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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/05/2025, n. 2527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2527 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7102/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione del lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, Luigi Pazienza, nella prosecuzione del verbale di udienza del 28.05.2025;
visto l'art. 429 c.p.c.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro
tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. M. Menna;
Parte_1
e
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti A. Tamisari e Controparte_1
S. Cacciatore;
e
, in persona del legale appresentante pro- Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. M. Misiani e dall'Avv. G.
Castorino
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 5.06.2024 ha convenuto in Parte_1
giudizio innanzi al Giudice del Lavoro di Milano la e la CP_1 [...]
formulando le seguenti conclusioni: “ in via principale CP_2 accertare e dichiarare l'intervenuta irregolare e illegittima interposizione e/o intermediazione di manodopera o, in ogni caso, l'illeceità e illegittimità dell'appalto ex art. 29 d.lgs. 276/2003 con riferimento al rapporto di lavoro della ricorrente, a far data dall'1.7.2023 al 30.11.2023 (ovvero a partire da quella diversa data e/o per quel diverso periodo ritenuto di giustizia e/o risultante in corso di causa) e, per l'effetto, accertare e dichiarare che tra la ricorrente e , in persona dell'omonima titolare, si è Controparte_1
costituito un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato a far data dall'1.7.2023 (o da quella diversa data ritenuta di giustizia), con diritto della ricorrente, dunque, ad ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full-time con , con inquadramento come operaia di 5° Controparte_1
livello del CCNL SM FC (ovvero in quel diverso livello e/o di quel diverso CCNL risultante in corso di causa); accertare e dichiarare, ove occorra, la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato il ricorrente e con decorrenza dall'1.7.2023 anche con Controparte_2
riferimento alla clausola di apposizione del termine;
accertare e dichiarare l'inesistenza, l'inefficacia, la nullità, l'invalidità e, comunque,
l'illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente in data 30.11.2023 dalla formale datrice di lavoro accertare e Controparte_2
dichiarare la perdurante esistenza di un rapporto di lavoro subordinato della ricorrente con a far data dall'1.7.2023 (ovvero a Controparte_3 partire da quella diversa data ritenuta di giustizia) e, per l'effetto, ordinare a , in persona dell'omonima titolare, di ripristinare la Controparte_1
funzionalità del rapporto di lavoro della ricorrente, con inquadramento nel
5° livello del CCNL SM FC (ovvero in quel diverso livello e/o di quel diverso CCNL risultante in corso di causa); condannare
, in persona dell'omonima titolare, al pagamento, in Controparte_1
2 favore della ricorrente, delle retribuzioni globali di fatto maturate dalla data del 30.11.2023 (ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia) fino alla data di effettiva riammissione in servizio, sulla base del tallone mensile lordo di euro 1.696,66 (ovvero quel diverso importo ritenuto di giustizia) e al versamento della relativa contribuzione previdenziale e assistenziale;
accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di percepire la retribuzione per tutte le ore di lavoro straordinario svolte, come capitolate nella narrativa in fatto, con le maggiorazioni previste dall'art. 302 del CCNL SM FC (ovvero secondo quel diverso
CCNL risultante in corso di causa); i) condannare , in Controparte_1 persona dell'omonima titolare, a pagare alla ricorrente l'importo lordo di euro 2.141,10, per tutte le ore di lavoro straordinario svolte (ovvero quella diversa somma ritenuta di giustizia e/o risultante in corso di causa), salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile;
j) in subordine rispetto al punto che precede , in caso di accertamento della sussistenza di un contratto di appalto e/o subappalto lecito tra e Controparte_1 [...]
per il periodo di lavoro per cui è causa ovvero dalla CP_2
differente data stabilita e/o accertata dal Giudice, condannare, in solido tra loro, ex art. 29 d.lgs. 276/2003, e Controparte_1 Controparte_2
rispettivamente in persona dell'omonima titolare e del legale
[...]
rappresentante pro tempore, a pagare alla ricorrente tutte le ore di lavoro straordinario svolte per l'importo indicato nel paragrafo 5 del diritto, dunque l'importo lordo di euro 2.141,10, (ovvero quella diversa somma ritenuta di giustizia e/o risultante in corso di causa), salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile;
In via subordinata: accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato tra la ricorrente e in Controparte_2 data 27.6.2023 e con decorrenza dall'1.7.2023, con riferimento alla clausola di apposizione del termine;
per l'effetto, accertare e dichiarare la sussistenza tra la ricorrente e di un rapporto di lavoro Controparte_2 subordinato, a tempo pieno e indeterminato dall'1.7.2023 (ovvero dalla diversa data risultante e ritenuta di giustizia in corso di causa), con
3 inquadramento nel livello 5° del CCNL SM FC (ovvero quel diverso CCNL risultante in corso di causa); condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_2 corrispondere alla ricorrente, ai sensi dell'art. 28, D.lgs. n. 81/2015, un'indennità onnicomprensiva pari a 12 mensilità e, comunque, non inferiore a 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari a euro 1.508,14 mensili (ovvero a quell'altra diversa somma ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria); accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o invalidità e/o inefficacia e, comunque, l'annullabilità del licenziamento per giusta causa intimato alla ricorrente con lettera datata 30.11.2023; per l'effetto: in via principale, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, d.lgs. 23/2015, condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a: CP_2
reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro alle precedenti condizioni economiche e normative;
pagare alla stessa un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR pari al tallone di euro 1.508,14 mensili (ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia) dal giorno del licenziamento sino a quella della effettiva reintegrazione nel posto di lavoro e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per lo stesso periodo, in ogni caso in misura non superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR;
in via subordinata , ai sensi dell'art. 3, primo comma,
d.gs. 23/2015, dichiarare estinto il rapporto di lavoro tra le parti in data
30.11.2023; condannare in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo non inferiore a 6 mensilità e non superiore a 36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR pari al tallone di euro 1.508,14 mensili
(ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia); in via ulteriormente subordinata , ai sensi dell'art. 4, d.lgs. 23/2015, dichiarare estinto il rapporto di lavoro intercorso tra le parti in data 30.11.2023; condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
4 a corrispondere alla ricorrente un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo non inferiore a 2 mensilità e non superiore a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, pari al tallone di e uro 1.508,14 mensili (ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia); in estremo subordine , condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
a pagare alla ricorrente le retribuzioni che la stessa avrebbe maturato sino al 31.12.2023, dunque pari all'importo lordo di euro 1.441,36 (ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia); in ogni caso per tutte le domande di cui ai punti precedenti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
con vittoria di spese e competenze professionali”.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto delle Controparte_2
domande.
Si costituiva tardivamente in giudizio la chiedendo in prima CP_1
battuta la rimessione in termini e nel merito il rigetto delle domande.
Le domande formulate in via principale dalla ricorrente sono fondate nei limiti delle argomentazioni che seguono.
1.In via preliminare va disattesa la richiesta di remissione in termini formulata dalla difesa della Una richiesta in tal senso CP_1
presuppone necessariamente una causa non imputabile, ossia una ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore che ha impedito alla parte di rispettare lo specifico termine di decadenza previsto: in sostanza la parte richiedente è tenuta ad allegare eventi considerati idonei a rompere il nesso eziologico tra un determinato comportamento ed un certo effetto, in modo tale che l'evento non possa essere attribuito alla responsabilità dell'autore del comportamento.
Non vi è dubbio che una richiesta in tal senso formulata sulla base della sola circostanza che il consulente della avrebbe Controparte_2
riferito alla resistente che non fosse necessaria una costituzione in giudizio non ha alcuna rilevanza ai fini di una remissione in termini.
5 2. Ciò premesso occorre delineare i principi generali che disciplinano la materia. E' noto che a partire dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 276 del
2003, art. 85, comma 1, lett. c), è stata abrogata la L. 23 ottobre 1960, n.
1369, in materia di intermediazione illecita di manodopera e contemporaneamente è stata introdotta la fattispecie della somministrazione lecita di manodopera, disciplinata dal D.Lgs. n. 276 del
2003, art. 20, e s.s., e, oggi, dal D.Lgs. n. 81 del 2005, art. 30, e s.s.
Inoltre è stata anche prevista una precisa disciplina dell'appalto endoaziendale, sancendo il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, al comma 1, che "ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655 c.c., si distingue dalla somministrazione di lavoro per l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa".
Ebbene, quest'ultima previsione normativa codifica un principio che la giurisprudenza di legittimità aveva già elaborato nel vigore della vecchia legge n. 1369 del 1960, ossia che il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, in riferimento agli appalti
"endoaziendali" (caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di qualsiasi attività, ancorché strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente), opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una mera prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore ( presunto datore di lavoro) i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo
(cfr. Cass. 9 marzo 2009, n. 5648; Cass. 30 agosto 2007, n. 18281; Cass.
5 ottobre 2002, n. 14302).
6 La giurisprudenza già nella vigenza del regime di cui alla L. n. 1369 del
1960, aveva ritenuto che uno degli indici principali dell'interposizione illecita fosse l'assoggettamento dei dipendenti dello pseudo appaltatore al potere direttivo e di controllo del committente, effettivo utilizzatore delle prestazioni lavorative (Cass. n. 86431 del 2001, Cass. n. 3196 del 2000,
Cass. n. 5087 del 99), in quanto tale situazione denota l'assenza di un vero appalto, figura questa che si caratterizza per l'utilizzazione diretta della prestazione lavorativa da parte dell'appaltatore, con esercizio del potere direttivo e di controllo da parte di questo ultimo, quale creditore della prestazione lavorativa del personale da lui dipendente. Pur essendo connaturato alla figura dell'appalto endoaziendale l'esercizio di un potere di controllo da parte del committente, magari con la predeterminazione di modalità temporali e tecniche di esecuzione del servizio o dell'opera oggetto dell'appalto, è comunque necessario che detto potere non interferisca con il potere direttivo del datore di lavoro, restando estraneo alle disposizioni da questi impartite e relative alla gestione della manodopera e alle concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative (cfr. Cass. n. 13015 del 1993 e anche Cass. n. 9398 del 1993, secondo cui per valutare la legittimità dell'appalto, il giudice deve tener conto anche "delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa che manifestino la sussistenza di un rapporto di subordinazione diretta con il committente").
Il citato art. 29 non a caso fa riferimento, nell'indicare le peculiarità del contratto di appalto, all'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto e, dunque, ad un indice rivelatore della sussistenza, o meno, di un genuino contratto di appalto di opere e di servizi, che già la giurisprudenza aveva individuato in precedenza.
7 In altri termini, il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29 individua i confini dell'appalto endoaziendale lecito, per differenza con la somministrazione, e, pur rinviando alle previsioni generali del codice civile in materia di appalto, fornisce precisi criteri per distinguere la liceità degli appalti in questione, quando i criteri tipici dell'appalto in generale
(l'organizzazione dei mezzi necessari alla sua esecuzione e la gestione a proprio rischio) risultano meno pregnanti, per il tipo di opera o di servizio prestato. In questo caso l'art. 29, in linea con i principi già elaborati dalla previgente giurisprudenza al fine di individuare gli appalti illeciti di manodopera (endoaziendali) e di cui si è detto sopra, consente di riscostruire l'autonoma organizzazione dei mezzi desumendola anche dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto endoaziendale.
Per quanto attiene poi alla distribuzione degli oneri probatori, è indubbio che chi agisce in giudizio abbia l'onere di dimostrare la sussistenza degli elementi di riscontro dell'appalto illecito ed i presupposti giustificativi della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e, di contro, spetti alla parte resistente l'onere di provare la liceità dell'appalto.
“ Criteri generali e astratti, a tal fine, sono certamente l'esercizio della facoltà di istruire il personale sulle concrete modalità di esecuzione della prestazione, la proprietà degli strumenti e delle attrezzature di lavoro,
l'organizzazione in concreto della manodopera attraverso anche la presenza in loco con poteri di gestione e soluzione dei problemi, il contenuto della prestazione svolta in relazione all'oggetto dell'attività appaltata e l'eventuale sovrapponibilità o interscambiabilità tra mansioni dei dipendenti dell'appaltatore e dell'appaltante. La giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto non plausibile, in relazione a fattispecie che presentino ambiguità, che la riconduzione del rapporto di lavoro all'uno o all'altro tipo contrattuale o, deve aggiungersi, al datore di lavoro formale o di fatto, possa essere fondata su elementi indiziari valutati singolarmente, essendo ciascuno di essi, di per sé considerato, inidoneo
8 a costituire il criterio generale e astratto preordinato al suddetto risultato,
(Cass., n. 9108 del 2012; Cass. S.U., n. 584 del 2008; Cass. n. 722 del
2007; Cass., n. 19894 del 2005; Cass., n. 13819 del 2003; Cass., S.U.,
n. 379 del 1999)".
In sostanza, qualora venga prospettata una intermediazione vietata di manodopera nei rapporti tra società dotate entrambe di propria genuina organizzazione d'impresa, il giudice del merito deve accertare se la società appaltante svolga un intervento direttamente dispositivo di controllo sulle persone dipendenti dall'appaltatore del servizio, non essendo sufficiente a configurare la intermediazione vietata il mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto o lo svolgimento del servizio (Cass. n. 12664 del 2003): sono leciti gli appalti di opere e servizi che, pur espletatili come prestazioni di manodopera, costituiscano un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza diretti interventi dispositivi di controllo dell'appaltante sulle persone dipendenti dall'altro soggetto (Cass. n. 8643 del 2001, Cass. n. 15557 del 2019, Cass. n. 1503 del 2021).
Nel caso che ci occupa si pone il problema di accertare se colui che ha formalmente assunto la ricorrente sia anche colui che di fatto esercita il potere organizzativo e direttivo sulla stessa o se, al contrario, le prerogative datoriali siano esercitate dal committente o interponente, ossia da colui che ha usufruito in concreto delle prestazioni del lavoratore.
In tutti i casi nei quali il soggetto onerato deve fornire la prova dell'assoggettamento di un lavoratore al potere direttivo, disciplinare e organizzativo di un datore di lavoro diverso da quello che risulta formalmente agli atti è tenuto a fornire una prova estremamente rigorosa.
La giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che, al fine di verificare la fondatezza o meno di una domanda di accertamento della natura subordinata di un rapporto di lavoro, è sempre necessario
9 verificare se il lavoratore è assoggettato al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del “presunto” datore di lavoro, a prescindere dallo schema contrattuale sotteso utilizzato dalle parti.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, il principale elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato è rappresentato dalla soggezione del lavoratore al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia e inserimento in modo sistematico e non occasionale nell'organizzazione produttiva di quest'ultimo ( Cfr. ex multis Cass., sez. lavoro, 19-02-2016, n. 3303; Cass., sez. lavoro, 08-04-2015, n. 7024;
Cass., sez. lavoro, 07-02-2013, n. 2931; Cass., sez. lavoro, 26-10-2012,
n. 18469). E' altresì nota e costante l'affermazione della Suprema Corte per cui, nell'indagine circa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la volontà delle parti contraenti e, in particolare, la tipologia contrattuale utilizzata deve sì essere tenuta in conto, ma non riveste un rilievo assorbente, dovendosi interpretare le dichiarazioni contrattuali alla luce del comportamento complessivo delle stesse, anche posteriore alla conclusione del contratto, con la conseguenza che in caso di contrasto tra dati formali e dati fattuali relativi alle modalità della prestazione occorre dare prevalenza ai secondi (Cass., sez. lav., 09/02/2016, n.
10004; Cass., 21.10.2014, n. 22289; Cass., 27.7.2009, n. 17455; Cass.,
23.7.2004, n. 13884). Gli indici fondamentali della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, dunque, devono essere individuati nel potere direttivo e di controllo, ovvero la sottoposizione del lavoratore alle scelte esercitate dal datore sulle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, nella piena e libera organizzazione dell'attività di impresa e dei beni aziendali garantita dall'art. 41 Cost.; nel potere gerarchico, ovvero l'inserimento del lavoratore all'interno dell'organizzazione aziendale e nell'organigramma stabilito dal datore medesimo;
nel potere disciplinare, quindi la sottoposizione del lavoratore alle norme disciplinari ed alla possibilità dello stesso di essere sanzionato in caso di violazione.
10 In particolare, la Corte di Cassazione ha statuito che “ …. al fine del rigetto della domanda fondata sulla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il giudice del merito, che neghi la ricorrenza degli elementi costitutivi di detto rapporto, non è tenuto ad accertare se le prestazioni svolte dall'attore siano ricollegabili ad un contratto d'opera o ad un contratto di appalto, stante l'irrilevanza di una tale indagine al fine indicato. Ed invero, in caso di domanda diretta ad accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro, qualora la parte che ne deduce l'esistenza non abbia dimostrato la sussistenza del requisito della subordinazione - ossia della soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall'emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa
- non occorre, ai fini del rigetto della domanda, che sia provata anche l'esistenza del diverso rapporto dedotto dalla controparte, dovendosi escludere che il mancato accertamento di quest'ultimo equivalga alla dimostrazione dell'esistenza della subordinazione, per la cui configurabilità è necessaria la prova positiva di specifici elementi che non possono ritenersi sussistenti per effetto della carenza di prova su una diversa tipologia di rapporto (in tal sensi v. pure Cass. lav. n. 2728 del
17/11/2009 - 08/02/2010)” (Cass. Civ., sez. lav., 2 gennaio 2018, n. 1).
La norma di riferimento è l'art. 2967 c.c., contenente la regola generale in tema di ripartizione dell'onere probatorio, secondo cui chi rivendica un diritto in giudizio è tenuto a dare prova dei fatti che ne costituiscono il fondamento.
La Corte di Cassazione è pacifica nel ritenere che spetti al lavoratore provare la configurabilità della dedotta interposizione illecita e, in particolare “…l'esistenza del rapporto fra questi (rectius: il committente)
e l'asserito intermediario, e inoltre, alla stregua della presunzione assoluta stabilita dalla legge (impiego da parte dell'appaltatore di capitali, macchine o attrezzature fornite dall'appaltante) o in base alle normali regole di prova, che l'intermediario è un imprenditore solo apparente,
11 restando escluso che al fine sopraindicato possa prescindersi da entrambe le menzionate allegazioni e prove, dando solo la (pur necessaria) dimostrazione che l'asserito interposto ha messo a disposizione dell'interponente le energie lavorative del lavoratore medesimo” (Cass. Civ., sez. lav., 11 marzo 2014, n. 5568; Cass. Civ., sez. lav., 7 ottobre 2000, n. 13388).
Ed ancora, nelle numerose sentenze pronunciate, anche di recente, dalla giurisprudenza di legittimità si legge quanto segue: “con il terzo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., e del
D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 1; assume, in sintesi, che quando la questione controversa non attiene all'accertamento della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato ma solo alla individuazione dell'effettivo datore di lavoro si determina un'attenuazione degli oneri probatori per cui il lavoratore è tenuto a provare solo l'esistenza di un formale rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto appaltatore, la adibizione all'appalto e ad allegarne la non genuinità, spettando alla committente, con riguardo a tale ultimo profilo, la allegazione e prova del contrario;
nello specifico, in applicazione di tale criterio, non avendo la committente offerto la prova contraria alla allegazione della lavoratrice, su di essa ricadevano le relative conseguenze;
[…] l'assunto di parte ricorrente in punto di distribuzione degli oneri di allegazione e prova in ipotesi in cui il lavoratore intenda far valere la esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in capo ad un soggetto diverso dal formale datore di lavoro non ha riscontro a livello normativo, in assenza di specifica previsione che consenta di ritenere derogato il fondamentale criterio desumibile dall'art. 2697 c.c., in base al quale è sul soggetto che agisce in giudizio per il riconoscimento di un diritto che grava l'onere di provarne i fatti costitutivi (cfr. per un'applicazione del principio in tema di appalto di mere prestazioni di lavoro, vietato ai sensi della L. n. 1369 del 1960, art. 1, v.
Cass. n. 670/2004, Cass. n. 13388/2000)” (Cass. Civ., sez. lav., 10 marzo 2022, n. 7818).
12 3. Nell'esaminare il materiale probatorio acquisito, occorre partire dalle dichiarazioni testimoniali.
La teste ha riferito di aver visto la ricorrente lavorare Testimone_1
presso il Golden Bar in quanto si è recata nel suddetto locale circa una volta al mese nel periodo dal mese di marzo 2021 al mese di maggio
2022, di averla vista lavorare in due occasioni la domenica nel 2023, nonché in molteplici altre occasioni, ossia quando doveva recarsi all'Istituto dei Tumori, oltre che nel fine settimana;
di aver visto la ricorrente preparare i caffè ai clienti, di averla vista al lavoro anche dopo la fine del suo orario di lavoro, ossia dopo le 16,00. Inoltre, la suddetta teste ha riferito di aver visto la ricorrente rispondere alle direttive della in merito alle mansioni da svolgere. CP_1
Il teste ha riferito di aver visto la ricorrente lavorare presso Testimone_2
il Golden Bar della dal 2020 al 2023 in quanto vi si recava circa CP_1 una volta alla settimana sostando all'interno del locale per circa un'ora. Il teste ha affermato di aver visto la ricorrente occuparsi della preparazione dei caffè, del servizio ai tavoli, della pulizia dei tavoli, della preparazione degli aperitivi riferendo che la ricorrente lavorava tutti i giorni della settimana, dalle ore 5,00 alle ore 12,00, in quanto capitava di accompagnarla al lavoro e di andare a prenderla al termine del servizio.
Il teste ha anche riferito aver visto la ricorrente rispondere alle Tes_2
direttive di e del marito di questa con riferimento alle Controparte_1
attività da svolgere aggiungendo che la ricorrente era tenuta a rivolgersi alla er la richiesta dei permessi. CP_1
La teste ha riferito di essere una cliente del Golden Bar da Tes_3
otto anni, di recarsi in tale bar la mattina per tre giorni la settimana per fare colazione;
di aver visto la ricorrente lavorare dietro al bancone, addetta a preparare i caffè, servire le brioche, pulire il pavimento, soggetta alle direttive del datore di lavoro posto dietro la cassa.
Passando all'esame del materiale documentale, dallo scambio di messaggi whatsapp prodotti da parte ricorrente ( doc. 8 del fascicolo dell'istante) risulta che il 16.6.2023 la a chiesto alla ricorrente il CP_1
13 documento d'identità per la predisposizione del contratto di lavoro del
27.6.2023: “16.6.23, 13.17 – : bona quando puoi girami i Persona_1 tuoi documenti per rinnovo contratto. Grazie 16.6.23, 16,43 – Vale : i documenti loro già 16.6.23, 16,57 – servono ancora”. In Persona_1
data 20.6.2023, la ricorrente ha inoltrato alla le fotografie del CP_1 proprio documento d'identità. In tale occasione, come risulta dallo scambio di messaggi whatsapp, la ha chiesto alla ricorrente il CP_1 numero di protocollo della malattia: “17.11.23, 17,25 – Persona_1
Codice malattia? 17.11.23, 17,26 – BE DA: Li guardano loro i giorni? (…) 17.11.23, 17,27 – Vale: credo che sono una settimana. Non so mi ha dato sto codice”.
Non vi è alcun dubbio che la ricorrente non sia stata sottoposta alle direttive di nelle persone di e di Controparte_2 Persona_2
. Tale deduzione contenuta nella memoria di Persona_3 [...]
è rimasta priva di riscontri.. Pertanto, vi è la prova che nessun CP_2 responsabile di sia mai stato presente all'interno del Controparte_2
Golden Bar per controllare ed organizzare il lavoro della ricorrente.
Peraltro, dalla prova orale si evince che lavoratrice ha svolto anche mansioni di pulizia dei locali del bar (cfr. la deposizione di ), Tes_3 ossia mansioni estranee all'oggetto del contratto di appalto prodotto dalle resistenti.
Ciò costituisce un ulteriore profilo di illiceità dell'appalto, come affermato dalla Suprema Corte: “la censura deve ritenersi infondata poiché non si confronta con l'accertamento in fatto svolto dalla corte territoriale attraverso l'esame dei mezzi istruttori, ed in particolare della prova testimoniale, che ha attestato lo svolgimento di compiti estranei al contratto di appalto, quale la movimentazione esterna degli automezzi.
In tale contesto è risultato che il aveva svolto in continuità le dette Pt_2
attività, per più di un anno, tutti i giorni, ricevendo le direttive dal responsabile dell'officina Tale ultima specificazione evidenzia nel CP_4
dettaglio la scelta aziendale, assunta per il tramite del responsabile dell'officina, di adibire il a mansioni diverse da quelle oggetto di Pt_2
14 appalto (in conformità Cass. n.8863/2013). Siffatto accertamento fonda la decisione del giudice d'appello che, tenuto conto del disposto dell'art. 29 d.lgs n. 276/2003, ratione temporis applicabile, ha dichiarato la sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze di Cotral spa” (Cass.
Civ., sez. lav 21.3.2023, n. 8055).
Nella memoria della è stato poi dedotto che la ricorrente ha CP_1
utilizzato solo beni messi a disposizione da , tra cui quelli Controparte_2
indicati nel contratto di affitto di beni mobili. Tuttavia , dal contratto di affitto di beni mobili prodotto (cfr. doc. 5 fascicolo di Controparte_2
), risulta che la era proprietaria dei bicchieri, delle tazzine, dei CP_1
cucchiaini e dei calici. Tali strumenti sono stati affittati, solo per sei mesi
(ossia dal 1.7.2023 al 31.12.2023), alla dietro Controparte_2
pagamento di un compenso di euro 100,00 mensili, oltre Iva. Tra i documenti prodotti dalle convenute non vi è alcuna traccia dell'addebito di tale importo né del relativo pagamento. Tale corrispettivo estremamente ridotto includeva anche la quota parte per l'utilizzo delle utenze aziendali, ossia utenze intestate alla Il corrispettivo è CP_1
talmente esiguo da non coprire neanche parte delle utenze mensili aziendali, dal momento che il Golden Bar è aperto al pubblico tutti i giorni della settimana dalla mattina al pomeriggio inoltrato.
Non si comprende, peraltro, quale delle due resistenti sia la proprietaria dei residui beni utilizzati dalla ricorrente nel bar, ossia la macchinetta del caffè, la lavastoviglie, il frigorifero e il forno. Nel ricorso è stato dedotto che tali strumenti utilizzati dalla ricorrente sono di proprietà della CP_1
La resistente si è limitata a negare tale circostanza. Invece, CP_2
ha dedotto che sono stati dalla stessa acquistati. Nonostante ciò,
[...]
non ha prodotto le fatture di acquisto di tali strumenti, Controparte_2 sebbene fosse gravata del relativo onere probatorio. E' plausibile che tali strumenti (ossia la macchinetta del caffè, la lavastoviglie, il frigorifero e il forno) siano di proprietà della in quanto la resistente svolge CP_1
attività di bar e caffè a far tempo dal 2013, come si evince dalla visura
15 camerale prodotta, ossia dieci prima della sottoscrizione del contratto di appalto prodotto.
Appare evidente dall'esame della prova orale e della documentazione prodotta che l'appalto in questione, alla stregua dei principi fissati dalla giurisprudenza citata, fosse illecito. In particolare, tutta l'organizzazione di lavoro dell'istante era direttamente gestita dalla CP_1
Per tali ragioni la ha esercitato nei confronti del ricorrente i tipici CP_1
poteri riconosciuti al datore di lavoro, ovvero quello gerarchico- organizzativo e direttivo. Di conseguenza, va dichiarata l'intervenuta costituzione di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la a far tempo dal 1.07.2023. CP_1
4.Con riferimento alla problematica dell'inquadramento contrattuale va osservato che la applica ai propri dipendenti il CCNL SM - CP_1
FC.
Pertanto, alla ricorrente spetta il trattamento previsto da tale CCNL.
Infatti, nell'art. 1 del suddetto risulta che, “III) AZIENDE PUBBLICI
ESERCIZI a) ristoranti, sia di tipo tradizionale che self-services, fast foods, trattorie, tavole calde, osterie con cucina, pizzerie, rosticcerie, friggitorie e similari;
piccole pensioni, locande, piccole trattorie ed osterie con cucina, che abbiano non più di nove camere per alloggio;
caffè, bar, snack bar, bottiglierie, birrerie, fiaschetterie, latterie ed ogni altro esercizio ove si somministrano e vendono alimenti e bevande di cui agli articoli 3 e 5 della legge 25 agosto 1991 n. 287 e successive modifiche e integrazioni;
chioschi di vendita di bibite, gelati e simili;
gelaterie, cremerie;
negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi;
b) locali notturni, sale da ballo e similari;
sale da biliardo e altre sale giochi autorizzate dalla vigente normativa;
c) laboratori di pasticceria e confetteria anche di natura artigianale;
d) posti di ristoro sulle autostrade;
posti di ristoro nelle stazioni ferroviarie (buffets di stazione), aeroportuali, marittime, fluviali, lacuali e piscinali;
servizi di ristorazione sui treni;
ditte appaltatrici dei
16 servizi di ristorazione sulle piattaforme petrolifere;
aziende addette alla preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti (catering ed altre); aziende per la ristorazione collettiva in appalto (mense aziendali e simili) e servizi sostitutivi di mensa;
spacci aziendali di bevande (bar aziendali e simili); e) pubblici esercizi sopra elencati annessi a stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali, ad alberghi diurni,
a palestre e impianti sportivi;
f) aziende per la somministrazione al domicilio del cliente;
g) ogni altro esercizio in cui si somministrano alimenti e bevande”.
Dunque, si tratta di attività che rientrano nell'oggetto sociale della convenuta, come risulta dalla visura camerale prodotta.
Quanto al livello di inquadramento, l'art. 290 del CCNL SM
FC per il livello quinto prevede quanto segue:
“Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè: cameriere bar, tavola calda, self-service; barista”. Le mansioni di barista svolte dal ricorrente a far tempo dal 1.7.2023 sono riconducili nel suddetto livello quinto.
Peraltro si tratta dello stesso livello e delle medesime mansioni riconosciute anche nel contratto di lavoro a tempo determinato intercorso tra l'istante e la Pertanto, a far data dall'1.7.2023, Controparte_2 la ricorrente ha diritto all'inquadramento nel livello 5° livello del CCNL
SM FC.
5.Stante la non genuinità dell'appalto, il licenziamento irrogato da
è giuridicamente inesistente in quanto intimato a non Controparte_2
domino, come tale assolutamente non idoneo a produrre l'effetto estintivo del rapporto di lavoro che, pertanto, perdura alle dipendenze dell'effettivo utilizzatore delle prestazioni lavorative, ossia la CP_1
In conseguenza di ciò la è tenuta ripristinare la funzionalità del CP_1
rapporto di lavoro della ricorrente, riammettendo in servizio la ricorrente con l'inquadramento indicato e va condannata a pagare alla ricorrente le
17 retribuzioni maturate dalla data della messa in mora. Infatti il licenziamento intimato da soggetto che non riveste la qualità di datore di lavoro è totalmente privo di effetti, con la conseguenza che, in tale ipotesi, non è configurabile alcun onere di impugnazione per i destinatari dell'atto.” Tale conclusione è avvalorata dall'art. 80-bis del d.l. 34/2020, il quale esclude che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro, menzionati dall'art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 81 del 2015, rientri il licenziamento intimato dal datore di lavoro apparente in quanto interposto. La norma è di interpretazione autentica ed è applicabile retroattivamente anche alle controversie sorte precedentemente alla sua entrata in vigore. Essa è già stata estesa in modo condivisibile dalla
Suprema Corte per identità di ratio anche al cd. appalto non genuino di servizi (Cass. n. 32412 del 22/11/2023). In sostanza il licenziamento intimato a non domino da un soggetto effettivamente estraneo al rapporto (datore di lavoro formale, apparente o comunque soggetto non legittimato) non è idoneo in nessun caso ad esplicare effetti sul rapporto di lavoro instaurato con il datore di lavoro sostanziale.
Il recesso perciò in quanto tamquam non esset non può essere affetto da ingiustificatezza, illegittimità o nullità che condurrebbero all'applicazione della tutela dell'art. 2 del D.Lgs. n. 81 del 2015 o della tutela ex art 8
l.604/1966, trattandosi di un atto proveniente da soggetto estraneo al rapporto lavorativo. La tutela che ne segue è perciò quella di diritto comune, perché il rapporto deve considerarsi in essere e deve seguire la corresponsione di tutte le retribuzioni medio tempore maturate. ( Cfr.
Cass. n. 31551 del 9.12.2024).
La lavoratrice ha diritto al risarcimento di diritto comune, da computare secondo i criteri generali di calcolo sulla base della natura retributiva del danno azionato in giudizio. Secondo la giurisprudenza della Suprema
Corte (v. da ultimo Cass. n. 19042/2024) per il periodo precedente all'accertamento giudiziale del rapporto, il risarcimento del danno è subordinato alla messa in mora del datore di lavoro obbligato (in ipotesi anche contenuta anche nel ricorso introduttivo), mentre dalla data della
18 sentenza che ha accertato la continuità del rapporto sono comunque dovute tutte le retribuzioni maturate in favore della lavoratrice. Ai sensi dell'art. 152 del CCNL SM FC, la retribuzione per i lavoratori inquadrati nel 5° livello è pari ad euro 1.454,28.
Considerato che la ricorrente ha comunicato un atto di messa in mora alla in data 9.01.2024, la resistente è tenuta a riammettere in CP_1
servizio la ricorrente ed a pagarle le retribuzioni maturate a far tempo dal
9.01.2024.
6.Da rigettare, invece, è la domanda relativa al compenso del lavoro straordinario. E' pur vero che il testimone afferma che la ricorrente Tes_2
ha lavorato dal lunedì alla domenica dalle ore 5.00 alle ore 12.00, ma non vi è alcun dubbio che il suddetto teste non è mai stato presente all'interno del bar per tutte le ore di tutte le giornate lavorative della settimana. Infatti il teste ha riferito di essersi fermato all'intero del bar per circa un'ora una volta alla settimana e che in alcune occasioni ha accompagnato e prelevato la ricorrente dal posto di lavoro. Tali circostanze non appaiono sufficienti per giustificare la fondatezza della domanda relativa al lavoro straordinario.
7.Per tali ragioni le domande vengono definite così come previsto nel dispositivo.
Le spese di lite tra la ricorrente e la liquidate come in dispositivo, CP_1
sono in parte compensate, stante il non accoglimento integrale delle domande.
Sussistono, invece, i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite tra la ricorrente e la , alla luce della Controparte_2 circostanza che l'istante ha formulato nei confronti della stessa una serie di domande solo in via subordinata, domande assorbite dall'accoglimento delle richieste formulate in via principale.
P.Q.M.
Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , con ricorso depositato il 5.06.2024, nei Parte_1
19 confronti di e della “ , Controparte_1 Controparte_2
così provvede:
1) dichiara che tra la ricorrente e la si è costituito un rapporto di CP_1
lavoro a tempo indeterminato ancora in essere a far tempo dal 1.07.2023 con l'inquadramento nel livello 5 del contratto collettivo SM
FC; dichiara la inesistenza giuridica del licenziamento del
30.11.2023 comminato dalla e, di conseguenza, Controparte_2
condanna la alla riammissione in servizio della ricorrente ed alla CP_1
corresponsione delle retribuzioni maturate dal 9.01.2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino all'effettivo soddisfo;
2) rigetta la domanda relativa al compenso per lavoro straordinario;
3) condanna la al pagamento di ¾ delle spese di lite dell'istante, CP_1 che liquida per l'intero in complessivi Euro 9.800,00, con compensazione del residuo ¼, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15%
4) compensa integralmente le spese di lite tra l'istante e la
[...]
CP_2
Milano, 28.05.2025
Il Giudice
(Luigi Pazienza)
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione del lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, Luigi Pazienza, nella prosecuzione del verbale di udienza del 28.05.2025;
visto l'art. 429 c.p.c.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro
tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. M. Menna;
Parte_1
e
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti A. Tamisari e Controparte_1
S. Cacciatore;
e
, in persona del legale appresentante pro- Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. M. Misiani e dall'Avv. G.
Castorino
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 5.06.2024 ha convenuto in Parte_1
giudizio innanzi al Giudice del Lavoro di Milano la e la CP_1 [...]
formulando le seguenti conclusioni: “ in via principale CP_2 accertare e dichiarare l'intervenuta irregolare e illegittima interposizione e/o intermediazione di manodopera o, in ogni caso, l'illeceità e illegittimità dell'appalto ex art. 29 d.lgs. 276/2003 con riferimento al rapporto di lavoro della ricorrente, a far data dall'1.7.2023 al 30.11.2023 (ovvero a partire da quella diversa data e/o per quel diverso periodo ritenuto di giustizia e/o risultante in corso di causa) e, per l'effetto, accertare e dichiarare che tra la ricorrente e , in persona dell'omonima titolare, si è Controparte_1
costituito un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato a far data dall'1.7.2023 (o da quella diversa data ritenuta di giustizia), con diritto della ricorrente, dunque, ad ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full-time con , con inquadramento come operaia di 5° Controparte_1
livello del CCNL SM FC (ovvero in quel diverso livello e/o di quel diverso CCNL risultante in corso di causa); accertare e dichiarare, ove occorra, la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato il ricorrente e con decorrenza dall'1.7.2023 anche con Controparte_2
riferimento alla clausola di apposizione del termine;
accertare e dichiarare l'inesistenza, l'inefficacia, la nullità, l'invalidità e, comunque,
l'illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente in data 30.11.2023 dalla formale datrice di lavoro accertare e Controparte_2
dichiarare la perdurante esistenza di un rapporto di lavoro subordinato della ricorrente con a far data dall'1.7.2023 (ovvero a Controparte_3 partire da quella diversa data ritenuta di giustizia) e, per l'effetto, ordinare a , in persona dell'omonima titolare, di ripristinare la Controparte_1
funzionalità del rapporto di lavoro della ricorrente, con inquadramento nel
5° livello del CCNL SM FC (ovvero in quel diverso livello e/o di quel diverso CCNL risultante in corso di causa); condannare
, in persona dell'omonima titolare, al pagamento, in Controparte_1
2 favore della ricorrente, delle retribuzioni globali di fatto maturate dalla data del 30.11.2023 (ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia) fino alla data di effettiva riammissione in servizio, sulla base del tallone mensile lordo di euro 1.696,66 (ovvero quel diverso importo ritenuto di giustizia) e al versamento della relativa contribuzione previdenziale e assistenziale;
accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di percepire la retribuzione per tutte le ore di lavoro straordinario svolte, come capitolate nella narrativa in fatto, con le maggiorazioni previste dall'art. 302 del CCNL SM FC (ovvero secondo quel diverso
CCNL risultante in corso di causa); i) condannare , in Controparte_1 persona dell'omonima titolare, a pagare alla ricorrente l'importo lordo di euro 2.141,10, per tutte le ore di lavoro straordinario svolte (ovvero quella diversa somma ritenuta di giustizia e/o risultante in corso di causa), salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile;
j) in subordine rispetto al punto che precede , in caso di accertamento della sussistenza di un contratto di appalto e/o subappalto lecito tra e Controparte_1 [...]
per il periodo di lavoro per cui è causa ovvero dalla CP_2
differente data stabilita e/o accertata dal Giudice, condannare, in solido tra loro, ex art. 29 d.lgs. 276/2003, e Controparte_1 Controparte_2
rispettivamente in persona dell'omonima titolare e del legale
[...]
rappresentante pro tempore, a pagare alla ricorrente tutte le ore di lavoro straordinario svolte per l'importo indicato nel paragrafo 5 del diritto, dunque l'importo lordo di euro 2.141,10, (ovvero quella diversa somma ritenuta di giustizia e/o risultante in corso di causa), salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile;
In via subordinata: accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato tra la ricorrente e in Controparte_2 data 27.6.2023 e con decorrenza dall'1.7.2023, con riferimento alla clausola di apposizione del termine;
per l'effetto, accertare e dichiarare la sussistenza tra la ricorrente e di un rapporto di lavoro Controparte_2 subordinato, a tempo pieno e indeterminato dall'1.7.2023 (ovvero dalla diversa data risultante e ritenuta di giustizia in corso di causa), con
3 inquadramento nel livello 5° del CCNL SM FC (ovvero quel diverso CCNL risultante in corso di causa); condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_2 corrispondere alla ricorrente, ai sensi dell'art. 28, D.lgs. n. 81/2015, un'indennità onnicomprensiva pari a 12 mensilità e, comunque, non inferiore a 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari a euro 1.508,14 mensili (ovvero a quell'altra diversa somma ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria); accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o invalidità e/o inefficacia e, comunque, l'annullabilità del licenziamento per giusta causa intimato alla ricorrente con lettera datata 30.11.2023; per l'effetto: in via principale, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, d.lgs. 23/2015, condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a: CP_2
reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro alle precedenti condizioni economiche e normative;
pagare alla stessa un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR pari al tallone di euro 1.508,14 mensili (ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia) dal giorno del licenziamento sino a quella della effettiva reintegrazione nel posto di lavoro e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per lo stesso periodo, in ogni caso in misura non superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR;
in via subordinata , ai sensi dell'art. 3, primo comma,
d.gs. 23/2015, dichiarare estinto il rapporto di lavoro tra le parti in data
30.11.2023; condannare in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo non inferiore a 6 mensilità e non superiore a 36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR pari al tallone di euro 1.508,14 mensili
(ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia); in via ulteriormente subordinata , ai sensi dell'art. 4, d.lgs. 23/2015, dichiarare estinto il rapporto di lavoro intercorso tra le parti in data 30.11.2023; condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
4 a corrispondere alla ricorrente un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo non inferiore a 2 mensilità e non superiore a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, pari al tallone di e uro 1.508,14 mensili (ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia); in estremo subordine , condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
a pagare alla ricorrente le retribuzioni che la stessa avrebbe maturato sino al 31.12.2023, dunque pari all'importo lordo di euro 1.441,36 (ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia); in ogni caso per tutte le domande di cui ai punti precedenti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
con vittoria di spese e competenze professionali”.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto delle Controparte_2
domande.
Si costituiva tardivamente in giudizio la chiedendo in prima CP_1
battuta la rimessione in termini e nel merito il rigetto delle domande.
Le domande formulate in via principale dalla ricorrente sono fondate nei limiti delle argomentazioni che seguono.
1.In via preliminare va disattesa la richiesta di remissione in termini formulata dalla difesa della Una richiesta in tal senso CP_1
presuppone necessariamente una causa non imputabile, ossia una ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore che ha impedito alla parte di rispettare lo specifico termine di decadenza previsto: in sostanza la parte richiedente è tenuta ad allegare eventi considerati idonei a rompere il nesso eziologico tra un determinato comportamento ed un certo effetto, in modo tale che l'evento non possa essere attribuito alla responsabilità dell'autore del comportamento.
Non vi è dubbio che una richiesta in tal senso formulata sulla base della sola circostanza che il consulente della avrebbe Controparte_2
riferito alla resistente che non fosse necessaria una costituzione in giudizio non ha alcuna rilevanza ai fini di una remissione in termini.
5 2. Ciò premesso occorre delineare i principi generali che disciplinano la materia. E' noto che a partire dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 276 del
2003, art. 85, comma 1, lett. c), è stata abrogata la L. 23 ottobre 1960, n.
1369, in materia di intermediazione illecita di manodopera e contemporaneamente è stata introdotta la fattispecie della somministrazione lecita di manodopera, disciplinata dal D.Lgs. n. 276 del
2003, art. 20, e s.s., e, oggi, dal D.Lgs. n. 81 del 2005, art. 30, e s.s.
Inoltre è stata anche prevista una precisa disciplina dell'appalto endoaziendale, sancendo il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, al comma 1, che "ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655 c.c., si distingue dalla somministrazione di lavoro per l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa".
Ebbene, quest'ultima previsione normativa codifica un principio che la giurisprudenza di legittimità aveva già elaborato nel vigore della vecchia legge n. 1369 del 1960, ossia che il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, in riferimento agli appalti
"endoaziendali" (caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di qualsiasi attività, ancorché strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente), opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una mera prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore ( presunto datore di lavoro) i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo
(cfr. Cass. 9 marzo 2009, n. 5648; Cass. 30 agosto 2007, n. 18281; Cass.
5 ottobre 2002, n. 14302).
6 La giurisprudenza già nella vigenza del regime di cui alla L. n. 1369 del
1960, aveva ritenuto che uno degli indici principali dell'interposizione illecita fosse l'assoggettamento dei dipendenti dello pseudo appaltatore al potere direttivo e di controllo del committente, effettivo utilizzatore delle prestazioni lavorative (Cass. n. 86431 del 2001, Cass. n. 3196 del 2000,
Cass. n. 5087 del 99), in quanto tale situazione denota l'assenza di un vero appalto, figura questa che si caratterizza per l'utilizzazione diretta della prestazione lavorativa da parte dell'appaltatore, con esercizio del potere direttivo e di controllo da parte di questo ultimo, quale creditore della prestazione lavorativa del personale da lui dipendente. Pur essendo connaturato alla figura dell'appalto endoaziendale l'esercizio di un potere di controllo da parte del committente, magari con la predeterminazione di modalità temporali e tecniche di esecuzione del servizio o dell'opera oggetto dell'appalto, è comunque necessario che detto potere non interferisca con il potere direttivo del datore di lavoro, restando estraneo alle disposizioni da questi impartite e relative alla gestione della manodopera e alle concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative (cfr. Cass. n. 13015 del 1993 e anche Cass. n. 9398 del 1993, secondo cui per valutare la legittimità dell'appalto, il giudice deve tener conto anche "delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa che manifestino la sussistenza di un rapporto di subordinazione diretta con il committente").
Il citato art. 29 non a caso fa riferimento, nell'indicare le peculiarità del contratto di appalto, all'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto e, dunque, ad un indice rivelatore della sussistenza, o meno, di un genuino contratto di appalto di opere e di servizi, che già la giurisprudenza aveva individuato in precedenza.
7 In altri termini, il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29 individua i confini dell'appalto endoaziendale lecito, per differenza con la somministrazione, e, pur rinviando alle previsioni generali del codice civile in materia di appalto, fornisce precisi criteri per distinguere la liceità degli appalti in questione, quando i criteri tipici dell'appalto in generale
(l'organizzazione dei mezzi necessari alla sua esecuzione e la gestione a proprio rischio) risultano meno pregnanti, per il tipo di opera o di servizio prestato. In questo caso l'art. 29, in linea con i principi già elaborati dalla previgente giurisprudenza al fine di individuare gli appalti illeciti di manodopera (endoaziendali) e di cui si è detto sopra, consente di riscostruire l'autonoma organizzazione dei mezzi desumendola anche dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto endoaziendale.
Per quanto attiene poi alla distribuzione degli oneri probatori, è indubbio che chi agisce in giudizio abbia l'onere di dimostrare la sussistenza degli elementi di riscontro dell'appalto illecito ed i presupposti giustificativi della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e, di contro, spetti alla parte resistente l'onere di provare la liceità dell'appalto.
“ Criteri generali e astratti, a tal fine, sono certamente l'esercizio della facoltà di istruire il personale sulle concrete modalità di esecuzione della prestazione, la proprietà degli strumenti e delle attrezzature di lavoro,
l'organizzazione in concreto della manodopera attraverso anche la presenza in loco con poteri di gestione e soluzione dei problemi, il contenuto della prestazione svolta in relazione all'oggetto dell'attività appaltata e l'eventuale sovrapponibilità o interscambiabilità tra mansioni dei dipendenti dell'appaltatore e dell'appaltante. La giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto non plausibile, in relazione a fattispecie che presentino ambiguità, che la riconduzione del rapporto di lavoro all'uno o all'altro tipo contrattuale o, deve aggiungersi, al datore di lavoro formale o di fatto, possa essere fondata su elementi indiziari valutati singolarmente, essendo ciascuno di essi, di per sé considerato, inidoneo
8 a costituire il criterio generale e astratto preordinato al suddetto risultato,
(Cass., n. 9108 del 2012; Cass. S.U., n. 584 del 2008; Cass. n. 722 del
2007; Cass., n. 19894 del 2005; Cass., n. 13819 del 2003; Cass., S.U.,
n. 379 del 1999)".
In sostanza, qualora venga prospettata una intermediazione vietata di manodopera nei rapporti tra società dotate entrambe di propria genuina organizzazione d'impresa, il giudice del merito deve accertare se la società appaltante svolga un intervento direttamente dispositivo di controllo sulle persone dipendenti dall'appaltatore del servizio, non essendo sufficiente a configurare la intermediazione vietata il mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto o lo svolgimento del servizio (Cass. n. 12664 del 2003): sono leciti gli appalti di opere e servizi che, pur espletatili come prestazioni di manodopera, costituiscano un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza diretti interventi dispositivi di controllo dell'appaltante sulle persone dipendenti dall'altro soggetto (Cass. n. 8643 del 2001, Cass. n. 15557 del 2019, Cass. n. 1503 del 2021).
Nel caso che ci occupa si pone il problema di accertare se colui che ha formalmente assunto la ricorrente sia anche colui che di fatto esercita il potere organizzativo e direttivo sulla stessa o se, al contrario, le prerogative datoriali siano esercitate dal committente o interponente, ossia da colui che ha usufruito in concreto delle prestazioni del lavoratore.
In tutti i casi nei quali il soggetto onerato deve fornire la prova dell'assoggettamento di un lavoratore al potere direttivo, disciplinare e organizzativo di un datore di lavoro diverso da quello che risulta formalmente agli atti è tenuto a fornire una prova estremamente rigorosa.
La giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che, al fine di verificare la fondatezza o meno di una domanda di accertamento della natura subordinata di un rapporto di lavoro, è sempre necessario
9 verificare se il lavoratore è assoggettato al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del “presunto” datore di lavoro, a prescindere dallo schema contrattuale sotteso utilizzato dalle parti.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, il principale elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato è rappresentato dalla soggezione del lavoratore al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia e inserimento in modo sistematico e non occasionale nell'organizzazione produttiva di quest'ultimo ( Cfr. ex multis Cass., sez. lavoro, 19-02-2016, n. 3303; Cass., sez. lavoro, 08-04-2015, n. 7024;
Cass., sez. lavoro, 07-02-2013, n. 2931; Cass., sez. lavoro, 26-10-2012,
n. 18469). E' altresì nota e costante l'affermazione della Suprema Corte per cui, nell'indagine circa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la volontà delle parti contraenti e, in particolare, la tipologia contrattuale utilizzata deve sì essere tenuta in conto, ma non riveste un rilievo assorbente, dovendosi interpretare le dichiarazioni contrattuali alla luce del comportamento complessivo delle stesse, anche posteriore alla conclusione del contratto, con la conseguenza che in caso di contrasto tra dati formali e dati fattuali relativi alle modalità della prestazione occorre dare prevalenza ai secondi (Cass., sez. lav., 09/02/2016, n.
10004; Cass., 21.10.2014, n. 22289; Cass., 27.7.2009, n. 17455; Cass.,
23.7.2004, n. 13884). Gli indici fondamentali della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, dunque, devono essere individuati nel potere direttivo e di controllo, ovvero la sottoposizione del lavoratore alle scelte esercitate dal datore sulle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, nella piena e libera organizzazione dell'attività di impresa e dei beni aziendali garantita dall'art. 41 Cost.; nel potere gerarchico, ovvero l'inserimento del lavoratore all'interno dell'organizzazione aziendale e nell'organigramma stabilito dal datore medesimo;
nel potere disciplinare, quindi la sottoposizione del lavoratore alle norme disciplinari ed alla possibilità dello stesso di essere sanzionato in caso di violazione.
10 In particolare, la Corte di Cassazione ha statuito che “ …. al fine del rigetto della domanda fondata sulla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il giudice del merito, che neghi la ricorrenza degli elementi costitutivi di detto rapporto, non è tenuto ad accertare se le prestazioni svolte dall'attore siano ricollegabili ad un contratto d'opera o ad un contratto di appalto, stante l'irrilevanza di una tale indagine al fine indicato. Ed invero, in caso di domanda diretta ad accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro, qualora la parte che ne deduce l'esistenza non abbia dimostrato la sussistenza del requisito della subordinazione - ossia della soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall'emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa
- non occorre, ai fini del rigetto della domanda, che sia provata anche l'esistenza del diverso rapporto dedotto dalla controparte, dovendosi escludere che il mancato accertamento di quest'ultimo equivalga alla dimostrazione dell'esistenza della subordinazione, per la cui configurabilità è necessaria la prova positiva di specifici elementi che non possono ritenersi sussistenti per effetto della carenza di prova su una diversa tipologia di rapporto (in tal sensi v. pure Cass. lav. n. 2728 del
17/11/2009 - 08/02/2010)” (Cass. Civ., sez. lav., 2 gennaio 2018, n. 1).
La norma di riferimento è l'art. 2967 c.c., contenente la regola generale in tema di ripartizione dell'onere probatorio, secondo cui chi rivendica un diritto in giudizio è tenuto a dare prova dei fatti che ne costituiscono il fondamento.
La Corte di Cassazione è pacifica nel ritenere che spetti al lavoratore provare la configurabilità della dedotta interposizione illecita e, in particolare “…l'esistenza del rapporto fra questi (rectius: il committente)
e l'asserito intermediario, e inoltre, alla stregua della presunzione assoluta stabilita dalla legge (impiego da parte dell'appaltatore di capitali, macchine o attrezzature fornite dall'appaltante) o in base alle normali regole di prova, che l'intermediario è un imprenditore solo apparente,
11 restando escluso che al fine sopraindicato possa prescindersi da entrambe le menzionate allegazioni e prove, dando solo la (pur necessaria) dimostrazione che l'asserito interposto ha messo a disposizione dell'interponente le energie lavorative del lavoratore medesimo” (Cass. Civ., sez. lav., 11 marzo 2014, n. 5568; Cass. Civ., sez. lav., 7 ottobre 2000, n. 13388).
Ed ancora, nelle numerose sentenze pronunciate, anche di recente, dalla giurisprudenza di legittimità si legge quanto segue: “con il terzo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., e del
D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 1; assume, in sintesi, che quando la questione controversa non attiene all'accertamento della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato ma solo alla individuazione dell'effettivo datore di lavoro si determina un'attenuazione degli oneri probatori per cui il lavoratore è tenuto a provare solo l'esistenza di un formale rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto appaltatore, la adibizione all'appalto e ad allegarne la non genuinità, spettando alla committente, con riguardo a tale ultimo profilo, la allegazione e prova del contrario;
nello specifico, in applicazione di tale criterio, non avendo la committente offerto la prova contraria alla allegazione della lavoratrice, su di essa ricadevano le relative conseguenze;
[…] l'assunto di parte ricorrente in punto di distribuzione degli oneri di allegazione e prova in ipotesi in cui il lavoratore intenda far valere la esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in capo ad un soggetto diverso dal formale datore di lavoro non ha riscontro a livello normativo, in assenza di specifica previsione che consenta di ritenere derogato il fondamentale criterio desumibile dall'art. 2697 c.c., in base al quale è sul soggetto che agisce in giudizio per il riconoscimento di un diritto che grava l'onere di provarne i fatti costitutivi (cfr. per un'applicazione del principio in tema di appalto di mere prestazioni di lavoro, vietato ai sensi della L. n. 1369 del 1960, art. 1, v.
Cass. n. 670/2004, Cass. n. 13388/2000)” (Cass. Civ., sez. lav., 10 marzo 2022, n. 7818).
12 3. Nell'esaminare il materiale probatorio acquisito, occorre partire dalle dichiarazioni testimoniali.
La teste ha riferito di aver visto la ricorrente lavorare Testimone_1
presso il Golden Bar in quanto si è recata nel suddetto locale circa una volta al mese nel periodo dal mese di marzo 2021 al mese di maggio
2022, di averla vista lavorare in due occasioni la domenica nel 2023, nonché in molteplici altre occasioni, ossia quando doveva recarsi all'Istituto dei Tumori, oltre che nel fine settimana;
di aver visto la ricorrente preparare i caffè ai clienti, di averla vista al lavoro anche dopo la fine del suo orario di lavoro, ossia dopo le 16,00. Inoltre, la suddetta teste ha riferito di aver visto la ricorrente rispondere alle direttive della in merito alle mansioni da svolgere. CP_1
Il teste ha riferito di aver visto la ricorrente lavorare presso Testimone_2
il Golden Bar della dal 2020 al 2023 in quanto vi si recava circa CP_1 una volta alla settimana sostando all'interno del locale per circa un'ora. Il teste ha affermato di aver visto la ricorrente occuparsi della preparazione dei caffè, del servizio ai tavoli, della pulizia dei tavoli, della preparazione degli aperitivi riferendo che la ricorrente lavorava tutti i giorni della settimana, dalle ore 5,00 alle ore 12,00, in quanto capitava di accompagnarla al lavoro e di andare a prenderla al termine del servizio.
Il teste ha anche riferito aver visto la ricorrente rispondere alle Tes_2
direttive di e del marito di questa con riferimento alle Controparte_1
attività da svolgere aggiungendo che la ricorrente era tenuta a rivolgersi alla er la richiesta dei permessi. CP_1
La teste ha riferito di essere una cliente del Golden Bar da Tes_3
otto anni, di recarsi in tale bar la mattina per tre giorni la settimana per fare colazione;
di aver visto la ricorrente lavorare dietro al bancone, addetta a preparare i caffè, servire le brioche, pulire il pavimento, soggetta alle direttive del datore di lavoro posto dietro la cassa.
Passando all'esame del materiale documentale, dallo scambio di messaggi whatsapp prodotti da parte ricorrente ( doc. 8 del fascicolo dell'istante) risulta che il 16.6.2023 la a chiesto alla ricorrente il CP_1
13 documento d'identità per la predisposizione del contratto di lavoro del
27.6.2023: “16.6.23, 13.17 – : bona quando puoi girami i Persona_1 tuoi documenti per rinnovo contratto. Grazie 16.6.23, 16,43 – Vale : i documenti loro già 16.6.23, 16,57 – servono ancora”. In Persona_1
data 20.6.2023, la ricorrente ha inoltrato alla le fotografie del CP_1 proprio documento d'identità. In tale occasione, come risulta dallo scambio di messaggi whatsapp, la ha chiesto alla ricorrente il CP_1 numero di protocollo della malattia: “17.11.23, 17,25 – Persona_1
Codice malattia? 17.11.23, 17,26 – BE DA: Li guardano loro i giorni? (…) 17.11.23, 17,27 – Vale: credo che sono una settimana. Non so mi ha dato sto codice”.
Non vi è alcun dubbio che la ricorrente non sia stata sottoposta alle direttive di nelle persone di e di Controparte_2 Persona_2
. Tale deduzione contenuta nella memoria di Persona_3 [...]
è rimasta priva di riscontri.. Pertanto, vi è la prova che nessun CP_2 responsabile di sia mai stato presente all'interno del Controparte_2
Golden Bar per controllare ed organizzare il lavoro della ricorrente.
Peraltro, dalla prova orale si evince che lavoratrice ha svolto anche mansioni di pulizia dei locali del bar (cfr. la deposizione di ), Tes_3 ossia mansioni estranee all'oggetto del contratto di appalto prodotto dalle resistenti.
Ciò costituisce un ulteriore profilo di illiceità dell'appalto, come affermato dalla Suprema Corte: “la censura deve ritenersi infondata poiché non si confronta con l'accertamento in fatto svolto dalla corte territoriale attraverso l'esame dei mezzi istruttori, ed in particolare della prova testimoniale, che ha attestato lo svolgimento di compiti estranei al contratto di appalto, quale la movimentazione esterna degli automezzi.
In tale contesto è risultato che il aveva svolto in continuità le dette Pt_2
attività, per più di un anno, tutti i giorni, ricevendo le direttive dal responsabile dell'officina Tale ultima specificazione evidenzia nel CP_4
dettaglio la scelta aziendale, assunta per il tramite del responsabile dell'officina, di adibire il a mansioni diverse da quelle oggetto di Pt_2
14 appalto (in conformità Cass. n.8863/2013). Siffatto accertamento fonda la decisione del giudice d'appello che, tenuto conto del disposto dell'art. 29 d.lgs n. 276/2003, ratione temporis applicabile, ha dichiarato la sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze di Cotral spa” (Cass.
Civ., sez. lav 21.3.2023, n. 8055).
Nella memoria della è stato poi dedotto che la ricorrente ha CP_1
utilizzato solo beni messi a disposizione da , tra cui quelli Controparte_2
indicati nel contratto di affitto di beni mobili. Tuttavia , dal contratto di affitto di beni mobili prodotto (cfr. doc. 5 fascicolo di Controparte_2
), risulta che la era proprietaria dei bicchieri, delle tazzine, dei CP_1
cucchiaini e dei calici. Tali strumenti sono stati affittati, solo per sei mesi
(ossia dal 1.7.2023 al 31.12.2023), alla dietro Controparte_2
pagamento di un compenso di euro 100,00 mensili, oltre Iva. Tra i documenti prodotti dalle convenute non vi è alcuna traccia dell'addebito di tale importo né del relativo pagamento. Tale corrispettivo estremamente ridotto includeva anche la quota parte per l'utilizzo delle utenze aziendali, ossia utenze intestate alla Il corrispettivo è CP_1
talmente esiguo da non coprire neanche parte delle utenze mensili aziendali, dal momento che il Golden Bar è aperto al pubblico tutti i giorni della settimana dalla mattina al pomeriggio inoltrato.
Non si comprende, peraltro, quale delle due resistenti sia la proprietaria dei residui beni utilizzati dalla ricorrente nel bar, ossia la macchinetta del caffè, la lavastoviglie, il frigorifero e il forno. Nel ricorso è stato dedotto che tali strumenti utilizzati dalla ricorrente sono di proprietà della CP_1
La resistente si è limitata a negare tale circostanza. Invece, CP_2
ha dedotto che sono stati dalla stessa acquistati. Nonostante ciò,
[...]
non ha prodotto le fatture di acquisto di tali strumenti, Controparte_2 sebbene fosse gravata del relativo onere probatorio. E' plausibile che tali strumenti (ossia la macchinetta del caffè, la lavastoviglie, il frigorifero e il forno) siano di proprietà della in quanto la resistente svolge CP_1
attività di bar e caffè a far tempo dal 2013, come si evince dalla visura
15 camerale prodotta, ossia dieci prima della sottoscrizione del contratto di appalto prodotto.
Appare evidente dall'esame della prova orale e della documentazione prodotta che l'appalto in questione, alla stregua dei principi fissati dalla giurisprudenza citata, fosse illecito. In particolare, tutta l'organizzazione di lavoro dell'istante era direttamente gestita dalla CP_1
Per tali ragioni la ha esercitato nei confronti del ricorrente i tipici CP_1
poteri riconosciuti al datore di lavoro, ovvero quello gerarchico- organizzativo e direttivo. Di conseguenza, va dichiarata l'intervenuta costituzione di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la a far tempo dal 1.07.2023. CP_1
4.Con riferimento alla problematica dell'inquadramento contrattuale va osservato che la applica ai propri dipendenti il CCNL SM - CP_1
FC.
Pertanto, alla ricorrente spetta il trattamento previsto da tale CCNL.
Infatti, nell'art. 1 del suddetto risulta che, “III) AZIENDE PUBBLICI
ESERCIZI a) ristoranti, sia di tipo tradizionale che self-services, fast foods, trattorie, tavole calde, osterie con cucina, pizzerie, rosticcerie, friggitorie e similari;
piccole pensioni, locande, piccole trattorie ed osterie con cucina, che abbiano non più di nove camere per alloggio;
caffè, bar, snack bar, bottiglierie, birrerie, fiaschetterie, latterie ed ogni altro esercizio ove si somministrano e vendono alimenti e bevande di cui agli articoli 3 e 5 della legge 25 agosto 1991 n. 287 e successive modifiche e integrazioni;
chioschi di vendita di bibite, gelati e simili;
gelaterie, cremerie;
negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi;
b) locali notturni, sale da ballo e similari;
sale da biliardo e altre sale giochi autorizzate dalla vigente normativa;
c) laboratori di pasticceria e confetteria anche di natura artigianale;
d) posti di ristoro sulle autostrade;
posti di ristoro nelle stazioni ferroviarie (buffets di stazione), aeroportuali, marittime, fluviali, lacuali e piscinali;
servizi di ristorazione sui treni;
ditte appaltatrici dei
16 servizi di ristorazione sulle piattaforme petrolifere;
aziende addette alla preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti (catering ed altre); aziende per la ristorazione collettiva in appalto (mense aziendali e simili) e servizi sostitutivi di mensa;
spacci aziendali di bevande (bar aziendali e simili); e) pubblici esercizi sopra elencati annessi a stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali, ad alberghi diurni,
a palestre e impianti sportivi;
f) aziende per la somministrazione al domicilio del cliente;
g) ogni altro esercizio in cui si somministrano alimenti e bevande”.
Dunque, si tratta di attività che rientrano nell'oggetto sociale della convenuta, come risulta dalla visura camerale prodotta.
Quanto al livello di inquadramento, l'art. 290 del CCNL SM
FC per il livello quinto prevede quanto segue:
“Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè: cameriere bar, tavola calda, self-service; barista”. Le mansioni di barista svolte dal ricorrente a far tempo dal 1.7.2023 sono riconducili nel suddetto livello quinto.
Peraltro si tratta dello stesso livello e delle medesime mansioni riconosciute anche nel contratto di lavoro a tempo determinato intercorso tra l'istante e la Pertanto, a far data dall'1.7.2023, Controparte_2 la ricorrente ha diritto all'inquadramento nel livello 5° livello del CCNL
SM FC.
5.Stante la non genuinità dell'appalto, il licenziamento irrogato da
è giuridicamente inesistente in quanto intimato a non Controparte_2
domino, come tale assolutamente non idoneo a produrre l'effetto estintivo del rapporto di lavoro che, pertanto, perdura alle dipendenze dell'effettivo utilizzatore delle prestazioni lavorative, ossia la CP_1
In conseguenza di ciò la è tenuta ripristinare la funzionalità del CP_1
rapporto di lavoro della ricorrente, riammettendo in servizio la ricorrente con l'inquadramento indicato e va condannata a pagare alla ricorrente le
17 retribuzioni maturate dalla data della messa in mora. Infatti il licenziamento intimato da soggetto che non riveste la qualità di datore di lavoro è totalmente privo di effetti, con la conseguenza che, in tale ipotesi, non è configurabile alcun onere di impugnazione per i destinatari dell'atto.” Tale conclusione è avvalorata dall'art. 80-bis del d.l. 34/2020, il quale esclude che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro, menzionati dall'art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 81 del 2015, rientri il licenziamento intimato dal datore di lavoro apparente in quanto interposto. La norma è di interpretazione autentica ed è applicabile retroattivamente anche alle controversie sorte precedentemente alla sua entrata in vigore. Essa è già stata estesa in modo condivisibile dalla
Suprema Corte per identità di ratio anche al cd. appalto non genuino di servizi (Cass. n. 32412 del 22/11/2023). In sostanza il licenziamento intimato a non domino da un soggetto effettivamente estraneo al rapporto (datore di lavoro formale, apparente o comunque soggetto non legittimato) non è idoneo in nessun caso ad esplicare effetti sul rapporto di lavoro instaurato con il datore di lavoro sostanziale.
Il recesso perciò in quanto tamquam non esset non può essere affetto da ingiustificatezza, illegittimità o nullità che condurrebbero all'applicazione della tutela dell'art. 2 del D.Lgs. n. 81 del 2015 o della tutela ex art 8
l.604/1966, trattandosi di un atto proveniente da soggetto estraneo al rapporto lavorativo. La tutela che ne segue è perciò quella di diritto comune, perché il rapporto deve considerarsi in essere e deve seguire la corresponsione di tutte le retribuzioni medio tempore maturate. ( Cfr.
Cass. n. 31551 del 9.12.2024).
La lavoratrice ha diritto al risarcimento di diritto comune, da computare secondo i criteri generali di calcolo sulla base della natura retributiva del danno azionato in giudizio. Secondo la giurisprudenza della Suprema
Corte (v. da ultimo Cass. n. 19042/2024) per il periodo precedente all'accertamento giudiziale del rapporto, il risarcimento del danno è subordinato alla messa in mora del datore di lavoro obbligato (in ipotesi anche contenuta anche nel ricorso introduttivo), mentre dalla data della
18 sentenza che ha accertato la continuità del rapporto sono comunque dovute tutte le retribuzioni maturate in favore della lavoratrice. Ai sensi dell'art. 152 del CCNL SM FC, la retribuzione per i lavoratori inquadrati nel 5° livello è pari ad euro 1.454,28.
Considerato che la ricorrente ha comunicato un atto di messa in mora alla in data 9.01.2024, la resistente è tenuta a riammettere in CP_1
servizio la ricorrente ed a pagarle le retribuzioni maturate a far tempo dal
9.01.2024.
6.Da rigettare, invece, è la domanda relativa al compenso del lavoro straordinario. E' pur vero che il testimone afferma che la ricorrente Tes_2
ha lavorato dal lunedì alla domenica dalle ore 5.00 alle ore 12.00, ma non vi è alcun dubbio che il suddetto teste non è mai stato presente all'interno del bar per tutte le ore di tutte le giornate lavorative della settimana. Infatti il teste ha riferito di essersi fermato all'intero del bar per circa un'ora una volta alla settimana e che in alcune occasioni ha accompagnato e prelevato la ricorrente dal posto di lavoro. Tali circostanze non appaiono sufficienti per giustificare la fondatezza della domanda relativa al lavoro straordinario.
7.Per tali ragioni le domande vengono definite così come previsto nel dispositivo.
Le spese di lite tra la ricorrente e la liquidate come in dispositivo, CP_1
sono in parte compensate, stante il non accoglimento integrale delle domande.
Sussistono, invece, i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite tra la ricorrente e la , alla luce della Controparte_2 circostanza che l'istante ha formulato nei confronti della stessa una serie di domande solo in via subordinata, domande assorbite dall'accoglimento delle richieste formulate in via principale.
P.Q.M.
Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , con ricorso depositato il 5.06.2024, nei Parte_1
19 confronti di e della “ , Controparte_1 Controparte_2
così provvede:
1) dichiara che tra la ricorrente e la si è costituito un rapporto di CP_1
lavoro a tempo indeterminato ancora in essere a far tempo dal 1.07.2023 con l'inquadramento nel livello 5 del contratto collettivo SM
FC; dichiara la inesistenza giuridica del licenziamento del
30.11.2023 comminato dalla e, di conseguenza, Controparte_2
condanna la alla riammissione in servizio della ricorrente ed alla CP_1
corresponsione delle retribuzioni maturate dal 9.01.2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino all'effettivo soddisfo;
2) rigetta la domanda relativa al compenso per lavoro straordinario;
3) condanna la al pagamento di ¾ delle spese di lite dell'istante, CP_1 che liquida per l'intero in complessivi Euro 9.800,00, con compensazione del residuo ¼, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15%
4) compensa integralmente le spese di lite tra l'istante e la
[...]
CP_2
Milano, 28.05.2025
Il Giudice
(Luigi Pazienza)
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