Articolo 1 della Legge 3 gennaio 1957, n. 4
Articolo 2
Versione
9 febbraio 1957
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione concernente la procedura civile, firmata all'Aja il 1 marzo 1954.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1957