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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 02/07/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 3336/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. CA CE Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. LL UR Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3336/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Paola Loddo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Milano, via Santa Sofia n. 27, giusta procura in atti;
e
(C.F. ) nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Ornato ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del difensore sito in Milano, Piazzale Biancamano n. 8, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
1.- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in data 3 agosto 2009, a San
NO TE (MI), dalla NO e dal signor Controparte_1 Parte_1 matrimonio iscritto presso il Registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano, Atto n. 1068,
Parte 2, Serie C1, Volume R07, Anno 2009, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2.- Affidamento figlia minore
La figlia minore, , verrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la casa materna, sita in Villasanta, via dei Mille 43.
3.- Frequentazioni padre – figlia e organizzazione dei periodi di vacanza scolastica
La figlia trascorrerà con il padre:
• i fine settimana alternati, dal venerdì, dopo la scuola, a lunedì mattina;
• due giorni infrasettimanali, preferibilmente nei giorni in cui ha equitazione, dall' uscita da Per_1 scuola fino al rientro a scuola la mattina seguente;
• in occasione delle festività ebraiche, che iniziano e finiscono al tramonto e le cui date sono determinate annualmente sulla base del calendario lunare:
o a settembre, due pomeriggi in occasione di Yom Kippur, dalle 17.30 alle 22.00;
o a dicembre, un pomeriggio per la festa di Per_2
o ad aprile, una sera per il Seder di;
Per_3
• durante le vacanze scolastiche estive, una settimana a giugno, comprensiva del compleanno del signor (23 giugno), e una settimana ad agosto (preferibilmente la settimana di Parte_1
Ferragosto).
Le parti concordano che, nel corso dell'estate, la NO possa trascorrere con la figlia 30 Pt_2 giorni. Nel caso in cui la NO avesse in programma di trascorrere un periodo in Spagna con la figlia, tali giorni potranno essere consecutivi.
Durante le vacanze scolastiche natalizie, ad anni alterni, trascorrerà con un genitore il periodo Per_1 dal 23 dicembre (o altro giorno di inizio delle vacanze scolastiche) al 30 dicembre, mentre con l'altro genitore il periodo dal 30 dicembre al 6 gennaio (o altro giorno di conclusione delle vacanze scolastiche);
I ponti saranno alternati fra genitori, eccezion fatta per il ponte del 2 giugno, che sarà di spettanza paterna.
I genitori dovranno accordarsi sulla gestione delle vacanze estive e delle festività ebraiche entro il
30 aprile di ogni anno;
4.- entrambi i genitori si faranno carico degli accompagnamenti della minore alle gare di equitazione, seguendo il principio dell'alternanza;
5.- a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia minore, il signor verserà Parte_1 mensilmente alla NO , l'importo di 300,00 €, per dodici mensilità, tramite Controparte_1 bonifico bancario da effettuare in via anticipata entro l'ultimo giorno del mese precedente a quello di riferimento. Tale somma è soggetta alla rivalutazione annuale in base agli indici Istat;
7.- il signor si farà carico del 70 % delle spese straordinarie della figlia, così come Parte_1 individuate dalle Linee Guida approvate dal Tribunale di Monza, da intendersi qui integralmente riportate.
Le parti concordano, fin da ora, che la figlia prosegua il corso di equitazione al Centro Ippico
ES anche per l'anno 2024/2025, effettuando non più di una gara al mese.
Nel caso in cui vengano effettuate più gare nel corso del mese, le spese relative alle gare successive alla prima saranno ripartite tra genitori nella misura del 50%;
8.- a titolo di contributo al mantenimento della moglie, il signor verserà mensilmente alla Parte_1 NO , l'importo di 150,00 €, tramite bonifico bancario da effettuare in via Controparte_1 anticipata entro l'ultimo giorno di ogni mese, per un periodo di un anno dal deposito del ricorso per separazione (primo versamento effettuato ad aprile 2024);
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza non definitiva n. 1227/2024 emessa dal Tribunale di Monza in data 28.12.2024 e pubblicata in data 23.12.2024, passata in cosa giudicata.
Non è poi contestato che sin dalla data dell'udienza innanzi al Giudice delegato in sede di separazione, tenuta su richiesta delle parti ex art. 127 ter c.p.c., non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del
2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 19.05.2024, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2 in data 3 agosto 2009 (anno 2009, atto n. 19 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio del
Comune di San NO TE (PI), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di San NO TE (PI), dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898;
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 26 giugno 2025
Il Giudice est.
LL UR
Il Presidente
CA CE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. CA CE Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. LL UR Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3336/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Paola Loddo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Milano, via Santa Sofia n. 27, giusta procura in atti;
e
(C.F. ) nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Ornato ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del difensore sito in Milano, Piazzale Biancamano n. 8, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
1.- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in data 3 agosto 2009, a San
NO TE (MI), dalla NO e dal signor Controparte_1 Parte_1 matrimonio iscritto presso il Registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano, Atto n. 1068,
Parte 2, Serie C1, Volume R07, Anno 2009, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2.- Affidamento figlia minore
La figlia minore, , verrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la casa materna, sita in Villasanta, via dei Mille 43.
3.- Frequentazioni padre – figlia e organizzazione dei periodi di vacanza scolastica
La figlia trascorrerà con il padre:
• i fine settimana alternati, dal venerdì, dopo la scuola, a lunedì mattina;
• due giorni infrasettimanali, preferibilmente nei giorni in cui ha equitazione, dall' uscita da Per_1 scuola fino al rientro a scuola la mattina seguente;
• in occasione delle festività ebraiche, che iniziano e finiscono al tramonto e le cui date sono determinate annualmente sulla base del calendario lunare:
o a settembre, due pomeriggi in occasione di Yom Kippur, dalle 17.30 alle 22.00;
o a dicembre, un pomeriggio per la festa di Per_2
o ad aprile, una sera per il Seder di;
Per_3
• durante le vacanze scolastiche estive, una settimana a giugno, comprensiva del compleanno del signor (23 giugno), e una settimana ad agosto (preferibilmente la settimana di Parte_1
Ferragosto).
Le parti concordano che, nel corso dell'estate, la NO possa trascorrere con la figlia 30 Pt_2 giorni. Nel caso in cui la NO avesse in programma di trascorrere un periodo in Spagna con la figlia, tali giorni potranno essere consecutivi.
Durante le vacanze scolastiche natalizie, ad anni alterni, trascorrerà con un genitore il periodo Per_1 dal 23 dicembre (o altro giorno di inizio delle vacanze scolastiche) al 30 dicembre, mentre con l'altro genitore il periodo dal 30 dicembre al 6 gennaio (o altro giorno di conclusione delle vacanze scolastiche);
I ponti saranno alternati fra genitori, eccezion fatta per il ponte del 2 giugno, che sarà di spettanza paterna.
I genitori dovranno accordarsi sulla gestione delle vacanze estive e delle festività ebraiche entro il
30 aprile di ogni anno;
4.- entrambi i genitori si faranno carico degli accompagnamenti della minore alle gare di equitazione, seguendo il principio dell'alternanza;
5.- a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia minore, il signor verserà Parte_1 mensilmente alla NO , l'importo di 300,00 €, per dodici mensilità, tramite Controparte_1 bonifico bancario da effettuare in via anticipata entro l'ultimo giorno del mese precedente a quello di riferimento. Tale somma è soggetta alla rivalutazione annuale in base agli indici Istat;
7.- il signor si farà carico del 70 % delle spese straordinarie della figlia, così come Parte_1 individuate dalle Linee Guida approvate dal Tribunale di Monza, da intendersi qui integralmente riportate.
Le parti concordano, fin da ora, che la figlia prosegua il corso di equitazione al Centro Ippico
ES anche per l'anno 2024/2025, effettuando non più di una gara al mese.
Nel caso in cui vengano effettuate più gare nel corso del mese, le spese relative alle gare successive alla prima saranno ripartite tra genitori nella misura del 50%;
8.- a titolo di contributo al mantenimento della moglie, il signor verserà mensilmente alla Parte_1 NO , l'importo di 150,00 €, tramite bonifico bancario da effettuare in via Controparte_1 anticipata entro l'ultimo giorno di ogni mese, per un periodo di un anno dal deposito del ricorso per separazione (primo versamento effettuato ad aprile 2024);
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza non definitiva n. 1227/2024 emessa dal Tribunale di Monza in data 28.12.2024 e pubblicata in data 23.12.2024, passata in cosa giudicata.
Non è poi contestato che sin dalla data dell'udienza innanzi al Giudice delegato in sede di separazione, tenuta su richiesta delle parti ex art. 127 ter c.p.c., non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del
2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 19.05.2024, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2 in data 3 agosto 2009 (anno 2009, atto n. 19 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio del
Comune di San NO TE (PI), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di San NO TE (PI), dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898;
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 26 giugno 2025
Il Giudice est.
LL UR
Il Presidente
CA CE