Ordinanza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, ordinanza 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1688/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Terza Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del la Giudice dott. Federica
Samà ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A sciogliendo la riserva assunta all'udienza del nel procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. iscritto al n. r.g. 1688/ 2025, vertente
t r a
con il patrocinio dell'avv.to MASI CECILIA Parte_1
- ricorrente -
E
Controparte_1
- resistente -
Ragioni in fatto e in diritto
La Giudice, dott.ssa Federica Samà, letti gli atti, i documenti e sentite le parti, sciogliendo la riserva che precede;
dato atto della regolarità e tempestività della notifica del ricorso e del decreto inaudita altera parte depositato il 13.02.2025 ad opera di parte ricorrente in favore di parte resistente che, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito;
richiamate le motivazioni in punto di fumus boni juris e periculum in mora esposte nel Decreto depositato il 13.02.2025, da intendersi qui integralmente riportate;
RILEVATO CHE
1
13.02.2025; quanto al fumus boni iuris, il ricorrente ha provato la verosimiglianza della sussistenza del titolo negoziale posto a fondamento della pretesa creditoria azionata, costituito dal conferimento dell'incarico e dallo svolgimento effettivo della prestazione professionale in favore del resistente, in conformità ai criteri di riparto degli oneri probatori pacificamente invalsi in materia di azioni contrattuali in generale e in ipotesi di contratto d'opera professionale (cfr. Cass. SS.UU. n.
13533/2001: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto pr ovare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estint ivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” e Cass. n. 1792/2017:“Il rapporto di prestazione
d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicché, quando sia contestata
l'instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di dimostrarne
l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, com plessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva”); in particolare, ha dato prova dell'effettivo svolgimento della prestazione professionale in favore dell'odierno resistente, esperendo un'espropriazione mobiliare presso terzi ai danni di Parte_2
dinanzi Tribunale di Firenze (R.G.E. n. 2972/2021 ) e una espropriazione immobiliare ai danni sempre di quest'ultimo ( R.G. 70/2022);
2 il parere di congruità prodotto in atti da parte ricorrente, quale atto soggettivamente ed oggettivamente amministrativo, emesso nell'esercizio di poteri autoritativi, non si esaurisce in una mera certificazione della rispondenza del credito alla tariffa professionale ma implica la valutazione di congruità del quantum, attraverso un motivato giudizio critico (cfr. Cass., Sez. un., 12 marzo 2008, n. 6534; Cass., Sez. un., 27 gennaio 2009, n. 1874; Cass., Sez. un., 24 giugno 2009, n. 14812; Cass.,
Sez. un., 29 ottobre 1992, n. 11765); alla stregua delle suesposte considerazioni, tenuto conto al tresì che lo stesso resistente, non costituendosi in giudizio, ha omesso di dimostrare eventuali fatti modificativi e/o estintivi (o comunque elementi di segno contrario rispetto all'accoglimento) della verosimiglianza della pretesa creditoria azionata;
quanto al periculum in mora, che giustifica la concessione di un sequestro conservativo può essere desunto sia da elementi obiettivi concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi evincibili dal comportamento del debitore, tali da lasciare presumere che egli, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare l'eventuale deprezzamento del proprio patrimonio, sottraendolo all'esecuzione forzata. In altri termini, ricorre un fondato timore di perdere la garanzia generale offerta alla propria pretesa dal patrimonio del debitore quando il creditore istante dimostri che la garanzia, rispetto al momento in cui il credito è sorto, s i sia assottigliata ovvero si stia o almeno rischi di assottigliarsi quanti - qualitativamente, e questo per condotte dispositive del debitore o per l'aggressione che dei suoi beni abbiano fatto o stiano per fare altri creditori;
che il timore sia fondato, o vvero si basi su elementi oggettivamente attinenti alla sfera giuridica del debitore stesso o
3 all'indole fraudolenta desumibile dalle sue condotte (da ultimo, cfr.
Tribunale Milano, 27/03/2019); ritenuto che l'esiguità patrimoniale del resistente ottuagenario, privo di reddito e titolare dei soli beni di cui all'accordo conciliativo del procedimento Rg. N. 9439/2023, oggetto di alienazione in data
19.02.2025, fa propendere per la fondatezza del timore paventato dal ricorrente;
confermato, per quanto esposto, il decreto emesso prima del la convocazione del resistente, vengono poste a carico di questi, in applicazione del principio della soccombenza (art. 91 cpc), le spese del presente giudizio, con liquidazione come da dispositivo, in applicazione del DM 147/22, avuto riguardo ai parametr i previsti per i procedimenti cautelari di valore compreso tra € 5.200,01 e € 26.000,00, e al valore medio per le fasi di studio e introduttiva;
P.Q.M.
visto l'art. 669 sexies c.p.c.,
CONFERMA il Decreto pronunciato il 13.6.2023;
CONDANNA a rifondere a AVV. CP_1 Parte_1
, le spese di lite, che liquida in € 406,50 per esborsi non
[...]
imponibili, € 1.664,00 per compensi di Avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
Si comunichi.
Firenze, 10/04/2025
La Giudice
dott. Federica Sama'
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