Articolo 2 della Legge 8 ottobre 1970, n. 738
Articolo 1Articolo 3
Versione
8 novembre 1970
Art. 2.
E' altresi' autorizzata a favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) la concessione di un contributo straordinario di lire 1.000.000.
Entrata in vigore il 8 novembre 1970