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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 13/10/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3861.25 SEPARAZIONE PERSONALE SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. NG Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 1152/2024, promossa con ricorso depositato il 04/03/2024 da:
1) Parte_1 nato/a TE (VA) il 03.12.1967 cittadino/a: ITALIANO Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Paolo Gullà (C.F.: ( ), C.F._2
e
2) Parte_2 nato/a in Thailandia il 13.05.1990 cittadino/a: ITALIANA Cod. Fisc. C.F._3
residente in [...] Corso Sempione n. 49 con gli Avv.ti Riccardo Stucchi (C.F.: ) ed (c.f.: C.F._4 Parte_3
C.F._5
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile/concordatario in Rho (MI) in data 16.06.2002 e successivamente trascritto nel registro del Comune di Rho (MI) in data al N. 35 P. I anno 2002
□ senza figli
X □ con i seguenti figli maggiorenni/minorenni: nato il [...] in [...]; Persona_1
nato il [...] in [...]; Parte_4
nato il [...] in [...]; Parte_5
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 05/08/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) i figli, ormai tutti maggiorenni, avranno collocamento prevalente presso la madre, assegnataria della casa coniugale sita in Gallarate (Va) C.so Sempione n. 49;
3) entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, confrontandosi nelle decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
In ogni caso:
a) eventuali scelte scolastiche future dovranno essere concordate insieme dai genitori, tenendo conto delle inclinazioni naturali e delle volontà dei figli in merito;
b) ogni genitore si impegna formalmente a provvedere personalmente alla cura fisica, igienica, psicologica ed emotiva, nonché all'educazione dei figli quando gli stessi si trovano presso di lui/lei, nonché a controllare e, se del caso, assistere i medesimi per ogni evenienza relativamente a compiti scolastici ed esigenze quotidiane e personali, e quant'altro. Ciascuno dei genitori si impegna a seguire una linea educativa concordata con l'altro/a per quel che riguarda le altre scelte importanti dei figli, il tutto salvo migliore accordo che le parti, di volta in volta, potranno assumere nell'interesse dei figli.
c) I genitori si impegnano a pagare il 50% delle spese universitarie dei due figli ed Pt_4 Pt_5 con riferimento alle tasse scolastiche e ai libri di testo;
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
4) in sostituzione dell'assegno di mantenimento periodico in favore dei figli, il che vale come corresponsione una tantum, ed al fine di favorire la loro disponibilità di beni idonei a garantirne il futuro, il sig. si impegna a cedere, senza corrispettivo, in favore dei figli Parte_1 Per_1
e la quota pari a 15/100 (quindici centesimi) per ciascuno
[...] Parte_5 Parte_4 di esso della dell'immobile (ex casa coniugale) sito in Gallarate Corso Sempione 49 come meglio identificato:
immobile sito in Gallarate (VA), Corso Sempione n. 49 – Catasto fabbricati, proprietà di ½, Piano S1-T - 1-2 Foglio CR/9 particella 2434 sub. 7 Cat. A/7 classe 02 consistenza 16 vani rendita catastale 1941,88€.
5) in sostituzione dell'assegno di mantenimento in favore della signora il sig. Parte_2 Pt_1
i impegnerà a cedere senza corrispettivo in favore della signora la quota pari
[...] Parte_2
a 5/100 (cinque centesimi) della proprietà dell'immobile (ex casa coniugale) sito in Gallarate Corso Sempione 49 come meglio identificato supra.
6) Per bilanciare le questioni patrimoniali, la sig.ra si impegna a cedere senza Parte_2 corrispettivo in favore del sig. a quota pari a ½ della proprietà dell'immobile sito Parte_1 in Sellia (CZ) e così meglio identificato:
2 Immobile sito in Sellia (Cz), via Sant'Angelo n. 12 - Catasto Fabbricati, proprietà di ½ piano T Foglio 5 particella 88 sub. 3 cat. C/3, classe U, consistenza 18 mq rendita catastale 32,54 €;
Immobile sito in Sellia (Cz), via Sant'Angelo n. 10 Catasto Fabbricati, proprietà di ½ piano T Foglio 5 particella 88 sub. 4 cat. A/6, classe 03, consistenza 2 vani rendita catastale 54,74 €;
Immobile sito in Sellia (Cz), via Sant'Angelo n. 8 Catasto Fabbricati, proprietà di ½ piano T Foglio 5 particella 88 sub. 5 cat. A/4, classe 03, consistenza 4 vani rendita catastale 171,46 €;
7) In aggiunta a quanto previsto ai punti precedenti, il sig. verserà, in favore della Parte_1 signora la somma onnicomprensiva di euro 43.000,00 (quarantatremila//00) quale Parte_2 ulteriore contributo per il mantenimento della medesima e dei figli non autosufficienti.
8) Con la cessione senza corrispettivo delle quote della casa coniugale e alla corresponsione delle somme di cui al punto 7) la sig.ra e i figli ed si dichiarano Pt_2 Persona_2 Per_1 pienamente soddisfatti e rinunciano, ora ed in futuro, a proporre ed avanzare altre e ulteriori richieste nei confronti di fra cui esemplificativamente a richiedere alimenti, Parte_1 mantenimento e/o contributi spese di qualunque genere salvo quelle relative alle spese universitarie citate al punto 9.
9) In deroga al punto precedente, il sig. i impegna a corrispondere la quota della Parte_1 metà delle spese per rette universitarie e libri universitari in favore dei figli e fino al Pt_5 Pt_4 completamento del loro percorso universitario. Si precisa che intraprenderà con il corrente Pt_5 anno la facoltà di Medicina presso l'università dell'Insubria, mentre completerà il biennio Pt_4 presso l'università di Valona (Albania) e, dopo tale periodo, chiederà il trasferimento presso università pubblica italiana, alla facoltà di Veterinaria.
10) Le parti dichiarano di rinunciare ad impugnare l'emananda sentenza.
11) Le parti al fine di regolare la ripartizione dei beni all'interno dell'immobile ex casa coniugale stabiliscono che il sig. possa prelevare presso Pt_1
l'immobile coniugale:
1 - poltrona già appartenuta alla madre del sig. Parte_1
2 - Vestiti residui presenti nelle borse e nei cassetti e negli armadi;
3 - racchetta paddel;
4 – costumi;
5 - Quadri (quadro zona pc, quadro dipinto da , quadro Persona_3
dipinto da e altri quadri che verranno indicati dal Per_1 Per_4 Pt_1
ad esclusione dei quadri regalati alla dalla famiglia di Pt_2
provenienza);
6 - Foto;
7 – Libri;
8 - Libreria nuova acquistata da AC e specchio soggiorno;
3 9 – ; Tes_1
10 – Portadocumenti e documenti;
11 – Scarpe;
12 - Armadio lungo tutta la parete e 1 cassettiera alta posta nella camera da letto;
13 - Dischi vinile (laddove ancora presenti nella casa coniugale), cd, musicassette e DVD opere, Spartiti musicali libri oggettistica;
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio , Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in Rho (MI) in data 16.06.2002 e successivamente trascritto nel registro del Comune di Rho (MI) in data al N. 35 P. I anno 2002 alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del __13.10.2025_________.
Il Presidente Relatore
Dott.NG
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. NG Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 1152/2024, promossa con ricorso depositato il 04/03/2024 da:
1) Parte_1 nato/a TE (VA) il 03.12.1967 cittadino/a: ITALIANO Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Paolo Gullà (C.F.: ( ), C.F._2
e
2) Parte_2 nato/a in Thailandia il 13.05.1990 cittadino/a: ITALIANA Cod. Fisc. C.F._3
residente in [...] Corso Sempione n. 49 con gli Avv.ti Riccardo Stucchi (C.F.: ) ed (c.f.: C.F._4 Parte_3
C.F._5
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile/concordatario in Rho (MI) in data 16.06.2002 e successivamente trascritto nel registro del Comune di Rho (MI) in data al N. 35 P. I anno 2002
□ senza figli
X □ con i seguenti figli maggiorenni/minorenni: nato il [...] in [...]; Persona_1
nato il [...] in [...]; Parte_4
nato il [...] in [...]; Parte_5
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 05/08/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) i figli, ormai tutti maggiorenni, avranno collocamento prevalente presso la madre, assegnataria della casa coniugale sita in Gallarate (Va) C.so Sempione n. 49;
3) entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, confrontandosi nelle decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
In ogni caso:
a) eventuali scelte scolastiche future dovranno essere concordate insieme dai genitori, tenendo conto delle inclinazioni naturali e delle volontà dei figli in merito;
b) ogni genitore si impegna formalmente a provvedere personalmente alla cura fisica, igienica, psicologica ed emotiva, nonché all'educazione dei figli quando gli stessi si trovano presso di lui/lei, nonché a controllare e, se del caso, assistere i medesimi per ogni evenienza relativamente a compiti scolastici ed esigenze quotidiane e personali, e quant'altro. Ciascuno dei genitori si impegna a seguire una linea educativa concordata con l'altro/a per quel che riguarda le altre scelte importanti dei figli, il tutto salvo migliore accordo che le parti, di volta in volta, potranno assumere nell'interesse dei figli.
c) I genitori si impegnano a pagare il 50% delle spese universitarie dei due figli ed Pt_4 Pt_5 con riferimento alle tasse scolastiche e ai libri di testo;
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
4) in sostituzione dell'assegno di mantenimento periodico in favore dei figli, il che vale come corresponsione una tantum, ed al fine di favorire la loro disponibilità di beni idonei a garantirne il futuro, il sig. si impegna a cedere, senza corrispettivo, in favore dei figli Parte_1 Per_1
e la quota pari a 15/100 (quindici centesimi) per ciascuno
[...] Parte_5 Parte_4 di esso della dell'immobile (ex casa coniugale) sito in Gallarate Corso Sempione 49 come meglio identificato:
immobile sito in Gallarate (VA), Corso Sempione n. 49 – Catasto fabbricati, proprietà di ½, Piano S1-T - 1-2 Foglio CR/9 particella 2434 sub. 7 Cat. A/7 classe 02 consistenza 16 vani rendita catastale 1941,88€.
5) in sostituzione dell'assegno di mantenimento in favore della signora il sig. Parte_2 Pt_1
i impegnerà a cedere senza corrispettivo in favore della signora la quota pari
[...] Parte_2
a 5/100 (cinque centesimi) della proprietà dell'immobile (ex casa coniugale) sito in Gallarate Corso Sempione 49 come meglio identificato supra.
6) Per bilanciare le questioni patrimoniali, la sig.ra si impegna a cedere senza Parte_2 corrispettivo in favore del sig. a quota pari a ½ della proprietà dell'immobile sito Parte_1 in Sellia (CZ) e così meglio identificato:
2 Immobile sito in Sellia (Cz), via Sant'Angelo n. 12 - Catasto Fabbricati, proprietà di ½ piano T Foglio 5 particella 88 sub. 3 cat. C/3, classe U, consistenza 18 mq rendita catastale 32,54 €;
Immobile sito in Sellia (Cz), via Sant'Angelo n. 10 Catasto Fabbricati, proprietà di ½ piano T Foglio 5 particella 88 sub. 4 cat. A/6, classe 03, consistenza 2 vani rendita catastale 54,74 €;
Immobile sito in Sellia (Cz), via Sant'Angelo n. 8 Catasto Fabbricati, proprietà di ½ piano T Foglio 5 particella 88 sub. 5 cat. A/4, classe 03, consistenza 4 vani rendita catastale 171,46 €;
7) In aggiunta a quanto previsto ai punti precedenti, il sig. verserà, in favore della Parte_1 signora la somma onnicomprensiva di euro 43.000,00 (quarantatremila//00) quale Parte_2 ulteriore contributo per il mantenimento della medesima e dei figli non autosufficienti.
8) Con la cessione senza corrispettivo delle quote della casa coniugale e alla corresponsione delle somme di cui al punto 7) la sig.ra e i figli ed si dichiarano Pt_2 Persona_2 Per_1 pienamente soddisfatti e rinunciano, ora ed in futuro, a proporre ed avanzare altre e ulteriori richieste nei confronti di fra cui esemplificativamente a richiedere alimenti, Parte_1 mantenimento e/o contributi spese di qualunque genere salvo quelle relative alle spese universitarie citate al punto 9.
9) In deroga al punto precedente, il sig. i impegna a corrispondere la quota della Parte_1 metà delle spese per rette universitarie e libri universitari in favore dei figli e fino al Pt_5 Pt_4 completamento del loro percorso universitario. Si precisa che intraprenderà con il corrente Pt_5 anno la facoltà di Medicina presso l'università dell'Insubria, mentre completerà il biennio Pt_4 presso l'università di Valona (Albania) e, dopo tale periodo, chiederà il trasferimento presso università pubblica italiana, alla facoltà di Veterinaria.
10) Le parti dichiarano di rinunciare ad impugnare l'emananda sentenza.
11) Le parti al fine di regolare la ripartizione dei beni all'interno dell'immobile ex casa coniugale stabiliscono che il sig. possa prelevare presso Pt_1
l'immobile coniugale:
1 - poltrona già appartenuta alla madre del sig. Parte_1
2 - Vestiti residui presenti nelle borse e nei cassetti e negli armadi;
3 - racchetta paddel;
4 – costumi;
5 - Quadri (quadro zona pc, quadro dipinto da , quadro Persona_3
dipinto da e altri quadri che verranno indicati dal Per_1 Per_4 Pt_1
ad esclusione dei quadri regalati alla dalla famiglia di Pt_2
provenienza);
6 - Foto;
7 – Libri;
8 - Libreria nuova acquistata da AC e specchio soggiorno;
3 9 – ; Tes_1
10 – Portadocumenti e documenti;
11 – Scarpe;
12 - Armadio lungo tutta la parete e 1 cassettiera alta posta nella camera da letto;
13 - Dischi vinile (laddove ancora presenti nella casa coniugale), cd, musicassette e DVD opere, Spartiti musicali libri oggettistica;
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio , Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in Rho (MI) in data 16.06.2002 e successivamente trascritto nel registro del Comune di Rho (MI) in data al N. 35 P. I anno 2002 alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del __13.10.2025_________.
Il Presidente Relatore
Dott.NG
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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