Art. 17.
Le disposizioni di cui al precedente articolo 16 sono applicabili ai soggetti che, alla data del 9 ottobre 1963, figuravano residenti o svolgevano la loro attivita' nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Erto e Casso e che successivamente si siano trasferiti nei territori del nuovo comune di Vajont e di Nuova Erto nel comune di Ponte nelle Alpi.
Le disposizioni di cui al precedente articolo 16 sono applicabili ai soggetti che, alla data del 9 ottobre 1963, figuravano residenti o svolgevano la loro attivita' nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Erto e Casso e che successivamente si siano trasferiti nei territori del nuovo comune di Vajont e di Nuova Erto nel comune di Ponte nelle Alpi.