Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/01/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.3025.2023 R.A.C.L., promossa da:
LA Fiorentino
con il proc. avv. De Monte dom.
CONTRO
CP_1
con il proc. avv. Papalato dom.
Parte ricorrente ha adito questo Giudice, chiedendo dichiararsi che la stessa ha contratto sul luogo di lavoro la malattia professionale in ricorso individuata da cui
è derivato un danno biologico in misura superiore a quella minima prescritta dalla legge, con conseguente condanna di alla liquidazione delle prestazioni ex CP_1 lege, oltre interessi legali e rivalutazione, con vittoria di spese da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
All'uopo espone quanto segue:
di avere lavorato per Asl dal 1998 quale ausiliario specializzato ctg A liv. III ccnl di categoria con contratti a termine prorogati sino alla immissione in ruolo in data 1.12.18; evidenzia come a seguito dell'accertamento della inidoneità a dette mansioni in data 5.3.13, sia stata assegnata all'URP con assegnazione di mansioni di tipo amministrativo e come abbia contratto il quadro patologico di cui invano ha chiesto ad il riconoscimento quale malattia professionale. CP_1
Fissata l'udienza di discussione, si è costituita in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto del ricorso.
Sollecitata dall'Organizzazione internazionale del lavoro che ne aveva imposto nel 1925 l'introduzione agli stati aderenti tra cui Italia, il legislatore italiano ha istituito l'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali nel 1929 per il settore industriale e nel 1958 per il settore agricolo. Si registra pertanto un significativo ritardo rispetto all'assicurazione contro gli infortuni;
del resto sino al 1952 il sistema contava solo sei malattie professionali. Veniva comunque introdotto il principio dell'autonomia delle malattie professionali rispetto alle malattie generiche e l'esigenza di assicurare una tutela eguale a quella riservata agli infortuni. In effetti rispetto a quest'ultima tutela, quella in esame si caratterizza per una intrinseca problematicità che insiste essenzialmente sull'emergenza di uno scarto temporale tra esposizione al rischio e manifestazione dell'evento morboso. A ciò si affianca consequenzialmente la difficoltà di individuare le condizioni dell'insorgere o dell'aggravarsi della malattia, oltre che i fattori che possano imputarsi all'attività lavorativa svolta ovvero all'ambiente di lavoro;
per non parlare poi dell'assenza di un sistema capace di diffondere i risultati della ricerca scientifica. In proposito, comunque, notevole appare lo sforzo del legislatore che ha previsto, con l'art.10 Dlvo 23.2.00, n.38, un registro delle malattie causate dal lavoro o ad esso correlate, in funzione dell'esigenza di eliminare la compresenza di fonti di informazioni sui rischi da lavoro e sulle patologie ad esso conseguenti.
Nel 1952, poi, le malattie professionali del settore industriale furono elevate da sei a 40. Invero il sistema della lista adottato dal legislatore è apparso il metodo capace di ovviare alle difficoltà di definizione puntuale della nozione di malattia professionale, agevolando per tal via il lavoratore tenuto a provare la patologia e l'attività di lavoro svolta, essendo già il nesso causale presunto salvo una prova rigorosa da parte di della dipendenza della malattia da fattori estranei CP_1 all'attività lavorativa. Siffatta agevolazione probatoria, tuttavia, non vale per le patologie ad eziologia mulifattoriale in cui il nesso causale non può essere provato per presunzioni, necessitando semmai di una specifica dimostrazione in punto di esposizione al rischio ambientale ed alla sua idoneità causale alla determinazione dell'evento morboso [cfr. Cass. Sez. lav. 29.11.00, n.12909]. Quando poi la concreta e specifica dimostrazione non può essere data in termini di certezza in considerazione delle peculiarità della singola fattispecie (non essendo possibile ottenere la certezza della eziologia), è comunque necessario che si tratti di probabilità qualificata (della incidenza causale o concausale dei fattori nocivi professionali) da verificarsi attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale.
Nel corso del giudizio è stata disposta ctu (le cui conclusioni ritiene questo decidente di poter far proprie in considerazione del rigore scientifico con cui sono state tratte ed affatto minate da osservazioni della parte interessata e) che ha escluso l'emergenza di un nesso causale tra la patologia denunziata e l'attività lavorativa espletata. In particolare il ctu ha evidenziato come parte ricorrente sia affetta da epicondilite bilaterale di natura non professionale, trattandosi di condizione a carattere cronico-degenerativo su base eredo-costituzionale.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Segue la soccombenza la definizione delle spese di lite, considerato il valore della prestazione richiesta in base all'età della ricorrente ed alla percentuale di danno biologico allegata.
P.Q.M.
Il Giudice,
definitivamente pronunziando,
rigetta il ricorso.
Le spese di consulenza, siccome liquidate, sono poste a carico di parte ricorrente che condanna a tenere indenne per le spese legali sostenute e che liquida in CP_1 euro 852,00 per competenze, oltre accessori ex lege.
Lecce, 28/01/2025
Lorenzo Bellanova