Art. 1. Articolo unico.
Sono convertiti in legge i decreti-legge indicati nella tabella annessa alla presente legge, in quanto non modificati o abrogati da successive leggi costituzionali o ordinarie e salvi gli effetti spiegati dai decreti-legge medesimi.
Sono convertiti in legge i decreti-legge indicati nella tabella annessa alla presente legge, in quanto non modificati o abrogati da successive leggi costituzionali o ordinarie e salvi gli effetti spiegati dai decreti-legge medesimi.