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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/10/2025, n. 3130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3130 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, composta dai magistrati:
1. dr. Gennaro Iacone Presidente
2. dr. Maria Chiodi Consigliere rel.
3. dr. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in data 23/09/2025
DISPOSITIVO DI SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2978 / 2024 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA rappresentato e difeso dall'avv. P. De Vincenzo Parte_1
APPELLANTE
E
- in persona del legale rapp.te Controparte_1 pro tempore – rappresentato e difeso dagli avv. D. Corapi, F. Fioravanti e N. Caccia
APPELLATO
La Corte così decide: rigetta l'appello: condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio liquidate in euro
3000,00, oltre accessori se dovuti.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Il Presidente
dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, composta dai magistrati:
1. dr. Gennaro Iacone Presidente
2. dr. Maria Chiodi Consigliere rel.
3. dr. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in data 23/09/2025
DISPOSITIVO DI SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2978 / 2024 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA rappresentato e difeso dall'avv. P. De Vincenzo Parte_1
APPELLANTE
E
- in persona del legale rapp.te Controparte_1 pro tempore – rappresentato e difeso dagli avv. D. Corapi, F. Fioravanti e N. Caccia
APPELLATO
La Corte così decide: rigetta l'appello: condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio liquidate in euro
3000,00, oltre accessori se dovuti.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Il Presidente
dott. Gennaro Iacone