CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 248/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
REALE ANDREA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 415/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720239001748586000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 14.2.2025, depositato il 28.2.2025, il signor DI Ricorrente_1, difeso dall'Avv. Difensore_1, presso il cui studio in Modica, Indirizzo_1, ha eletto domicilio, proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate, Riscossione, ufficio di Ragusa, impugnando l'intimazione di pagamento n. 29720239001748586/000, pervenuta il giorno 13.01.2025, avente ad oggetto un debito per IRPEF anno
2004, della complessiva somma di € 1.666,10.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione delle somme richieste con la cartella di pagamento sottesa.
Parte ricorrente chiedeva, pertanto, che, previa sospensione dell'atto, venisse dichiarata la nullità,
l'illegittimità e l'infondatezza del provvedimento impugnato, con condanna alle spese.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio il 26.5.2025, rispondendo puntualmente alle doglianze di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso, inclusa la domanda di sospensione, con vittoria di spese e compensi. Chiedeva integrarsi il contraddittorio.
L'Agenzia delle Entrate di Ragusa si costituiva in data 5.1.2026, replicando alle eccezioni di parte avversa e chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese.
In data 8.5.2025 questa corte accoglieva l'istanza di sospensione.
In data 15 gennaio 2026 la controversia veniva discussa in pubblica udienza e, quindi, posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
L'unico motivo dello stesso è infondato.
La società concessionaria, costituendosi, ha dato prova della regolare notifica nei termini della cartella di pagamento presupposta, producendo copia della relata di notifica del primo atto e della successiva intimazione di pagamento.
La cartella di pagamento n. 29720110017240903000 risulta regolarmente notificata in data 3.4.2012 a mani proprie del contribuente DI Ricorrente_1 , mentre l'intimazione di pagamento successiva, n.29720229003824733000, relativa alla predetta cartella, risulta correttamente notificata in data 13.4.2023 e il signor Ricorrente_1 ne ha avuto piena conoscenza in data 6.7.2023 (vd firma in calce alla raccomandata informativa, allegati 7 e 8 alle controdeduzione di ADER).
Nessuna impugnazione risulta proposta avverso quest'ultima, ciò consentendo di ritenere l'intimazione del
2022 valido atto interruttivo della prescrizione della pretesa tributaria, tenuto conto del carattere decennale della prescrizione per i tributi diretti personali come l'IRPEF.
Non appare fondata l'eccezione difensiva della tardività della produzione documentale, atteso che è principio di diritto consolidato quello secondo cui l'ente resistente in un giudizio tributario può costituirsi oltre il termine, previsto all'art. 23, comma 1, Dlgs. 546/1992 (Codice del Processo Tributario), di 60 giorni dalla notifica del ricorso, purché sia rispettato il termine di cui all' art. 32, comma 1, Dlgs 546/1992, nonché quello di 20 giorni prima della trattazione previsto per il deposito documentale.
Quanto alla odierna intimazione di pagamento risultano osservate tutte le ulteriori formalità richieste dalla normativa vigente.
Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate come in dispositivo, applicati i valori minimi in relazione al valore della causa (esclusa la fase istruttoria) e della detrazione del 20% con riferimento all'Agenzia delle Entrate di Ragusa, costituitasi con un suo funzionario (art. 15, comma 2 sexies, d. lgs.
546/1992).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore delle parti resistenti, Agenzia delle Entrate-
Riscossione e Agenzia delle Entrate di Ragusa, che si determinano in € 923,00 in favore della prima e in
€ 738,40 in favore della seconda, oltre accessori di legge.
Ragusa, 15.1.2026
Il giudice monocratico
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
REALE ANDREA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 415/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720239001748586000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 14.2.2025, depositato il 28.2.2025, il signor DI Ricorrente_1, difeso dall'Avv. Difensore_1, presso il cui studio in Modica, Indirizzo_1, ha eletto domicilio, proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate, Riscossione, ufficio di Ragusa, impugnando l'intimazione di pagamento n. 29720239001748586/000, pervenuta il giorno 13.01.2025, avente ad oggetto un debito per IRPEF anno
2004, della complessiva somma di € 1.666,10.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione delle somme richieste con la cartella di pagamento sottesa.
Parte ricorrente chiedeva, pertanto, che, previa sospensione dell'atto, venisse dichiarata la nullità,
l'illegittimità e l'infondatezza del provvedimento impugnato, con condanna alle spese.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio il 26.5.2025, rispondendo puntualmente alle doglianze di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso, inclusa la domanda di sospensione, con vittoria di spese e compensi. Chiedeva integrarsi il contraddittorio.
L'Agenzia delle Entrate di Ragusa si costituiva in data 5.1.2026, replicando alle eccezioni di parte avversa e chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese.
In data 8.5.2025 questa corte accoglieva l'istanza di sospensione.
In data 15 gennaio 2026 la controversia veniva discussa in pubblica udienza e, quindi, posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
L'unico motivo dello stesso è infondato.
La società concessionaria, costituendosi, ha dato prova della regolare notifica nei termini della cartella di pagamento presupposta, producendo copia della relata di notifica del primo atto e della successiva intimazione di pagamento.
La cartella di pagamento n. 29720110017240903000 risulta regolarmente notificata in data 3.4.2012 a mani proprie del contribuente DI Ricorrente_1 , mentre l'intimazione di pagamento successiva, n.29720229003824733000, relativa alla predetta cartella, risulta correttamente notificata in data 13.4.2023 e il signor Ricorrente_1 ne ha avuto piena conoscenza in data 6.7.2023 (vd firma in calce alla raccomandata informativa, allegati 7 e 8 alle controdeduzione di ADER).
Nessuna impugnazione risulta proposta avverso quest'ultima, ciò consentendo di ritenere l'intimazione del
2022 valido atto interruttivo della prescrizione della pretesa tributaria, tenuto conto del carattere decennale della prescrizione per i tributi diretti personali come l'IRPEF.
Non appare fondata l'eccezione difensiva della tardività della produzione documentale, atteso che è principio di diritto consolidato quello secondo cui l'ente resistente in un giudizio tributario può costituirsi oltre il termine, previsto all'art. 23, comma 1, Dlgs. 546/1992 (Codice del Processo Tributario), di 60 giorni dalla notifica del ricorso, purché sia rispettato il termine di cui all' art. 32, comma 1, Dlgs 546/1992, nonché quello di 20 giorni prima della trattazione previsto per il deposito documentale.
Quanto alla odierna intimazione di pagamento risultano osservate tutte le ulteriori formalità richieste dalla normativa vigente.
Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate come in dispositivo, applicati i valori minimi in relazione al valore della causa (esclusa la fase istruttoria) e della detrazione del 20% con riferimento all'Agenzia delle Entrate di Ragusa, costituitasi con un suo funzionario (art. 15, comma 2 sexies, d. lgs.
546/1992).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore delle parti resistenti, Agenzia delle Entrate-
Riscossione e Agenzia delle Entrate di Ragusa, che si determinano in € 923,00 in favore della prima e in
€ 738,40 in favore della seconda, oltre accessori di legge.
Ragusa, 15.1.2026
Il giudice monocratico