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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/09/2025, n. 1434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1434 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo Piana, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9013 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Felice Parte_1 C.F._1
OR (C.F. , elettivamente domiciliato in via G.P. Puricelli 5, C.F._2
Gallarate (VA), presso il difensore, attore opponente contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Valerio PIRISI Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. , elettivamente domiciliato in via Campidano 36, Cagliari, C.F._3 presso il difensore,
convenuta opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato nella cancelleria di questo Tribunale il 25.06.2018, la società
[...] ha chiesto l'emissione di decreto ingiuntivo a carico di Controparte_1 Pt_1
dell'importo di 75.000,00 euro, oltre interessi di legge e rimborso spese e
[...] compensi professionali, esponendo e sostenendo quanto segue:
a. il in passato “procacciava affari” per la e Pt_1 Controparte_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9013/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 1 nell'ambito della propria attività, aveva individuato la società CI CI
RL S.R.L. come possibile cliente;
b. la emise nei confronti della CI CI RL Controparte_1
S.R.L. diverse fatture e tra queste le n. 748/b del 16/11/2010, la n. 750/b del
16/11/2010, la n. 111/b del 16/2/11 e la 128 B del 1/3/11, per un importo complessivo di 123.525,00 euro (doc. 1 fascicolo monitorio);
c. la CI CI RL S.R.L., a parziale pagamento delle fatture, emise due assegni – il primo in data 31.12.2012, tratto presso la Banca Popolare di Milano, dell'importo di 50.000,00 euro, ed il secondo in data 31.01.2013, tratto presso il
Credito Piemontese, dell'importo di 25.000,00 euro – ma entrambi i titoli non vennero pagati dagli istituti di credito siccome privi di provvista, con conseguente elevazione dei relativi protesti (doc. 2 fascicolo monitorio);
d. il “facendosi carico di parte del debito” maturato dalla cliente da lui Pt_1 procacciata, sottoscrisse l'assegno bancario n. 3.112.721.660-09, della Banca
Intesa, dell'importo di 75.000,00 euro, senza luogo e data di emissione, e lo consegnò alla ricorrente “nel luglio del 2013” (doc. 3 del fascicolo monitorio).
2. La ha allegato al ricorso i seguenti documenti: CP_1
1. Fatture emesse dalla ricorrente nei confronti della Ciao Ciao World s.r.l.;
2. Assegni emessi dalla Ciao Ciao World s.r.l.;
3. Assegno emesso dal sig. . Parte_1
3. Il 12.07.2018 il Tribunale di Cagliari ha accolto la domanda monitoria, emettendo a carico del decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 1155/2018 (proc. n. Pt_1
5837/2018 R.A.C.), dell'importo di 75.000,00 euro, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio, liquidate in 2.135,00 euro per onorari e in 406,50 euro per esborsi, oltre rimborso spese forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. di legge.
4. Il decreto ingiuntivo è stato notificato al il 06.09.2018. Pt_1
5. ha proposto tempestiva opposizione a mezzo atto di citazione Parte_1 notificato il 16.10.2018, col quale:
a. ha esposto di aver svolto, in qualità di agente di commercio, attività di
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9013/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 2 rappresentanza nel settore “tessile-cotoni ed affini” e di aver avuto rapporti commerciali con la società dal 2001 al primo semestre Controparte_1 del 2012, dal quale cessò con essa qualsivoglia rapporto e contatto a causa del mancato pagamento, da parte di quest'ultima, di ingenti crediti maturati dal a titolo di provvigioni e compensi professionali per l'attività di agenzia;
Pt_1
b. ha esposto di non avere contratto alcun debito in nome proprio nei confronti dell'opposta, né di avere mai assunto debiti o garanzie per conto di terzi, né di aver emesso o consegnato alcun assegno bancario a garanzia di questi ultimi in favore della;
Controparte_1
c. ha eccepito la nullità dell'assegno prodotto come doc. 3 del fascicolo monitorio per violazione di norme imperative, in quanto il titolo era privo dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 R.D. 21/12/33, n. 1736 e, in particolare, del luogo e della data di emissione;
d. per gli stessi motivi, ha eccepito la nullità anche dell'asserito rapporto di garanzia che, nella ricostruzione dell'opposta, avrebbe portato il all'emissione Pt_1 dell'assegno in parziale manleva dei debiti contratti dalla CI CI RL
S.R.L. e all'inserimento delle specifiche diciture “serve solo da garanzia – da non incassare” (posta sul fronte dell'assegno) e “da non incassare – come garanzia”
(posta sul retro dell'assegno);
e. ha disconosciuto “sia l'apparente sottoscrizione dell'assegno bancario n.
3.112.721.660-09 della Banca Intesa senza luogo di emissione e senza data (doc. 3 del fascicolo della ricorrente), sia tutte le diciture di abusivo riempimento del titolo in tutte le sue apocrife e arbitrarie rappresentazioni”, riservandosi di proporre querela di falso;
f. ha esposto che l'assegno in questione “faceva parte del libretto-blocchetto di assegni consegnato dall'Istituto di Credito di Gallarate in data 26/12/04” che era stato “annullato a seguito della estinzione del conto corrente n. 3173 ex Intesa di
Gallarate avvenuto 17/12/2007 e come da doc. 3) che si allega” (doc. 3 atto di citazione); nel documento citato, costituito da due pagine recanti entrambe un
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9013/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 3 timbro della INTESA SAN PAOLO S.P.A. con data del 19.09.2018 e l'indicazione “Filiale Gallarate - 3173”, si legge:
1. nella prima pagina:
“GALLARATE 18-09-2018
SI COMUNICA CHE IL BLOCCHETTO ASSEGNI CONTENENTE
L'ASSEGNO N. 3112721660-09 È STATO CONSEGNATO IN DATA
28/12/2004 ED È STATO ANNULLATO A SEGUITO ESTINZIONE DEL CC
N. 03173/0000/02992142, A TESTA . Parte_1
CP_2
FILIALE DI GALLARATE LARGO CAMUSSI 3”;
2. nella seconda pagina:
“Page: 1 Document name: Untitled
3173 9900 00000860140 Est: 17/12/2007 CONTI CORRENTI EST. EX
INTESA”
g. ha evidenziato che l'assegno in questione non poteva essere stato emesso e/o consegnato alla nel “luglio 2013”, come sostenuto CP_1 dall'opposta, ma, al più, in periodo antecedente all'01.01.2007, in quanto da quest'ultima data la banca trattaria indicata sull'assegno come “Banca Intesa” non era più esistente poiché sostituita dall'Istituto “ ”; Controparte_3
h. ha eccepito la prescrizione della domanda, in quanto l'assegno era “risalente al
2004-2007” e l'opposta non lo aveva mai riscosso/azionato né aveva inviato al alcuna richiesta di pagamento dello stesso prima della notifica del Pt_1 decreto ingiuntivo (avvenuta il 06.09.2018);
i. in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna della al CP_1 pagamento di complessivi 964.586,00 euro, sostenendo di essere creditore nei confronti dell'opposta in ragione del mancato pagamento “delle fatture n. 01/2012
e n. 07/2012 per un totale di € 40.515,00” e del mancato pagamento del “saldo residuo” delle provvigioni maturate fino al 30.06.2012 per le vendite stipulate a favore dell'opposta quale agente di commercio, pattuite nella misura del 4% del
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9013/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 4 fatturato di quest'ultima e che ammontavano “a non meno di € 924.071,00 e giusto il seguente e sintetico riepilogo ricostruttivo” riportato nel corpo dell'atto di citazione e precisamente: anno fatturato % provvigione incassati differenza
2001 € 2.000.000,00 4% € 80.000,00 € 10.329,00 € 69.671,00
2002 € 2.500.000,00 4% € 100.000,00 € 40.000,00 € 60.000,00
2003 € 2.500.000,00 4% € 100.000,00 € 22.600,00 € 77.400,00
2004 € 2.800.000,00 4% € 112.000,00 € 12.000,00 € 100.000,00
2005 € 2.500.000,00 4% € 100.000,00 € 20.000,00 € 80.000,00
2006 € 2.800.000,00 4% € 112.000,00 € 30.000,00 € 82.000,00
2007 € 3.500.000,00 4% € 140.000,00 € 45.000,00 € 95.000,00
2008 € 3.200.000,00 4% € 128.000,00 € 50.000,00 € 78.000,00
2009 € 3.400.000,00 4% € 136.000,00 € 27.000,00 € 109.000,00
2010 € 3.500.000,00 4% € 140.000,00 € 38.000,00 € 102.000,00
2011 € 2.000.000,00 4% € 80.000,00 € 12.000,00 € 68.000,00
2012 € 1.000.000,00 4% € 40.000,00 € 37.000,00 € 3.000,00
j. sempre in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna dell'opposta al risarcimento di “una somma non inferiore ad € 50.000,00 (cinquantamila/00) o all'altra inferiore o superiore che il Tribunale adito riterrà equa e di giustizia” a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96, ult. co., c.p.c., “attesa l'evidente azione posta in essere in palese malafede e/o colpa grave e dolo” da parte dell'opposta.
6. Nel medesimo atto di citazione in opposizione, l'attore ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1). accertare e dichiarare l'inammissibilità, l'illegittimità e la nullità del decreto ingiuntivo ed in via preliminare ed ex art. 649 C.p.c. anche “inaudita altera parte” disporre la sospensione dell'esecutorietà dello stesso, sussistendo gravi e fondati motivi e per come descritti ed eccepiti nella narrativa;
2). ancora in via preliminare e previa il formale disconoscimento ex art. 214 C.p.c. dell'assegno bancario n. 3.112.721.660-09 di Banca Intesa, senza data e luogo di
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9013/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 5 emissione, e per quanto esposto al punto 1) della narrativa del presente atto, revocare il decreto ingiuntivo emesso ed opposto per la sua illegittimità, infondatezza e nullità:
3). ancora e comunque nel merito ed in accoglimento di quanto esposto al punto numero
2) della narrativa del presente atto dichiarare la nullità della domanda e delle richieste monitorie e stante anche e comunque la nullità del preteso titolo bancario e stante la nullità e/o la giuridica inesistenza di qualsivoglia rapporto e/o di debito e/o di garanzia e la violazione ex art.
1-2 R.D. 21/12/33 n. 1736 ed ex art, 1343 C.c. e comunque dichiarare la prescrizione di ogni diritto e/o pretesa e/o azione e revocare il decreto opposto e mandare assolto l'opponente da ogni domanda;
4). in via riconvenzionale, che previa le declaratorie di rito e di merito, accertata e dichiarata la sussistenza del rapporto di Agente di Commercio in capo al Sig. Pt_1
e sulla base della pattuita provvigione del 4% del fatturato e previa
[...] declaratoria di suo accertamento, dichiarare ed accertare che lo stesso è creditore nei confronti della società della somma di € 41.515,00 a fronte delle fatture Controparte_1
n. 01/2012 e n. 07/2012 oltre ad € 924.071,00 a fronte del maturato provvigionale e per gli anni dal 2001 al 30/06/2012 o l'altra maggiore o minore e previa, se del caso, esperenda CTU e conseguentemente condannare al pagamento la società de qua per quanto esposto nella narrativa del presente atto;
5). condannare la società opposta stante la sussistenza delle condizioni e requisiti ex art.
96 C.p.c. per responsabilità aggravata ad una somma di € 50.000,00 o altra maggiore o minore di giustizia;
6). con vittoria di spese, competenze professionali, rimborso forfettario e accessori di
Legge”.
7. Con comparsa di risposta depositata il 15.01.2019 si è tempestivamente costituita in giudizio la la quale: CP_1
a. ha evidenziato:
i. che l'opponente non aveva contestato che il titolo azionato con il ricorso monitorio provenisse dal proprio libretto degli assegni, ma solo che lo stesso non fosse mai stato consegnato alla CP_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9013/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 6 ii. che, tuttavia, il non aveva allegato né prodotto alcuna denuncia di Pt_1 smarrimento e/o sottrazione dell'assegno in questione;
b. ha formulato istanza di verificazione sia in relazione alla firma che alle altre diciture vergate a mano sull'assegno disconosciuto, offrendo come scrittura comparativa un documento manoscritto dell'attore (doc. A comparsa);
c. ha sostenuto che l'esistenza del rapporto di garanzia che aveva portato all'emissione dell'assegno in esame da parte del fosse corroborata: Pt_1
i. dalla corrispondenza tra l'importo indicato nel titolo (75.000,00 euro) e quello complessivo dei due assegni (poi risultati privi di provvista) previamente consegnati all'opposta dalla debitrice CI CI RL
S.R.L. (doc. 4); sul punto ha anche evidenziato che il non aveva Pt_1 contestato di avere svolto il ruolo di intermediario tra la CI CI
RL e la CP_1
ii. dalla circostanza che l'opponente usava farsi carico, in caso di inadempimento, delle obbligazioni di pagamento dei clienti da lui procacciati alla sul punto ha prodotto una CP_1 comunicazione a essa inviata dal nella quale quest'ultimo, a Pt_1 fronte del mancato pagamento di una fattura da parte della Parte_2
– società individuata e segnalata dall'agente nell'ambito della
[...] propria attività di procacciamento di affari – assumeva verso l'opposta
“l'onere di pagamento della fattura medesima” chiedendo di poter manlevare la società insolvente (doc. 6);
iii. dal fatto, non contestato dall'attore-opponente, che il titolo in possesso dell'opposta faceva parte del libretto degli assegni del , da cui si Pt_1 desumeva che l'assegno disconosciuto non poteva che essere stato consegnato alla proprio da quest'ultimo; CP_1
d. con riferimento all'eccezione di prescrizione, ha esposto di non avere formulato l'azione cartolare, bensì quella causale;
e. con riferimento alla domanda riconvenzionale, ha eccepito di aver pagato per
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9013/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 7 intero tutte le fatture emesse dal e ha negato l'esistenza di accordi che Pt_1 attribuissero a quest'ultimo un compenso pari al 4% del fatturato della società per la sua attività di procacciamento di affari;
in subordine ha eccepito la prescrizione quinquennale dell'eventuale credito vantato dall'attore per la sua attività lavorativa.
8. Nella medesima comparsa di costituzione e risposta la convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, preliminarmente rigettare l'istanza ex art. 649 c.p.c., e, nel merito, rigettare le domande di parte attrice, siccome infondate in fatto e in diritto, e confermare il decreto ingiuntivo opposto.
In subordine, accertato il rapporto debitorio intercorrente tra le parti, condannare parte attrice al pagamento in favore dell'opposto dell'importo di € 75.000,00 oltre interessi, ovvero nella misura, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa.
Con vittoria di spese ed onorari”.
9. Nell'udienza del 06.02.2019 il Giudice ha sospeso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, “considerato il contenuto delle difese svolte dall'opponente ed in particolare il documento attestante la consegna del libretto alla banca ed il fatto che la firma presente nell'assegno appaia prima facie diversa dalle altre attribuite all'opponente”.
10. Nessuna delle parti ha depositato la prima memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c..
11. L'08.04.2019 la ha depositato la seconda memoria prevista dall'art. CP_1
183 comma 6 c.p.c., con la quale ha chiesto al Giudice di disporre “perizia grafologica volta ad accertare l'appartenenza al sig. della firma presente Parte_1 sull'assegno n. 3112721660-09, prodotto come doc. 3 del fascicolo di parte”.
12. Il 24.04.2019 ha depositato la terza memoria prevista dall'art. 183 Parte_1 comma 6 c.p.c., con la quale:
a. ha esposto che la convenuta non aveva fornito prova “circa sia le “presunte” ragioni della causa petendi e creditorie sia la causale del titolo bancario” né
“circa la presunta assunzione da parte del Sig. della Parte_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9013/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 8 obbligazione-accollo di pagamento dedotto e a favore della e Controparte_1 per conto di presunti debiti della società Ciao Ciao World Srl”;
b. ha precisato che la convenuta aveva formulato istanza di verificazione solo con riguardo alla firma dell'assegno, mentre esso attore aveva disconosciuto anche le singole diciture apposte a mano sia sul fronte che sul retro dell'assegno;
c. ha eccepito l'inammissibilità dell'istanza di verificazione, in quanto la convenuta non aveva depositato l'originale dell'assegno disconosciuto, né alcun documento di comparazione entro il termine delle seconde memorie 183/6 c.p.c.;
d. ha affermato che “anche sotto il profilo del merito creditorio nessuna prova è mai stata dedotta e/o articolata né circa il punto della pretesa esistenza del credito di cui alle fatture prodotte agli atti quale doc. n. 5) del fascicolo della Controparte_1 ed ove risulta invece che quale modalità di pagamento tra le parti era prevista
[...]
l'emissione e il ritiro delle ricevute bancarie e che un tal “fatto” e “modalità di pagamento” non solo è stato adempiuto dalla società “Ciao Ciao World Srl” e ciò nel 2010–2011 ma che addirittura gli assegni prodotti in copia protestati e del tutto anonimi e per una cifra inferiore risalgono al 2013 e non ricollegabili alle richiamate fatture ed ove mai controparte ha nemmeno prodotto le “ricevute bancarie” emesse e tornate protestate, insolute e non pagate”;
e. ha chiesto l'ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opposta e prova per testi sul punto.
13. Con ordinanza del 02.07.2021 il Giudice:
a. non ha ammesso quelli indicati dall'attore-opponente, in quanto mezzi di prova diretta tardivamente richiesti con la terza memoria 183/6 c.p.c.;
b. ha disposto CTU grafologica per accertare l'autenticità della sottoscrizione apposta sull'assegno n. 3112721660-09, disconosciuta dall'opponente, e ha autorizzato l'opposta a depositare l'originale dell'assegno n. 3112721660-09, assegnandole il termine di 30 giorni per il deposito;
tale assegno è stato poi tempestivamente depositato in cancelleria il 07.07.2021 e custodito nella cassaforte con numero
955.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9013/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 9 14. Con note di trattazione scritta depositate il 03.09.2021, l'opponente ha chiesto la revoca/modifica dell'ordinanza del 02.07.2021, sia sostenendo che l'istanza di verificazione fosse stata formulata tardivamente dall'opposta, sia insistendo per l'ammissione delle prove di cui alla terza memoria 183/6 c.p.c., in quanto, a suo dire, “le stesse non risultano essere tardive ma aventi comunque natura di eccezioni riconvenzionali atte a paralizzare la difesa avversa e pertanto conseguenza diretta di quanto chiesto dalla nella memoria istruttoria e quindi sempre Controparte_1 ammissibili così come è sempre ammesso l'interrogatorio formale per come richiesto stante la sua natura di mezzo confessorio”.
15. Nell'udienza del 08.09.2021 il Giudice ha rigettato l'istanza di revoca dell'ordinanza del
02.07.2021, formulata dall'opponente, ritenendo che l'eccezione di tardività dell'istanza di verificazione fosse “infondata perché, permanendo il chiaro e inequivoco interesse di
a fondare il diritto sul documento disconosciuto dal Controparte_1 Pt_1
l'istanza deve ritenersi implicita e (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8272 del 24/05/2012; Cass.
Sez. L -, Sentenza n. 16383 del 04/07/2017; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16915 del
02/08/2011) ed è comunque tempestiva quando la parte abbia prodotto gli scritti di comparazione entro il termine assegnato dal giudice per l'integrazione dei mezzi di prova diretta (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2411 del 07/02/2005)”.
16. La causa è stata istruita mediante prove documentali e CTU grafologica sul seguente quesito:
“accerti se la firma per traenza presente sull'assegno n. 3112721660-09 sia stata apposta da. , utilizzando per la comparazione: Parte_1
- saggi grafici da farsi;
- la firma presente nella procura alle liti depositata dal con l'atto di Pt_1 opposizione;
- la firma presente nella copia notificata dell'atto di citazione in opposizione (doc. 2 prodotto da con la comparsa di costituzione e risposta); Controparte_1
- la firma presente nella denuncia presentata il 24.4.2019 dal ai Carabinieri Pt_1
(doc. 4 prodotto da il 24.4.2019)”. Pt_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9013/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 10 17. Il Giudice ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni, la discussione e la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. disponendo fosse sostituita dal deposito di note ex art.127 ter cpc, nelle quali le parti hanno rispettive confermato le conclusioni anche istruttorie.
****
18. Le ragioni addotte dall'opponente nelle note di trattazione scritta depositate il 03.09.2021
a sostegno della richiesta di revoca/modifica dell'ordinanza del 02.07.2021, sono infondate perché i fatti costitutivi delle eccezioni debbono essere provati dalla parte che le solleva attraverso mezzi di prova diretta.
19. L'opposizione è infondata per i seguenti motivi.
20. Alla luce di quanto emerso in corso di causa, si deve ritenere che il abbia Pt_1 sottoscritto l'assegno 3112721660-09, indicando l'importo di 75.000,00 euro e la causale di garanzia e che lo abbia consegnato alla in relazione al debito della CP_1
CI CI RL. Ciò per le ragioni che seguono.
21. L'opponente non ha mai contestato i seguenti fatti:
a. di aver svolto il ruolo da intermediario tra la e la CI Controparte_1
CI RL SR nel corso del suo rapporto lavorativo con l'opposta;
b. che la cliente procacciata sia rimasta inadempiente nei confronti della
[...] er la cifra complessiva di 75.000,00 euro, in seguito al pagamento di CP_1 due assegni privi di provvista nel 2012;
c. che il titolo azionato col ricorso monitorio provenisse dal proprio libretto degli assegni.
22. Le uniche generiche difese del – e cioè di non aver mai assunto debiti nei Pt_1 confronti dell'opposta per conto di terzi e di non aver mai emesso e consegnato alla
[...] lcun assegno in garanzia di debiti contratti dai clienti da lui procacciati – CP_1 sono infondate in quanto smentite dalle seguenti circostanze accertate in corso di causa.
22.1 Il , pur essendo a conoscenza dell'esistenza dell'assegno in esame già dalla Pt_1 notifica del decreto ingiuntivo (avvenuta il 06.09.2018) e pur avendo ammesso da subito
(cfr. doc. 3 atto di citazione in opposizione) che lo stesso proveniva da un libretto degli
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9013/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 11 assegni a lui intestato, ha sporto denuncia di smarrimento del titolo solo il 24.04.2019 e solo in seguito alle difese svolte dall'opposta nella propria comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente procedimento il 15.01.2019, con le quali obiettava proprio la mancata denuncia.
22.2 All'esito della CTU grafologica, il consulente tecnico, con ampia e motivata argomentazione dalla quale pertanto non vi è ragione di discostarsi, ha accertato che “la firma di traenza presente sull'assegno n. 3112721660-09 è , con Parte_3 alta probabilità, alla mano del signor ”. Parte_1
22.3 L'importo di 75.000,00 euro, indicato nell'assegno n. 3112721660-09, corrisponde esattamente alla somma degli importi dei due assegni a suo tempo consegnati alla
[...] dalla CI CI RL: il primo tratto presso la Banca Popolare di CP_1
Milano, dell'importo di 50.000,00 euro, emesso il 31.12.2012 e protestato il 07.01.2013 e il secondo tratto presso il Credito Piemontese, dell'importo di 25.000,00 euro, emesso il
31.01.13 e protestato il 06.02.2013 (doc. 2 fascicolo monitorio).
22.4 Il documento numero 6 prodotto dall'opposta nella comparsa di risposta – non contestato dall'opponente – contenente una comunicazione del 26.02.2010 inviata alla per un caso del tutto simile a quello in esame, seppur per un diverso CP_1 cliente, corrobora la tesi dell'opposta riguardo al fatto che il fosse uso emettere Pt_1 assegni a garanzia dei debiti contratti dai clienti che procacciava all'opposta.
Allo stesso modo, con specifico riferimento al caso oggetto della presente causa, tale circostanza rafforza la tesi che sia stato proprio il ad indicare sul fronte e sul Pt_1 retro dell'assegno la causale di garanzia (rispettivamente tramite le diciture “serve / solo x garanzia / da non incassare” e “da non / incassare / come garanzia”).
22.5 Peraltro, l'opponente, pur avendo contestato anche il riempimento abusivo dell'assegno per assenza di un accordo in tal senso, non ha mai formulato la necessaria querela di falso, non potendo così far valere l'eventuale contraffazione dello stesso.
E infatti, la Cassazione ha chiarito che: “Nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, il riempimento "absque pactis" consiste in una falsità materiale realizzata trasformando il documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza, mentre
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9013/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 12 il riempimento "contra pacta" consiste in un inadempimento derivante dalla violazione del "mandatum ad scribendum", il quale può avere non solo un contenuto positivo, ma anche negativo, dando comunque luogo ad un abuso di biancosegno, la cui dimostrazione non richiede la proposizione di querela di falso" (Cass. 8899/2018; Cass.
18989/2010) Più in particolare, la denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto in assenza di uno specifico accordo sul contenuto che il documento avrebbe dovuto assumere in attuazione del mandato a completarlo. In tal caso l'atto esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicché
l'interpolazione del testo realizza una vera e propria falsità materiale”.
23. L'eccezione di nullità dell'assegno per mancanza degli elementi essenziali (ed in particolare della data e del luogo di emissione) è fondata ma irrilevante nel caso di specie, in quanto, con l'atto introduttivo del procedimento monitorio, l'opposta non ha promosso l'azione cartolare fondata sul titolo di credito, bensì l'azione causale fondata sull'obbligazione di garanzia assunta dal , e che abbia prodotto l'assegno come Pt_1 mezzo di prova scritta dell'obbligazione.
24. L'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente è infondata per le ragioni che seguono.
24.1 Sulla scorta di quanto detto finora, il rapporto di garanzia sottostante alla sottoscrizione dell'assegno da parte del deve essere qualificato come un Pt_1 contratto di fideiussione, col quale l'opponente si è obbligato a garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla CI CI RL SR nei confronti della
[...]
. CP_1
Pertanto, sgomberato il campo dall'ipotesi dell'azione cartolare, l'unico termine prescrizione che viene in rilievo è quello ordinario decennale previsto dall'art. 2946 c.c..
24.2 Com'è noto, la data di decorrenza della prescrizione è rappresentata dal primo giorno in cui il diritto di credito può essere fatto valere.
Nel caso di specie, trattandosi di fideiussione e in assenza di ulteriori elementi probatori, il giorno in cui l'obbligazione del è divenuta esigibile corrisponde a Pt_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9013/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 13 quello in cui la debitrice principale CI CI RL SR si è resa inadempiente nei confronti della e cioè alle date in cui sono stati elevati i protesti Controparte_1 degli assegni prodotti come doc. 2 del fascicolo monitorio e precisamente:
o il 07.01.2013, per l'assegno tratto presso la Banca Popolare di Milano, dell'importo di 50.000,00 euro, emesso il 31.12.2012;
o il 06.02.2013, per l'assegno tratto presso il Credito Piemontese, dell'importo di
25.000,00 euro, emesso il 31.01.13.
24.3 Di conseguenza, tenuto conto che tra le due date appena menzionate e il primo atto interruttivo della prescrizione – costituito dalla notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta il
06.09.2018 – sono passati meno di dieci anni, il credito non può dirsi prescritto.
25. La domanda riconvenzionale formulata dall'opponente e volta a ottenere il pagamento di
40.515,00 euro a titolo di saldo delle “fatture n. 01/2012 e n. 07/2012”, è infondata perché la ha da subito contestato i crediti ed il ha prodotto CP_1 Pt_1 le due fatture con la terza memoria prevista dall'art. 183/6 c.p.c., produzione tardiva considerato che le stesse costituiscono mezzi di prova diretta dei fatti costitutivi della domanda riconvenzionale, con riguardo alla quale il assume la qualità di attore Pt_1 sostanziale.
26. La domanda riconvenzionale volta a ottenere il pagamento di 924.071,00 euro a titolo di
“saldo residuo” delle provvigioni maturate fino al 30.06.2012, come da prospetto trascritto al punto
5.i dell'espositiva che precede, è infondata perché, stante la tempestiva contestazione del credito fatta dalla in comparsa, il Controparte_1 Pt_1 non ha indicato quali fossero gli affari procacciati e non ha provato che i fatturati indicati nel prospetto in questione fossero frutto del procacciamento di affari da lui effettuato.
27. La soccombenza dell'opponente comporta il rigetto della domanda riconvenzionale ex articolo 96 cpc.
28. Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 e seguenti c.p.c., e quindi poste a carico di , non Parte_1 ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9013/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 14 29. Alla liquidazione dei compensi del difensore dell'opposta, contenuta nel dispositivo della sentenza, si perviene applicando gli importi tabellari previsti dal Decreto Ministeriale n.
55 del 2014, come modificato dal DM 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23/10/2022
(scaglione da 52.001 euro a 260.000 euro di valore), senza aumenti né riduzioni per quelli delle fasi di studio e introduttiva, tenuto conto del livello medio di difficoltà delle questioni in fatto e in diritto trattate.
30. Anche le spese della CTU seguono il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 e seguenti c.p.c., e quindi vanno poste definitivamente – nel rapporto interno alle parti, debitrici solidali verso la CTU – a carico di , non ravvisandosi ragioni Parte_1 che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
31. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
a. rigetta l'opposizione formulata da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1155/2018 (proc. n. 5837/2018 R.A.C.), emesso dal Tribunale di
Cagliari il 12.07.2018;
b. rigetta tutte le domande formulate da;
Parte_1
c. condanna a rifondere la elle spese Parte_1 Controparte_1 processuali, così liquidate:
€ 2.552,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 1.628,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 2.835,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 2.127,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 9.142,00 complessivi, oltre spese generali 15%, CPA 4% e IVA di legge;
d. condanna a rifondere la elle spese Parte_1 Controparte_1 della CTU nella misura in cui quest'ultima le abbia già anticipate.
Cagliari, 23/09/2025
Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9013/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo Piana, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9013 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Felice Parte_1 C.F._1
OR (C.F. , elettivamente domiciliato in via G.P. Puricelli 5, C.F._2
Gallarate (VA), presso il difensore, attore opponente contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Valerio PIRISI Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. , elettivamente domiciliato in via Campidano 36, Cagliari, C.F._3 presso il difensore,
convenuta opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato nella cancelleria di questo Tribunale il 25.06.2018, la società
[...] ha chiesto l'emissione di decreto ingiuntivo a carico di Controparte_1 Pt_1
dell'importo di 75.000,00 euro, oltre interessi di legge e rimborso spese e
[...] compensi professionali, esponendo e sostenendo quanto segue:
a. il in passato “procacciava affari” per la e Pt_1 Controparte_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9013/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 1 nell'ambito della propria attività, aveva individuato la società CI CI
RL S.R.L. come possibile cliente;
b. la emise nei confronti della CI CI RL Controparte_1
S.R.L. diverse fatture e tra queste le n. 748/b del 16/11/2010, la n. 750/b del
16/11/2010, la n. 111/b del 16/2/11 e la 128 B del 1/3/11, per un importo complessivo di 123.525,00 euro (doc. 1 fascicolo monitorio);
c. la CI CI RL S.R.L., a parziale pagamento delle fatture, emise due assegni – il primo in data 31.12.2012, tratto presso la Banca Popolare di Milano, dell'importo di 50.000,00 euro, ed il secondo in data 31.01.2013, tratto presso il
Credito Piemontese, dell'importo di 25.000,00 euro – ma entrambi i titoli non vennero pagati dagli istituti di credito siccome privi di provvista, con conseguente elevazione dei relativi protesti (doc. 2 fascicolo monitorio);
d. il “facendosi carico di parte del debito” maturato dalla cliente da lui Pt_1 procacciata, sottoscrisse l'assegno bancario n. 3.112.721.660-09, della Banca
Intesa, dell'importo di 75.000,00 euro, senza luogo e data di emissione, e lo consegnò alla ricorrente “nel luglio del 2013” (doc. 3 del fascicolo monitorio).
2. La ha allegato al ricorso i seguenti documenti: CP_1
1. Fatture emesse dalla ricorrente nei confronti della Ciao Ciao World s.r.l.;
2. Assegni emessi dalla Ciao Ciao World s.r.l.;
3. Assegno emesso dal sig. . Parte_1
3. Il 12.07.2018 il Tribunale di Cagliari ha accolto la domanda monitoria, emettendo a carico del decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 1155/2018 (proc. n. Pt_1
5837/2018 R.A.C.), dell'importo di 75.000,00 euro, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio, liquidate in 2.135,00 euro per onorari e in 406,50 euro per esborsi, oltre rimborso spese forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. di legge.
4. Il decreto ingiuntivo è stato notificato al il 06.09.2018. Pt_1
5. ha proposto tempestiva opposizione a mezzo atto di citazione Parte_1 notificato il 16.10.2018, col quale:
a. ha esposto di aver svolto, in qualità di agente di commercio, attività di
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9013/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 2 rappresentanza nel settore “tessile-cotoni ed affini” e di aver avuto rapporti commerciali con la società dal 2001 al primo semestre Controparte_1 del 2012, dal quale cessò con essa qualsivoglia rapporto e contatto a causa del mancato pagamento, da parte di quest'ultima, di ingenti crediti maturati dal a titolo di provvigioni e compensi professionali per l'attività di agenzia;
Pt_1
b. ha esposto di non avere contratto alcun debito in nome proprio nei confronti dell'opposta, né di avere mai assunto debiti o garanzie per conto di terzi, né di aver emesso o consegnato alcun assegno bancario a garanzia di questi ultimi in favore della;
Controparte_1
c. ha eccepito la nullità dell'assegno prodotto come doc. 3 del fascicolo monitorio per violazione di norme imperative, in quanto il titolo era privo dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 R.D. 21/12/33, n. 1736 e, in particolare, del luogo e della data di emissione;
d. per gli stessi motivi, ha eccepito la nullità anche dell'asserito rapporto di garanzia che, nella ricostruzione dell'opposta, avrebbe portato il all'emissione Pt_1 dell'assegno in parziale manleva dei debiti contratti dalla CI CI RL
S.R.L. e all'inserimento delle specifiche diciture “serve solo da garanzia – da non incassare” (posta sul fronte dell'assegno) e “da non incassare – come garanzia”
(posta sul retro dell'assegno);
e. ha disconosciuto “sia l'apparente sottoscrizione dell'assegno bancario n.
3.112.721.660-09 della Banca Intesa senza luogo di emissione e senza data (doc. 3 del fascicolo della ricorrente), sia tutte le diciture di abusivo riempimento del titolo in tutte le sue apocrife e arbitrarie rappresentazioni”, riservandosi di proporre querela di falso;
f. ha esposto che l'assegno in questione “faceva parte del libretto-blocchetto di assegni consegnato dall'Istituto di Credito di Gallarate in data 26/12/04” che era stato “annullato a seguito della estinzione del conto corrente n. 3173 ex Intesa di
Gallarate avvenuto 17/12/2007 e come da doc. 3) che si allega” (doc. 3 atto di citazione); nel documento citato, costituito da due pagine recanti entrambe un
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9013/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 3 timbro della INTESA SAN PAOLO S.P.A. con data del 19.09.2018 e l'indicazione “Filiale Gallarate - 3173”, si legge:
1. nella prima pagina:
“GALLARATE 18-09-2018
SI COMUNICA CHE IL BLOCCHETTO ASSEGNI CONTENENTE
L'ASSEGNO N. 3112721660-09 È STATO CONSEGNATO IN DATA
28/12/2004 ED È STATO ANNULLATO A SEGUITO ESTINZIONE DEL CC
N. 03173/0000/02992142, A TESTA . Parte_1
CP_2
FILIALE DI GALLARATE LARGO CAMUSSI 3”;
2. nella seconda pagina:
“Page: 1 Document name: Untitled
3173 9900 00000860140 Est: 17/12/2007 CONTI CORRENTI EST. EX
INTESA”
g. ha evidenziato che l'assegno in questione non poteva essere stato emesso e/o consegnato alla nel “luglio 2013”, come sostenuto CP_1 dall'opposta, ma, al più, in periodo antecedente all'01.01.2007, in quanto da quest'ultima data la banca trattaria indicata sull'assegno come “Banca Intesa” non era più esistente poiché sostituita dall'Istituto “ ”; Controparte_3
h. ha eccepito la prescrizione della domanda, in quanto l'assegno era “risalente al
2004-2007” e l'opposta non lo aveva mai riscosso/azionato né aveva inviato al alcuna richiesta di pagamento dello stesso prima della notifica del Pt_1 decreto ingiuntivo (avvenuta il 06.09.2018);
i. in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna della al CP_1 pagamento di complessivi 964.586,00 euro, sostenendo di essere creditore nei confronti dell'opposta in ragione del mancato pagamento “delle fatture n. 01/2012
e n. 07/2012 per un totale di € 40.515,00” e del mancato pagamento del “saldo residuo” delle provvigioni maturate fino al 30.06.2012 per le vendite stipulate a favore dell'opposta quale agente di commercio, pattuite nella misura del 4% del
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9013/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 4 fatturato di quest'ultima e che ammontavano “a non meno di € 924.071,00 e giusto il seguente e sintetico riepilogo ricostruttivo” riportato nel corpo dell'atto di citazione e precisamente: anno fatturato % provvigione incassati differenza
2001 € 2.000.000,00 4% € 80.000,00 € 10.329,00 € 69.671,00
2002 € 2.500.000,00 4% € 100.000,00 € 40.000,00 € 60.000,00
2003 € 2.500.000,00 4% € 100.000,00 € 22.600,00 € 77.400,00
2004 € 2.800.000,00 4% € 112.000,00 € 12.000,00 € 100.000,00
2005 € 2.500.000,00 4% € 100.000,00 € 20.000,00 € 80.000,00
2006 € 2.800.000,00 4% € 112.000,00 € 30.000,00 € 82.000,00
2007 € 3.500.000,00 4% € 140.000,00 € 45.000,00 € 95.000,00
2008 € 3.200.000,00 4% € 128.000,00 € 50.000,00 € 78.000,00
2009 € 3.400.000,00 4% € 136.000,00 € 27.000,00 € 109.000,00
2010 € 3.500.000,00 4% € 140.000,00 € 38.000,00 € 102.000,00
2011 € 2.000.000,00 4% € 80.000,00 € 12.000,00 € 68.000,00
2012 € 1.000.000,00 4% € 40.000,00 € 37.000,00 € 3.000,00
j. sempre in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna dell'opposta al risarcimento di “una somma non inferiore ad € 50.000,00 (cinquantamila/00) o all'altra inferiore o superiore che il Tribunale adito riterrà equa e di giustizia” a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96, ult. co., c.p.c., “attesa l'evidente azione posta in essere in palese malafede e/o colpa grave e dolo” da parte dell'opposta.
6. Nel medesimo atto di citazione in opposizione, l'attore ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1). accertare e dichiarare l'inammissibilità, l'illegittimità e la nullità del decreto ingiuntivo ed in via preliminare ed ex art. 649 C.p.c. anche “inaudita altera parte” disporre la sospensione dell'esecutorietà dello stesso, sussistendo gravi e fondati motivi e per come descritti ed eccepiti nella narrativa;
2). ancora in via preliminare e previa il formale disconoscimento ex art. 214 C.p.c. dell'assegno bancario n. 3.112.721.660-09 di Banca Intesa, senza data e luogo di
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9013/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 5 emissione, e per quanto esposto al punto 1) della narrativa del presente atto, revocare il decreto ingiuntivo emesso ed opposto per la sua illegittimità, infondatezza e nullità:
3). ancora e comunque nel merito ed in accoglimento di quanto esposto al punto numero
2) della narrativa del presente atto dichiarare la nullità della domanda e delle richieste monitorie e stante anche e comunque la nullità del preteso titolo bancario e stante la nullità e/o la giuridica inesistenza di qualsivoglia rapporto e/o di debito e/o di garanzia e la violazione ex art.
1-2 R.D. 21/12/33 n. 1736 ed ex art, 1343 C.c. e comunque dichiarare la prescrizione di ogni diritto e/o pretesa e/o azione e revocare il decreto opposto e mandare assolto l'opponente da ogni domanda;
4). in via riconvenzionale, che previa le declaratorie di rito e di merito, accertata e dichiarata la sussistenza del rapporto di Agente di Commercio in capo al Sig. Pt_1
e sulla base della pattuita provvigione del 4% del fatturato e previa
[...] declaratoria di suo accertamento, dichiarare ed accertare che lo stesso è creditore nei confronti della società della somma di € 41.515,00 a fronte delle fatture Controparte_1
n. 01/2012 e n. 07/2012 oltre ad € 924.071,00 a fronte del maturato provvigionale e per gli anni dal 2001 al 30/06/2012 o l'altra maggiore o minore e previa, se del caso, esperenda CTU e conseguentemente condannare al pagamento la società de qua per quanto esposto nella narrativa del presente atto;
5). condannare la società opposta stante la sussistenza delle condizioni e requisiti ex art.
96 C.p.c. per responsabilità aggravata ad una somma di € 50.000,00 o altra maggiore o minore di giustizia;
6). con vittoria di spese, competenze professionali, rimborso forfettario e accessori di
Legge”.
7. Con comparsa di risposta depositata il 15.01.2019 si è tempestivamente costituita in giudizio la la quale: CP_1
a. ha evidenziato:
i. che l'opponente non aveva contestato che il titolo azionato con il ricorso monitorio provenisse dal proprio libretto degli assegni, ma solo che lo stesso non fosse mai stato consegnato alla CP_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9013/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 6 ii. che, tuttavia, il non aveva allegato né prodotto alcuna denuncia di Pt_1 smarrimento e/o sottrazione dell'assegno in questione;
b. ha formulato istanza di verificazione sia in relazione alla firma che alle altre diciture vergate a mano sull'assegno disconosciuto, offrendo come scrittura comparativa un documento manoscritto dell'attore (doc. A comparsa);
c. ha sostenuto che l'esistenza del rapporto di garanzia che aveva portato all'emissione dell'assegno in esame da parte del fosse corroborata: Pt_1
i. dalla corrispondenza tra l'importo indicato nel titolo (75.000,00 euro) e quello complessivo dei due assegni (poi risultati privi di provvista) previamente consegnati all'opposta dalla debitrice CI CI RL
S.R.L. (doc. 4); sul punto ha anche evidenziato che il non aveva Pt_1 contestato di avere svolto il ruolo di intermediario tra la CI CI
RL e la CP_1
ii. dalla circostanza che l'opponente usava farsi carico, in caso di inadempimento, delle obbligazioni di pagamento dei clienti da lui procacciati alla sul punto ha prodotto una CP_1 comunicazione a essa inviata dal nella quale quest'ultimo, a Pt_1 fronte del mancato pagamento di una fattura da parte della Parte_2
– società individuata e segnalata dall'agente nell'ambito della
[...] propria attività di procacciamento di affari – assumeva verso l'opposta
“l'onere di pagamento della fattura medesima” chiedendo di poter manlevare la società insolvente (doc. 6);
iii. dal fatto, non contestato dall'attore-opponente, che il titolo in possesso dell'opposta faceva parte del libretto degli assegni del , da cui si Pt_1 desumeva che l'assegno disconosciuto non poteva che essere stato consegnato alla proprio da quest'ultimo; CP_1
d. con riferimento all'eccezione di prescrizione, ha esposto di non avere formulato l'azione cartolare, bensì quella causale;
e. con riferimento alla domanda riconvenzionale, ha eccepito di aver pagato per
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9013/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 7 intero tutte le fatture emesse dal e ha negato l'esistenza di accordi che Pt_1 attribuissero a quest'ultimo un compenso pari al 4% del fatturato della società per la sua attività di procacciamento di affari;
in subordine ha eccepito la prescrizione quinquennale dell'eventuale credito vantato dall'attore per la sua attività lavorativa.
8. Nella medesima comparsa di costituzione e risposta la convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, preliminarmente rigettare l'istanza ex art. 649 c.p.c., e, nel merito, rigettare le domande di parte attrice, siccome infondate in fatto e in diritto, e confermare il decreto ingiuntivo opposto.
In subordine, accertato il rapporto debitorio intercorrente tra le parti, condannare parte attrice al pagamento in favore dell'opposto dell'importo di € 75.000,00 oltre interessi, ovvero nella misura, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa.
Con vittoria di spese ed onorari”.
9. Nell'udienza del 06.02.2019 il Giudice ha sospeso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, “considerato il contenuto delle difese svolte dall'opponente ed in particolare il documento attestante la consegna del libretto alla banca ed il fatto che la firma presente nell'assegno appaia prima facie diversa dalle altre attribuite all'opponente”.
10. Nessuna delle parti ha depositato la prima memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c..
11. L'08.04.2019 la ha depositato la seconda memoria prevista dall'art. CP_1
183 comma 6 c.p.c., con la quale ha chiesto al Giudice di disporre “perizia grafologica volta ad accertare l'appartenenza al sig. della firma presente Parte_1 sull'assegno n. 3112721660-09, prodotto come doc. 3 del fascicolo di parte”.
12. Il 24.04.2019 ha depositato la terza memoria prevista dall'art. 183 Parte_1 comma 6 c.p.c., con la quale:
a. ha esposto che la convenuta non aveva fornito prova “circa sia le “presunte” ragioni della causa petendi e creditorie sia la causale del titolo bancario” né
“circa la presunta assunzione da parte del Sig. della Parte_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9013/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 8 obbligazione-accollo di pagamento dedotto e a favore della e Controparte_1 per conto di presunti debiti della società Ciao Ciao World Srl”;
b. ha precisato che la convenuta aveva formulato istanza di verificazione solo con riguardo alla firma dell'assegno, mentre esso attore aveva disconosciuto anche le singole diciture apposte a mano sia sul fronte che sul retro dell'assegno;
c. ha eccepito l'inammissibilità dell'istanza di verificazione, in quanto la convenuta non aveva depositato l'originale dell'assegno disconosciuto, né alcun documento di comparazione entro il termine delle seconde memorie 183/6 c.p.c.;
d. ha affermato che “anche sotto il profilo del merito creditorio nessuna prova è mai stata dedotta e/o articolata né circa il punto della pretesa esistenza del credito di cui alle fatture prodotte agli atti quale doc. n. 5) del fascicolo della Controparte_1 ed ove risulta invece che quale modalità di pagamento tra le parti era prevista
[...]
l'emissione e il ritiro delle ricevute bancarie e che un tal “fatto” e “modalità di pagamento” non solo è stato adempiuto dalla società “Ciao Ciao World Srl” e ciò nel 2010–2011 ma che addirittura gli assegni prodotti in copia protestati e del tutto anonimi e per una cifra inferiore risalgono al 2013 e non ricollegabili alle richiamate fatture ed ove mai controparte ha nemmeno prodotto le “ricevute bancarie” emesse e tornate protestate, insolute e non pagate”;
e. ha chiesto l'ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opposta e prova per testi sul punto.
13. Con ordinanza del 02.07.2021 il Giudice:
a. non ha ammesso quelli indicati dall'attore-opponente, in quanto mezzi di prova diretta tardivamente richiesti con la terza memoria 183/6 c.p.c.;
b. ha disposto CTU grafologica per accertare l'autenticità della sottoscrizione apposta sull'assegno n. 3112721660-09, disconosciuta dall'opponente, e ha autorizzato l'opposta a depositare l'originale dell'assegno n. 3112721660-09, assegnandole il termine di 30 giorni per il deposito;
tale assegno è stato poi tempestivamente depositato in cancelleria il 07.07.2021 e custodito nella cassaforte con numero
955.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9013/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 9 14. Con note di trattazione scritta depositate il 03.09.2021, l'opponente ha chiesto la revoca/modifica dell'ordinanza del 02.07.2021, sia sostenendo che l'istanza di verificazione fosse stata formulata tardivamente dall'opposta, sia insistendo per l'ammissione delle prove di cui alla terza memoria 183/6 c.p.c., in quanto, a suo dire, “le stesse non risultano essere tardive ma aventi comunque natura di eccezioni riconvenzionali atte a paralizzare la difesa avversa e pertanto conseguenza diretta di quanto chiesto dalla nella memoria istruttoria e quindi sempre Controparte_1 ammissibili così come è sempre ammesso l'interrogatorio formale per come richiesto stante la sua natura di mezzo confessorio”.
15. Nell'udienza del 08.09.2021 il Giudice ha rigettato l'istanza di revoca dell'ordinanza del
02.07.2021, formulata dall'opponente, ritenendo che l'eccezione di tardività dell'istanza di verificazione fosse “infondata perché, permanendo il chiaro e inequivoco interesse di
a fondare il diritto sul documento disconosciuto dal Controparte_1 Pt_1
l'istanza deve ritenersi implicita e (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8272 del 24/05/2012; Cass.
Sez. L -, Sentenza n. 16383 del 04/07/2017; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16915 del
02/08/2011) ed è comunque tempestiva quando la parte abbia prodotto gli scritti di comparazione entro il termine assegnato dal giudice per l'integrazione dei mezzi di prova diretta (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2411 del 07/02/2005)”.
16. La causa è stata istruita mediante prove documentali e CTU grafologica sul seguente quesito:
“accerti se la firma per traenza presente sull'assegno n. 3112721660-09 sia stata apposta da. , utilizzando per la comparazione: Parte_1
- saggi grafici da farsi;
- la firma presente nella procura alle liti depositata dal con l'atto di Pt_1 opposizione;
- la firma presente nella copia notificata dell'atto di citazione in opposizione (doc. 2 prodotto da con la comparsa di costituzione e risposta); Controparte_1
- la firma presente nella denuncia presentata il 24.4.2019 dal ai Carabinieri Pt_1
(doc. 4 prodotto da il 24.4.2019)”. Pt_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9013/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 10 17. Il Giudice ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni, la discussione e la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. disponendo fosse sostituita dal deposito di note ex art.127 ter cpc, nelle quali le parti hanno rispettive confermato le conclusioni anche istruttorie.
****
18. Le ragioni addotte dall'opponente nelle note di trattazione scritta depositate il 03.09.2021
a sostegno della richiesta di revoca/modifica dell'ordinanza del 02.07.2021, sono infondate perché i fatti costitutivi delle eccezioni debbono essere provati dalla parte che le solleva attraverso mezzi di prova diretta.
19. L'opposizione è infondata per i seguenti motivi.
20. Alla luce di quanto emerso in corso di causa, si deve ritenere che il abbia Pt_1 sottoscritto l'assegno 3112721660-09, indicando l'importo di 75.000,00 euro e la causale di garanzia e che lo abbia consegnato alla in relazione al debito della CP_1
CI CI RL. Ciò per le ragioni che seguono.
21. L'opponente non ha mai contestato i seguenti fatti:
a. di aver svolto il ruolo da intermediario tra la e la CI Controparte_1
CI RL SR nel corso del suo rapporto lavorativo con l'opposta;
b. che la cliente procacciata sia rimasta inadempiente nei confronti della
[...] er la cifra complessiva di 75.000,00 euro, in seguito al pagamento di CP_1 due assegni privi di provvista nel 2012;
c. che il titolo azionato col ricorso monitorio provenisse dal proprio libretto degli assegni.
22. Le uniche generiche difese del – e cioè di non aver mai assunto debiti nei Pt_1 confronti dell'opposta per conto di terzi e di non aver mai emesso e consegnato alla
[...] lcun assegno in garanzia di debiti contratti dai clienti da lui procacciati – CP_1 sono infondate in quanto smentite dalle seguenti circostanze accertate in corso di causa.
22.1 Il , pur essendo a conoscenza dell'esistenza dell'assegno in esame già dalla Pt_1 notifica del decreto ingiuntivo (avvenuta il 06.09.2018) e pur avendo ammesso da subito
(cfr. doc. 3 atto di citazione in opposizione) che lo stesso proveniva da un libretto degli
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9013/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 11 assegni a lui intestato, ha sporto denuncia di smarrimento del titolo solo il 24.04.2019 e solo in seguito alle difese svolte dall'opposta nella propria comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente procedimento il 15.01.2019, con le quali obiettava proprio la mancata denuncia.
22.2 All'esito della CTU grafologica, il consulente tecnico, con ampia e motivata argomentazione dalla quale pertanto non vi è ragione di discostarsi, ha accertato che “la firma di traenza presente sull'assegno n. 3112721660-09 è , con Parte_3 alta probabilità, alla mano del signor ”. Parte_1
22.3 L'importo di 75.000,00 euro, indicato nell'assegno n. 3112721660-09, corrisponde esattamente alla somma degli importi dei due assegni a suo tempo consegnati alla
[...] dalla CI CI RL: il primo tratto presso la Banca Popolare di CP_1
Milano, dell'importo di 50.000,00 euro, emesso il 31.12.2012 e protestato il 07.01.2013 e il secondo tratto presso il Credito Piemontese, dell'importo di 25.000,00 euro, emesso il
31.01.13 e protestato il 06.02.2013 (doc. 2 fascicolo monitorio).
22.4 Il documento numero 6 prodotto dall'opposta nella comparsa di risposta – non contestato dall'opponente – contenente una comunicazione del 26.02.2010 inviata alla per un caso del tutto simile a quello in esame, seppur per un diverso CP_1 cliente, corrobora la tesi dell'opposta riguardo al fatto che il fosse uso emettere Pt_1 assegni a garanzia dei debiti contratti dai clienti che procacciava all'opposta.
Allo stesso modo, con specifico riferimento al caso oggetto della presente causa, tale circostanza rafforza la tesi che sia stato proprio il ad indicare sul fronte e sul Pt_1 retro dell'assegno la causale di garanzia (rispettivamente tramite le diciture “serve / solo x garanzia / da non incassare” e “da non / incassare / come garanzia”).
22.5 Peraltro, l'opponente, pur avendo contestato anche il riempimento abusivo dell'assegno per assenza di un accordo in tal senso, non ha mai formulato la necessaria querela di falso, non potendo così far valere l'eventuale contraffazione dello stesso.
E infatti, la Cassazione ha chiarito che: “Nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, il riempimento "absque pactis" consiste in una falsità materiale realizzata trasformando il documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza, mentre
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9013/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 12 il riempimento "contra pacta" consiste in un inadempimento derivante dalla violazione del "mandatum ad scribendum", il quale può avere non solo un contenuto positivo, ma anche negativo, dando comunque luogo ad un abuso di biancosegno, la cui dimostrazione non richiede la proposizione di querela di falso" (Cass. 8899/2018; Cass.
18989/2010) Più in particolare, la denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto in assenza di uno specifico accordo sul contenuto che il documento avrebbe dovuto assumere in attuazione del mandato a completarlo. In tal caso l'atto esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicché
l'interpolazione del testo realizza una vera e propria falsità materiale”.
23. L'eccezione di nullità dell'assegno per mancanza degli elementi essenziali (ed in particolare della data e del luogo di emissione) è fondata ma irrilevante nel caso di specie, in quanto, con l'atto introduttivo del procedimento monitorio, l'opposta non ha promosso l'azione cartolare fondata sul titolo di credito, bensì l'azione causale fondata sull'obbligazione di garanzia assunta dal , e che abbia prodotto l'assegno come Pt_1 mezzo di prova scritta dell'obbligazione.
24. L'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente è infondata per le ragioni che seguono.
24.1 Sulla scorta di quanto detto finora, il rapporto di garanzia sottostante alla sottoscrizione dell'assegno da parte del deve essere qualificato come un Pt_1 contratto di fideiussione, col quale l'opponente si è obbligato a garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla CI CI RL SR nei confronti della
[...]
. CP_1
Pertanto, sgomberato il campo dall'ipotesi dell'azione cartolare, l'unico termine prescrizione che viene in rilievo è quello ordinario decennale previsto dall'art. 2946 c.c..
24.2 Com'è noto, la data di decorrenza della prescrizione è rappresentata dal primo giorno in cui il diritto di credito può essere fatto valere.
Nel caso di specie, trattandosi di fideiussione e in assenza di ulteriori elementi probatori, il giorno in cui l'obbligazione del è divenuta esigibile corrisponde a Pt_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9013/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 13 quello in cui la debitrice principale CI CI RL SR si è resa inadempiente nei confronti della e cioè alle date in cui sono stati elevati i protesti Controparte_1 degli assegni prodotti come doc. 2 del fascicolo monitorio e precisamente:
o il 07.01.2013, per l'assegno tratto presso la Banca Popolare di Milano, dell'importo di 50.000,00 euro, emesso il 31.12.2012;
o il 06.02.2013, per l'assegno tratto presso il Credito Piemontese, dell'importo di
25.000,00 euro, emesso il 31.01.13.
24.3 Di conseguenza, tenuto conto che tra le due date appena menzionate e il primo atto interruttivo della prescrizione – costituito dalla notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta il
06.09.2018 – sono passati meno di dieci anni, il credito non può dirsi prescritto.
25. La domanda riconvenzionale formulata dall'opponente e volta a ottenere il pagamento di
40.515,00 euro a titolo di saldo delle “fatture n. 01/2012 e n. 07/2012”, è infondata perché la ha da subito contestato i crediti ed il ha prodotto CP_1 Pt_1 le due fatture con la terza memoria prevista dall'art. 183/6 c.p.c., produzione tardiva considerato che le stesse costituiscono mezzi di prova diretta dei fatti costitutivi della domanda riconvenzionale, con riguardo alla quale il assume la qualità di attore Pt_1 sostanziale.
26. La domanda riconvenzionale volta a ottenere il pagamento di 924.071,00 euro a titolo di
“saldo residuo” delle provvigioni maturate fino al 30.06.2012, come da prospetto trascritto al punto
5.i dell'espositiva che precede, è infondata perché, stante la tempestiva contestazione del credito fatta dalla in comparsa, il Controparte_1 Pt_1 non ha indicato quali fossero gli affari procacciati e non ha provato che i fatturati indicati nel prospetto in questione fossero frutto del procacciamento di affari da lui effettuato.
27. La soccombenza dell'opponente comporta il rigetto della domanda riconvenzionale ex articolo 96 cpc.
28. Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 e seguenti c.p.c., e quindi poste a carico di , non Parte_1 ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9013/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 14 29. Alla liquidazione dei compensi del difensore dell'opposta, contenuta nel dispositivo della sentenza, si perviene applicando gli importi tabellari previsti dal Decreto Ministeriale n.
55 del 2014, come modificato dal DM 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23/10/2022
(scaglione da 52.001 euro a 260.000 euro di valore), senza aumenti né riduzioni per quelli delle fasi di studio e introduttiva, tenuto conto del livello medio di difficoltà delle questioni in fatto e in diritto trattate.
30. Anche le spese della CTU seguono il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 e seguenti c.p.c., e quindi vanno poste definitivamente – nel rapporto interno alle parti, debitrici solidali verso la CTU – a carico di , non ravvisandosi ragioni Parte_1 che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
31. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
a. rigetta l'opposizione formulata da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1155/2018 (proc. n. 5837/2018 R.A.C.), emesso dal Tribunale di
Cagliari il 12.07.2018;
b. rigetta tutte le domande formulate da;
Parte_1
c. condanna a rifondere la elle spese Parte_1 Controparte_1 processuali, così liquidate:
€ 2.552,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 1.628,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 2.835,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 2.127,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 9.142,00 complessivi, oltre spese generali 15%, CPA 4% e IVA di legge;
d. condanna a rifondere la elle spese Parte_1 Controparte_1 della CTU nella misura in cui quest'ultima le abbia già anticipate.
Cagliari, 23/09/2025
Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9013/2018 R.A.C. Verbale udienza - pagina 15