Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/02/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. ssa Marialuisa Crocitti Presidente
2 Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere rel
3 Dott. ssa Maria Carla Arena Consigliere
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c.( scadenza note 11/2/25) viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 864/2022 R.G.L. avverso la sentenza n. 1162/2022 del Tribunale di Reggio Calabria - emessa in data 27.5.2022 e vertente TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore rappresenta e difesa dall'Avv. Gioacchino Fabio Bifulco;
[...]
, rappresentato e difeso dell'Avv. Michele Pricoco;
Parte_2
[...]
[...]
in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore,
-APPELLATO contumaci-
CONCLUSIONI Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Giudice del Lavoro di Reggio Calabria, chiedeva che Parte_3 venisse dichiarata l'illegittimità e, dunque, che si disponesse l'annullamento dei ruoli con riferimento al carico contributivo portato nella cartella di pagamento n.
Costituendosi in giudizio, tanto la D.P.L. di Reggio Calabria quanto l'
[...]
hanno contestato l'avversa pretesa, chiedendo la reiezione del Parte_1 ricorso anche in quanto non supportato da un valido interesse ex art.100 c.p.c. oltre che infondato nel merito. Il giudice di primo grado, ha accolto la domanda dichiarando prescritto il relativo credito.
Avverso la sentenza ha proposto appello il Concessionario l'inammissibilità dell'azione per mancanza di interesse ad agire richiamando la Sezioni Unite, sentenza n. 26283/2022 del 6 settembre 2022, con riferimento alla novella introdotta dall'art.
3- bis, d.l. n. 146/2021 (conv. in l. n. 215/2021).
Si è costituito in appello per difendersi eccependo la prescrizione. Parte_2
L' è rimasto contumace in appello. CP_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine dell' 11/2/2025 fissato nel predetto decreto solo da CP_2
Motivi della decisione L'appello è fondato. Orbene, il ricorso originario va dichiarato inammissibile, alla stregua del disposto dell'art. 3 bis d.L. 146/2021, secondo cui “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Con la recente sentenza delle SSUU 19 luglio/6 settembre 2022 n. 26283, si è precisato che la norma in questione si applica ai procedimenti pendenti. A tale proposito, nella motivazione di tale pronuncia si legge quanto segue: 15.1.- Non si tratta, come pure si è sostenuto, di una norma d'interpretazione autentica, men che mai dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/92. Non soltanto essa non si qualifica come tale, ma nemmeno assegna ad altra disposizione un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (v. tra varie, Corte cost., nn. 257 e 271/11, n. 132/16 e n. 167/18, nonché Cass., sez. un., nn. 9560/14 e 12644/14). Ric. 2015 n. 22798 sez. SU - ud. 19-07-2022 -13- 16.- Né la norma è retroattiva, perché non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento;
né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti. 16.1.- È quindi manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale posto in relazione all'art. 3 Cost. dalla Procura generale, secondo cui la norma potrebbe mutare gli esiti dei processi in corso, violando i principi di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di coerenza e certezza dell'ordinamento (sull'accesso al sindacato di costituzionalità attraverso il giudizio ex art. 363, comma 3, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., n. 20661/14 e Corte cost. n. 119/15). Questi principi, applicabili anche in materia processuale, limitano l'efficacia retroattiva della legge, di modo che l'inosservanza di essi si risolve in irragionevolezza e comporta, di conseguenza, l'illegittimità della norma retroattiva (tra varie, Corte cost. nn. 103 e 170/13; n. 69/14; da ultimo, n. 145/22). 17.- Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. 17.1.- Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
Poiché il ricorrente in primo grado, odierno appellato, non ha né allegato – e tantomeno dimostrato – di essersi trovato in una delle condizioni tassativamente previste dalla legge per poter impugnare la cartella che assumeva non essere stata notificata, il ricorso di primo grado, con riferimento ai crediti oggetto del presente appello va dichiarato inammissibile.
Il fatto che la decisione si fondi su una legge sopravvenuta nel corso del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio poste in primo grado a carico dei resistenti in solido
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro e CP_3 Parte_2
rimasti contumaci avverso la sentenza n. 1162/2022 del Controparte_1
Tribunale di Reggio Calabria - emessa in data 27.5.2022 :
-in accoglimento dell'appello dichiara inammissibile il ricorso di primo grado;
-dichiara interamente compensatele le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Reggio Calabria, 12/2/2025
Il relatore Il presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott. ssa Marialuisa Crucitti