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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/04/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 10.04.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex ART. 127 TER C.P.C. nella causa iscritta al n.12136/2021 R.G.
tra
rapp.ta e difesa dall'Avv. Giuliano Giannini come da procura speciale Parte_1 in calce al ricorso
RICORRENTE
e
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dai funzionari autorizzati dott.ssa Elena CP_1
Lezzi e dott.ssa Rosa Tanzarella
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.11.2021 la ricorrente indicata in epigrafe chiedeva:
“L'accertamento e il riconoscimento della ricorrente ad esercitare il diritto di revoca della rinuncia alla nomina in ruolo presso la sede dell'IIS “A. Vespucci” di Gallipoli relativamente alla classe di concorso A013; - Per l'effetto
l'accertamento e il riconoscimento del diritto della ricorrente a vedersi attribuita la cattedra di A013 esistente presso
l'IISS “Q. Ennio” di Gallipoli già a far data dal 01.09.2020 in quanto sede espressa come seconda preferenza territoriale previo annullamento di tutti i provvedimenti a tanto ostativi ivi compresi i provvedimenti dell'UST di Lecce prot. n. 10788 del 24.08.2020 (con cui la ricorrente viene assegnata all'IISS “Vespucci” di Gallipoli), prot. n. 10862 del 25.08.2020 (con cui la ricorrente viene confermata sull'IISS “Vespucci” di Gallipoli) e prot. n. 10982 del
26.08.2020 (con cui viene apposta la Rinuncia accanto al nominativo della ricorrente); - La condanna delle
Amministrazioni resistenti ad attribuire alla ricorrente il posto di A013 disponibile presso l'IISS “Q. Ennio” di
Gallipoli a far data dal 01.09.2020; - Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dell'avv. Giuliano
Giannini”.
Instaurato il contraddittorio, l'amministrazione convenuta contestava la fondatezza della domanda e deduceva, in ogni caso, che la cattedra di cui parte istante chiedeva l'assegnazione era stata soppressa.
Preso atto di tanto, parte ricorrente ha chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, non avendo più interesse a proseguire il giudizio. All'esito della discussione, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Alla luce della soppressione della cattedra di cui parte istante ha chiesto l'assegnazione, va preso atto del fatto che non vi è più un interesse giuridicamente apprezzabile alla prosecuzione del presente giudizio, per cui va dichiarata la di cessazione della materia del contendere.
Quanto al regime delle spese processuali, valutato il peculiare epilogo della vicenda, le stesse possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Lecce, 10.04.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 10.04.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex ART. 127 TER C.P.C. nella causa iscritta al n.12136/2021 R.G.
tra
rapp.ta e difesa dall'Avv. Giuliano Giannini come da procura speciale Parte_1 in calce al ricorso
RICORRENTE
e
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dai funzionari autorizzati dott.ssa Elena CP_1
Lezzi e dott.ssa Rosa Tanzarella
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.11.2021 la ricorrente indicata in epigrafe chiedeva:
“L'accertamento e il riconoscimento della ricorrente ad esercitare il diritto di revoca della rinuncia alla nomina in ruolo presso la sede dell'IIS “A. Vespucci” di Gallipoli relativamente alla classe di concorso A013; - Per l'effetto
l'accertamento e il riconoscimento del diritto della ricorrente a vedersi attribuita la cattedra di A013 esistente presso
l'IISS “Q. Ennio” di Gallipoli già a far data dal 01.09.2020 in quanto sede espressa come seconda preferenza territoriale previo annullamento di tutti i provvedimenti a tanto ostativi ivi compresi i provvedimenti dell'UST di Lecce prot. n. 10788 del 24.08.2020 (con cui la ricorrente viene assegnata all'IISS “Vespucci” di Gallipoli), prot. n. 10862 del 25.08.2020 (con cui la ricorrente viene confermata sull'IISS “Vespucci” di Gallipoli) e prot. n. 10982 del
26.08.2020 (con cui viene apposta la Rinuncia accanto al nominativo della ricorrente); - La condanna delle
Amministrazioni resistenti ad attribuire alla ricorrente il posto di A013 disponibile presso l'IISS “Q. Ennio” di
Gallipoli a far data dal 01.09.2020; - Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dell'avv. Giuliano
Giannini”.
Instaurato il contraddittorio, l'amministrazione convenuta contestava la fondatezza della domanda e deduceva, in ogni caso, che la cattedra di cui parte istante chiedeva l'assegnazione era stata soppressa.
Preso atto di tanto, parte ricorrente ha chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, non avendo più interesse a proseguire il giudizio. All'esito della discussione, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Alla luce della soppressione della cattedra di cui parte istante ha chiesto l'assegnazione, va preso atto del fatto che non vi è più un interesse giuridicamente apprezzabile alla prosecuzione del presente giudizio, per cui va dichiarata la di cessazione della materia del contendere.
Quanto al regime delle spese processuali, valutato il peculiare epilogo della vicenda, le stesse possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Lecce, 10.04.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)