Articolo 27 della Legge 24 aprile 1998, n. 128
Articolo 26Articolo 28
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22 maggio 1998
Art. 27. Modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, di attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE, relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e ai materiali di base per la loro preparazione). 1. Al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) piombo, mercurio, arsenico e cadmio, in quantita' superiori ai valori riportati nell'allegato II";
b) all'allegato II, relativo ai tenori tollerabili di taluni metalli pesanti negli aromi, e' aggiunta la voce "Cadmio", con il seguente valore: "non piu' di 1 mg/Kg".
Note all' art. 27:
- Il D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 107 reca: "Attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione". Si porta qui di seguito l'articolo 5 lettera b) del decreto legislativo suddetto cosi' come modificato dalla presente legge:
"Art. 5 (Requisiti generali e specifici di purezza). - 1.
Gli aromi non devono contenere:
a) elementi o sostanze in quantita' tossicologicamente pericolosa per la salute umana;
b) piombo, mercurio, arsenico e cadmio, in quantita' superiori ai valori riportati nell'allegato II.
2. Gli aromi di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), devono possedere i requisiti di purezza di cui all'allegato III".
- Si riporta qui' di seguito l'allegato II del sopracitato decreto legislativo n. 107/1992 cosi' come modificato dalla presente legge:
"
Allegato II Tenori tollerabili
di taluni metalli pesanti negli aromi
Arsenico non piu' di 3 mg/kg
Piombo " 10 mg/kg
Mercurio " 1 mg/kg
Cadmio " 1 mg/Kg".
Entrata in vigore il 22 maggio 1998
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