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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 107/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 2, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MONACIS LUCIA, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 678/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino - Via Veronese 199/a 10100 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Torino - Via Santa Maria 9 10122 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAG n. 11020230033919215000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino - Via Veronese 199/a 10100 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Torino - Via Santa Maria 9 10122 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIGETTO SGRAVIO REGISTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 96/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso datato 23/4/2025 la sig.ra Ricorrente_1, residente in [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Difensore_2 ed Difensore_1 del Foro di Ivrea, ed elettivamente domiciliata nel loro studio, in Strambino – Indirizzo_1 – ha impugnato il rigetto dell'istanza di sgravio della cartella esattoriale riguardante la decadenza dalle agevolazioni fiscali per la prima casa notificata dalla Agenzia delle Entrate –
Riscossione di Torino il 27 febbraio 2025.
La ricorrente ha dedotto l'infondatezza della perdita del beneficio “prima casa” la violazione dell'art. 10 – sexies della Legge 212/2000 e la impugnabilità del decreto di rigetto dell'istanza di sgravio in autotutela.
Chiede, quindi, alla Corte l'accoglimento del ricorso, previa sospensiva, e la condanna dell'Ufficio alle spese di lite.
Per la P.A. si è costituita l'Agenzia delle Entrate – DPII di Torino, contestando i motivi di ricorso avversari e chiedendone la inammissibilità perché tardivo.
Con vittoria di spese ed onorari. All'udienza dell'8/10/2025 la Corte ha concesso la sospensione della esecuzione dell'atto impugnato.
All'udienza del 4/2/2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo.
Chiedono, pertanto, concordemente l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara estinto il giudizio a spese compensate per avvenuta conciliazione.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 2, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MONACIS LUCIA, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 678/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino - Via Veronese 199/a 10100 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Torino - Via Santa Maria 9 10122 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAG n. 11020230033919215000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino - Via Veronese 199/a 10100 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Torino - Via Santa Maria 9 10122 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIGETTO SGRAVIO REGISTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 96/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso datato 23/4/2025 la sig.ra Ricorrente_1, residente in [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Difensore_2 ed Difensore_1 del Foro di Ivrea, ed elettivamente domiciliata nel loro studio, in Strambino – Indirizzo_1 – ha impugnato il rigetto dell'istanza di sgravio della cartella esattoriale riguardante la decadenza dalle agevolazioni fiscali per la prima casa notificata dalla Agenzia delle Entrate –
Riscossione di Torino il 27 febbraio 2025.
La ricorrente ha dedotto l'infondatezza della perdita del beneficio “prima casa” la violazione dell'art. 10 – sexies della Legge 212/2000 e la impugnabilità del decreto di rigetto dell'istanza di sgravio in autotutela.
Chiede, quindi, alla Corte l'accoglimento del ricorso, previa sospensiva, e la condanna dell'Ufficio alle spese di lite.
Per la P.A. si è costituita l'Agenzia delle Entrate – DPII di Torino, contestando i motivi di ricorso avversari e chiedendone la inammissibilità perché tardivo.
Con vittoria di spese ed onorari. All'udienza dell'8/10/2025 la Corte ha concesso la sospensione della esecuzione dell'atto impugnato.
All'udienza del 4/2/2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo.
Chiedono, pertanto, concordemente l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara estinto il giudizio a spese compensate per avvenuta conciliazione.