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Sentenza 14 maggio 2024
Sentenza 14 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/05/2024, n. 2377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2377 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2024 |
Testo completo
N. 187/2022 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord II SEZIONE CIVILE , in composizione monocratica, nella persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 187/2022 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza del 01/04/2022 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 352 c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'Avv. RAIMO MARILENA (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f.: ); Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATO contumace
(c.f.: , elettivamente domiciliato in VIA CP_2 C.F._2
NAZIONALE 3 80143 NAPOLI, presso lo studio dell'Avv. COMUNALE MASSIMO (c.f.:
, dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._3
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del GdP di Casoria n. 1288/2021.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pagina 1 di 3 Con atto di appello notificato alle controparti, l Parte_1
impugnava la sentenza sopra epigrafata con la quale il giudice di prime cure accoglieva la domanda proposta da e per l'effetto dichiarava l'inesistenza del diritto alla CP_2
riscossione del credito di cui alla cartella di pagamento impugnata.
Eccepiva l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva dichiarato ammissibile l'impugnativa dell'estratto di ruolo e dichiarato prescritto il credito per decorrenza del termine quinquennale di prescrizione.
Sosteneva che la documentazione prodotta in primo grado fosse idonea a comprovare l'interruzione della prescrizione e la correttezza e la legittimità della procedura seguita per la riscossione del credito in oggetto.
Si costituiva in giudizio il eccependo l'inammissibilità dell'appello per tardività. CP_2
La causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del
23.1.2024 previa concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
***
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del non costituitosi in Controparte_1
giudizio sebbene ritualmente citato.
L'appello dev'essere dichiarato inammissibile perché tardivo.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 325 e 326 cpc il termine per proporre appello è di 30 gg. dalla notificazione della sentenza di primo grado.
Nel caso di specie, dall'esame degli allegati al fascicolo telematico di parte appellata ( CP_2
, si evince che la sentenza di primo grado è stata notificata al procuratore costituito
[...]
per l in data 8.7.2021. Controparte_3
Pertanto, il termine breve di 30 gg veniva a scadere in data 7.9.2021, mentre l'atto di appello risulta notificato agli appellati in data 26.12.2021.
Peraltro, nel caso di specie, quand'anche si volesse considerare il termine lungo ex art. 327 cpc, l'appello sarebbe, comunque, tardivo, considerato che la sentenza è stata depositata in data 19.3.2021 e che il termine lungo sarebbe scaduto in data 20.10.2021.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante nei confronti dell'appellato costituito secondo i parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa.
Ricorrono altresì i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n.
228 è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore
Pagina 2 di 3 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, nella qualità di giudice dell'appello, definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara l'appello inammissibile;
2) condanna l al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
dell'avv. Massimo Comunale, difensore dell'appello dichiaratosi antistatario, che liquida in euro 1.278,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. Forf. del 15%;
3) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Aversa, 13/05/2024
IL GIUDICE
(dott. Stefania Fontanarosa)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord II SEZIONE CIVILE , in composizione monocratica, nella persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 187/2022 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza del 01/04/2022 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 352 c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'Avv. RAIMO MARILENA (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f.: ); Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATO contumace
(c.f.: , elettivamente domiciliato in VIA CP_2 C.F._2
NAZIONALE 3 80143 NAPOLI, presso lo studio dell'Avv. COMUNALE MASSIMO (c.f.:
, dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._3
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del GdP di Casoria n. 1288/2021.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pagina 1 di 3 Con atto di appello notificato alle controparti, l Parte_1
impugnava la sentenza sopra epigrafata con la quale il giudice di prime cure accoglieva la domanda proposta da e per l'effetto dichiarava l'inesistenza del diritto alla CP_2
riscossione del credito di cui alla cartella di pagamento impugnata.
Eccepiva l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva dichiarato ammissibile l'impugnativa dell'estratto di ruolo e dichiarato prescritto il credito per decorrenza del termine quinquennale di prescrizione.
Sosteneva che la documentazione prodotta in primo grado fosse idonea a comprovare l'interruzione della prescrizione e la correttezza e la legittimità della procedura seguita per la riscossione del credito in oggetto.
Si costituiva in giudizio il eccependo l'inammissibilità dell'appello per tardività. CP_2
La causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del
23.1.2024 previa concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
***
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del non costituitosi in Controparte_1
giudizio sebbene ritualmente citato.
L'appello dev'essere dichiarato inammissibile perché tardivo.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 325 e 326 cpc il termine per proporre appello è di 30 gg. dalla notificazione della sentenza di primo grado.
Nel caso di specie, dall'esame degli allegati al fascicolo telematico di parte appellata ( CP_2
, si evince che la sentenza di primo grado è stata notificata al procuratore costituito
[...]
per l in data 8.7.2021. Controparte_3
Pertanto, il termine breve di 30 gg veniva a scadere in data 7.9.2021, mentre l'atto di appello risulta notificato agli appellati in data 26.12.2021.
Peraltro, nel caso di specie, quand'anche si volesse considerare il termine lungo ex art. 327 cpc, l'appello sarebbe, comunque, tardivo, considerato che la sentenza è stata depositata in data 19.3.2021 e che il termine lungo sarebbe scaduto in data 20.10.2021.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante nei confronti dell'appellato costituito secondo i parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa.
Ricorrono altresì i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n.
228 è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore
Pagina 2 di 3 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, nella qualità di giudice dell'appello, definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara l'appello inammissibile;
2) condanna l al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
dell'avv. Massimo Comunale, difensore dell'appello dichiaratosi antistatario, che liquida in euro 1.278,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. Forf. del 15%;
3) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Aversa, 13/05/2024
IL GIUDICE
(dott. Stefania Fontanarosa)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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