Sentenza 14 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/01/2003, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POR I n000402 / 03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Locazione uso SEZIONE TERZA CIVILE scuola, danni per maggior uso Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 22387/99 Dott. Angelo GIULIANO Presidente 199/00 Dott. Antonio Consigliere LIMONGELLI 739 Cron.Rel. Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI - 438 Consigliere Rep. Dott. Mario FINOCCHIARO Ud. 22/10/02Consigliere CALABRESE Dott. Donato ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PO NI, elettivamente domiciliato in ROMA PLE CLODIO 14, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO GRAZIANI, difeso dall'avvocato GIOACCHINO PIPITONE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
DI TRAPANI, PROVINCIA REGIONALE elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARBERINI 86, presso lo studio dell'avvocato Pietro ADRAGNA, difeso dall'avvocato DIEGO MAGGIO, giusta delega in atti;
2002 resistente 1988 contro л 1 COMUNE DI MAZARA DEL VALLO;
- intimato e sul 2° ricorso n° 00199/00 proposto da: COMUNE DI MAZARA DEL VALLO, in persona del Sindaco pro tempore Avv. Nicolò Vella, elettivamente domiciliato in ROMA PLE DEGLI EROI 16, presso lo studio dell'avvocato PIETRO RIGOLI che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato VINCENZO BURZOTTA, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale - -
contro
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI, PO NI;
- intimati avverso la sentenza n. 561/99 della Corte d'Appello di PALERMO, emessa il 12/02/99 e depositata il 17/06/99 (R.G. 962/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/02 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
uditi gli Avvocati Gianfranco GRAZIANI e Gioacchino PIPITONE;
udito l'avvocato Diego MAGGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Un breve antefatto introduce le vicende processua- li : nel marzo 1981 IA IC locava alla Provin- cia di Trapani un immobile sito in Mazara del Vallo, per la durata di anni sei e con destinazione ad istituto tecnico commerciale;
il canone era per £ 40 milioni an- nui.Nel corso del 1981 la cittadina di Mazara del Val- L lo venne colpita da un sisma la Provincia e l'Istituto tecnico, per solidarietà, ospitarono gli alunni della IV scuola media, rimasta dissestata. Detta ospitalità si protrasse per circa tre anni. Tanto premesso si comprendono le vicende processua- li. Con citazione del 22 giugno 1984 il locatore con- venne in giudizio la provincia di Trapani ed agi per il risarcimento dei danni subiti dai locali per l'uso in- debito dell'immobile; la provincia si costituì conte- stando il fondamento delle pretese e chiamando in ga- ranzia il comune di Mazara del Vallo;
questo ultimo, costituitosi, chiedeva il rigetto delle pretese del lo- catore. Istruita la causa con prove documentali e con- sulenza tecnica , il Tribunale respinse la domanda nei confronti della Provincia in quanto non provata ma ' accolse la domanda di indebito arricchimento nei con- 3 fronti del Comune di Mazara del Vallo. La decisione era impugnata con appello principale dal IA che ne chiedeva la riforma e l'accoglimento delle domande ri- sarcitorie nei confronti di Provincia e Comune;
con appello incidentale dal Comune di Mazara del Vallo per la riforma della decisione circa l'indebito arricchi- mento. La Corte di appello di Palermo con sentenza del 17 giugno 1999 così decideva : in parziale riforma del- la sentenza impugnata rigetta le domande proposte dal IA nei confronti del Comune di Mazara del Vallo e compensa le spese del giudizio di primo grado sia nel rapporto tra le parti predette sia nel rapporto tra l'attore e la Provincia;
conferma nel resto la sentenza appellata e compensa tra le parti le spese del presen- te grado del giudizio. Contro la decisione ricorre il IA deducendo quattro motivi di censura;
resiste il Comune di Mazara del Vallo con controricorso e ricorso incidentale;
la Provincia ha svolto soltanto difese orali chiedendo il rigetto del ricorso. I ricorsi sono stati previamente riuniti. MOTIVI DELLA DECISIONE Entrambi i ricorsi non meritano accoglimento : pre- cede l'esame del ricorso principale del locatore IA. Д 4 ESAME DEL RICORSO PRINCIPALE. I primi due motivi vengono in esame congiunto per la intrinseca connessione. Nel PRIMO MOTIVO si deduce l'error in iudicando (per la violazione degli artt.1587 n.1,1588.1590,1362 e ル SS C.C.c. inin relazione ai doveri di adempimento contrat- tuale della Provincia, che non aveva osservato la dili- genza del buon padre di famiglia nell'utilizzazione della res locata a scuola ed in relazione al cattivo uso della stessa per la indebita introduzione di una ulteriore scuola per ben tre anni, con conseguenze de- vastanti per i locali. Nel SECONDO MOTIVO si deduce il vizio della mo- tivazione e l'error in iudicando sul rilievo che i danni erano stati accertati dal CTU di ufficio, che aveva constatato il deterioramento dei locali e calco- lato equitativamente il danno nella misura del 30% del valore del canone annuo. In senso contrario si osserva che il primo motivo attiene all'an debeatur e che risulta parzialmente fon- dato, nel senso che la condotta del conduttore è certa- mente lesiva della utilizzazione convenuta e delimita- ta della res locata, e dunque costituisce inadempimento grave da cui potrebbe derivare un danno risarcibile. E tuttavia l'imputazione soggettiva esige anche la veri- 5 dell'imputazione oggettiva ossia del nesso difica causalità, che elemento strutturale per l'accertamento del danno. Questo secondo punto decisivo è stato escluso dai giu- ル(della imputabilità oggettival Ve dici del merito sul rilievo della mancanza delle prove del deterioramento conseguente al maggior uso. I giudi- ci hanno ritenuto ( e veniamo al secondo motivo ) che 1'opinione del CTU non fosse condivisibile perché co- stui aveva desunto (con presunzione semplice) il mag- gior deterioramento dal maggior uso, ma non aveva sapu- to indicare gli elementi concreti di questo suo convin- cimento che era congetturale piuttosto che fondato su F massime di comune esperienza .I consulente . ritenuto ' verificato l'an debeatur, aveva poi fatto un calcolo equitativo del danno. La parte ricorrente nel ripro- durre in dettaglio le considerazioni ed i calcoli del consulente ha posto in evidenza proprio l'inconsistenza del ragionamento del tecnico in ordine al nesso di causalità , e tale inconsistenza è stata esattamente valutata dai giudici del merito con un giu- dizio in fatto in tema di onere probatorio , non sinda- cabile in questa sede in quanto congruamente motivato. Il motivo è pertanto infondato. NEL TERZO MOTIVO si deduce l'error iuris per i giudici del merito rigettato la condanna del avere 6 Z Comune per lo indebito arricchimento, rilevando che nella fattispecie il danno consiste nella diminuzione del valore di uso del bene, e nello arricchimento e nel vantaggio di cui il comune avrebbe beneficiato senza averne il titolo. In senso contrario si Osserva che la sentenza della Corte (ff 7 尊 pur sintetica nell'evidenziare la mancanza della condizioni per lo accoglimento della domanda sussidiaria prevista dall'art .2041 c.C., aveva prima nel corso della moti- vazione, dato conto del mancato depauperamento del lo- catore da parte del Comune, con un apprezzamento in fatto , congruamente motivato e non sindacabile in que- sta sede .E' DUNQUE UN ACCERTAMENTO CORRETTO IN FATTO (PER LA MANCANZA DELLO ARRICCHIMENTO) E IN DIRITTO ben potendo il (PER LA MANCANZA DELLA SUSSIDIARIETA' ) esercitare (sia pure con autonoma azione IA , posto che l'atto introduttivo era diretto contro la Provincia) la pretesa risarcitoria anche contro il Co- mune e per diverso titolo. Per le esposte ragioni il ricorso deve essere ri- gettato. ESAME DEL RICORSO INCIDENTALE DEL COMUNE DI MAZARA DEL VALLO. I l Comune chiede la riforma della pronuncia nel punto in cui la Corte di appello ha compensato le spe- 7 dovendosi il Comune considerare parte vittoriosa.se, Ma la compensazione attiene alla valutazione discrezio- nale di una vicenda complessa , con delicate questioni motivi di compen-giuridiche, onde sussistevano giusti sazione. La valutazione discrezionale appare legittima e non è sindacabile in questa sede. Entrambi i ricorsi devono per le ragioni dette essere rigettati;
sussistono giusti motivi per compen- sare tra le parti le spese ed onorari di questo giudi- zio di cassazione.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa tra le parti le spese ed onorari del giudizio di cassazione. Roma 22 ottobre 2002 Il Presidente A. Giuliano Il relatore G.B.Petti for Bethh Ich IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello Depositata in Cancelleria osgi. 14.1.03 CANCELLIERE+1 Dott.ssa Maria Aiello