Articolo 1 della Legge 5 maggio 1949, n. 178
Versione
8 maggio 1949
Art. 1. Articolo unico.

Sono convertiti in legge i decreti-legge indicati nella tabella annessa alla presente legge, in quanto non modificati o abrogati da successive leggi costituzionali o ordinarie e salvi gli effetti spiegati dai decreti-legge medesimi.

Entrata in vigore il 8 maggio 1949