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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 06/03/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5237/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 06/03/2025, promossa con ricorso depositato il 20/9/2024 da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dal Parte_1 proc. dom. avv. LUZZANA ELISABETTA, giusta procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] il [...], rappresentata e difesa dal CP_1 proc. dom. avv. ROSSONI LAURA CLEMENTINA, giusta procura in atti;
CONVENUTA con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio - Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per le parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza del 06/03/2025.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
pagina 1 di 7 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta, in conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero.
Dalla documentazione versata in atti risulta che le parti contraevano matrimonio concordatario in Treviglio in data 03/05/2004 e che si separavano consensualmente alle condizioni omologate con decreto emesso da questo Tribunale in data 16/02/2022, all'esito dell'udienza tenutasi in modalità “cartolare” in data 01/02/2022. Dall'unione dei coniugi nascevano le figlie LI (n. Treviglio il 10.07.2007) e (n. Treviglio Per_1
l'01.06.2011), allo stato entrambe ancora minorenni.
Ebbene, essendosi protratto lo stato di separazione tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita tra loro alcuna riconciliazione ed emergendo, altresì, come da allora non sia stata ripristinata una comunione di vita materiale e spirituale, il
Tribunale accerta e dichiara che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge
n. 898/1970 e successive modifiche (Legge n. 55 del 2015) per la pronuncia divorzile.
Quanto alle condizioni accessorie alla pronunzia divorzile, inerenti al regime di affidamento condiviso, al collocamento delle minori presso il domicilio materno e ai tempi di permanenza delle figlie presso il padre, il Collegio osserva come tali accordi paiono del tutto adeguati e confacenti alle eIGenze delle figlie, in particolare funzionali a garantire il mantenimento di una relazione stabile e continuativa con ciascuna figura genitoriale.
Deve darsi atto che, responsabilmente, madre e padre hanno assunto l'impegno di intraprendere un percorso di mediazione familiare al fine di superare la conflittualità ancora presente, garantire l'apertura di un canale di comunicazione rispettoso tra loro e favorire la costruzione condivisa di accordi e intese a tutela del superiore interesse morale e materiale di LI e Per_1
Valutandosi positivamente il contenuto degli accordi raggiunti dalla coppia genitoriale, il
Tribunale reputa non necessario procedere all'ascolto diretto di LI ed ex art. Per_1
473-bis.4 c.p.c.
Anche le pattuizioni inerenti alla ripartizione degli oneri di mantenimento ordinario e straordinario delle figlie possono essere positivamente valutate dal Collegio, apparendo idonee e adeguate al soddisfacimento delle eIGenze in vita delle minori, in proporzione alle sostanze e capacità di lavoro di ciascun genitore coobbligato ex art. 337-ter c.c., per come emerse dalla documentazione versata in atti.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite. pagina 2 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in TREVIGLIO in data 03/05/2004 (dati trascrizione: anno Parte_1 CP_1
2004, atto n. 9, parte II, serie A), alle condizioni di seguito enunciate:
1. Le figlie minori sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e collocamento prevalente delle stesse presso la madre, presso la casa coniugale, sita in Verdello (BG), via A. De Gasperi n.
2. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per le stesse quanto alla loro salute, istruzione ed educazione, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
per le decisioni concernenti l'ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà separatamente. I genitori collaboreranno fattivamente e in trasparenza fra loro, al fine di gestire al meglio la prole minorenne, nel superiore interesse di LI e Per_1
2. Dare atto dell'impegno assunto da entrambi i genitori di intraprendere un percorso di mediazione familiare presso il Consultorio territorialmente competente o altro specialista privato, scelto di comune accordo tra le parti, al fine di raggiungere una modalità di comunicazione e di condivisione delle informazioni e delle scelte che riguardano la vita delle figlie più adeguata, rispettosa e in linea con i bisogni delle ragazze.
3. La casa coniugale, sita in Verdello (BG), via A. De Gasperi n. 2, di esclusiva proprietà del IGnor è assegnata alla IGnora Parte_2 CP_1
con tutti i mobili e gli arredi ivi custoditi, che la abiterà unitamente alle
[...]
figlie LI e Le parti concordano che le spese condominiali ordinarie Per_1
per la casa coniugale saranno a carico delle parti secondo la ripartizione stabilita per legge tra proprietario e conduttore, mentre le spese condominiali straordinarie, così come le spese straordinarie per la casa coniugale che si dovessero rendere necessarie, saranno a carico del IGnor secondo i principi Parte_2
che regolano la proprietà.
4. Il IG. avrà la facoltà di vedere e tenere con sé le figlie minori LI e Pt_2
ogniqualvolta lo desideri, compatibilmente col proprio lavoro, gli impegni Per_1
pagina 3 di 7 scolastici ed extra scolastici delle figlie stesse e, comunque, non meno delle seguenti modalità:
i. un giorno infrasettimanale, da concordare con la madre, dalle 18.00 fino alle ore 22.00, quando il padre accompagnerà le figlie a casa della madre.
ii. durante il weekend, alternativamente con la madre, dalle ore 14.00 del sabato, quando il padre andrà a prendere le figlie dopo il lavoro, fino alle ore 21.00 della domenica, quando il padre riaccompagnerà le figlie a casa della madre.
iii. durante le festività natalizie e pasquali, il padre terrà con sé le figlie nei giorni e negli orari con loro direttamente concordati, dato che il padre non usufruisce di ferie in questi periodi dell'anno; iv. durante il periodo estivo, da intendersi dalle fine della scuola fino alla ripresa della stessa, il padre terrà con sé le figlie LI e due Per_1
settimane, anche non consecutive, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
v. tutte le altre festività dell'anno (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto,
1° novembre e 8 dicembre) seguiranno il criterio dell'alternanza, il tutto salvo diversi e migliori accordi, previamente concordati tra i genitori e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra di LI e Per_1
5. Il IG. verserà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento ordinario Pt_2 delle figlie minori LI e un assegno mensile di importo pari ad € Per_1
600,00 (€ 300,00 al mese per ciascuna figlia), oltre ISTAT, entro il 18 di ogni mese,
a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra , alle CP_1 coordinate bancarie già note. L'assegno di euro 600 al mese complessivamente verrà versato dal padre alla IG.ra fino a quando la stessa non avrà reperito Pt_2 un'occupazione lavorativa e, comunque, al massimo, sino al mese di febbraio 2026
(compreso). A partire da quando la IG.ra comunicherà al IG. di aver CP_1 Pt_2
trovato lavoro e, comunque, al più tardi a decorrere dal mese di marzo 2026
(compreso) e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle figlie, le parti concordano che l'assegno di mantenimento ordinario dovuto dal padre per
LI e sarà di euro 500,00 al mese complessivamente (euro 250,00 al Per_1
mese per ciascuna figlia), oltre ISTAT, da versarsi entro il 18 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IGnora , alle CP_1 pagina 4 di 7 coordinate bancarie già note. Parimenti, a partire da quando la IG.ra CP_1
comunicherà al IG. di aver trovato lavoro e, comunque, al più tardi a Pt_2
decorrere dal mese di marzo 2026 (compreso) e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle figlie, le parti concordano che il padre verserà sui libretti di risparmio, già esistenti n. 0082520 - 036115924/09 di Persona_2
e n. 0082521 - 036115925/10 di la somma mensile complessiva Parte_3
di euro 50,00 (euro 25,00 per ciascuna figlia).
6. I genitori contribuiranno nella misura della metà ciascuno nelle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per le figlie LI e Per_1
secondo il protocollo del Tribunale di Bergamo che si trascrive integralmente: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica
(pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pagina 5 di 7 pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione
Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il pagina 6 di 7 rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
7. La IG.ra economicamente autosufficiente, rinuncia alla domanda di assegno CP_1
divorzile avanzata col proprio atto di costituzione. I coniugi danno altresì atto di aver definito ogni questione economico-patrimoniale pendente fra loro e di essere economicamente indipendenti, pertanto, nulla è dovuto reciprocamente.
8. gli assegni familiari e/o ogni altro contributo statale (cd. assegno unico e universale per figli a carico), se dovuti, saranno percepiti al 100% dalla IG.ra CP_1
9. Le spese di lite sono interamente compensate fra le parti.
MANDA alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TREVIGLIO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di conIGlio del 06/03/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 06/03/2025, promossa con ricorso depositato il 20/9/2024 da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dal Parte_1 proc. dom. avv. LUZZANA ELISABETTA, giusta procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] il [...], rappresentata e difesa dal CP_1 proc. dom. avv. ROSSONI LAURA CLEMENTINA, giusta procura in atti;
CONVENUTA con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio - Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per le parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza del 06/03/2025.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
pagina 1 di 7 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta, in conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero.
Dalla documentazione versata in atti risulta che le parti contraevano matrimonio concordatario in Treviglio in data 03/05/2004 e che si separavano consensualmente alle condizioni omologate con decreto emesso da questo Tribunale in data 16/02/2022, all'esito dell'udienza tenutasi in modalità “cartolare” in data 01/02/2022. Dall'unione dei coniugi nascevano le figlie LI (n. Treviglio il 10.07.2007) e (n. Treviglio Per_1
l'01.06.2011), allo stato entrambe ancora minorenni.
Ebbene, essendosi protratto lo stato di separazione tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita tra loro alcuna riconciliazione ed emergendo, altresì, come da allora non sia stata ripristinata una comunione di vita materiale e spirituale, il
Tribunale accerta e dichiara che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge
n. 898/1970 e successive modifiche (Legge n. 55 del 2015) per la pronuncia divorzile.
Quanto alle condizioni accessorie alla pronunzia divorzile, inerenti al regime di affidamento condiviso, al collocamento delle minori presso il domicilio materno e ai tempi di permanenza delle figlie presso il padre, il Collegio osserva come tali accordi paiono del tutto adeguati e confacenti alle eIGenze delle figlie, in particolare funzionali a garantire il mantenimento di una relazione stabile e continuativa con ciascuna figura genitoriale.
Deve darsi atto che, responsabilmente, madre e padre hanno assunto l'impegno di intraprendere un percorso di mediazione familiare al fine di superare la conflittualità ancora presente, garantire l'apertura di un canale di comunicazione rispettoso tra loro e favorire la costruzione condivisa di accordi e intese a tutela del superiore interesse morale e materiale di LI e Per_1
Valutandosi positivamente il contenuto degli accordi raggiunti dalla coppia genitoriale, il
Tribunale reputa non necessario procedere all'ascolto diretto di LI ed ex art. Per_1
473-bis.4 c.p.c.
Anche le pattuizioni inerenti alla ripartizione degli oneri di mantenimento ordinario e straordinario delle figlie possono essere positivamente valutate dal Collegio, apparendo idonee e adeguate al soddisfacimento delle eIGenze in vita delle minori, in proporzione alle sostanze e capacità di lavoro di ciascun genitore coobbligato ex art. 337-ter c.c., per come emerse dalla documentazione versata in atti.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite. pagina 2 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in TREVIGLIO in data 03/05/2004 (dati trascrizione: anno Parte_1 CP_1
2004, atto n. 9, parte II, serie A), alle condizioni di seguito enunciate:
1. Le figlie minori sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e collocamento prevalente delle stesse presso la madre, presso la casa coniugale, sita in Verdello (BG), via A. De Gasperi n.
2. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per le stesse quanto alla loro salute, istruzione ed educazione, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
per le decisioni concernenti l'ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà separatamente. I genitori collaboreranno fattivamente e in trasparenza fra loro, al fine di gestire al meglio la prole minorenne, nel superiore interesse di LI e Per_1
2. Dare atto dell'impegno assunto da entrambi i genitori di intraprendere un percorso di mediazione familiare presso il Consultorio territorialmente competente o altro specialista privato, scelto di comune accordo tra le parti, al fine di raggiungere una modalità di comunicazione e di condivisione delle informazioni e delle scelte che riguardano la vita delle figlie più adeguata, rispettosa e in linea con i bisogni delle ragazze.
3. La casa coniugale, sita in Verdello (BG), via A. De Gasperi n. 2, di esclusiva proprietà del IGnor è assegnata alla IGnora Parte_2 CP_1
con tutti i mobili e gli arredi ivi custoditi, che la abiterà unitamente alle
[...]
figlie LI e Le parti concordano che le spese condominiali ordinarie Per_1
per la casa coniugale saranno a carico delle parti secondo la ripartizione stabilita per legge tra proprietario e conduttore, mentre le spese condominiali straordinarie, così come le spese straordinarie per la casa coniugale che si dovessero rendere necessarie, saranno a carico del IGnor secondo i principi Parte_2
che regolano la proprietà.
4. Il IG. avrà la facoltà di vedere e tenere con sé le figlie minori LI e Pt_2
ogniqualvolta lo desideri, compatibilmente col proprio lavoro, gli impegni Per_1
pagina 3 di 7 scolastici ed extra scolastici delle figlie stesse e, comunque, non meno delle seguenti modalità:
i. un giorno infrasettimanale, da concordare con la madre, dalle 18.00 fino alle ore 22.00, quando il padre accompagnerà le figlie a casa della madre.
ii. durante il weekend, alternativamente con la madre, dalle ore 14.00 del sabato, quando il padre andrà a prendere le figlie dopo il lavoro, fino alle ore 21.00 della domenica, quando il padre riaccompagnerà le figlie a casa della madre.
iii. durante le festività natalizie e pasquali, il padre terrà con sé le figlie nei giorni e negli orari con loro direttamente concordati, dato che il padre non usufruisce di ferie in questi periodi dell'anno; iv. durante il periodo estivo, da intendersi dalle fine della scuola fino alla ripresa della stessa, il padre terrà con sé le figlie LI e due Per_1
settimane, anche non consecutive, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
v. tutte le altre festività dell'anno (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto,
1° novembre e 8 dicembre) seguiranno il criterio dell'alternanza, il tutto salvo diversi e migliori accordi, previamente concordati tra i genitori e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra di LI e Per_1
5. Il IG. verserà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento ordinario Pt_2 delle figlie minori LI e un assegno mensile di importo pari ad € Per_1
600,00 (€ 300,00 al mese per ciascuna figlia), oltre ISTAT, entro il 18 di ogni mese,
a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra , alle CP_1 coordinate bancarie già note. L'assegno di euro 600 al mese complessivamente verrà versato dal padre alla IG.ra fino a quando la stessa non avrà reperito Pt_2 un'occupazione lavorativa e, comunque, al massimo, sino al mese di febbraio 2026
(compreso). A partire da quando la IG.ra comunicherà al IG. di aver CP_1 Pt_2
trovato lavoro e, comunque, al più tardi a decorrere dal mese di marzo 2026
(compreso) e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle figlie, le parti concordano che l'assegno di mantenimento ordinario dovuto dal padre per
LI e sarà di euro 500,00 al mese complessivamente (euro 250,00 al Per_1
mese per ciascuna figlia), oltre ISTAT, da versarsi entro il 18 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IGnora , alle CP_1 pagina 4 di 7 coordinate bancarie già note. Parimenti, a partire da quando la IG.ra CP_1
comunicherà al IG. di aver trovato lavoro e, comunque, al più tardi a Pt_2
decorrere dal mese di marzo 2026 (compreso) e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle figlie, le parti concordano che il padre verserà sui libretti di risparmio, già esistenti n. 0082520 - 036115924/09 di Persona_2
e n. 0082521 - 036115925/10 di la somma mensile complessiva Parte_3
di euro 50,00 (euro 25,00 per ciascuna figlia).
6. I genitori contribuiranno nella misura della metà ciascuno nelle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per le figlie LI e Per_1
secondo il protocollo del Tribunale di Bergamo che si trascrive integralmente: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica
(pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pagina 5 di 7 pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione
Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il pagina 6 di 7 rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
7. La IG.ra economicamente autosufficiente, rinuncia alla domanda di assegno CP_1
divorzile avanzata col proprio atto di costituzione. I coniugi danno altresì atto di aver definito ogni questione economico-patrimoniale pendente fra loro e di essere economicamente indipendenti, pertanto, nulla è dovuto reciprocamente.
8. gli assegni familiari e/o ogni altro contributo statale (cd. assegno unico e universale per figli a carico), se dovuti, saranno percepiti al 100% dalla IG.ra CP_1
9. Le spese di lite sono interamente compensate fra le parti.
MANDA alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TREVIGLIO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di conIGlio del 06/03/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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