Sentenza breve 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza breve 23/04/2026, n. 2590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2590 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02590/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02007/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2007 del 2026, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Ioimo, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Vico Vasto A Capuana 60;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento, previa concessione della tutela cautelare,
Del decreto di rigetto dell'istanza di rinnovo del Permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato emesso dal Questore della Provincia di Caserta in data 04.11.2025 e notificato al ricorrente in data 26.02.2026.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Questura di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. AV SO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con il ricorso all'esame, notificato e depositato il 30 marzo 2026, il ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il Questore della provincia di Napoli ha respinto una sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
La reiezione si fonda sul rilievo dell’esistenza a carico del ricorrente di precedenti penali per il reato di furto in abitazione (fatti commessi tra il 2005 e il 2008) e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso (fatto commesso nel 2015).
Il ricorrente denuncia che il diniego è illegittimo dato che l’amministrazione non ha considerato – così violando l’ultimo periodo dell’articolo 5, comma 5, d.lg. 25 luglio 1998, n. 286 – i suoi legami familiari in Italia; in concreto il ricorrente fa presente – e in corso di procedimento aveva fatto presente – di vivere in Italia da lunghissimo tempo e di essere convivente con moglie e due figli minori, entrambi frequentanti le scuole in Italia (dalla documentazione risulta che solo uno dei figli è ancora minorenne mentre l’altro, nato nel 2007 ha ormai raggiunto la maggiore età).
L’amministrazione resiste al ricorso con memoria di stile; essa ha depositato una relazione dell’ufficio immigrazione in cui si legge che i reati commessi dal ricorrente sono ostativi al soggiorno in Italia in base all’articolo 4, comma 3, d.lg. n. 286 e quindi il diniego costituiva un atto dovuto.
Il ricorso è manifestamente fondato, dato che la norma invocata dal ricorrente – che ha dimostrato la sussistenza dei relativi presupposti – stabilisce che “ nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale ”, si tratta di una norma chiaramente applicabile alla fattispecie dato che la Corte costituzionale, con sentenza 3-18 luglio 2013, n. 202, ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale della disposizione, nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che « ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare » o al « familiare ricongiunto », e non anche allo straniero « che abbia legami familiari nel territorio dello Stato ».
A ciò deve poi aggiungersi che – trattandosi nella fattispecie di “rinnovo” del permesso di soggiorno – deve presumersi che i (remoti) precedenti ostativi posti a base dell’atto impugnato non siano stati considerati ostativi in occasione del precedente rilascio. In altri termini, proprio perché i reati in questione sono “ostativi” e il permesso di soggiorno è stato in passato rilasciato, può ragionevolmente presumersi che il rilascio fosse basato proprio su una valutazione, risoltasi favorevolmente alle aspettative del ricorrente, eseguita in base alla norma violata.
Il provvedimento impugnato è quindi illegittimo e va annullato, con salvezza delle ulteriori determinazioni dell’autorità amministrativa.
Le spese di giudizio possono essere interamente compensate in ragione della particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AV SO, Presidente, Estensore
Rocco Vampa, Primo Referendario
Fabio Maffei, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AV SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.