Sentenza 27 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 27/10/2023, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/10/2023
N. 00659/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00373/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 373 del 2013, proposto da:
AN EL VA, rappresentata e difesa dall’avv. Antonella Ripa, con domicilio eletto in forma digitale come in atti nonché in forma fisica presso lo studio dell’avv. Nicola Sbano in Ancona, via San Martino, 23;
contro
Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in forma digitale come in atti nonché in forma fisica in Ancona, corso Mazzini, 55;
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del Ministro p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del 6.3.2013, prot. n.revu 2013.321 dell'Agea - agenzia per le erogazioni in agricoltura, a firma del dirigente dr. Pierpaolo Fraddosio con cui veniva respinta la domanda di finanziamento n.95320108806 inoltrata da VA il 15.9.2000 e concernente il "premio" per estirpazione vigneti campagna 2009-2010.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2023 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.Con decreto prot. n. REVU 2013.321 l’Agea ha respinto la domanda di finanziamento presentata da SC VA, concernente il premio per l’estirpazione dei vigneti nella campagna 2009-2010.
Il provvedimento ha tratto fondamento dalle verifiche effettuate dai tecnici incaricati dall’Agea, onde verificare l’avvenuta e corretta estirpazione dei vigneti, dalle quali è emerso che quest’ultima è stata eseguita non conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
Con ricorso proposto innanzi a questo T.a.r., parte ricorrente ha impugnato tale provvedimento sostenendo in particolare il vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di motivazione, illogicità e contraddittorietà dei presupposti di fatto e di diritto e la violazione del principio di proporzionalità. Premesso che, a sostegno della scorretta estirpazione dei vigneti, l’Amministrazione ha rilevato la presenza di piante tagliate e porzioni di radici presenti diffusamente sul terreno sostiene il ricorrente che l’estirpazione è stata effettuata con mezzo meccanico asportando tutte le piante presenti comprese le radici principali e secondarie e soltanto una minima porzione di radici secondarie con i capillari sarebbe rimasta sul terreno e, che, a distanza di circa quattro mesi, le radici avevano inevitabilmente prodotto una minima vegetazione, e ciò avrebbe giustificato una proporzionale riduzione del premio piuttosto che il diniego totale dello stesso.
L’AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura si è costituita in giudizio sostenendo l’infondatezza del ricorso.
In data 14 dicembre 2018, la AN EL VA, in qualità di erede del defunto signor SC VA, si è costituita in giudizio per il proseguimento dello stesso.
Alla pubblica udienza del 26 ottobre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, così come rilevato in udienza dal Collegio (e trascritto a verbale) ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 73, c.p.a.
Premesso che, in relazione alle controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo va stabilito alla luce del criterio generale fondato sulla natura della situazione giuridico-soggettiva vantata (Consiglio di Stato, A.P. n. 29 gennaio 2014, n. 6), la giurisprudenza consolidata ha precisato che la controversia promossa per ottenere l’annullamento del provvedimento di revoca di un finanziamento pubblico concerne una posizione di diritto soggettivo (con conseguente giurisdizione del giudice ordinario) tutte le volte in cui l’Amministrazione abbia inteso far valere la decadenza dal contributo in ragione della mancata osservanza, da parte del beneficiario, di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l’erogazione, mentre riguarda una posizione di interesse legittimo (con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo) quando la mancata erogazione del finanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, sia dipesa dall’esercizio di poteri di autotutela dell’Amministrazione che abbia inteso annullare il provvedimento stesso per vizi originari di legittimità ovvero revocarlo per contrasto originario con l’interesse pubblico (TAR Veneto, sez. III, 2 febbraio 2023, n. 142).
Il Consiglio di Stato ha di recente ribadito che “il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che:
a) sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla Pubblica Amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid, il quomodo dell’erogazione;
b) qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull’inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo. In tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione;
c) viceversa, è configurabile una situazione soggettiva d’interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario” (Consiglio di Stato, sez. III, 12 aprile 2022, n.2733; analogamente, tra le tante, Consiglio di Stato, sez. V, 28 febbraio 2022, n. 1418; TAR Lazio, Roma, sez. V, 7 settembre 2022, n.11581; TAR Campania, Napoli, sez. III 17 ottobre 2022 n. 6394; id., 12 settembre 2022 n. 5676; id., 5 maggio 2022, n. 3076; TAR Marche, sez. I, 10 ottobre 2008, n. 1554; id. 10 marzo 2023, n. 140; cfr. anche Cass. S.U. 17 febbraio 2016, n. 3057).
Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra enunciati, la presente controversia rientra nell’ipotesi di riparto indicata alla lettera b) della pronuncia sopra citata.
Non vi è dubbio, infatti, che la vertenza attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione (i.e. scorretta estirpazione dei vigneti) e dunque alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione, ovvero, in particolare, all’adempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione e comunque connessi alla conservazione della disponibilità della somma percepita di fronte alla contraria posizione assunta dall’Amministrazione procedente con provvedimenti variamente definiti (diniego di proroga, revoca, decadenza).
Il giudizio potrà essere riassunto innanzi al giudice ordinario munito di giurisdizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria, ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
Il carattere prioritario ed assorbente della predetta statuizione preclude ogni diversa valutazione del giudice amministrativo, anche circa eventuali ulteriori profili di inammissibilità del ricorso. Ad avviso di questo Collegio, sembra infatti condivisibile l’opinione secondo cui l’analisi della questione di giurisdizione assume carattere prioritario rispetto ad ogni altra, compresa quella della competenza territoriale (questione che pur si porrebbe nel caso in esame), in quanto il difetto di giurisdizione del giudice lo priva del potere di esaminare qualsiasi profilo della controversia, sia in rito che nel merito. Invero, il potere del giudice adito di definire la controversia sottoposta al suo esame postula che su di essa egli sia munito della potestas iudicandi, la quale è un imprescindibile presupposto processuale della sua determinazione (cfr. da ultimo, Tar Campania, sede di Napoli, sez. V, 6 settembre 2021, n. 5714; 6 giugno 2019, n. 3083; Cass. civ., sez. un., 5 gennaio 2016, nn. 29 e 30).
Per le ragioni che precedono, al Collegio non resta che dichiarare il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, c.p.a., rientrando la presente controversia nella cognizione del giudice ordinario.
Le spese del presente giudizio possono essere compensate in ragione del relativo esito, restando impregiudicata ogni valutazione in ordine al merito della causa al giudice munito di giurisdizione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione con onere di riassunzione nei termini di cui all’art.11 c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Renata Emma Ianigro, Presidente, Estensore
Giovanni Ruiu, Consigliere
Simona De Mattia, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Renata Emma Ianigro |
IL SEGRETARIO