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Sentenza 1 gennaio 2025
Sentenza 1 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 01/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 1 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza DE 13/11/2024 – da svolgersi ex art. 127 ter c.p.c. – depositate dall'Avv. Maurizio Cacace, nell'interesse di , Parte_1
e , tutti in proprio e nella qualità di eredi Parte_2 Parte_3
di e dalla Avvocata Daniela Cultrera Persona_1 Persona_2
nell'interesse di , , Controparte_1 Parte_4
, , dall'Avv. Giovanni Parte_5 Controparte_2
Domenico Cicala nell'interesse di , in proprio e Controparte_3
nella qualità di erede di , di , nella qualità Persona_3 CP_4
di erede di , dall'avv. Paolo Genovese nell'interesse dei Persona_3
germani e , dall'Avv. Mario Meo, nell'interesse CP_5 CP_6
di dall'avv. Alberto Di Mario, nell'interesse Controparte_7
DEla curatela DEl'eredità giacente di , dall'avv. Giacomo Persona_3
Carrozza, nell'interesse , , visto Parte_6 CP_8 CP_9
l'art. 281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA,
Nel procedimento civile iscritto al n. 2270/2014 R.G.
avente per oggetto: actio pauliana
VERTENTE TRA
(c.f. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(c.f. ) (c.f. CodiceFiscale_2 Parte_3 [...]
) (c.f. ) – per C.F._3 Persona_2 CodiceFiscale_4 quest'ultima oggi i predetti in qualità di suoi eredi - in proprio e n.q. di eredi di , elettivamente domiciliati in indirizzo Persona_1
telematico, rappresentati e difesi dall'Avv. Maurizio Cacace, giusta procura in atti.
PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE
contro
(C.F. ) Persona_3 CodiceFiscale_5
CONVENUTO DECEDUTO IN CORSO DI CAUSA
ROSALIA (c. f. ) (c. Pt_1 CodiceFiscale_6 Parte_5
f. ) (c. f. CodiceFiscale_7 Controparte_10 [...]
) (c.f. ) C.F._8 Controparte_2 CodiceFiscale_9
in proprio e n.q. di chiamate alla eredità di , elettivamente Persona_3
domiciliate in indirizzo telematico, rappresentate e difese dall'Avv. ta Daniela
Cultrera, giusta procura in atti.
CONVENUTE IN RIASSUNZIONE
CONVENUTO DECEDUTO IN CORSO DI CAUSA
(c. f. ) (c. f. CP_4 CodiceFiscale_6 Controparte_3
) in proprio e n.q. di chiamate alla eredità di CodiceFiscale_10 [...]
, elettivamente domiciliate in indirizzo telematico, rappresentate e difese PE
dall'Avv. Giovanni Domenico Cicala, giusta procura in atti.
pag. 2/62 CONVENUTE IN RIASSUNZIONE
(c. f. ) e (c. CP_5 C.F._11 CP_11
f. ) n.q. di chiamati alla eredità di , C.F._12 Persona_3
elettivamente domiciliati in indirizzo telematico, rappresentati e difesi dall'Avv.
Paolo Genovese, giusta procura in atti.
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
(C.F.: ) (C.F.: Parte_6 C.F._13 CP_8
) (C.F. ) n.q. C.F._14 CP_9 C.F._15
di chiamati alla eredità di , elettivamente domiciliati in indirizzo Persona_3
telematico, rappresentati e difesi dall'Avv. Giacomo Carrozza, giusta procura in atti.
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
IMBESI (c. f. ) n.q. di Controparte_7 CodiceFiscale_16
chiamato alla eredità di , elettivamente domiciliato in indirizzo Persona_3
telematico, rappresentato e difesi dall'Avv. Mario Meo, giusta procura in atti.
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
(c. f. n.q. di Controparte_12 CodiceFiscale_17
chiamato alla eredità di , elettivamente domiciliato in indirizzo Persona_3
pag. 3/62 telematico, rappresentato e difesi dall'Avv. Carmen Alacqua, giusta procura in atti.
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE CONTUMACE DOPO LA SECONDA
INTERRUZIONE
NONCHÉ NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI EVOCATI PER L'INTEGRAZIONE
DEL CONTRADDITTORIO
AVV. (c. f. ) nella qualità di curatore CP_13 C.F._18
DEl'eredità giacente di – in forza di decreto di nomina n. cron. Persona_3
7975/2022 DE 1/12/2022, reso nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. 1164/2022 r.g.v.g. autorizzato a stare in giudizio in forza DE
provvedimento DE Giudice DEla volontaria giurisdizione DE 3/2/2023 -
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso dall'Avv.
Alberto Di Mario, giusta procura in atti.
CONVENUTO CITATO IN RIASSUNZIONE
[...]
[...]
Controparte_14
, in persona DE Curatore, Avv. Marco Merenda.
[...]
pag. 4/62 CONVENUTA CITATA IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
IN FATTO E IN DIRITTO
Sentenza redatta ai sensi DEl'art. 132 n. 4) c.p.c. e art. 118
disp. att. c.p.c.
Il procedimento al vaglio DE Tribunale – divenuto soggettivamente complesso in virtù DEle vicende interruttive verificatesi in corso di causa, determinative DEla costituzione in riassunzione degli aventi causa DE convenuto Persona_3
– origina dalla notifica DEla citazione DE 18 novembre 2014
[... con cui , Persona_2 Parte_1 Parte_2
, evocando in giudizio , Parte_7 Persona_3
nonché Controparte_10 Controparte_15
, , , ex art. 2901
[...] Controparte_3 CP_4
c.c. – sulle premesse relative: i) alla esistenza di ragione di
credito nascente dalla sentenza n. 21/2008, resa nel procedimento a suo tempo incoato dal proprio dante causa
(con atto di citazione notificato il 19.12.1986) Persona_1
esitato nella condanna di alla liquidazione – Persona_3
in favore degli aventi causa da - DEla quota Persona_1
di partecipazione all'impresa familiare costituita con atto in pag. 5/62 Notar in data 11.11.1977, compreso Persona_4
l'avviamento, DEla somma di € 269.818,71, oltre interessi dal
19.12.1986 al soddisfo, oltreché al pagamento in favore di
, (1960), , Parte_8 Parte_1 Parte_9
(1962), DEla complessiva somma di € Persona_1
223.687,71, oltre interessi legali dal 19.12.1986 al soddisfo,
nonché nella condanna di al pagamento in favore Parte_8
degli attori (aventi causa da originario attore) Persona_1
a titolo di avviamento, DEla somma di € 16.835,59, oltre interessi legali, di (1960), , Parte_1 Parte_9
(1962) in solido, nella condanna al pagamento Persona_1
in favore degli attori, a titolo di avviamento, DEla somma di €
16.835,59, oltre interessi;
ii) all'autorità di giudicato persistente nonostante la proposizione di appello tardivo (procedimento
R.G. n. 1007/10 Corte d'appello di Messina) e opposizione di terzo (procedimento n. R.G. 1491/2010) da parte DEla coniuge
) – hanno domandato la declaratoria Controparte_10
di inefficacia ex art. 2901 c.c. degli atti dispositivi posti in essere successivamente al sorgere DEla ragione di credito e,
segnatamente: a) DEl'atto di donazione DE 13.08.2010, con cui ha donato alla moglie Persona_3 Controparte_10
, due unità immobiliari;
alla figlia due
[...] Parte_5
unità immobiliari, la proprietà per la quota di ¼ di altre due pag. 6/62 unità immobiliari, nonché la quota di ½ di n. 1 unità
immobiliare; alla figlia , la quota di ¼ Controparte_3
di due unità immobiliari, la piena proprietà di n. 1 unità
immobiliare, nonché la quota di ½ di n. 1 unità immobiliare;
alla figlia , la quota di ¼ di due unità CP_4
immobiliari, la piena proprietà di tre unità immobiliari, nonché
la quota di ½ di una unità immobiliare;
alla figlia CP_2
la quota di ¼ di due unità immobiliari, la quota di ½ di
[...]
tre unità immobiliari, nonché la piena proprietà di una unità
immobiliare, trasferendo così, a titolo gratuito, ventitré (23)
unità immobiliari;
b) DEle disposizioni patrimoniali contenute nell'atto di separazione omologato con decreto DE 7/8 giugno
2011, con il quale ha fatto confluire nella Persona_3
sfera patrimoniale esclusiva DEla moglie Controparte_10
la totalità dei beni caduti in comunione e donati,
[...]
nonché assegnato la proprietà di due unità immobiliari, tra cui l'abitazione coniugale, e versato la somma complessiva di €
1.400.000,00 (unmilionequattrocentomila); c) DE contratto di compravendita immobiliare DE 16.8.2010, con cui PE
ha venduto e trasferito in favore DEla figlia
[...] Pt_4
una unità immobiliare al prezzo irrisorio di € 40.000,00
[...]
(quarantamila); d) DE contratto di compravendita immobiliare,
DE 08.09.2010 con cui ha venduto e trasferito Persona_3
pag. 7/62 in favore DEla figlia n. 1 unità immobiliare al Parte_4
prezzo irrisorio di € 30.000,00 (trentamila); e) DEl'atto DE
16.08.2010, in quanto ha rinunciato al diritto Persona_3
di usufrutto su nn. 8 unità immobiliari, in favore DEle nude proprietarie e/o degli altri usufruttuari aventi diritto,
[...]
, , , CP_10 CP_4 Parte_5 CP_2
, ; f) DE contratto di cessione DE
[...] Parte_4
18.07.2012, realizzato da , in esecuzione DE Persona_3
decreto di separazione consensuale DE Tribunale di Barcellona
PO di TO R.G. n. 1190/2010, in favore DEla ex coniuge cedendo e trasferendo la piena Controparte_10
proprietà una unità immobiliare, in ossequio allo scopo reale sotteso alla preordinata separazione consensuale, finalizzata, più
che alla separazione tra i coniugi, alla dolosa separazione tra i beni.
Si sono costituiti in resistenza , Persona_3 Pt_4
, e .
[...] Parte_5 Controparte_2
Dichiarata, con ordinanza DE 12.10.2015 la contumacia di e Controparte_10 Controparte_3 CP_4
, assegnati i termini ex art. 183 co. VI c.p.c. la causa è
[...]
stata rinviata per precisazione DEle conclusioni con ordinanza
DE 03.12.2016 (reiettiva dei mezzi di prova richiesti).
pag. 8/62 Dopo la concessione, con ordinanza DE 28.11.2017, dei termini per deposito di note conclusive, la causa ha subito una prima interruzione per il decesso DE convenuto , Persona_3
avvenuto in data 16.10.2019, dichiarato dal procuratore costituito nel di lui interesse - nelle note di trattazione scritta per l'udienza DE 14.1.2021 (cfr. note scritte a firma avv. Bernardo
Campo).
Riattivato il processo, su impulso di Persona_2 Parte_1
, e , si è costituita,
[...] Parte_2 Parte_3
anzitutto, per resistere in riassunzione, , CP_4
eccependo la nullità/inesistenza DEla notifica DEla citazione
DE 18.11.2014, nei confronti di Controparte_3
giacché eseguita in un luogo (“ Controparte_16
sito in Barcellona PO di TO (ME) in contrada
[...]
camicia”) privo, alla data di notifica, di ogni forma di collegamento col destinatario DEla notifica medesima, giacché
non costituente più sede DE posto di lavoro (cessato al
15.12.2006); nel merito, contestando la esistenza, “quanto meno in capo ai convenuti terzi acquirenti” DEla partecipato fruadis e DEl'eventus damni, con riferimento agli atti a titolo gratuito.
ha, altresì, concluso per la condanna, in via CP_4
riconvenzionale, previo rigetto DEle domande attrici, al risarcimento DE danno, quantificato in misura pari ad €.
pag. 9/62 700.000,00, corrispondente alla mancata vendita dei beni impedita dalla trascrizione DEla domanda di revocazione.
Con successiva comparsa in riassunzione depositata il
12.2.2022, – in qualità di chiamata alla eredità CP_4
DE de cuius - ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva avendo, con dichiarazione, raccolta il 3.02.2022, dal
Notaio rinunciato puramente e Persona_5
semplicemente alla eredità relitta da . Persona_3
Si sono, altresì, costituiti in resistenza – con comparsa depositata il 5.2.2022 - , ed quali Parte_6 CP_8 CP_9
nipoti ex filia DE defunto , ovvero Persona_3 Pt_4
- rinunciante formalmente all'eredità paterna con atto in
[...]
Notar DE 03.02.2022 – eccependo la propria carenza di Per_5
legittimazione passiva in forza di rinuncia alla eredità DE nonno materno (con atto in Notar rep 1342 DE 03.02.2022). Per_5
Si sono, ancora, costituite - al fine DEla dichiarazione di
carenza di legittimazione passiva, stante la rinuncia alla eredità formalizzata con atto in Notaio Persona_5
DE 3.2.2022 -
[...] Controparte_17 Pt_5
e
[...] Controparte_2 Parte_4 CP_4
- con relativa estromissione dal giudizio e condanna al
[...]
pagamento DEle spese.
pag. 10/62 Anche e – evocati quali figli naturali CP_5 CP_11
di - si sono costituiti in riassunzione Controparte_3
al solo fine di eccepire la propria carenza di legittimazione passiva derivante dal non aver acquisito, neppure per rappresentazione, la qualità di chiamati per legge all'eredità di
(per la quota di pertinenza DEla loro madre) Persona_3
stante la declaratoria di fallimento di , Controparte_3
con sentenza n. 18 DE 17.07.2019 DE Tribunale di Barcellona
P.G., è stata dichiarata fallita.
Ancora, con comparsa depositata il 16.2.2023, si è costituita la curatela DEl'eredità giacente, chiedendo, in via preliminare,
l'estinzione DE giudizio per omessa integrazione DE
contraddittorio nei confronti DEla curatela DE fallimento di in via gradata, l'interruzione DE Controparte_3
giudizio medesimo e, nell'ipotesi di sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., l'inefficacia nei confronti di parte attrice di quegli atti dispositivi che risulteranno pregiudizievoli DEle
sue ragioni creditorie.
Anche si è costituito – con Controparte_18
comparsa depositata il 1.3.2023 – eccependo la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla evocazione in qualità di erede di , in quanto filio ex filia (rinunciataria Persona_3
all'eredità) DE de cuius, in forza di rinuncia alla eredità.
pag. 11/62 Di pari tenore lo scritto responsivo di CP_12
costituitosi – con comparsa depositata il 3.3.2024 -
[...]
per eccepire la propria carenza di legittimazione passiva, sulla base di analoga dichiarazione di rinuncia.
Dichiarata – con ordinanza resa in data 9.3.2023 -
l'interruzione, per il decesso DEla attrice , il Persona_2
processo è stato riattivato con istanza DE 20.3.2023 proveniente dalla difesa dei germani nonché da successiva istanza CP_5
datata 27.4.23, visibile nel fascicolo telematico il 22.5.2023,
proveniente dalla difesa di , e Parte_1 Parte_2
, in proprio e nella qualità di eredi di Parte_3
(oltreché DEla originaria attrice, Persona_1 Per_2
.
[...]
Con ordinanza DE 27.4.2024 è stata ordinata la integrazione DE
contradditorio nei confronti DE curatore fallimentare di e nei confronti di quest'ultima. Controparte_3
La causa – costituitasi, in questa fase, anche Controparte_3
con comparsa depositata in data 13.11.2024 – viene
[...]
decisa ex art. 281 sexies c.p.c. sulla base DEle conclusioni precisate nel corpo DEle note ex art. 127 ter c.p.c. e tenuto conto DE già assegnato termine per deposito di scritti difensivi,
in virtù di ordinanza DE 28.11.2017.
pag. 12/62 ⃰ ⃰ ⃰ ⃰
Questioni preliminari.
Dagli atti di causa risulta la notifica alla originaria convenuta,
nel luogo di residenza (Contrada Controparte_3
Saiatine) – con raccomandata n. 76594559289-6 – seguita da
Parte_ spedizione di - perfezionatasi con il decorso DE termine di compiuta giacenza (atto non ritirato al 12.12.2014) (cfr. all. n. 2 alle note di trattazione scritta depositate l'11.2.2022 per l'udienza
DE 16.2.2022 a firma avv. Maurizio Cacace).
Sicché, l'eccezione di inesistenza DEla notifica - sollevata dalla difesa di nello scritto responsivo successivo alla CP_4
prima riassunzione, nonché ribadita nelle note di trattazione scritta depositate l'11.2.2022 per l'udienza DE 16.2.2022 e, da ultimo,
nelle note ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza DE 13.11.24,
entrambe a firma avv. Giovanni Domenico Cicala - va respinta,
avuto riguardo al perfezionamento DEla notifica, con la compiuta giacenza, al decorso DE decimo giorno dal compimento DEl'ultima formalità prevista in ipotesi di temporanea assenza DE
destinatario.
L'avvenuta notifica, quindi, rende superflua la contestazione relativa alla inesistenza DEla (altra) notifica operata (recte tentata)
pag. 13/62 presso il luogo di lavoro (“ Controparte_16
sito in Barcellona PO di TO (ME) in Contrada Camicia”) in epoca (novembre 2014) in cui era già cessato il relativo collegamento – per la prestazione di “attività lavorativa presso tale impresa sino al 15.12.2006” - tenuto conto, in ogni caso, DEla
ravvisabilità DEla inesistenza DEla notifica nel solo caso di totale mancanza materiale DEl'atto, ovvero quando venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione,
ricadendo, ogni altra ipotesi di difformità dal moDElo legale, nella categoria DEla nullità (cfr. Cassazione civile sez. III, 08/03/2019,
n.6743).
Sebbene, in linea di principio, dalla dichiarazione di contumacia
DEla parte processuale, intervenuta prima DE verificarsi di evento interruttivo, discenda il venir meno DEla necessità di evocazione di quella stessa parte, nella fase DEla riassunzione DE giudizio - al cospetto di non riscontrabilità di mutamenti sostanziali degli elementi costitutivi DE processo (cfr. Cassazione civile sez. II,
24/05/2018, n.13015) – occorre, tuttavia, coordinare tale principio con quello relativo alla natura automatica o meno DEl'effetto interruttivo.
Come, infatti, è noto «l'evento DEla morte o DEla perdita DEla
capacità processuale DEla parte costituita che sia dichiarato in
pag. 14/62 udienza o notificato alle altre parti dal procuratore DEla stessa
parte colpita da uno di detti eventi produce, ai sensi DEl' art. 300,
comma 2, c.p.c., l'effetto automatico DEl'interruzione DE processo
dal momento di tale dichiarazione o notificazione e il conseguente
termine per la riassunzione, in tale ipotesi, come previsto in
generale dall' art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui
interviene la dichiarazione DE procuratore o la notificazione
DEl'evento, ad opera DElo stesso, nei confronti DEle altre parti,
senza che abbia alcuna efficacia, a tal fine, il momento nel quale
venga adottato e conosciuto il provvedimento giudiziale
dichiarativo DEl'intervenuta interruzione (avente natura
meramente ricognitiva) pronunziato successivamente e senza che
tale disciplina incida negativamente sul diritto di difesa DEle
parti» (cfr. Cassazione civile , sez. VI , 24/05/2022 , n. 16797;
conf. Tribunale, Bologna, sez. IV, 20/09/2021, n. 2115, ove si precisa che «non è idoneo il mero deposito DE certificato di morte,
essendo necessaria la relativa dichiarazione formale ad opera DE
procuratore DEla parte che ne è colpita con le modalità stabilite
dall' art. 300 c.p.c., ovvero con dichiarazione in udienza o
mediante notifica alle altre parti»).
In generale, quindi, stando all'impianto di cui all'art. 300 c.p.c., è
alla dichiarazione DE procuratore DEla parte colpita da evento interruttivo (morte o perdita DEla capacità di stare in giudizio) che pag. 15/62 si riconnette – pur ferma la necessità DEla dichiarazione giudiziale con valore ricognitivo – l'effetto interruttivo.
Tale ordine di considerazioni, dunque, introduce il tema –
veicolato da specifiche eccezioni (ulteriori a quella sopra esaminata e respinta) sollevate nel corso DE giudizio – DEla
estinzione DE procedimento per inosservanza DE termine perentorio ex art. 305 c.p.c. in relazione allo specifico evento
(declaratoria di fallimento DEla parte convenuta contumace, quale socia illimitatamente responsabile DEla società in CP_14
virtù di sentenza n. 18/19 RGF 17/2019 Tribunale di Barcellona
P.G.).
In tal senso, in particolare, le difese DEla curatela DEl'eredità giacente eccipiente il “difetto di integrazione DE contraddittorio
nei confronti DE curatore DE fallimento di CP
(cfr. comparsa responsiva depositata il 16.2.2023; note
[...]
di trattazione scritta per l'udienza DE 16.11.2023 depositate il
14.11.2023; comparsa responsiva depositata il 23.7.24, su invito contenuto nell'ordinanza DE 27.4.24).
Di analogo tenore anche le difese di , recanti CP_4
richiesta di declaratoria di interruzione DE giudizio (cfr. note trattazione scritta DEl'11.2.2022 per l'udienza DE 16.2.2022 a firma avv. Giovanni Domenico Cicala).
pag. 16/62 La legittimazione passiva in testa a – va Controparte_3
premesso - permane ed è predicabile – per essa e per tutte le originarie parti evocate nel giudizio ex art. 2901 c.c. in qualità di aventi causa dal disponente (quali donatarie, Persona_3
acquirenti a titolo oneroso, beneficiarie di atto di cui si chiede la revoca perché lesivo DEla garanzia ex art. 2740 c.c.) come già evidenziato nell'ordinanza DE 27.4.2024 – in quanto litisconsorte necessaria.
Nella specie, la dichiarazione di fallimento DEla convenuta in questione, quale socia illimitatamente responsabile DEla società
– recata dalla sentenza n. 18/19 – è circostanza, prima CP_14
facie, dedotta dalla difesa di nello scritto CP_4
responsivo in riassunzione (cfr. comparsa depositata il 15.11.2021
a seguito di interruzione dichiarata con provvedimento DE
14.1.2021, in forza di dichiarazione DEl'avv. Bernardo Campo contenuta nelle note d'udienza DE 9.1.2021) oltreché documentata con il deposito, a cura DEla stessa, DEla relativa sentenza (cfr. allegato n. 2 alla comparsa depositata nell'interesse di CP_4
il 15.11.2021).
[...]
Il fallimento DEla parte contumace risulta, altresì, dal deposito - in allegato all'istanza DE 15.2.2023 recante richiesta di visibilità DE
fascicolo, inoltrata dal curatore Avv. Marco Merenda - di stralcio
DEla relativa sentenza n. 18/19 (RGF 17/2019 Tribunale di pag. 17/62 Barcellona P.G.).
In diritto, vale richiamare l'insegnamento DEla Suprema Corte –
risolutivo di dibattito apertosi in ordine alla data di decorrenza DE
termine perentorio ex art. 305 c.p.c. – secondo cui «Data
l'automatica interruzione DE processo conseguente all'apertura
DE fallimento, il termine per la relativa riassunzione o
prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione decorre dal
momento in cui la dichiarazione giudiziale DEl'interruzione stessa
sia portata a conoscenza di ciascuna parte. Tale dichiarazione,
qualora non già conosciuta in ragione DEla sua pronuncia in
udienza, va notificata alle parti o al curatore da uno degli
interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario» (cfr.
Cassazione civile, sez. II, 14/09/2022, n. 27063).
Restano, invece, irrilevanti a tal fine, altre forme di conoscenza che le parti possano avere avuto DEl'evento interruttivo (cfr.
Cassazione civile, sez. I, 04/07/2024, n. 18285 resa in fattispecie –
diversa da quella in trattazione ma avente analoga rilevanza con riguardo alla volontà DEle parti, diverse dagli attori in riassunzione, di riconnettere il dies a quo DEla riassunzione al momento DEl'ingresso DE dato esterno (l'evento fallimento) tra gli atti DE procedimento attraverso le forme sopra riferite - in cui la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva fatto decorrere il termine per la riassunzione dalla notificazione di pag. 18/62 un'istanza di anticipazione di udienza nella quale era citato l'intervenuto fallimento DEla parte).
Nel caso a mano, è vero che la rilevanza DE fallimento di
[...]
trova già riscontro in seno al provvedimento DE Controparte_3
16.02.2022 - nella cui parte motiva trova evidenza la richiesta proveniente dalla stessa difesa di parte attrice riassumente di
“fissazione di una nuova udienza, con concessione di un congruo termine per consentire l'integrazione DE contraddittorio, attraverso la notifica DEl'atto di riassunzione nei confronti DE curatore DE fallimento e DE curatore DEl'eredità giacente DE de cuius che sarà nominato su istanza DEl'odierna parte deducente”,
a ciò seguendo l'ordine di integrazione DE contraddittorio nei confronti DEla parte colpita da evento interruttivo – provvedimento comunicato d'ufficio (ovvero con PEC di cancelleria DE 17.2.2022) – ma la carenza di formale dichiarazione di interruzione – in uno alla carenza di specifica assegnazione di termine perentorio “per integrare il contraddittorio nei confronti
DEla (formale) parte chiamata alla eredità DE de cuius
[...]
(data di rinvio, dunque, così indicata onde consentire lo PE
svolgimento DEle attività prodromiche)” – consente di riconnettere valenza solo ricognitiva DEla necessità di integrazione DE
contraddittorio nei confronti soggetto potenzialmente chiamato alla eredità DE de cuius, subentrante nella di lui posizione pag. 19/62 (ulteriore e diversa da quella già propria di avente causa dal disponente-debitore e litisconsorte necessaria). Persona_3
La necessità di evocazione in giudizio anche DE curatore DE
fallimento di - già argomentata nel corso Controparte_3
DE procedimento e, per ragioni di economia DE mezzo giuridico,
non esitata in ulteriore stasi DE processo, al cospetto di verificazione DEl'evento interruttivo in momento processuale assimilabile a quello ex art. 300 co. V c.p.c. (risultando, il fallimento, dichiarato con sentenza DE 17/07/19, successiva alla prima ordinanza (3.12.2016) che ha disposto il passaggio alla fase decisoria o, comunque, alla ordinanza DE 28.11.2017 che ha rinviato ex art. 281 sexies c.p.c. assegnando termini per note difensive) – va, anche in questa sede, ribadita e meglio precisata.
Rileva, infatti, la giustapposizione tra l'astratta facoltà DEla
curatela fallimentare di procedere alla accettazione con beneficio d'inventario – esclusa, comunque, l'accettazione per facta
concludentia poiché dalla combinazione sistematica degli artt.
471 e 472 c.c., si ricava la possibilità di accettazione esclusivamente beneficiata, allo scopo di tenere separato il patrimonio ereditario da quello fallimentare – e la facoltà DEla
chiamata di accettare o rifiutare l'eredità DE de cuius, PE
, venendo in rilievo l'esercizio di un diritto di «natura
[...]
strettamente personale» - involgendo, la relativa scelta,
pag. 20/62 considerazioni non necessariamente né esclusivamente patrimoniali (cfr. Cass. Civ. 10/03/2008, n. 6327) – (cfr. ordinanza
DE 27.4.24).
Venendo, funditus, al cuore DEl'eccezione di estinzione, facendo applicazione DE richiamato principio – relativo alla decorrenza DE
dies a quo ex art. 305 c.p.c. dal momento in cui la dichiarazione giudiziale DEl'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte, perché conosciuta in ragione DEla sua pronuncia in udienza ai sensi DEl' articolo 176, comma 2, c.p.c., ovvero, in difetto, notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario (cfr. Cassazione
civile, sez. I , 08/07/2024, n. 18580) – nonché considerato che la parte che si costituisce in giudizio accetta il processo nello stato in cui si trova, senza, quindi, poter compiere attività che alle altre parti sono ormai precluse – dagli atti di causa risulta, tanto la notifica a – con atto successivo alla Controparte_3
ordinanza DE 27.4.24, spedito il 7.6.24 e ritirato in data 21.6.24
(cfr. allegato n.
6.6 alla nota di deposito DE 26.06.2024) – quanto,
soprattutto, la notifica al curatore avvocato Marco Merenda. La
notifica a quest'ultimo, per il vero, risulta compiuta anche anteriormente alla ordinanza DE 27.4.24, ovvero ai sensi DEla legge 53/1994 con PEC DE 10.7.2023, sempre all'indirizzo DEl'avv. Marco Merenda (cfr. allegato n.
2.6 e, altresì, ricevuta di pag. 21/62 avvenuta consegna sub allegato n.
3.6 acclusi alla nota di deposito
DE 26.6.24).
Trattasi di notifica compiuta nel rispetto DE termine perentorio indicato, formalmente ed espressamente, con l'ordinanza DE
27.4.2024 - pari a quarantacinque giorni dal dì successivo alla comunicazione DEla ordinanza (avvenuta in data 29.4.2024) –
ovvero con PEC DE 7.6.2024 (cfr. docc. allegati alla nota di deposito telematico DE 10.6.24).
Sicché, poiché anche la notifica/comunicazione con PEC di cancelleria DE 17.2.2023 – recante apertura DEla visibilità DE
fascicolo telematico a seguito di proposizione di apposita istanza – risulta effettuata all'indirizzo di posta elettronica certificata DEl'avvocato Marco Merenda, consegue la validità ed efficacia
DEla notifica DE ricorso in riassunzione, unitamente al decreto di fissazione udienza e agli altri atti e provvedimenti (tra cui l'ordinanza DE 27.4.2024) ai fini DEl'instaurazione DE
contraddittorio, anche se in ipotesi PEC diversa da quella ricavabile dalla visura.
Può, infatti, predicarsi, nella specifica fattispecie, in assenza di contestazioni mosse in maniera analitica sotto tale specifico profilo e con indicazione DE vulnus al diritto di difesa arrecato, una
sostanziale equivalenza tra la PEC DE Curatore e quella DEla
procedura fallimentare di regola comunicata al Registro DEle
pag. 22/62 Imprese (cfr. Tribunale di Napoli, decreto DE 12 novembre 2015,
n. 13712).
Anche ponendo mente alle difese spiegate dalla curatela DEla
eredità giacente – la quale ha proposto riserva d'appello avverso l'ordinanza DE 16.2.22, comunicata il 17.2.2022, provvedimento,
comunque, privo di valore di sentenza non definitiva su cui può
appuntarsi la riserva (cfr. arg. ex Cassazione civile, sez. II,
30/03/2009, n. 7626) - non può pervenirsi a risultato diverso.
All'ordinanza DE 16.2.2022 – sebbene contenente esplicitazione
DEla avvenuta dichiarazione di fallimento DEla parte contumace ed al cospetto di automatismo interruttivo ex art. 43 l.f. - non sono,
tuttavia, riconducibili le fattezze di provvedimento dichiarativo
DEla interruzione, giacché privo di formale/solenne dichiarazione in tal senso e non potendo, il termine di cui all'art. 305 c.p.c.,
decorrere dalla apertura DEla procedura concorsuale, per la necessità di dichiarazione nel giudizio.
Necessità, peraltro, nel caso in esame, coordinata – o, meglio,
DEimitata - dal principio di economia DE mezzo giuridico, stante il deposito, già con ricorso DE 30.3.2021, a cura DEla difesa degli attori (parti non colpite dall'evento interruttivo) di atto di impulso alla prosecuzione di giudizio interrotto per causa (morte DE
convenuto ) diversa da quella (fallimento DEla Persona_3
convenuta ) verificatosi, quale evento Controparte_3
pag. 23/62 interruttivo indipendente dalla sua dichiarazione, in fase successiva al passaggio alla precisazione DEle conclusioni.
La prima interruzione DE giudizio – per decesso DE convenuto
, avvenuto in data 16.10.2019 e dichiarato nelle Persona_3
note di trattazione scritta DE 9.1.2021 DE procuratore costituito avv. B. Campo – è intervenuta in un momento – ordinanza DE
14.1.2021 comunicata con PEC di cancelleria il 19.1.2021 – in cui l'evento interruttivo afferente alla sfera DEla convenuta contumace si è già verificato, sebbene non dichiarato Controparte_3
con provvedimento giudiziale.
È, inoltre, intervenuto, quando il procedimento si trovava già nella fase in cui è stato già disposto il rinvio per precisazione DEle
conclusioni e assegnati i termini per note difensive (cfr. ordinanza
DE 28.11.2017).
Una interruzione - ulteriore a quella dichiarata con ordinanza DE
14.1.2021 - avrebbe comunque portato alla necessità di integrazione DE contraddittorio anche verso la convenuta contumace e verso la curatela DE fallimento DEla stessa
(circostanza, questa DEl'ordine di integrazione DE contraddittorio,
cui si è – comunque - dato corso nell'ambito DE giudizio).
In definitiva, il contraddittorio risulta integrato nel rispetto dei termini di cui all'ordinanza DE 27.4.2024 tenuto conto, altresì,
pag. 24/62 DEla incidenza, ai sensi DEl'art. 460 co. III c.c., DEla costituzione, nel presente procedimento, di curatore DEl'eredità giacente di
. Persona_3
Merito
Ribadite, ancora una volta, le argomentazioni già esposte nell'ordinanza DE 27.4.24, in relazione alla eccezione di estinzione proposta dalla difesa di , rispetto alla Controparte_7
posizione di (nel senso che già nella Controparte_12
comparsa responsiva depositata in data 3.3.2023, prima DEla
interruzione per morte di dichiarata con Persona_2
provvedimento DE 9.3.23, ha dichiarato Controparte_12
di costituirsi “in giudizio soltanto per eccepire la propria carenza di legittimazione passiva”) – il thema disputandum ruota attorno alla revocabilità, ex art. 2901 c.c., degli atti dispositivi compiuti da successivamente al sorgere DEle ragioni di Persona_3
credito vantate dagli attori (oggi dai riassumenti , Parte_1
, , in proprio e nella qualità di Parte_2 Parte_3
eredi di e . Persona_1 Persona_2
In particolare, alla luce DEla esposizione cristallizzata in citazione e, poi, richiamata negli scritti successivi alla riassunzione, occorre distinguere tra: revoca di atti a titolo gratuito – quale l'atto di donazione ai rogiti DEla Notaia DE Persona_6
13.08.2010, N. Rep. 2748/1700, trascritto il 17.08.2010 – revoca
pag. 25/62 DEl'atto dispositivo contenuto nell'accordo di separazione consensuale DE 13.09.2010, successivamente integrato con ricorso depositato il 24.5.2011, omologato in data 7.6.2011, in virtù di decreto DE Tribunale di Barcellona PO di TO, depositato il
08.06.2011 (procedimento R.G. n. 1190/2010) – recante trasferimento/impegno al trasferimento DEla proprietà di due unità
immobiliari e versamento di complessivi Euro 1.400.000,00 – e successivo atto di cessione di beni immobiliari in Notaio
DE 18.07.2012, registrato il 23.07.2012, Persona_6
repertorio n. 3602/2372, trascritto il 24.07.2012, in favore DEla congiunta nonché revoca DEl'atto di Controparte_10
compravendita immobiliare ai rogiti DEla Notaia Per_6
DE 16.08.2010, registrato in pari data, repertorio n.
[...]
2750/1702, trascritto il 17.08.2010, in favore DEla congiunta e, ancora, revoca DEl'atto di rinuncia al diritto di Parte_4
usufrutto a ministero DEla medesima Notaia, redatto il 16.08.2010,
registrato in pari data, repertorio n. 2749/1701, in favore DEle
congiunte , Controparte_10 Parte_4 Pt_5
, , e
[...] Controparte_3 CP_4 CP_2
.
[...]
Sulla revocabilità degli atti dispositivi compiuti in adempimento degli accordi di separazione omologati dal Tribunale, non si pongono dubbi di ammissibilità trattandosi, semmai, di indagine pag. 26/62 relativa alla natura giuridica (gratuita ovvero a causa onerosa) DEl'atto medesimo.
Al riguardo, quanto agli atti di cessione immobiliare, ai fini DEla
declaratoria di inefficacia, solo l'atto traslativo DEla proprietà
degli immobili è qualificabile come atto dispositivo DE
patrimonio, produttivo DEl'effetto di privare il cedente di tali beni,
sottraendoli alla garanzia patrimoniale generica, a prescindere dalla finalità per la quale esso è stato realizzato, a nulla rilevando la successiva omologa DEle condizioni di separazione consensuale.
Vengono, infatti, in rilievo, atti dispositivi che, rivestendo la forma
DEl'atto pubblico ed implicando il trasferimento di diritti reali immobiliari, sono suscettibili di trascrizione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2657 c.c. (cfr. Cass. Civ. 21736/2013; Cass.
Civ. 11914/2008; Cass. Civ. 8516/2006; Cass. Civ. 15603/2005).
Tornando al discorso inerente alla natura giuridica, rilevante ai fini
DEla disciplina applicabile – giacché, in caso di connotazione in termini di atto a titolo gratuito, non è necessaria la consapevolezza
DE pregiudizio (consilium fraudis) da parte DE terzo beneficiario
DEl'atto medesimo – la normale assenza di corrispettivo, in mancanza di qualunque riferimento ad elementi connotativi DEla
funzione solutorio-compensativa correlata al trasferimento DEl'immobile, fa propendere per la natura gratuita DEl'atto (seppur pag. 27/62 non pienamente sovrapponibile alla donazione di diritto comune).
Nella specie, sono configurabili, anzitutto, con riferimento a tutti gli atti negoziali comunque compiuti dal disponente, i requisiti relativi alla esistenza di ragione creditoria e, altresì, DEla sua anteriorità rispetto all'atto impugnato (o meglio agli atti impugnati).
Al riguardo – così prendendo posizione, respingendole, in ordine alle difese facenti capo al convenuto originariamente costituito,
cristallizzate in atti e relative, segnatamente, alla natura sub judice DE “credito alla cui tutela è finalizzata l'azione oggi incoata”; alla mancanza di eventus damni, stante l'oggetto degli atti di vendita, ovvero “terreni di esiguo e modesto valore o di porzioni di
immobili DE tutto fatiscenti e/o, ancora privi di rifiniture, in
condizioni tali , quindi, da non poter certo essere oggetto di stima
maggiore rispetto a quella di cui si è tenuto conto nei contratti di compravendita”; alla inesistenza di diminuzione patrimoniale, stante la persistenza di titolarità, di “ben cinque unità immobiliari il cui valore supera abbondantemente l'eventuale pretesa
risarcitoria che dovesse essere riconosciuta alle controparti in esito alla decisione circa la sussistenza DE credito” (cfr. memoria
ex art. 183 cpc 1° termine a firma avv. Bernardo Campo) – vale osservare che è sufficiente l'insorgere DEla posizione debitoria in capo al debitore, indipendentemente dalla circostanza che il debito pag. 28/62 sia certo e determinato nel suo ammontare o che sia scaduto ed esigibile (cfr. Cass. 2748/2005; Cass. 17356/2011; Cass.
13446/2013).
Sicché, pacifica – oltreché documentata (cfr. doc. n. 5 in allegato alla seconda memoria istruttoria degli attori) – la circostanza relativa alla presenza di capo condannatorio al pagamento di somme di denaro a carico di ed a favore di Persona_3
- di cui gli attori deducono, già senza Persona_1
contestazione altrui, la propria qualità di eredi (qualità
riscontrabile anche dalla lettura DEla sentenza n. 21/2008) –
derivante dalla sentenza DE Tribunale di Barcellona P.G., DE
18.01.2008, depositata in pari data, n. 21/2008, Cron. N. 249/08
(cfr. doc. n. 5 cit.) - recante scioglimento DEl'impresa familiare costituita con atto in Notar in data 11.11.1977 e, Persona_4
per ciò che qui maggiormente interessa, recante condanna di
al pagamento in favore degli attori, DEla Persona_3
liquidazione DEla quota di partecipazione, ivi compreso l'avviamento, oltre interessi legali dal 19.12.1986 al soddisfo -
indifferenti, rispetto alla presenza di sentenza provvisoriamente esecutiva, si rivelano le difese che ruotano attorno alla pendenza di giudizio ex art. 404 c.p.c. proposto dalla avente causa DE debitore,
– pendenza sussistente all'atto di Controparte_10
introduzione DE presente giudizio e su cui, peraltro, non consta pag. 29/62 deduzione diversa ed ulteriore a cura DEle parti interessate (nel senso di avvenuta definizione DE procedimento n. R.G. 1491/2010 in maniera da pregiudicare l'accoglimento DEla actio pauliana)
(cfr. doc. n. 4 allegato alla seconda memoria istruttoria parte attrice) – ovvero di appello (procedimento R.G. n. 1007/10, pendente innanzi alla Seconda Sezione DEla Corte d'Appello di
Messina).
Indipendentemente dalla tardività-inammissibilità DE gravame – comprovata, all'atto DEla instaurazione DE giudizio, da deduzione incontestata circa la declaratoria di inammissibilità DEl'inibitoria avverso la sentenza di prime cure (21/2008) costituente fonte DEle ragioni di credito legittimanti l'azione interposta ex art. 2901 c.c. e documentata in atti (cfr. doc. n. 2 allegato alla seconda memoria istruttoria di parte attrice) – in ogni caso, proprio la funzione tipica
DE rimedio conservativo azionato, determina la adeguatezza ed idoneità, ai fini DEl'accoglimento, di una pretesa creditoria anche non definitivamente accertata.
Sicché, il primo requisito richiesto ex art. 2901 c.c. – esistenza di credito anteriore al compimento DEl'atto - è configurabile con riguardo a tutti gli atti dispositivi compiuti in vita da PE
, oggetto di impugnazione.
[...]
Configurabile, altresì, alla stregua DE quadro assertivo e documentale acquisito, è il requisito oggettivo DEl'eventus damni pag. 30/62 inteso quale pericolo di pregiudizio che l'atto dispositivo arreca alla soddisfazione DE credito in via coattiva, rendendola –
quantitativamente o qualitativamente – maggiormente onerosa o difficile.
Al riguardo – così contestando le difese DE convenuto sopra esposte, nonché DEle altre parti che ad esse hanno prestato adesione (tra cui, segnatamente, le convenute difese a ministero
DEla avvocata Daniela Cultrera) - «in tema di azione revocatoria
ordinaria non è richiesta la totale compromissione DEla
consistenza patrimoniale DE debitore, ma soltanto il compimento
di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento DE
credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa
DE patrimonio DE debitore, ma anche in una modificazione
qualitativa di esso. Tale rilevanza quantitativa e qualitativa
DEl'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che
agisce in revocatoria, mentre è onere DE debitore, per sottrarsi
agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia
tale da soddisfare ampiamente le ragioni DE creditore»(cfr. Cass.
7767/2007; Cass. 1896/2012; Cass. 1902/2015; Cass.
13172/2017).
Nella specie, già dalla valutazione congiunta tra il valore DE
credito accertato nella sentenza di primo grado – gravato dagli interessi aventi, perdipiù, data di decorrenza ancorata alla pag. 31/62 proposizione DEla domanda giudiziale (19.12.1986) – e la quantità
di beni ceduti, in forma sia gratuita che onerosa, si rende configurabile l'eventus damni in tutte le ipotesi.
D'altra parte, priva di prova è rimasta la circostanza DEla residua capienza DE patrimonio DE debitore mancando, al riguardo,
adeguata prova documentale – oltreché, a monte, deduzione articolata in maniera specifica anche attraverso una consulenza tecnica di parte illustrativa DE valore dei beni residui - idonea a dimostrare che al netto dei beni dismessi, il patrimonio DE
disponente fosse in grado di garantire il soddisfacimento DE
credito peraltro di ingente quantità, accertato nella sentenza n.
21/2008 (rispetto alla quale, si è detto, ininfluente è la eventuale natura non definitiva DEl'accertamento e DE condannatorio recato).
Non rileva, infatti, in segno contrario, la ordinanza di assegnazione
DE 17.9.2012, prodotta dalla difesa DE convenuto, in quanto essa è
dimostrativa, al più, di un credito ingente (oltre seicentomila euro)
vantato proprio da uno dei beneficiari (la coniuge) DEle
disposizioni impugnate (cfr. doc. allegato alla terza memoria istruttoria di parte convenuta a firma avv. Campo).
In ogni caso, la circostanza provata – ovvero la percezione di reddito pensionistico erogato dall – è, di per sé sola, non in CP_19
grado di vincere la presunzione di pericolo di pregiudizio al pag. 32/62 cospetto DEla qualità dei beni oggetto di dismissione (immobili)
rispetto al reddito da pensione (denaro normalmente volatile) e, altresì, rispetto all'entità DE debito per cui è azionata la cautela
(dalla sentenza n. 21/2008, in particolare, si legge la condanna di in favore degli attori – già in quella sede aventi Persona_3
causa da originario attore con citazione Persona_1
notificata il 19.12.1986 - al pagamento DEla somma di €
269.818,71, oltre interessi dal 19.12.1986 al soddisfo, “a titolo di
liquidazione DEla quota di partecipazione, ivi compreso
l'avviamento”).
Diverso, invero, sarebbe stato il caso di beni mobiliari quali depositi bancari o altre forme di risparmio, dotate di entità tale da vincere la presunzione di incapienza oltreché, a monte, la titolarità
di cespiti dimostrabile attraverso visure (catastali o, meglio,
ipotecarie).
Né, peraltro, paralizza l'accoglimento DEla azione, la dedotta destinazione dei proventi DEle vendite al pagamento di debiti scaduti.
Al riguardo – premesso che tale dato è dallo stesso convenuto disponente (oggi, per la sua posizione, la curatela DEla eredità
giacente e la chiamata , unitamente al Controparte_3
curatore DE di lei fallimento (legittimato alla accettazione beneficiata) riferito ai soli atti a titolo oneroso e non anche a quelli pag. 33/62 a causa gratuita - è sufficiente evidenziare che per conseguire l'esenzione dalla revocatoria ordinaria, è necessario che il debitore dimostri la strumentalità DEla vendita di quel bene rispetto alla necessità di estinguere il debito, provando che questa era l'unico modo per poter estinguere il debito (cfr. Cassazione civile , sez. III
, 16/11/2023 , n. 31941).
Nella specie, una prova di tal fatta non è ricavabile dagli atti di causa risultando, l'esenzione, meramente invocata senza, di contro,
deduzione specifica in ordine al tipo di debito (ed alla sua esistenza) da soddisfare mediante l'unica possibile attività
liquidatoria (vendita di beni).
La deduzione, DE resto, è contrastante con la riferita residua capienza DE patrimonio DE debitore, con tutte le conseguenze ex
artt. 2729 c.c. e 116 c.p.c.
Se il patrimonio residuo costituito dalle cinque unità immobiliari – ovvero, stando alle difese, “porzioni di un intero edificio sito in
Barcellona P.G. via Agrigento n. 23, in catasto identificato al fg.
22 DE Comune di Barcellona P.G., part. 893 sub 2, sub3, sub 4,
sub 5 e sub 6, composto da : piano terra;
piano 1° interno 1;piano
1° interno 2; piano 2° interno 3;piano 2°, interno 4” (cfr. memoria
ex art. 183 cpc 1° termine) – è sufficiente a tacitare l'ingente credito portato dalla sentenza n. 21/2008, viene a cadere, in difetto di una più puntuale ed articolata ricostruzione DEl'andamento dei pag. 34/62 debiti, la strumentalità DEl'alienazione di quel bene rispetto all'esigenza di estinguere il debito, oltreché la unicità (i.e. che detta vendita rappresentava l'unico modo per poter saldare il debito).
Le superiori argomentazioni valgono a confutazione DEle difese facenti capo a Parte_4 Parte_5 CP_2
, e , in
[...] Controparte_3 CP_4 Controparte_10
quanto aventi medesimo tenore contenutistico (cfr., per tutte,
memoria ex art. 183 co. VI n. 1) c.p.c. a firma avv.ta Daniela
Cultrera).
L'eventus damni, allora, è predicabile, anzitutto, con riguardo agli atti gratuiti contenuti nell'unico atto di donazione ai rogiti DEla
Notaia DE 13.08.2010, registrato il Persona_6
16.08.2010, N. Rep. 2748/1700, trascritto il 17.08.2010, recante attribuzioni a favore DEla coniuge ( ) e Controparte_10
DEle figlie , , Parte_5 Controparte_3 CP_4
e ) aventi ad oggetto, rispettivamente
[...] Controparte_2
seguendo l'ordine indicato, i seguenti cespiti: i) due unità
immobiliari - abitazione in villini, negozi e botteghe - site in
Barcellona PO di TO, Via Agrigento n. 10, registrate al foglio n. 22, particelle nn. 652, sub 5, 2 e 3 catasto fabbricati;
ii) due unità immobiliari - abitazione in villini, fabbricato - site in
Barcellona PO di TO, rispettivamente, in Via Agrigento n.
pag. 35/62 10, al foglio 22, particella 652, sub 4, DE catasto fabbricati e in
Via Strada Statale Oreto s.n.c., catasto fabbricati foglio 6,
particella 709 , sub 7, la proprietà per la quota di ¼ di altre due unità immobiliari - fabbricato, terreni – site in Barcellona
PO di TO, Via Strada Statale Oreto, al foglio 6, particella
709, sub 3 e al foglio 6 particella 707 DE catasto fabbricati, nonché
la quota di ½ di n. 1 unità immobiliare – fabbricato - sita in
Barcellona PO di TO, Via Strada Statale Oreto, foglio 6,
particella 709, sub 13 DE catasto fabbricati;
iii) la quota di ¼ di due unità immobiliari – fabbricato, terreno-site in Barcellona
PO di TO, Via Strada Statale Oreto, al foglio 6, particella
709, sub 3 e foglio, particella 707 DE catasto fabbricati, la piena proprietà di una unità immobiliare – fabbricato – sita in Barcellona
PO di TO, Via Strada Statale Oreto, foglio 6, particella 709,
sub 8 DE catasto fabbricati, nonché la quota di ½ di una unità
immobiliare – fabbricato - sita in Barcellona PO di TO, Via
Strada Statale Oreto, foglio 6, particella 709, sub 13 DE catasto fabbricati;
iv) due unità immobiliari – fabbricato, terreno – site in
Barcellona PO di TO, Via Strada Statale Oreto, al foglio 6,
particella 709, sub 3 e al foglio 6, particella 707 DE catasto fabbricati, la piena proprietà di tre unità immobiliari – fabbricati -
site in Barcellona PO di TO, Via Strada Statale Oreto, al foglio 6, particella 709, sub 4, 9 e 10 DE catasto fabbricati, nonché
pag. 36/62 la quota di ½ di n. 1 unità immobiliare – fabbricato - sita in
Barcellona PO di TO, Via Strada Statale Oreto, al foglio 6,
particella 709, sub 14 DE catasto fabbricati;
v) la quota di ¼ di due unità immobiliari – fabbricato, terreno - site in Barcellona PO di
TO, Via Strada Statale Oreto, al foglio 6, particella 709, sub 3 e al foglio 6, particella 707 DE catasto fabbricati, la quota di ½ di nn. 1 unità immobiliare – fabbricato - sito in Barcellona PO di
TO, Via Strada Statale Oreto, al foglio 6, particella 709, sub 14
DE catasto fabbricati, nonché la piena proprietà di tre unità
immobiliari – fabbricato - site in Barcellona PO di TO,
Via Strada Statale Oreto, al foglio 6, particella 709, sub 5, 11 e
12 DE catasto fabbricati.
L'eventus damni ricorre, altresì, per le disposizioni a titolo
oneroso e, segnatamente, per: i) atto di compravendita immobiliare in Notar DE 16.08.2010, registrato Persona_6
in pari data, repertorio 2750/1702, trascritto il 17.08.2010, registro particolare n. 18471, registro generale n. 27258 di vendita in favore DEla figlia n. 1 unità immobiliare, sita in Parte_4
Barcellona PO di TO, Via Agrigento n. 10, di circa 120
(centoventi) metri quadrati, al foglio 22, particella 652, sub. 6 DE catasto fabbricati, al prezzo complessivo di € 30.000,00
(trentamila), il cui versamento è stato rateizzato a mezzo n. 6
assegni bancari non trasferibili DEl'importo di € 5.000,00
pag. 37/62 cadauno (cfr. doc. n. 7 fascicolo attoreo); ii) atto di compravendita in Notar DE 02.09.2010, registrato il Persona_6
08.09.2010, repertorio n. 2754/1705, trascritto il 10.09.2010,
registro particolare n. 19587, registro generale n. 28728, recante vendita, da parte DEl'impresa , in persona DE Persona_3
costituito suo titolare, in favore DEla figlia una Parte_4
unità immobiliare, consistente in appezzamento di terreno sito in Barcellona PO di TO, contrada Oreto, DEla superficie catastale di 1399 (milletrecentonovantanove) metri quadrati, al foglio 6, particelle 472, 471, 670 e 672 DE catasto terreni, al prezzo complessivo di € 40.000,00 (quarantamila), il cui versamento è stato rateizzato a mezzo n. 8 assegni bancari non trasferibili DEl'importo di € 5.000,00 cadauno (cfr. doc. n. 8
fascicolo attoreo).
Occorre affrontare il discorso in relazione alle due tipologie di atti compiuti dal debitore dopo il sorgere DE credito, ovvero le disposizioni in esecuzione di accordi di separazione e la rinuncia
– portata dal rogito DE 16.08.2010 a ministero DEla Notaia dott.ssa – in favore DEle nude proprietarie Persona_6
e/o degli altri usufruttuari aventi diritto, ovvero Controparte_10
, , , ,
[...] CP_4 Parte_5 Controparte_2
avente ad oggetto il diritto di usufrutto su Parte_4
complessive otto (n. 8) unità immobiliari, ovvero su beni pag. 38/62 immobili siti in SA LU DE ME (trascrizione DE 18.08.2010,
registro particolare n. 18532, registro generale n. 27333;
trascrizione DE 18.08.2010, registro particolare n. 18533, registro generale n. 27334; trascrizione DE 18.08.2010, registro particolare n. 18535, registro generale n. 27336) - in particolare, sul fondo rustico sito in SA LU DE ME, Contrada Previti – Badia,
DEla superficie catastale di 2120 (duemilacentoventi) metri quadrati, al foglio 36, particelle 471 e 480 DE catasto terreni;
sul fondicello sito in SA LU DE ME, contrada Botte, DEla
superficie catastale di 1470 (millequattrocentosettanta) metri quadrati, al foglio 36, particelle 224 e 734 DE catasto terreni;
sul fondo sito in SA LU DE ME, Contrada Botte, DEla
superficie catastale di 3300 (tremilatrecento) metri quadrati, al foglio 36, particella 736 DE catasto terreni;
sul fondicello sito in
SA LU DE ME, Contrada Botte, DEla superficie catastale di 1394 (milletrecentonovantaquattro) metri quadrati, al foglio 36, particella 418 DE catasto terreni;
sul fondo rustico sito in SA LU DE ME, Contrada Botte, in più corpi, DEla
superficie catastale complessiva di 7.374
(settemilatrecentosettantaquattro) metri quadrati, al foglio 36,
particelle 304, 356, 364, 365, 367, 368, 406, 407, 414, 569, 737;
sul fondo agricolo sito in SA LU DE ME, Contrada
Femminamorta, DEla superficie catastale complessiva di 5.440
pag. 39/62 (cinquemilaquattrocentoquaranta) metri quadrati, foglio 16,
particelle 273 e 618 DE catasto terreni;
sul fondo rustico sito in
SA LU DE ME, contrada Femminamorta, DEla superficie catastale di 3.858 (tremilaottocentocinquantotto) metri quadrati,
foglio 27, particella 142 DE catasto terreni - e su beni immobili siti in Patti (trascrizione DE 18.08.2010, registro particolare n.
18534, registro generale n. 27335) - in particolare, sul terreno sito in Patti, Contrada Gallo, DEla superficie catastale di 4.580
(quattromilacinquecentottanta) metri quadrati, al foglio 30,
particelle 286 e 287.
Al riguardo, partendo dagli atti dispositivi compiuti in esecuzione di accordi di separazione, vale, anzitutto, osservare – così
prendendo posizione, confutandole, in ordine alle difese DE
(spiegate in atti prima DE decesso) con cui si assume la PE
non revocabilità DEle attribuzioni in favore DEla ex coniuge in quanto il negozio che contiene la Controparte_10
previsione ha effetti “meramente obbligatori e, in quanto tale, non
può costituire atto di disposizione DE patrimonio avverso il quale promuovere l'azione di cui all'art. 2901 c.c.” (cfr. memoria ex art. 183 co. VI n.1) c.p.c. a firma avv. Campo e, DE pari, memoria a firma avv.ta Daniela Cultrera) – che oggetto di revoca è la cessione operata con rogito DE 18.07.2012, registrato il
23.07.2012, repertorio n. 3602/2372, trascritto il 24.07.2012,
pag. 40/62 registro particolare n. 15547, registro generale n. 19615 in quanto atto dotato di effetti traslativi ed avente forma notarile pubblica
(cfr. doc. n. 10 fascicolo attoreo).
La declaratoria di inefficacia – alla luce DEla giurisprudenza richiamata supra – non attinge gli accordi a contenuto non patrimoniale (quali, segnatamente, quelli sullo status).
Sicché, ferma la natura obbligatoria DEl'impegno al
trasferimento dei beni – tale essendo il valore DEle dichiarazioni riportate nel ricorso depositato il 13.9.2010 e, poi, nel ricorso integrativo depositato il 24.5.2011, a prescindere dalla formula adoperata (“trasferisce” e “Trasferimento di beni”) ma, soprattutto, tenuto conto DEla clausola di “esonero DEl'ufficio dagli
adempimenti relativi alla trascrizione DE trasferimento immobiliare” apposta ed accompagnata dalle sottoscrizioni dei coniugi (cfr. doc. denominato “decreto” in Parte_11
allegato alla memoria 3° termine art. 183 co. VI c.p.c. a firma avv.ta Daniela Cultrera) refluente, ad un tempo, sul terreno DEla
carenza di attestazione DE cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all' art. 29, comma 1-bis, l. n.
52 DE 1985, come introdotto dall' art. 19, comma 14, d.l. n. 78 DE
2010, conv., con modificazioni, dalla l. n. 122 DE 2010, richiesta a fini traslativi (cfr. Cassazione civile , sez. III , 19/12/2024, n.
33360) – è, senz'altro, atto dispositivo revocabile quello contenuto pag. 41/62 nel rogito DE 18.07.2012, in quanto atto in forma notarile pubblica idonea alla trascrizione e, quindi, alle esigenze di certezza sottese alla pubblicità immobiliare, avente ad oggetto, appunto, la cessione di beni in esecuzione DE decreto di separazione consensuale DE Tribunale di Barcellona PO di TO R.G. n.
1190/2010, in favore DEla ex coniuge , Controparte_10
ovvero, la piena proprietà DEl'immobile sito in Barcellona PO
di TO, Via Statale Oreto n. 104, censito al foglio 22, particella
546 sub. 3 DE catasto fabbricati.
Ciò posto, va qui trattata – per comodità espositiva, trattandosi di fattispecie peculiari di revoca – la questione DEla gratuità DEl'atto al fine DEl'atteggiarsi DE requisito soggettivo DEla scientia
damni.
Dal tenore DEle clausole DEl'accordo di separazione omologato,
non emerge elemento utile alla assegnazione di una causa diversa da quella sostanzialmente non onerosa, per lo spostamento patrimoniale programmato.
In termini piani, la cessione attuata con rogito DE 18.07.2012 è
inquadrabile in termini di atto a titolo gratuito – seppur non tipizzabile quale donazione – avuto riguardo al riferimento alle capacità reddituali e patrimoniali DE coniuge disponente (i.e. il convenuto cui oggi è subentrata la curatela DEla Persona_3
eredità giacente) al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio,
pag. 42/62 alla durata DElo stesso, in relazione al cessare DEla originaria –
esistente – comunione materiale e spirituale.
Sicché, quale atto a titolo gratuito, la detta cessione è revocabile perché presenta, altresì, il requisito subiettivo (c.d. consilium
fraudis ) da ricercarsi unicamente nella sfera DE disponente.
Al riguardo, tale elemento soggettivo - per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti, come nella specie, successivamente al sorgere DE credito - non va identificato con una vera e propria intenzione di nuocere ai creditori.
È, piuttosto, sufficiente la consapevolezza, da parte DE debitore (e non anche DE terzo beneficiario) DE pregiudizio che viene arrecato alle ragioni creditorie dall'atto di disposizione.
Di tale consapevolezza la prova può essere fornita anche mediante presunzioni.
Nel caso a mano, la consapevolezza in testa al disponente può
inferirsi e radicarsi nel complesso degli elementi relativi alla concatenazione contrattuale calata nel contesto cronologico,
ovvero intesa come coacervo di atti di disposizione realizzati in plurime sedute notarili, nei riguardi di soggetti esclusivamente appartenenti alla famiglia nucleare – la coniuge poi separatasi e le figlie – a seguito DEl'esito non vittorioso DE giudizio intrapreso da uno dei membri ( cui sono subentrate le parti Persona_1
pag. 43/62 attrici DE giudizio in epigrafe) DEla impresa familiare costituita con atto in Notar in data 11.11.1977. Persona_4
Tale elemento soggettivo sorregge, ad un tempo, oltre alla cessione operata con rogito DE 18.07.2012, anche gli atti di disposizione –
sopra identificati quanto a destinatarie e oggetto – contenuti nel rogito DE 13.08.2010, registrato il 16.08.2010, N. Rep.
2748/1700, trascritto il 17.08.2010 (atto di donazione in Notaio
. Persona_6
L'elemento soggettivo in questione, inoltre, è predicabile – proprio in virtù DEla evidenziata concatenazione, intesa come sequenza temporale di atti dispositivi realizzata in epoca successiva al deposito DEla sentenza n. 21/2008, recante un capo di condanna nei confronti DE di non modesta entità – anche rispetto alla PE
posizione DEla coniuge e DEle figlie beneficiarie degli atti traslativi portati dalle compravendite immobiliari.
Ove si avesse voluto dare corpo ad un mero assetto distributivo dei beni in ambito familiare – come dedotto dalla difesa DEl'originario convenuto debitore – si sarebbero potuti adoperare strumenti alternativi quali il testamento – specie se si considera che lo stesso supera i problemi legati alla non perfetta commerciabilità degli immobili (perché privi di licenza, permesso, sanatoria o altre ragioni di abuso edilizio) – ovvero, comunque, lo stesso atto di donazione ma in epoca disancorata dal momento DE cristallizzarsi pag. 44/62 DEla condanna alla liquidazione DEla quota di partecipazione e DEl'avviamento.
A ciò si giustappone – quale indizio che corrobora la consapevolezza DE debitore e DEle sue aventi causa - il dato relativo alle modalità di corresponsione DE prezzo di vendita dei cespiti, ovvero versamento rateizzato a mezzo assegni bancari,
presente sia nella compravendita immobiliare a in Notar Per_6
DE 16.08.2010, sia nella successiva compravendita in
[...]
Notar DE 02.09.2010, entrambe a favore DEla Persona_6
figlia . Parte_4
Anche la presenza di clausola recante convenzione per l'assegnazione dapprima DEla somma di euro 800.000,00 e, di poi,
DEla somma di euro 600.000,00 in favore DEla coniuge nel contesto DEla omologa DEla separazione, è elemento che milita,
più che smentire, in direzione confermativa DEla consapevolezza di agire, tramite gli atti di dismissione DE patrimonio verso i congiunti prossimi, a detrimento DEla garanzia ex art. 2740 c.c.
valevole verso i creditori (i.e. gli odierni attori).
Difficile, infatti, il riscontro – a livello statistico ed in rapporto al tessuto sociale ed ambientale di riferimento – di una separazione connotata da così tante elargizioni (anche se a livello di impegno al trasferimento).
pag. 45/62 Né, poi, osta alla configurabilità DE requisito soggettivo, la reazione esternata dalla ex coniuge, esitata nella ordinanza di assegnazione DE 17.2.2012 non valendo a far cadere la consapevolezza DEla forte contrazione DEle possibilità di soddisfazione DE credito vantato dagli attori (cfr. doc. allegato alla terza memoria istruttoria DE convenuto).
Resta, dunque, da esaminare, l'atteggiarsi DEla rinuncia all'usufrutto.
A fronte DEle difese DE convenuto e di quelle, di analogo tenore,
DEle aventi causa dal disponente (la coniuge e le figlie costituite a ministero DEla avv.ta Cultrera) – per cui la revoca DEla rinuncia all'usufrutto sarebbe impedita trattandosi di “negozi unilaterali non recettizi, ad effetti puramente abdicativi”, con l'effetto -
espansione DEla nuda proprietà – di natura legale tale da rendere non ammissibile un rifiuto da parte DE nudo proprietario e, comunque, mancando, “in questa ipotesi, quel consilium fraudis
che la legge
individua tra i presupposti DEl'azione revocatoria” (cfr. memorie
ex art. 183 co. I c.p.c. a firma avv.ta Cultrera e avv. Campo) - vale osservare che anche la rinuncia all'usufrutto può sussumersi tra gli atti dispositivi produttivi di quella situazione di più incerta o difficile soddisfacimento DE credito, anche sub specie di modificazione qualitativa DE patrimonio DE debitore (cfr. arg. ex
pag. 46/62 Cassazione civile sez. III, 19/07/2018, n.19207 recante rigetto di ricorso proposto avverso statuizione di merito avente ad oggetto dichiarazione di inefficacia DEl'atto di donazione DEla nuda proprietà unitamente a quello, di poco successivo, di rinuncia al diritto di usufrutto sulla medesima proprietà).
Nella specie, già le corpose allegazioni attoree dimostrano l'esistenza DEla esistenza DEla variazione quantitativa e qualitativa DEl'atto di disposizione in commento – i.e. atto in
Notar DE 16.08.2010, registrato in pari Persona_6
data, repertorio n. 2749/1701 anche questo oggetto di produzione in atti (cfr. doc. n. 9 fascicolo attoreo) - e DEla sua rilevanza, apprezzabile non già in un'ottica atomistica – ovvero singolarmente considerato l'atto abdicativo – ma in un quadro complessivo caratterizzato dalla produzione di un unico effetto: il trasferimento immobiliare dei beni facenti capo al debitore
. Persona_3
La rinuncia all'usufrutto, DE resto, produce l'effetto di privare di ogni facoltà di godimento il debitore disponente, impedendogli –
in conseguenza DEla espansione DEla piena proprietà a favore
DEle nude proprietarie – il compimento di attività altrimenti consentite, certamente produttive di reddito quali, segnatamente, la locazione o l'affitto (se si tratta di fondi).
Se si considera, poi, l'estensione dei terreni (fondi) oggetto DEla pag. 47/62 rinuncia formalizzata con atto notarile – esemplificando, terreno sito in Patti, Contrada Gallo, DEla superficie catastale di 4.580
(quattromilacinquecentottanta) metri quadrati, al foglio 30,
particelle 286 e 287; ovvero, ancora, fondo rustico sito in SA
LU DE ME, contrada Femminamorta, DEla superficie catastale di 3.858 (tremilaottocentocinquantotto) metri quadrati, foglio 27,
particella 142 DE catasto terreni – si trae, ulteriormente, conferma DEla realizzazione, tramite lo schema DEl'atto abdicativo (pur sempre di natura negoziale) di una riduzione DE patrimonio DE
debitore, potenzialmente dotato di capacità produttive/potenzialità
edificatorie e, quindi, di valore utile in rapporto alla pretesa creditoria.
Anche di tale atto, quindi, va pronunciata la revoca ricollegandosi alla sequenza – cronologicamente osmotica – di atti traslativi di dismissione DE patrimonio, sorretto anche questo dalla consapevolezza di contribuire alla contrazione DEla garanzia generica ex art. 2740 c.c.
Sicché, entro i limiti superiormente tracciati, va accolta la domanda tesa alla dichiarazione di inefficacia, tenuto conto DEla
circostanza – dedotta in atti, peraltro, dalla stessa difesa di CP_4
che ha richiesto, per tale ragione, risarcimento DE danno in
[...]
via riconvenzionale – relativa alla trascrizione DEla domanda, utile a rafforzare l'interesse ad una pronuncia di merito.
pag. 48/62 Legittimati passivi DEl'actio pauliana sono le aventi causa – quali contraenti beneficiarie a titolo oneroso o gratuito litisconsorti necessarie – ovvero , , Controparte_10 Parte_5
, e , Controparte_3 CP_4 CP_2 CP_2
. Parte_4
Legittimato passivo – subentrante nella posizione DE debitore,
deceduto in data 16.10.2019 – è la curatela DEla eredità giacente di
. Persona_3
e la curatela DE fallimento DEla stessa, Controparte_3
dichiarato con sentenza n. 18/2019, invero, sono stati evocati quali chiamati alla eredità DE de cuius aventi facoltà di accettazione (la curatela solo in via beneficiata).
Carenti, invece, di legittimazione passiva sono i discendenti DE de
cuius che hanno formalizzato rinuncia alla eredità (per le parti già
evocate come litisconsorti necessarie, vale ribadirlo, la legittimazione passiva va esclusa limitatamente alla posizione di subentranti nella veste DE debitore disponente e rinuncianti alla di lui eredità).
In particolare, dagli atti di causa e dalla documentazione acquisita,
privi di legittimazione sono – come già evidenziato in atti -
Controparte_10 Parte_4 Parte_5
i germani Alberto, e CP_4 Controparte_2 CP_8
pag. 49/62 (per rappresentazione DEla quota di ), CP_9 Parte_4
i germani e (quali fili Controparte_7 Controparte_12
ex filia di chiamati per rappresentazione). Parte_5
Discorso diverso – ad integrazione di quanto rilevato con ordinanze DE 16.2.22 e DE 27.4.24 – proprio con riguardo alla posizione DEla convenuta . Controparte_3
Dagli atti di causa, infatti, risulta anche la rinuncia dalla stessa presentata alla cancelleria DE Tribunale (cfr. allegato n. 2) alla comparsa in riassunzione depositata dall'avv. Cicala in data
13.11.24).
Tale dichiarazione determina l'acquisto, in capo ai germani
DEla qualità di chiamati alla eredità, in quanto legittimati CP_5
ad accettare o rinunciare alla eredità relitta dal de cuius.
Sono, infatti, gli stessi ad allegare che la intervenuta rinuncia, operata dalla propria madre, in fase di registrazione “comporta che
nella quota DEla rinunciataria Controparte_3
subentrano per rappresentazione i deducente fratelli ” (cfr. CP_5
note di trattazione scritta DE 13.11.24 a firma Avv. Paolo
Genovese).
Ferma la facoltà DE curatore di agire ai sensi DEl'art. 44 l.f. –
norma generale che prevede la inefficacia relativa, rispetto ai creditori concorsuali, di tutti gli atti compiuti dal fallito dopo la pag. 50/62 dichiarazione di fallimento – ovvero di acquisire al fallimento tutte le utilità che il fallito consegue nel corso DEla procedura –
risultando, alla attualità, non caducata la rinuncia formalizzata anche da superflua, anzitutto, è la Controparte_3
concessione di rinvio a seguito di istanza - così testualmente: “si
chiede un rinvio DEla causa per consentire ai sigg.ri CP_5
e di valutare se accettare o meno
[...] CP_11
l'eredità pro quota di a cui ha rinunciato la Persona_3
perché solo ora gli stessi Controparte_3
possono definirsi chiamati per legge alla quota di eredità DE
signor , quali filli di ex Persona_3 Controparte_3
filia DE de cuius” - formulata dalla difesa dei germani CP_5
«La DEazione che segue alla apertura DEla successione, pur
costituendo un presupposto DEla qualità di erede, non è sufficiente
per l'acquisto di tale qualità, la quale viene acquistata se
il chiamato accetta di essere erede, o mediante una dichiarazione
di volontà, oppure in dipendenza di un comportamento
obiettivamente acquiescente» (cfr. Cassazione civile, sez. III,
20/10/2014, n. 22223).
Sicché, poiché la legitimatio ad causam non sussiste in capo al semplice chiamato all'eredità – quali, in tesi, i germani – CP_5
ma, piuttosto, in via esclusiva, in capo all'erede - tale per effetto di accettazione, espressa o tacita, DE compendio ereditario -
pag. 51/62 occorrendo, pur sempre, la materiale accettazione – posto che l'assenza DEla qualità di erede esclude la legitimatio ad causam e la relativa mancanza è rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado
– consegue che legittimo contraddittore è la curatela DEla eredità
giacente di tenuto conto, altresì, DEla regola Persona_3
generale prevista ex art. 460 co. III c.c.
Sicché, anche tali chiamati vanno dichiarati privi di legittimazione passiva a stare in giudizio in rappresentanza
DEl'eredità, rispetto alla domanda (a contenuto conservativo) dei creditori DE de cuius.
L'accoglimento DEl'actio pauliana determina logicamente – prima ancora di ogni considerazione giuridica sulla ammissibilità e fondatezza – l'impossibilità di accogliere la domanda riconvenzionale risarcitoria spiegata da . CP_4
Le spese seguono la soccombenza e si pongono in solido a carico
DEle parti convenute quali litisconsorti necessarie aventi causa dal disponente dei cui atti impugnati si è trattato.
Non partecipano all'onere DEle spese le parti prive di legittimazione passiva: , ed , Parte_6 CP_8 CP_9
Controparte_12 Controparte_7 [...]
Controparte_10 Parte_4 Parte_5 CP_4
,
[...] Controparte_2
pag. 52/62 Nei rapporti con gli attori in riassunzione, a tal proposito, le stesse vanno compensate attesa la manifestazione, da parte DEla difesa attorea, di contegno non ostativo ma, al contrario, di presa d'atto
DEla rinuncia alla eredità avvenuta, peraltro, con atti ricevuti da notaio in epoca successiva alla dichiarazione di decesso di
[...]
, con arco temporale intercorso di non modesta rilevanza PE
(decesso il 16.10.2019; rinunce nel corso DE 2022).
Del pari sono escluse la curatela fallimentare contumace – in quanto parte evocata per integrazione DE contradittorio - e la curatela DEl'eredità giacente.
Quest'ultima, infatti, pur contrastando l'accoglimento DEla domanda, ha concluso: “Nel merito, il deducente curatore
DEl'eredità giacente (che, lo si ricorda, svolge una funzione di
munus publicum, con specifica finalità di conservazione ed
amministrazione DE patrimonio ereditario a garanzia anche dei
creditori) rileva che, nell'ipotesi in cui il Giudicante riterrà, alla
luce DE compendio istruttorio, la sussistenza dei ricordati
presupposti di cui all'art. 2901 c.c., dovrà essere dichiarata
l'inefficacia nei confronti di parte attrice di quegli atti dispositivi
che risulteranno pregiudizievoli DEle sue ragioni creditorie;
in caso contrario dovranno essere rigettate le domande”.
Sicché, valorizzata la funzione di munus publicum si giustifica la pronuncia di compensazione DEle spese nei rapporti DE segmento pag. 53/62 processuale tra attori in riassunzione e curatela DEl'eredità
giacente di . Persona_3
La liquidazione è operata secondo il valore dichiarato in atti e non specificamente contestato, ai parametri tabellari medi, con valore a media complessità, tenuto conto DEl'intreccio DEle questioni -
anche e soprattutto processuali - trattate dalla difesa DEle parti.
La liquidazione tiene conto DEla dichiarazione DE difensore degli attori, ovvero ex art. 93 c.p.c. (cfr. tra le tante note conclusionali datate 31 luglio 2018 a firma Avv. Maurizio Cacace).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, reietta ogni diversa istanza, eccezione e domanda (inclusa riconvenzionale)
definitivamente pronunciando nella causa n. 2270/2014 R.G., così
provvede:
Dichiara – nella contumacia DEla curatela DE fallimento DEla
in persona DE legale rappresentante pro tempore, e CP_14
DEla socia illimitatamente responsabile Controparte_3
, in persona DEl'avv. Marco Merenda n.q. di curatore
[...]
nominato con la Sent. n. 18/2019 pubblicata il 17/07/2019 nonché di non costituitosi in riassunzione dopo Controparte_12
l'interruzione dichiarata con ordinanza DE 9.3.2023 - fondata
l'azione promossa ex art. 2901 c.c. da Persona_2
pag. 54/62 (DECEDUTA e, per essa, oggi gli eredi in riassunzione),
[...]
, e , nei Parte_1 Parte_2 Parte_3
limiti e per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, dichiara
l'inefficacia relativa degli atti dispositivi compiuti da
[...]
(deceduto, oggi la curatela DEla eredità giacente in persona PE
DE curatore avv. ) a favore di , CP_13 Controparte_17
, e Parte_5 Parte_4 CP_2
, quali, segnatamente: 1) atti
[...] Controparte_3
gratuiti contenuti nell'unico atto di donazione ai rogiti DEla Notaia
DE 13.08.2010, registrato il 16.08.2010, N. Rep. Persona_6
2748/1700, trascritto il 17.08.2010, recante attribuzioni a favore DEla
coniuge ) e DEle figlie , Controparte_10 Parte_5
, e ) Controparte_3 CP_4 Controparte_2
aventi ad oggetto, rispettivamente seguendo l'ordine indicato, i seguenti cespiti: i) due unità immobiliari - abitazione in villini,
negozi e botteghe - site in Barcellona PO di TO, Via Agrigento
n. 10, registrate al foglio n. 22, particelle nn. 652, sub 5, 2 e 3 catasto fabbricati;
ii) due unità immobiliari - abitazione in villini,
fabbricato - site in Barcellona PO di TO, rispettivamente, in Via
Agrigento n. 10, al foglio 22, particella 652, sub 4, DE catasto fabbricati e in Via Strada Statale Oreto s.n.c., catasto fabbricati foglio
6, particella 709 , sub 7, la proprietà per la quota di ¼ di altre due unità immobiliari - fabbricato, terreni – site in Barcellona
pag. 55/62 PO di TO, Via Strada Statale Oreto, al foglio 6, particella 709,
sub 3 e al foglio 6 particella 707 DE catasto fabbricati, nonché la quota di ½ di n. 1 unità immobiliare – fabbricato - sita in Barcellona PO
di TO, Via Strada Statale Oreto, foglio 6, particella 709, sub 13 DE
catasto fabbricati;
iii) la quota di ¼ di due unità immobiliari –
fabbricato, terreno-site in Barcellona PO di TO, Via Strada
Statale Oreto, al foglio 6, particella 709, sub 3 e foglio, particella 707
DE catasto fabbricati, la piena proprietà di una unità immobiliare –
fabbricato – sita in Barcellona PO di TO,Via Strada Statale
Oreto, foglio 6, particella 709, sub 8 DE catasto fabbricati, nonché la quota di ½ di una unità immobiliare – fabbricato - sita in Barcellona
PO di TO, Via Strada Statale Oreto, foglio 6, particella 709, sub
13 DE catasto fabbricati;
iv) due unità immobiliari – fabbricato,
terreno – site in Barcellona PO di TO, Via Strada Statale Oreto,
al foglio 6, particella 709, sub 3 e al foglio 6, particella 707 DE
catasto fabbricati, la piena proprietà di tre unità immobiliari –
fabbricati - site in Barcellona PO di TO, Via Strada Statale
Oreto, al foglio 6, particella 709, sub 4, 9 e 10 DE catasto fabbricati,
nonché la quota di ½ di n. 1 unità immobiliare – fabbricato - sita in
Barcellona PO di TO, Via Strada Statale Oreto, al foglio 6,
particella 709, sub 14 DE catasto fabbricati;
v) la quota di ¼ di due unità immobiliari – fabbricato, terreno - site in Barcellona PO di
TO, Via Strada Statale Oreto, al foglio 6, particella 709, sub 3 e al pag. 56/62 foglio 6, particella 707 DE catasto fabbricati, la quota di ½ di una unità immobiliare – fabbricato - sito in Barcellona PO di TO,
Via Strada Statale Oreto, al foglio 6, particella 709, sub 14 DE catasto fabbricati, nonché la piena proprietà di tre unità immobiliari –
fabbricato - site in Barcellona PO di TO, Via Strada Statale
Oreto, al foglio 6, particella 709, sub 5, 11 e 12 DE catasto fabbricati;
2) disposizioni a titolo oneroso: i) atto di compravendita immobiliare in Notar DE 16.08.2010, registrato in Persona_6
pari data, repertorio 2750/1702, trascritto il 17.08.2010, registro particolare n. 18471, registro generale n. 27258 di vendita in favore
DEla figlia n. 1 unità immobiliare, sita in Barcellona Parte_4
PO di TO, Via Agrigento n. 10, di circa 120 (centoventi) metri quadrati, al foglio 22, particella 652, sub. 6 DE catasto fabbricati, al prezzo complessivo di € 30.000,00 (trentamila), il cui versamento è
stato rateizzato a mezzo n. 6 assegni bancari non trasferibili DEl'importo di € 5.000,00 cadauno;
ii) atto di compravendita in Notar
DE 02.09.2010, registrato il 08.09.2010, repertorio Persona_6
n. 2754/1705, trascritto il 10.09.2010, registro particolare n. 19587, registro generale n. 28728, recante vendita, da parte DEl'impresa
, in persona DE costituito suo titolare, in favore DEla Persona_3
figlia una unità immobiliare, consistente in Parte_4
appezzamento di terreno sito in Barcellona PO di TO, contrada
Oreto, DEla superficie catastale di 1399 (milletrecentonovantanove)
pag. 57/62 metri quadrati, al foglio 6, particelle 472, 471, 670 e 672 DE catasto terreni, al prezzo complessivo di € 40.000,00 (quarantamila), il cui versamento è stato rateizzato a mezzo n. 8 assegni bancari non trasferibili DEl'importo di € 5.000,00 cadauno;
3) cessione operata con rogito DE 18.07.2012, registrato il 23.07.2012, repertorio n.
3602/2372, trascritto il 24.07.2012, registro particolare n. 15547,
registro generale n. 19615 in adempimento degli accordi di separazione omologati con provvedimento DE Tribunale DEl'8.6.2011
(procedimento n. R.G. 1190/2010) avente ad oggetto la piena proprietà DEl'immobile sito in Barcellona PO di TO, Via Statale
Oreto n. 104, censito al foglio 22, particella 546 sub. 3 DE catasto fabbricati;
4) atto di rinuncia al diritto di usufrutto su complessive otto (n. 8) unità immobiliari, ovvero su beni immobili siti in SA
LU DE ME (trascrizione DE 18.08.2010, registro particolare n.
18532, registro generale n. 27333; trascrizione DE 18.08.2010,
registro particolare n. 18533, registro generale n. 27334; trascrizione
DE 18.08.2010, registro particolare n. 18535, registro generale n.
27336) - in particolare, fondo rustico sito in SA LU DE ME,
Contrada Previti – Badia, DEla superficie catastale di 2120
(duemilacentoventi) metri quadrati, al foglio 36, particelle 471 e 480
DE catasto terreni;
fondicello sito in SA LU DE ME, contrada
Botte, DEla superficie catastale di 1470 (millequattrocentosettanta)
metri quadrati, al foglio 36, particelle 224 e 734 DE catasto terreni;
pag. 58/62 fondo sito in SA LU DE ME, Contrada Botte, DEla superficie catastale di 3300 (tremilatrecento) metri quadrati, al foglio 36,
particella 736 DE catasto terreni;
fondicello sito in SA LU DE
ME, Contrada Botte, DEla superficie catastale di 1394
(milletrecentonovantaquattro) metri quadrati, al foglio 36, particella
418 DE catasto terreni;
sul fondo rustico sito in SA LU DE ME,
Contrada Botte, in più corpi, DEla superficie catastale complessiva di
7.374 (settemilatrecentosettantaquattro) metri quadrati, al foglio 36,
particelle 304, 356, 364, 365, 367, 368, 406, 407, 414, 569, 737;
fondo agricolo sito in SA LU DE ME, Contrada Femminamorta,
DEla superficie catastale complessiva di 5.440
(cinquemilaquattrocentoquaranta) metri quadrati, foglio 16, particelle
273 e 618 DE catasto terreni;
fondo rustico sito in SA LU DE
ME, contrada Femminamorta, DEla superficie catastale di 3.858
(tremilaottocentocinquantotto) metri quadrati, foglio 27, particella 142
DE catasto terreni - e beni immobili siti in Patti (trascrizione DE
18.08.2010, registro particolare n. 18534, registro generale n. 27335),
- in particolare, sul terreno sito in Patti, Contrada Gallo, DEla
superficie catastale di 4.580 (quattromilacinquecentottanta) metri quadrati, al foglio 30, particelle 286 e 287;
CONDANNA in solido le parti convenute come sopra identificate
– i.e. , , Controparte_10 Parte_4 Parte_5
, , - alla CP_4 Controparte_3 Controparte_2
pag. 59/62 refusione DEle spese di lite sostenute dagli attori in misura pari a complessivi euro 11.479,60 (euro 518,00 a titolo di c.u.; le residue quali spese vive forfetariamente considerate) di cui euro 10.860,00 per compensi professionali oltre rimborso generale al 15%, IVA, CPA
come per legge, stabilendo che il pagamento avvenga in favore DE procuratore dichiaratosi in atti anticipatario ai sensi DEl'art. 93 c.p.c.
COMPENSA tra le restanti parti le spese DE procedimento nei limiti
(soggettivi) e per le causali esposte.
Barcellona P.G. 1.1.2025
La Giudice
Dott.ssa Elisa Di Giovanni
pag. 60/62 pag. 61/62 pag. 62/62
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza DE 13/11/2024 – da svolgersi ex art. 127 ter c.p.c. – depositate dall'Avv. Maurizio Cacace, nell'interesse di , Parte_1
e , tutti in proprio e nella qualità di eredi Parte_2 Parte_3
di e dalla Avvocata Daniela Cultrera Persona_1 Persona_2
nell'interesse di , , Controparte_1 Parte_4
, , dall'Avv. Giovanni Parte_5 Controparte_2
Domenico Cicala nell'interesse di , in proprio e Controparte_3
nella qualità di erede di , di , nella qualità Persona_3 CP_4
di erede di , dall'avv. Paolo Genovese nell'interesse dei Persona_3
germani e , dall'Avv. Mario Meo, nell'interesse CP_5 CP_6
di dall'avv. Alberto Di Mario, nell'interesse Controparte_7
DEla curatela DEl'eredità giacente di , dall'avv. Giacomo Persona_3
Carrozza, nell'interesse , , visto Parte_6 CP_8 CP_9
l'art. 281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA,
Nel procedimento civile iscritto al n. 2270/2014 R.G.
avente per oggetto: actio pauliana
VERTENTE TRA
(c.f. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(c.f. ) (c.f. CodiceFiscale_2 Parte_3 [...]
) (c.f. ) – per C.F._3 Persona_2 CodiceFiscale_4 quest'ultima oggi i predetti in qualità di suoi eredi - in proprio e n.q. di eredi di , elettivamente domiciliati in indirizzo Persona_1
telematico, rappresentati e difesi dall'Avv. Maurizio Cacace, giusta procura in atti.
PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE
contro
(C.F. ) Persona_3 CodiceFiscale_5
CONVENUTO DECEDUTO IN CORSO DI CAUSA
ROSALIA (c. f. ) (c. Pt_1 CodiceFiscale_6 Parte_5
f. ) (c. f. CodiceFiscale_7 Controparte_10 [...]
) (c.f. ) C.F._8 Controparte_2 CodiceFiscale_9
in proprio e n.q. di chiamate alla eredità di , elettivamente Persona_3
domiciliate in indirizzo telematico, rappresentate e difese dall'Avv. ta Daniela
Cultrera, giusta procura in atti.
CONVENUTE IN RIASSUNZIONE
CONVENUTO DECEDUTO IN CORSO DI CAUSA
(c. f. ) (c. f. CP_4 CodiceFiscale_6 Controparte_3
) in proprio e n.q. di chiamate alla eredità di CodiceFiscale_10 [...]
, elettivamente domiciliate in indirizzo telematico, rappresentate e difese PE
dall'Avv. Giovanni Domenico Cicala, giusta procura in atti.
pag. 2/62 CONVENUTE IN RIASSUNZIONE
(c. f. ) e (c. CP_5 C.F._11 CP_11
f. ) n.q. di chiamati alla eredità di , C.F._12 Persona_3
elettivamente domiciliati in indirizzo telematico, rappresentati e difesi dall'Avv.
Paolo Genovese, giusta procura in atti.
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
(C.F.: ) (C.F.: Parte_6 C.F._13 CP_8
) (C.F. ) n.q. C.F._14 CP_9 C.F._15
di chiamati alla eredità di , elettivamente domiciliati in indirizzo Persona_3
telematico, rappresentati e difesi dall'Avv. Giacomo Carrozza, giusta procura in atti.
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
IMBESI (c. f. ) n.q. di Controparte_7 CodiceFiscale_16
chiamato alla eredità di , elettivamente domiciliato in indirizzo Persona_3
telematico, rappresentato e difesi dall'Avv. Mario Meo, giusta procura in atti.
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
(c. f. n.q. di Controparte_12 CodiceFiscale_17
chiamato alla eredità di , elettivamente domiciliato in indirizzo Persona_3
pag. 3/62 telematico, rappresentato e difesi dall'Avv. Carmen Alacqua, giusta procura in atti.
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE CONTUMACE DOPO LA SECONDA
INTERRUZIONE
NONCHÉ NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI EVOCATI PER L'INTEGRAZIONE
DEL CONTRADDITTORIO
AVV. (c. f. ) nella qualità di curatore CP_13 C.F._18
DEl'eredità giacente di – in forza di decreto di nomina n. cron. Persona_3
7975/2022 DE 1/12/2022, reso nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. 1164/2022 r.g.v.g. autorizzato a stare in giudizio in forza DE
provvedimento DE Giudice DEla volontaria giurisdizione DE 3/2/2023 -
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, rappresentato e difeso dall'Avv.
Alberto Di Mario, giusta procura in atti.
CONVENUTO CITATO IN RIASSUNZIONE
[...]
[...]
Controparte_14
, in persona DE Curatore, Avv. Marco Merenda.
[...]
pag. 4/62 CONVENUTA CITATA IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
IN FATTO E IN DIRITTO
Sentenza redatta ai sensi DEl'art. 132 n. 4) c.p.c. e art. 118
disp. att. c.p.c.
Il procedimento al vaglio DE Tribunale – divenuto soggettivamente complesso in virtù DEle vicende interruttive verificatesi in corso di causa, determinative DEla costituzione in riassunzione degli aventi causa DE convenuto Persona_3
– origina dalla notifica DEla citazione DE 18 novembre 2014
[... con cui , Persona_2 Parte_1 Parte_2
, evocando in giudizio , Parte_7 Persona_3
nonché Controparte_10 Controparte_15
, , , ex art. 2901
[...] Controparte_3 CP_4
c.c. – sulle premesse relative: i) alla esistenza di ragione di
credito nascente dalla sentenza n. 21/2008, resa nel procedimento a suo tempo incoato dal proprio dante causa
(con atto di citazione notificato il 19.12.1986) Persona_1
esitato nella condanna di alla liquidazione – Persona_3
in favore degli aventi causa da - DEla quota Persona_1
di partecipazione all'impresa familiare costituita con atto in pag. 5/62 Notar in data 11.11.1977, compreso Persona_4
l'avviamento, DEla somma di € 269.818,71, oltre interessi dal
19.12.1986 al soddisfo, oltreché al pagamento in favore di
, (1960), , Parte_8 Parte_1 Parte_9
(1962), DEla complessiva somma di € Persona_1
223.687,71, oltre interessi legali dal 19.12.1986 al soddisfo,
nonché nella condanna di al pagamento in favore Parte_8
degli attori (aventi causa da originario attore) Persona_1
a titolo di avviamento, DEla somma di € 16.835,59, oltre interessi legali, di (1960), , Parte_1 Parte_9
(1962) in solido, nella condanna al pagamento Persona_1
in favore degli attori, a titolo di avviamento, DEla somma di €
16.835,59, oltre interessi;
ii) all'autorità di giudicato persistente nonostante la proposizione di appello tardivo (procedimento
R.G. n. 1007/10 Corte d'appello di Messina) e opposizione di terzo (procedimento n. R.G. 1491/2010) da parte DEla coniuge
) – hanno domandato la declaratoria Controparte_10
di inefficacia ex art. 2901 c.c. degli atti dispositivi posti in essere successivamente al sorgere DEla ragione di credito e,
segnatamente: a) DEl'atto di donazione DE 13.08.2010, con cui ha donato alla moglie Persona_3 Controparte_10
, due unità immobiliari;
alla figlia due
[...] Parte_5
unità immobiliari, la proprietà per la quota di ¼ di altre due pag. 6/62 unità immobiliari, nonché la quota di ½ di n. 1 unità
immobiliare; alla figlia , la quota di ¼ Controparte_3
di due unità immobiliari, la piena proprietà di n. 1 unità
immobiliare, nonché la quota di ½ di n. 1 unità immobiliare;
alla figlia , la quota di ¼ di due unità CP_4
immobiliari, la piena proprietà di tre unità immobiliari, nonché
la quota di ½ di una unità immobiliare;
alla figlia CP_2
la quota di ¼ di due unità immobiliari, la quota di ½ di
[...]
tre unità immobiliari, nonché la piena proprietà di una unità
immobiliare, trasferendo così, a titolo gratuito, ventitré (23)
unità immobiliari;
b) DEle disposizioni patrimoniali contenute nell'atto di separazione omologato con decreto DE 7/8 giugno
2011, con il quale ha fatto confluire nella Persona_3
sfera patrimoniale esclusiva DEla moglie Controparte_10
la totalità dei beni caduti in comunione e donati,
[...]
nonché assegnato la proprietà di due unità immobiliari, tra cui l'abitazione coniugale, e versato la somma complessiva di €
1.400.000,00 (unmilionequattrocentomila); c) DE contratto di compravendita immobiliare DE 16.8.2010, con cui PE
ha venduto e trasferito in favore DEla figlia
[...] Pt_4
una unità immobiliare al prezzo irrisorio di € 40.000,00
[...]
(quarantamila); d) DE contratto di compravendita immobiliare,
DE 08.09.2010 con cui ha venduto e trasferito Persona_3
pag. 7/62 in favore DEla figlia n. 1 unità immobiliare al Parte_4
prezzo irrisorio di € 30.000,00 (trentamila); e) DEl'atto DE
16.08.2010, in quanto ha rinunciato al diritto Persona_3
di usufrutto su nn. 8 unità immobiliari, in favore DEle nude proprietarie e/o degli altri usufruttuari aventi diritto,
[...]
, , , CP_10 CP_4 Parte_5 CP_2
, ; f) DE contratto di cessione DE
[...] Parte_4
18.07.2012, realizzato da , in esecuzione DE Persona_3
decreto di separazione consensuale DE Tribunale di Barcellona
PO di TO R.G. n. 1190/2010, in favore DEla ex coniuge cedendo e trasferendo la piena Controparte_10
proprietà una unità immobiliare, in ossequio allo scopo reale sotteso alla preordinata separazione consensuale, finalizzata, più
che alla separazione tra i coniugi, alla dolosa separazione tra i beni.
Si sono costituiti in resistenza , Persona_3 Pt_4
, e .
[...] Parte_5 Controparte_2
Dichiarata, con ordinanza DE 12.10.2015 la contumacia di e Controparte_10 Controparte_3 CP_4
, assegnati i termini ex art. 183 co. VI c.p.c. la causa è
[...]
stata rinviata per precisazione DEle conclusioni con ordinanza
DE 03.12.2016 (reiettiva dei mezzi di prova richiesti).
pag. 8/62 Dopo la concessione, con ordinanza DE 28.11.2017, dei termini per deposito di note conclusive, la causa ha subito una prima interruzione per il decesso DE convenuto , Persona_3
avvenuto in data 16.10.2019, dichiarato dal procuratore costituito nel di lui interesse - nelle note di trattazione scritta per l'udienza DE 14.1.2021 (cfr. note scritte a firma avv. Bernardo
Campo).
Riattivato il processo, su impulso di Persona_2 Parte_1
, e , si è costituita,
[...] Parte_2 Parte_3
anzitutto, per resistere in riassunzione, , CP_4
eccependo la nullità/inesistenza DEla notifica DEla citazione
DE 18.11.2014, nei confronti di Controparte_3
giacché eseguita in un luogo (“ Controparte_16
sito in Barcellona PO di TO (ME) in contrada
[...]
camicia”) privo, alla data di notifica, di ogni forma di collegamento col destinatario DEla notifica medesima, giacché
non costituente più sede DE posto di lavoro (cessato al
15.12.2006); nel merito, contestando la esistenza, “quanto meno in capo ai convenuti terzi acquirenti” DEla partecipato fruadis e DEl'eventus damni, con riferimento agli atti a titolo gratuito.
ha, altresì, concluso per la condanna, in via CP_4
riconvenzionale, previo rigetto DEle domande attrici, al risarcimento DE danno, quantificato in misura pari ad €.
pag. 9/62 700.000,00, corrispondente alla mancata vendita dei beni impedita dalla trascrizione DEla domanda di revocazione.
Con successiva comparsa in riassunzione depositata il
12.2.2022, – in qualità di chiamata alla eredità CP_4
DE de cuius - ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva avendo, con dichiarazione, raccolta il 3.02.2022, dal
Notaio rinunciato puramente e Persona_5
semplicemente alla eredità relitta da . Persona_3
Si sono, altresì, costituiti in resistenza – con comparsa depositata il 5.2.2022 - , ed quali Parte_6 CP_8 CP_9
nipoti ex filia DE defunto , ovvero Persona_3 Pt_4
- rinunciante formalmente all'eredità paterna con atto in
[...]
Notar DE 03.02.2022 – eccependo la propria carenza di Per_5
legittimazione passiva in forza di rinuncia alla eredità DE nonno materno (con atto in Notar rep 1342 DE 03.02.2022). Per_5
Si sono, ancora, costituite - al fine DEla dichiarazione di
carenza di legittimazione passiva, stante la rinuncia alla eredità formalizzata con atto in Notaio Persona_5
DE 3.2.2022 -
[...] Controparte_17 Pt_5
e
[...] Controparte_2 Parte_4 CP_4
- con relativa estromissione dal giudizio e condanna al
[...]
pagamento DEle spese.
pag. 10/62 Anche e – evocati quali figli naturali CP_5 CP_11
di - si sono costituiti in riassunzione Controparte_3
al solo fine di eccepire la propria carenza di legittimazione passiva derivante dal non aver acquisito, neppure per rappresentazione, la qualità di chiamati per legge all'eredità di
(per la quota di pertinenza DEla loro madre) Persona_3
stante la declaratoria di fallimento di , Controparte_3
con sentenza n. 18 DE 17.07.2019 DE Tribunale di Barcellona
P.G., è stata dichiarata fallita.
Ancora, con comparsa depositata il 16.2.2023, si è costituita la curatela DEl'eredità giacente, chiedendo, in via preliminare,
l'estinzione DE giudizio per omessa integrazione DE
contraddittorio nei confronti DEla curatela DE fallimento di in via gradata, l'interruzione DE Controparte_3
giudizio medesimo e, nell'ipotesi di sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., l'inefficacia nei confronti di parte attrice di quegli atti dispositivi che risulteranno pregiudizievoli DEle
sue ragioni creditorie.
Anche si è costituito – con Controparte_18
comparsa depositata il 1.3.2023 – eccependo la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla evocazione in qualità di erede di , in quanto filio ex filia (rinunciataria Persona_3
all'eredità) DE de cuius, in forza di rinuncia alla eredità.
pag. 11/62 Di pari tenore lo scritto responsivo di CP_12
costituitosi – con comparsa depositata il 3.3.2024 -
[...]
per eccepire la propria carenza di legittimazione passiva, sulla base di analoga dichiarazione di rinuncia.
Dichiarata – con ordinanza resa in data 9.3.2023 -
l'interruzione, per il decesso DEla attrice , il Persona_2
processo è stato riattivato con istanza DE 20.3.2023 proveniente dalla difesa dei germani nonché da successiva istanza CP_5
datata 27.4.23, visibile nel fascicolo telematico il 22.5.2023,
proveniente dalla difesa di , e Parte_1 Parte_2
, in proprio e nella qualità di eredi di Parte_3
(oltreché DEla originaria attrice, Persona_1 Per_2
.
[...]
Con ordinanza DE 27.4.2024 è stata ordinata la integrazione DE
contradditorio nei confronti DE curatore fallimentare di e nei confronti di quest'ultima. Controparte_3
La causa – costituitasi, in questa fase, anche Controparte_3
con comparsa depositata in data 13.11.2024 – viene
[...]
decisa ex art. 281 sexies c.p.c. sulla base DEle conclusioni precisate nel corpo DEle note ex art. 127 ter c.p.c. e tenuto conto DE già assegnato termine per deposito di scritti difensivi,
in virtù di ordinanza DE 28.11.2017.
pag. 12/62 ⃰ ⃰ ⃰ ⃰
Questioni preliminari.
Dagli atti di causa risulta la notifica alla originaria convenuta,
nel luogo di residenza (Contrada Controparte_3
Saiatine) – con raccomandata n. 76594559289-6 – seguita da
Parte_ spedizione di - perfezionatasi con il decorso DE termine di compiuta giacenza (atto non ritirato al 12.12.2014) (cfr. all. n. 2 alle note di trattazione scritta depositate l'11.2.2022 per l'udienza
DE 16.2.2022 a firma avv. Maurizio Cacace).
Sicché, l'eccezione di inesistenza DEla notifica - sollevata dalla difesa di nello scritto responsivo successivo alla CP_4
prima riassunzione, nonché ribadita nelle note di trattazione scritta depositate l'11.2.2022 per l'udienza DE 16.2.2022 e, da ultimo,
nelle note ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza DE 13.11.24,
entrambe a firma avv. Giovanni Domenico Cicala - va respinta,
avuto riguardo al perfezionamento DEla notifica, con la compiuta giacenza, al decorso DE decimo giorno dal compimento DEl'ultima formalità prevista in ipotesi di temporanea assenza DE
destinatario.
L'avvenuta notifica, quindi, rende superflua la contestazione relativa alla inesistenza DEla (altra) notifica operata (recte tentata)
pag. 13/62 presso il luogo di lavoro (“ Controparte_16
sito in Barcellona PO di TO (ME) in Contrada Camicia”) in epoca (novembre 2014) in cui era già cessato il relativo collegamento – per la prestazione di “attività lavorativa presso tale impresa sino al 15.12.2006” - tenuto conto, in ogni caso, DEla
ravvisabilità DEla inesistenza DEla notifica nel solo caso di totale mancanza materiale DEl'atto, ovvero quando venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione,
ricadendo, ogni altra ipotesi di difformità dal moDElo legale, nella categoria DEla nullità (cfr. Cassazione civile sez. III, 08/03/2019,
n.6743).
Sebbene, in linea di principio, dalla dichiarazione di contumacia
DEla parte processuale, intervenuta prima DE verificarsi di evento interruttivo, discenda il venir meno DEla necessità di evocazione di quella stessa parte, nella fase DEla riassunzione DE giudizio - al cospetto di non riscontrabilità di mutamenti sostanziali degli elementi costitutivi DE processo (cfr. Cassazione civile sez. II,
24/05/2018, n.13015) – occorre, tuttavia, coordinare tale principio con quello relativo alla natura automatica o meno DEl'effetto interruttivo.
Come, infatti, è noto «l'evento DEla morte o DEla perdita DEla
capacità processuale DEla parte costituita che sia dichiarato in
pag. 14/62 udienza o notificato alle altre parti dal procuratore DEla stessa
parte colpita da uno di detti eventi produce, ai sensi DEl' art. 300,
comma 2, c.p.c., l'effetto automatico DEl'interruzione DE processo
dal momento di tale dichiarazione o notificazione e il conseguente
termine per la riassunzione, in tale ipotesi, come previsto in
generale dall' art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui
interviene la dichiarazione DE procuratore o la notificazione
DEl'evento, ad opera DElo stesso, nei confronti DEle altre parti,
senza che abbia alcuna efficacia, a tal fine, il momento nel quale
venga adottato e conosciuto il provvedimento giudiziale
dichiarativo DEl'intervenuta interruzione (avente natura
meramente ricognitiva) pronunziato successivamente e senza che
tale disciplina incida negativamente sul diritto di difesa DEle
parti» (cfr. Cassazione civile , sez. VI , 24/05/2022 , n. 16797;
conf. Tribunale, Bologna, sez. IV, 20/09/2021, n. 2115, ove si precisa che «non è idoneo il mero deposito DE certificato di morte,
essendo necessaria la relativa dichiarazione formale ad opera DE
procuratore DEla parte che ne è colpita con le modalità stabilite
dall' art. 300 c.p.c., ovvero con dichiarazione in udienza o
mediante notifica alle altre parti»).
In generale, quindi, stando all'impianto di cui all'art. 300 c.p.c., è
alla dichiarazione DE procuratore DEla parte colpita da evento interruttivo (morte o perdita DEla capacità di stare in giudizio) che pag. 15/62 si riconnette – pur ferma la necessità DEla dichiarazione giudiziale con valore ricognitivo – l'effetto interruttivo.
Tale ordine di considerazioni, dunque, introduce il tema –
veicolato da specifiche eccezioni (ulteriori a quella sopra esaminata e respinta) sollevate nel corso DE giudizio – DEla
estinzione DE procedimento per inosservanza DE termine perentorio ex art. 305 c.p.c. in relazione allo specifico evento
(declaratoria di fallimento DEla parte convenuta contumace, quale socia illimitatamente responsabile DEla società in CP_14
virtù di sentenza n. 18/19 RGF 17/2019 Tribunale di Barcellona
P.G.).
In tal senso, in particolare, le difese DEla curatela DEl'eredità giacente eccipiente il “difetto di integrazione DE contraddittorio
nei confronti DE curatore DE fallimento di CP
(cfr. comparsa responsiva depositata il 16.2.2023; note
[...]
di trattazione scritta per l'udienza DE 16.11.2023 depositate il
14.11.2023; comparsa responsiva depositata il 23.7.24, su invito contenuto nell'ordinanza DE 27.4.24).
Di analogo tenore anche le difese di , recanti CP_4
richiesta di declaratoria di interruzione DE giudizio (cfr. note trattazione scritta DEl'11.2.2022 per l'udienza DE 16.2.2022 a firma avv. Giovanni Domenico Cicala).
pag. 16/62 La legittimazione passiva in testa a – va Controparte_3
premesso - permane ed è predicabile – per essa e per tutte le originarie parti evocate nel giudizio ex art. 2901 c.c. in qualità di aventi causa dal disponente (quali donatarie, Persona_3
acquirenti a titolo oneroso, beneficiarie di atto di cui si chiede la revoca perché lesivo DEla garanzia ex art. 2740 c.c.) come già evidenziato nell'ordinanza DE 27.4.2024 – in quanto litisconsorte necessaria.
Nella specie, la dichiarazione di fallimento DEla convenuta in questione, quale socia illimitatamente responsabile DEla società
– recata dalla sentenza n. 18/19 – è circostanza, prima CP_14
facie, dedotta dalla difesa di nello scritto CP_4
responsivo in riassunzione (cfr. comparsa depositata il 15.11.2021
a seguito di interruzione dichiarata con provvedimento DE
14.1.2021, in forza di dichiarazione DEl'avv. Bernardo Campo contenuta nelle note d'udienza DE 9.1.2021) oltreché documentata con il deposito, a cura DEla stessa, DEla relativa sentenza (cfr. allegato n. 2 alla comparsa depositata nell'interesse di CP_4
il 15.11.2021).
[...]
Il fallimento DEla parte contumace risulta, altresì, dal deposito - in allegato all'istanza DE 15.2.2023 recante richiesta di visibilità DE
fascicolo, inoltrata dal curatore Avv. Marco Merenda - di stralcio
DEla relativa sentenza n. 18/19 (RGF 17/2019 Tribunale di pag. 17/62 Barcellona P.G.).
In diritto, vale richiamare l'insegnamento DEla Suprema Corte –
risolutivo di dibattito apertosi in ordine alla data di decorrenza DE
termine perentorio ex art. 305 c.p.c. – secondo cui «Data
l'automatica interruzione DE processo conseguente all'apertura
DE fallimento, il termine per la relativa riassunzione o
prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione decorre dal
momento in cui la dichiarazione giudiziale DEl'interruzione stessa
sia portata a conoscenza di ciascuna parte. Tale dichiarazione,
qualora non già conosciuta in ragione DEla sua pronuncia in
udienza, va notificata alle parti o al curatore da uno degli
interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario» (cfr.
Cassazione civile, sez. II, 14/09/2022, n. 27063).
Restano, invece, irrilevanti a tal fine, altre forme di conoscenza che le parti possano avere avuto DEl'evento interruttivo (cfr.
Cassazione civile, sez. I, 04/07/2024, n. 18285 resa in fattispecie –
diversa da quella in trattazione ma avente analoga rilevanza con riguardo alla volontà DEle parti, diverse dagli attori in riassunzione, di riconnettere il dies a quo DEla riassunzione al momento DEl'ingresso DE dato esterno (l'evento fallimento) tra gli atti DE procedimento attraverso le forme sopra riferite - in cui la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva fatto decorrere il termine per la riassunzione dalla notificazione di pag. 18/62 un'istanza di anticipazione di udienza nella quale era citato l'intervenuto fallimento DEla parte).
Nel caso a mano, è vero che la rilevanza DE fallimento di
[...]
trova già riscontro in seno al provvedimento DE Controparte_3
16.02.2022 - nella cui parte motiva trova evidenza la richiesta proveniente dalla stessa difesa di parte attrice riassumente di
“fissazione di una nuova udienza, con concessione di un congruo termine per consentire l'integrazione DE contraddittorio, attraverso la notifica DEl'atto di riassunzione nei confronti DE curatore DE fallimento e DE curatore DEl'eredità giacente DE de cuius che sarà nominato su istanza DEl'odierna parte deducente”,
a ciò seguendo l'ordine di integrazione DE contraddittorio nei confronti DEla parte colpita da evento interruttivo – provvedimento comunicato d'ufficio (ovvero con PEC di cancelleria DE 17.2.2022) – ma la carenza di formale dichiarazione di interruzione – in uno alla carenza di specifica assegnazione di termine perentorio “per integrare il contraddittorio nei confronti
DEla (formale) parte chiamata alla eredità DE de cuius
[...]
(data di rinvio, dunque, così indicata onde consentire lo PE
svolgimento DEle attività prodromiche)” – consente di riconnettere valenza solo ricognitiva DEla necessità di integrazione DE
contraddittorio nei confronti soggetto potenzialmente chiamato alla eredità DE de cuius, subentrante nella di lui posizione pag. 19/62 (ulteriore e diversa da quella già propria di avente causa dal disponente-debitore e litisconsorte necessaria). Persona_3
La necessità di evocazione in giudizio anche DE curatore DE
fallimento di - già argomentata nel corso Controparte_3
DE procedimento e, per ragioni di economia DE mezzo giuridico,
non esitata in ulteriore stasi DE processo, al cospetto di verificazione DEl'evento interruttivo in momento processuale assimilabile a quello ex art. 300 co. V c.p.c. (risultando, il fallimento, dichiarato con sentenza DE 17/07/19, successiva alla prima ordinanza (3.12.2016) che ha disposto il passaggio alla fase decisoria o, comunque, alla ordinanza DE 28.11.2017 che ha rinviato ex art. 281 sexies c.p.c. assegnando termini per note difensive) – va, anche in questa sede, ribadita e meglio precisata.
Rileva, infatti, la giustapposizione tra l'astratta facoltà DEla
curatela fallimentare di procedere alla accettazione con beneficio d'inventario – esclusa, comunque, l'accettazione per facta
concludentia poiché dalla combinazione sistematica degli artt.
471 e 472 c.c., si ricava la possibilità di accettazione esclusivamente beneficiata, allo scopo di tenere separato il patrimonio ereditario da quello fallimentare – e la facoltà DEla
chiamata di accettare o rifiutare l'eredità DE de cuius, PE
, venendo in rilievo l'esercizio di un diritto di «natura
[...]
strettamente personale» - involgendo, la relativa scelta,
pag. 20/62 considerazioni non necessariamente né esclusivamente patrimoniali (cfr. Cass. Civ. 10/03/2008, n. 6327) – (cfr. ordinanza
DE 27.4.24).
Venendo, funditus, al cuore DEl'eccezione di estinzione, facendo applicazione DE richiamato principio – relativo alla decorrenza DE
dies a quo ex art. 305 c.p.c. dal momento in cui la dichiarazione giudiziale DEl'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte, perché conosciuta in ragione DEla sua pronuncia in udienza ai sensi DEl' articolo 176, comma 2, c.p.c., ovvero, in difetto, notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario (cfr. Cassazione
civile, sez. I , 08/07/2024, n. 18580) – nonché considerato che la parte che si costituisce in giudizio accetta il processo nello stato in cui si trova, senza, quindi, poter compiere attività che alle altre parti sono ormai precluse – dagli atti di causa risulta, tanto la notifica a – con atto successivo alla Controparte_3
ordinanza DE 27.4.24, spedito il 7.6.24 e ritirato in data 21.6.24
(cfr. allegato n.
6.6 alla nota di deposito DE 26.06.2024) – quanto,
soprattutto, la notifica al curatore avvocato Marco Merenda. La
notifica a quest'ultimo, per il vero, risulta compiuta anche anteriormente alla ordinanza DE 27.4.24, ovvero ai sensi DEla legge 53/1994 con PEC DE 10.7.2023, sempre all'indirizzo DEl'avv. Marco Merenda (cfr. allegato n.
2.6 e, altresì, ricevuta di pag. 21/62 avvenuta consegna sub allegato n.
3.6 acclusi alla nota di deposito
DE 26.6.24).
Trattasi di notifica compiuta nel rispetto DE termine perentorio indicato, formalmente ed espressamente, con l'ordinanza DE
27.4.2024 - pari a quarantacinque giorni dal dì successivo alla comunicazione DEla ordinanza (avvenuta in data 29.4.2024) –
ovvero con PEC DE 7.6.2024 (cfr. docc. allegati alla nota di deposito telematico DE 10.6.24).
Sicché, poiché anche la notifica/comunicazione con PEC di cancelleria DE 17.2.2023 – recante apertura DEla visibilità DE
fascicolo telematico a seguito di proposizione di apposita istanza – risulta effettuata all'indirizzo di posta elettronica certificata DEl'avvocato Marco Merenda, consegue la validità ed efficacia
DEla notifica DE ricorso in riassunzione, unitamente al decreto di fissazione udienza e agli altri atti e provvedimenti (tra cui l'ordinanza DE 27.4.2024) ai fini DEl'instaurazione DE
contraddittorio, anche se in ipotesi PEC diversa da quella ricavabile dalla visura.
Può, infatti, predicarsi, nella specifica fattispecie, in assenza di contestazioni mosse in maniera analitica sotto tale specifico profilo e con indicazione DE vulnus al diritto di difesa arrecato, una
sostanziale equivalenza tra la PEC DE Curatore e quella DEla
procedura fallimentare di regola comunicata al Registro DEle
pag. 22/62 Imprese (cfr. Tribunale di Napoli, decreto DE 12 novembre 2015,
n. 13712).
Anche ponendo mente alle difese spiegate dalla curatela DEla
eredità giacente – la quale ha proposto riserva d'appello avverso l'ordinanza DE 16.2.22, comunicata il 17.2.2022, provvedimento,
comunque, privo di valore di sentenza non definitiva su cui può
appuntarsi la riserva (cfr. arg. ex Cassazione civile, sez. II,
30/03/2009, n. 7626) - non può pervenirsi a risultato diverso.
All'ordinanza DE 16.2.2022 – sebbene contenente esplicitazione
DEla avvenuta dichiarazione di fallimento DEla parte contumace ed al cospetto di automatismo interruttivo ex art. 43 l.f. - non sono,
tuttavia, riconducibili le fattezze di provvedimento dichiarativo
DEla interruzione, giacché privo di formale/solenne dichiarazione in tal senso e non potendo, il termine di cui all'art. 305 c.p.c.,
decorrere dalla apertura DEla procedura concorsuale, per la necessità di dichiarazione nel giudizio.
Necessità, peraltro, nel caso in esame, coordinata – o, meglio,
DEimitata - dal principio di economia DE mezzo giuridico, stante il deposito, già con ricorso DE 30.3.2021, a cura DEla difesa degli attori (parti non colpite dall'evento interruttivo) di atto di impulso alla prosecuzione di giudizio interrotto per causa (morte DE
convenuto ) diversa da quella (fallimento DEla Persona_3
convenuta ) verificatosi, quale evento Controparte_3
pag. 23/62 interruttivo indipendente dalla sua dichiarazione, in fase successiva al passaggio alla precisazione DEle conclusioni.
La prima interruzione DE giudizio – per decesso DE convenuto
, avvenuto in data 16.10.2019 e dichiarato nelle Persona_3
note di trattazione scritta DE 9.1.2021 DE procuratore costituito avv. B. Campo – è intervenuta in un momento – ordinanza DE
14.1.2021 comunicata con PEC di cancelleria il 19.1.2021 – in cui l'evento interruttivo afferente alla sfera DEla convenuta contumace si è già verificato, sebbene non dichiarato Controparte_3
con provvedimento giudiziale.
È, inoltre, intervenuto, quando il procedimento si trovava già nella fase in cui è stato già disposto il rinvio per precisazione DEle
conclusioni e assegnati i termini per note difensive (cfr. ordinanza
DE 28.11.2017).
Una interruzione - ulteriore a quella dichiarata con ordinanza DE
14.1.2021 - avrebbe comunque portato alla necessità di integrazione DE contraddittorio anche verso la convenuta contumace e verso la curatela DE fallimento DEla stessa
(circostanza, questa DEl'ordine di integrazione DE contraddittorio,
cui si è – comunque - dato corso nell'ambito DE giudizio).
In definitiva, il contraddittorio risulta integrato nel rispetto dei termini di cui all'ordinanza DE 27.4.2024 tenuto conto, altresì,
pag. 24/62 DEla incidenza, ai sensi DEl'art. 460 co. III c.c., DEla costituzione, nel presente procedimento, di curatore DEl'eredità giacente di
. Persona_3
Merito
Ribadite, ancora una volta, le argomentazioni già esposte nell'ordinanza DE 27.4.24, in relazione alla eccezione di estinzione proposta dalla difesa di , rispetto alla Controparte_7
posizione di (nel senso che già nella Controparte_12
comparsa responsiva depositata in data 3.3.2023, prima DEla
interruzione per morte di dichiarata con Persona_2
provvedimento DE 9.3.23, ha dichiarato Controparte_12
di costituirsi “in giudizio soltanto per eccepire la propria carenza di legittimazione passiva”) – il thema disputandum ruota attorno alla revocabilità, ex art. 2901 c.c., degli atti dispositivi compiuti da successivamente al sorgere DEle ragioni di Persona_3
credito vantate dagli attori (oggi dai riassumenti , Parte_1
, , in proprio e nella qualità di Parte_2 Parte_3
eredi di e . Persona_1 Persona_2
In particolare, alla luce DEla esposizione cristallizzata in citazione e, poi, richiamata negli scritti successivi alla riassunzione, occorre distinguere tra: revoca di atti a titolo gratuito – quale l'atto di donazione ai rogiti DEla Notaia DE Persona_6
13.08.2010, N. Rep. 2748/1700, trascritto il 17.08.2010 – revoca
pag. 25/62 DEl'atto dispositivo contenuto nell'accordo di separazione consensuale DE 13.09.2010, successivamente integrato con ricorso depositato il 24.5.2011, omologato in data 7.6.2011, in virtù di decreto DE Tribunale di Barcellona PO di TO, depositato il
08.06.2011 (procedimento R.G. n. 1190/2010) – recante trasferimento/impegno al trasferimento DEla proprietà di due unità
immobiliari e versamento di complessivi Euro 1.400.000,00 – e successivo atto di cessione di beni immobiliari in Notaio
DE 18.07.2012, registrato il 23.07.2012, Persona_6
repertorio n. 3602/2372, trascritto il 24.07.2012, in favore DEla congiunta nonché revoca DEl'atto di Controparte_10
compravendita immobiliare ai rogiti DEla Notaia Per_6
DE 16.08.2010, registrato in pari data, repertorio n.
[...]
2750/1702, trascritto il 17.08.2010, in favore DEla congiunta e, ancora, revoca DEl'atto di rinuncia al diritto di Parte_4
usufrutto a ministero DEla medesima Notaia, redatto il 16.08.2010,
registrato in pari data, repertorio n. 2749/1701, in favore DEle
congiunte , Controparte_10 Parte_4 Pt_5
, , e
[...] Controparte_3 CP_4 CP_2
.
[...]
Sulla revocabilità degli atti dispositivi compiuti in adempimento degli accordi di separazione omologati dal Tribunale, non si pongono dubbi di ammissibilità trattandosi, semmai, di indagine pag. 26/62 relativa alla natura giuridica (gratuita ovvero a causa onerosa) DEl'atto medesimo.
Al riguardo, quanto agli atti di cessione immobiliare, ai fini DEla
declaratoria di inefficacia, solo l'atto traslativo DEla proprietà
degli immobili è qualificabile come atto dispositivo DE
patrimonio, produttivo DEl'effetto di privare il cedente di tali beni,
sottraendoli alla garanzia patrimoniale generica, a prescindere dalla finalità per la quale esso è stato realizzato, a nulla rilevando la successiva omologa DEle condizioni di separazione consensuale.
Vengono, infatti, in rilievo, atti dispositivi che, rivestendo la forma
DEl'atto pubblico ed implicando il trasferimento di diritti reali immobiliari, sono suscettibili di trascrizione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2657 c.c. (cfr. Cass. Civ. 21736/2013; Cass.
Civ. 11914/2008; Cass. Civ. 8516/2006; Cass. Civ. 15603/2005).
Tornando al discorso inerente alla natura giuridica, rilevante ai fini
DEla disciplina applicabile – giacché, in caso di connotazione in termini di atto a titolo gratuito, non è necessaria la consapevolezza
DE pregiudizio (consilium fraudis) da parte DE terzo beneficiario
DEl'atto medesimo – la normale assenza di corrispettivo, in mancanza di qualunque riferimento ad elementi connotativi DEla
funzione solutorio-compensativa correlata al trasferimento DEl'immobile, fa propendere per la natura gratuita DEl'atto (seppur pag. 27/62 non pienamente sovrapponibile alla donazione di diritto comune).
Nella specie, sono configurabili, anzitutto, con riferimento a tutti gli atti negoziali comunque compiuti dal disponente, i requisiti relativi alla esistenza di ragione creditoria e, altresì, DEla sua anteriorità rispetto all'atto impugnato (o meglio agli atti impugnati).
Al riguardo – così prendendo posizione, respingendole, in ordine alle difese facenti capo al convenuto originariamente costituito,
cristallizzate in atti e relative, segnatamente, alla natura sub judice DE “credito alla cui tutela è finalizzata l'azione oggi incoata”; alla mancanza di eventus damni, stante l'oggetto degli atti di vendita, ovvero “terreni di esiguo e modesto valore o di porzioni di
immobili DE tutto fatiscenti e/o, ancora privi di rifiniture, in
condizioni tali , quindi, da non poter certo essere oggetto di stima
maggiore rispetto a quella di cui si è tenuto conto nei contratti di compravendita”; alla inesistenza di diminuzione patrimoniale, stante la persistenza di titolarità, di “ben cinque unità immobiliari il cui valore supera abbondantemente l'eventuale pretesa
risarcitoria che dovesse essere riconosciuta alle controparti in esito alla decisione circa la sussistenza DE credito” (cfr. memoria
ex art. 183 cpc 1° termine a firma avv. Bernardo Campo) – vale osservare che è sufficiente l'insorgere DEla posizione debitoria in capo al debitore, indipendentemente dalla circostanza che il debito pag. 28/62 sia certo e determinato nel suo ammontare o che sia scaduto ed esigibile (cfr. Cass. 2748/2005; Cass. 17356/2011; Cass.
13446/2013).
Sicché, pacifica – oltreché documentata (cfr. doc. n. 5 in allegato alla seconda memoria istruttoria degli attori) – la circostanza relativa alla presenza di capo condannatorio al pagamento di somme di denaro a carico di ed a favore di Persona_3
- di cui gli attori deducono, già senza Persona_1
contestazione altrui, la propria qualità di eredi (qualità
riscontrabile anche dalla lettura DEla sentenza n. 21/2008) –
derivante dalla sentenza DE Tribunale di Barcellona P.G., DE
18.01.2008, depositata in pari data, n. 21/2008, Cron. N. 249/08
(cfr. doc. n. 5 cit.) - recante scioglimento DEl'impresa familiare costituita con atto in Notar in data 11.11.1977 e, Persona_4
per ciò che qui maggiormente interessa, recante condanna di
al pagamento in favore degli attori, DEla Persona_3
liquidazione DEla quota di partecipazione, ivi compreso l'avviamento, oltre interessi legali dal 19.12.1986 al soddisfo -
indifferenti, rispetto alla presenza di sentenza provvisoriamente esecutiva, si rivelano le difese che ruotano attorno alla pendenza di giudizio ex art. 404 c.p.c. proposto dalla avente causa DE debitore,
– pendenza sussistente all'atto di Controparte_10
introduzione DE presente giudizio e su cui, peraltro, non consta pag. 29/62 deduzione diversa ed ulteriore a cura DEle parti interessate (nel senso di avvenuta definizione DE procedimento n. R.G. 1491/2010 in maniera da pregiudicare l'accoglimento DEla actio pauliana)
(cfr. doc. n. 4 allegato alla seconda memoria istruttoria parte attrice) – ovvero di appello (procedimento R.G. n. 1007/10, pendente innanzi alla Seconda Sezione DEla Corte d'Appello di
Messina).
Indipendentemente dalla tardività-inammissibilità DE gravame – comprovata, all'atto DEla instaurazione DE giudizio, da deduzione incontestata circa la declaratoria di inammissibilità DEl'inibitoria avverso la sentenza di prime cure (21/2008) costituente fonte DEle ragioni di credito legittimanti l'azione interposta ex art. 2901 c.c. e documentata in atti (cfr. doc. n. 2 allegato alla seconda memoria istruttoria di parte attrice) – in ogni caso, proprio la funzione tipica
DE rimedio conservativo azionato, determina la adeguatezza ed idoneità, ai fini DEl'accoglimento, di una pretesa creditoria anche non definitivamente accertata.
Sicché, il primo requisito richiesto ex art. 2901 c.c. – esistenza di credito anteriore al compimento DEl'atto - è configurabile con riguardo a tutti gli atti dispositivi compiuti in vita da PE
, oggetto di impugnazione.
[...]
Configurabile, altresì, alla stregua DE quadro assertivo e documentale acquisito, è il requisito oggettivo DEl'eventus damni pag. 30/62 inteso quale pericolo di pregiudizio che l'atto dispositivo arreca alla soddisfazione DE credito in via coattiva, rendendola –
quantitativamente o qualitativamente – maggiormente onerosa o difficile.
Al riguardo – così contestando le difese DE convenuto sopra esposte, nonché DEle altre parti che ad esse hanno prestato adesione (tra cui, segnatamente, le convenute difese a ministero
DEla avvocata Daniela Cultrera) - «in tema di azione revocatoria
ordinaria non è richiesta la totale compromissione DEla
consistenza patrimoniale DE debitore, ma soltanto il compimento
di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento DE
credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa
DE patrimonio DE debitore, ma anche in una modificazione
qualitativa di esso. Tale rilevanza quantitativa e qualitativa
DEl'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che
agisce in revocatoria, mentre è onere DE debitore, per sottrarsi
agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia
tale da soddisfare ampiamente le ragioni DE creditore»(cfr. Cass.
7767/2007; Cass. 1896/2012; Cass. 1902/2015; Cass.
13172/2017).
Nella specie, già dalla valutazione congiunta tra il valore DE
credito accertato nella sentenza di primo grado – gravato dagli interessi aventi, perdipiù, data di decorrenza ancorata alla pag. 31/62 proposizione DEla domanda giudiziale (19.12.1986) – e la quantità
di beni ceduti, in forma sia gratuita che onerosa, si rende configurabile l'eventus damni in tutte le ipotesi.
D'altra parte, priva di prova è rimasta la circostanza DEla residua capienza DE patrimonio DE debitore mancando, al riguardo,
adeguata prova documentale – oltreché, a monte, deduzione articolata in maniera specifica anche attraverso una consulenza tecnica di parte illustrativa DE valore dei beni residui - idonea a dimostrare che al netto dei beni dismessi, il patrimonio DE
disponente fosse in grado di garantire il soddisfacimento DE
credito peraltro di ingente quantità, accertato nella sentenza n.
21/2008 (rispetto alla quale, si è detto, ininfluente è la eventuale natura non definitiva DEl'accertamento e DE condannatorio recato).
Non rileva, infatti, in segno contrario, la ordinanza di assegnazione
DE 17.9.2012, prodotta dalla difesa DE convenuto, in quanto essa è
dimostrativa, al più, di un credito ingente (oltre seicentomila euro)
vantato proprio da uno dei beneficiari (la coniuge) DEle
disposizioni impugnate (cfr. doc. allegato alla terza memoria istruttoria di parte convenuta a firma avv. Campo).
In ogni caso, la circostanza provata – ovvero la percezione di reddito pensionistico erogato dall – è, di per sé sola, non in CP_19
grado di vincere la presunzione di pericolo di pregiudizio al pag. 32/62 cospetto DEla qualità dei beni oggetto di dismissione (immobili)
rispetto al reddito da pensione (denaro normalmente volatile) e, altresì, rispetto all'entità DE debito per cui è azionata la cautela
(dalla sentenza n. 21/2008, in particolare, si legge la condanna di in favore degli attori – già in quella sede aventi Persona_3
causa da originario attore con citazione Persona_1
notificata il 19.12.1986 - al pagamento DEla somma di €
269.818,71, oltre interessi dal 19.12.1986 al soddisfo, “a titolo di
liquidazione DEla quota di partecipazione, ivi compreso
l'avviamento”).
Diverso, invero, sarebbe stato il caso di beni mobiliari quali depositi bancari o altre forme di risparmio, dotate di entità tale da vincere la presunzione di incapienza oltreché, a monte, la titolarità
di cespiti dimostrabile attraverso visure (catastali o, meglio,
ipotecarie).
Né, peraltro, paralizza l'accoglimento DEla azione, la dedotta destinazione dei proventi DEle vendite al pagamento di debiti scaduti.
Al riguardo – premesso che tale dato è dallo stesso convenuto disponente (oggi, per la sua posizione, la curatela DEla eredità
giacente e la chiamata , unitamente al Controparte_3
curatore DE di lei fallimento (legittimato alla accettazione beneficiata) riferito ai soli atti a titolo oneroso e non anche a quelli pag. 33/62 a causa gratuita - è sufficiente evidenziare che per conseguire l'esenzione dalla revocatoria ordinaria, è necessario che il debitore dimostri la strumentalità DEla vendita di quel bene rispetto alla necessità di estinguere il debito, provando che questa era l'unico modo per poter estinguere il debito (cfr. Cassazione civile , sez. III
, 16/11/2023 , n. 31941).
Nella specie, una prova di tal fatta non è ricavabile dagli atti di causa risultando, l'esenzione, meramente invocata senza, di contro,
deduzione specifica in ordine al tipo di debito (ed alla sua esistenza) da soddisfare mediante l'unica possibile attività
liquidatoria (vendita di beni).
La deduzione, DE resto, è contrastante con la riferita residua capienza DE patrimonio DE debitore, con tutte le conseguenze ex
artt. 2729 c.c. e 116 c.p.c.
Se il patrimonio residuo costituito dalle cinque unità immobiliari – ovvero, stando alle difese, “porzioni di un intero edificio sito in
Barcellona P.G. via Agrigento n. 23, in catasto identificato al fg.
22 DE Comune di Barcellona P.G., part. 893 sub 2, sub3, sub 4,
sub 5 e sub 6, composto da : piano terra;
piano 1° interno 1;piano
1° interno 2; piano 2° interno 3;piano 2°, interno 4” (cfr. memoria
ex art. 183 cpc 1° termine) – è sufficiente a tacitare l'ingente credito portato dalla sentenza n. 21/2008, viene a cadere, in difetto di una più puntuale ed articolata ricostruzione DEl'andamento dei pag. 34/62 debiti, la strumentalità DEl'alienazione di quel bene rispetto all'esigenza di estinguere il debito, oltreché la unicità (i.e. che detta vendita rappresentava l'unico modo per poter saldare il debito).
Le superiori argomentazioni valgono a confutazione DEle difese facenti capo a Parte_4 Parte_5 CP_2
, e , in
[...] Controparte_3 CP_4 Controparte_10
quanto aventi medesimo tenore contenutistico (cfr., per tutte,
memoria ex art. 183 co. VI n. 1) c.p.c. a firma avv.ta Daniela
Cultrera).
L'eventus damni, allora, è predicabile, anzitutto, con riguardo agli atti gratuiti contenuti nell'unico atto di donazione ai rogiti DEla
Notaia DE 13.08.2010, registrato il Persona_6
16.08.2010, N. Rep. 2748/1700, trascritto il 17.08.2010, recante attribuzioni a favore DEla coniuge ( ) e Controparte_10
DEle figlie , , Parte_5 Controparte_3 CP_4
e ) aventi ad oggetto, rispettivamente
[...] Controparte_2
seguendo l'ordine indicato, i seguenti cespiti: i) due unità
immobiliari - abitazione in villini, negozi e botteghe - site in
Barcellona PO di TO, Via Agrigento n. 10, registrate al foglio n. 22, particelle nn. 652, sub 5, 2 e 3 catasto fabbricati;
ii) due unità immobiliari - abitazione in villini, fabbricato - site in
Barcellona PO di TO, rispettivamente, in Via Agrigento n.
pag. 35/62 10, al foglio 22, particella 652, sub 4, DE catasto fabbricati e in
Via Strada Statale Oreto s.n.c., catasto fabbricati foglio 6,
particella 709 , sub 7, la proprietà per la quota di ¼ di altre due unità immobiliari - fabbricato, terreni – site in Barcellona
PO di TO, Via Strada Statale Oreto, al foglio 6, particella
709, sub 3 e al foglio 6 particella 707 DE catasto fabbricati, nonché
la quota di ½ di n. 1 unità immobiliare – fabbricato - sita in
Barcellona PO di TO, Via Strada Statale Oreto, foglio 6,
particella 709, sub 13 DE catasto fabbricati;
iii) la quota di ¼ di due unità immobiliari – fabbricato, terreno-site in Barcellona
PO di TO, Via Strada Statale Oreto, al foglio 6, particella
709, sub 3 e foglio, particella 707 DE catasto fabbricati, la piena proprietà di una unità immobiliare – fabbricato – sita in Barcellona
PO di TO, Via Strada Statale Oreto, foglio 6, particella 709,
sub 8 DE catasto fabbricati, nonché la quota di ½ di una unità
immobiliare – fabbricato - sita in Barcellona PO di TO, Via
Strada Statale Oreto, foglio 6, particella 709, sub 13 DE catasto fabbricati;
iv) due unità immobiliari – fabbricato, terreno – site in
Barcellona PO di TO, Via Strada Statale Oreto, al foglio 6,
particella 709, sub 3 e al foglio 6, particella 707 DE catasto fabbricati, la piena proprietà di tre unità immobiliari – fabbricati -
site in Barcellona PO di TO, Via Strada Statale Oreto, al foglio 6, particella 709, sub 4, 9 e 10 DE catasto fabbricati, nonché
pag. 36/62 la quota di ½ di n. 1 unità immobiliare – fabbricato - sita in
Barcellona PO di TO, Via Strada Statale Oreto, al foglio 6,
particella 709, sub 14 DE catasto fabbricati;
v) la quota di ¼ di due unità immobiliari – fabbricato, terreno - site in Barcellona PO di
TO, Via Strada Statale Oreto, al foglio 6, particella 709, sub 3 e al foglio 6, particella 707 DE catasto fabbricati, la quota di ½ di nn. 1 unità immobiliare – fabbricato - sito in Barcellona PO di
TO, Via Strada Statale Oreto, al foglio 6, particella 709, sub 14
DE catasto fabbricati, nonché la piena proprietà di tre unità
immobiliari – fabbricato - site in Barcellona PO di TO,
Via Strada Statale Oreto, al foglio 6, particella 709, sub 5, 11 e
12 DE catasto fabbricati.
L'eventus damni ricorre, altresì, per le disposizioni a titolo
oneroso e, segnatamente, per: i) atto di compravendita immobiliare in Notar DE 16.08.2010, registrato Persona_6
in pari data, repertorio 2750/1702, trascritto il 17.08.2010, registro particolare n. 18471, registro generale n. 27258 di vendita in favore DEla figlia n. 1 unità immobiliare, sita in Parte_4
Barcellona PO di TO, Via Agrigento n. 10, di circa 120
(centoventi) metri quadrati, al foglio 22, particella 652, sub. 6 DE catasto fabbricati, al prezzo complessivo di € 30.000,00
(trentamila), il cui versamento è stato rateizzato a mezzo n. 6
assegni bancari non trasferibili DEl'importo di € 5.000,00
pag. 37/62 cadauno (cfr. doc. n. 7 fascicolo attoreo); ii) atto di compravendita in Notar DE 02.09.2010, registrato il Persona_6
08.09.2010, repertorio n. 2754/1705, trascritto il 10.09.2010,
registro particolare n. 19587, registro generale n. 28728, recante vendita, da parte DEl'impresa , in persona DE Persona_3
costituito suo titolare, in favore DEla figlia una Parte_4
unità immobiliare, consistente in appezzamento di terreno sito in Barcellona PO di TO, contrada Oreto, DEla superficie catastale di 1399 (milletrecentonovantanove) metri quadrati, al foglio 6, particelle 472, 471, 670 e 672 DE catasto terreni, al prezzo complessivo di € 40.000,00 (quarantamila), il cui versamento è stato rateizzato a mezzo n. 8 assegni bancari non trasferibili DEl'importo di € 5.000,00 cadauno (cfr. doc. n. 8
fascicolo attoreo).
Occorre affrontare il discorso in relazione alle due tipologie di atti compiuti dal debitore dopo il sorgere DE credito, ovvero le disposizioni in esecuzione di accordi di separazione e la rinuncia
– portata dal rogito DE 16.08.2010 a ministero DEla Notaia dott.ssa – in favore DEle nude proprietarie Persona_6
e/o degli altri usufruttuari aventi diritto, ovvero Controparte_10
, , , ,
[...] CP_4 Parte_5 Controparte_2
avente ad oggetto il diritto di usufrutto su Parte_4
complessive otto (n. 8) unità immobiliari, ovvero su beni pag. 38/62 immobili siti in SA LU DE ME (trascrizione DE 18.08.2010,
registro particolare n. 18532, registro generale n. 27333;
trascrizione DE 18.08.2010, registro particolare n. 18533, registro generale n. 27334; trascrizione DE 18.08.2010, registro particolare n. 18535, registro generale n. 27336) - in particolare, sul fondo rustico sito in SA LU DE ME, Contrada Previti – Badia,
DEla superficie catastale di 2120 (duemilacentoventi) metri quadrati, al foglio 36, particelle 471 e 480 DE catasto terreni;
sul fondicello sito in SA LU DE ME, contrada Botte, DEla
superficie catastale di 1470 (millequattrocentosettanta) metri quadrati, al foglio 36, particelle 224 e 734 DE catasto terreni;
sul fondo sito in SA LU DE ME, Contrada Botte, DEla
superficie catastale di 3300 (tremilatrecento) metri quadrati, al foglio 36, particella 736 DE catasto terreni;
sul fondicello sito in
SA LU DE ME, Contrada Botte, DEla superficie catastale di 1394 (milletrecentonovantaquattro) metri quadrati, al foglio 36, particella 418 DE catasto terreni;
sul fondo rustico sito in SA LU DE ME, Contrada Botte, in più corpi, DEla
superficie catastale complessiva di 7.374
(settemilatrecentosettantaquattro) metri quadrati, al foglio 36,
particelle 304, 356, 364, 365, 367, 368, 406, 407, 414, 569, 737;
sul fondo agricolo sito in SA LU DE ME, Contrada
Femminamorta, DEla superficie catastale complessiva di 5.440
pag. 39/62 (cinquemilaquattrocentoquaranta) metri quadrati, foglio 16,
particelle 273 e 618 DE catasto terreni;
sul fondo rustico sito in
SA LU DE ME, contrada Femminamorta, DEla superficie catastale di 3.858 (tremilaottocentocinquantotto) metri quadrati,
foglio 27, particella 142 DE catasto terreni - e su beni immobili siti in Patti (trascrizione DE 18.08.2010, registro particolare n.
18534, registro generale n. 27335) - in particolare, sul terreno sito in Patti, Contrada Gallo, DEla superficie catastale di 4.580
(quattromilacinquecentottanta) metri quadrati, al foglio 30,
particelle 286 e 287.
Al riguardo, partendo dagli atti dispositivi compiuti in esecuzione di accordi di separazione, vale, anzitutto, osservare – così
prendendo posizione, confutandole, in ordine alle difese DE
(spiegate in atti prima DE decesso) con cui si assume la PE
non revocabilità DEle attribuzioni in favore DEla ex coniuge in quanto il negozio che contiene la Controparte_10
previsione ha effetti “meramente obbligatori e, in quanto tale, non
può costituire atto di disposizione DE patrimonio avverso il quale promuovere l'azione di cui all'art. 2901 c.c.” (cfr. memoria ex art. 183 co. VI n.1) c.p.c. a firma avv. Campo e, DE pari, memoria a firma avv.ta Daniela Cultrera) – che oggetto di revoca è la cessione operata con rogito DE 18.07.2012, registrato il
23.07.2012, repertorio n. 3602/2372, trascritto il 24.07.2012,
pag. 40/62 registro particolare n. 15547, registro generale n. 19615 in quanto atto dotato di effetti traslativi ed avente forma notarile pubblica
(cfr. doc. n. 10 fascicolo attoreo).
La declaratoria di inefficacia – alla luce DEla giurisprudenza richiamata supra – non attinge gli accordi a contenuto non patrimoniale (quali, segnatamente, quelli sullo status).
Sicché, ferma la natura obbligatoria DEl'impegno al
trasferimento dei beni – tale essendo il valore DEle dichiarazioni riportate nel ricorso depositato il 13.9.2010 e, poi, nel ricorso integrativo depositato il 24.5.2011, a prescindere dalla formula adoperata (“trasferisce” e “Trasferimento di beni”) ma, soprattutto, tenuto conto DEla clausola di “esonero DEl'ufficio dagli
adempimenti relativi alla trascrizione DE trasferimento immobiliare” apposta ed accompagnata dalle sottoscrizioni dei coniugi (cfr. doc. denominato “decreto” in Parte_11
allegato alla memoria 3° termine art. 183 co. VI c.p.c. a firma avv.ta Daniela Cultrera) refluente, ad un tempo, sul terreno DEla
carenza di attestazione DE cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all' art. 29, comma 1-bis, l. n.
52 DE 1985, come introdotto dall' art. 19, comma 14, d.l. n. 78 DE
2010, conv., con modificazioni, dalla l. n. 122 DE 2010, richiesta a fini traslativi (cfr. Cassazione civile , sez. III , 19/12/2024, n.
33360) – è, senz'altro, atto dispositivo revocabile quello contenuto pag. 41/62 nel rogito DE 18.07.2012, in quanto atto in forma notarile pubblica idonea alla trascrizione e, quindi, alle esigenze di certezza sottese alla pubblicità immobiliare, avente ad oggetto, appunto, la cessione di beni in esecuzione DE decreto di separazione consensuale DE Tribunale di Barcellona PO di TO R.G. n.
1190/2010, in favore DEla ex coniuge , Controparte_10
ovvero, la piena proprietà DEl'immobile sito in Barcellona PO
di TO, Via Statale Oreto n. 104, censito al foglio 22, particella
546 sub. 3 DE catasto fabbricati.
Ciò posto, va qui trattata – per comodità espositiva, trattandosi di fattispecie peculiari di revoca – la questione DEla gratuità DEl'atto al fine DEl'atteggiarsi DE requisito soggettivo DEla scientia
damni.
Dal tenore DEle clausole DEl'accordo di separazione omologato,
non emerge elemento utile alla assegnazione di una causa diversa da quella sostanzialmente non onerosa, per lo spostamento patrimoniale programmato.
In termini piani, la cessione attuata con rogito DE 18.07.2012 è
inquadrabile in termini di atto a titolo gratuito – seppur non tipizzabile quale donazione – avuto riguardo al riferimento alle capacità reddituali e patrimoniali DE coniuge disponente (i.e. il convenuto cui oggi è subentrata la curatela DEla Persona_3
eredità giacente) al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio,
pag. 42/62 alla durata DElo stesso, in relazione al cessare DEla originaria –
esistente – comunione materiale e spirituale.
Sicché, quale atto a titolo gratuito, la detta cessione è revocabile perché presenta, altresì, il requisito subiettivo (c.d. consilium
fraudis ) da ricercarsi unicamente nella sfera DE disponente.
Al riguardo, tale elemento soggettivo - per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti, come nella specie, successivamente al sorgere DE credito - non va identificato con una vera e propria intenzione di nuocere ai creditori.
È, piuttosto, sufficiente la consapevolezza, da parte DE debitore (e non anche DE terzo beneficiario) DE pregiudizio che viene arrecato alle ragioni creditorie dall'atto di disposizione.
Di tale consapevolezza la prova può essere fornita anche mediante presunzioni.
Nel caso a mano, la consapevolezza in testa al disponente può
inferirsi e radicarsi nel complesso degli elementi relativi alla concatenazione contrattuale calata nel contesto cronologico,
ovvero intesa come coacervo di atti di disposizione realizzati in plurime sedute notarili, nei riguardi di soggetti esclusivamente appartenenti alla famiglia nucleare – la coniuge poi separatasi e le figlie – a seguito DEl'esito non vittorioso DE giudizio intrapreso da uno dei membri ( cui sono subentrate le parti Persona_1
pag. 43/62 attrici DE giudizio in epigrafe) DEla impresa familiare costituita con atto in Notar in data 11.11.1977. Persona_4
Tale elemento soggettivo sorregge, ad un tempo, oltre alla cessione operata con rogito DE 18.07.2012, anche gli atti di disposizione –
sopra identificati quanto a destinatarie e oggetto – contenuti nel rogito DE 13.08.2010, registrato il 16.08.2010, N. Rep.
2748/1700, trascritto il 17.08.2010 (atto di donazione in Notaio
. Persona_6
L'elemento soggettivo in questione, inoltre, è predicabile – proprio in virtù DEla evidenziata concatenazione, intesa come sequenza temporale di atti dispositivi realizzata in epoca successiva al deposito DEla sentenza n. 21/2008, recante un capo di condanna nei confronti DE di non modesta entità – anche rispetto alla PE
posizione DEla coniuge e DEle figlie beneficiarie degli atti traslativi portati dalle compravendite immobiliari.
Ove si avesse voluto dare corpo ad un mero assetto distributivo dei beni in ambito familiare – come dedotto dalla difesa DEl'originario convenuto debitore – si sarebbero potuti adoperare strumenti alternativi quali il testamento – specie se si considera che lo stesso supera i problemi legati alla non perfetta commerciabilità degli immobili (perché privi di licenza, permesso, sanatoria o altre ragioni di abuso edilizio) – ovvero, comunque, lo stesso atto di donazione ma in epoca disancorata dal momento DE cristallizzarsi pag. 44/62 DEla condanna alla liquidazione DEla quota di partecipazione e DEl'avviamento.
A ciò si giustappone – quale indizio che corrobora la consapevolezza DE debitore e DEle sue aventi causa - il dato relativo alle modalità di corresponsione DE prezzo di vendita dei cespiti, ovvero versamento rateizzato a mezzo assegni bancari,
presente sia nella compravendita immobiliare a in Notar Per_6
DE 16.08.2010, sia nella successiva compravendita in
[...]
Notar DE 02.09.2010, entrambe a favore DEla Persona_6
figlia . Parte_4
Anche la presenza di clausola recante convenzione per l'assegnazione dapprima DEla somma di euro 800.000,00 e, di poi,
DEla somma di euro 600.000,00 in favore DEla coniuge nel contesto DEla omologa DEla separazione, è elemento che milita,
più che smentire, in direzione confermativa DEla consapevolezza di agire, tramite gli atti di dismissione DE patrimonio verso i congiunti prossimi, a detrimento DEla garanzia ex art. 2740 c.c.
valevole verso i creditori (i.e. gli odierni attori).
Difficile, infatti, il riscontro – a livello statistico ed in rapporto al tessuto sociale ed ambientale di riferimento – di una separazione connotata da così tante elargizioni (anche se a livello di impegno al trasferimento).
pag. 45/62 Né, poi, osta alla configurabilità DE requisito soggettivo, la reazione esternata dalla ex coniuge, esitata nella ordinanza di assegnazione DE 17.2.2012 non valendo a far cadere la consapevolezza DEla forte contrazione DEle possibilità di soddisfazione DE credito vantato dagli attori (cfr. doc. allegato alla terza memoria istruttoria DE convenuto).
Resta, dunque, da esaminare, l'atteggiarsi DEla rinuncia all'usufrutto.
A fronte DEle difese DE convenuto e di quelle, di analogo tenore,
DEle aventi causa dal disponente (la coniuge e le figlie costituite a ministero DEla avv.ta Cultrera) – per cui la revoca DEla rinuncia all'usufrutto sarebbe impedita trattandosi di “negozi unilaterali non recettizi, ad effetti puramente abdicativi”, con l'effetto -
espansione DEla nuda proprietà – di natura legale tale da rendere non ammissibile un rifiuto da parte DE nudo proprietario e, comunque, mancando, “in questa ipotesi, quel consilium fraudis
che la legge
individua tra i presupposti DEl'azione revocatoria” (cfr. memorie
ex art. 183 co. I c.p.c. a firma avv.ta Cultrera e avv. Campo) - vale osservare che anche la rinuncia all'usufrutto può sussumersi tra gli atti dispositivi produttivi di quella situazione di più incerta o difficile soddisfacimento DE credito, anche sub specie di modificazione qualitativa DE patrimonio DE debitore (cfr. arg. ex
pag. 46/62 Cassazione civile sez. III, 19/07/2018, n.19207 recante rigetto di ricorso proposto avverso statuizione di merito avente ad oggetto dichiarazione di inefficacia DEl'atto di donazione DEla nuda proprietà unitamente a quello, di poco successivo, di rinuncia al diritto di usufrutto sulla medesima proprietà).
Nella specie, già le corpose allegazioni attoree dimostrano l'esistenza DEla esistenza DEla variazione quantitativa e qualitativa DEl'atto di disposizione in commento – i.e. atto in
Notar DE 16.08.2010, registrato in pari Persona_6
data, repertorio n. 2749/1701 anche questo oggetto di produzione in atti (cfr. doc. n. 9 fascicolo attoreo) - e DEla sua rilevanza, apprezzabile non già in un'ottica atomistica – ovvero singolarmente considerato l'atto abdicativo – ma in un quadro complessivo caratterizzato dalla produzione di un unico effetto: il trasferimento immobiliare dei beni facenti capo al debitore
. Persona_3
La rinuncia all'usufrutto, DE resto, produce l'effetto di privare di ogni facoltà di godimento il debitore disponente, impedendogli –
in conseguenza DEla espansione DEla piena proprietà a favore
DEle nude proprietarie – il compimento di attività altrimenti consentite, certamente produttive di reddito quali, segnatamente, la locazione o l'affitto (se si tratta di fondi).
Se si considera, poi, l'estensione dei terreni (fondi) oggetto DEla pag. 47/62 rinuncia formalizzata con atto notarile – esemplificando, terreno sito in Patti, Contrada Gallo, DEla superficie catastale di 4.580
(quattromilacinquecentottanta) metri quadrati, al foglio 30,
particelle 286 e 287; ovvero, ancora, fondo rustico sito in SA
LU DE ME, contrada Femminamorta, DEla superficie catastale di 3.858 (tremilaottocentocinquantotto) metri quadrati, foglio 27,
particella 142 DE catasto terreni – si trae, ulteriormente, conferma DEla realizzazione, tramite lo schema DEl'atto abdicativo (pur sempre di natura negoziale) di una riduzione DE patrimonio DE
debitore, potenzialmente dotato di capacità produttive/potenzialità
edificatorie e, quindi, di valore utile in rapporto alla pretesa creditoria.
Anche di tale atto, quindi, va pronunciata la revoca ricollegandosi alla sequenza – cronologicamente osmotica – di atti traslativi di dismissione DE patrimonio, sorretto anche questo dalla consapevolezza di contribuire alla contrazione DEla garanzia generica ex art. 2740 c.c.
Sicché, entro i limiti superiormente tracciati, va accolta la domanda tesa alla dichiarazione di inefficacia, tenuto conto DEla
circostanza – dedotta in atti, peraltro, dalla stessa difesa di CP_4
che ha richiesto, per tale ragione, risarcimento DE danno in
[...]
via riconvenzionale – relativa alla trascrizione DEla domanda, utile a rafforzare l'interesse ad una pronuncia di merito.
pag. 48/62 Legittimati passivi DEl'actio pauliana sono le aventi causa – quali contraenti beneficiarie a titolo oneroso o gratuito litisconsorti necessarie – ovvero , , Controparte_10 Parte_5
, e , Controparte_3 CP_4 CP_2 CP_2
. Parte_4
Legittimato passivo – subentrante nella posizione DE debitore,
deceduto in data 16.10.2019 – è la curatela DEla eredità giacente di
. Persona_3
e la curatela DE fallimento DEla stessa, Controparte_3
dichiarato con sentenza n. 18/2019, invero, sono stati evocati quali chiamati alla eredità DE de cuius aventi facoltà di accettazione (la curatela solo in via beneficiata).
Carenti, invece, di legittimazione passiva sono i discendenti DE de
cuius che hanno formalizzato rinuncia alla eredità (per le parti già
evocate come litisconsorti necessarie, vale ribadirlo, la legittimazione passiva va esclusa limitatamente alla posizione di subentranti nella veste DE debitore disponente e rinuncianti alla di lui eredità).
In particolare, dagli atti di causa e dalla documentazione acquisita,
privi di legittimazione sono – come già evidenziato in atti -
Controparte_10 Parte_4 Parte_5
i germani Alberto, e CP_4 Controparte_2 CP_8
pag. 49/62 (per rappresentazione DEla quota di ), CP_9 Parte_4
i germani e (quali fili Controparte_7 Controparte_12
ex filia di chiamati per rappresentazione). Parte_5
Discorso diverso – ad integrazione di quanto rilevato con ordinanze DE 16.2.22 e DE 27.4.24 – proprio con riguardo alla posizione DEla convenuta . Controparte_3
Dagli atti di causa, infatti, risulta anche la rinuncia dalla stessa presentata alla cancelleria DE Tribunale (cfr. allegato n. 2) alla comparsa in riassunzione depositata dall'avv. Cicala in data
13.11.24).
Tale dichiarazione determina l'acquisto, in capo ai germani
DEla qualità di chiamati alla eredità, in quanto legittimati CP_5
ad accettare o rinunciare alla eredità relitta dal de cuius.
Sono, infatti, gli stessi ad allegare che la intervenuta rinuncia, operata dalla propria madre, in fase di registrazione “comporta che
nella quota DEla rinunciataria Controparte_3
subentrano per rappresentazione i deducente fratelli ” (cfr. CP_5
note di trattazione scritta DE 13.11.24 a firma Avv. Paolo
Genovese).
Ferma la facoltà DE curatore di agire ai sensi DEl'art. 44 l.f. –
norma generale che prevede la inefficacia relativa, rispetto ai creditori concorsuali, di tutti gli atti compiuti dal fallito dopo la pag. 50/62 dichiarazione di fallimento – ovvero di acquisire al fallimento tutte le utilità che il fallito consegue nel corso DEla procedura –
risultando, alla attualità, non caducata la rinuncia formalizzata anche da superflua, anzitutto, è la Controparte_3
concessione di rinvio a seguito di istanza - così testualmente: “si
chiede un rinvio DEla causa per consentire ai sigg.ri CP_5
e di valutare se accettare o meno
[...] CP_11
l'eredità pro quota di a cui ha rinunciato la Persona_3
perché solo ora gli stessi Controparte_3
possono definirsi chiamati per legge alla quota di eredità DE
signor , quali filli di ex Persona_3 Controparte_3
filia DE de cuius” - formulata dalla difesa dei germani CP_5
«La DEazione che segue alla apertura DEla successione, pur
costituendo un presupposto DEla qualità di erede, non è sufficiente
per l'acquisto di tale qualità, la quale viene acquistata se
il chiamato accetta di essere erede, o mediante una dichiarazione
di volontà, oppure in dipendenza di un comportamento
obiettivamente acquiescente» (cfr. Cassazione civile, sez. III,
20/10/2014, n. 22223).
Sicché, poiché la legitimatio ad causam non sussiste in capo al semplice chiamato all'eredità – quali, in tesi, i germani – CP_5
ma, piuttosto, in via esclusiva, in capo all'erede - tale per effetto di accettazione, espressa o tacita, DE compendio ereditario -
pag. 51/62 occorrendo, pur sempre, la materiale accettazione – posto che l'assenza DEla qualità di erede esclude la legitimatio ad causam e la relativa mancanza è rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado
– consegue che legittimo contraddittore è la curatela DEla eredità
giacente di tenuto conto, altresì, DEla regola Persona_3
generale prevista ex art. 460 co. III c.c.
Sicché, anche tali chiamati vanno dichiarati privi di legittimazione passiva a stare in giudizio in rappresentanza
DEl'eredità, rispetto alla domanda (a contenuto conservativo) dei creditori DE de cuius.
L'accoglimento DEl'actio pauliana determina logicamente – prima ancora di ogni considerazione giuridica sulla ammissibilità e fondatezza – l'impossibilità di accogliere la domanda riconvenzionale risarcitoria spiegata da . CP_4
Le spese seguono la soccombenza e si pongono in solido a carico
DEle parti convenute quali litisconsorti necessarie aventi causa dal disponente dei cui atti impugnati si è trattato.
Non partecipano all'onere DEle spese le parti prive di legittimazione passiva: , ed , Parte_6 CP_8 CP_9
Controparte_12 Controparte_7 [...]
Controparte_10 Parte_4 Parte_5 CP_4
,
[...] Controparte_2
pag. 52/62 Nei rapporti con gli attori in riassunzione, a tal proposito, le stesse vanno compensate attesa la manifestazione, da parte DEla difesa attorea, di contegno non ostativo ma, al contrario, di presa d'atto
DEla rinuncia alla eredità avvenuta, peraltro, con atti ricevuti da notaio in epoca successiva alla dichiarazione di decesso di
[...]
, con arco temporale intercorso di non modesta rilevanza PE
(decesso il 16.10.2019; rinunce nel corso DE 2022).
Del pari sono escluse la curatela fallimentare contumace – in quanto parte evocata per integrazione DE contradittorio - e la curatela DEl'eredità giacente.
Quest'ultima, infatti, pur contrastando l'accoglimento DEla domanda, ha concluso: “Nel merito, il deducente curatore
DEl'eredità giacente (che, lo si ricorda, svolge una funzione di
munus publicum, con specifica finalità di conservazione ed
amministrazione DE patrimonio ereditario a garanzia anche dei
creditori) rileva che, nell'ipotesi in cui il Giudicante riterrà, alla
luce DE compendio istruttorio, la sussistenza dei ricordati
presupposti di cui all'art. 2901 c.c., dovrà essere dichiarata
l'inefficacia nei confronti di parte attrice di quegli atti dispositivi
che risulteranno pregiudizievoli DEle sue ragioni creditorie;
in caso contrario dovranno essere rigettate le domande”.
Sicché, valorizzata la funzione di munus publicum si giustifica la pronuncia di compensazione DEle spese nei rapporti DE segmento pag. 53/62 processuale tra attori in riassunzione e curatela DEl'eredità
giacente di . Persona_3
La liquidazione è operata secondo il valore dichiarato in atti e non specificamente contestato, ai parametri tabellari medi, con valore a media complessità, tenuto conto DEl'intreccio DEle questioni -
anche e soprattutto processuali - trattate dalla difesa DEle parti.
La liquidazione tiene conto DEla dichiarazione DE difensore degli attori, ovvero ex art. 93 c.p.c. (cfr. tra le tante note conclusionali datate 31 luglio 2018 a firma Avv. Maurizio Cacace).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, reietta ogni diversa istanza, eccezione e domanda (inclusa riconvenzionale)
definitivamente pronunciando nella causa n. 2270/2014 R.G., così
provvede:
Dichiara – nella contumacia DEla curatela DE fallimento DEla
in persona DE legale rappresentante pro tempore, e CP_14
DEla socia illimitatamente responsabile Controparte_3
, in persona DEl'avv. Marco Merenda n.q. di curatore
[...]
nominato con la Sent. n. 18/2019 pubblicata il 17/07/2019 nonché di non costituitosi in riassunzione dopo Controparte_12
l'interruzione dichiarata con ordinanza DE 9.3.2023 - fondata
l'azione promossa ex art. 2901 c.c. da Persona_2
pag. 54/62 (DECEDUTA e, per essa, oggi gli eredi in riassunzione),
[...]
, e , nei Parte_1 Parte_2 Parte_3
limiti e per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, dichiara
l'inefficacia relativa degli atti dispositivi compiuti da
[...]
(deceduto, oggi la curatela DEla eredità giacente in persona PE
DE curatore avv. ) a favore di , CP_13 Controparte_17
, e Parte_5 Parte_4 CP_2
, quali, segnatamente: 1) atti
[...] Controparte_3
gratuiti contenuti nell'unico atto di donazione ai rogiti DEla Notaia
DE 13.08.2010, registrato il 16.08.2010, N. Rep. Persona_6
2748/1700, trascritto il 17.08.2010, recante attribuzioni a favore DEla
coniuge ) e DEle figlie , Controparte_10 Parte_5
, e ) Controparte_3 CP_4 Controparte_2
aventi ad oggetto, rispettivamente seguendo l'ordine indicato, i seguenti cespiti: i) due unità immobiliari - abitazione in villini,
negozi e botteghe - site in Barcellona PO di TO, Via Agrigento
n. 10, registrate al foglio n. 22, particelle nn. 652, sub 5, 2 e 3 catasto fabbricati;
ii) due unità immobiliari - abitazione in villini,
fabbricato - site in Barcellona PO di TO, rispettivamente, in Via
Agrigento n. 10, al foglio 22, particella 652, sub 4, DE catasto fabbricati e in Via Strada Statale Oreto s.n.c., catasto fabbricati foglio
6, particella 709 , sub 7, la proprietà per la quota di ¼ di altre due unità immobiliari - fabbricato, terreni – site in Barcellona
pag. 55/62 PO di TO, Via Strada Statale Oreto, al foglio 6, particella 709,
sub 3 e al foglio 6 particella 707 DE catasto fabbricati, nonché la quota di ½ di n. 1 unità immobiliare – fabbricato - sita in Barcellona PO
di TO, Via Strada Statale Oreto, foglio 6, particella 709, sub 13 DE
catasto fabbricati;
iii) la quota di ¼ di due unità immobiliari –
fabbricato, terreno-site in Barcellona PO di TO, Via Strada
Statale Oreto, al foglio 6, particella 709, sub 3 e foglio, particella 707
DE catasto fabbricati, la piena proprietà di una unità immobiliare –
fabbricato – sita in Barcellona PO di TO,Via Strada Statale
Oreto, foglio 6, particella 709, sub 8 DE catasto fabbricati, nonché la quota di ½ di una unità immobiliare – fabbricato - sita in Barcellona
PO di TO, Via Strada Statale Oreto, foglio 6, particella 709, sub
13 DE catasto fabbricati;
iv) due unità immobiliari – fabbricato,
terreno – site in Barcellona PO di TO, Via Strada Statale Oreto,
al foglio 6, particella 709, sub 3 e al foglio 6, particella 707 DE
catasto fabbricati, la piena proprietà di tre unità immobiliari –
fabbricati - site in Barcellona PO di TO, Via Strada Statale
Oreto, al foglio 6, particella 709, sub 4, 9 e 10 DE catasto fabbricati,
nonché la quota di ½ di n. 1 unità immobiliare – fabbricato - sita in
Barcellona PO di TO, Via Strada Statale Oreto, al foglio 6,
particella 709, sub 14 DE catasto fabbricati;
v) la quota di ¼ di due unità immobiliari – fabbricato, terreno - site in Barcellona PO di
TO, Via Strada Statale Oreto, al foglio 6, particella 709, sub 3 e al pag. 56/62 foglio 6, particella 707 DE catasto fabbricati, la quota di ½ di una unità immobiliare – fabbricato - sito in Barcellona PO di TO,
Via Strada Statale Oreto, al foglio 6, particella 709, sub 14 DE catasto fabbricati, nonché la piena proprietà di tre unità immobiliari –
fabbricato - site in Barcellona PO di TO, Via Strada Statale
Oreto, al foglio 6, particella 709, sub 5, 11 e 12 DE catasto fabbricati;
2) disposizioni a titolo oneroso: i) atto di compravendita immobiliare in Notar DE 16.08.2010, registrato in Persona_6
pari data, repertorio 2750/1702, trascritto il 17.08.2010, registro particolare n. 18471, registro generale n. 27258 di vendita in favore
DEla figlia n. 1 unità immobiliare, sita in Barcellona Parte_4
PO di TO, Via Agrigento n. 10, di circa 120 (centoventi) metri quadrati, al foglio 22, particella 652, sub. 6 DE catasto fabbricati, al prezzo complessivo di € 30.000,00 (trentamila), il cui versamento è
stato rateizzato a mezzo n. 6 assegni bancari non trasferibili DEl'importo di € 5.000,00 cadauno;
ii) atto di compravendita in Notar
DE 02.09.2010, registrato il 08.09.2010, repertorio Persona_6
n. 2754/1705, trascritto il 10.09.2010, registro particolare n. 19587, registro generale n. 28728, recante vendita, da parte DEl'impresa
, in persona DE costituito suo titolare, in favore DEla Persona_3
figlia una unità immobiliare, consistente in Parte_4
appezzamento di terreno sito in Barcellona PO di TO, contrada
Oreto, DEla superficie catastale di 1399 (milletrecentonovantanove)
pag. 57/62 metri quadrati, al foglio 6, particelle 472, 471, 670 e 672 DE catasto terreni, al prezzo complessivo di € 40.000,00 (quarantamila), il cui versamento è stato rateizzato a mezzo n. 8 assegni bancari non trasferibili DEl'importo di € 5.000,00 cadauno;
3) cessione operata con rogito DE 18.07.2012, registrato il 23.07.2012, repertorio n.
3602/2372, trascritto il 24.07.2012, registro particolare n. 15547,
registro generale n. 19615 in adempimento degli accordi di separazione omologati con provvedimento DE Tribunale DEl'8.6.2011
(procedimento n. R.G. 1190/2010) avente ad oggetto la piena proprietà DEl'immobile sito in Barcellona PO di TO, Via Statale
Oreto n. 104, censito al foglio 22, particella 546 sub. 3 DE catasto fabbricati;
4) atto di rinuncia al diritto di usufrutto su complessive otto (n. 8) unità immobiliari, ovvero su beni immobili siti in SA
LU DE ME (trascrizione DE 18.08.2010, registro particolare n.
18532, registro generale n. 27333; trascrizione DE 18.08.2010,
registro particolare n. 18533, registro generale n. 27334; trascrizione
DE 18.08.2010, registro particolare n. 18535, registro generale n.
27336) - in particolare, fondo rustico sito in SA LU DE ME,
Contrada Previti – Badia, DEla superficie catastale di 2120
(duemilacentoventi) metri quadrati, al foglio 36, particelle 471 e 480
DE catasto terreni;
fondicello sito in SA LU DE ME, contrada
Botte, DEla superficie catastale di 1470 (millequattrocentosettanta)
metri quadrati, al foglio 36, particelle 224 e 734 DE catasto terreni;
pag. 58/62 fondo sito in SA LU DE ME, Contrada Botte, DEla superficie catastale di 3300 (tremilatrecento) metri quadrati, al foglio 36,
particella 736 DE catasto terreni;
fondicello sito in SA LU DE
ME, Contrada Botte, DEla superficie catastale di 1394
(milletrecentonovantaquattro) metri quadrati, al foglio 36, particella
418 DE catasto terreni;
sul fondo rustico sito in SA LU DE ME,
Contrada Botte, in più corpi, DEla superficie catastale complessiva di
7.374 (settemilatrecentosettantaquattro) metri quadrati, al foglio 36,
particelle 304, 356, 364, 365, 367, 368, 406, 407, 414, 569, 737;
fondo agricolo sito in SA LU DE ME, Contrada Femminamorta,
DEla superficie catastale complessiva di 5.440
(cinquemilaquattrocentoquaranta) metri quadrati, foglio 16, particelle
273 e 618 DE catasto terreni;
fondo rustico sito in SA LU DE
ME, contrada Femminamorta, DEla superficie catastale di 3.858
(tremilaottocentocinquantotto) metri quadrati, foglio 27, particella 142
DE catasto terreni - e beni immobili siti in Patti (trascrizione DE
18.08.2010, registro particolare n. 18534, registro generale n. 27335),
- in particolare, sul terreno sito in Patti, Contrada Gallo, DEla
superficie catastale di 4.580 (quattromilacinquecentottanta) metri quadrati, al foglio 30, particelle 286 e 287;
CONDANNA in solido le parti convenute come sopra identificate
– i.e. , , Controparte_10 Parte_4 Parte_5
, , - alla CP_4 Controparte_3 Controparte_2
pag. 59/62 refusione DEle spese di lite sostenute dagli attori in misura pari a complessivi euro 11.479,60 (euro 518,00 a titolo di c.u.; le residue quali spese vive forfetariamente considerate) di cui euro 10.860,00 per compensi professionali oltre rimborso generale al 15%, IVA, CPA
come per legge, stabilendo che il pagamento avvenga in favore DE procuratore dichiaratosi in atti anticipatario ai sensi DEl'art. 93 c.p.c.
COMPENSA tra le restanti parti le spese DE procedimento nei limiti
(soggettivi) e per le causali esposte.
Barcellona P.G. 1.1.2025
La Giudice
Dott.ssa Elisa Di Giovanni
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