Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Guzzo Rossana Consigliere
3) Agata Lombardo Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 696 /2020 R.G., promossa in grado di appello DA
, nata ad [...] il [...], c.f. ; Parte_1 CodiceFiscale_1
nata a [...] il [...], c.f. ; Controparte_1 C.F._2
nata a [...] il [...], c.f. Controparte_2
; C.F._3
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
; C.F._4
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Michele Pinelli e Massimiliano Longo;
appellanti
CONTRO
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_3 CodiceFiscale_5 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Mammina;
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 28.10.2019 il Tribunale di Palermo rigettava la domanda proposta, con atto di citazione notificato il 7.6.2016, da e e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 [...]
nei confronti di intesa all'accertamento della loro proprietà Parte_2 Controparte_3 dell'immobile sito in Palermo,Via Maresciallo Pecori Giraldi n. 5, catastato al foglio 77, p.lla 2134, sub 14, e dell'illegittima occupazione dello stesso da parte della convenuta, formale acquirente del bene da un venditore non proprietario. Dichiarava inammissibile la domanda di accertamento dell'usucapione proposta da e compensava fra le parti le spese di lite. CP_3
I soccombenti hanno proposto appello con atto notificato il 25.5.2020.
L'appellata si è costituita e ha contestato la fondatezza dell'impugnazione, chiedendone il rigetto anche in forza della riproposizione di un'eccezione riconvenzionale di usucapione.
Sulle conclusioni precisate dalle parti col deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione il 3.10.2023 con assegnazione dei termini di sessanta e venti giorni rispettivamente per le comparse conclusionali e le memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
n. 696/2020 R.G.
Con il primo motivo gli appellanti si dolgono che sia stato ritenuto non assolto l'onere probatorio dei rivendicanti senza considerare che, documentato il titolo negoziale di provenienza del bene, il rigore della probatio diabolica avrebbe dovuto ritenersi attenuato dalla domanda di usucapione svolta dalla convenuta e dalla mancata contestazione della proprietà dell'immobile in capo agli attori e ai loro danti causa.
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non comporta, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico dell'attore, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto risalendo attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario a usucapirlo (ex multis, Cass., n.
29848/2022). Tuttavia, insegna la Cassazione, il rigore dell'onere probatorio deve essere graduato in relazione alle peculiarità di ciascun caso concreto e tra queste anche al contegno processuale del convenuto, che può incidere sulla struttura dell'azione di revindica polarizzata soltanto sulla dimostrazione, spesso difficile se non impossibile, della esistenza del diritto rivendicato, spostando gli equilibri del contenzioso su di un piano di maggiore equità e concretezza.
Il rigore dell'onere probatorio può allora ritenersi attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere, mentre la mera deduzione di un acquisto per usucapione il cui momento iniziale sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcun alleggerimento dell'onere probatorio del rivendicante, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore (Cass. Civ., ord. 25865 /2021).
Gli attori hanno allegato di essere proprietari dell'appartamento sito in Palermo, Via Maresciallo
Pecori Giraldi n. 5 per averlo acquistato, a mezzo della procuratrice speciale con atto Parte_3 Per_ di compravendita in notar di Palermo del 22.9.1981, rep. n. 2868, racc.n. 2246, da potere di e cui era pervenuto per acquisto fattone da potere di Persona_2 Persona_3 Persona_4 con atto del 18.3.1968 in notar registrato al n. 4472 (v. prod. attori). Persona_5
ELUT non ha mai negato la titolarità del diritto dominicale dell'immobile oggetto di CP_3 causa in capo ai , sostenendo essersi perfezionata, in danno dei proprietari, la Parte_4 prescrizione acquisitiva per effetto dell'ultraventennale possesso certo, pubblico, pacifico e ininterrotto prima di e poi del figlio , il quale, usucapito il bene, Parte_3 Controparte_4 legittimamente lo avrebbe poi trasferito con l'atto pubblico del 17.11.2011 ai rogiti del notaio
. Per_6
In particolare, con la comparsa di costituzione in primo grado, la convenuta ha contestato l'assunto degli attori secondo il quale – esaurite le attività connesse alla procura conferitale dai Parte_3 coniugi per l'acquisto dell'appartamento – era stata immessa nella detenzione del Parte_4 bene. A suo dire, invece, la avrebbe iniziato a disporre della cosa animo domini, Pt_3 concedendola in locazione e percependo i canoni, senza rendere conto ad alcuno. Dal 1989 e per oltre due decenni l'immobile sarebbe stato poi utilizzato, come residenza personale e del proprio nucleo familiare, da , figlio di , che avrebbe sostenuto la spesa degli Controparte_4 Parte_3
n. 696/2020 R.G. 3
oneri condominiali e curato la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile (pag. 5 comparsa).
L'acquisto del potere di fatto sul bene può conseguire a un atto materiale di apprensione compiuto senza o contro la volontà di un precedente possessore, oppure alla consegna del bene, cioè a un atto del possessore diretto ad immettere altri nel godimento della cosa.
ELUT RO NA non ha chiarito a che titolo avesse acquistato l'asserito Parte_3
“possesso”, e in particolare non ha mai sostenuto che costei avesse iniziato a occupare l'immobile contro la volontà espressa o presumibile dei proprietari.
In difetto di allegazione e prova di un atto volontario di iniziale apprensione si deve ritenere che la immissione nel godimento dell'immobile, come dedotto dagli appellanti, sia avvenuto in virtù della volontaria consegna da parte dei coniugi che, residenti negli Stati Uniti, affidarono Parte_4
l'appartamento, com'è ragionevole presumere, a la quale – già procuratrice speciale Parte_3 all'acquisto e parente stretta e fidata – se ne occupò quale mera detentrice e, nella tolleranza del fratello e della cognata, ne dispose fino alla morte, anche concedendone l'utilizzo al figlio CP_4
, senza mai manifestare la volontà di possedere contro i congiunti proprietari mediante
[...] compimento di atti suscettibili di essere interpretati come di opposizione al diritto dei proprietari concedenti.
L'esistenza di vincoli di stretta parentela e la lontananza dei proprietari dal luogo di ubicazione del bene sono elementi che inducono ragionevolmente a escludere che il compimento degli atti di gestione del bene da parte della stretta congiunta già rappresentante dei titolari del dominio possa essere stato fatto da lei e reputabile dagli altri come compiuto in opposizione ai legittimi proprietari e non per loro la tolleranza (vds. Cass. n. 37224/2021).
In un quadro siffatto neppure la deduzione e prova del subentro del nel godimento CP_4 dell'immobile appare univocamente dimostrativo dell'interversione del possesso, piuttosto che della mera continuazione del rapporto già della madre con il bene e con i parenti proprietari, conformemente a una regola dettata dal costume sociale e dalla solidarietà familiare.
La presunzione di possesso utile “ad usucapionem”, di cui all'art. 1141 c.c., non opera quando la relazione con il bene derivi non da un atto unilaterale di apprensione della “res”, ma, come nel caso specifico, da un atto o fatto del proprietario. E quando la presunzione non ha modo di operare, la trasformazione della detenzione in possesso deve aver luogo non mediante un mero atto di volizione interna, ma col compimento di idonee attività materiali di specifica opposizione al proprietario- possessore (Cass. civ. 24.11.2020, n.26688).
Era, perciò, onere dell'appellata dimostrare gli atti di interversione della detenzione in possesso del proprio dante causa.
Tale prova non è stata raggiunta. Non rilevano infatti, a tal fine, né la stipula di contratti di locazione e la percezione dei relativi canoni (traducendosi gli stessi in un'ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene) né – quand'anche dimostrata, cosa di cui può seriamente dubitarsi in mancanza di riscontri obiettivi alle dichiarazioni dei testi e Tes_1
– l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, di per sé non Tes_2 incompatibili con l'interesse del proprietario (ex multis, Cass.civ. n.15065/2024).
In conclusione, ritiene la Corte, sulla base dei dati di conoscenza acquisiti al giudizio e dei corretti criteri di valutazione dettati dalla legge, che non sia stata raggiunta sufficiente prova del possesso ad usucapionem in favore di e di . Parte_3 Controparte_4
Donde l'inefficacia della vendita del bene in favore di giacché compiuta “a non Controparte_3 domino”, e il consequenziale rigetto dell'eccezione riconvenzionale di usucapione, riproposta con n. 696/2020 R.G. 4
dichiarato appello incidentale condizionato, ma in realtà riproponibile ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (cfr.
Cass. 9452/2024), non potendosi la giovare, per quanto anzidetto, dell'accessio CP_3 possessionis (art. 1146 comma 2, c.c.) con riferimento ad alcuna delle fattispecie acquisitive (art. 1158 c.c. e 1159 c.c.) in tesi configurabili nella fattispecie.
Dall'accoglimento della domanda discende l'effetto restitutorio dell'immobile rivendicato, che dovrà essere rilasciato agli effettivi proprietari.
Non può trovare accoglimento la domanda svolta in primo grado e reiterata in appello, di risarcimento del danno da illegittima occupazione dell'appartamento, in difetto di allegazione di specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio subito.
Secondo l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, ai fini del risarcimento del danno derivante dall'indisponibilità dell'immobile, il danno emergente presuppone l'allegazione (e, in caso di contestazione del convenuto, la prova, anche presuntiva) della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento perduta (Cass. civ. Sez. Un., n. 33645/2022).
Nel caso concreto, gli appellanti, deducendo di non aver utilizzato negli anni l'appartamento rivendicato in ragione della loro necessitata lontananza dall'Italia, hanno prospettato in termini generici e astratti il pregiudizio derivato dall'occupazione, facendolo coincidere (danno conseguenza) con la mera lesione del diritto di proprietà (danno evento).
La domanda risarcitoria non può, dunque, che essere rigettata.
La riforma della sentenza impone un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (ex plurimis, Cass. Civ., n. 23877/2021).
In ragione dell'accoglimento parziale e però preponderante delle domande proposte dagli attori, ricorrono i presupposti per compensare tra le parti per un terzo le spese di entrambi i gradi del giudizio, con condanna di , soccombente in maggior misura, al pagamento, in Controparte_3 favore degli appellanti, della restante frazione.
Dette spese sono da liquidare, nell'intero, secondo il D.M. 147/2022 (parametri minimi, scaglione valore indeterminato complessità bassa), per il primo grado in complessivi € 4.354,00, di cui 545,00 per esborsi, e per l'appello in € 4.277,00 di cui 804,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie,
C.P.A. e I.V.A..
Sussistono, nei confronti dell'appellante incidentale, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater,
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale accoglimento dell'appello proposto da , e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 nei confronti di con atto notificato il 25.5.2020, e in riforma della sentenza Controparte_3 appellata:
- dichiara che gli attori , e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 sono comproprietari dell'immobile sito in Palermo, Via Maresciallo Pecori, n.5., catastato al foglio
77, p.lla 2134 sub 14;
- condanna al rilascio, in favore degli appellanti, del predetto immobile libero Controparte_3 da persone o cose;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da , Parte_1 Controparte_1 [...]
e ; CP_2 Parte_2
n. 696/2020 R.G. 5
- compensa tra le parti in ragione di un terzo le spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida, nell'intero, rispettivamente in complessivi € 4.354,00, di cui 545,00 per esborsi, e in € 4.277,00 di cui 804,00 per esborsi, oltre al rimborso spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A., e condanna Controparte_3 al pagamento della restante parte;
[...]
- ordina alla competente Agenzia delle Entrate Ufficio del Territorio Servizio di Pubblicità
Immobiliare, l'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto di compravendita in notar di Mussomeli del 17.11.2011 rep. n. 47422, racc. n. Persona_7
15207, registrato a Caltanisetta il 28.11.2011 al n. 42132;
Dichiara che sussistono, nei confronti dell'appellante incidentale, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Palermo il 28.11.2024 nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione della Corte d'Appello
Il Giudice est.
Agata Lombardo
Il Presidente
Giuseppe Lupo
n. 696/2020 R.G.