degli interessi sul debito residuo ossia anche in parte sugli interessi;
-applicazione di un TAEG difforme da quello indicato nel contratto e, rispettivamente, pari al 18,11% in luogo del 17,43%, con conseguente violazione del tasso soglia antiusura. Tanto premesso, parte attrice invocava in diritto:
-la nullità del contratto per indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto e per violazione degli artt. 116 e 177 TUB, nonché della trasparenza bancaria in ragione della difformità riscontrata nel TAEG/ISC, della mancata allegazione del piano di ammortamento e del regime finanziario, dell'applicazione del regime finanziario dell'interesse composto (a fronte della possibilità di costruire diversi piani di ammortamento con la medesima rata costante), dell'anatocismo (con violazione degli artt. 821, 1284 e 1283 c.c.), come da giurisprudenza di merito e indicazioni della Banca d'Italia che richiamava;
-la nullità del contratto per superamento del tasso soglia antiusura, tenuto conto di tutti i costi da computare nel rispetto del principio di onnicomprensività, anche avuto riguardo alla commissione di estinzione/risoluzione anticipata, con conseguente liberazione del debitore dal pagamento del corrispettivo sino alla scadenza del rapporto e applicazione del tasso legale degli interessi;
-inefficacia delle clausole contrattuali contenenti oneri economici in ragione della veste di consumatore del mutuatario a fronte della violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c., che sanciscono il diritto del consumatore di essere messo nella condizione di conoscere effettivamente il contenuto del contratto (non rispettato nel caso di specie in cui le sottoscrizioni erano state messe in blocco senza preventiva delucidazione sul contenuto e, comunque, non era stata svolta specifica trattativa);
-diritto dell'attore ad ottenere la ripetizione di tutte le somme versate “a qualunque titolo
o ragione”, quantificate in euro 11.566,28 ovvero, in subordine, a titolo di indennità per ingiustificato arricchimento, oltre al risarcimento del danno ulteriore, da accertare in corso di causa o, in subordine, da quantificare in via equitativa, stante la modifica peggiorativa della situazione patrimoniale dell'attore, il quale non aveva potuto diversificare i propri investimenti e disporre delle somme indebitamente corrisposte alla banca in violazione dell'art. 1175 c.c., oltre al danno non patrimoniale subìto in relazione alla violazione della normativa antiusura, pari al doppio delle somme da restituire sulla base di un orientamento della giurisprudenza di merito. Ciò premesso, chiedeva, previo accertamento delle illegittimità invocate, dichiararsi l'obbligo dell'attore di restituire esclusivamente la quota capitale sulla base delle scadenze concordate ovvero, in subordine, ricalcolare il rapporto applicando il tasso zero ovvero il tasso BOT ex art. 117 TUB ovvero ancora il tasso legale;
dichiarare la non debenza delle somme verste a titolo di spese e commissioni di ogni genere, interessi passivi usurari o ultra legali,
pagina 2 di 12 somme addebitate per effetto della capitalizzazione o del regime composto, quantificate in complessivi euro 11.566,28 o nella maggiore o minore somma accertata all'esito dell'attività istruttoria, equa e di giustizia e, per l'effetto, condannare controparte alla restituzione di detto importo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal pagamento di ogni singolo indebito o dalla domanda;
in via ulteriormente gradata, condannarsi controparte al pagamento di tali importo a titolo di arricchimento senza causa;
accertarsi la violazione da parte della società convenuta degli obblighi derivanti dagli artt. 116 e seguenti TUB e del principio di correttezza e buona fede e, per l'effetto, condannare la stessa al risarcimento di tutti i danni causati, patrimoniale e non, ivi compreso il danno da perdita di chance, oltre interessi legali;
ordinarsi la pubblicità ex art. 120 c.p.c. della sentenza di condanna, mantenendo l'anonimato sull'identità dell'attore mediante inserzione per estratto ovvero mediante comunicazione in una o più testate giornalistiche e/o nei siti Internet indicati dal giudice. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società convenuta, chiedendo il rigetto delle avverse domande, poiché infondate in fatto e in diritto, ovvero, in subordine, eccependo la prescrizione degli importi versati dall'attore in epoca antecedente al 1°/06/2012, tenuto conto della prima richiesta di restituzione avanzata dal medesimo in data 1°/06/2022. Richiamata la stipula del contratto in data 7/12/2010 e le condizioni di disciplina del rapporto, preliminarmente parte convenuta proponeva istanza di sospensione ovvero di rinvio del giudizio in attesa della decisione del rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. in tema di ammortamento alla francese. Sempre in via preliminare, eccepiva la prescrizione decennale, individuando quale primo atto interruttivo il reclamo presentato dall'attore in data 1°/06/2022. Contestava, inoltre, la perizia contabile depositata dalla controparte poiché fondata su presupposti in diritto erronei e priva di valore probatorio, costituendo mera allegazione difensiva, come da giurisprudenza di legittimità e di merito che richiamava. Tanto premesso, deduceva in diritto:
-che il TAEG indicato in contratto era pienamente conforme a quello effettivamente applicato ed era stato calcolato in conformità ai criteri previsti dalla disciplina di settore, non costituendo una condizione economica da applicare al contratto ma, piuttosto, svolgendo una funzione informativa;
-che la mancata allegazione del piano di ammortamento e la omessa indicazione del regime finanziario applicato, contrariamente agli assunti di controparte, non determinavano alcuna indeterminatezza/indeterminabilità delle condizioni economiche del rapporto, stante l'insussistenza di alcuna normativa che prevede l'obbligo in tal senso da parte degli operatori del settore, nonché tenuto conto del fatto che il costo del contratto di credito su cui si forma l'accordo non può che essere individuato sulla base dei dati obiettivi di carattere economico che determinano l'esborso convenzionalmente posto a carico del mutuatario e non nella formula matematica impiegata dall'intermediario, precisando che l'attore aveva confermato di aver ritirato la copia della documentazione contrattuale e che non era dato riscontrare alcuna ipotesi alternativa di ricostruzione;
-che la mancata indicazione del TAE in presenza della indicazione del TAEG non determina alcuna invalidità contrattuale;
-che doveva escludersi qualsivoglia effetto anatocistico nella misura in cui sulla base del principio matematico sotteso al piano di ammortamento alla francese gli interessi vengono pagina 3 di 12 calcolati sul capitale residuo e non sugli interessi maturati in precedenza, come da giurisprudenza di merito che richiamava;
-che, parimenti, era infondata la deduzione di controparte in merito alla applicazione di un costo occulto correlato al regime di ammortamento applicato;
-che nel caso di specie il TEG del finanziamento (pari al 17,43%) era rispettoso del tasso soglia antiusura (pari al 17,49%), tenuto conto della categoria in esame, mentre la perizia di parte riposava sulla inclusione di costi non condivisibili;
-che le deduzioni in merito alla pretesa inefficacia delle clausole contenenti oneri economici per violazione della disciplina consumeristica erano generiche e, comunque, infondate;
-che, dunque, la convenuta non aveva posto in essere alcun inadempimento contrattuale o comportamento illegittimo o indebito arricchimento, ragione per cui le ulteriori pretese (domande risarcitorie ed ex art. 120 c.p.c.) erano, parimenti, infondate. Il giudice, con ordinanza riservata del 4/01/2024, esperite le verifiche preliminari, confermava la prima udienza ex art. 168-bis, comma IV, c.p.c. alla data del 5/03/2024. Alla prima udienza del 5/03/2024, il giudice assumeva il procedimento in riserva sulle deduzioni delle parti. Con ordinanza riservata del 5/04/2024, il giudice disponeva CTU contabile, rinviando per il conferimento dell'incarico e la proposizione del quesito alla successiva udienza del 17/04/2024. Conferito l'incarico al CTU, il giudice rinviava all'udienza del 15/10/2024 per esame elaborato, e, all'esito di tale udienza, assumeva il procedimento in riserva. Con ordinanza riservata del 7/11/2024, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza ex art. 189 c.p.c. al successivo 4/03/2025, con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali. MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, non si condividono le doglianze espresse con riferimento alla CTU. La consulenza contabile espletata fornisce, difatti, elementi attendibili sui quali fondare il convincimento di questo giudice ai fini della soluzione della controversia in esame, di talché va disattesa la richiesta di parte attrice di rimessione del procedimento sul ruolo. Va, sul punto, richiamato l'orientamento costante del Supremo Collegio - che nella presente sede viene integralmente condiviso - alla stregua del quale il giudice del merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo di motivazione è assolto con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, da cui sia possibile desumere che le deduzioni delle parti siano state implicitamente respinte, anche all'esito delle risposte fornite dal CTU agli argomenti specifici sollevati dalle parti in sede di osservazioni critiche (Cass., n. 7266/2015; Cass., n. 22713/2015; Cass., n. 5229/2011 in motivazione;
Cass., n. 19475/2005; Cass., n. 14638/2004; Cass., n. 23637/2016). Nel caso in esame, la CTU espletata appare aderente ai quesiti formulati sulla base dei principi di diritto condivisi nella presente sede, ferma restando la riserva delle valutazioni giuridiche all'organo giudicante (v. infra), scevra da vizi logici e non validamente contraddetta dalle parti all'esito della risposta alle osservazioni critiche sollevate, alla cui lettura si rimanda, ragion per cui questo giudice ritiene di poter fondare sulle relative risultanze il proprio convincimento. Nel merito, va evidenziato, in fatto, che il contratto di finanziamento per cui è causa, stipulato pagina 4 di 12 in data 7-10/12/2010 (v. contratto nel fascicolo di entrambe le parti e, in particolare, doc. 1 e doc. 2 nel fascicolo di parte convenuta), prevede l'importo lordo della cessione nella misura di euro 25.632,00, con indicazione del TAN (5%) e dei costi applicati (commissioni, imposta di bollo, polizza assicurativa), l'importo erogato, il TAEG del finanziamento (17,43%), la durata del contratto (decorrenza dal 1/01/2011 e la scadenza al 31/12/2018), il numero di rate (96), l'importo della singola rata (euro 267,00), e il tasso di mora in misura pari “allo stesso tasso annuo al quale è stato accordato il finanziamento” (v. condizioni generali del contratto, specificamente approvate per iscritto con indicazione della causale della clausola “ritardato o mancato pagamento delle rate e interessi di mora”). Ciò chiarito, vanno esaminate le singole doglianze formulate da parte attrice, sulla base delle risultanze della CTU contabile espletata, seguendo l'ordine delle contestazioni contenuto nell'atto introduttivo del giudizio.
1.OMESSA CONSEGNA DEL CONTRATTO E DEL PIANO DI AMMORTAMENTO AL MOMENTO DELLA STIPULA.
Per quanto concerne la doglianza relativa alla omessa consegna del contratto, va osservato che, anche ove fondata in fatto, detta censura è infondata in diritto, , posto che “il requisito della forma scritta ad substantiam, previsto dall'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1983 e dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, attiene alla veste esteriore del contratto e alla modalità espressiva dell'accordo, non estendendosi alla consegna del documento contrattuale concluso in tale forma, che ove omessa non produce alcuna nullità negoziale” (Cass., n. 18230 del 3/07/2024), dovendosi, al contempo, evidenziare che l'attore, al momento della stipula, ha dichiarato di aver ritirato copia del documento con i principali diritti del cliente, del foglio informativo, del documento di sintesi e delle condizioni generali di contratto. Ciò chiarito, si rileva ad abundantiam che la normativa in esame prevede, per un verso, il diritto del cliente ad ottenere una copia del contratto prima della conclusione (art. 8 Delibera CICR 2003) e, per altro verso, l'obbligo della banca di effettuare tale consegna nel caso di richiesta del cliente, nonché l'acquisizione da parte della banca di una attestazione in calce dello schema contrattuale in cui il cliente dichiara se intende avvalersi o meno di tale diritto (art. 7 della circolare della Banca d'Italia n. 299/1999). Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta emerge che l'odierno attore ha dichiarato che prima del perfezionamento dell'istruttoria ha potuto optare tra la consegna di copia del contratto idonea per la stipula, con corresponsione delle spese di istruttorie, e la consegna gratuita dello schema di contratto, privo delle condizioni economiche, a nulla rilevando che non risulti contrassegnata la casella relativa alla circostanza che il cliente si sia o meno avvalso della facoltà di ottenere una copia del contratto, venendo in rilievo la eventuale violazione degli obblighi informativi, che non incide in alcun caso sulla validità del contratto, potendo, al più, essere fonte di responsabilità precontrattuale, con eventuali conseguenze risarcitorie (Cass., Sez. Un., n. 26724/2007; Cass., n. 15099/2021). Sul punto, occorre evidenziare che, notoriamente il pregiudizio risarcibile in tema di responsabilità precontrattuale è circoscritto al solo interesse negativo -in termini di spese inutilmente sopportate nel corso della trattativa ed in vista della conclusione del contratto ovvero di perdita di altre occasioni di stipulazione contrattuale (Cass., n. 24625/2015), e l'onere della prova, venendo in rilievo una forma di responsabilità extracontrattuale, grava sull'asserito danneggiato che deve a tal fine, a monte, allegare e, a valle appunto, provare l'esistenza e pagina 5 di 12 l'ammontare del danno, oltre che il nesso causale tra condotta e pregiudizio (Cass., n. 15172/2003). Nel caso in esame, tali aspetti dell'allegazione sono del tutto carenti e sforniti di qualsivoglia riscontro probatorio. Dunque, la censura come formulata non può essere accolta. Parimenti, irrilevante è la mancanza del piano di ammortamento, contestuale alla stipula, certamente insuscettibile di determinare qualsivoglia profilo di indeterminatezza del contratto di finanziamento e conseguente nullità a fronte dei precisi criteri dettati per individuare i tassi di interesse applicati al rapporto (v. considerazioni sopra svolte in fatto in ordine alle pattuizioni scritte di disciplina del rapporto e considerazioni di cui al punto che segue), dovendosi escludere che il piano di ammortamento rappresenti un requisito formale di validità del contratto (Cass., n. 12922/2020; conforme nella giurisprudenza di merito: Tribunale Treviso, 14/11/2019), così come l'assenza del documento di sintesi, il quale notoriamente ha una funzione meramente informativa che non consente di annoverare il medesimo nel contenuto strutturale del contratto, con la conseguenza che la eventuale inosservanza dell'obbligo di consegna non comporta la nullità del negozio (Cass., n. 14000/2023).
2.DOGLIANZE RELATIVE ALL'AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE E AL REGIME FINANZIARIO DELL'INTERESSE COMPOSTO. Con riferimento alle doglianze svolte con riferimento al regime di ammortamento alla francese e all'applicazione del regime finanziario composto, vanno svolte le considerazioni che seguono. In tale tipologia di ammortamento viene in rilievo il pagamento di rate periodiche composte da una quota capitale e da una quota di interessi che viene calcolata sul capitale residuo. Come affermato dalla giurisprudenza di merito prevalente, con impostazione che si condivide, deve escludersi che il meccanismo sopra detto sia illegittimo e suscettibile di generare il fenomeno di anatocismo in ragione del fatto che la quota di interessi di ciascuna rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente che è costituito dal capitale residuo non ancora restituito (nella giurisprudenza di merito v.: Tribunale Salerno, 28/03/2022; Corte di Appello Milano, 15/07/2020; Tribunale di Trapani, 24/01/2022; Tribunale Napoli, 24/09/2021; Tribunale Palermo, n. 3310 del 10/08/2021; Tribunale Verona, sez. III, 24/03/2015, Tribunale Pescara, 10/04/2014, Tribunale Lucca, 01/10/2014, n. 1439,Tribunale Novara, 08/10/2015; Tribunale Milano, 23/01/2020; Tribunale Catania, 4/03/2020; Tribunale Roma, 23/01/2020; Tribunale Benevento, 6/02/2020; da ultimo, CA Perugia, n. 501/2024). In aderenza a tali principi, la consulenza tecnica espletata ha accertato che nel caso in esame il piano di ammortamento è sviluppato mediante l'applicazione “della metodologia alla francese” (“sistema più diffuso” e “utilizzato dal sistema bancario nella quasi totalità delle operazioni di finanziamento, avendo il vantaggio di poter pianificare il pagamento delle rate … costanti”), in cui “il calcolo degli interessi è sempre effettuato sul debito residuo, ovvero sul capitale che rimane da restituire”, ragion per cui “in tal modo, l'interesse non è mai produttivo di altro interesse, ovvero non viene accumulato al capitale, ma, tramite pagamenti periodici, viene separato dal capitale … in quanto esso viene calcolato esclusivamente sul debito residuo”, con la precisazione che “nonostante la rata venga determinata applicando una formula attuariale in regime composto, il calcolo degli interessi avviene sempre sul capitale residuo, in regime semplice” (v. pag. 9 e seguenti della CTU).
pagina 6 di 12 Inoltre, con riferimento alla asserita indeterminatezza dell'oggetto in ragione dell'applicazione dell'interesse composto -sistema di capitalizzazione che costituisce “solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro” ossia è “una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato” (Corte di Appello Torino, 21/05/2020)- si osserva che, in applicazione della ragione più liquida, nessuna indeterminatezza è dato ravvisare nell'oggetto del contratto del mutuo in esame, che prevede il pagamento di un numero definito di rate con periodicità mensile ad un tasso di interesse fisso sulla base del criterio enunciato in contratto. Difatti, il rimborso di un mutuo stipulato per una determinata somma, ad un determinato tasso, nel caso di specie fisso, e con un numero predeterminato di rate non può che avvenire mediante il pagamento di tali rate (v. sul punto Tribunale Roma 2/07/2020; Tribunale di Benevento, n. 1984/2021; Tribunale Trani 3/06/2020; Tribunale Monza Brianza, 22/11/2022; Tribunale Pordenone, sentenza 6/02/2023; Tribunale Rimini, 12/03/2022; da ultimo, CA Perugia, n. 650 del 18/09/2024), a nulla rilevando la mancata allegazione del piano di ammortamento che, a fronte degli elementi contenuti in contratto (numero di rate, caratterizzazione temporale e ammontare di ciascuna rata), non avrebbe aggiunto alcun ulteriore elemento conoscitivo in favore del mutuatario (il CTU ha, peraltro, accertato la conformità del tasso praticato dalla banca a quello contrattuale: v. pag. 17 dell'elaborato). In altri termini, raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del mutuo e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate non può porsi un profilo di indeterminatezza del tasso di interesse espressamente pattuito (v. Tribunale Torino, 10/01/2019; Tribunale di Roma, 3/04/2019; Tribunale Vicenza, 17/04/2020). Ad avviso di chi scrive, in particolare, la mancata esplicita indicazione nel contratto del regime finanziario applicato in presenza di una espressa previsione dei parametri di calcolo delle modalità di restituzione, come nel caso di specie (v. considerazioni sopra svolte), non è suscettibile di essere apprezzata ai fini della violazione dell'art. 117 TUB nella parte in cui impone l'indicazione del tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora, con conseguente inapplicabilità dell'art. 117, comma VII, TUB che prevede l'applicazione dei tassi sostitutivi, dovendosi aggiungere che costituisce fatto notorio che il regime finanziario composto viene utilizzato in maniera assolutamente prevalente nella prassi bancaria e, per tale ragione, appare di prevedibile applicazione. Va aggiunto che la normativa, primaria e secondaria, non individua alcuno specifico riferimento alla necessità che il contratto o il piano di ammortamento esplicitino il regime finanziario applicabile (v., sul punto, decisione ABF, n. 14376/2022; ABF Torino, 8630/2022; ABF Milano, n. 6906/2022). In particolare, l'art. 821 c.c. si limita a prevedere che i frutti crescano con progressione giornaliera ma non prescrive che tale progressione sia aritmetica (interesse semplice) anziché geometrica (interesse composto), dovendosi, pertanto, escludere la possibilità di ricavarsi da tale disposizione un divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto ovvero anche una semplice preferenza legislativa per il metodo dell'interesse semplice (sul punto, si aderisce alla motivazione della Corte d'Appello Torino, 21/05/2020; conformi nella giurisprudenza di merito, Tribunale Monza Brianza, 22/11/2022 e Tribunale Cassino, 21/11/2022), mentre l'imputazione dei pagamenti alla quota degli interessi che caratterizza l'ammortamento alla pagina 7 di 12 francese appare rispettosa del principio previsto dall'art. 1194 c.c. (Tribunale Roma, 3/04/2019; Tribunale Trapani, 24/01/2022; Tribunale Monza Brianza, 22/11/2022 e Tribunale Cassino, 21/11/2022, già citate). Tale impostazione è stata condivisa dalla Suprema Corte, dapprima, con decisione n. 27823/2023 che ha escluso qualsivoglia fenomeno anatocistico correlato all'ammortamento alla francese (v. in motivazione: “l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata”) e, al contempo, ha precisato l'insussistenza di qualsivoglia disposizione dalla quale possa ricavarsi un “divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto e neppure una preferenza legislativa per il metodo dell'interesse semplice”. Da ultimo, è intervenuta in fine la sentenza della Cass., Sez. Un., n. 15340 del 29/05/2024 che ha ribadito l'esclusione dell'anatocismo (“deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo”, precisando che la capitalizzazione in regime composto “è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non -necessariamente- su altri interessi ma sul capitale debito residuo”), nonché il fatto che “il regime composto è uno dei regimi finanziari più utilizzati perché permette di determinare l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria”. La decisione richiamata conferma, al contempo, il rispetto da parte dell'ammortamento alla francese dell'art. 821 c.c. (v. pag. 18 e seguenti della decisione) e degli artt. 1193 e 1194 c.c. (v. pag. 21: “è quindi senz'altro legittimo che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile – in tutto o in parte- il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in un'unica soluzione alla fine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale”). Inoltre, le Sezioni Unite evidenziano che detto regime non condiziona negativamente il requisito della determinatezza dell'oggetto del contatto nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, “il mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”, precisando che l'eventuale maggiore onerosità del mutuo non incide su tale aspetto, né sul TAEG. Nel contemperamento degli interessi in gioco, difatti, la disciplina di settore “non si spinge ad esigere che gli istituti” si sostituiscano al cliente “nella valutazione … dell'adeguatezza e convenienza dell'operazione”. In particolare, la Suprema Corte valorizza ai fini della conformità del mutuo all'ordinamento vigente il fatto che il concreto atteggiarsi della fattispecie soddisfi “la possibilità per il mutuatario di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria, conoscenza che egli difficilmente potrebbe avere sviluppando autonomamente una complessa formula matematica attraverso la quale il piano di ammortamento è sviluppato, una volta scelta la rata sostenibile e determinato il tasso di interesse” (v. pag. 29 della decisione). Si ritiene, infine, che con riguardo ai contratti di mutuo alcuna norma, primaria o secondaria, preveda l'obbligo di indicare nel contratto il TAE, che ai sensi dell'art. 6 della delibera CICR 9/02/2000 viene in rilievo esclusivamente laddove venga prevista una capitalizzazione infrannuale.
pagina 8 di 12 Ebbene, nei contratti di mutuo -diversamente da altre fattispecie contrattuali quali i contratti di conto corrente – non è dato riscontrare una operazione di capitalizzazione degli interessi (v. anche considerazioni sopra svolte in merito all'esclusione nella fattispecie concreta dell'anatocismo) ma, piuttosto, esclusivamente il frazionamento della obbligazione restitutoria con periodicità infrannuale (conformi nella giurisprudenza di merito: Tribunale Roma, sentenza 7/01/2021; Corte Appello L'Aquila, 31/03/2022; Tribunale Napoli Nord, 11/10/2022, che in motivazione richiama quali precedenti conformi: Tribunale Milano sentenza n. 10378/2018; Tribunale Cremona, sentenza n. 449 del 22/5/2020; Corte d'Appello di Torino, con sentenza n. 464/2020). Anche tale doglianza non appare, pertanto, condivisibile e viene disattesa, dovendosi precisare che l'impostazione che precede porta a escludere, al contempo, la violazione dell'art. 34, co. II, d.lgs. n. 206/2005, venendo in rilievo clausole redatte in modo chiaro e comprensibile.
3.APPLICAZIONE DI UN TAEG DIFFORME DA QUELLO INDICATO NEL CONTRATTO. Con riferimento all'applicazione del TAEG, occorre evidenziare che nel caso in esame l'ausiliario del giudice ha accertato che esclusivamente ove si consideri dell'imposta di bollo, per euro 14,62, si verifica un lieve aumento del TAEG applicato pari al 17,47% in luogo del 17,43% indicato in contratto, risultando altrimenti rispettato nella fase applicativa del rapporto quanto pattuito dalle parti (v. pag. 12, 13 e 17 della CTU). Tuttavia, gli artt. 121 e 125bis sono stati introdotti, nella formulazione vigente, a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 141/2010, emanato in attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori. L'entrata in vigore del capo dedicato al credito al consumo è stata differita alla adozione della normativa secondaria di attuazione, da approvare entro 120 giorni dalla data del 19/09/2010, con obbligo di adeguamento degli operatori entro 90 giorni dall'adozione di tali provvedimenti ossia dal febbraio 2011. Il contratto in questione è stato, invece, stipulato nel mese di dicembre del 2010, ragion per cui trovano applicazione le norme precedenti alle modifiche operate dal d.lgs. n. 141/2010, le quali non prevedevano espressamente il computo nel TAEG delle imposte di bollo e voci assimilabili, inclusi solamente dal 1°/06/2011, momento di entrata in vigore delle disposizioni attuative dell'art. 121 TUB sulla trasparenza (nella giurisprudenza di merito, conforme Tribunale Potenza, 31/05/2024; v. anche decisione ABF di Napoli dell'11/06/2019). Ad avviso di chi scrive, tale interpretazione -ossia l'esclusione dal computo dell'imposta di bollo per euro 14,62 dal calcolo del TAEG in ragione del mancato espresso riferimento operato dalla disciplina applicabile ratione temporis- appare preferibile nella misura in cui occorre, al contempo, valutare il principio di proporzionalità della sanzione affermato dalla Corte di Giustizia con decisione del 9/11/2016 nella causa C-42/15 che impone di distinguere tra l'obbligo di menzione nel contratto di credito di elementi essenziali rispetto agli elementi che
“non possono incidere sulla capacità del consumatore di valutare la portata del proprio impegno”. Ritiene, in particolare, chi scrive che, in assenza dell'espressa inclusione nel computo del TAEG delle imposte di bollo da parte della normativa applicabile al contratto, non possa ritenersi che detti esborsi fossero ricompresi in tale computo mediante un'interpretazione estensiva del dato normativo, anche valutato il discostamento minimale del TAEG occorso - giova ripetere pari al 17,47% in luogo del 17,43%- in ragione dell'importo pretermesso (euro pagina 9 di 12 14,62) e della espressa indicazione di tale costo nel contratto, poiché tali elementi renderebbero all'evidenza non proporzionata la grave sanzione comminata della decadenza del creditore dal diritto agli interessi e alle spese (nel caso di specie in misura pari a euro 10.851,48: v. CTU in atti). Ne consegue che nel caso di specie non può assegnarsi rilievo al mancato computo nel TAEG dell'imposta di bollo per l'importo di euro 14,62, dovendosi, sul punto, disattendere la diversa lettura operata dal consulente tecnico d'ufficio del disposto normativo, peraltro non vincolante poiché attinente a valutazioni giuridiche riservate al giudice e dovendosi, comunque, precisare che l'applicazione dell'imposta di bollo risulta chiaramente indicata nel contratto.
4.SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA ANTIUSURA. Con riferimento all'usura, preme osservare in diritto che la valutazione della usurarietà dei tassi ai sensi della L. 108/96 va effettuata, in primis, avuto riguardo al momento della pattuizione nonché tenendo in considerazione qualsiasi commissione, remunerazione a qualsiasi titolo e spesa collegata all'erogazione del credito, escluse quelle per imposte e tasse. In particolare, ai fini della applicazione delle sanzioni penali e civili di cui agli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., in virtù del chiaro disposto dell'art. 1 d.lgs. n. 394/2000, convertito con la legge n. 24/2001, nella valutazione dell'usurarietà del tasso di interesse occorre avere riguardo al momento della pattuizione. Difatti, con riferimento alla usurarietà sopravvenuta, ossia verificatasi nel corso del rapporto, in assenza di successiva pattuizione, va richiamato il recente orientamento della Suprema Corte (Cass., Sez. Un., n. 24675/2017; successiva conforme, Cass., n. 24743/2023) a mente del quale in tale ipotesi va esclusa la nullità o inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi. Preme, inoltre, evidenziare che il principio di omogeneità -simmetria di confronto tra tasso usurario e tasso soglia -a fronte della esclusione dal calcolo del TEG operato dalla Banca d'Italia degli interessi di mora poiché interessi non dovuti al momento dell'erogazione del credito - impone l'aumento del TEG medio rilevato dalla Banca d'Italia di un valore pro tempore vigente (ossia quanto ai mutui nella misura del 2,1% fino al 31/12/2017). Tale tesi, già affermata dalla prevalente giurisprudenza di merito, è stata da ultimo accolta dalla Suprema Corte, che ha affermato “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2” (Cass., Sez. Un., n. 19597/2020; successive conformi, Cass., n. 145/2023, in motivazione, e Cass., n. 26051/2022, in motivazione). Va, inoltre, precisato che ai fini della valutazione del rispetto del tasso soglia, contrariamente alla allegazione di parte attrice, non assume rilievo quanto dovuto per l'estinzione anticipata. Difatti, come affermato da un orientamento della giurisprudenza di merito, con impostazione che si condivide, tale voce non rientra tra i costi collegati in senso stretto alla erogazione del credito e, comunque, presenta carattere meramente potenziale in quanto non scaturisce dalla pagina 10 di 12 conclusione del contratto ma è subordinata al verificarsi di eventi futuri (sulla esclusione della commissione tra i costi collegati all'erogazione del credito v. da ultimo: Corte di Appello Perugia del 1°/10/2021: “Nei contratti di mutuo la commissione di estinzione anticipata non può essere considerata un costo collegato all'erogazione del credito perché tale voce viene in rilievo solo se il mutuatario decida di recedere dal contratto, esercitando un diritto potestativo a lui riconosciuto su cui la banca non può interferire;
né la banca ha il potere di anticipare la chiusura dell'operazione per maturare il diritto al pagamento di una penale di estinzione poiché il contratto non la prevede. Pertanto, ai fini della valutazione dell'usurarietà o meno del contratto la pattuizione della commissione di estinzione anticipata non rientra nel calcolo, poiché il costo non può ritenersi collegato all'erogazione del credito”; successiva conforme, CA Perugia, n. 501 del 15/07/2024; sentenza n. 6/2018 Tribunale di Terni;
v. anche Tribunale Lanciano, n. 402 del 17/10/2017; per il carattere meramente eventuale della commissione e l'esclusione dal computo, v. Tribunale Trani del 19/06/2017; Tribunale Napoli, del 9/02/2018; sulla legittimità della pattuizione, v. Tribunale Taranto, sentenza del 5/05/2017). Detta impostazione è stata avallata, da ultimo, dalla Suprema Corte nella misura in cui ha espressamente affermato l'esclusione della rilevanza della commissione di estinzione anticipata ai fini dell'usura poiché la stessa non costituisce una remunerazione da porre in relazione con la durata dell'utilizzo del denaro ma, piuttosto, il corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni da parte del cliente (Cass., n. 7352/2022; successiva conforme, Cass., n. 23866/2022). Ebbene, il CTU, facendo corretta applicazione delle coordinate teoriche sopra indicate, espressamente computati i premi assicurativi e le commissioni, ha escluso il superamento del tasso soglia antiusura sia da parte degli interessi corrispettivi sia da parte degli interessi di mora (v. pag. 17 della CTU: “i tassi di interesse corrispettivo e di mora originariamente pattuiti e successivamente applicati non risultano usurai ai sensi della legge 108/1996”; v. anche pag. 14 e pag. 15; peraltro, l'ausiliario del giudice, con riferimento agli interessi di mora, ha evidenziato che il mancato superamento risulta accertato anche senza considerare la maggiorazione del 2,1%: v. pag. 16 della CTU).
5.INEFFICACIA DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CONTENENTI ONERI ECONOMICI IN RAGIONE DELLA VESTE DI CONSUMATORE.
Tale doglianza appare, in primo luogo, manifestamente generica e, quanto alle condizioni economiche applicate al rapporto infondata. Difatti, con riferimento alla previsione del tasso degli interessi di mora l'espresso richiamo alle condizioni generali contenuto nelle clausole specificamente sottoscritte porta a escludere qualsivoglia profilo di invalidità (v., da ultimo, Cass., n. 4126/2024), dovendosi, comunque, evidenziare che nel caso in esame l'interesse di mora è previsto nella stessa misura di quello corrispettivo (ossia nella misura del 5%). In diritto, si evidenzia che, quanto alla qualità di consumatore, l'art. 33, lett. f), prevede che si presumono vessatorie le clausole che hanno per effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente di importo manifestamente eccessivo. Nel caso di specie sono stati applicati gli interessi di mora al tasso di interesse convenzionale pari al 5% ossia nella stessa misura degli interessi corrispettivi. Dunque, valutato quale parametro di riferimento il tasso previsto dal d.lgs. n. 231/2002 in tema di transazioni commerciali tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni,
pagina 11 di 12 parametro giudicato congruo dalla Suprema Corte (v. Cass., n. 14410 del 23/05/2024, in motivazione), pari all'8% tenuto conto della data di stipula, non può in alcun modo ritenersi che detto ammontare sia manifestamente eccessivo. Segue, pertanto, il rigetto di tale doglianza. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto delle domande attoree, anche con riferimento a quelle risarcitorie, con impostazione che esime dalla valutazione delle ulteriori questioni prospettate dalle parti. Infine, ad avviso di chi scrive la obiettiva opinabilità nell'interpretazione del TAEG, ossia in punto di inclusione dell'imposta di bollo, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite, anche con riferimento alla CTU espletata, i cui costi vengono definitivamente posti a carico solidale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione disattesa, così provvede:
-respinge le domande attoree;
-pone le spese di CTU definitivamente a carico solidale delle parti;
-compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Così deciso in data 3/04/2025 Scaduti i termini concessi Il giudice Marzia Di Bari
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in persona del giudice, Marzia Di Bari, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. 2090 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 4/03/2025 e vertente TRA
, C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Terni, via XX Settembre, n. 15, presso lo studio dell'avv.to Francesco Cipriano che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
ATTORE E
P.I. in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Terni, via Barberini, n. 10, presso lo studio dell'avv.to Alessandro Sgrigna, e rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo Gregoroni e Roberto Pavia, come da procura in atti CONVENUTA
OGGETTO: contratti bancari. CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 4/03/2025, i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti le cui conclusioni devono intendersi integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore conveniva in giudizio la società esponendo che in data 7/12/2010 aveva stipulato il finanziamento n. Controparte_1
262684 con la stessa, avente a oggetto l'erogazione dell'importo pari ad euro 21.090,19, da rimborsare secondo un piano di ammortamento alla francese in 96 mesi con rate mensili di euro 267,00 al tasso fisso del 5,00%, con TAEG del 17,43%, mediante cessione del quinto dello stipendio. Lamentava, in particolare, che nell'ambito di tale rapporto contrattuale, il mutuante aveva tenuto un comportamento anomalo in spregio del principio di buona fede e del canone di diligenza dell'accorto banchiere, come accertato dalla perizia econometrica stragiudiziale commissionata dall'attore, poiché:
-non aveva consegnato il contratto e il piano di ammortamento al momento della stipula, ma solamente all'esito dell'istanza ex art. 119 TUB;
pagina 1 di 12 -il contratto non indicava il regime della capitalizzazione degli interessi sulla base del quale veniva calcolato il piano di ammortamento ossia il regime dell'interesse composto ovvero quello dell'interesse semplice, omissione non superabile mediante altri elementi, stante la mancata allegazione del piano di ammortamento;
-applicazione di un tasso maggiore a quello pattuito in conseguenza del regime finanziario applicato dell'interesse composto e rispettivamente pari al 5,12% e al 5,00% (con conseguente diverso “monte complessivo di interessi”, pari a euro 4.541,82 nel regime composto e ad euro 3.557,82 nel regime semplice e costo occulto pari a euro 984,00) e dell'anatocismo, stante il computo degli interessi sul debito residuo ossia anche in parte sugli interessi;
-applicazione di un TAEG difforme da quello indicato nel contratto e, rispettivamente, pari al 18,11% in luogo del 17,43%, con conseguente violazione del tasso soglia antiusura. Tanto premesso, parte attrice invocava in diritto:
-la nullità del contratto per indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto e per violazione degli artt. 116 e 177 TUB, nonché della trasparenza bancaria in ragione della difformità riscontrata nel TAEG/ISC, della mancata allegazione del piano di ammortamento e del regime finanziario, dell'applicazione del regime finanziario dell'interesse composto (a fronte della possibilità di costruire diversi piani di ammortamento con la medesima rata costante), dell'anatocismo (con violazione degli artt. 821, 1284 e 1283 c.c.), come da giurisprudenza di merito e indicazioni della Banca d'Italia che richiamava;
-la nullità del contratto per superamento del tasso soglia antiusura, tenuto conto di tutti i costi da computare nel rispetto del principio di onnicomprensività, anche avuto riguardo alla commissione di estinzione/risoluzione anticipata, con conseguente liberazione del debitore dal pagamento del corrispettivo sino alla scadenza del rapporto e applicazione del tasso legale degli interessi;
-inefficacia delle clausole contrattuali contenenti oneri economici in ragione della veste di consumatore del mutuatario a fronte della violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c., che sanciscono il diritto del consumatore di essere messo nella condizione di conoscere effettivamente il contenuto del contratto (non rispettato nel caso di specie in cui le sottoscrizioni erano state messe in blocco senza preventiva delucidazione sul contenuto e, comunque, non era stata svolta specifica trattativa);
-diritto dell'attore ad ottenere la ripetizione di tutte le somme versate “a qualunque titolo
o ragione”, quantificate in euro 11.566,28 ovvero, in subordine, a titolo di indennità per ingiustificato arricchimento, oltre al risarcimento del danno ulteriore, da accertare in corso di causa o, in subordine, da quantificare in via equitativa, stante la modifica peggiorativa della situazione patrimoniale dell'attore, il quale non aveva potuto diversificare i propri investimenti e disporre delle somme indebitamente corrisposte alla banca in violazione dell'art. 1175 c.c., oltre al danno non patrimoniale subìto in relazione alla violazione della normativa antiusura, pari al doppio delle somme da restituire sulla base di un orientamento della giurisprudenza di merito. Ciò premesso, chiedeva, previo accertamento delle illegittimità invocate, dichiararsi l'obbligo dell'attore di restituire esclusivamente la quota capitale sulla base delle scadenze concordate ovvero, in subordine, ricalcolare il rapporto applicando il tasso zero ovvero il tasso BOT ex art. 117 TUB ovvero ancora il tasso legale;
dichiarare la non debenza delle somme verste a titolo di spese e commissioni di ogni genere, interessi passivi usurari o ultra legali,
pagina 2 di 12 somme addebitate per effetto della capitalizzazione o del regime composto, quantificate in complessivi euro 11.566,28 o nella maggiore o minore somma accertata all'esito dell'attività istruttoria, equa e di giustizia e, per l'effetto, condannare controparte alla restituzione di detto importo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal pagamento di ogni singolo indebito o dalla domanda;
in via ulteriormente gradata, condannarsi controparte al pagamento di tali importo a titolo di arricchimento senza causa;
accertarsi la violazione da parte della società convenuta degli obblighi derivanti dagli artt. 116 e seguenti TUB e del principio di correttezza e buona fede e, per l'effetto, condannare la stessa al risarcimento di tutti i danni causati, patrimoniale e non, ivi compreso il danno da perdita di chance, oltre interessi legali;
ordinarsi la pubblicità ex art. 120 c.p.c. della sentenza di condanna, mantenendo l'anonimato sull'identità dell'attore mediante inserzione per estratto ovvero mediante comunicazione in una o più testate giornalistiche e/o nei siti Internet indicati dal giudice. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società convenuta, chiedendo il rigetto delle avverse domande, poiché infondate in fatto e in diritto, ovvero, in subordine, eccependo la prescrizione degli importi versati dall'attore in epoca antecedente al 1°/06/2012, tenuto conto della prima richiesta di restituzione avanzata dal medesimo in data 1°/06/2022. Richiamata la stipula del contratto in data 7/12/2010 e le condizioni di disciplina del rapporto, preliminarmente parte convenuta proponeva istanza di sospensione ovvero di rinvio del giudizio in attesa della decisione del rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. in tema di ammortamento alla francese. Sempre in via preliminare, eccepiva la prescrizione decennale, individuando quale primo atto interruttivo il reclamo presentato dall'attore in data 1°/06/2022. Contestava, inoltre, la perizia contabile depositata dalla controparte poiché fondata su presupposti in diritto erronei e priva di valore probatorio, costituendo mera allegazione difensiva, come da giurisprudenza di legittimità e di merito che richiamava. Tanto premesso, deduceva in diritto:
-che il TAEG indicato in contratto era pienamente conforme a quello effettivamente applicato ed era stato calcolato in conformità ai criteri previsti dalla disciplina di settore, non costituendo una condizione economica da applicare al contratto ma, piuttosto, svolgendo una funzione informativa;
-che la mancata allegazione del piano di ammortamento e la omessa indicazione del regime finanziario applicato, contrariamente agli assunti di controparte, non determinavano alcuna indeterminatezza/indeterminabilità delle condizioni economiche del rapporto, stante l'insussistenza di alcuna normativa che prevede l'obbligo in tal senso da parte degli operatori del settore, nonché tenuto conto del fatto che il costo del contratto di credito su cui si forma l'accordo non può che essere individuato sulla base dei dati obiettivi di carattere economico che determinano l'esborso convenzionalmente posto a carico del mutuatario e non nella formula matematica impiegata dall'intermediario, precisando che l'attore aveva confermato di aver ritirato la copia della documentazione contrattuale e che non era dato riscontrare alcuna ipotesi alternativa di ricostruzione;
-che la mancata indicazione del TAE in presenza della indicazione del TAEG non determina alcuna invalidità contrattuale;
-che doveva escludersi qualsivoglia effetto anatocistico nella misura in cui sulla base del principio matematico sotteso al piano di ammortamento alla francese gli interessi vengono pagina 3 di 12 calcolati sul capitale residuo e non sugli interessi maturati in precedenza, come da giurisprudenza di merito che richiamava;
-che, parimenti, era infondata la deduzione di controparte in merito alla applicazione di un costo occulto correlato al regime di ammortamento applicato;
-che nel caso di specie il TEG del finanziamento (pari al 17,43%) era rispettoso del tasso soglia antiusura (pari al 17,49%), tenuto conto della categoria in esame, mentre la perizia di parte riposava sulla inclusione di costi non condivisibili;
-che le deduzioni in merito alla pretesa inefficacia delle clausole contenenti oneri economici per violazione della disciplina consumeristica erano generiche e, comunque, infondate;
-che, dunque, la convenuta non aveva posto in essere alcun inadempimento contrattuale o comportamento illegittimo o indebito arricchimento, ragione per cui le ulteriori pretese (domande risarcitorie ed ex art. 120 c.p.c.) erano, parimenti, infondate. Il giudice, con ordinanza riservata del 4/01/2024, esperite le verifiche preliminari, confermava la prima udienza ex art. 168-bis, comma IV, c.p.c. alla data del 5/03/2024. Alla prima udienza del 5/03/2024, il giudice assumeva il procedimento in riserva sulle deduzioni delle parti. Con ordinanza riservata del 5/04/2024, il giudice disponeva CTU contabile, rinviando per il conferimento dell'incarico e la proposizione del quesito alla successiva udienza del 17/04/2024. Conferito l'incarico al CTU, il giudice rinviava all'udienza del 15/10/2024 per esame elaborato, e, all'esito di tale udienza, assumeva il procedimento in riserva. Con ordinanza riservata del 7/11/2024, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza ex art. 189 c.p.c. al successivo 4/03/2025, con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali. MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, non si condividono le doglianze espresse con riferimento alla CTU. La consulenza contabile espletata fornisce, difatti, elementi attendibili sui quali fondare il convincimento di questo giudice ai fini della soluzione della controversia in esame, di talché va disattesa la richiesta di parte attrice di rimessione del procedimento sul ruolo. Va, sul punto, richiamato l'orientamento costante del Supremo Collegio - che nella presente sede viene integralmente condiviso - alla stregua del quale il giudice del merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo di motivazione è assolto con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, da cui sia possibile desumere che le deduzioni delle parti siano state implicitamente respinte, anche all'esito delle risposte fornite dal CTU agli argomenti specifici sollevati dalle parti in sede di osservazioni critiche (Cass., n. 7266/2015; Cass., n. 22713/2015; Cass., n. 5229/2011 in motivazione;
Cass., n. 19475/2005; Cass., n. 14638/2004; Cass., n. 23637/2016). Nel caso in esame, la CTU espletata appare aderente ai quesiti formulati sulla base dei principi di diritto condivisi nella presente sede, ferma restando la riserva delle valutazioni giuridiche all'organo giudicante (v. infra), scevra da vizi logici e non validamente contraddetta dalle parti all'esito della risposta alle osservazioni critiche sollevate, alla cui lettura si rimanda, ragion per cui questo giudice ritiene di poter fondare sulle relative risultanze il proprio convincimento. Nel merito, va evidenziato, in fatto, che il contratto di finanziamento per cui è causa, stipulato pagina 4 di 12 in data 7-10/12/2010 (v. contratto nel fascicolo di entrambe le parti e, in particolare, doc. 1 e doc. 2 nel fascicolo di parte convenuta), prevede l'importo lordo della cessione nella misura di euro 25.632,00, con indicazione del TAN (5%) e dei costi applicati (commissioni, imposta di bollo, polizza assicurativa), l'importo erogato, il TAEG del finanziamento (17,43%), la durata del contratto (decorrenza dal 1/01/2011 e la scadenza al 31/12/2018), il numero di rate (96), l'importo della singola rata (euro 267,00), e il tasso di mora in misura pari “allo stesso tasso annuo al quale è stato accordato il finanziamento” (v. condizioni generali del contratto, specificamente approvate per iscritto con indicazione della causale della clausola “ritardato o mancato pagamento delle rate e interessi di mora”). Ciò chiarito, vanno esaminate le singole doglianze formulate da parte attrice, sulla base delle risultanze della CTU contabile espletata, seguendo l'ordine delle contestazioni contenuto nell'atto introduttivo del giudizio.
1.OMESSA CONSEGNA DEL CONTRATTO E DEL PIANO DI AMMORTAMENTO AL MOMENTO DELLA STIPULA.
Per quanto concerne la doglianza relativa alla omessa consegna del contratto, va osservato che, anche ove fondata in fatto, detta censura è infondata in diritto, , posto che “il requisito della forma scritta ad substantiam, previsto dall'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1983 e dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, attiene alla veste esteriore del contratto e alla modalità espressiva dell'accordo, non estendendosi alla consegna del documento contrattuale concluso in tale forma, che ove omessa non produce alcuna nullità negoziale” (Cass., n. 18230 del 3/07/2024), dovendosi, al contempo, evidenziare che l'attore, al momento della stipula, ha dichiarato di aver ritirato copia del documento con i principali diritti del cliente, del foglio informativo, del documento di sintesi e delle condizioni generali di contratto. Ciò chiarito, si rileva ad abundantiam che la normativa in esame prevede, per un verso, il diritto del cliente ad ottenere una copia del contratto prima della conclusione (art. 8 Delibera CICR 2003) e, per altro verso, l'obbligo della banca di effettuare tale consegna nel caso di richiesta del cliente, nonché l'acquisizione da parte della banca di una attestazione in calce dello schema contrattuale in cui il cliente dichiara se intende avvalersi o meno di tale diritto (art. 7 della circolare della Banca d'Italia n. 299/1999). Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta emerge che l'odierno attore ha dichiarato che prima del perfezionamento dell'istruttoria ha potuto optare tra la consegna di copia del contratto idonea per la stipula, con corresponsione delle spese di istruttorie, e la consegna gratuita dello schema di contratto, privo delle condizioni economiche, a nulla rilevando che non risulti contrassegnata la casella relativa alla circostanza che il cliente si sia o meno avvalso della facoltà di ottenere una copia del contratto, venendo in rilievo la eventuale violazione degli obblighi informativi, che non incide in alcun caso sulla validità del contratto, potendo, al più, essere fonte di responsabilità precontrattuale, con eventuali conseguenze risarcitorie (Cass., Sez. Un., n. 26724/2007; Cass., n. 15099/2021). Sul punto, occorre evidenziare che, notoriamente il pregiudizio risarcibile in tema di responsabilità precontrattuale è circoscritto al solo interesse negativo -in termini di spese inutilmente sopportate nel corso della trattativa ed in vista della conclusione del contratto ovvero di perdita di altre occasioni di stipulazione contrattuale (Cass., n. 24625/2015), e l'onere della prova, venendo in rilievo una forma di responsabilità extracontrattuale, grava sull'asserito danneggiato che deve a tal fine, a monte, allegare e, a valle appunto, provare l'esistenza e pagina 5 di 12 l'ammontare del danno, oltre che il nesso causale tra condotta e pregiudizio (Cass., n. 15172/2003). Nel caso in esame, tali aspetti dell'allegazione sono del tutto carenti e sforniti di qualsivoglia riscontro probatorio. Dunque, la censura come formulata non può essere accolta. Parimenti, irrilevante è la mancanza del piano di ammortamento, contestuale alla stipula, certamente insuscettibile di determinare qualsivoglia profilo di indeterminatezza del contratto di finanziamento e conseguente nullità a fronte dei precisi criteri dettati per individuare i tassi di interesse applicati al rapporto (v. considerazioni sopra svolte in fatto in ordine alle pattuizioni scritte di disciplina del rapporto e considerazioni di cui al punto che segue), dovendosi escludere che il piano di ammortamento rappresenti un requisito formale di validità del contratto (Cass., n. 12922/2020; conforme nella giurisprudenza di merito: Tribunale Treviso, 14/11/2019), così come l'assenza del documento di sintesi, il quale notoriamente ha una funzione meramente informativa che non consente di annoverare il medesimo nel contenuto strutturale del contratto, con la conseguenza che la eventuale inosservanza dell'obbligo di consegna non comporta la nullità del negozio (Cass., n. 14000/2023).
2.DOGLIANZE RELATIVE ALL'AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE E AL REGIME FINANZIARIO DELL'INTERESSE COMPOSTO. Con riferimento alle doglianze svolte con riferimento al regime di ammortamento alla francese e all'applicazione del regime finanziario composto, vanno svolte le considerazioni che seguono. In tale tipologia di ammortamento viene in rilievo il pagamento di rate periodiche composte da una quota capitale e da una quota di interessi che viene calcolata sul capitale residuo. Come affermato dalla giurisprudenza di merito prevalente, con impostazione che si condivide, deve escludersi che il meccanismo sopra detto sia illegittimo e suscettibile di generare il fenomeno di anatocismo in ragione del fatto che la quota di interessi di ciascuna rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente che è costituito dal capitale residuo non ancora restituito (nella giurisprudenza di merito v.: Tribunale Salerno, 28/03/2022; Corte di Appello Milano, 15/07/2020; Tribunale di Trapani, 24/01/2022; Tribunale Napoli, 24/09/2021; Tribunale Palermo, n. 3310 del 10/08/2021; Tribunale Verona, sez. III, 24/03/2015, Tribunale Pescara, 10/04/2014, Tribunale Lucca, 01/10/2014, n. 1439,Tribunale Novara, 08/10/2015; Tribunale Milano, 23/01/2020; Tribunale Catania, 4/03/2020; Tribunale Roma, 23/01/2020; Tribunale Benevento, 6/02/2020; da ultimo, CA Perugia, n. 501/2024). In aderenza a tali principi, la consulenza tecnica espletata ha accertato che nel caso in esame il piano di ammortamento è sviluppato mediante l'applicazione “della metodologia alla francese” (“sistema più diffuso” e “utilizzato dal sistema bancario nella quasi totalità delle operazioni di finanziamento, avendo il vantaggio di poter pianificare il pagamento delle rate … costanti”), in cui “il calcolo degli interessi è sempre effettuato sul debito residuo, ovvero sul capitale che rimane da restituire”, ragion per cui “in tal modo, l'interesse non è mai produttivo di altro interesse, ovvero non viene accumulato al capitale, ma, tramite pagamenti periodici, viene separato dal capitale … in quanto esso viene calcolato esclusivamente sul debito residuo”, con la precisazione che “nonostante la rata venga determinata applicando una formula attuariale in regime composto, il calcolo degli interessi avviene sempre sul capitale residuo, in regime semplice” (v. pag. 9 e seguenti della CTU).
pagina 6 di 12 Inoltre, con riferimento alla asserita indeterminatezza dell'oggetto in ragione dell'applicazione dell'interesse composto -sistema di capitalizzazione che costituisce “solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro” ossia è “una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato” (Corte di Appello Torino, 21/05/2020)- si osserva che, in applicazione della ragione più liquida, nessuna indeterminatezza è dato ravvisare nell'oggetto del contratto del mutuo in esame, che prevede il pagamento di un numero definito di rate con periodicità mensile ad un tasso di interesse fisso sulla base del criterio enunciato in contratto. Difatti, il rimborso di un mutuo stipulato per una determinata somma, ad un determinato tasso, nel caso di specie fisso, e con un numero predeterminato di rate non può che avvenire mediante il pagamento di tali rate (v. sul punto Tribunale Roma 2/07/2020; Tribunale di Benevento, n. 1984/2021; Tribunale Trani 3/06/2020; Tribunale Monza Brianza, 22/11/2022; Tribunale Pordenone, sentenza 6/02/2023; Tribunale Rimini, 12/03/2022; da ultimo, CA Perugia, n. 650 del 18/09/2024), a nulla rilevando la mancata allegazione del piano di ammortamento che, a fronte degli elementi contenuti in contratto (numero di rate, caratterizzazione temporale e ammontare di ciascuna rata), non avrebbe aggiunto alcun ulteriore elemento conoscitivo in favore del mutuatario (il CTU ha, peraltro, accertato la conformità del tasso praticato dalla banca a quello contrattuale: v. pag. 17 dell'elaborato). In altri termini, raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del mutuo e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate non può porsi un profilo di indeterminatezza del tasso di interesse espressamente pattuito (v. Tribunale Torino, 10/01/2019; Tribunale di Roma, 3/04/2019; Tribunale Vicenza, 17/04/2020). Ad avviso di chi scrive, in particolare, la mancata esplicita indicazione nel contratto del regime finanziario applicato in presenza di una espressa previsione dei parametri di calcolo delle modalità di restituzione, come nel caso di specie (v. considerazioni sopra svolte), non è suscettibile di essere apprezzata ai fini della violazione dell'art. 117 TUB nella parte in cui impone l'indicazione del tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora, con conseguente inapplicabilità dell'art. 117, comma VII, TUB che prevede l'applicazione dei tassi sostitutivi, dovendosi aggiungere che costituisce fatto notorio che il regime finanziario composto viene utilizzato in maniera assolutamente prevalente nella prassi bancaria e, per tale ragione, appare di prevedibile applicazione. Va aggiunto che la normativa, primaria e secondaria, non individua alcuno specifico riferimento alla necessità che il contratto o il piano di ammortamento esplicitino il regime finanziario applicabile (v., sul punto, decisione ABF, n. 14376/2022; ABF Torino, 8630/2022; ABF Milano, n. 6906/2022). In particolare, l'art. 821 c.c. si limita a prevedere che i frutti crescano con progressione giornaliera ma non prescrive che tale progressione sia aritmetica (interesse semplice) anziché geometrica (interesse composto), dovendosi, pertanto, escludere la possibilità di ricavarsi da tale disposizione un divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto ovvero anche una semplice preferenza legislativa per il metodo dell'interesse semplice (sul punto, si aderisce alla motivazione della Corte d'Appello Torino, 21/05/2020; conformi nella giurisprudenza di merito, Tribunale Monza Brianza, 22/11/2022 e Tribunale Cassino, 21/11/2022), mentre l'imputazione dei pagamenti alla quota degli interessi che caratterizza l'ammortamento alla pagina 7 di 12 francese appare rispettosa del principio previsto dall'art. 1194 c.c. (Tribunale Roma, 3/04/2019; Tribunale Trapani, 24/01/2022; Tribunale Monza Brianza, 22/11/2022 e Tribunale Cassino, 21/11/2022, già citate). Tale impostazione è stata condivisa dalla Suprema Corte, dapprima, con decisione n. 27823/2023 che ha escluso qualsivoglia fenomeno anatocistico correlato all'ammortamento alla francese (v. in motivazione: “l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata”) e, al contempo, ha precisato l'insussistenza di qualsivoglia disposizione dalla quale possa ricavarsi un “divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto e neppure una preferenza legislativa per il metodo dell'interesse semplice”. Da ultimo, è intervenuta in fine la sentenza della Cass., Sez. Un., n. 15340 del 29/05/2024 che ha ribadito l'esclusione dell'anatocismo (“deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo”, precisando che la capitalizzazione in regime composto “è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non -necessariamente- su altri interessi ma sul capitale debito residuo”), nonché il fatto che “il regime composto è uno dei regimi finanziari più utilizzati perché permette di determinare l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria”. La decisione richiamata conferma, al contempo, il rispetto da parte dell'ammortamento alla francese dell'art. 821 c.c. (v. pag. 18 e seguenti della decisione) e degli artt. 1193 e 1194 c.c. (v. pag. 21: “è quindi senz'altro legittimo che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile – in tutto o in parte- il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in un'unica soluzione alla fine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale”). Inoltre, le Sezioni Unite evidenziano che detto regime non condiziona negativamente il requisito della determinatezza dell'oggetto del contatto nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, “il mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”, precisando che l'eventuale maggiore onerosità del mutuo non incide su tale aspetto, né sul TAEG. Nel contemperamento degli interessi in gioco, difatti, la disciplina di settore “non si spinge ad esigere che gli istituti” si sostituiscano al cliente “nella valutazione … dell'adeguatezza e convenienza dell'operazione”. In particolare, la Suprema Corte valorizza ai fini della conformità del mutuo all'ordinamento vigente il fatto che il concreto atteggiarsi della fattispecie soddisfi “la possibilità per il mutuatario di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria, conoscenza che egli difficilmente potrebbe avere sviluppando autonomamente una complessa formula matematica attraverso la quale il piano di ammortamento è sviluppato, una volta scelta la rata sostenibile e determinato il tasso di interesse” (v. pag. 29 della decisione). Si ritiene, infine, che con riguardo ai contratti di mutuo alcuna norma, primaria o secondaria, preveda l'obbligo di indicare nel contratto il TAE, che ai sensi dell'art. 6 della delibera CICR 9/02/2000 viene in rilievo esclusivamente laddove venga prevista una capitalizzazione infrannuale.
pagina 8 di 12 Ebbene, nei contratti di mutuo -diversamente da altre fattispecie contrattuali quali i contratti di conto corrente – non è dato riscontrare una operazione di capitalizzazione degli interessi (v. anche considerazioni sopra svolte in merito all'esclusione nella fattispecie concreta dell'anatocismo) ma, piuttosto, esclusivamente il frazionamento della obbligazione restitutoria con periodicità infrannuale (conformi nella giurisprudenza di merito: Tribunale Roma, sentenza 7/01/2021; Corte Appello L'Aquila, 31/03/2022; Tribunale Napoli Nord, 11/10/2022, che in motivazione richiama quali precedenti conformi: Tribunale Milano sentenza n. 10378/2018; Tribunale Cremona, sentenza n. 449 del 22/5/2020; Corte d'Appello di Torino, con sentenza n. 464/2020). Anche tale doglianza non appare, pertanto, condivisibile e viene disattesa, dovendosi precisare che l'impostazione che precede porta a escludere, al contempo, la violazione dell'art. 34, co. II, d.lgs. n. 206/2005, venendo in rilievo clausole redatte in modo chiaro e comprensibile.
3.APPLICAZIONE DI UN TAEG DIFFORME DA QUELLO INDICATO NEL CONTRATTO. Con riferimento all'applicazione del TAEG, occorre evidenziare che nel caso in esame l'ausiliario del giudice ha accertato che esclusivamente ove si consideri dell'imposta di bollo, per euro 14,62, si verifica un lieve aumento del TAEG applicato pari al 17,47% in luogo del 17,43% indicato in contratto, risultando altrimenti rispettato nella fase applicativa del rapporto quanto pattuito dalle parti (v. pag. 12, 13 e 17 della CTU). Tuttavia, gli artt. 121 e 125bis sono stati introdotti, nella formulazione vigente, a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 141/2010, emanato in attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori. L'entrata in vigore del capo dedicato al credito al consumo è stata differita alla adozione della normativa secondaria di attuazione, da approvare entro 120 giorni dalla data del 19/09/2010, con obbligo di adeguamento degli operatori entro 90 giorni dall'adozione di tali provvedimenti ossia dal febbraio 2011. Il contratto in questione è stato, invece, stipulato nel mese di dicembre del 2010, ragion per cui trovano applicazione le norme precedenti alle modifiche operate dal d.lgs. n. 141/2010, le quali non prevedevano espressamente il computo nel TAEG delle imposte di bollo e voci assimilabili, inclusi solamente dal 1°/06/2011, momento di entrata in vigore delle disposizioni attuative dell'art. 121 TUB sulla trasparenza (nella giurisprudenza di merito, conforme Tribunale Potenza, 31/05/2024; v. anche decisione ABF di Napoli dell'11/06/2019). Ad avviso di chi scrive, tale interpretazione -ossia l'esclusione dal computo dell'imposta di bollo per euro 14,62 dal calcolo del TAEG in ragione del mancato espresso riferimento operato dalla disciplina applicabile ratione temporis- appare preferibile nella misura in cui occorre, al contempo, valutare il principio di proporzionalità della sanzione affermato dalla Corte di Giustizia con decisione del 9/11/2016 nella causa C-42/15 che impone di distinguere tra l'obbligo di menzione nel contratto di credito di elementi essenziali rispetto agli elementi che
“non possono incidere sulla capacità del consumatore di valutare la portata del proprio impegno”. Ritiene, in particolare, chi scrive che, in assenza dell'espressa inclusione nel computo del TAEG delle imposte di bollo da parte della normativa applicabile al contratto, non possa ritenersi che detti esborsi fossero ricompresi in tale computo mediante un'interpretazione estensiva del dato normativo, anche valutato il discostamento minimale del TAEG occorso - giova ripetere pari al 17,47% in luogo del 17,43%- in ragione dell'importo pretermesso (euro pagina 9 di 12 14,62) e della espressa indicazione di tale costo nel contratto, poiché tali elementi renderebbero all'evidenza non proporzionata la grave sanzione comminata della decadenza del creditore dal diritto agli interessi e alle spese (nel caso di specie in misura pari a euro 10.851,48: v. CTU in atti). Ne consegue che nel caso di specie non può assegnarsi rilievo al mancato computo nel TAEG dell'imposta di bollo per l'importo di euro 14,62, dovendosi, sul punto, disattendere la diversa lettura operata dal consulente tecnico d'ufficio del disposto normativo, peraltro non vincolante poiché attinente a valutazioni giuridiche riservate al giudice e dovendosi, comunque, precisare che l'applicazione dell'imposta di bollo risulta chiaramente indicata nel contratto.
4.SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA ANTIUSURA. Con riferimento all'usura, preme osservare in diritto che la valutazione della usurarietà dei tassi ai sensi della L. 108/96 va effettuata, in primis, avuto riguardo al momento della pattuizione nonché tenendo in considerazione qualsiasi commissione, remunerazione a qualsiasi titolo e spesa collegata all'erogazione del credito, escluse quelle per imposte e tasse. In particolare, ai fini della applicazione delle sanzioni penali e civili di cui agli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., in virtù del chiaro disposto dell'art. 1 d.lgs. n. 394/2000, convertito con la legge n. 24/2001, nella valutazione dell'usurarietà del tasso di interesse occorre avere riguardo al momento della pattuizione. Difatti, con riferimento alla usurarietà sopravvenuta, ossia verificatasi nel corso del rapporto, in assenza di successiva pattuizione, va richiamato il recente orientamento della Suprema Corte (Cass., Sez. Un., n. 24675/2017; successiva conforme, Cass., n. 24743/2023) a mente del quale in tale ipotesi va esclusa la nullità o inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi. Preme, inoltre, evidenziare che il principio di omogeneità -simmetria di confronto tra tasso usurario e tasso soglia -a fronte della esclusione dal calcolo del TEG operato dalla Banca d'Italia degli interessi di mora poiché interessi non dovuti al momento dell'erogazione del credito - impone l'aumento del TEG medio rilevato dalla Banca d'Italia di un valore pro tempore vigente (ossia quanto ai mutui nella misura del 2,1% fino al 31/12/2017). Tale tesi, già affermata dalla prevalente giurisprudenza di merito, è stata da ultimo accolta dalla Suprema Corte, che ha affermato “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2” (Cass., Sez. Un., n. 19597/2020; successive conformi, Cass., n. 145/2023, in motivazione, e Cass., n. 26051/2022, in motivazione). Va, inoltre, precisato che ai fini della valutazione del rispetto del tasso soglia, contrariamente alla allegazione di parte attrice, non assume rilievo quanto dovuto per l'estinzione anticipata. Difatti, come affermato da un orientamento della giurisprudenza di merito, con impostazione che si condivide, tale voce non rientra tra i costi collegati in senso stretto alla erogazione del credito e, comunque, presenta carattere meramente potenziale in quanto non scaturisce dalla pagina 10 di 12 conclusione del contratto ma è subordinata al verificarsi di eventi futuri (sulla esclusione della commissione tra i costi collegati all'erogazione del credito v. da ultimo: Corte di Appello Perugia del 1°/10/2021: “Nei contratti di mutuo la commissione di estinzione anticipata non può essere considerata un costo collegato all'erogazione del credito perché tale voce viene in rilievo solo se il mutuatario decida di recedere dal contratto, esercitando un diritto potestativo a lui riconosciuto su cui la banca non può interferire;
né la banca ha il potere di anticipare la chiusura dell'operazione per maturare il diritto al pagamento di una penale di estinzione poiché il contratto non la prevede. Pertanto, ai fini della valutazione dell'usurarietà o meno del contratto la pattuizione della commissione di estinzione anticipata non rientra nel calcolo, poiché il costo non può ritenersi collegato all'erogazione del credito”; successiva conforme, CA Perugia, n. 501 del 15/07/2024; sentenza n. 6/2018 Tribunale di Terni;
v. anche Tribunale Lanciano, n. 402 del 17/10/2017; per il carattere meramente eventuale della commissione e l'esclusione dal computo, v. Tribunale Trani del 19/06/2017; Tribunale Napoli, del 9/02/2018; sulla legittimità della pattuizione, v. Tribunale Taranto, sentenza del 5/05/2017). Detta impostazione è stata avallata, da ultimo, dalla Suprema Corte nella misura in cui ha espressamente affermato l'esclusione della rilevanza della commissione di estinzione anticipata ai fini dell'usura poiché la stessa non costituisce una remunerazione da porre in relazione con la durata dell'utilizzo del denaro ma, piuttosto, il corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni da parte del cliente (Cass., n. 7352/2022; successiva conforme, Cass., n. 23866/2022). Ebbene, il CTU, facendo corretta applicazione delle coordinate teoriche sopra indicate, espressamente computati i premi assicurativi e le commissioni, ha escluso il superamento del tasso soglia antiusura sia da parte degli interessi corrispettivi sia da parte degli interessi di mora (v. pag. 17 della CTU: “i tassi di interesse corrispettivo e di mora originariamente pattuiti e successivamente applicati non risultano usurai ai sensi della legge 108/1996”; v. anche pag. 14 e pag. 15; peraltro, l'ausiliario del giudice, con riferimento agli interessi di mora, ha evidenziato che il mancato superamento risulta accertato anche senza considerare la maggiorazione del 2,1%: v. pag. 16 della CTU).
5.INEFFICACIA DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CONTENENTI ONERI ECONOMICI IN RAGIONE DELLA VESTE DI CONSUMATORE.
Tale doglianza appare, in primo luogo, manifestamente generica e, quanto alle condizioni economiche applicate al rapporto infondata. Difatti, con riferimento alla previsione del tasso degli interessi di mora l'espresso richiamo alle condizioni generali contenuto nelle clausole specificamente sottoscritte porta a escludere qualsivoglia profilo di invalidità (v., da ultimo, Cass., n. 4126/2024), dovendosi, comunque, evidenziare che nel caso in esame l'interesse di mora è previsto nella stessa misura di quello corrispettivo (ossia nella misura del 5%). In diritto, si evidenzia che, quanto alla qualità di consumatore, l'art. 33, lett. f), prevede che si presumono vessatorie le clausole che hanno per effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente di importo manifestamente eccessivo. Nel caso di specie sono stati applicati gli interessi di mora al tasso di interesse convenzionale pari al 5% ossia nella stessa misura degli interessi corrispettivi. Dunque, valutato quale parametro di riferimento il tasso previsto dal d.lgs. n. 231/2002 in tema di transazioni commerciali tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni,
pagina 11 di 12 parametro giudicato congruo dalla Suprema Corte (v. Cass., n. 14410 del 23/05/2024, in motivazione), pari all'8% tenuto conto della data di stipula, non può in alcun modo ritenersi che detto ammontare sia manifestamente eccessivo. Segue, pertanto, il rigetto di tale doglianza. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto delle domande attoree, anche con riferimento a quelle risarcitorie, con impostazione che esime dalla valutazione delle ulteriori questioni prospettate dalle parti. Infine, ad avviso di chi scrive la obiettiva opinabilità nell'interpretazione del TAEG, ossia in punto di inclusione dell'imposta di bollo, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite, anche con riferimento alla CTU espletata, i cui costi vengono definitivamente posti a carico solidale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione disattesa, così provvede:
-respinge le domande attoree;
-pone le spese di CTU definitivamente a carico solidale delle parti;
-compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Così deciso in data 3/04/2025 Scaduti i termini concessi Il giudice Marzia Di Bari
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