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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 2981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2981 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1021/2024
Tribunale di Napoli
8 SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1021/2024 tra
Parte_1 C.F._1
ATTORE/I e
CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Oggi 24 marzo 2025:
Il Giudice legge le note di trattazione contenenti le conclusioni delle parti e pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola in pct.
Il Giudice
dott. Francesca Console
pagina 1 di 18 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli 8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1021/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Parte_1 C.F._1
Iannicelli, presso il cui studio in Napoli, alla Piazza Amedeo n.15, elettivamente domicilia;
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesca Squillace e Marcella CP_1 P.IVA_1
De Simone, presso il cui studio in Napoli, alla via R. Bracco n. 15/A, elettivamente domicilia;
CONVENUTO
CONCLUSIONI le parti concludevano come da note per l'udienza odierna
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 17/01/2024, conveniva in Parte_1 giudizio il dott. per ottenere il risarcimento di tutti i danni asseritamente subiti a causa di CP_1 una malpractice imputabile al convenuto.
Più in particolare, l'attrice deduceva che:
- In data 11/06/2013, si era sottoposta ad intervento chirurgico effettuato dal dott. CP_1 ciò per l'aumento del volume osseo con la tecnica di rialzo del pavimento del seno mascellare per l'applicazione di tre impianti dentali;
- Successivamente all'intervento, avvertendo “dolore e tumefazione sia nella zona chirurgicamente trattata che in quella limitrofa”, la paziente contattava il sanitario convenuto;
pagina 2 di 18 - Tuttavia, sebbene il dolore fosse persistente, il dott. “procedeva ad applicare i CP_1 monconi protesici, prescrivendo una terapia che veniva regolarmente seguita dalla paziente”;
- Ciononostante, “poiché sia i controlli clinici che le terapie risultavano inefficaci”, la paziente decideva di recarsi da altro sanitario che le diagnosticava “una sinusite mascellare destra post intervento”, prospettandole, altresì, la necessità di un ulteriore trattamento chirurgico;
- Infatti, in data 07.10.2014, la paziente si ricoverava “nel reparto Maxillo Facciale dell'Ospedale cardarelli di Napoli, ove veniva sottoposta ad intervento di Caldweel Wc mascellare dx – Toilette chirurgica – asportazione impianti con biopsia tessuto asportato”;
- Tuttavia, “nonostante questo intervento demolitore, continuava a soffrire disagi Parte_1
(…), difatti la progressione dell'infezione e la mancanza di atti tempestivi per limitarla, comportavano cure estreme per raschiare il materiale infetto, lesionando anche le innervazioni”;
- Tutto quanto innanzi, secondo le prospettazioni attoree, a causa dell'inadeguata esecuzione del trattamento chirurgico effettuato dal dott. derivava una compromissione dell'integrità CP_1 fisica della paziente;
- In particolare, parte attrice sosteneva che il danno residuato “è imputabile all'errata condotta del sanitario, ed è riferito sia agli esiti fatturativi del pavimento del seno mascellare di destra, che agli esiti flogistici cronici a carico dello stesso seno, come conseguenza del perdurare della fistola oroantrale (…), ma soprattutto il sanitario è imputabile del danno provocato dall'impossibilità di risolvere l'edentulia pregressa mediante il trattamento implantologico”;
- Tale esito patologico, proseguiva l'attrice, sostanzierebbe profili di responsabilità professionale del dott. per aver tenuto condotte non conformi alle buone pratiche desumibili dalla CP_1 letteratura medica in materia;
- Inoltre, allo scopo di ottenere l'accertamento delle predette responsabilità, parte attrice proponeva ricorso ex art. 696 c.p.c. presso il Tribunale di Napoli, contraddistinto con r.g. n. 24349/2021;
Tutto ciò esposto, l'attrice rassegnava le seguenti conclusioni:
- Dichiarare ammissibile e proponibile la domanda promossa;
- Accertare e dichiarare che il dott. nell'eseguire la propria prestazione professionale, CP_1 ha, innanzitutto, violato l'obbligo di acquisire il consenso informato della paziente, in secondo luogo, a causa dell'imprudenza e negligenza di cui all'art. 1176 c.c., ovvero a causa dell'imperizia dello stesso Professionista, comunque riconducibile alla responsabilità contrattuale del medesimo, ex artt. 1218, 1225, 1228 c.c., ed anche, in via associata, alla sua responsabilità extracontrattuale, ex art. 2043 c.c., il dott. con la sua condotta, ha determinato, soprattutto, una grave CP_1 menomazione all'integrità psico-fisica della sig.ra morra che, a sua volta, le ha Parte_1 procurato gravi pregiudizi di natura patrimoniale e non patrimoniale;
pagina 3 di 18 - Per l'effetto, la ricorrente chiede in questa sede di condannare il dott. al CP_1 risarcimento in favore di di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da lei Parte_1 subiti a seguito ed in conseguenza delle lesioni personali riportate nelle circostanze di fatto e di tempo indicate in premessa, nella misura provata od in quella diversa somma che sarà ritenuta secondo Giustizia. Più precisamente chiedeva: Parte_1
1. il danno patrimoniale da inadempimento della prestazione: la restituzione delle somme corrisposte per l'errato trattamento ricevuto oltre che le ulteriori spese mediche, sia quelle documentate che quelle future;
2. il danno non patrimoniale procedendo con personalizzazione del danno biologico residuato comprensivo del danno morale, inteso come lesione dell'integrità morale della persona (art. 2 e 3
Cost. in relazione al valore della dignità anche sociale ed in correlazione alla salute come valore della identità biologica e genetica);
3. la rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici ISTAT dall'evento al soddisfo e gli interessi legali anno per anno sulla somma via via rivalutata dall'evento al soddisfo;
4. le spese e compensi di causa, oltre IVA e CPA, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore che ha anticipato le spesse e non riscosso gli onorari.
Con comparsa del 29/03/2024, si costituiva il dott. il quale eccepiva, nel merito, CP_1
l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda di parte attrice. In via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, chiedeva accertare e dichiarare l'esatta natura ed entità dei danni effettivamente risarcibili ed a lui imputabili anche in relazione alla condotta della paziente. Il tutto oltre pagamento delle spese di lite.
Nel corso del giudizio era disposto l'espletamento di CTU medico-legale ed all'udienza del 24/3/25, il
Giudice pronunziava la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via principale giova ripercorrere natura e presupposti della responsabilità medica, rispetto alle fattispecie anteriori alla legge n. 24/2017, quale è il caso di specie. Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte (Cfr. amplius Cass. 28994/2019), l'applicazione della disciplina di cui alla legge Gelli va confinata alle fattispecie sorte dopo la relativa entrata in vigore. Depongono in tal senso il principio generale di irretroattività della legge (art. 11 disp. prel. cod. civ.), nonché l'esigenza di tutelare l'affidamento ingenerato nei consociati relativamente agli elementi costitutivi della fattispecie, incisi da interventi legislativi ad essa posteriori. La legge n. 24/2017, infatti, ha innovato la qualificazione della responsabilità del personale operante nel quadro di una struttura sanitaria, con importanti ricadute in materia di prescrizione e ripartizione degli oneri probatori. Nel caso in esame, tuttavia, essendo esso riferito ad una condotta ben anteriore all'aprile
2017 ed afferente ad un rapporto diretto ed esclusivo medico – paziente si ritengono del tutto richiamabili pagina 4 di 18 gli orientamenti giurisprudenziali formatisi anteriormente alla novella de qua in relazione alla natura ed ai presupposti della responsabilità del sanitario.
Ebbene, prima del menzionato intervento legislativo, la giurisprudenza di legittimità riconduceva la responsabilità professionale medica al genus di quella contrattuale, sia per l'ente sanitario, sia per i professionisti inseriti nella relativa organizzazione o, a maggior ragione, operanti privatamente. Tale arresto risultò il frutto della dialettica tra diverse ricostruzioni ermeneutiche. Infatti, un primo indirizzo inquadrava l'accettazione del paziente presso un ente sanitario quale conclusione di un contratto di prestazione d'opera, al quale restavano estranei i sanitari che effettuassero la prestazione, i quali, pertanto, potevano essere chiamati a rispondere solo a titolo extracontrattuale (cfr. Cass. 1716/1979). Un secondo orientamento argomentava l'estensione al professionista, operante nell'ente sanitario, della responsabilità contrattuale facente capo alla struttura per il caso di inadempimento della prestazione, sulla base del rapporto di immedesimazione organica e del dettato dell'art. 28 Cost. (cfr. Cass. 2144/1988). In tempi più recenti, emerse un filone interpretativo incentrato sugli obblighi di protezione scaturiti dal contatto con il paziente, relativi alla salvaguardia degli interessi emergenti in occasione della prestazione sanitaria. A partire da tali obblighi di protezione, si argomentava la sussistenza di un rapporto contrattuale di fatto, con conseguente attivazione dei presidi di tutela corrispondenti (cfr. Cass. 589/1999). Proprio tale tesi, fondata sulla figura del “contatto sociale”, risultò prevalente, con la conseguenza di modulare sia la prescrizione, sia gli oneri probatori gravanti sul danneggiato, secondo il modello della responsabilità contrattuale (cfr. Cass.
1547/2004, Cass. 9085/2006, Cass. 4792/2013). Ancora, ne fu conseguenza l'adozione, quanto alla diligenza e al grado della colpa, dei principi in materia di obbligazioni da contratto d'opera intellettuale professionale (Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; 14 luglio 2003, n.
11001; 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv.).
Ed allora, per la responsabilità dell'ente sanitario, non si dubitava della sua natura contrattuale, potendo essa discendere dall'inadempimento di prestazioni direttamente a suo carico, o dall'inadempimento della prestazione medica eseguita dal personale (tra le prime pronunce in merito cfr. Cass. 1° marzo 1988, n.
2144, in Foro It., 1988, I, 2296, poi confermata da Cass. 4 agosto 1988, n. 6707; Cass. 27 maggio 1993, n.
5939; Cass. 11.4.1995, n. 4152; Cass. 27 luglio 1998, n. 7336; Cass. 2 dicembre 1998, n. 12233; Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 1° settembre 1999, n. 9198; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; Cass. 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv;
Cass. 4 marzo 2004, n. 4210; Cass. 14 luglio
2004, n. 13066; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133). La giurisprudenza riconosceva la responsabilità piena ed autonoma dell'ente sanitario per i danni provocati dai propri dipendenti e, più in generale, da coloro che operassero nella struttura;
responsabilità imputabile all'azienda indipendentemente dall'accertamento in concreto della responsabilità individuale dei singoli agenti. In particolare, la responsabilità dell'ente gestore per il fatto del personale, si fondava sull'operatività dell'art. 1228 c.c., e, dunque, sull'assunzione del rischio pagina 5 di 18 d'impresa connesso all'attività degli operatori concretamente investiti dell'esecuzione della prestazione, indipendentemente dall'inserimento di questi nell'organizzazione aziendale e dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cass.103/1999, confermata sul punto da S.S. U.U. 9556/2002). In conclusione, rispetto alla fattispecie in esame, tanto la responsabilità della clinica, quanto quella del medico, trovavano titolo nell'inadempimento delle obbligazioni ai sensi degli artt. 1218 ss. cod. civ. (v. Cass.,
19/4/2006, n. 9085; Cass., 21/6/2004, n. 11488; Cass., 11/3/2002, n. 3492; Cass., 22/12/1999, n. 589). In punto di allocazione della responsabilità, per i danni derivati dall'inadempimento di contratti diversi, ossia il contratto di spedalità facente capo alla casa di cura ed il contatto sociale qualificato instauratosi con il medico, questi sono corresponsabili in solido. Infatti, sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, se l'unico evento dannoso è imputabile a più soggetti, è sufficiente, al fine di ritenere la responsabilità di tutti nell'obbligo di risarcimento, che le azioni o omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento (Cass. 15/06/1999, n. 5946; Cass., 28 gennaio 1985, n. 488; Cass., 4 dicembre 1991, n. 13039; Cass., 10 dicembre 1996, n. 10987). Ciò discende dai principi generali che regolano il nesso di causalità ed il concorso di cause egualmente efficienti della produzione di un determinato danno, esplicitati, in materia di responsabilità extracontrattuale, dall'art. 2055 c.c. (cfr. Cass.
23918/2006). Come già sottolineato, l'art. 1228 c.c. addossa alla struttura sanitaria i rischi connessi all'operato degli ausiliari, per il sol fatto dell'appropriazione dei risultati utili della prestazione. La misura della colpa dell'operatore rileva, al più, ai fini dell'esperibilità e della misura della rivalsa dell'ente, ma non può essere invocata per eludere la solidarietà esterna nei confronti del danneggiato. Più specificamente, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt.
1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale. È ammessa la rivalsa integrale solo qualora l'ente sanitario dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione (in tal senso Cass. 28987/2019). La qualificazione in termini contrattuali della relazione qualificata ente sanitario – paziente e medico – paziente genera importanti ricadute in tema di onere probatorio. Dalla detta natura contrattuale in un recente passato conseguiva sotto il profilo dell'onere probatorio (Cass., 15 gennaio 1997, n. 364, in Foro It., 1997, I, 771) che, qualora il trattamento o l'intervento non fossero di difficile esecuzione, il mero aggravamento della situazione patologica del paziente o l'insorgenza di nuove patologie eziologicamente collegabili ad essi comportava, a mente dell'art. 1218 c.c., una presunzione semplice in ordine all'inadeguata o negligente prestazione;
in conseguenza, il paziente che chiedeva il risarcimento del danno subito assolveva all'onere probatorio che gli incombeva dimostrando: pagina 6 di 18 a) l'aggravamento delle sue condizioni o l'insorgenza di nuove patologie;
b) il rapporto causale tra le stesse ed il trattamento o l'intervento.
Spettava, quindi, all'obbligato – sia esso il sanitario o la struttura – fornire la prova che la prestazione professionale fosse stata eseguita in modo idoneo e che quegli esiti peggiorativi fossero stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile. Si faceva in altre parole applicazione del principio (già affermato nel diritto anglosassone) della res ipsa loquitur inteso come evidenza circostanziale che crea una deduzione di negligenza (Cass., 22 gennaio 1999, n. 589). L'onere della prova veniva quindi ripartito tra le parti nel senso che spettava al medico provare che il caso fosse di particolare difficoltà e al paziente quali fossero le modalità di esecuzione inidonee, ovvero a questi spettava provare che la prestazione fosse di facile esecuzione ed al medico che l'insuccesso non fosse dipeso da suo difetto di diligenza (Cass. 19 maggio
1999, n. 4852; Cass. 4 febbraio 1998, n. 1127; Cass. 30 maggio 1996, n. 5005; Cass. 16 febbraio 2001, n.
2335; 16 novembre 1988, n. 6220). I risultati sopra riassunti sono stati, però, riletti dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 28 maggio 2004, n. 10297, nonché, in senso sostanzialmente conforme, le successive Cass. 11 giugno 2004, n. 11488, e Cass. 29 luglio 2004, n. 14488; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133) in coerenza con il principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento. Con la richiamata pronunzia le Sezioni Unite hanno risolto un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici in tema di onere probatorio in materia contrattuale, che vedeva attestata la giurisprudenza su una distinzione basata sull'oggetto della domanda: si riteneva, cioè, che, nel caso in cui chiedesse l'esecuzione del contratto e l'adempimento delle relative obbligazioni, l'attore dovesse provare soltanto la fonte del rapporto dedotto in giudizio, ossia l'esistenza del negozio e quindi dell'obbligo che assumeva inadempiuto;
mentre nel caso in cui avesse domandato la risoluzione del contratto ovvero il risarcimento del danno dovesse provare anche il fatto su cui la domanda era fondata, ossia l'inadempimento, spettando al convenuto di dare la prova della non imputabilità di esso
(Cass., 9 gennaio 1997, n. 124; Cass., 24 settembre 1996, n. 8435). Tale orientamento, tuttavia, è stato sottoposto a rigorosa critica, osservandosi come la distinzione fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale implichi oneri probatori diversi circa l'individuazione dei fatti costitutivi della pretesa, rimanendo così irragionevole differenziare l'onere probatorio in funzione delle differenti domande che l'attore intendesse proporre in via contrattuale;
e ciò anche perché il criterio della cd. vicinanza della prova, secondo cui l'onere della prova di un fatto deve essere posto a carico della parte cui esso si riferisce, impone di ritenere che l'inadempimento, che nasce e si consuma nella sfera di azione del debitore, non possa essere provato dal creditore, dovendo, viceversa, essere il debitore a provare l'inimputabilità. Sulla scorta di quanto innanzi il supremo giudice di nomofilachia ha statuito che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della pagina 7 di 18 fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento. Analogamente è stato disposto con riguardo all'inesatto adempimento, rilevandosi che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento. Applicando, allora, questo principio all'onere della prova nelle cause di responsabilità professionale del medico ovvero della struttura sanitaria deve ritenersi che il paziente, che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento del sanitario o della struttura, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento. Più precisamente, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, restando a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (così anche Cass. 4210/04, rel. Segreto, secondo cui la prova della mancanza di colpa deve essere fornita dal debitore della prestazione, per cui dell'incertezza sulla stessa se ne deve giovare il creditore;
si tratta, come detto, del principio di vicinanza della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla e non vi è dubbio che la prova sia vicina a chi ha eseguito la prestazione;
così da ultimo Cass., 11 novembre 2005, n. 22894, secondo cui, appunto: in tema di responsabilità civile nell'attività medico chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e/o il contatto e allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato -sia esso il sanitario o la struttura la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile). In tale ottica mette conto all'uopo richiamare la parte motiva di Cass., 19 maggio 2004, n. 9471, rel. , secondo cui si Parte_2
è giunti a chiedere al danneggiato soltanto la prova del nesso causale e della facilità di esecuzione dell'intervento (intervento cd. routinario), mentre la colpa, anche lieve, si presume sussistente ogni volta che venga accertato un risultato peggiorativo delle condizioni del paziente. La colpa medica giunge così a sfiorare, capovolgendo la situazione originaria di protezione speciale del professionista, una dimensione paraoggettiva della responsabilità, salva la prova di aver eseguito la propria prestazione con la dovuta diligenza, con la trasformazione dell'obbligazione del professionista da obbligazione di mezzi in obbligazione di risultato, di modo che, prosegue il S.C., il detto accertamento deve indirizzarsi: a) sulla pagina 8 di 18 natura facile o non facile dell'intervento del professionista;
b) sul peggioramento o meno delle condizioni del paziente;
c) sul nesso causale e sulla sussistenza della colpa (lieve nonché presunta, se in presenza di operazioni di routine o ben codificate, grave, se relativa ad operazione che trascende la preparazione media ovvero non sufficientemente studiata o sperimentata, con l'ulteriore limite della particolare diligenza richiesta in questo caso, e dell'elevato tasso di specializzazione nel ramo imposto al sanitario;
d) sul corretto adempimento dell'onere di informazione circa gli esiti dell'intervento e sull'esistenza del conseguente consenso del paziente. A tale quadro ermeneutico deve aggiungersi la sentenza delle Sezioni Unite (11 gennaio 2008, n. 576, Presidente: Carbone, Estensore: Segreto) in tema di nesso causale, che accoglie, quanto alla configurabilità di quest'ultimo in sede civile, la regola probatoria del ''piu' probabile che non'', espressamente adottata dalla epigrafata pronuncia di cui a Cass. 16 ottobre 2007, n. 21619, accantonando definitivamente il criterio dell'“oltre il ragionevole dubbio'' di cui alla sentenza Franzese delle Sezioni Unite penali. In effetti, la Cassazione, nella sua più alta composizione, reputa che il danno rilevi sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, il primo dato va valutato alla stregua del criterio della causalità materiale, mentre il secondo è da vagliarsi secondo il criterio della causalità giuridica. Orbene, per la teoria della regolarità causale, ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta (attiva o omissiva) che appaiano sufficientemente prevedibili al momento in cui ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili. E tale valutazione della prevedibilità obbiettiva deve compiersi ex ante, e va compiuta in astratto e non in concreto: non in base alla conoscenza dell'uomo medio, ma alle migliori conoscenze scientifiche del momento (poiché ''non si tratta di accertare l'elemento soggettivo, ma il nesso causale''), sicché ciò che rileva non è che l'evento sia prevedibile da parte dell'agente, ma (per così dire) da parte delle regole statistiche e/o scientifiche, dalla quale prevedibilità discende da parte delle stesse un giudizio di non improbabilità dell'evento. Le profonde differenze morfologiche e funzionali tra accertamento dell'illecito civile e accertamento di quello penale si ripercuotono, dunque, sul diverso regime probatorio, che attiene alla fase giudiziale successiva la verificarsi del fatto dannoso: muta sostanzialmente, tra il processo penale e quello civile, la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova ''oltre il ragionevole dubbio'', nel secondo quella della preponderanza dell'evidenza, ossia del ''più probabile che non''. Ora,
Cass., n. 975 del 16 gennaio 2009 (Rv. 606129) (Presidente: Vittoria P. Estensore: ha Testimone_1 confermato che in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del "contatto") e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita pagina 9 di 18 in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile;
tuttavia,
l'insuccesso o il parziale successo di un intervento di routine, o, comunque, con alte probabilità di esito favorevole, implica di per sé la prova dell'anzidetto nesso di causalità, giacché tale nesso, in ambito civilistico, consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non". In tempi ancora più recenti il Giudice di legittimità sembra avere mutato nuovamente indirizzo in termini di maggiore garanzia della posizione dei sanitari e di contraltare di maggiore rigore probatorio in capo al paziente. In particolare, le pronunzie più vicine in termini temporali hanno ribadito i principi enunciati dalle Sezioni
Unite civili, ai punti 4.3 e 4.7 della parte motiva della sentenza 11 novembre 2008 n. 26973. Più precisamente, le sezioni Unite citate hanno precisato che nell'ambito della causalità di contatto sociale, la parte lesa ha l'onere di dare la prova del rapporto sanitario, della esistenza di una prestazione sanitaria negligente e della lesione della salute, secondo un riparto di onere della prova che imputa alla parte asseritamente inadempiente la deduzione di cause giustificative di tale inadempimento, di guisa che il criterio della causalità non è quello proprio della imputazione penale secondo il criterio rigoroso della quasi certezza, ma è quello civilistico e probabilistico, già espresso dalle S.U. civili nella sentenza n. 577 del 11 gennaio 2008. Onere di offrire - in termini di allegazione puntuale – prova della esistenza di una prestazione sanitaria negligente ribadito anche da ultimo Cass. 19024/18 e Cass. 14/11/2017, n. 26824;
Cass. 07/12/2017, n. 29315; Cass. 13/01/2016, n. 344; Cass. 20/10/2015, n. 21177; Cass. 31/07/2013, n.
18341; Cass. Sez.U. 30/10/2001, n. 13533; Cass. 26/07/2017, n. 18392; Cass. Sez. U. 11/01/2008, n. 577.
Peraltro, Cass. 27855/2013 ha chiarito come nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza, per così dire, vestita, astrattamente efficiente, cioè, alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno.
Da ultimo i giudici di legittimità hanno chiarito come sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti;
la sussistenza della prima non dimostra, di per sè, anche la sussistenza del secondo, e viceversa;
l'art. 1218 c.c., solleva infatti il paziente della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento;
è infatti onere dell'attore pagina 10 di 18 danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del
"più probabile che non", la causa del danno;
(in tal senso, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18392 del 26/07/2017,
Rv. 645164-01 e Cass., sez. 3, 14/11/2017, (ud. 13/09/2017, dep.14/11/2017), n. 26824, da ultimo Cass. ord. n. 192014/2018). Questo orientamento in tema di onere della prova è stato da ultimo confermato, per cui è pacifico che spetti al paziente dimostrare la sussistenza del nesso causale tra la condotta colposa del medico ed il danno. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che non comporta automaticamente il riconoscimento della responsabilità del medico agente il mancato assolvimento dell'onere di dimostrare l'esattezza della prestazione medica e l'assenza di incidenza causale dell'inadempimento della prestazione sanitaria sulla produzione dei danni subìti da un paziente, poiché è necessario accertare previamente l'ottemperamento dell'onere probatorio attoreo che consiste nel dimostrare la condotta colposa del responsabile, il nesso di causa tra quest'ultima ed il danno sofferto, elementi che pertanto costituiscono accertamenti distinti. (cfr. Cassazione civile sez. III, 20/11/2018,
n.29853 e da ultimo Cass. sent. n. 6593/19). Rimane ferma, per la giurisprudenza di legittimità più recente, la ricognizione di due distinte parabole causali, l'una relativa all'evento dannoso, a monte, l'altra relativa all'impossibilità di adempiere, a valle. Sicché, il nesso di causa tra malpractice medica ed evento dannoso deve essere provato dal creditore/danneggiato. In subordine al raggiungimento della prova sui fatti costitutivi della domanda, compete al debitore/danneggiante fornire la prova liberatoria in ordine alla impossibilità di adempiere. Più specificamente, mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa non prevenibile ed improbabile abbia reso impossibile la prestazione
(cfr. Cass. Civ, Sez. III, n.28991/2019; Cass. civ. sez. III - 02/09/2022, n. 25886).
Sulla estensione delle incombenze probatorie spettanti al danneggiato incide la peculiare configurazione della responsabilità medica, la quale si discosta dalla figura generale della responsabilità contrattuale, per il fatto che la causalità materiale assume una tangibile demarcazione rispetto all'inadempimento. Infatti, per la figura generale, l'inadempimento si traduce nella lesione dell'interesse tutelato dal contratto, e dunque si risolve, di per sé stesso, nel danno evento, con la conseguenza che, pur essendo causalità materiale ed inadempimento distinguibili sul piano concettuale, la prova dell'inadempimento assorbe quella del nesso di causa. Ciò non avviene in relazione all'inadempimento di prestazioni professionali. L'interesse sotteso al contratto, in tal caso, non si identifica con il risultato utile perseguito dal creditore (la propria guarigione, in ambito sanitario), bensì è circoscritto all'aderenza dell'operato professionale alle leges artis ed alla misura della diligenza applicabile. Di talché, il danno evento (aggravamento o insorgenza di nuova patologia) non è immanente nella violazione delle leges artis e del canone di diligenza, ma potrebbe essere conseguito a diversa eziologia. In ragione di tanto, all'onere del creditore/danneggiato di allegare la connessione pagina 11 di 18 naturalistica fra la lesione della salute e la condotta del medico, si somma quello di provare quella connessione. La verifica del raggiungimento di tale prova, si ispira – nel processo civile - al criterio della
“preponderanza dell'evidenza”, quale combinazione di due regole: la regola del "più probabile che non" e la regola della "prevalenza relativa" della probabilità. Sotto il primo profilo, comporta la verifica comparativa degli elementi di conferma, o di confutazione, di un enunciato. L'affermazione della verità dell'enunciato implica che vi siano prove preponderanti a sostegno di essa: ciò accade quando vi sono una o più prove dirette che confermano quell'ipotesi, oppure vi sono una o più prove indirette dalle quali si possono derivare validamente inferenze convergenti a sostegno di essa. La regola della "prevalenza relativa" della probabilità rileva quando all'ipotesi, formulata dall'attore, in ordine all'eziologia dell'evento stesso, possano affiancarsene altre, e che le varie ipotesi abbiano ricevuto diverso grado di conferma alla luce delle risultanze probatorie. In base a tale criterio, il Giudice deve preferire l'enunciato che ha ricevuto il grado relativamente maggiore di conferma sulla base delle prove disponibili (cfr. Cassazione civile sez. III
- 06/07/2020, n. 13872).
Quanto al contenuto della prova liberatoria ex art. 1218, c.c., essa è raggiunta quando il debitore/danneggiante dimostri di aver tenuto una condotta diligente o prudente nel rispetto delle norme giuridiche e delle leges artis. Più specificamente, la non imputabilità dell'inadempimento, valutata alla luce del combinato disposto degli art. 1218 c.c. e 1176 c.c., implica la verifica della diligenza in concreto esigibile, rapportata alle misure alternative che in concreto si sarebbero potute e dovute esigere dalla struttura sanitaria. Si tratta di una prospettiva che valorizza la dimensione soggettiva e concreta della colpa, rispetto alle valutazioni naturalistiche ed oggettive, in quanto l'affermazione di responsabilità della struttura sanitaria trova un limite nella misura della diligenza compatibile con la natura dell'attività professionale esercitata e nella esigibilità di un comportamento diverso alla luce delle circostanze del caso concreto. Lo stesso art. 1218 c.c., operante, per espressa previsione normativa (art. 7 legge 24/17), anche per quanto concerne ipotesi di responsabilità organizzativa delle strutture sanitarie, impone di valutare in concreto lo sforzo diligente esigibile sul piano gestionale ed organizzativo (cfr. Cassazione civile sez. III, 11/11/2020,
n. 25288).
Dal riparto in tal modo delineato trova conferma, dunque, che "la causa incognita resta a carico dell'attore relativamente all'evento dannoso, resta a carico del convenuto relativamente alla possibilità di adempiere.
Se, al termine dell'istruttoria, resti incerti la causa del danno o dell'impossibilità di adempiere, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova gravano rispettivamente sull'attore o sul convenuto. Il ciclo causale relativo alla possibilità di adempiere acquista rilievo solo ove risulti dimostrato il nesso causale fra evento dannoso e condotta del debitore” (così, Cass. Sez. 3, sent. n. 18392 del 2017, cit.; nello stesso senso anche Cass. Sez. 3, sent. 4 novembre 2017, n. 26824, non massimata;
Cass. Sez. 3, sent. 7 dicembre 2017, n. 29315, Rv. 646653-01; Cass. Sez. 3, sent. 15 febbraio 2018, n. 3704, Rv. 647948-01; Cass. pagina 12 di 18 Sez. 3, ord. 23 ottobre 2018, n. 26700, Rv. 651166-01, nonché, da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 11 novembre
2019, n. 28991, Rv. 655828-01).
Esaurita la ricognizione dei criteri di giudizio applicabili alla materia, occorre verificare se, ed in che misura, gli addebiti di responsabilità mossi da parte attrice trovino conferma nella documentazione clinica agli atti, alla luce delle valutazioni tecniche demandate ai CTTUU. Infatti, l'elaborato peritale, redatto dai CCTTUU
Dott.ssa (Specialista in Medicina Legale) e Dott.ssa (Medico Chirurgo – Persona_1 Persona_2
Specialista in Chirurgia maxillo-facciale) si contraddistingue per chiarezza argomentativa e linearità logica, nonché per la completezza e puntualità dell'accertamento in relazione alla condotta del sanitario che ebbe in cura In ragione di tali caratteristiche, la CTU è adottata dalla scrivente quale criterio Parte_1 di giudizio per la valutazione della fondatezza delle domande attoree.
Ebbene, con riguardo alla verifica della qualità di comportamento tecnico-professionale dei sanitari di parte resistente e del nesso causale tra condotta assistenziale ed evento avverso, il Collegio peritale, alla luce delle coordinate della letteratura scientifica internazionale in materia, ha precisato che “la riabilitazione protesica, ivi compresa quella supportata da impianti, è rivolta alla risoluzione di edentulie pregresse o alla sostituzione di elementi dentari non recuperabili, realizzabile con modalità diverse in relazione alle esigenze dei pazienti, condizioni cliniche, sistemiche e locali.” Con specifico riferimento al caso in esame, dopo aver ripercorso l'iter clinico cui si è sottoposta la paziente, i periti hanno osservato che “la sintomatologia soggettiva,
l'obiettività clinica nonché la documentazione radiografica e clinica esibita sono compatibili con un errore professionale. In particolare, alla luce della evoluzione documentata si rende palese come nelle varie fasi della genesi del trattamento vi siano stati gli errori che hanno favorito l'insuccesso implantologico fino a determinare la complicanza verificatasi e determinante l'esito odierno.
Il dott. infatti, non eseguiva una adeguata preparazione ossea della paziente e su quel volume CP_1 impiantava dei dispositivi inadeguati e troppo lunghi, peraltro mal posizionati con conseguente reazione locale. L'aspetto ancor più criticabile secondo il Collegio peritale è il non aver rimosso precocemente gli impianti, nonostante la sintomatologia lamentata dalla paziente con necessità di terapia farmacologica e gli esami strumentali dirimenti per l'indicazione. Di qui quel ritardo terapeutico che non ha consentito di evitare la fistolizzazione ancora oggi presente. E' pertanto da ravvisare una condotta censurabile del resosi responsabile di una scorretta tecnica chirurgica per il ripristino funzionale del cavo orale CP_2 della paziente. I danni lamentati e riportati dalla parte attrice sono risultati dunque eziologicamente imputabili agli interventi ed ai trattamenti terapeutici eseguiti dal sanitario.” Specificamente, per il Collegio
“la paziente ha subito un fallimento della intera riabilitazione implantoprotesica cui si era sottoposta che ha reso necessario un successivo intervento per la rimozione dei manufatti protesici e la rimozione degli impianti. Gli impianti malposizionati in posizione (…) oltrepassavano il seno mascellare di circa 8-9 mm, laddove lo spessore dell'osso era di circa 4 mm. Come conseguenza diretta si è avuta la comparsa di pagina 13 di 18 sinusite mascellare ed è residuata una fistola oroantrale. Pertanto, può essere ammessa la sussistenza di nesso causale tra l'evento (riportato nell'atto di citazione) e le lesioni lamentate, (…). Il danno rappresentato da completo e globale insuccesso della riabilitazione implantoprotesica in questione, avvenuto a brevissima distanza di tempo dalla sua realizzazione, ha comportato la perdita degli impianti a distanza di tempo e la comparsa di sinusite. Il secondo intervento chirurgico e la rimozione degli impianti dentari venivano eseguiti in materia tardiva rispetto ai dettami della chirurgia orale, come tale, infruttuoso rispetto alla guarigione del paziente.
Vi è pertanto concatenazione logica e cronologica tra il posizionamento degli impianti, comparsa di sinusite mascellare e loro rimozione e successiva formazione di fistola oroantrale.” (Cfr. CTU pp. 12 e ss.).
Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, nel ribadire che “il mal posizionamento degli impianti va considerato quale causa unica ed efficiente del dannoso prodursi della fistola diagnosticata, nonché dell'attuale stato patologico riscontrato all'esame obbiettivo peritale”, gli ausiliari hanno riscontrato la sussistenza di profili di colpa nell'operato del dott. che non ha dunque adeguatamente CP_1 prestato assistenza alla paziente Parte_1
Pertanto, “il conseguente danno patito dalla periziata – imputabile alle suddette condotte di errata esecuzione dell'intervento chirurgico di posizionamento degli impianti- in considerazione del grave deficit funzionale che la fistola oroantrale è in grado di produrre in soggetto sano, va individuato nella misura del
10% (dieci per cento) di danno biologico permanente in analogia proporzionale alle voci tabellari “sinusite etmoidale, mascellare, sfenoidale” per la quale è previsto un range del 3-5% e alla voce “Esiti di frattura dell'orbita” valutata con un range del 2-7%. Per quanto attiene al danno temporaneo è possibile prevedere un periodo di inabilità temporanea totale (ITT) di 6 (sei) giorni relativi al ricovero presso AORN Cardarelli per il trattamento chirurgico;
30 (trenta) giorni di invalidità temporanea parziale (ITP) al tasso medio del
75%; 60 (sessanta) giorni di invalidità temporanea parziale (ITP) al tasso medio del 50% e ulteriori 60
(sessanta) giorni di invalidità temporanea parziale (ITP) al tasso medio del 25% quale sintesi di un più lungo periodo a scalare fino al tasso su cui si è stabilizzata.” (Cfr. CTU p. 15).
Peraltro, del tutto esaustiva è la relazione peritale anche con riguardo alla risposta alle controdeduzioni formulate dal CTP;
ad essa pertanto integralmente si rinvia (cfr. p. 19 e ss.).
Preso atto degli accertamenti specialistici che individuano profili di una responsabilità professionale in danno dell'attrice occorre indagare un ulteriore segmento della domanda relativo al Parte_1 danno morale.
Non può, invece, accogliersi la domanda di risarcimento di una voce di danno non patrimoniale sub specie di personalizzazione diversa ed aggiuntiva rispetto a quella già riconosciuta nella precedente liquidazione. In merito si osserva come debba farsi applicazione di quanto statuito dalla Corte di Cassazione (cfr. ex multis
Cass. n. 1037/2024), per cui il risarcimento così quantificato può subire variazioni in aumento, in relazione alla componente del danno dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze anomale, eccezionali e pagina 14 di 18 affatto peculiari;
le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del danno cd. dinamico relazionale (principio espresso già da Cass. n. 20795/2018, Cass. n. 14364/2019 e prima ancora dalle sentenze gemelle della
Cass., Sez. Un., nn. 26972, 26973, 26974, 26975 del 2008, cui questo Giudice aderisce con convinzione).
Più di recente, la tesi è stata confermato dall'ordinanza n. 31681/2024 della Suprema Corte, a mente della quale “la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna
"personalizzazione" in aumento” (cfr. altresì Cass. 07/05/2018, n. 10912; Cass. 30/10/2018, n. 27482; Cass.
11/11/2019, n. 28988; Cass. 04/03/2021, n. 5865).
In forza di quanto sopra va, quindi, evidenziato che nessun elemento di personalizzazione è stato offerto da parte attrice a questo Giudice per garantire, ad integrale ristoro del patito danno non patrimoniale, una somma decisamente ulteriore rispetto a quella riconosciuta. Difatti, considerata l'entità del danno subito, valutate le conseguenze individuate dal CTU, queste si rilevano “ordinarie”, cioè pregiudizi che qualunque vittima di pari età e con lesioni analoghe normalmente subirebbe e, comunque, già ricomprese nel danno biologico riconosciuto dai periti. Le articolazioni istruttorie pur ritualmente sottoposte alla scrivente avevano carattere prevalentemente valutativo ed afferente a condizioni cliniche vagliabili soltanto da uno specialista.
Inoltre, in merito al rilievo dell'attrice secondo cui “il sanitario ha violato l'obbligo di acquisire il consenso informato della paziente”, il Collegio peritale ha effettivamente rilevato “l'assenza della documentazione inerente da informazione e consenso.”
Tuttavia, l'omessa acquisizione di un consenso legittimamente prestato dalla paziente non è di per sé determinativa di una lesione risarcibile.
Ed infatti, qualora il paziente assuma di aver patito conseguenze dannose di natura non patrimoniale, distinte dalla lesione alla salute, queste devono essere puntualmente allegate, specificandone la natura in termini di sofferenza soggettiva e di contrazione della libertà di disporre di sé, dal punto di vista psichico e fisico. Sulla base di tali allegazioni, la prova del danno conseguenza può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, non essendo configurabile un danno risarcibile in re ipsa derivante esclusivamente dall'omessa informazione. In ogni caso, incombe sul paziente, che si assuma danneggiato dall'omissione informativa, l'onere di provare il fatto positivo del rifiuto che avrebbe opposto al medico – in forza del criterio della c.d. vicinanza della prova – in quanto il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla sua scelta soggettiva, ed il discostamento dalle indicazioni terapeutiche rappresenta eventualità non rientrante nell'id quod prelumque accidit (Cass. 2847/2010 e Cass. pagina 15 di 18 civ., sez. III, 05/09/2022, n. 26104). Da ultimo la Cassazione, recentemente, ha chiarito che deve essere il paziente stesso ad allegare e dimostrare il fatto positivo del rifiuto che avrebbe opposto al medico, circostanza la cui “prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, non essendo configurabile un danno risarcibile in re ipsa derivante esclusivamente dall'omessa informazione” (cfr., da ultimo, Cass. n. 1936/23, Cass. n. 5631/23). A ben vedere si tratta di una applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., regola per la quale è colui che assume di essere danneggiato a dover dimostrare la sussistenza del pregiudizio per il quale domanda il risarcimento, dovendosi escludere ogni possibile automatismo che conduca a configurare l'assenza di consenso informato come danno in re ipsa, che prescinde dall' allegazione delle conseguenze negative che potrebbe aver determinato. Inoltre, per accertare la sussistenza del nesso di causalità tra condotta colposa del medico (cioè, l'omissione dell'informazione al paziente) e l'evento dannoso, avrebbe dovuto verificare, secondo un giudizio di probabilità logica, quale scelta avrebbe compiuto il paziente se fosse stato correttamente informato dei più interventi eseguibili. Ed allora, alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata, la mera assenza del consenso informato non è di per sé sufficiente a determinare un diritto al risarcimento del danno in caso di esito negativo dell'intervento chirurgico, ma deve dimostrarsi anche che la persona, correttamente informata, avrebbe negato il proprio consenso al trattamento sanitario.
Allegazione e prova che sono mancate nel caso in esame.
Tutto quanto innanzi, con riferimento alla liquidazione del danno, posto che questo è stato individuato dal
Collegio peritale in misura pari al 10%, deve procedersi all'applicazione dei criteri tabellari predisposti nel
2024 dal Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale (cfr Cass. 23268/2022).
Pertanto, in applicazione delle suddette tabelle e tenuto conto dell'età della danneggiata al momento del primo evento lesivo (anni 52), deve condannarsi il convenuto al pagamento in favore di Parte_1 di € 24.523,00 a titolo di danno biologico permanente. Il tutto oltre ITT complessiva di € 8452,5 derivante dal riconoscimento di:
- 6 giorni di ITT (115 x 6 giorni);
- 30 giorni di ITP al 75%;
- 60 giorni di ITP al 50%;
- 60 giorni di ITP al 25%.
L'acclarato inadempimento, a fronte della domanda di restituzione del compenso versato ( da intendersi quale implicita domanda di risoluzione per inadempimento ) determina a carico del sanitario anche un obbligo restitutorio di quanto percepito per una prestazione rivelatasi negligente. In merito si osserva, infatti, come la restituzione del corrispettivo presuppone l'accertamento e la dichiarazione di risoluzione del contratto di prestazione d'opera professionale intercorso tra le parti per inadempimento del convenuto e la sola domanda risarcitoria non presupporrebbe lo scioglimento del contratto. pagina 16 di 18 E' pacifico, infatti, in giurisprudenza, che la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale possa essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacchè il citato art.1453 c.c., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto (tra le tante v. Cass 24-11-
2010 n.23820; Cass. 27-10- 2006 n.23723; Cass. 11-6-2004 n.11103; Cass. 23-7-2002 n.10741)." -così Cass.
n.6886/2014 in parte motiva). Nel caso di specie, parte attrice non ha chiesto la risoluzione per inadempimento tuttavia secondo prevalente orientamento giurisprudenziale (Cass. n.19513/2020; Cass.
n.24947/2017; Cass. n.21113/2013; Cass. n.21230/2009) non è necessario che la volontà di risolvere un contratto per inadempimento risulti da una domanda espressamente proposta (si ribadisce, assente nel caso di specie) ben potendo implicitamente essere contenuta in un'altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga una domanda di risoluzione, quale nel caso in esame risulta essere la restituzione del corrispettivo.
Per l'effetto, deve essere accolta la domanda di restituzione delle somme versate per la prestazione negligente ricevuta;
vanno inoltre riconosciute le spese vive sopportate per porre rimedio alla prestazione errata. Per l'effetto, si liquidano ulteriori euro 3941,46. In particolare, per quanto emerge ex actis sono da rimborsare:
- Fattura 500/2013 dott. del 11.06.2013 di euro 1001,81 per impianti con corone e chirurgia CP_1 rigenerativa;
- Fattura 278/2014 dott. del 15.04.2014 di euro 1502,00 per impianti e protesi;
CP_1
- Fattura 120545 del 03.06.2014 SDN di euro 82,00 per TC dental scan;
- Fattura 64567 del 20.06.2014 centro Basile di euro 56,15 per TC massiccio facciale;
- Ricevuta 77/2014 del 03.07.2014 dott. di euro 100,00 per visita maxillo Persona_3 facciale;
- Ricevuta 321/2014 del 19.12.2014 CMC & O dott.ssa di euro 1200,00 per terapia Persona_4 odontoiatrica.
Per quanto attiene alla previsione di eventuali spese future, queste possono prospettarsi secondo i periti in relazione al solo rifacimento dell'otturatore (qualora si sia danneggiato per usura dopo 10/15 anni) ad un costo di ulteriori euro 800,00 (Cfr. CTU pp. 18 e 20).
Tali secondi importi inerendo ad obblighi restitutori derivanti da risoluzione per inadempimento del contratto( sono restituzioni a favore della parte adempiente) non ineriscono ad un'obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni, e, quando attengono a somme di danaro, danno luogo a debiti non di valore, ma di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con pagina 17 di 18 gli interessi legali di cui all' art. 1224 cod. civ. che va, peraltro, provato dal richiedente ( cfr amplius
Consiglio di Stato , sez. VI , 18/10/2021 , n. 6986). E tale prova non è stata offerta in questa sede.
In merito al governo delle spese, esse seguono la soccombenza con applicazione della quarta fascia della tabella n. 2 (giudizi ordinari di cognizione davanti al Tribunale) del decreto ministeriale n. 55/2014, così come aggiornato dal d.m. 147/2022.
Le spese di CTU si pongono definitivamente a carico della convenuta.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
- dichiara risolto il contratto avente ad oggetto prestazione sanitaria ed intercorrente tra attrice e convenuto;
- Accoglie per quanto di ragione la domanda risarcitoria della attrice e, per l'effetto, condanna
[...] al pagamento della somma pari ad € 32.975,5 in favore di Sulla somma de qua CP_1 Parte_1 decorrono interessi compensativi ad un tasso medio del 1% annuo da calcolarsi dalla data del fatto
(11.06.2013) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
- Accoglie per quanto di ragione la domanda restitutoria e, per l'effetto, condanna al CP_1 pagamento in favore della attrice della ulteriore somma di € 3740,15; su tale somma sono dovuti interessi al tasso legale di cui all'art 1224 I comma a far data dal 2/11/2016;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore di parte attrice CP_1 per dichiaratone anticipo;
spese che liquida in € 7.616,00 per compensi professionali oltre spese vive per euro 518,00 e spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute come per legge;
- Spese di CTU definitivamente a carico del sanitario convenuto.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in pct.
Napoli, 24 marzo 2025
Il Giudice dott. Francesca Console
pagina 18 di 18
Tribunale di Napoli
8 SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1021/2024 tra
Parte_1 C.F._1
ATTORE/I e
CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Oggi 24 marzo 2025:
Il Giudice legge le note di trattazione contenenti le conclusioni delle parti e pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola in pct.
Il Giudice
dott. Francesca Console
pagina 1 di 18 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli 8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1021/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Parte_1 C.F._1
Iannicelli, presso il cui studio in Napoli, alla Piazza Amedeo n.15, elettivamente domicilia;
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesca Squillace e Marcella CP_1 P.IVA_1
De Simone, presso il cui studio in Napoli, alla via R. Bracco n. 15/A, elettivamente domicilia;
CONVENUTO
CONCLUSIONI le parti concludevano come da note per l'udienza odierna
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 17/01/2024, conveniva in Parte_1 giudizio il dott. per ottenere il risarcimento di tutti i danni asseritamente subiti a causa di CP_1 una malpractice imputabile al convenuto.
Più in particolare, l'attrice deduceva che:
- In data 11/06/2013, si era sottoposta ad intervento chirurgico effettuato dal dott. CP_1 ciò per l'aumento del volume osseo con la tecnica di rialzo del pavimento del seno mascellare per l'applicazione di tre impianti dentali;
- Successivamente all'intervento, avvertendo “dolore e tumefazione sia nella zona chirurgicamente trattata che in quella limitrofa”, la paziente contattava il sanitario convenuto;
pagina 2 di 18 - Tuttavia, sebbene il dolore fosse persistente, il dott. “procedeva ad applicare i CP_1 monconi protesici, prescrivendo una terapia che veniva regolarmente seguita dalla paziente”;
- Ciononostante, “poiché sia i controlli clinici che le terapie risultavano inefficaci”, la paziente decideva di recarsi da altro sanitario che le diagnosticava “una sinusite mascellare destra post intervento”, prospettandole, altresì, la necessità di un ulteriore trattamento chirurgico;
- Infatti, in data 07.10.2014, la paziente si ricoverava “nel reparto Maxillo Facciale dell'Ospedale cardarelli di Napoli, ove veniva sottoposta ad intervento di Caldweel Wc mascellare dx – Toilette chirurgica – asportazione impianti con biopsia tessuto asportato”;
- Tuttavia, “nonostante questo intervento demolitore, continuava a soffrire disagi Parte_1
(…), difatti la progressione dell'infezione e la mancanza di atti tempestivi per limitarla, comportavano cure estreme per raschiare il materiale infetto, lesionando anche le innervazioni”;
- Tutto quanto innanzi, secondo le prospettazioni attoree, a causa dell'inadeguata esecuzione del trattamento chirurgico effettuato dal dott. derivava una compromissione dell'integrità CP_1 fisica della paziente;
- In particolare, parte attrice sosteneva che il danno residuato “è imputabile all'errata condotta del sanitario, ed è riferito sia agli esiti fatturativi del pavimento del seno mascellare di destra, che agli esiti flogistici cronici a carico dello stesso seno, come conseguenza del perdurare della fistola oroantrale (…), ma soprattutto il sanitario è imputabile del danno provocato dall'impossibilità di risolvere l'edentulia pregressa mediante il trattamento implantologico”;
- Tale esito patologico, proseguiva l'attrice, sostanzierebbe profili di responsabilità professionale del dott. per aver tenuto condotte non conformi alle buone pratiche desumibili dalla CP_1 letteratura medica in materia;
- Inoltre, allo scopo di ottenere l'accertamento delle predette responsabilità, parte attrice proponeva ricorso ex art. 696 c.p.c. presso il Tribunale di Napoli, contraddistinto con r.g. n. 24349/2021;
Tutto ciò esposto, l'attrice rassegnava le seguenti conclusioni:
- Dichiarare ammissibile e proponibile la domanda promossa;
- Accertare e dichiarare che il dott. nell'eseguire la propria prestazione professionale, CP_1 ha, innanzitutto, violato l'obbligo di acquisire il consenso informato della paziente, in secondo luogo, a causa dell'imprudenza e negligenza di cui all'art. 1176 c.c., ovvero a causa dell'imperizia dello stesso Professionista, comunque riconducibile alla responsabilità contrattuale del medesimo, ex artt. 1218, 1225, 1228 c.c., ed anche, in via associata, alla sua responsabilità extracontrattuale, ex art. 2043 c.c., il dott. con la sua condotta, ha determinato, soprattutto, una grave CP_1 menomazione all'integrità psico-fisica della sig.ra morra che, a sua volta, le ha Parte_1 procurato gravi pregiudizi di natura patrimoniale e non patrimoniale;
pagina 3 di 18 - Per l'effetto, la ricorrente chiede in questa sede di condannare il dott. al CP_1 risarcimento in favore di di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da lei Parte_1 subiti a seguito ed in conseguenza delle lesioni personali riportate nelle circostanze di fatto e di tempo indicate in premessa, nella misura provata od in quella diversa somma che sarà ritenuta secondo Giustizia. Più precisamente chiedeva: Parte_1
1. il danno patrimoniale da inadempimento della prestazione: la restituzione delle somme corrisposte per l'errato trattamento ricevuto oltre che le ulteriori spese mediche, sia quelle documentate che quelle future;
2. il danno non patrimoniale procedendo con personalizzazione del danno biologico residuato comprensivo del danno morale, inteso come lesione dell'integrità morale della persona (art. 2 e 3
Cost. in relazione al valore della dignità anche sociale ed in correlazione alla salute come valore della identità biologica e genetica);
3. la rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici ISTAT dall'evento al soddisfo e gli interessi legali anno per anno sulla somma via via rivalutata dall'evento al soddisfo;
4. le spese e compensi di causa, oltre IVA e CPA, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore che ha anticipato le spesse e non riscosso gli onorari.
Con comparsa del 29/03/2024, si costituiva il dott. il quale eccepiva, nel merito, CP_1
l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda di parte attrice. In via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, chiedeva accertare e dichiarare l'esatta natura ed entità dei danni effettivamente risarcibili ed a lui imputabili anche in relazione alla condotta della paziente. Il tutto oltre pagamento delle spese di lite.
Nel corso del giudizio era disposto l'espletamento di CTU medico-legale ed all'udienza del 24/3/25, il
Giudice pronunziava la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via principale giova ripercorrere natura e presupposti della responsabilità medica, rispetto alle fattispecie anteriori alla legge n. 24/2017, quale è il caso di specie. Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte (Cfr. amplius Cass. 28994/2019), l'applicazione della disciplina di cui alla legge Gelli va confinata alle fattispecie sorte dopo la relativa entrata in vigore. Depongono in tal senso il principio generale di irretroattività della legge (art. 11 disp. prel. cod. civ.), nonché l'esigenza di tutelare l'affidamento ingenerato nei consociati relativamente agli elementi costitutivi della fattispecie, incisi da interventi legislativi ad essa posteriori. La legge n. 24/2017, infatti, ha innovato la qualificazione della responsabilità del personale operante nel quadro di una struttura sanitaria, con importanti ricadute in materia di prescrizione e ripartizione degli oneri probatori. Nel caso in esame, tuttavia, essendo esso riferito ad una condotta ben anteriore all'aprile
2017 ed afferente ad un rapporto diretto ed esclusivo medico – paziente si ritengono del tutto richiamabili pagina 4 di 18 gli orientamenti giurisprudenziali formatisi anteriormente alla novella de qua in relazione alla natura ed ai presupposti della responsabilità del sanitario.
Ebbene, prima del menzionato intervento legislativo, la giurisprudenza di legittimità riconduceva la responsabilità professionale medica al genus di quella contrattuale, sia per l'ente sanitario, sia per i professionisti inseriti nella relativa organizzazione o, a maggior ragione, operanti privatamente. Tale arresto risultò il frutto della dialettica tra diverse ricostruzioni ermeneutiche. Infatti, un primo indirizzo inquadrava l'accettazione del paziente presso un ente sanitario quale conclusione di un contratto di prestazione d'opera, al quale restavano estranei i sanitari che effettuassero la prestazione, i quali, pertanto, potevano essere chiamati a rispondere solo a titolo extracontrattuale (cfr. Cass. 1716/1979). Un secondo orientamento argomentava l'estensione al professionista, operante nell'ente sanitario, della responsabilità contrattuale facente capo alla struttura per il caso di inadempimento della prestazione, sulla base del rapporto di immedesimazione organica e del dettato dell'art. 28 Cost. (cfr. Cass. 2144/1988). In tempi più recenti, emerse un filone interpretativo incentrato sugli obblighi di protezione scaturiti dal contatto con il paziente, relativi alla salvaguardia degli interessi emergenti in occasione della prestazione sanitaria. A partire da tali obblighi di protezione, si argomentava la sussistenza di un rapporto contrattuale di fatto, con conseguente attivazione dei presidi di tutela corrispondenti (cfr. Cass. 589/1999). Proprio tale tesi, fondata sulla figura del “contatto sociale”, risultò prevalente, con la conseguenza di modulare sia la prescrizione, sia gli oneri probatori gravanti sul danneggiato, secondo il modello della responsabilità contrattuale (cfr. Cass.
1547/2004, Cass. 9085/2006, Cass. 4792/2013). Ancora, ne fu conseguenza l'adozione, quanto alla diligenza e al grado della colpa, dei principi in materia di obbligazioni da contratto d'opera intellettuale professionale (Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; 14 luglio 2003, n.
11001; 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv.).
Ed allora, per la responsabilità dell'ente sanitario, non si dubitava della sua natura contrattuale, potendo essa discendere dall'inadempimento di prestazioni direttamente a suo carico, o dall'inadempimento della prestazione medica eseguita dal personale (tra le prime pronunce in merito cfr. Cass. 1° marzo 1988, n.
2144, in Foro It., 1988, I, 2296, poi confermata da Cass. 4 agosto 1988, n. 6707; Cass. 27 maggio 1993, n.
5939; Cass. 11.4.1995, n. 4152; Cass. 27 luglio 1998, n. 7336; Cass. 2 dicembre 1998, n. 12233; Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 1° settembre 1999, n. 9198; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; Cass. 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv;
Cass. 4 marzo 2004, n. 4210; Cass. 14 luglio
2004, n. 13066; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133). La giurisprudenza riconosceva la responsabilità piena ed autonoma dell'ente sanitario per i danni provocati dai propri dipendenti e, più in generale, da coloro che operassero nella struttura;
responsabilità imputabile all'azienda indipendentemente dall'accertamento in concreto della responsabilità individuale dei singoli agenti. In particolare, la responsabilità dell'ente gestore per il fatto del personale, si fondava sull'operatività dell'art. 1228 c.c., e, dunque, sull'assunzione del rischio pagina 5 di 18 d'impresa connesso all'attività degli operatori concretamente investiti dell'esecuzione della prestazione, indipendentemente dall'inserimento di questi nell'organizzazione aziendale e dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cass.103/1999, confermata sul punto da S.S. U.U. 9556/2002). In conclusione, rispetto alla fattispecie in esame, tanto la responsabilità della clinica, quanto quella del medico, trovavano titolo nell'inadempimento delle obbligazioni ai sensi degli artt. 1218 ss. cod. civ. (v. Cass.,
19/4/2006, n. 9085; Cass., 21/6/2004, n. 11488; Cass., 11/3/2002, n. 3492; Cass., 22/12/1999, n. 589). In punto di allocazione della responsabilità, per i danni derivati dall'inadempimento di contratti diversi, ossia il contratto di spedalità facente capo alla casa di cura ed il contatto sociale qualificato instauratosi con il medico, questi sono corresponsabili in solido. Infatti, sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, se l'unico evento dannoso è imputabile a più soggetti, è sufficiente, al fine di ritenere la responsabilità di tutti nell'obbligo di risarcimento, che le azioni o omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento (Cass. 15/06/1999, n. 5946; Cass., 28 gennaio 1985, n. 488; Cass., 4 dicembre 1991, n. 13039; Cass., 10 dicembre 1996, n. 10987). Ciò discende dai principi generali che regolano il nesso di causalità ed il concorso di cause egualmente efficienti della produzione di un determinato danno, esplicitati, in materia di responsabilità extracontrattuale, dall'art. 2055 c.c. (cfr. Cass.
23918/2006). Come già sottolineato, l'art. 1228 c.c. addossa alla struttura sanitaria i rischi connessi all'operato degli ausiliari, per il sol fatto dell'appropriazione dei risultati utili della prestazione. La misura della colpa dell'operatore rileva, al più, ai fini dell'esperibilità e della misura della rivalsa dell'ente, ma non può essere invocata per eludere la solidarietà esterna nei confronti del danneggiato. Più specificamente, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt.
1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale. È ammessa la rivalsa integrale solo qualora l'ente sanitario dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione (in tal senso Cass. 28987/2019). La qualificazione in termini contrattuali della relazione qualificata ente sanitario – paziente e medico – paziente genera importanti ricadute in tema di onere probatorio. Dalla detta natura contrattuale in un recente passato conseguiva sotto il profilo dell'onere probatorio (Cass., 15 gennaio 1997, n. 364, in Foro It., 1997, I, 771) che, qualora il trattamento o l'intervento non fossero di difficile esecuzione, il mero aggravamento della situazione patologica del paziente o l'insorgenza di nuove patologie eziologicamente collegabili ad essi comportava, a mente dell'art. 1218 c.c., una presunzione semplice in ordine all'inadeguata o negligente prestazione;
in conseguenza, il paziente che chiedeva il risarcimento del danno subito assolveva all'onere probatorio che gli incombeva dimostrando: pagina 6 di 18 a) l'aggravamento delle sue condizioni o l'insorgenza di nuove patologie;
b) il rapporto causale tra le stesse ed il trattamento o l'intervento.
Spettava, quindi, all'obbligato – sia esso il sanitario o la struttura – fornire la prova che la prestazione professionale fosse stata eseguita in modo idoneo e che quegli esiti peggiorativi fossero stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile. Si faceva in altre parole applicazione del principio (già affermato nel diritto anglosassone) della res ipsa loquitur inteso come evidenza circostanziale che crea una deduzione di negligenza (Cass., 22 gennaio 1999, n. 589). L'onere della prova veniva quindi ripartito tra le parti nel senso che spettava al medico provare che il caso fosse di particolare difficoltà e al paziente quali fossero le modalità di esecuzione inidonee, ovvero a questi spettava provare che la prestazione fosse di facile esecuzione ed al medico che l'insuccesso non fosse dipeso da suo difetto di diligenza (Cass. 19 maggio
1999, n. 4852; Cass. 4 febbraio 1998, n. 1127; Cass. 30 maggio 1996, n. 5005; Cass. 16 febbraio 2001, n.
2335; 16 novembre 1988, n. 6220). I risultati sopra riassunti sono stati, però, riletti dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 28 maggio 2004, n. 10297, nonché, in senso sostanzialmente conforme, le successive Cass. 11 giugno 2004, n. 11488, e Cass. 29 luglio 2004, n. 14488; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133) in coerenza con il principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento. Con la richiamata pronunzia le Sezioni Unite hanno risolto un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici in tema di onere probatorio in materia contrattuale, che vedeva attestata la giurisprudenza su una distinzione basata sull'oggetto della domanda: si riteneva, cioè, che, nel caso in cui chiedesse l'esecuzione del contratto e l'adempimento delle relative obbligazioni, l'attore dovesse provare soltanto la fonte del rapporto dedotto in giudizio, ossia l'esistenza del negozio e quindi dell'obbligo che assumeva inadempiuto;
mentre nel caso in cui avesse domandato la risoluzione del contratto ovvero il risarcimento del danno dovesse provare anche il fatto su cui la domanda era fondata, ossia l'inadempimento, spettando al convenuto di dare la prova della non imputabilità di esso
(Cass., 9 gennaio 1997, n. 124; Cass., 24 settembre 1996, n. 8435). Tale orientamento, tuttavia, è stato sottoposto a rigorosa critica, osservandosi come la distinzione fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale implichi oneri probatori diversi circa l'individuazione dei fatti costitutivi della pretesa, rimanendo così irragionevole differenziare l'onere probatorio in funzione delle differenti domande che l'attore intendesse proporre in via contrattuale;
e ciò anche perché il criterio della cd. vicinanza della prova, secondo cui l'onere della prova di un fatto deve essere posto a carico della parte cui esso si riferisce, impone di ritenere che l'inadempimento, che nasce e si consuma nella sfera di azione del debitore, non possa essere provato dal creditore, dovendo, viceversa, essere il debitore a provare l'inimputabilità. Sulla scorta di quanto innanzi il supremo giudice di nomofilachia ha statuito che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della pagina 7 di 18 fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento. Analogamente è stato disposto con riguardo all'inesatto adempimento, rilevandosi che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento. Applicando, allora, questo principio all'onere della prova nelle cause di responsabilità professionale del medico ovvero della struttura sanitaria deve ritenersi che il paziente, che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento del sanitario o della struttura, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento. Più precisamente, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, restando a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (così anche Cass. 4210/04, rel. Segreto, secondo cui la prova della mancanza di colpa deve essere fornita dal debitore della prestazione, per cui dell'incertezza sulla stessa se ne deve giovare il creditore;
si tratta, come detto, del principio di vicinanza della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla e non vi è dubbio che la prova sia vicina a chi ha eseguito la prestazione;
così da ultimo Cass., 11 novembre 2005, n. 22894, secondo cui, appunto: in tema di responsabilità civile nell'attività medico chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e/o il contatto e allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato -sia esso il sanitario o la struttura la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile). In tale ottica mette conto all'uopo richiamare la parte motiva di Cass., 19 maggio 2004, n. 9471, rel. , secondo cui si Parte_2
è giunti a chiedere al danneggiato soltanto la prova del nesso causale e della facilità di esecuzione dell'intervento (intervento cd. routinario), mentre la colpa, anche lieve, si presume sussistente ogni volta che venga accertato un risultato peggiorativo delle condizioni del paziente. La colpa medica giunge così a sfiorare, capovolgendo la situazione originaria di protezione speciale del professionista, una dimensione paraoggettiva della responsabilità, salva la prova di aver eseguito la propria prestazione con la dovuta diligenza, con la trasformazione dell'obbligazione del professionista da obbligazione di mezzi in obbligazione di risultato, di modo che, prosegue il S.C., il detto accertamento deve indirizzarsi: a) sulla pagina 8 di 18 natura facile o non facile dell'intervento del professionista;
b) sul peggioramento o meno delle condizioni del paziente;
c) sul nesso causale e sulla sussistenza della colpa (lieve nonché presunta, se in presenza di operazioni di routine o ben codificate, grave, se relativa ad operazione che trascende la preparazione media ovvero non sufficientemente studiata o sperimentata, con l'ulteriore limite della particolare diligenza richiesta in questo caso, e dell'elevato tasso di specializzazione nel ramo imposto al sanitario;
d) sul corretto adempimento dell'onere di informazione circa gli esiti dell'intervento e sull'esistenza del conseguente consenso del paziente. A tale quadro ermeneutico deve aggiungersi la sentenza delle Sezioni Unite (11 gennaio 2008, n. 576, Presidente: Carbone, Estensore: Segreto) in tema di nesso causale, che accoglie, quanto alla configurabilità di quest'ultimo in sede civile, la regola probatoria del ''piu' probabile che non'', espressamente adottata dalla epigrafata pronuncia di cui a Cass. 16 ottobre 2007, n. 21619, accantonando definitivamente il criterio dell'“oltre il ragionevole dubbio'' di cui alla sentenza Franzese delle Sezioni Unite penali. In effetti, la Cassazione, nella sua più alta composizione, reputa che il danno rilevi sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, il primo dato va valutato alla stregua del criterio della causalità materiale, mentre il secondo è da vagliarsi secondo il criterio della causalità giuridica. Orbene, per la teoria della regolarità causale, ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta (attiva o omissiva) che appaiano sufficientemente prevedibili al momento in cui ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili. E tale valutazione della prevedibilità obbiettiva deve compiersi ex ante, e va compiuta in astratto e non in concreto: non in base alla conoscenza dell'uomo medio, ma alle migliori conoscenze scientifiche del momento (poiché ''non si tratta di accertare l'elemento soggettivo, ma il nesso causale''), sicché ciò che rileva non è che l'evento sia prevedibile da parte dell'agente, ma (per così dire) da parte delle regole statistiche e/o scientifiche, dalla quale prevedibilità discende da parte delle stesse un giudizio di non improbabilità dell'evento. Le profonde differenze morfologiche e funzionali tra accertamento dell'illecito civile e accertamento di quello penale si ripercuotono, dunque, sul diverso regime probatorio, che attiene alla fase giudiziale successiva la verificarsi del fatto dannoso: muta sostanzialmente, tra il processo penale e quello civile, la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova ''oltre il ragionevole dubbio'', nel secondo quella della preponderanza dell'evidenza, ossia del ''più probabile che non''. Ora,
Cass., n. 975 del 16 gennaio 2009 (Rv. 606129) (Presidente: Vittoria P. Estensore: ha Testimone_1 confermato che in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del "contatto") e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita pagina 9 di 18 in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile;
tuttavia,
l'insuccesso o il parziale successo di un intervento di routine, o, comunque, con alte probabilità di esito favorevole, implica di per sé la prova dell'anzidetto nesso di causalità, giacché tale nesso, in ambito civilistico, consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non". In tempi ancora più recenti il Giudice di legittimità sembra avere mutato nuovamente indirizzo in termini di maggiore garanzia della posizione dei sanitari e di contraltare di maggiore rigore probatorio in capo al paziente. In particolare, le pronunzie più vicine in termini temporali hanno ribadito i principi enunciati dalle Sezioni
Unite civili, ai punti 4.3 e 4.7 della parte motiva della sentenza 11 novembre 2008 n. 26973. Più precisamente, le sezioni Unite citate hanno precisato che nell'ambito della causalità di contatto sociale, la parte lesa ha l'onere di dare la prova del rapporto sanitario, della esistenza di una prestazione sanitaria negligente e della lesione della salute, secondo un riparto di onere della prova che imputa alla parte asseritamente inadempiente la deduzione di cause giustificative di tale inadempimento, di guisa che il criterio della causalità non è quello proprio della imputazione penale secondo il criterio rigoroso della quasi certezza, ma è quello civilistico e probabilistico, già espresso dalle S.U. civili nella sentenza n. 577 del 11 gennaio 2008. Onere di offrire - in termini di allegazione puntuale – prova della esistenza di una prestazione sanitaria negligente ribadito anche da ultimo Cass. 19024/18 e Cass. 14/11/2017, n. 26824;
Cass. 07/12/2017, n. 29315; Cass. 13/01/2016, n. 344; Cass. 20/10/2015, n. 21177; Cass. 31/07/2013, n.
18341; Cass. Sez.U. 30/10/2001, n. 13533; Cass. 26/07/2017, n. 18392; Cass. Sez. U. 11/01/2008, n. 577.
Peraltro, Cass. 27855/2013 ha chiarito come nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza, per così dire, vestita, astrattamente efficiente, cioè, alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno.
Da ultimo i giudici di legittimità hanno chiarito come sia nei giudizi di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, sia in quelli di risarcimento del danno da fatto illecito, la condotta colposa del responsabile ed il nesso di causa tra questa ed il danno costituiscono l'oggetto di due accertamenti concettualmente distinti;
la sussistenza della prima non dimostra, di per sè, anche la sussistenza del secondo, e viceversa;
l'art. 1218 c.c., solleva infatti il paziente della obbligazione che si afferma non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore inadempiente, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento;
è infatti onere dell'attore pagina 10 di 18 danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento;
tale onere va assolto dimostrando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del
"più probabile che non", la causa del danno;
(in tal senso, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18392 del 26/07/2017,
Rv. 645164-01 e Cass., sez. 3, 14/11/2017, (ud. 13/09/2017, dep.14/11/2017), n. 26824, da ultimo Cass. ord. n. 192014/2018). Questo orientamento in tema di onere della prova è stato da ultimo confermato, per cui è pacifico che spetti al paziente dimostrare la sussistenza del nesso causale tra la condotta colposa del medico ed il danno. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che non comporta automaticamente il riconoscimento della responsabilità del medico agente il mancato assolvimento dell'onere di dimostrare l'esattezza della prestazione medica e l'assenza di incidenza causale dell'inadempimento della prestazione sanitaria sulla produzione dei danni subìti da un paziente, poiché è necessario accertare previamente l'ottemperamento dell'onere probatorio attoreo che consiste nel dimostrare la condotta colposa del responsabile, il nesso di causa tra quest'ultima ed il danno sofferto, elementi che pertanto costituiscono accertamenti distinti. (cfr. Cassazione civile sez. III, 20/11/2018,
n.29853 e da ultimo Cass. sent. n. 6593/19). Rimane ferma, per la giurisprudenza di legittimità più recente, la ricognizione di due distinte parabole causali, l'una relativa all'evento dannoso, a monte, l'altra relativa all'impossibilità di adempiere, a valle. Sicché, il nesso di causa tra malpractice medica ed evento dannoso deve essere provato dal creditore/danneggiato. In subordine al raggiungimento della prova sui fatti costitutivi della domanda, compete al debitore/danneggiante fornire la prova liberatoria in ordine alla impossibilità di adempiere. Più specificamente, mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa non prevenibile ed improbabile abbia reso impossibile la prestazione
(cfr. Cass. Civ, Sez. III, n.28991/2019; Cass. civ. sez. III - 02/09/2022, n. 25886).
Sulla estensione delle incombenze probatorie spettanti al danneggiato incide la peculiare configurazione della responsabilità medica, la quale si discosta dalla figura generale della responsabilità contrattuale, per il fatto che la causalità materiale assume una tangibile demarcazione rispetto all'inadempimento. Infatti, per la figura generale, l'inadempimento si traduce nella lesione dell'interesse tutelato dal contratto, e dunque si risolve, di per sé stesso, nel danno evento, con la conseguenza che, pur essendo causalità materiale ed inadempimento distinguibili sul piano concettuale, la prova dell'inadempimento assorbe quella del nesso di causa. Ciò non avviene in relazione all'inadempimento di prestazioni professionali. L'interesse sotteso al contratto, in tal caso, non si identifica con il risultato utile perseguito dal creditore (la propria guarigione, in ambito sanitario), bensì è circoscritto all'aderenza dell'operato professionale alle leges artis ed alla misura della diligenza applicabile. Di talché, il danno evento (aggravamento o insorgenza di nuova patologia) non è immanente nella violazione delle leges artis e del canone di diligenza, ma potrebbe essere conseguito a diversa eziologia. In ragione di tanto, all'onere del creditore/danneggiato di allegare la connessione pagina 11 di 18 naturalistica fra la lesione della salute e la condotta del medico, si somma quello di provare quella connessione. La verifica del raggiungimento di tale prova, si ispira – nel processo civile - al criterio della
“preponderanza dell'evidenza”, quale combinazione di due regole: la regola del "più probabile che non" e la regola della "prevalenza relativa" della probabilità. Sotto il primo profilo, comporta la verifica comparativa degli elementi di conferma, o di confutazione, di un enunciato. L'affermazione della verità dell'enunciato implica che vi siano prove preponderanti a sostegno di essa: ciò accade quando vi sono una o più prove dirette che confermano quell'ipotesi, oppure vi sono una o più prove indirette dalle quali si possono derivare validamente inferenze convergenti a sostegno di essa. La regola della "prevalenza relativa" della probabilità rileva quando all'ipotesi, formulata dall'attore, in ordine all'eziologia dell'evento stesso, possano affiancarsene altre, e che le varie ipotesi abbiano ricevuto diverso grado di conferma alla luce delle risultanze probatorie. In base a tale criterio, il Giudice deve preferire l'enunciato che ha ricevuto il grado relativamente maggiore di conferma sulla base delle prove disponibili (cfr. Cassazione civile sez. III
- 06/07/2020, n. 13872).
Quanto al contenuto della prova liberatoria ex art. 1218, c.c., essa è raggiunta quando il debitore/danneggiante dimostri di aver tenuto una condotta diligente o prudente nel rispetto delle norme giuridiche e delle leges artis. Più specificamente, la non imputabilità dell'inadempimento, valutata alla luce del combinato disposto degli art. 1218 c.c. e 1176 c.c., implica la verifica della diligenza in concreto esigibile, rapportata alle misure alternative che in concreto si sarebbero potute e dovute esigere dalla struttura sanitaria. Si tratta di una prospettiva che valorizza la dimensione soggettiva e concreta della colpa, rispetto alle valutazioni naturalistiche ed oggettive, in quanto l'affermazione di responsabilità della struttura sanitaria trova un limite nella misura della diligenza compatibile con la natura dell'attività professionale esercitata e nella esigibilità di un comportamento diverso alla luce delle circostanze del caso concreto. Lo stesso art. 1218 c.c., operante, per espressa previsione normativa (art. 7 legge 24/17), anche per quanto concerne ipotesi di responsabilità organizzativa delle strutture sanitarie, impone di valutare in concreto lo sforzo diligente esigibile sul piano gestionale ed organizzativo (cfr. Cassazione civile sez. III, 11/11/2020,
n. 25288).
Dal riparto in tal modo delineato trova conferma, dunque, che "la causa incognita resta a carico dell'attore relativamente all'evento dannoso, resta a carico del convenuto relativamente alla possibilità di adempiere.
Se, al termine dell'istruttoria, resti incerti la causa del danno o dell'impossibilità di adempiere, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova gravano rispettivamente sull'attore o sul convenuto. Il ciclo causale relativo alla possibilità di adempiere acquista rilievo solo ove risulti dimostrato il nesso causale fra evento dannoso e condotta del debitore” (così, Cass. Sez. 3, sent. n. 18392 del 2017, cit.; nello stesso senso anche Cass. Sez. 3, sent. 4 novembre 2017, n. 26824, non massimata;
Cass. Sez. 3, sent. 7 dicembre 2017, n. 29315, Rv. 646653-01; Cass. Sez. 3, sent. 15 febbraio 2018, n. 3704, Rv. 647948-01; Cass. pagina 12 di 18 Sez. 3, ord. 23 ottobre 2018, n. 26700, Rv. 651166-01, nonché, da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 11 novembre
2019, n. 28991, Rv. 655828-01).
Esaurita la ricognizione dei criteri di giudizio applicabili alla materia, occorre verificare se, ed in che misura, gli addebiti di responsabilità mossi da parte attrice trovino conferma nella documentazione clinica agli atti, alla luce delle valutazioni tecniche demandate ai CTTUU. Infatti, l'elaborato peritale, redatto dai CCTTUU
Dott.ssa (Specialista in Medicina Legale) e Dott.ssa (Medico Chirurgo – Persona_1 Persona_2
Specialista in Chirurgia maxillo-facciale) si contraddistingue per chiarezza argomentativa e linearità logica, nonché per la completezza e puntualità dell'accertamento in relazione alla condotta del sanitario che ebbe in cura In ragione di tali caratteristiche, la CTU è adottata dalla scrivente quale criterio Parte_1 di giudizio per la valutazione della fondatezza delle domande attoree.
Ebbene, con riguardo alla verifica della qualità di comportamento tecnico-professionale dei sanitari di parte resistente e del nesso causale tra condotta assistenziale ed evento avverso, il Collegio peritale, alla luce delle coordinate della letteratura scientifica internazionale in materia, ha precisato che “la riabilitazione protesica, ivi compresa quella supportata da impianti, è rivolta alla risoluzione di edentulie pregresse o alla sostituzione di elementi dentari non recuperabili, realizzabile con modalità diverse in relazione alle esigenze dei pazienti, condizioni cliniche, sistemiche e locali.” Con specifico riferimento al caso in esame, dopo aver ripercorso l'iter clinico cui si è sottoposta la paziente, i periti hanno osservato che “la sintomatologia soggettiva,
l'obiettività clinica nonché la documentazione radiografica e clinica esibita sono compatibili con un errore professionale. In particolare, alla luce della evoluzione documentata si rende palese come nelle varie fasi della genesi del trattamento vi siano stati gli errori che hanno favorito l'insuccesso implantologico fino a determinare la complicanza verificatasi e determinante l'esito odierno.
Il dott. infatti, non eseguiva una adeguata preparazione ossea della paziente e su quel volume CP_1 impiantava dei dispositivi inadeguati e troppo lunghi, peraltro mal posizionati con conseguente reazione locale. L'aspetto ancor più criticabile secondo il Collegio peritale è il non aver rimosso precocemente gli impianti, nonostante la sintomatologia lamentata dalla paziente con necessità di terapia farmacologica e gli esami strumentali dirimenti per l'indicazione. Di qui quel ritardo terapeutico che non ha consentito di evitare la fistolizzazione ancora oggi presente. E' pertanto da ravvisare una condotta censurabile del resosi responsabile di una scorretta tecnica chirurgica per il ripristino funzionale del cavo orale CP_2 della paziente. I danni lamentati e riportati dalla parte attrice sono risultati dunque eziologicamente imputabili agli interventi ed ai trattamenti terapeutici eseguiti dal sanitario.” Specificamente, per il Collegio
“la paziente ha subito un fallimento della intera riabilitazione implantoprotesica cui si era sottoposta che ha reso necessario un successivo intervento per la rimozione dei manufatti protesici e la rimozione degli impianti. Gli impianti malposizionati in posizione (…) oltrepassavano il seno mascellare di circa 8-9 mm, laddove lo spessore dell'osso era di circa 4 mm. Come conseguenza diretta si è avuta la comparsa di pagina 13 di 18 sinusite mascellare ed è residuata una fistola oroantrale. Pertanto, può essere ammessa la sussistenza di nesso causale tra l'evento (riportato nell'atto di citazione) e le lesioni lamentate, (…). Il danno rappresentato da completo e globale insuccesso della riabilitazione implantoprotesica in questione, avvenuto a brevissima distanza di tempo dalla sua realizzazione, ha comportato la perdita degli impianti a distanza di tempo e la comparsa di sinusite. Il secondo intervento chirurgico e la rimozione degli impianti dentari venivano eseguiti in materia tardiva rispetto ai dettami della chirurgia orale, come tale, infruttuoso rispetto alla guarigione del paziente.
Vi è pertanto concatenazione logica e cronologica tra il posizionamento degli impianti, comparsa di sinusite mascellare e loro rimozione e successiva formazione di fistola oroantrale.” (Cfr. CTU pp. 12 e ss.).
Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, nel ribadire che “il mal posizionamento degli impianti va considerato quale causa unica ed efficiente del dannoso prodursi della fistola diagnosticata, nonché dell'attuale stato patologico riscontrato all'esame obbiettivo peritale”, gli ausiliari hanno riscontrato la sussistenza di profili di colpa nell'operato del dott. che non ha dunque adeguatamente CP_1 prestato assistenza alla paziente Parte_1
Pertanto, “il conseguente danno patito dalla periziata – imputabile alle suddette condotte di errata esecuzione dell'intervento chirurgico di posizionamento degli impianti- in considerazione del grave deficit funzionale che la fistola oroantrale è in grado di produrre in soggetto sano, va individuato nella misura del
10% (dieci per cento) di danno biologico permanente in analogia proporzionale alle voci tabellari “sinusite etmoidale, mascellare, sfenoidale” per la quale è previsto un range del 3-5% e alla voce “Esiti di frattura dell'orbita” valutata con un range del 2-7%. Per quanto attiene al danno temporaneo è possibile prevedere un periodo di inabilità temporanea totale (ITT) di 6 (sei) giorni relativi al ricovero presso AORN Cardarelli per il trattamento chirurgico;
30 (trenta) giorni di invalidità temporanea parziale (ITP) al tasso medio del
75%; 60 (sessanta) giorni di invalidità temporanea parziale (ITP) al tasso medio del 50% e ulteriori 60
(sessanta) giorni di invalidità temporanea parziale (ITP) al tasso medio del 25% quale sintesi di un più lungo periodo a scalare fino al tasso su cui si è stabilizzata.” (Cfr. CTU p. 15).
Peraltro, del tutto esaustiva è la relazione peritale anche con riguardo alla risposta alle controdeduzioni formulate dal CTP;
ad essa pertanto integralmente si rinvia (cfr. p. 19 e ss.).
Preso atto degli accertamenti specialistici che individuano profili di una responsabilità professionale in danno dell'attrice occorre indagare un ulteriore segmento della domanda relativo al Parte_1 danno morale.
Non può, invece, accogliersi la domanda di risarcimento di una voce di danno non patrimoniale sub specie di personalizzazione diversa ed aggiuntiva rispetto a quella già riconosciuta nella precedente liquidazione. In merito si osserva come debba farsi applicazione di quanto statuito dalla Corte di Cassazione (cfr. ex multis
Cass. n. 1037/2024), per cui il risarcimento così quantificato può subire variazioni in aumento, in relazione alla componente del danno dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze anomale, eccezionali e pagina 14 di 18 affatto peculiari;
le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del danno cd. dinamico relazionale (principio espresso già da Cass. n. 20795/2018, Cass. n. 14364/2019 e prima ancora dalle sentenze gemelle della
Cass., Sez. Un., nn. 26972, 26973, 26974, 26975 del 2008, cui questo Giudice aderisce con convinzione).
Più di recente, la tesi è stata confermato dall'ordinanza n. 31681/2024 della Suprema Corte, a mente della quale “la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna
"personalizzazione" in aumento” (cfr. altresì Cass. 07/05/2018, n. 10912; Cass. 30/10/2018, n. 27482; Cass.
11/11/2019, n. 28988; Cass. 04/03/2021, n. 5865).
In forza di quanto sopra va, quindi, evidenziato che nessun elemento di personalizzazione è stato offerto da parte attrice a questo Giudice per garantire, ad integrale ristoro del patito danno non patrimoniale, una somma decisamente ulteriore rispetto a quella riconosciuta. Difatti, considerata l'entità del danno subito, valutate le conseguenze individuate dal CTU, queste si rilevano “ordinarie”, cioè pregiudizi che qualunque vittima di pari età e con lesioni analoghe normalmente subirebbe e, comunque, già ricomprese nel danno biologico riconosciuto dai periti. Le articolazioni istruttorie pur ritualmente sottoposte alla scrivente avevano carattere prevalentemente valutativo ed afferente a condizioni cliniche vagliabili soltanto da uno specialista.
Inoltre, in merito al rilievo dell'attrice secondo cui “il sanitario ha violato l'obbligo di acquisire il consenso informato della paziente”, il Collegio peritale ha effettivamente rilevato “l'assenza della documentazione inerente da informazione e consenso.”
Tuttavia, l'omessa acquisizione di un consenso legittimamente prestato dalla paziente non è di per sé determinativa di una lesione risarcibile.
Ed infatti, qualora il paziente assuma di aver patito conseguenze dannose di natura non patrimoniale, distinte dalla lesione alla salute, queste devono essere puntualmente allegate, specificandone la natura in termini di sofferenza soggettiva e di contrazione della libertà di disporre di sé, dal punto di vista psichico e fisico. Sulla base di tali allegazioni, la prova del danno conseguenza può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, non essendo configurabile un danno risarcibile in re ipsa derivante esclusivamente dall'omessa informazione. In ogni caso, incombe sul paziente, che si assuma danneggiato dall'omissione informativa, l'onere di provare il fatto positivo del rifiuto che avrebbe opposto al medico – in forza del criterio della c.d. vicinanza della prova – in quanto il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla sua scelta soggettiva, ed il discostamento dalle indicazioni terapeutiche rappresenta eventualità non rientrante nell'id quod prelumque accidit (Cass. 2847/2010 e Cass. pagina 15 di 18 civ., sez. III, 05/09/2022, n. 26104). Da ultimo la Cassazione, recentemente, ha chiarito che deve essere il paziente stesso ad allegare e dimostrare il fatto positivo del rifiuto che avrebbe opposto al medico, circostanza la cui “prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, non essendo configurabile un danno risarcibile in re ipsa derivante esclusivamente dall'omessa informazione” (cfr., da ultimo, Cass. n. 1936/23, Cass. n. 5631/23). A ben vedere si tratta di una applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., regola per la quale è colui che assume di essere danneggiato a dover dimostrare la sussistenza del pregiudizio per il quale domanda il risarcimento, dovendosi escludere ogni possibile automatismo che conduca a configurare l'assenza di consenso informato come danno in re ipsa, che prescinde dall' allegazione delle conseguenze negative che potrebbe aver determinato. Inoltre, per accertare la sussistenza del nesso di causalità tra condotta colposa del medico (cioè, l'omissione dell'informazione al paziente) e l'evento dannoso, avrebbe dovuto verificare, secondo un giudizio di probabilità logica, quale scelta avrebbe compiuto il paziente se fosse stato correttamente informato dei più interventi eseguibili. Ed allora, alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata, la mera assenza del consenso informato non è di per sé sufficiente a determinare un diritto al risarcimento del danno in caso di esito negativo dell'intervento chirurgico, ma deve dimostrarsi anche che la persona, correttamente informata, avrebbe negato il proprio consenso al trattamento sanitario.
Allegazione e prova che sono mancate nel caso in esame.
Tutto quanto innanzi, con riferimento alla liquidazione del danno, posto che questo è stato individuato dal
Collegio peritale in misura pari al 10%, deve procedersi all'applicazione dei criteri tabellari predisposti nel
2024 dal Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale (cfr Cass. 23268/2022).
Pertanto, in applicazione delle suddette tabelle e tenuto conto dell'età della danneggiata al momento del primo evento lesivo (anni 52), deve condannarsi il convenuto al pagamento in favore di Parte_1 di € 24.523,00 a titolo di danno biologico permanente. Il tutto oltre ITT complessiva di € 8452,5 derivante dal riconoscimento di:
- 6 giorni di ITT (115 x 6 giorni);
- 30 giorni di ITP al 75%;
- 60 giorni di ITP al 50%;
- 60 giorni di ITP al 25%.
L'acclarato inadempimento, a fronte della domanda di restituzione del compenso versato ( da intendersi quale implicita domanda di risoluzione per inadempimento ) determina a carico del sanitario anche un obbligo restitutorio di quanto percepito per una prestazione rivelatasi negligente. In merito si osserva, infatti, come la restituzione del corrispettivo presuppone l'accertamento e la dichiarazione di risoluzione del contratto di prestazione d'opera professionale intercorso tra le parti per inadempimento del convenuto e la sola domanda risarcitoria non presupporrebbe lo scioglimento del contratto. pagina 16 di 18 E' pacifico, infatti, in giurisprudenza, che la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale possa essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacchè il citato art.1453 c.c., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto (tra le tante v. Cass 24-11-
2010 n.23820; Cass. 27-10- 2006 n.23723; Cass. 11-6-2004 n.11103; Cass. 23-7-2002 n.10741)." -così Cass.
n.6886/2014 in parte motiva). Nel caso di specie, parte attrice non ha chiesto la risoluzione per inadempimento tuttavia secondo prevalente orientamento giurisprudenziale (Cass. n.19513/2020; Cass.
n.24947/2017; Cass. n.21113/2013; Cass. n.21230/2009) non è necessario che la volontà di risolvere un contratto per inadempimento risulti da una domanda espressamente proposta (si ribadisce, assente nel caso di specie) ben potendo implicitamente essere contenuta in un'altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga una domanda di risoluzione, quale nel caso in esame risulta essere la restituzione del corrispettivo.
Per l'effetto, deve essere accolta la domanda di restituzione delle somme versate per la prestazione negligente ricevuta;
vanno inoltre riconosciute le spese vive sopportate per porre rimedio alla prestazione errata. Per l'effetto, si liquidano ulteriori euro 3941,46. In particolare, per quanto emerge ex actis sono da rimborsare:
- Fattura 500/2013 dott. del 11.06.2013 di euro 1001,81 per impianti con corone e chirurgia CP_1 rigenerativa;
- Fattura 278/2014 dott. del 15.04.2014 di euro 1502,00 per impianti e protesi;
CP_1
- Fattura 120545 del 03.06.2014 SDN di euro 82,00 per TC dental scan;
- Fattura 64567 del 20.06.2014 centro Basile di euro 56,15 per TC massiccio facciale;
- Ricevuta 77/2014 del 03.07.2014 dott. di euro 100,00 per visita maxillo Persona_3 facciale;
- Ricevuta 321/2014 del 19.12.2014 CMC & O dott.ssa di euro 1200,00 per terapia Persona_4 odontoiatrica.
Per quanto attiene alla previsione di eventuali spese future, queste possono prospettarsi secondo i periti in relazione al solo rifacimento dell'otturatore (qualora si sia danneggiato per usura dopo 10/15 anni) ad un costo di ulteriori euro 800,00 (Cfr. CTU pp. 18 e 20).
Tali secondi importi inerendo ad obblighi restitutori derivanti da risoluzione per inadempimento del contratto( sono restituzioni a favore della parte adempiente) non ineriscono ad un'obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni, e, quando attengono a somme di danaro, danno luogo a debiti non di valore, ma di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con pagina 17 di 18 gli interessi legali di cui all' art. 1224 cod. civ. che va, peraltro, provato dal richiedente ( cfr amplius
Consiglio di Stato , sez. VI , 18/10/2021 , n. 6986). E tale prova non è stata offerta in questa sede.
In merito al governo delle spese, esse seguono la soccombenza con applicazione della quarta fascia della tabella n. 2 (giudizi ordinari di cognizione davanti al Tribunale) del decreto ministeriale n. 55/2014, così come aggiornato dal d.m. 147/2022.
Le spese di CTU si pongono definitivamente a carico della convenuta.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
- dichiara risolto il contratto avente ad oggetto prestazione sanitaria ed intercorrente tra attrice e convenuto;
- Accoglie per quanto di ragione la domanda risarcitoria della attrice e, per l'effetto, condanna
[...] al pagamento della somma pari ad € 32.975,5 in favore di Sulla somma de qua CP_1 Parte_1 decorrono interessi compensativi ad un tasso medio del 1% annuo da calcolarsi dalla data del fatto
(11.06.2013) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT;
- Accoglie per quanto di ragione la domanda restitutoria e, per l'effetto, condanna al CP_1 pagamento in favore della attrice della ulteriore somma di € 3740,15; su tale somma sono dovuti interessi al tasso legale di cui all'art 1224 I comma a far data dal 2/11/2016;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore di parte attrice CP_1 per dichiaratone anticipo;
spese che liquida in € 7.616,00 per compensi professionali oltre spese vive per euro 518,00 e spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute come per legge;
- Spese di CTU definitivamente a carico del sanitario convenuto.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in pct.
Napoli, 24 marzo 2025
Il Giudice dott. Francesca Console
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