Art. 2.
E' altresi' autorizzata a favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) la concessione di un contributo straordinario di lire 1.000.000.
E' altresi' autorizzata a favore dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) la concessione di un contributo straordinario di lire 1.000.000.