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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/10/2025, n. 1492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1492 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. TO TO OL Presidente
2) Dott. Virginia Marletta Consigliere
3) Dott. LI MA Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 735 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020
TRA
, in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, (c.f. Parte_2
), rappresentati e difesi dall' Avv. Luigi Giacomo Messina per C.F._1
mandato allegato all'atto di citazione in appello
Appellanti
p. iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano D'Ercole del Foro di Roma giusta procura generale alle liti a rogito notaio di Bologna del 29.10.2010 rep. 115840/33105 reg. a Per_1
Bologna 1 il 29.10.2010 al n. 14904 serie 1T
Appellato
Conclusioni di parte appellante:
riformare la sentenza n. 1101/2019 emessa dal Tribunale di Marsala, pubblicata in data
31.12.2019 e notificata a mezzo pec in data 09.04.2020, con accoglimento di tutte le domande spiegate nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, da intendervi quivi integralmente trascritte;
accertare e dichiarare che l'azione intrapresa della scrivente difesa è di accertamento negativo del credito e non già di ripetizione di indebito;
accertare e dichiarare che, a tal fine, l'onere della prova di produrre la completa documentazione (estratti completi e contratti) non è a carico del cliente;
accertare e dichiarare che, alla luce delle contestazioni mosse in primo grado, era onere della banca convenuta produrre i contratti;
per l'effetto,
ritenere e dichiarare che le risultanze derivanti della perizia di primo grado siano corrette;
in subordine, accertare e dichiarare il diritto del correntista ad ottenere la documentazione formalmente richiesta ai sensi del T.U.B., nonché pagata, a mezzo racc. A.r. prodotte ed allegate al numero 1 e 2 della memoria n. 2 ex art 183, comma VI c.p.c.;
2 accertare e dichiarare il diritto ad ottenere la predetta documentazione anche in corso di causa e a mezzo di ogni strumento idoneo a raggiungere lo scopo e, quindi, anche tramite ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.;
per l'effetto, qualora non si dovesse condividere quanto dedotto in merito all'onere probatorio in capo alla banca convenuta, con conferma della CTU di primo grado, ordinare l'esibizione ex art. 210 c.p.c., e procedere a nuovi ricalcoli;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarre in favore del legale.
Conclusioni di parte appellata:
➢ in via preliminare:
- dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c. inammissibile l'appello proposto
Part da per tutte le motivazioni esposte al precedente Parte_1
§ 1con ogni conseguente statuizione;
- dichiarare l'appello inammissibile ex art. 342, co. 1 c.p.c., con ogni conseguente statuizione per le ragioni esposte nel § 2.
➢ in via gradata, rigettare integralmente l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n.1101/2019 resa dal Tribunale di Marsala in data
31.12.2019, e tutte le statuizioni ivi contenute.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
3 L' e hanno Parte_1 Parte_2
proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Marsala n. 1101 del 31 dicembre 2019
che ne ha rigettato la domanda di accertamento negativo del credito vantato da Controparte_1
in dipendenza dei rapporti di conto corrente ordinario di corrispondenza -da ultimo identificato con il n. 300145625- e conto anticipi n. 3002740002 accessi dalla società presso
Banco di Sicilia s.p.a. e garantiti da fideiussione prestata da Parte_2
Ha ritenuto il Tribunale che gli attori non avessero assolto all'onere, su di essi interamente gravante, della produzione in giudizio dei contratti istitutivi dei rapporti e di quelli successivi di variazione delle condizioni economiche, pur espressamente menzionati in una delle consulenze tecniche depositate a corredo della domanda, così da precludere in radice la verifica della denunziata “difformità delle clausole convenute con le regole positive
richiamate in seno all'atto introduttivo” (pag. 7 della sentenza impugnata) e, con essa, le operazioni di ricalcolo del saldo di conto.
Con l'impugnazione, gli appellanti:
I) contestano la qualificazione giuridica della domanda in termini di ripetizione di indebito e segnalano che la lettura non atomistica, ma -doverosamente- integrata e complessiva degli scritti difensivi attestava chiaramente essere stata proposta azione di accertamento negativo del credito dell'istituto bancario;
II) sostengono essere stato, in conseguenza, erroneamente individuato il criterio di riparto dell'onere probatorio, adducendo che “in caso di accertamento di fatti negativi l'onere
4 della prova, generalmente in capo all'attore, grava invece sulla banca convenuta in virtù
del c.d. principio di vicinanza della prova” (pag. 9 dell'atto di appello). Richiamato
l'orientamento giurisprudenziale che afferma il diritto del correntista a ottenere la documentazione richiesta anche in corso di giudizio, insistono, preliminarmente, affinché
sia ordinata alla banca, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione dei contratti di conto corrente, peraltro diligentemente richiesti ai sensi dell'art. 119 TUB con raccomandate del
28.4.2014 e del 2.2.2016. Rappresentano che la consulenza tecnica comunque condotta nel primo grado di giudizio aveva avuto esito per loro marcatamente favorevole e segnalano l'incoerenza del Tribunale che aveva disposto le operazioni di ricalcolo contabile pur senza aver ordinato alla banca l'esibizione dei documenti, salvo poi ritenere imprescindibile la produzione in atti dei contratti. Osservano conclusivamente: “Delle due
una. O erano necessari i contratti e, dunque, doveva procedere ad ordinare la produzione
dei chiesti contratti (con lettera e con il mezzo istruttorio) oppure non erano necessari ed
avallare le risultanze del nominato consulente d'ufficio” (pag. 13 dell'atto di appello) e chiedono venga recepita uno delle proposte di ricalcolo del saldo di conto corrente esposta dal consulente tecnico d'ufficio;
III) si dolgono della condanna al pagamento delle spese di lite e di c.t.u. anche in considerazione della condotta della banca, non improntata ai canoni della buona fede e correttezza contrattuale.
5 L'appello, la trattazione dei cui motivi può procedere unitariamente, in quanto tutti imperniati sulla ripartizione dell'onere probatorio tra le parti del rapporto di conto corrente bancario, non
è meritevole di accoglimento.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che il correntista che agisca per far accertare la nullità del contratto e per la condanna della banca alla restituzione di quanto indebitamente percepito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti sia della mancanza, rispetto a essi, di una valida causa debendi, restando dunque onerato di documentare l'andamento del rapporto con la produzione:
-sia degli estratti conto, i quali evidenziano le singole rimesse che, per riferirsi ad importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione (così Cass. civ. 23.10.2017, n. 24948, Cass. Civ.
28.11.2018 n. 30822, Cass. Civ. 3.12.2018, n. 31187, Cass. Civ. 13.12.2019 n. 33009, Cass.
Civ. 17.4.2020 n. 7895);
- sia -e con la priorità logica correttamente evidenziata dal primo giudice là ove annota che
“l'accertamento delle dedotte invalidità negoziali logicamente precede l'individuazione delle
somme … che sono (dunque) oggetto dei pure domandati ricalcolo e conseguente
accertamento dell'obbligo della banca convenuta di corrispondere l'eventuale somma a
credito della cliente” (pag. 6 della sentenza)- la sua genesi con la produzione dei contratti di accensione dei rapporti, indispensabili per valutare la conformità a legge delle pattuizioni,
sotto il profilo formale come sostanziale (Cass. civ. 14.5.2012 n. 7501; Cass. Civ. 9.3.2021
n. 6480).
6 L'indiscusso onere probatorio del correntista non si declina in termini differenti ove questi,
essendo ancora aperto il rapporto di conto corrente o, comunque, non saldato il debito risultante dalle scritture contabili della banca, agisca non con domanda di ripetizione quanto,
piuttosto, per l'accertamento del saldo effettivo del rapporto che assume condizionato dall'applicazione di poste illegittime (Cass. S.U. 15.6.2016 n. 12307, Cass. 22.5.2024 n.
18227). Anche in questo caso, invero, il principio fissato in termini generali dall'art. 2697 c.c.
grava il correntista attore (facultato ex art. 119 T.U.B. a richiedere alla propria controparte copia della documentazione contabile e negoziale relativa al rapporto) della produzione del contratto, senza il quale non è possibile per il giudice adito apprezzare il fondamento delle censure di invalidità del regolamento negoziale.
Neppure è dato al correntista “invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare
detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando
ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento
della sua sottoscrizione” (Cass. 22.5.2024 n. 18227 che richiama la conforme Cass.
13.12.2019 n. 33009). L'osservazione è tanto più appropriata e conducente nel caso di specie in cui, incontestata la stipulazione in forma scritta delle convenzioni contrattuali, la consulenza tecnica di parte depositata da datata Parte_1
agosto 2016 (ampiamente menzionata nell'atto di citazione introduttivo del giudizio) segnala essere stata presa visione di numerosi contratti intervenuti a regolamentazione dei rapporti di conto corrente ordinario n. 300145625 (già n. 21458 e, prima ancora, n. 410016359) e conto
7 anticipi n. 300274002 (già n. 56596). Poiché è evidente che il consulente di parte era in possesso dei documenti che ha analiticamente menzionato, riferendo talora delle condizioni economiche ivi convenute (alcuni stralci della relazione, contenenti riferimenti a specifiche pattuizioni negoziali, sono peraltro testualmente riportati alle pagine 13-16 dell'atto di citazione), non ricorrono né i presupposti per considerare il correntista esonerato della relativa produzione documentale, né spazi per accedere all'ordine di esibizione dei documenti contrattuali (all'evidenza conseguiti dalla parte attraverso lo strumento dell'art. 119 T.U.B.),
mezzo istruttorio al quale comunque gli attori avevano implicitamente rinunziato nel corso del giudizio di primo grado non avendovi espressamente insistito in sede di precisazione delle conclusioni. Al riguardo è il caso di osservare che la cura effettiva e integrale degli interessi della parte affidata al difensore prescinde tanto dalle determinazioni espresse dal giudice con ordinanza, che, per espressa previsione dell'art. 177 c.p.c. in qualunque modo motivata, non pregiudica la decisione, tanto dall'esito apparentemente favorevole della disposta c.t.u.
contabile, dovendo necessariamente e prioritariamente abbracciare la verifica della completezza dell'attività istruttoria svolta onde accertare che quegli esiti possano trovare conferma in sentenza. Restano dunque superate sia l'osservazione di cui a pag .12 dell'atto di appello secondo cui “le risultanze del perito sono state molto proficue per la parte attrice,
avendo il CTU riscontrato l'applicazione di interessi usurari in molti periodi, tra l'altro in
modo costante dal primo trimestre 2009 al terzo trimestre 2013 , e ricalcolato il conto
corrente al tasso legale in assenza di esplicite pattuizioni degli interessi e commissioni”, sia
8 la susseguente domanda retorica: “se la banca non ha avuto interesse a produrre la
documentazione contrattuale, ed il Giudice non ha ordinato l'esibizione avallando lo
svolgimento della consulenza senza chiedere chiarimenti successivamente al CTU, che
interesse avrebbe dovuto avere la scrivente ad insistere nel chiesto ordine se lo stesso Giudice
(inizialmente) non ha ritenuto necessaria la documentazione contrattuale?”.
Alla luce di quanto osservato non può, allora, che concludersi per l'inutilizzabilità delle conclusioni esposte dal consulente tecnico d'ufficio nominato in primo grado perché assunte in carenza di dimostrazione del contenuto del contratto di conto corrente. Ciò vale anche in relazione alla verifica di non compatibilità delle condizioni economiche in concreto applicate rispetto alla normativa antiusura giacché, in assenza delle condizioni contrattuali, tale verifica non può aver assunto altra forma se non quella della comparazione tra tasso soglia tempo per tempo vigente e carico economico in concreto registrato, dunque, in sostanza la forma della verifica della c.d. usura sopravvenuta la quale, tuttavia, come chiarito dalle Sezioni Unite
della cassazione con sentenza n. 24675 del 19/10/2017, non ha diritto di albergo in un sistema fondato sulla centralità dell'accordo contrattuale.
Conclusivamente, dunque, nell'impossibilità di delibare i contratti di conto corrente e conto anticipi, deve confermarsi il rigetto delle domande di nullità delle singole clausole
(commissione di massimo scoperto, spese, valute, capitalizzazione infrannuale dei soli interessi a debito) e di rideterminazione del saldo di conto corrente al netto delle poste illegittimamente applicate.
9 In accordo al canone della soccombenza, anche le spese del presente grado di giudizio,
liquidate in favore di in misura prossima ai medi delle cause di valore Controparte_1
indeterminabile a complessità bassa, in € 6.900,00 -di cui € 2.050,00 per la fase di studio, €
1.400,00 per la fase introduttiva ed € 3.450,00 per la fase decisoria- oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, devono essere poste a carico solidale degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando;
rigetta l'appello proposto da e Parte_1 [...]
con atto di citazione notificato il 1.6.2020 a avverso la Parte_2 Controparte_1
sentenza del Tribunale di Marsala n. 1101 del 31.12.2019;
condanna gli appellanti alla refusione in favore di delle spese del presente Controparte_1
grado di giudizio, liquidate in € 6.900,00, così come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere a parte appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 2 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
10 LI MA TO TO OL
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. TO TO OL Presidente
2) Dott. Virginia Marletta Consigliere
3) Dott. LI MA Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 735 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020
TRA
, in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, (c.f. Parte_2
), rappresentati e difesi dall' Avv. Luigi Giacomo Messina per C.F._1
mandato allegato all'atto di citazione in appello
Appellanti
p. iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano D'Ercole del Foro di Roma giusta procura generale alle liti a rogito notaio di Bologna del 29.10.2010 rep. 115840/33105 reg. a Per_1
Bologna 1 il 29.10.2010 al n. 14904 serie 1T
Appellato
Conclusioni di parte appellante:
riformare la sentenza n. 1101/2019 emessa dal Tribunale di Marsala, pubblicata in data
31.12.2019 e notificata a mezzo pec in data 09.04.2020, con accoglimento di tutte le domande spiegate nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, da intendervi quivi integralmente trascritte;
accertare e dichiarare che l'azione intrapresa della scrivente difesa è di accertamento negativo del credito e non già di ripetizione di indebito;
accertare e dichiarare che, a tal fine, l'onere della prova di produrre la completa documentazione (estratti completi e contratti) non è a carico del cliente;
accertare e dichiarare che, alla luce delle contestazioni mosse in primo grado, era onere della banca convenuta produrre i contratti;
per l'effetto,
ritenere e dichiarare che le risultanze derivanti della perizia di primo grado siano corrette;
in subordine, accertare e dichiarare il diritto del correntista ad ottenere la documentazione formalmente richiesta ai sensi del T.U.B., nonché pagata, a mezzo racc. A.r. prodotte ed allegate al numero 1 e 2 della memoria n. 2 ex art 183, comma VI c.p.c.;
2 accertare e dichiarare il diritto ad ottenere la predetta documentazione anche in corso di causa e a mezzo di ogni strumento idoneo a raggiungere lo scopo e, quindi, anche tramite ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.;
per l'effetto, qualora non si dovesse condividere quanto dedotto in merito all'onere probatorio in capo alla banca convenuta, con conferma della CTU di primo grado, ordinare l'esibizione ex art. 210 c.p.c., e procedere a nuovi ricalcoli;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarre in favore del legale.
Conclusioni di parte appellata:
➢ in via preliminare:
- dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c. inammissibile l'appello proposto
Part da per tutte le motivazioni esposte al precedente Parte_1
§ 1con ogni conseguente statuizione;
- dichiarare l'appello inammissibile ex art. 342, co. 1 c.p.c., con ogni conseguente statuizione per le ragioni esposte nel § 2.
➢ in via gradata, rigettare integralmente l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n.1101/2019 resa dal Tribunale di Marsala in data
31.12.2019, e tutte le statuizioni ivi contenute.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
3 L' e hanno Parte_1 Parte_2
proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Marsala n. 1101 del 31 dicembre 2019
che ne ha rigettato la domanda di accertamento negativo del credito vantato da Controparte_1
in dipendenza dei rapporti di conto corrente ordinario di corrispondenza -da ultimo identificato con il n. 300145625- e conto anticipi n. 3002740002 accessi dalla società presso
Banco di Sicilia s.p.a. e garantiti da fideiussione prestata da Parte_2
Ha ritenuto il Tribunale che gli attori non avessero assolto all'onere, su di essi interamente gravante, della produzione in giudizio dei contratti istitutivi dei rapporti e di quelli successivi di variazione delle condizioni economiche, pur espressamente menzionati in una delle consulenze tecniche depositate a corredo della domanda, così da precludere in radice la verifica della denunziata “difformità delle clausole convenute con le regole positive
richiamate in seno all'atto introduttivo” (pag. 7 della sentenza impugnata) e, con essa, le operazioni di ricalcolo del saldo di conto.
Con l'impugnazione, gli appellanti:
I) contestano la qualificazione giuridica della domanda in termini di ripetizione di indebito e segnalano che la lettura non atomistica, ma -doverosamente- integrata e complessiva degli scritti difensivi attestava chiaramente essere stata proposta azione di accertamento negativo del credito dell'istituto bancario;
II) sostengono essere stato, in conseguenza, erroneamente individuato il criterio di riparto dell'onere probatorio, adducendo che “in caso di accertamento di fatti negativi l'onere
4 della prova, generalmente in capo all'attore, grava invece sulla banca convenuta in virtù
del c.d. principio di vicinanza della prova” (pag. 9 dell'atto di appello). Richiamato
l'orientamento giurisprudenziale che afferma il diritto del correntista a ottenere la documentazione richiesta anche in corso di giudizio, insistono, preliminarmente, affinché
sia ordinata alla banca, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione dei contratti di conto corrente, peraltro diligentemente richiesti ai sensi dell'art. 119 TUB con raccomandate del
28.4.2014 e del 2.2.2016. Rappresentano che la consulenza tecnica comunque condotta nel primo grado di giudizio aveva avuto esito per loro marcatamente favorevole e segnalano l'incoerenza del Tribunale che aveva disposto le operazioni di ricalcolo contabile pur senza aver ordinato alla banca l'esibizione dei documenti, salvo poi ritenere imprescindibile la produzione in atti dei contratti. Osservano conclusivamente: “Delle due
una. O erano necessari i contratti e, dunque, doveva procedere ad ordinare la produzione
dei chiesti contratti (con lettera e con il mezzo istruttorio) oppure non erano necessari ed
avallare le risultanze del nominato consulente d'ufficio” (pag. 13 dell'atto di appello) e chiedono venga recepita uno delle proposte di ricalcolo del saldo di conto corrente esposta dal consulente tecnico d'ufficio;
III) si dolgono della condanna al pagamento delle spese di lite e di c.t.u. anche in considerazione della condotta della banca, non improntata ai canoni della buona fede e correttezza contrattuale.
5 L'appello, la trattazione dei cui motivi può procedere unitariamente, in quanto tutti imperniati sulla ripartizione dell'onere probatorio tra le parti del rapporto di conto corrente bancario, non
è meritevole di accoglimento.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che il correntista che agisca per far accertare la nullità del contratto e per la condanna della banca alla restituzione di quanto indebitamente percepito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti sia della mancanza, rispetto a essi, di una valida causa debendi, restando dunque onerato di documentare l'andamento del rapporto con la produzione:
-sia degli estratti conto, i quali evidenziano le singole rimesse che, per riferirsi ad importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione (così Cass. civ. 23.10.2017, n. 24948, Cass. Civ.
28.11.2018 n. 30822, Cass. Civ. 3.12.2018, n. 31187, Cass. Civ. 13.12.2019 n. 33009, Cass.
Civ. 17.4.2020 n. 7895);
- sia -e con la priorità logica correttamente evidenziata dal primo giudice là ove annota che
“l'accertamento delle dedotte invalidità negoziali logicamente precede l'individuazione delle
somme … che sono (dunque) oggetto dei pure domandati ricalcolo e conseguente
accertamento dell'obbligo della banca convenuta di corrispondere l'eventuale somma a
credito della cliente” (pag. 6 della sentenza)- la sua genesi con la produzione dei contratti di accensione dei rapporti, indispensabili per valutare la conformità a legge delle pattuizioni,
sotto il profilo formale come sostanziale (Cass. civ. 14.5.2012 n. 7501; Cass. Civ. 9.3.2021
n. 6480).
6 L'indiscusso onere probatorio del correntista non si declina in termini differenti ove questi,
essendo ancora aperto il rapporto di conto corrente o, comunque, non saldato il debito risultante dalle scritture contabili della banca, agisca non con domanda di ripetizione quanto,
piuttosto, per l'accertamento del saldo effettivo del rapporto che assume condizionato dall'applicazione di poste illegittime (Cass. S.U. 15.6.2016 n. 12307, Cass. 22.5.2024 n.
18227). Anche in questo caso, invero, il principio fissato in termini generali dall'art. 2697 c.c.
grava il correntista attore (facultato ex art. 119 T.U.B. a richiedere alla propria controparte copia della documentazione contabile e negoziale relativa al rapporto) della produzione del contratto, senza il quale non è possibile per il giudice adito apprezzare il fondamento delle censure di invalidità del regolamento negoziale.
Neppure è dato al correntista “invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare
detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando
ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento
della sua sottoscrizione” (Cass. 22.5.2024 n. 18227 che richiama la conforme Cass.
13.12.2019 n. 33009). L'osservazione è tanto più appropriata e conducente nel caso di specie in cui, incontestata la stipulazione in forma scritta delle convenzioni contrattuali, la consulenza tecnica di parte depositata da datata Parte_1
agosto 2016 (ampiamente menzionata nell'atto di citazione introduttivo del giudizio) segnala essere stata presa visione di numerosi contratti intervenuti a regolamentazione dei rapporti di conto corrente ordinario n. 300145625 (già n. 21458 e, prima ancora, n. 410016359) e conto
7 anticipi n. 300274002 (già n. 56596). Poiché è evidente che il consulente di parte era in possesso dei documenti che ha analiticamente menzionato, riferendo talora delle condizioni economiche ivi convenute (alcuni stralci della relazione, contenenti riferimenti a specifiche pattuizioni negoziali, sono peraltro testualmente riportati alle pagine 13-16 dell'atto di citazione), non ricorrono né i presupposti per considerare il correntista esonerato della relativa produzione documentale, né spazi per accedere all'ordine di esibizione dei documenti contrattuali (all'evidenza conseguiti dalla parte attraverso lo strumento dell'art. 119 T.U.B.),
mezzo istruttorio al quale comunque gli attori avevano implicitamente rinunziato nel corso del giudizio di primo grado non avendovi espressamente insistito in sede di precisazione delle conclusioni. Al riguardo è il caso di osservare che la cura effettiva e integrale degli interessi della parte affidata al difensore prescinde tanto dalle determinazioni espresse dal giudice con ordinanza, che, per espressa previsione dell'art. 177 c.p.c. in qualunque modo motivata, non pregiudica la decisione, tanto dall'esito apparentemente favorevole della disposta c.t.u.
contabile, dovendo necessariamente e prioritariamente abbracciare la verifica della completezza dell'attività istruttoria svolta onde accertare che quegli esiti possano trovare conferma in sentenza. Restano dunque superate sia l'osservazione di cui a pag .12 dell'atto di appello secondo cui “le risultanze del perito sono state molto proficue per la parte attrice,
avendo il CTU riscontrato l'applicazione di interessi usurari in molti periodi, tra l'altro in
modo costante dal primo trimestre 2009 al terzo trimestre 2013 , e ricalcolato il conto
corrente al tasso legale in assenza di esplicite pattuizioni degli interessi e commissioni”, sia
8 la susseguente domanda retorica: “se la banca non ha avuto interesse a produrre la
documentazione contrattuale, ed il Giudice non ha ordinato l'esibizione avallando lo
svolgimento della consulenza senza chiedere chiarimenti successivamente al CTU, che
interesse avrebbe dovuto avere la scrivente ad insistere nel chiesto ordine se lo stesso Giudice
(inizialmente) non ha ritenuto necessaria la documentazione contrattuale?”.
Alla luce di quanto osservato non può, allora, che concludersi per l'inutilizzabilità delle conclusioni esposte dal consulente tecnico d'ufficio nominato in primo grado perché assunte in carenza di dimostrazione del contenuto del contratto di conto corrente. Ciò vale anche in relazione alla verifica di non compatibilità delle condizioni economiche in concreto applicate rispetto alla normativa antiusura giacché, in assenza delle condizioni contrattuali, tale verifica non può aver assunto altra forma se non quella della comparazione tra tasso soglia tempo per tempo vigente e carico economico in concreto registrato, dunque, in sostanza la forma della verifica della c.d. usura sopravvenuta la quale, tuttavia, come chiarito dalle Sezioni Unite
della cassazione con sentenza n. 24675 del 19/10/2017, non ha diritto di albergo in un sistema fondato sulla centralità dell'accordo contrattuale.
Conclusivamente, dunque, nell'impossibilità di delibare i contratti di conto corrente e conto anticipi, deve confermarsi il rigetto delle domande di nullità delle singole clausole
(commissione di massimo scoperto, spese, valute, capitalizzazione infrannuale dei soli interessi a debito) e di rideterminazione del saldo di conto corrente al netto delle poste illegittimamente applicate.
9 In accordo al canone della soccombenza, anche le spese del presente grado di giudizio,
liquidate in favore di in misura prossima ai medi delle cause di valore Controparte_1
indeterminabile a complessità bassa, in € 6.900,00 -di cui € 2.050,00 per la fase di studio, €
1.400,00 per la fase introduttiva ed € 3.450,00 per la fase decisoria- oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, devono essere poste a carico solidale degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando;
rigetta l'appello proposto da e Parte_1 [...]
con atto di citazione notificato il 1.6.2020 a avverso la Parte_2 Controparte_1
sentenza del Tribunale di Marsala n. 1101 del 31.12.2019;
condanna gli appellanti alla refusione in favore di delle spese del presente Controparte_1
grado di giudizio, liquidate in € 6.900,00, così come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere a parte appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 2 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
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