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Sentenza 28 marzo 2024
Sentenza 28 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/03/2024, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro- composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Massimo Gullino_______Presidente
2) dott. Eliana Romeo_________ Consigliere rel. est.
3) dott. Eugenio Scopelliti ______ Consigliere
all'udienza celebrata nelle forme cartolari ex art.127 ter cpc ha deliberato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 413/2022 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n.966/2021 emessa in data 29 giugno 2021 dal Tribunale- GL di Palmi e vertente tra
(C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Patrizia
Malara e dall'Avv.Antonino De Pace pec
; Email_1
[...]
[...]
Controparte_1
(CODICE FISCALE in persona del
[...] P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa,
1 giusta procura in calce al ricorso notificato, dall'Avv. Rosa
Lombardo PEC Email_2
-APPELLATO -
Conclusioni delle parti: come da atti e scritti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 10 giugno 2022 ha impugnato la sentenza del Tribunale-G.L. di Palmi
n.1818/2021, emessa il giorno 16 dicembre 2021 depositata in pari data con motivazione contestuale.
Con detta decisione, il primo giudice ha disatteso la domanda dell'attuale appellante intesa al riconoscimento del diritto al compenso per l'attività certificativa per conto dell' Org_1
Con il gravame ha impugnato la sentenza Parte_1
assumendo che fosse erronea.
L si è costituita ed ha chiesto la conferma Controparte_1
della decisione.
La causa è stata fissata con apposito decreto del Presidente di
Sezione, ritualmente comunicato, per la trattazione con le forme cartolari di cui all'art.127 ter cpc al primo marzo 2024.
Sono state depositate note di trattazione scritta entro il termine fissato in coincidenza al giorno primo marzo 2024, dopo la scadenza la causa è stata assunta in riserva ed il
2 Collegio, tenuta la camera di consiglio il giorno 13 marzo 2024, all'esito ha deciso come da sentenza depositata e pubblicata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originario ricorso, , premesso di Parte_1
essere medico specialista in chirurgia generale, inquadrato nella medicina dei servizi e di prestare la propria attività lavorativa presso il Pronto Soccorso del
[...]
, ricadente nell'amministrazione Controparte_2
dell' , allegava Controparte_1
che, tra le altre attività alle quali attendeva presso il Pronto
Soccorso, vi era quella di visitare i pazienti vittime di infortuni sul lavoro.
Affermava di avere redatto nell'anno 2018 il numero di 64 certificazioni mediche per infortuni sul lavoro per le quali, in base all'art.58 del CCNL Dirigenza Medica 1998/2001, avrebbe avuto diritto ad un compenso di cui il 95% doveva essere corrisposto dall' al medico certificatore, con la retribuzione Organi
del mese successivo a quello dell'invio.
Richiamava a fondamento della sua pretesa, oltre alla previsione del contratto collettivo appena menzionata, anche il successivo accordo del 24 dicembre 2007 concluso fra e Org_1
le OO.SS. dei medici operanti presso le Strutture Sanitarie
Pubbliche (<< ACCORDO PER LA DISCIPLINA DEI
3 RAPPORTI NORMATIVI ED ECONOMICI PER LA
REDAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI RESE A FAVORE
DEGLI INFORTUNATI SUL LAVORO E TECNOPATIOCI
PRESSO LE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE>>) che sanciva l'obbligo dei medici di redigere le certificazioni e riconosceva, per la redazione di ciascun certificato, un compenso pari ad euro 27,50, importo che le Strutture sanitarie avrebbero ricevuto per intero dall' . Org_1
Quindi, deduceva che l non gli avesse corrisposto dette Organi
competenze che quantificava nell'intero in € 1.760,00 di cui il
95% era corrispondente ad €1.672,00, oltre gli accessori di legge dal dovuto al soddisfo o almeno dal 1° gennaio successivo a quello di redazione dei certificati.
Nella contumacia dell' il Tribunale disattendeva la Organi
domanda sulla base di due argomenti.
Con il primo affermava che sia l'accordo del 2007 che la circolare emessa dall , entrambi prodotti dal ricorrente, Org_1
stabilivano che l' eroga il compenso solo in relazione ai Org_1
certificati stilati dai medici ospedalieri riconosciuti dal medesimo ente idonei al pagamento, ovvero completi, regolari e conformi alle prescrizioni.
Nel caso specifico, il ricorrente non aveva allegato nell'atto introduttivo che i certificati da lui redatti soddisfacessero tali condizioni e che fossero stati riconosciuti idonei al pagamento da e che l' fosse stata remunerata per Org_1 Controparte_1
l'attività svolta dal suo dipendente.
4 Si sarebbe trattato di presupposti per il diritto.
Nessun elemento a sostegno dell'esistenza di tali requisiti sarebbe stato ricavabile dalla documentazione prodotta, risultando solamente la nota di trasmissione ad dei Org_1
certificati stilati dal Pt_1
Riteneva, pertanto, che un presupposto costitutivo del diritto fosse indimostrato (<Resta pertanto incerto e indimostrato il presupposto cui la disciplina di riferimento subordina l'erogazione del compenso al dirigente medico.).
Aggiungeva, sotto altro profilo, capace di integrare ragione autonoma del decidere, che l'azienda sanitaria è un mero destinatario di pagamento ai sensi dell'art 1188 c.c., in ragione del fatto che le parti dell'accordo del 2007 risultano e le Org_1
sigle sindacali dei medici delle strutture pubbliche e non già le aziende sanitarie.
Per cui sulla base dell'accordo del 2007, il diritto del dipendente al corrispettivo verso la azienda sanitaria poteva sorgere solamente una volta avvenuto il pagamento da parte di
. Org_1
Escludeva conseguentemente che, <già sul piano delle allegazioni>>, fosse configurabile l'inadempimento della convenuta e rigettava la domanda. Controparte_1
Avverso tale statuizione propone appello
[...]
illustrando i seguenti motivi. Parte_1
In primo luogo, il Tribunale avrebbe violato l'art.101 cpc. con l'emanare una sentenza cd. “a sorpresa” o “della terza via”
5 senza avere sollecitato il contraddittorio su qualsiasi questione di fatto o di diritto, rilevata e mai oggetto di dialettica processuale.
Le questioni esaminate, rappresentate dall'idoneità dei certificati e il conseguente pagamento delle somme da parte dell' sarebbero state inerenti esclusivamente a fatti Org_1
ritenuti rilevanti per l'insorgenza del diritto, e non essendo state sottoposte all'attenzione delle parti si sarebbe determinata la nullità della sentenza.
Con il secondo motivo si è sostenuto che il Tribunale non avrebbe potuto esaminare tale circostanza oggetto di decisione in ragione del fatto che l' era rimasta contumace. Organi
In virtù della dinamica processuale, la domanda dell'istante avrebbe potuto essere contrastata da un'eccezione della controparte tesa a paralizzare le pretese avversarie, ma tale attività che non avrebbe potuto essere svolta dal Giudice allorché il convenuto fosse rimasto contumace. Inoltre, il rilievo del Tribunale avrebbe rappresentato un'eccezione in senso stretto che avrebbe potuto essere sollevata solo dalla controparte se avesse ritenuto di costituirsi tempestivamente in giudizio.
Solo l' avrebbe potuto rilevare eventuali carenze CP_1
nella documentazione prodotta in giudizio o sollevare rilievi in ordine ad alcune presunte condizioni alle quali sarebbe stato subordinato il pagamento della prestazione. Inoltre, sotto il profilo della prova, solo tale soggetto avrebbe potuto essere
6 destinatario di una comunicazione proveniente dall' atta Org_1
a segnalare l'irregolarità di una o più certificazioni e dunque solo l sarebbe stata nella disponibilità dei Controparte_1
documenti per fornire la prova richiesta.
Dunque, il Tribunale di Palmi avrebbe richiesto una probatio diabolica poiché il lavoratore non sarebbe stato in possesso dei documenti per dare dimostrazione di quanto richiesto.
Per altro, non avendo l' fatto alcuna Controparte_1
questione in sede amministrativa della regolarità della documentazione, si sarebbe dovuto ritenere regolari tutte le certificazioni. La comunicazione del Dirigente sanitario FF del
Pronto Soccorso che rimetteva le certificazioni avrebbe nel trasmetterli, senza rilevare irregolarità, attestato l'idoneità di quei 64 certificati.
Il Tribunale avrebbe perciò dovuto attenersi alle allegazioni delle parti e <non supplire alle loro attività processuali ed in particolare a quelle delle parti dichiarate contumaci.>>
In ogni caso, il potere di rilevazione del giudice avrebbe dovuto essere esercitato in relazione ai fatti risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito ed in relazione a fatti pur sempre allegati dalla parte.
Con l'ultimo motivo si è sostenuto che l'affermazione del
Tribunale secondo cui il medico avrebbe avuto diritto al pagamento delle somme statuite per le prestazioni, solo
7 quando l' avesse già provveduto al pagamento nei Org_1
confronti dell' sarebbe erroneo. Organi
Tale ricostruzione non troverebbe riscontro né nell'accordo del 2007, né sul CCNL né, da ultimo, su alcuna norma di legge.
Sia nell'accordo del 2007, che nell'art.58 del CCNL relativo al rapporto libero professionale dei medici, non sarebbe prefigurata alcuna condizione al verificarsi della quale sia subordinato il pagamento in favore del medico per le prestazioni oggetto di causa.
Non sarebbe vero che “l'erogazione del compenso del dirigente medico” sia subordinata all'avvenuto pagamento da parte dell nei confronti dell' Org_1 Organi
Inoltre, il dott. sarebbe solo dipendente dell' e Pt_1 Organi
pertanto il suo rapporto giuridico sarebbe esclusivamente quello che lo lega alla propria azienda sanitaria mentre nessun rapporto intratterrebbe con l' se non quello meramente Org_1
esecutivo che lo obbliga all'invio delle certificazioni nella sua attività di pronto soccorso.
Quindi, per quest'attività in rapporto libero professionale avrebbe comunque diritto al pagamento del compenso, indipendentemente da qualsiasi attività dell' volta a Organi
recuperare o meno le somme dovute dall' Org_1
L costituendosi in questo grado, ha contrastato i Organi
rilievi dell'appellante con una serie di considerazioni specifiche.
8 Ha, in primo luogo, sostenuto che nessuna violazione poteva dirsi compiuta dal Tribunale dell'art.101 cpc in quanto incombeva sulla parte che agiva in giudizio l'onere di dimostrare i fatti posti a fondamento della domanda e fornire le relative prove. Dunque, era onere del Dr. dimostrare, ai Pt_1
fini della remunerabilità della prestazione, la sussistenza di un diritto che fosse pieno e perfetto mentre, nel caso, il diritto sarebbe stato palesemente sottoposto a condizione sospensiva.
Il Tribunale si sarebbe a qualificare il diritto come condizionato, rigettando la domanda.
Avrebbe perciò correttamente valutato la domanda e la prova fornita dal ricorrente affermando l'assenza delle condizioni legittimanti al momento dell'esercizio della domanda.
Inoltre, l'eccezione della violazione dell'art.101 non sarebbe stata conducente in quanto la norma sarebbe posta a tutela dell'integrità del contraddittorio e non avrebbe avuto alcun senso in un procedimento giudiziale in cui la azienda era stata dichiarata contumace. Non sarebbe stato comprensibile con quale interlocutore - parte processuale – il Tribunale avrebbe potuto/dovuto “sollecitare il contraddittorio “.
Né dal contegno processuale dell (la mancata CP_1
costituzione) avrebbe potuto desumersi una qualsivoglia volontà, non potendo attribuirsi alla contumacia il valore di un silenzio qualificato come preteso dall'appellante.
9 Inoltre, l'appellante avrebbe richiamato a fondamento della domanda sia l'accordo fra le OO SS dei medici e l' Org_1
sia il contratto collettivo dei dirigenti medici, per un verso, escludendo la configurabilità un rapporto trilaterale ( Asp Org_1
e lavoratore) e, per altro, ritenendo che l'accordo richiamato e prodotto nel giudizio di primo grado producesse effetti solo nei confronti delle parti stipulanti il negozio giuridico.
In tal modo, egli avrebbe negato che le condizioni relative all'attività propedeutica al pagamento- ossia la verifica dell'idoneità dei certificati inviati ed il pagamento e successivo versamento da parte dell potessero estendere i loro effetti Org_1
anche su un soggetto terzo. Ma in contrasto con tale assunto avrebbe, tuttavia, affermato che tale accordo, unitamente al contratto di categoria, desse titolo all'istante ad ottenere la remunerazione della prestazione professionale resa.
In ogni caso, il dirigente non avrebbe allegato alcuna prova circa una eventuale autorizzazione allo svolgimento della prestazione descritta, nè l'esistenza di un preliminare e dovuto atto di recepimento dell'accordo e/o di regolamento da parte della azienda circa le prestazioni libero professionali da svolgere (modalità, orarie e pagamento).
Viceversa, l'art.58 del CCNL non solo non avvalorerebbe i suoi assunti, ma avrebbe previsto la necessità di un regolamento che disciplini l'esercizio delle attività e la remunerazione dell'attività libero-professionale dei dirigenti perché si possa parlare di disposizione operative. Regolamento
10 di cui non vi sarebbe traccia. Nessun atto amministrativo a mezzo del quale l'azienda avesse recepito l'accordo e regolamentato le modalità operative per giungere alla liquidazione e pagamento delle somme oggi richieste sarebbe stato allegato e prodotto.
Solo tali atti sarebbero avrebbero consentito di verificare l'esistenza di un titolo dell'istante a richiedere il pagamento delle prestazioni asseritamente rese dall' azienda, a prescindere dalle somme incassata per rimesse dall Org_1
dopo la verifica di idoneità dei certificati, avendo verificato la osservanza delle condizioni relative alle modalità ed ai tempi previsti in contratto.
In ultima analisi, secondo l' , il diritto azionato, sia che Organ
fosse ricondotto al contratto collettivo di comparto che all'accordo stilato dai medici con l , sarebbe stato Org_1
indimostrato.
L'appello è infondato.
Va premesso che la violazione del contradittorio può prospettarsi solo laddove il giudice abbia deciso sulla base di una questione di fatto o una questione mista (di fatto di diritto) estranea a quelle devolute dalle parti senza sottoporla preventivamente al contraddittorio (non essendo ipotizzabile un dovere analogo in relazione alle questioni di diritto puro), ma nel caso, la decisione del primo giudice non può ritenersi in alcun modo assunta in violazione dell'art.101 cpc.
11 Depone in tal senso la circostanza la decisione sia stata emessa sulla base del contenuto degli atti -unilaterali o contrattuali- dedotti dal ricorrente a sostegno della pretesa e prodotti dallo stesso ricorrente.
Nello specifico, l'argomentare del Tribunale muove dall'accordo stilato il 24 dicembre 2007 fra l' e le Org_1
rappresentanze sindacali dei medici operanti presso le
Strutture Sanitarie Pubbliche concernente le certificazioni redatte a favore degli assicurati , nonché dalla circolare Org_1
del 14 febbraio 2008, espressamente richiamati nell'atto Org_1
introduttivo come fondamento del diritto.
Il Giudice ha, dunque, deciso richiamando il contenuto delle fonti invocate dall'attore.
Infatti, sia l'accordo del 2007 che la circolare sono Org_1
documenti il cui contenuto è, insieme all'art.58 del CCNL
2000-2001 della dirigenza medica, dedotto a fondamento della pretesa da parte dello stesso ricorrente originario.
Si legge infatti nel ricorso < fine di disciplinare e regolamentare anche economicamente l'attività che nei sopra detti casi deve essere svolta dal medico del Pronto Soccorso, sono stati sottoscritti accordi fra l' e le strutture Org_1
sanitarie pubbliche;
- in particolare, i detti accordi sono i seguenti: Accordo per la disciplina dei rapporti normativi ed economici per la redazione delle certificazioni rese a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici presso le strutture sanitarie pubbliche del 24 dicembre 2007 e la Circolare n. 12
12 del 14 febbraio 2008, della Direzione Generale dell' Org_1
avente ad oggetto: Accordo per la disciplina dei rapporti normativi ed economici per la redazione delle certificazioni rese a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici presso le strutture sanitarie pubbliche del 24 dicembre 2007 (all. nn.
1 e 2);
- ai sensi degli accordi sopra citati, il medico di Pronto
Soccorso, dopo avere visitato l'infortunato sul lavoro, deve redigere la relativa certificazione su appositi moduli predisposti dall' , con i quali vengono forniti all'Istituto Org_1
tutti i dati dell'infortunio sul lavoro occorso, e trasmetterla all' obbligatoriamente entro il primo giorno di attività Org_1
ambulatoriale successivo alla visita;
- secondo quanto previsto dagli accordi citati, per ogni certificazione inviata, è previsto un compenso che viene erogato dall' alla struttura pubblica di appartenenza Org_1
del medico che l'ha eseguita…>>.
Il Tribunale si è mosso dunque nell'ambito di quelle che erano indicate dalla stessa parte ricorrente come fonti del diritto e, procedendo all'interpretazione di esse, ed in particolare della convezione che concerneva l ed i Org_1
medici delle strutture sanitarie e dell'atto unilaterale costituito dalla circolare che definiva la disciplina di dettaglio Org_1
dell'accordo, ha individuato un fatto costitutivo del diritto nell'esistenza di un'idonea certificazione e nel preventivo pagamento da parte dell' Org_1
13 Dunque, esula dalla decisione del Tribunale ogni violazione del contraddittorio (con l'unica parte costituita), né può sostenersi ragionevolmente che l'affermazione del
Tribunale che i fatti costitutivi vanno allegati dall'attore (e si aggiunge provati) sia esercizio di una rilevazione d'ufficio di fatti costituenti “difese in senso stretto”.
Neppure può sostenersi che dalla contumacia del convenuto derivi, in favore di chi agisca in giudizio, un'agevolazione probatoria, effetto che discende solo dalla costituzione del convenuto che, con comportamento concludente, non formuli contestazioni o le formuli in termini generici, che anzi nel caso di contumacia non solo resta fermo l'onere di allegazione (al quale ha fatto riferimento il primo giudice), ma opera in pieno anche quello di prova, che può essere superato solo per effetto della non contestazione.
Infatti, < il principio di non contestazione presuppone un comportamento concludente della parte costituita, sicché non
è preclusa la contestazione, per la prima volta in appello, sia per la parte rimasta contumace che per quella costituitasi tardivamente in primo grado (tra le altre: Cass. n. 14623 del
2009; Cass. n. 4161 del 2014; Cass. n. 461 del 2015) l'art. 115
c.p.c. impone, infatti, al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati "dalla parte costituita"; il principio di non contestazione, quindi, non viene esteso alla parte che non si è costituita: la contumacia esprime un silenzio non soggetto a valutazione, non vale a rendere non
14 contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori tra le parti;
in particolare, la contumacia del convenuto non esclude che l'attore debba fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio (da ultimo Cass. n. 42035 del 2021, che richiama
Cass. SS.UU. n. 2951 del 2016)>> (v. da ultimo
Sez. L, Ordinanza n. 18666 del 2023).
Questione diversa è se il Tribunale abbia, nell'esercizio di quello che è un dovere del giudice, ossia di decidere causa cognita, correttamente individuato i fatti costitutivi e la fattispecie applicabile.
Al riguardo si osserva quanto segue.
Nella presente controversia si fa questione delle competenze dei dirigenti medici vantate nei confronti dell Controparte_3
.
[...]
La fonte diretta dell'obbligo dell'Azienda Sanitaria azionabile dal lavoratore è l'art.58 (previsione inserita nel capo dedicato al<la libera professione intramuraria dei dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro esclusivo>>) del
C.C.N.L. 1998-2001 per la dirigenza medico veterinaria dell'8 giugno 2000.
Circa il ruolo dell'accordo che costituisce, al più, una Org_1
fonte mediata del diritto, si dirà appresso.
L'art.58 prevede: <L'attività di consulenza dei dirigenti medici e veterinari, per lo svolgimento di compiti inerenti i fini
15 istituzionali, all'interno dell'azienda o ente costituisce particolare incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 27, comma
1, lett. c).
2. Qualora l'attività di consulenza sia chiesta all'azienda da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 55 lett. c), da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio. Essa viene attuata nei seguenti casi e con le modalità sottoindicate:
a) In servizi sanitari di altra azienda o ente del comparto, mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate che disciplini:
- i limiti orari minimi e massimi dell'impegno, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;
- il compenso e le modalità di svolgimento.
b) Presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni sociosanitarie senza scopo di lucro, mediante apposita convenzione tra i soggetti istituzionali che attesti che
l'attività non è in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale e disciplini:
- la durata della convenzione;
- la natura della prestazione, che non può configurare un rapporto di lavoro subordinato e deve essere a carattere occasionale;
16 - i limiti di orario dell'impegno, compatibili con
l'articolazione dell'orario di lavoro;
- l'entità del compenso;
- motivazioni e fini della consulenza, al fine di accertarne la compatibilità con l'attività di istituto.
3. Il compenso per le attività di cui alle lettere a) e b) deve affluire all'azienda o ente di appartenenza che provvede ad attribuirne il 95 % al dirigente avente diritto quale prestatore della consulenza con la retribuzione del mese successivo.>>
Il comma 4 specifica << Tra le attività di cui al presente articolo rientra quella di certificazione medico legale resa dall'azienda per conto dell' Organizzazione_3
( a favore degli infortunati sul lavoro e
[...] Org_1
tecnopatici, ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965. Per i compensi si applica il comma 3.>>.
Il comma 9 e 10 del medesimo articolo prevedono: <<9.
L'atto aziendale di cui all'art. 54, comma 1, disciplina, infine,
l'attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all'azienda e svolta, fuori dall'orario di lavoro, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali.
Tale attività può, a richiesta del dirigente interessato, essere considerata attività libero-professionale intramuraria
e sottoposta alla disciplina per tale attività ovvero considerata come obiettivo prestazionale incentivato con le specifiche risorse introitate, in conformità al presente contratto.
17 10. Per le prestazioni di cui al comma 9, l'atto aziendale in conformità di quanto previsto dal presente articolo, stabilisce per le attività svolte, per conto dell'azienda in regime libero professionale:
i limiti minimi e massimi di ciascun dirigente, comprensivi anche degli eventuali tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;
l'entità del compenso dovuto al dirigente che ha effettuato la prestazione, ove l'attività abbia luogo fuori dell'orario di lavoro e l'eventuale rimborso spese dallo stesso sostenute, ove
l'attività abbia luogo nell'orario di lavoro ma fuori della struttura di appartenenza le modalità di attribuzione dei compensi e rimborsi spese. I compensi e le modalità di attribuzione sono stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
la partecipazione ai proventi per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio non può essere superiore al 50 per cento della tariffa per le prestazioni finalizzate alla riduzione delle liste di attesa, ai sensi dell'art.
15 quinquies, comma 2, lettera d), del d.lgs. 502/1992;
l'attività deve garantire, di norma, il rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni>>.
Ora, in base a tale previsione, è senza dubbio necessario che l'atto aziendale disciplini l'attività professionale richiesta a
18 pagamento da terzi all'azienda e svolta, fuori dall'orario di lavoro, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali.
E, a tal proposito, il ricorrente non ha mai sostenuto che l'atto aziendale abbia disciplinato tale attività.
Di certo la convenzione intervenuta fra le organizzazioni sindacali dei medici e l non può ritenersi vincolante per Org_1
l' che resta estranea a tale convenzione (res inter alios Organi
acta, tertiis neque nocet, neque prodest).
In ogni caso, pur ritenendo che l'art.58 del contratto di comparto non intenda condizionare l'insorgenza del diritto alla successiva disciplina mediante l'apposito atto aziendale (il che ne farebbe una previsione puramente programmatica) e pure ammettendo che la convenzione del 2007 possa integrare il precetto del contratto collettivo (in riferimento al quantum debeatur) resta il fatto che quest'ultimo accordo non può in alcun caso derogarvi, né tantomeno sostituirsi all'atto aziendale.
Infatti, l'accordo stilato fra l ed i medici non può di Org_1
certo introdurre obblighi ulteriori e diversi da quelli previsti dal contratto di comparto a carico dell'amministrazione sanitaria che è pure estranea all'accordo.
In ogni caso, resta il fatto che il medico che intenda affermare la pretesa che trae titolo dalla previsione del contratto collettivo di comparto deve allegare e dimostrare i fatti costitutivi.
19 Allegazione e prova che, pur fermandosi al dettato dell'art.58, non è stata fornita alla stregua di quanto si dirà.
L'art.58 citato che regola l'attività di certificazione medico legale resa dall'azienda per conto dell' Organizzazione_3
è stata oggetto di ripetute pronunce della Suprema
[...]
Corte (a cominciare dalla nota decisione n.19420/2011 rel.
) che hanno, con orientamento costante, ravvisato il Per_1
fatto costitutivo della pretesa nello svolgimento dell'attività certificativa di cui si discute al di fuori dell'orario di lavoro, essendo nel caso in cui la stessa sia svolta durante l'orario e per lo svolgimento del servizio cui il dirigente è adibito compensata con la retribuzione (da lavoro dipendente).
Si è in specie affermato : di ricorso principale, motivi da trattarsi congiuntamente, sono già state affrontate e decise da questa Corte nelle sentenze nn. 21732/2015, 19931/2015, 19420/2011, relative a fattispecie sostanzialmente sovrapponibili a quella dedotta nel presente in giudizio;
che nelle richiamate sentenze è stato affermato il principio secondo il quale in tema di compensi spettanti al personale dirigente del servizio sanitario nazionale, l'art. 58, comma 4, del C.C.N.L. 1998-2001 per la dirigenza medico veterinaria dell'8 giugno 2000, che prevede che tra le attività di cui al presente articolo rientra quella della certificazione medico-legale resa dall'azienda per conto dell' a Organizzazione_4
favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici, ai sensi del
20 d.P.R. n. 1164 del 1965 e che per i compensi si applica il comma
3, con affluenza dell'intero importo all'azienda, la quale provvede all'attribuzione della quota spettante al dirigente che ha svolto l'attività nel mese successivo, si interpreta nel senso che è remunerabile la sola attività esercitata al di fuori dell'impegno di servizio, con la conseguenza che quella prestata durante e in costanza del rapporto di lavoro non dà diritto ad un corrispettivo aggiuntivo, costituendo adempimento doveroso della prestazione lavorativa retribuito con il compenso previsto dalla disciplina collettiva
a remunerazione dell'ordinaria attività di servizio>>(fra le ultime :Cass.28786/2017).
Nel caso in esame, il ricorrente affermava, sin dal primo grado, di prestare attività presso il Pronto soccorso e che, quando si presentavano pazienti vittime di infortuni sul lavoro, egli redigeva il certificato medico e dava notizia all' . Org_1
In appello reiterava tale allegazione affermando: << Tra le altre attività alle quali il dott. attendeva, vi era quella Pt_1
di visitare presso il Pronto Soccorso i pazienti vittime di infortuni sul lavoro>> e che << In applicazione del DPR
n.1124/65, a seguito delle visite mediche, redigeva le certificazioni sui moduli predisposti dall'
[...]
che provvedeva a trasmettere Organizzazione_5
telematicamente e tempestivamente all' .>>(v.appello). Org_1
Dunque, non solo nell'originario ricorso era completamente assente l'allegazione dell'essenziale fatto
21 costitutivo della pretesa di avere eseguito detta attività al di fuori dei compiti e dell'orario di servizio che svolgeva come medico addetto al Pronto Soccorso, ma anche in sede di impugnazione aveva, in buona sostanza, allegato che tale attività era svolta proprio durante ed in esecuzione dell'attività di medico addetto al Pronto Soccorso e perciò in adempimento
<> e come tale era già retribuita con il compenso previsto dalla disciplina collettiva a remunerazione dell'ordinaria attività di servizio.
Va aggiunto che anche nelle note scritte del 28 agosto 2023
l'appellante ha allegato che il diritto è fondato <sullo svolgimento di una prestazione obbligatoria per i medici del
Pronto soccorso e che quest'ultima, debba essere remunerata secondo gli accordi intervenuti fra le parti e prodotti in giudizio>>.
Ne deriva che nessun compenso ulteriore rispetto alla retribuzione può essere accordato.
Va ribadito che l'accordo del 2007 vale a regolare le pretese dei medici nei confronti dell (e la successiva circolare Org_1
definisce le specifiche dell'accordo) affinché i medici possano ottenere le liquidazioni trimestrali delle competenze specificate nell'an e nel quantum dall'art.3 con rimessione trimestrale alla struttura sanitaria in cui i medici sono incardinati e la successiva ripartizione del compenso fra la struttura e medico nelle percentuali definite dal contratto di lavoro.
22 Esso, si ripete, non può vincolare l , né Controparte_1
tantomeno derogare al contratto di comparto laddove esso prevede l'adozione di un atto aziendale ai fini della disciplina di tali attività.
Ovviamente la questione qui esaminata e risolutiva attiene, ancora una volta, alla fonte del diritto invocata dall'appellante, che, inoltre, va aggiunto, in quanto rinvenibile, in ultima analisi, in un contratto collettivo che disciplina il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (che si ricorda è parificabile, per costante affermazione della Suprema Corte, ad una fonte di diritto, valendo in relazione a tali contratti il principio jura novit curia) l'esame di essa va ritenuta questio juris e non questio facti.
L'appello va, pertanto, rigettato anche se per le diverse ragioni enucleate nella presente motivazione.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono determinante in euro 961,5 in applicazione del secondo scaglione (il valore della causa è pari ad euro 1.672,00) della tabella 12 del DM n.147/2022 e dei valori medi dimezzati per fase introduttiva, di studio e decisionale.
In conseguenza del rigetto dell'appello, va dato atto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ove dovuto.
P.Q.M.
23 La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro -, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto da
, con ricorso depositato in cancelleria il Parte_1
giorno 10 giugno 2022 nei confronti dell' CP_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
con riferimento alla sentenza n. 1818/2021 emessa in data 16 dicembre 2021 dal GL di Palmi, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, per le causali di cui in motivazione, così provvede:
1) Rigetta l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in euro 961,5, oltre spese generali.
3) Dà atto dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 13 marzo 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Eliana Romeo) ( dott. Massimo Gullino)
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