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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/05/2025, n. 2399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2399 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico Dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 11860/2024 promossa da:
, nato in [...] il [...], carta di identità , CUIT/CUIL Parte_1 NumeroDiC_1
20-101896154, residente in [...];
, nata in [...] il [...], carta di identità , CUIT/CUIL Parte_2 NumeroDiC_2
, residente in [...]; NumeroDiCa_3
, nato in [...] il [...], carta di identità , Parte_3 NumeroDiC_4 Per_1
, residente in [...]; NumeroDiCa_5
, nata in [...] il [...], carta di identità , Parte_4 NumeroDiC_6
CUIT/CUIL , residente in [...]; NumeroDiCa_7
, nato in [...] il [...], numero di passaporto Parte_5 Numero_8
residente, con permesso di soggiorno, in via Montpeller 53, nella città di Barcellona, in Spagna;
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Vanessa Alecci, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati;
RICORRENTI CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
PARTE RESISTENTE NON COSTITUITA
Con l'intervento del P.M.
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis e iure matrimonii
Conclusioni parte attrice: riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis a , Parte_1
, e;
riconoscere Parte_3 Parte_4 Parte_5
cittadinanza iure matrimonii a ; Parte_2
Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio.
1 MOTIVI IN FATTO
Premesso che:
- gli odierni ricorrenti , , Parte_1 Parte_3 Parte_4
e sono discendenti diretti del sig. , nato a [...] Parte_5 A_
Pinerolo (TO), l'8.5.1843 (cfr. doc. 2), cittadino italiano emigrato in Argentina, mai naturalizzatosi argentino (cfr. doc. 1);
- il sig. ha contratto matrimonio con la sig.ra A_ Parte_6
(cfr. doc. 3) e dalla loro unione è nato il sig. , nato il [...] (cfr. doc.
[...] Parte_1
5);
- il sig. ha contratto matrimonio con la sig.ra Parte_1 Controparte_2
(cfr. doc. 6) e dalla loro unione è nato il sig. , nato il [...] (cfr. doc. 8); ER
- il sig. ha contratto matrimonio con la sig.ra (cfr. ER Parte_7
doc. 9) e dalla loro unione è nato il sig. , nato il [...] (cfr. doc. 10), odierno Parte_1
ricorrente;
- il sig. ha contratto matrimonio in data 18.3.1983 (cfr. doc. 11) con la sig.ra Parte_1
, odierna ricorrente, e dalla loro unione sono nati il sig. , Parte_2 Parte_3
nato il [...] (cfr. doc. 13), la sig.ra , nata il [...] (cfr. doc. Pt_4 Parte_4
14) e il sig. , nato il [...] (cfr. doc. 15), tutti odierni ricorrenti; Parte_5
- gli odierni ricorrenti hanno provato ad adire il a Rosario, tramite il Parte_8
portale Prenot@mi, per vedersi riconosciuto il loro diritto di essere riconosciuti cittadini italiani, constatando l'impossibilità di ottenere un appuntamento (cfr. doc. 16);
Tutti questi eventi sono stati provati con documentazione legittima e tradotta in lingua italiana.
** **
I ricorrenti hanno adito codesto Tribunale al fine di vedersi riconoscere il diritto alla cittadinanza italiana.
Il non si è costituito in giudizio, seppur ritualmente citato. CP_1
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 17.4.2025, sostituita con il deposito di note scritte, la IF ha insistito nell'accoglimento, richiamandosi alle argomentazioni in atti.
MOTIVI IN DIRITTO
In ordine alla competenza del Tribunale di Torino si osserva che l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto- legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le
2 controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Pertanto, nel caso di specie, posto che le ricorrenti sono residenti all'estero, che il dante causa è nato a Riva di Pinerolo (TO), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il
Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Parte_8
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali italiani, infatti, ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, che fissa in due anni - Parte_9
730 giorni - il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
Per tale motivo, i ricorrenti hanno adito questo Tribunale.
Dunque, dopo aver infruttuosamente adito l'Autorità consolare (cfr. doc. 16), i ricorrenti hanno adito questo Tribunale.
** **
In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1,
L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
3 La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla
Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
Nel caso di specie, la domanda cittadinanza italiana iure sanguinis è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Argentina.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano, sig. , non essendo mai A_
stato naturalizzato cittadino argentino, non avesse perso la cittadinanza italiana, potendola dunque trasmettere, iure sanguinis, ai propri discendenti (cfr. doc. n. 1, certificato negativo di naturalizzazione).
ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea maschile, al figlio A_ [...]
, che ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea maschile, al figlio . Pt_1 ER
ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea maschile, al figlio ER Parte_1
, odierno ricorrente.
[...]
ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea maschile, ai figli Parte_1 Pt_3
, e , tutti odierni ricorrenti.
[...] Parte_4 Parte_5
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della
4 cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo ai ricorrenti , , Parte_1 Parte_3
e e, pertanto, la domanda va accolta. Parte_4 Parte_5
Anche la domanda della ricorrente sig.ra deve essere accolta. Parte_2 Parte_2
chiede il riconoscimento della cittadinanza jure matrimoni, in ragione del matrimonio da lei
[...]
contratto con , di cui in questa sede si riconosce lo status di cittadino italiano jure Persona_4
sanguinis (status che egli ha visto in questa sede “dichiarare”, ma che ha acquistato con il fatto della nascita). Va detto che la sig.ra e il sig. hanno contratto Parte_2 Persona_4
matrimonio in data 18.3.1983 [cfr. doc. 11]. Il matrimonio, dunque, è stato celebrato prima dell'entrata in vigore della legge 21 aprile 1983 n. 123. Al tempo della celebrazione del matrimonio, dunque, era vigente l'art. 10, co. 2, legge n. 555/1912, che – come noto – recita[va]: «La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana. La conserva anche vedova salvochè, ritenendo o trasportando all'estero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza di origine».
La successiva legge n. 123/1983 e la legge n. 91/1992 dettano una disciplina diversa e – in base ad essa – non si danno automatismi tra l'instaurazione del vincolo coniugale e l'acquisizione della cittadinanza (e, anzi, si richiede una serie di condizioni ulteriori rispetto al “fatto” dell'esistenza del vincolo coniugale che devono essere oggetto di vaglio da parte dell'autorità amministrativa).
Tuttavia, tali leggi non prevedono meccanismi di diritto intertemporale che sterilizzino gli effetti degli acquisti di cittadinanza già eventualmente intervenuti (sebbene non ancora “dichiarati”). Anzi: l'art. 7 della legge n. 123/1983 dispone che «la donna che, per effetto di matrimonio con cittadino italiano contratto prima della entrata in vigore della presente legge, ha acquistato la cittadinanza italiana può entro due anni, rinunciarvi con dichiarazione resa all'autorità competente, ai sensi dell'articolo
36 delle disposizioni di attuazione del codice civile». Nel caso di specie, la sig.ra Parte_2
non ha rinunciato alla cittadinanza italiana.
Ciò posto – e tornando al dettato dell'art. 10, co. 2, legge n. 555/1912 – si deve constatare che l'istituto dell'acquisto della cittadinanza jure matrimoni era regolato in termini di automatismo: la donna straniera coniugata con cittadino italiano (status che possedeva dalla nascita, Persona_4
ancorché esso sia stato riconosciuto solo in questa sede con sentenza con effetti dichiarativi) acquistava – per il solo fatto del matrimonio – la cittadinanza italiana. In altri termini: l'art. 10, co.2
e l'art. 11, co. 2 della legge 555/1912 disciplinavano l'acquisto automatico della cittadinanza da parte della straniera per matrimonio con cittadino italiano (art. 10) o per naturalizzazione italiana del marito
5 straniero (art. 11), senza che fosse necessario alcun ulteriore elemento temporale o qualitativo- personale – così come avviene oggi – e, soprattutto, senza che vi fosse una specifica procedura amministrativa da seguire per ottenere l'acquisizione dello status. Ne discende che non avendo la sig.ra rinunciato alla cittadinanza italiana (non venendo dunque in rilievo il dettato Parte_2 dell'art. 7 legge n. 123/1983), la sua domanda deve essere accolta in applicazione dell'art. 10, co. 2, legge n. 555/1912.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerata la natura del procedimento, la mancata opposizione all'accoglimento della domanda da parte dell'amministrazione resistente e tenuto conto del fatto che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica:
RICONOSCE lo status di cittadini italiani iure sanguinis a
, nato in [...] il [...] Parte_1
, nato in [...] il [...] Parte_3
, nata in [...] il [...] Parte_4
, nato in [...] il [...] Parte_5
RICONOSCE lo status di cittadini italiani iure matrimonii ex art. 10, co. 2, legge n. 555/1912 a
, nata in [...] il [...] Parte_2
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere Controparte_1
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
COMPENSA le spese.
Si comunichi alle parti.
Torino, 17.4.2025
Il Giudice
Andrea Natale
6
In persona del Giudice Monocratico Dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 11860/2024 promossa da:
, nato in [...] il [...], carta di identità , CUIT/CUIL Parte_1 NumeroDiC_1
20-101896154, residente in [...];
, nata in [...] il [...], carta di identità , CUIT/CUIL Parte_2 NumeroDiC_2
, residente in [...]; NumeroDiCa_3
, nato in [...] il [...], carta di identità , Parte_3 NumeroDiC_4 Per_1
, residente in [...]; NumeroDiCa_5
, nata in [...] il [...], carta di identità , Parte_4 NumeroDiC_6
CUIT/CUIL , residente in [...]; NumeroDiCa_7
, nato in [...] il [...], numero di passaporto Parte_5 Numero_8
residente, con permesso di soggiorno, in via Montpeller 53, nella città di Barcellona, in Spagna;
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Vanessa Alecci, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati;
RICORRENTI CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
PARTE RESISTENTE NON COSTITUITA
Con l'intervento del P.M.
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis e iure matrimonii
Conclusioni parte attrice: riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis a , Parte_1
, e;
riconoscere Parte_3 Parte_4 Parte_5
cittadinanza iure matrimonii a ; Parte_2
Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio.
1 MOTIVI IN FATTO
Premesso che:
- gli odierni ricorrenti , , Parte_1 Parte_3 Parte_4
e sono discendenti diretti del sig. , nato a [...] Parte_5 A_
Pinerolo (TO), l'8.5.1843 (cfr. doc. 2), cittadino italiano emigrato in Argentina, mai naturalizzatosi argentino (cfr. doc. 1);
- il sig. ha contratto matrimonio con la sig.ra A_ Parte_6
(cfr. doc. 3) e dalla loro unione è nato il sig. , nato il [...] (cfr. doc.
[...] Parte_1
5);
- il sig. ha contratto matrimonio con la sig.ra Parte_1 Controparte_2
(cfr. doc. 6) e dalla loro unione è nato il sig. , nato il [...] (cfr. doc. 8); ER
- il sig. ha contratto matrimonio con la sig.ra (cfr. ER Parte_7
doc. 9) e dalla loro unione è nato il sig. , nato il [...] (cfr. doc. 10), odierno Parte_1
ricorrente;
- il sig. ha contratto matrimonio in data 18.3.1983 (cfr. doc. 11) con la sig.ra Parte_1
, odierna ricorrente, e dalla loro unione sono nati il sig. , Parte_2 Parte_3
nato il [...] (cfr. doc. 13), la sig.ra , nata il [...] (cfr. doc. Pt_4 Parte_4
14) e il sig. , nato il [...] (cfr. doc. 15), tutti odierni ricorrenti; Parte_5
- gli odierni ricorrenti hanno provato ad adire il a Rosario, tramite il Parte_8
portale Prenot@mi, per vedersi riconosciuto il loro diritto di essere riconosciuti cittadini italiani, constatando l'impossibilità di ottenere un appuntamento (cfr. doc. 16);
Tutti questi eventi sono stati provati con documentazione legittima e tradotta in lingua italiana.
** **
I ricorrenti hanno adito codesto Tribunale al fine di vedersi riconoscere il diritto alla cittadinanza italiana.
Il non si è costituito in giudizio, seppur ritualmente citato. CP_1
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 17.4.2025, sostituita con il deposito di note scritte, la IF ha insistito nell'accoglimento, richiamandosi alle argomentazioni in atti.
MOTIVI IN DIRITTO
In ordine alla competenza del Tribunale di Torino si osserva che l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto- legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le
2 controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Pertanto, nel caso di specie, posto che le ricorrenti sono residenti all'estero, che il dante causa è nato a Riva di Pinerolo (TO), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il
Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Parte_8
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali italiani, infatti, ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, che fissa in due anni - Parte_9
730 giorni - il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
Per tale motivo, i ricorrenti hanno adito questo Tribunale.
Dunque, dopo aver infruttuosamente adito l'Autorità consolare (cfr. doc. 16), i ricorrenti hanno adito questo Tribunale.
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In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1,
L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
3 La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla
Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
Nel caso di specie, la domanda cittadinanza italiana iure sanguinis è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Argentina.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano, sig. , non essendo mai A_
stato naturalizzato cittadino argentino, non avesse perso la cittadinanza italiana, potendola dunque trasmettere, iure sanguinis, ai propri discendenti (cfr. doc. n. 1, certificato negativo di naturalizzazione).
ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea maschile, al figlio A_ [...]
, che ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea maschile, al figlio . Pt_1 ER
ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea maschile, al figlio ER Parte_1
, odierno ricorrente.
[...]
ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea maschile, ai figli Parte_1 Pt_3
, e , tutti odierni ricorrenti.
[...] Parte_4 Parte_5
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della
4 cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo ai ricorrenti , , Parte_1 Parte_3
e e, pertanto, la domanda va accolta. Parte_4 Parte_5
Anche la domanda della ricorrente sig.ra deve essere accolta. Parte_2 Parte_2
chiede il riconoscimento della cittadinanza jure matrimoni, in ragione del matrimonio da lei
[...]
contratto con , di cui in questa sede si riconosce lo status di cittadino italiano jure Persona_4
sanguinis (status che egli ha visto in questa sede “dichiarare”, ma che ha acquistato con il fatto della nascita). Va detto che la sig.ra e il sig. hanno contratto Parte_2 Persona_4
matrimonio in data 18.3.1983 [cfr. doc. 11]. Il matrimonio, dunque, è stato celebrato prima dell'entrata in vigore della legge 21 aprile 1983 n. 123. Al tempo della celebrazione del matrimonio, dunque, era vigente l'art. 10, co. 2, legge n. 555/1912, che – come noto – recita[va]: «La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana. La conserva anche vedova salvochè, ritenendo o trasportando all'estero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza di origine».
La successiva legge n. 123/1983 e la legge n. 91/1992 dettano una disciplina diversa e – in base ad essa – non si danno automatismi tra l'instaurazione del vincolo coniugale e l'acquisizione della cittadinanza (e, anzi, si richiede una serie di condizioni ulteriori rispetto al “fatto” dell'esistenza del vincolo coniugale che devono essere oggetto di vaglio da parte dell'autorità amministrativa).
Tuttavia, tali leggi non prevedono meccanismi di diritto intertemporale che sterilizzino gli effetti degli acquisti di cittadinanza già eventualmente intervenuti (sebbene non ancora “dichiarati”). Anzi: l'art. 7 della legge n. 123/1983 dispone che «la donna che, per effetto di matrimonio con cittadino italiano contratto prima della entrata in vigore della presente legge, ha acquistato la cittadinanza italiana può entro due anni, rinunciarvi con dichiarazione resa all'autorità competente, ai sensi dell'articolo
36 delle disposizioni di attuazione del codice civile». Nel caso di specie, la sig.ra Parte_2
non ha rinunciato alla cittadinanza italiana.
Ciò posto – e tornando al dettato dell'art. 10, co. 2, legge n. 555/1912 – si deve constatare che l'istituto dell'acquisto della cittadinanza jure matrimoni era regolato in termini di automatismo: la donna straniera coniugata con cittadino italiano (status che possedeva dalla nascita, Persona_4
ancorché esso sia stato riconosciuto solo in questa sede con sentenza con effetti dichiarativi) acquistava – per il solo fatto del matrimonio – la cittadinanza italiana. In altri termini: l'art. 10, co.2
e l'art. 11, co. 2 della legge 555/1912 disciplinavano l'acquisto automatico della cittadinanza da parte della straniera per matrimonio con cittadino italiano (art. 10) o per naturalizzazione italiana del marito
5 straniero (art. 11), senza che fosse necessario alcun ulteriore elemento temporale o qualitativo- personale – così come avviene oggi – e, soprattutto, senza che vi fosse una specifica procedura amministrativa da seguire per ottenere l'acquisizione dello status. Ne discende che non avendo la sig.ra rinunciato alla cittadinanza italiana (non venendo dunque in rilievo il dettato Parte_2 dell'art. 7 legge n. 123/1983), la sua domanda deve essere accolta in applicazione dell'art. 10, co. 2, legge n. 555/1912.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerata la natura del procedimento, la mancata opposizione all'accoglimento della domanda da parte dell'amministrazione resistente e tenuto conto del fatto che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica:
RICONOSCE lo status di cittadini italiani iure sanguinis a
, nato in [...] il [...] Parte_1
, nato in [...] il [...] Parte_3
, nata in [...] il [...] Parte_4
, nato in [...] il [...] Parte_5
RICONOSCE lo status di cittadini italiani iure matrimonii ex art. 10, co. 2, legge n. 555/1912 a
, nata in [...] il [...] Parte_2
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere Controparte_1
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
COMPENSA le spese.
Si comunichi alle parti.
Torino, 17.4.2025
Il Giudice
Andrea Natale
6