Versione
9 febbraio 1957
9 febbraio 1957
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione concernente la procedura civile, firmata all'Aja il 1 marzo 1954.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione concernente la procedura civile, firmata all'Aja il 1 marzo 1954.