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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/09/2025, n. 1698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1698 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il giudice della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Messina, dott. Massimo
Morgia, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA
Nella causa per opposizione ad ordinanza di assegnazione iscritta al n.
4664/2020 R.G.
TRA
titolare dell'omonima ditta individuale denominata Parte_1
“Autotrasporti Chillè di Chillè IO, con sede a Messina, 98124 (ME), Via
A. Ammannato pal.29, int. 15, C.F. , Part. IVA C.F._1
n. , elettivamente domiciliato a Messina, via dei Verdi n.55 (studio P.IVA_1
legale Materia), presso il recapito professionale dell'avv. Giulio Lima, C.F.
, del foro di Barcellona P.G., che lo rappresenta e difende C.F._2
ATTORE
E
c.f.: rappr.ta e difesa dall'Avv. F. Controparte_1 CodiceFiscale_3
Salvia, elettivamente domiciliata in Messina nella via XXV Maggio n. 5 presso lo studio dell'Avv. Luigi Samarelli
CONVENUTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 10.11.2020, terzo esecutato nella Parte_1 procedura esecutiva azionata da avverso Controparte_1 [...]
per il recupero di un credito complessivo di €. 80.843,26, iscritta al n. CP_2
1146/2017 R.G.E, proponeva opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione somme. Con la predetta ordinanza il giudice dell'esecuzione, dopo avere
1 premesso che “ il terzo esecutato, regolarmente citato ha reso la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. in modo incompleto e che, nonostante gli sia stata richiesto di fare un'integrazione della stessa, tale integrazione non è stata effettuata, per cui il credito pignorato deve ritenersi non contestato ai sensi dell'art. 548 c.p.c.” … assegnava alla creditrice esecutante “ la somma che il terzo pignorato deve al Controparte_1
debitore esecutato, fino al totale soddisfo delle spese di esecuzione e del credito per cui si procede, come sopraindicati. Ordina al terzo di provvedere al pagamento entro il termine di trenta giorni dalla notifica della presente ordinanza”.
Assumeva l'attore che, in qualità di terzo pignorato, aveva diligentemente reso la dichiarazione ex art. 547 c.p.c.: “Sono titolare della Ditta “autotrasporti Chillè
IO…; è dipendente presso la mia Ditta il sig. dal 11.02.2015 Controparte_2 con la mansione di magazziniere. … percepisce una retribuzione media intorno agli euro quattrocento mensili. Dichiaro altresì che il sig. si è licenziato il 14.10.2017. So CP_2 che gli è stato versato il TFR, ma non sono in grado di precisare la data, ritengo nel
2018”, mentre non aveva reso “l'integrazione” richiesta dal giudice, perché generica e non comprensibile. Quindi contestava la conclusione cui era giunto il giudice affermando che “il credito pignorato deve ritenersi non contestato” … Con
l'effetto, del tutto paradossale, di determinare nei confronti dell'odierno deducente – almeno secondo quanto emergerebbe dall'esame dell'intero provvedimento di assegnazione, cioè sia nella sua parte dispositiva che in quella motiva - la conseguenza di essere chiamato questi a rispondere nei confronti della creditrice procedente, di una somma pari a € 80.843,26.
Parte attrice concludeva chiedendo all'adito Tribunale: In via preliminare:
Sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione del 29.03.2019, resa dal
G.d.E., dott.ssa nell'ambito del procedimento esecutivo mobiliare presso terzi Per_1
n.1146/17 r.g.e. di Questo Tribunale, per i superiori dirimenti ed oggettivi motivi di insussistenza del preteso titolo o credito, giusta cui si agisce.
2. Nel merito: Ritenere e
Dichiarare non dovute, da parte dell'odierno attore, le somme indicate nella citata ordinanza di assegnazione del 29/03/2019, sia con riferimento all'importo di € 80.843,26 della sorte capitale, sia circa le spese e competenze in essa liquidate, in quanto erroneamente parametrate sulla prima, che in realtà non è dovuta.
3. Conseguentemente
2
Dichiarare la nullità e o l'inefficacia della detta ordinanza di assegnazione, Revocandola o
Annullandola, in particolare mediante annullamento dell'ordine impartito al terzo di provvedere al pagamento delle somme in essa indicate entro il termine di trenta giorni dalla sua notifica, stante tra l'altro, che in nessuna maniera esse somme sono state dichiarate come dovute al debitore principale.
4. In subordine rispetto alla precedente domanda, Riformare o Modificare la detta ordinanza di assegnazione somme sulla base del quantum che verrà dimostrato essere il reale debito sussistente tra l'attore ed il alla data del notificato pignoramento, rimodulando l'importo da Controparte_2 assegnare sulla base di quella parte di debito accantonabile in favore delle ragioni del creditore procedente.
5. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
6. Con condanna del convenuto creditore procedente ai sensi dell'art.96 c.p.c., ove il resistere di questi sia improntato alla rivendicazione nei confronti dell'attore della cifra assegnata in ordinanza;
con richiesta, in questo caso di liquidazione equitativa del danno da parte del giudice, nell'impossibilità di determinarlo in altro modo.
Costituitasi in giudizio, preliminarmente eccepiva la Controparte_1 mancata notifica di alcun atto riferibile al procedimento portante il n. 4664/2020-1 né il relativo decreto di fissazione dell'udienza e che l'atto di citazione, del 10.11.2020, di cui in premessa, infondato anche nel merito, è stato erroneamente notificato al sottoscritto difensore piuttosto che nel domicilio eletto in Messina, presso lo studio dell'Avv. Samarelli, in violazione dell'art. 141 c.p.c, che rende nulla la notificazione e, conseguentemente, tutti gli atti successivi, quindi contestava le domande di parte attrice e rilevava che il , audito a sommarie informazioni dalla Polizia Pt_1
Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Messina nel procedimento penale n.
3962/2018 (poi archiviato), nell'ambito delle indagini svolte a carico del sig.
[...]
ha dichiarato di non ricordare l'entità della retribuzione a questi erogata, CP_2 nonostante risultasse dalla documentazione fiscale in possesso degli inquirenti, una retribuzione pari ad Euro 800,00 mensili corrisposta sia tramite bonifico che tramite contanti, ovverosia la metà di quanto dichiarato dallo stesso davanti al G.E.. concludeva il chiedendo, in via preliminare, in accoglimento delle eccezioni Pt_1 processuali di rito di cui in premessa, dichiarare inammissibile e/o improcedibile il
3
presente giudizio per nullità della notifica dell'atto di citazione, del 10.11.2020, eseguita in violazione dell'art.141 c.p.c.; per l'omessa notifica, al creditore procedente, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione per il giorno 21.01.2021, secondo le norme processuali vigenti, da cui discende la violazione del diritto di difesa e del diritto a contraddire dell'odierna deducente;
rigettare la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione del 29.03.2019 resa dal Giudice dell'esecuzione, non configurandosi, nel caso di specie, il concorso dei necessari gravi motivi previsti dalla norma dei quali il terzo esecutato non ha neppure menzionato nell'atto di citazione, limitando la propria richiesta a non meglio specificati “oggettivi motivi di insussistenza del preteso titolo o credito”, rigettare l'opposizione proposta da con atto Parte_1 del 10.11.2020 poiché infondata in fatto e in diritto per i motivi tutti dedotti nella parte motiva del presente atto che qui per brevità abbiansi per ripetuti e trascritti;
- per l'effetto, confermare in ogni sua parte l'ordinanza di assegnazione del 29-3-2019 e l'ordinanza del 14.10.2020 di rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva;
- per ulteriore conseguenza, condannare l'opponente alle spese giudiziali Parte_1 del presente procedimento, con l'ulteriore condanna ex art. 96 c.p.c.
Susseguitesi le fasi processuali, all'udienza del 3.07.2025, la causa veniva assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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L'eccezione di nullità della notifica dell'atto di citazione, perché non effettuata al domiciliatario eletto, con la conseguente nullità/improcedibilità del giudizio, richiede una precisazione sulla distinzione tra inesistenza e nullità della notifica.
L'inesistenza della notificazione opera nelle ipotesi in cui, per una radicale estraneità delle modalità di esecuzione al modello processuale, non possa ragionevolmente ritenersi conseguito lo scopo prefissato dalla legge per detto atto procedimentale, ossia il raggiungimento della sfera della conoscibilità del destinatario e quindi della possibilità per quest'ultimo di esercitare effettivamente il diritto di difesa. L'inesistenza, pertanto, si ravvisa allorchè la notificazione non sia effettuata o venga effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa, oppure quando venga eseguita in luogo o a persona in alcun modo riferibile al destinatario (Cass. 9892/05; 3001/02). Soltanto 4 l'inesistenza della notifica comporta l'assoluta insanabilità del vizio, viceversa, le ipotesi di nullità dell'atto di notificazione, previste dall'artt. 160 c.p.c., sono soggette a sanatoria, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., se l'atto ha comunque raggiunto lo scopo.
In sostanza, la nullità si realizza quando la notificazione sia stata eseguita nei confronti del destinatario tramite consegna in luogo o a persona diversa da quelli stabiliti dalla legge, ma che abbiano, comunque un riferimento con il destinatario dell'atto.
Qualora la notificazione sia nulla, il vizio può essere sanato con il
“raggiungimento dello scopo” che, nella maggior parte dei casi, è dato dalla costituzione in giudizio del destinatario dell'atto. Tale sanatoria trova applicazione anche se la costituzione è fatta solo per sollevare il vizio di notifica in giudizio. Infatti se il convenuto si costituisce in giudizio mostra di aver avuto piena conoscenza dell'atto, di conseguenza egli ha potuto esercitare liberamente il suo diritto di difesa, sanando il vizio. Tale sanatoria non trova applicazione quando la notificazione sia inesistente.
Qualora, come nel caso in esame, la notifica non sia effettuata al domiciliatario ma direttamente al procuratore della parte, non si configura l'ipotesi di inesistenza della notifica, in quanto fatta all'effettivo destinatario dell'atto. Ne consegue la possibilità di sanatoria ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
In ogni caso, la notificazione è valida in quanto effettuata tramite PEC all'avv.
Francesca Salvia. In merito la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di notificazioni al difensore nel processo civile telematico, a seguito dell'introduzione del "domicilio digitale" previsto dall'art. 16-sexies del D.L. n.
179/2012, è sempre valida la notificazione eseguita presso l'indirizzo PEC risultante dall'albo professionale di appartenenza del difensore, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui all'art.
6-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Tale principio opera anche qualora la parte abbia eletto domicilio fisico presso un diverso procuratore o abbia espressamente richiesto che le comunicazioni di cancelleria vengano eseguite all'indirizzo PEC di altro codifensore, non potendosi configurare un diritto a ricevere le
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notificazioni esclusivamente presso il domiciliatario indicato (Cassazione civile Sez.
Lavoro ordinanza n. 18534 del 8 luglio 2024).
Venendo all'esame dell'ordinanza impugnata, il giudice dell'esecuzione, ritenendo necessarie non meglio specificate precisazioni, ha fatto impropriamente ricorso all'art. 548 c.p.c. , nella sua formulazione anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n. 132 del 12 settembre 2014, convertito in legge 10 novembre
2014 n. 162. Tale norma prevedeva che, “quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza e' notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.
In realtà il terzo esecutato aveva reso la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. e, precisamente, aveva dichiarato: “è dipendente presso la mia Ditta il sig.
[...] dal 11.02.2015 con la mansione di magazziniere … percepisce una retribuzione CP_2 media intorno agli euro quattrocento mensili. Dichiaro altresì che il sig. si è CP_2 licenziato il 14.10.2017. So che gli è stato versato il TFR, ma non sono in grado di precisare la data, ritengo nel 2018 ”. Eventuali contestazioni alla dichiarazione, in ordine all'ammontare della retribuzione o alla durata del rapporto di lavoro, dovevano essere sollevate su istanza di parte, ai sensi dell'art. 549 c.p.c., nell'ambito del procedimento incidentale di accertamento dell'obbligo del terzo, nel contraddittorio tra le parti e il terzo, per cui alcuna supposizione ulteriore a quanto dichiarato dal terzo poteva essere operata dal giudice.
Con la dichiarazione resa, il terzo ha attestato che l'esecutato , al Controparte_2
momento della notifica del pignoramento, luglio 2017, percepiva una retribuzione mensile di €. 400,00 e che il si è licenziato il 14.10.2017. Ne CP_2 consegue che il era tenuto a vincolare, in favore della procedura esecutiva, Pt_1
6 la somma dovuta mensilmente al a titolo di stipendio, nella misura di CP_2
legge, ossia un quinto di €. 400,00, nonché un quinto del TFR.
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro o, comunque, nel caso in cui venga meno il rapporto debitorio nei confronti dell'esecutato, il terzo non può giammai essere obbligato al pagamento delle residue somme dovute dall'esecutato all'esecutante. Il terzo è chiamato nel procedimento esecutivo nella qualità di debitore dell'esecutato e deve accantonare e versare, in caso di assegnazione, esclusivamente le somme dovute all'esecutato, nella misura fissata dalla legge.
Pertanto, il terzo non può essere obbligato a pagare alla creditrice esecutante l'intero credito da questa vantato nei confronti del Controparte_1 CP_2
(€. 80.843,26), ma esclusivamente un quinto della retribuzione mensile versata al dalla notifica del pignoramento alle dimissioni, nonché un quinto del CP_2
TFR.
In conclusione, l'ordinanza di assegnazione impugnata deve essere revocata nella parte in cui dispone l'assegnazione “ Alla creditrice della somma che il terzo pignorato deve al debitore esecutato ,fino al totale soddisfo delle spese di esecuzione e del credito per cui si procede, come sopraindicati. A ciò deve sostituirsi l'ordine al terzo di versare alla creditrice esecutante, un quinto della Controparte_1 retribuzione dovuta a dal mese di luglio 1017 al mese di ottobre Controparte_2
2017, nonché un quinto del TFR., a parziale soddisfo de credito.
Rigetta le reciproche domande di condanna ex art. 96 c.p.c. per mancanza dei presupposti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, revoca l'ordinanza di assegnazione nella parte in cui dispone l'assegnazione “ Alla creditrice della somma che il terzo pignorato deve al debitore esecutato ,fino al totale soddisfo delle spese di esecuzione e del credito per cui si procede, come sopraindicati;
condanna a versare a un quinto della Parte_1 Controparte_1
retribuzione dovuta a (€. 400,00 mensili) dal mese di luglio 2017 Controparte_2 al mese di ottobre 2017, nonché un quinto del TFR dovuto al CP_2
7 Spese compensate.
Messina, 25.09.2025
Il Giudice
Dott. Massimo Morgia
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