Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 20/05/2025, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Latina
Sezione II Civile
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n.
5274/2021 del R.G.A.C, decisa a seguito dell'udienza del 20 maggio 2025 vertente
TRA
- (C.F. ), (C.F. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
e (C.F. , nella qualità di eredi del sig. Parte_3 C.F._3 Per_1
, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Persio, per delega in calce all'atto di
[...] citazione
PARTE ATTRICE
CONTRO
- (C.F. ) in persona del Vicepresidente e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Filippo Martini e Marco Rodolfi, per procura in calce alla comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale – Morte.
All'udienza del 20 maggio 2025 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato gli attori Parte_1 Parte_2
e rispettivamente genitori e sorella del Sig. , nella qualità Parte_3 Persona_1
di eredi dello stesso, deceduto a seguito di sinistro stradale, convenivano in giudizio la
, deducendo: Controparte_1
a) che in data 28.5.2019 alle ore 17.35, il sig. , alla guida dell'autovettura Persona_1
Mercedes 220 targata CW350LG, di proprietà della sig.ra (doc.1) Parte_3 percorreva regolarmente la SP 42 denominata “Via Alta” con direzione di marcia
Borgo Sabotino – Acciarella e, giunto all'altezza del km 3.610, l'autovettura fuoriusciva dalla carreggiata e, dopo essere finita nel fosso immediatamente contiguo alla strada, iniziava a cappottarsi;
b) il difetto di manutenzione della strada teatro del sinistro e l'inutilizzabilità della stessa a causa della insufficiente larghezza della sede stradale;
c) l'assenza di segnaletica orizzontale di separazione delle semicarreggiate (doc.6), la mancanza di banchine laterali e della striscia di colore bianco di delimitazione della banchina dalla strada;
d) che la corsia di marcia percorsa dal , era usurata e priva della striscia Persona_1 continua di colore bianco al margine destro (doc.10);
e) la presenza di pericoli rappresentati da un fosso non segnalato, da una scarpata
(doc.14) a ridosso della carreggiata, dalla zona erbosa e fangosa esistente nella parte immediatamente contigua alla sede stradale (doc.15);
f) l'assenza di barriere di protezione laterali (guard rail) nonostante gli evidenti pericoli costituiti dalla mancanza di banchina (doc.16), dalla presenza del contiguo fosso
(doc.17) e dei pali di legno di grandi dimensioni a bordo della strada (doc.13);
g) la mancanza di segnaletica indicanti i pericoli predetti;
h) l'erronea indicazione del segnale indicante limite di velocità di 70 km/h (doc.18) laddove le caratteristiche della strada e la presenza di numerose insidie e pericoli imponevano all'Ente di porre il limite di 50 km/h;
i) che l'Ente convenuto in data 12.06.2009 (15 gg. dopo l'incidente) ha collocato il segnale indicante il limite di velocità di 50 km/h (doc.19), soltanto nella opposta corsia di marcia;
j) la mancanza di segnaletica indicante la presenza, in prossimità del tratto stradale in cui è avvenuto l'incidente, dell'incrocio con uscita di mezzi agricoli;
k) che l'auto condotta dal sig. iniziava a sbandare a causa delle predette Persona_1
irregolarità e dei difetti di manutenzione della strada, in particolare per il fango e le sterpaglie, finendo nel fosso contiguo alla strada, roteando su sé stessa (doc.20);
l) che a seguito del sinistro il conducente dell'età di 28 anni decedeva sul Persona_1
colpo;
m) che la situazione relativa al luogo dell'incidente risulta dal filmato effettuato dai soccorritori nell'immediatezza del fatto;
n) che al momento del decesso il sig. era titolare della Ditta “Officine Persona_1
Meccaniche di Pietro Ietto”;
o) che l'inserimento di all'interno dell'azienda di famiglia aveva Persona_1
determinato un incremento del volume di affari passato da € 87.778,00 (2017- doc.21) ad € 130.008,00 (2018 - doc.22) ed a seguito del decesso l'azienda ha subito una riduzione del volume di affari di € 89.250,00 (doc.23);
p) che la sorella, sig.ra , ha dovuto dedicarsi interamente all'azienda con Parte_4 gravi ripercussioni sulla propria famiglia;
q) che al momento del decesso la famiglia di era composta per convivenza, Persona_1 oltre che dallo stesso, anche dal padre (anni 60), dalla madre (anni Pt_1 Parte_2
54) e dalla sorella (anni 31), con il proprio marito e due figli, tutti Parte_3
abitavano lo stesso immobile sito in Nettuno, Via Civitavecchia n.11;
r) la responsabilità della che ha determinato e consentito la Controparte_1
circolazione stradale su pubblica carreggiata priva dei requisiti di legge;
s) l'inutilizzabilità della strada dove è avvenuto l'incidente per mancanza della larghezza minima prevista dall'art. 140 Reg. C.d.S.; t) che il verificarsi del sinistro stradale ed ogni ingiusto danno derivato e/o derivando ai familiari del sig. per la morte del congiunto è da ricondursi Persona_1
eziologicamente alla responsabilità ex art. 2051 C.c. o, in subordine, ex art. 2043 C.c. della Provincia di;
CP_1
u) in conseguenza dell'incidente mortale gli attori hanno diritto all'integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, in proprio e nella qualità di eredi, per come dettagliati e quantificati nell'atto di citazione.
Parte attrice concludeva chiedendo ritenere e dichiarare la civile responsabilità ex art. 2051
c.c. della , quale Ente proprietario della strada, e comunque quale Controparte_1
soggetto obbligato alla relativa manutenzione, o in denegato subordine la sua responsabilità colposa ex art. 2043 C.c. nella causazione dell'incidente stradale 28.5.2019 nel quale trovava la morte l'utente sig. ; 2) per l'effetto di quanto accertato e Persona_1
dichiarato al precedente punto 1), e comunque ritenuti i conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi dagli istanti suoi conviventi familiari, previo anche accertamento incidentale degli estremi dei reati di omicidio colposo in danno della persona di e di lesioni colpose in danno della persona di nel Persona_1 Parte_2 fatto de quo, condannare la in persona del Presidente e/o legale Controparte_1
rappresentante pro tempore a pagare in favore del padre il danno non Parte_1
patrimoniale, morale e soggettivo, e danno parentale c.d. esistenziale;
a favore della madre Per_
in (convivente) il danno non patrimoniale, morale soggettivo, danno Parte_2
parentale c.d. esistenziale, danno biologico personale;
a favore della sorella Parte_3
(convivente) il danno non patrimoniale, morale soggettivo, il danno parentale c.d.
[...] esistenziale, il danno patrimoniale emergente all'attività lavorativa, danno patrimoniale da lucro cessante all'attività lavorativa, danno patrimoniale corrispondente al valore dell'auto, spese funerarie;
somme tutte quantificate in atti, per un Totale € 1.764.969,0 o quelle diverse somme, maggiori o minori, che risulteranno dimostrate all'esito della causa,
o comunque, ritenute equitativamente di giustizia salvo gravame;
con la rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del fatto;
con la condanna del convenuto alla rifusione delle spese di lite.
Si costituiva con comparsa in data 20 dicembre 2021 la , in Controparte_1 persona del legale rappresentante, deducendo: a) che nessuna responsabilità nella causazione del sinistro può essere imputata alla
; Controparte_1
b) che al momento del sinistro insisteva segnaletica verticale di limite di velocità 70 Km
/h, divieto di sorpasso, strada deformata;
c) l'assenza di violazione della normativa applicabile alla sicurezza e manutenzione della viabilità stradale;
d) l'assenza di un nesso di causa tra la condizione e manutenzione del manto stradale ed il verificarsi del sinistro;
e) che, dalla dinamica del sinistro riferita nell'atto di citazione introduttivo, appare evidente la responsabilità nella causazione dello stesso in capo al danneggiato SI
, la cui condotta ha assunto una efficacia causale esclusiva, tale da escludere Persona_1 una responsabilità dell'Ente;
f) la mancanza di responsabilità ex art. 2043 c.c. non risultando dimostrata la sussistenza di una condotta dolosa e colposa della;
Controparte_1
g) di contestare il quantum in tutte le voci di danno richieste dagli attori perché abnorme, eccessivo, duplicativo e non provato;
h) che la mera titolarità di un rapporto familiare non è sufficiente a giustificare da sola il riconoscimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale;
i) che il lamentato danno biologico iure proprio di (madre del de cuius) Parte_2 non è supportato da alcuna allegazione probatoria idonea a giustificare la richiesta risarcitoria;
j) che la richiesta di danno patrimoniale emergente e da lucro cessante all'attività lavorativa formulate da (sorella del de cuius) sono sfornite di prova Parte_3
dell'effettiva entità e portata.
Parte convenuta concludeva chiedendo di respingere qualsiasi domanda formulata nei confronti della , ritenuta del tutto infondata in fatto ed in diritto, Controparte_1
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Con decreto in data 16 ottobre 2021, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da
Covid—19, visto l'art. 221, 4 c., D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n.
77/2020, visto il D.L. n. 105/2021, il giudice disponeva la trattazione in modalità figurata della prima udienza del 11 gennaio 2022 previo scambio di note telematiche. Con note depositate in data 5 gennaio 2021 parte attrice preliminarmente eccepiva la nullità della procura rilasciata dalla Provincia di a mezzo del proprio CP_1
Vicepresidente Sig. Domenico Vulcano, ritenendo la rappresentanza in giudizio della
Provincia riservata in via esclusiva al Presidente;
eccepiva la nullità e la irregolarità della elezione di domicilio riportata nel frontespizio della comparsa di costituzione (Avv.
Roberto Caracciolo, , Via Triboniano n.14) in quanto difforme dal domicilio eletto CP_1
nella delega in calce alla comparsa (Avv.ti Filippo Martini e Marco Rodolfi, con studio in
Milano Largo Augusto n.13).
Con note in data 22 dicembre 2021 parte convenuta si riportava alle difese formulate nella comparsa di costituzione insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
Con ordinanza assunta all'esito dell'udienza dell'11 gennaio 2022 il giudice, lette le note depositate dalle parti, rilevato che le eccezioni sollevate da parte attrice potessero essere decise unitamente al merito, concedeva i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. richiesti dalle parti.
Con memoria di cui al primo termine ex art.183 c.6 c.p.c. parte attrice insisteva sulle sollevate eccezioni preliminari, rilevava come le delibere n.9 del 1/4/2020 e n.26 del
14/6/2021 costituissero un riconoscimento di responsabilità da parte della CP_1
riguardo alla necessità di provvedere alla manutenzione della rete viaria provinciale ed all'impossibilità di farvi fronte per mancanza di risorse;
rilevava la mancanza di specifiche contestazioni della convenuta al petitum attoreo ritenendo potersi considerare provati i fatti e esposti in citazione, in particolare le gravi negligenze della;
allegava le CP_1
ulteriori omissioni e negligenze consistenti nella mancata apposizione del cartello indicante il limite di velocità di 50 km/h nella corsia di marcia percorsa dall'attore, del cartello indicante “strada deformata”, del cartello indicante divieto di sorpasso, non apposti dalla pur previsti dall'ordinanza n.24 del 31/10/2007 (doc.3) CP_1
menzionata dalla a pag.4 della comparsa di costituzione, apposti soltanto nella CP_1
opposta corsia di marcia;
rilevava, ancora, l'irrilevanza e l'inconferenza dei rilievi fotografici prodotti dalla convenuta, contestava la linea difensiva assunta dalla convenuta ed in particolare la sussistenza di qualsiasi condotta imprudente e/o negligente del sig.
, la segnaletica verticale presente al momento del sinistro (limite di velocità di Persona_1
70 km/h, divieto di sorpasso e strada deformata), l'assenza di difetti di manutenzione della strada;
insisteva per la responsabilità dell'ente convenuto nella verificazione dell'incidente per le plurime negligenze della relative alla custodia del tratto CP_1
stradale oggetto del sinistro, come analiticamente riportate e descritte in citazione.
Con memoria di cui al secondo termine ex art.183 c.6 c.p.c. parte convenuta insisteva per l'infondatezza della domanda risarcitoria ritenendo il sinistro riconducibile esclusivamente alla condotta di guida tenuta dallo stesso conducente , in Persona_1
considerazione della velocità di guida tenuta stimata a mezzo di consulenza tecnica di parte (doc. 2) pari ad 85 km/h, non adeguata alle caratteristiche della strada, non conforme ai limiti consentiti (70 km/h), e del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, con conseguente violazione degli artt. 141-142-172 Cds;
chiedeva espletarsi CTU cinematica volta ad accertare la effettiva dinamica del sinistro per cui è causa.
Con memoria di cui al secondo termine ex art.183 c.6 c.p.c. parte attrice contestava le argomentazioni/eccezioni della velocità non adeguata del sig. e mancanza di Persona_1
cinture di sicurezza perché introdotte dalla convenuta soltanto con note 183 cpc II termine, ritenute inammissibili ai sensi dell'art.1227 c.c., chiedeva disporsi CTU tecnico-modale al fine di descrivere lo stato dei luoghi e ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.
Con decreto in data 24 gennaio 2022 il giudice accoglieva l'istanza formulata da parte attrice del 21 gennaio 2022 ed autorizzava il deposito della pen drive contenente il video del luogo dell'incidente effettuato lo stesso giorno, salva ogni valutazione in udienza nel contraddittorio delle parti.
Con ordinanza in data 22 luglio 2022 il giudice, lette le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. depositate dalle parti, ammetteva la CTU tecnico modale nominando l'architetto Per_2
con il seguente quesito: esamini il CTU lo stato dei luoghi, ricostruisca la dinamica del
[...] sinistro e la velocità cui procedeva la vittima accertando le cause dell'incidente; Persona_1
riservandosi all'esito, sulle ulteriori richieste istruttorie.
Con decreto in data 10 settembre 2022 il giudice rigettava l'istanza di parte attrice del 9 settembre 2022, rilevato che l'art. 184 c.p.c. prevede l'udienza di assunzione delle prove, rilevato che l'art. 183 comma 7 c.p.c. stabilisce che all'ammissione delle prove il giudice provveda con ordinanza, rilevato che nell'ordinanza del 22 luglio 2022 vi è riserva sulle ulteriori richieste istruttorie.
Con decreto del 20 settembre 2022 il giudice rigettava l'istanza di parte attrice in data 19 settembre 2022 e ribadiva il proprio provvedimento assunto data 10 settembre 2022. All'udienza dell'8 novembre 2022 il giudice conferiva incarico al nominato CTU con riferimento ai quesiti di cui all'ordinanza del 22 luglio 2022 integrati dai seguenti quesiti richiesti da parte attrice: - eventuale difetto di manutenzione della strada da parte della CP_1 nel tratto di strada dove è avvenuto l'incidente;
- la larghezza della carreggiata stradale e quanto prescritto dalla normativa sulla base della classificazione della strada;
- la mancanza o meno di banchine laterali e di strisce bianche di delimitazione delle stesse;
- la mancanza o meno di protezioni laterali (c.d. guard rail) e se prescritti dalla normativa;
- la mancanza o meno di cartelli indicanti il limite di velocità ed in particolare precisare se gli stessi sono stati installati nella corsia di marcia percorsa dal sig. oppure Persona_1 soltanto nella opposta corsia di marcia;
- l'avvenuta installazione da parte della Provincia del cartello indicante il limite di velocità di 50 km/h soltanto nella opposta corsia di marcia e soltanto in data 12/06/2019 e cioè 15 giorni dopo l'incidente; - l'indicazione di altra eventuale segnaletica, presente al momento dell'incidente, nella corsia di marcia percorsa dal sig. ; - la presenza Persona_1 di asfalto usurato e disomogeneo, con numerose buche, spaccature, fessure ed abrasioni; - la presenza di pali di legno a bordo della strada;
- la presenza e meno, al momento dell'incidente, nella corsia di marcia percorsa da , di segnaletica indicante incrocio con uscita di mezzi agricoli Per_1 nonché la strada deformata ed inoltre il divieto di sorpasso;
- la presenza o meno di segnaletica indicante la presenza di un dosso al km 3410 nonché del successivo avvallamento della sede stradale.
Con nota depositata in data 30 novembre 2022 il nominato CTU Arch. Persona_2 rilevava l'assenza in atti del fascicolo redatto degli agenti verbalizzanti intervenuti, in particolare del rilievo fotografico e planimetrico, ritenuti indispensabili per lo svolgimento dell'incarico ricevuto, chiedeva di richiedere ai sensi dell'art. 213 c.p.c. agli organi competenti la documentazione mancante.
Con decreto in data 30 novembre 2022 il giudice, ritenuta la necessità di stabilire il contraddittorio su quanto rappresentato e richiesto dal CTU, assegnava termine alle parti per il deposito di note contenenti valutazioni e conclusioni su quanto segnalato e richiesto dal consulente d'ufficio.
Con decreto in data 13 dicembre 2022 il giudice, lette le note autorizzate depositate da parte attrice in data 9 dicembre 2022, rilevato che parte convenuta non Controparte_1
ha depositato nei termini assegnati note autorizzate, rilevato che parte attrice non ha espresso il consenso all'acquisizione della predetta ulteriore documentazione pur possibile ai sensi dell'art. 194 c.p.c., disponeva che il CTU riferisse sulla possibilità o meno di espletare l'incarico conferito con la documentazione in atti.
Con decreto in data 21 dicembre 2022 il giudice, letta la comunicazione del CTU in data 20 dicembre 2022 con la quale riferiva la parziale possibilità di assolvere l'incarico ricevuto sulla base della documentazione prodotta dalle parti, disponeva che il consulente d'ufficio procedesse all'esecuzione dell'incarico conferito.
Con decreto in data 4 gennaio 2023 il giudice disponeva per l'udienza del 16 maggio 2023 la trattazione ai sensi dell'art.127 ter cpc mediante deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
In data 26 aprile 2023 il CTU depositava l'elaborato peritale definitivo.
Con ordinanza in data 24 maggio 2023 il giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18 maggio 2023, ritenuto necessario procedere all'assunzione della prova offerta da parte attrice in ordine all'an della responsabilità, ammetteva la prova testimoniale sui capitoli 1,6,7,8 e 9 di cui alla memoria istruttoria secondo termine di parte attrice, riservandosi all'esito sulle ulteriori richieste di prova.
Con decreto in data 31 ottobre 2023 il giudice, letta l'istanza di parte attrice in data 17 ottobre 2023 di integrazione dell'ordinanza istruttoria del 24 maggio 2023, lette note autorizzate di parte convenuta in data 30 ottobre 2023, riteneva di dover provvedere in ordine alla predetta istanza all'esito delle prove già ammesse.
Parte attrice con le istanze del 3/11/2023 e del 4/11/2023 insisteva per l'ammissione dell'interrogatorio formale del legale rapp.te della . Controparte_1
Con decreto in data 6 novembre 2023 il giudice, rilevata la non ammissibilità dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della che non può Controparte_1
avere la finalità confessoria di cui all'art. 228 c.p.c. stante la capacità richiesta per la confessione, ai sensi dell'art. 2731 c.c. di poter disporre del diritto a cui i fatti si riferiscono
(Cass. Ord. I^ civile 4509 del 14 febbraio 2019) avendo il mezzo istruttorio ad oggetto questioni afferenti il munus pubblico rivestito dall'interpellando come tale non disponibile;
rilevato che in relazione ai capitoli ammessi con l'ordinanza del 24 maggio
2023 numeri 1,6,7,8 e 9 parte attrice potrà escutere, senza limitazione di numero, tutti i testi ritenuti confacenti;
ritenuto di ribadire i precedenti provvedimenti istruttori con riserva di ammetterne di ulteriori all'esito della prova sull'an offerta da parte attrice sui capitoli ammessi, non ammetteva l'interrogatorio formale del legale rappresentante della , chiariva la possibilità per parte attrice di escutere sui capitoli ammessi Controparte_1
tutti i testi ritenuti confacenti, confermava i precedenti provvedimenti istruttori.
All'udienza del 5 dicembre 2023 veniva escusso il testimone il quale, Testimone_1 sui capitoli della memoria istruttoria di parte attrice dichiarava: Capitolo 1): è vero. Ho assistito all'incidente. So che si chiamava . Ma non so chi fosse il proprietario della Persona_1
macchina. Era una Mercedes Station Wagon. A domanda di parte convenuta: la macchina era blu scuro oppure nero. Credo Blu scuro. Sono daltonico. Oppure era grigio scuro. Era una
Mercedes C 220. Io tornavo dal lavoro. Provenivo da verso Sabaudia. Percorrevo quella CP_2 strada tutti i giorni perché lavoravo ad e abitavo a Sabaudia. Io procedevo in senso opposto CP_2 rispetto al veicolo che ha avuto l'incidente. Ho visto la macchina sbandare. Io mi sono fermato ed accostato alla mia destra. Io conducevo una Smart rossa. La macchina è sbandata prima verso destra
e poi verso sinistra e cadere nel fosso. Io ero da solo in macchina. Ho fatto uno strillo non aveva capito se era in corso un inseguimento. In realtà non vi era alcun inseguimento perché la macchina era da sola. La macchina ha urtato un palo di legno con la parte posteriore destra si è ribaltata ed io ho urlato una seconda volta. Ad ulteriore domanda di parte convenuta: il veicolo prima si è diretto verso di me invadendo la mia corsia di marcia, è andata a finire sulla fanghiglia e sull'erba bagnata che era sul bordo strada poi ha ripreso il controllo ma poi è uscito di strada sulla sua destra
e si è ribaltato precipitando dentro il fosso.
A domanda di parte attrice: il palo in legno era della linea telefonica. Era situato a circa un metro
o un metro e mezzo dal bordo strada. Il fango invadeva la carreggiata coprendo la linea bianche che delimita la carreggiata stessa. La strada è piena di buche. Ovviamente mi riferisco a quando io la percorrevo quotidianamente.
A domanda di parte attrice: quando la macchina ha cominciato a sbandare si trovava a circa 200
o 250 metri dal punto dove mi sono fermato. Capitolo 6): la macchina ha cominciato a sbandare quando ha preso il ponte. NZ ha sbandato quando ha preso il dosso che mi viene mostrato (foto 8 B di cui al capitolo 3). Preciso che non è un dosso ma un rialzamento dell'asfalto io dovevo rallentare sempre per superarlo. E vero la macchina è poi sobbalzata nell'avvallamento che mi viene mostrato in foto (foto 8 c) e poi nelle buche di cui alle foto che mi vengono mostrate (8 d).
A domanda di parte attrice: il rialzo dell'asfalto era circa otto o dieci centimetri. Non posso esserne sicuro perché non ho fatto misurazioni. Quando ero alla guida della Smart mi dovevo fermare perché prendevo la botta forte sull'asse anteriore dell'auto mentre con il Suv rallentavo. La strada era a schiena d'asino ed aveva la pendenza verso l'esterno. La buca che vedo in foto era profonda circa 15 o 20 centimetri, larga circa mezzo metro e lunga circa un metro. Non ho misurato la buca. La macchina è entrata dentro la buca La macchina dopo aver preso il ponte cioè dopo aver percorso il ponte è entrata nella buca e dopo è sbandata. A causa di quella buca ho imprecato molte volte quando percorrevo la strada. In quella buca ho rotto sospensioni e braccetto. Non ho fatto causa alla . CP_1
Capitolo 7): è vero. Le buche si trovavano sulla mia corsia di marcia a circa 180 o 200 metri rispetto al luogo dove io mi sono fermato. E' vero la macchina è finita sulla come ho già Parte_5 detto come da foto che vedo (n. 19, 24 e 24 bis). È vero ha percorso il tratto di cui al rilievo del geometra tra i punti 3 e 4. Parte_6
A domanda di parte convenuta: la macchina è finita sul fosso affianco a me. Capitolo 8): è vero.
Capitolo 9): è vero. A domanda di parte convenuta: l'asfalto era asciutto. A domanda del giudice: io ho chiamato immediatamente l'ambulanza e il 112 per segnalare l'incidente. Prima è arrivata un troup televisiva e dopo l'ambulanza e dopo i vigili del fuoco dopo è arrivata la Polizia o i
Carabinieri. Io sono stato verbalizzato e ho dichiarato agli operanti ciò che ho visto e che ho ripetuto pure oggi per come oggi ricordo i fatti. Alla rilettura precisava che preso il ponte significa percorrere il ponte. A domanda di parte attrice: il limite era di 70 chilometri orari. Dopo
l'incidente il limite è stato abbassato a 50 KM orari. Non ricordo se i cartelli fossero posizionati nei due sensi di marcia. Dove mi sono fermato io c'era un cartello che segnalava il limite di 70 Km orari. Tra una corsia e l'altra nell'asfalto c'era uno scalino alto circa tre, quattro o cinque centimetri perché una corsia era rifatta e l'altra no.
Con ordinanza in data 5 dicembre 2023 il giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza in pari data sulle richieste istruttorie di parte attrice formalizzate a verbale, rilevato che si trattava di reiterazione di richieste già valutate, rigettava allo stato con riserva di rivalutare le predette richieste all'esito della prova offerta sull'an; ribadiva il decreto in data 6 novembre 2023 in ordine alla inammissibilità della richiesta di interrogatorio formale del legale rappresentante della Provincia convenuta.
All'udienza del 14 maggio 2024 veniva escusso il testimone di parte attrice
[...]
il quale, sui capitoli della memoria istruttoria di parte attrice dichiarava: Tes_2
Capitolo 1): è vero. A domanda di parte convenuta: io mi trovavo sul posto perché avevo appena parcheggiato la macchina e stavo andando a metter le reti da pesca al mare Capitolo 6): è vero. Capitolo 7): è vero. A domanda di parte convenuta: io mi trovavo a circa 100 metri di distanza dal primo dosso dove la macchina ha cominciato a sobbalzare. A domanda di parte attrice: ha cominciato a sobbalzare dal primo dosso e ha cominciato a sbandare quando ha preso il terriccio indicato dalla X di colore rosso nella foto n. 24 allegata alla memoria secondo termine che si mostra al teste. All'inizio del dosso c'è a tutt'oggi uno scalino di circa sette o otto centimetri. L'asfalto è tutto crepato anche sul dosso. C'è subito dopo il dosso la buca di cui alla foto
8D che si mostra al teste. Come ho già detto più avanti c'erano altre due buche larghe circa un metro e lunghe circa 50cm e profonde circa 10 centimetri. La situazione a tutt'oggi è rimasta come era all'epoca dell'incidente. Capitolo 8): è vero. A domanda di parte convenuta: il tragitto percorso dalla macchina dal dosso al punto in cui è uscita di strada è di circa 400 metri. Capitolo
9): è vero. A domanda di parte attrice: il palo di legno dista dalla carreggiata circa un metro. Il palo è alto circa 6 o sette metri. Si tratta di un palo di legno della linea telefonica. Il primo dosso è fatto a schiena d'asino. Anche l'asfalto della strada è fatto a schiena d'asino. La corsia di marcia percorsa da era stata rifatto di recente mentre l'altra corsia è tutta crepata. Tra le due corsie Per_1
c'è un gradino di sei o sette centimetri. Non esiste linea di mezzeria. Io non ho mai visto le linee bianche continue che delimitano la carreggiata. Se ci sono saranno coperte dal fango e dall'erba. Il fango è l'erba invadeva anche la sede stradale. C'è una banchina larga circa un metro da entrambe le parti e dopo la banchina della corsia di marcia percorsa dal veicolo che ha avuto l'incidente si trova una scarpata profonda due metri. Le banchine sono quelle raffigurate nelle foto 9,10,16,18,24, 24bis allegate alla memoria secondo termine di parte attrice. Non ricordo se nel luogo dove è avvenuto
l'incidente ci siano passi carrabili forse ci sono le entrate per i campi agricoli. Non ho visto cartelli che indicavano i passi carrabili o le uscite dei mezzi agricoli. Le foto che mi sono state mostrate con riferimento a ogni capitolo corrispondono alla situazione al momento dell'incidente e anche a quella attuale. A domanda di parte convenuta: al momento non ho riconosciuto il conducente del veicolo che ha subito l'incidente ma il giorno dopo ho saputo che era che conoscevo già Persona_1 perché meccanico di barche. A domanda del giudice: l'incidente è avvenuto alle 17-17.30 e le condizioni di visibilità erano buone. Io non ho prestato soccorso al sig. perché c'era una Persona_1 macchina Smart ferma al centro della strada nella corsia opposta e dopo è arrivato il sig. Persona_3
che abita a cento metri di distanza. Io a quel punto mi sono allontanato per andare a lavorare
[...]
e non me la sono sentita di andare sul posto dove stava la macchina. Io non ho mai reso dichiarazioni alla Polizia. Non mi ha mai cercato alcuna autorità ed io non mi sono mai recato alla
Polizia per dire che avevo assistito all'incidente. Io ho saputo che era morto la mattina Persona_1
del giorno dopo l'incidente perché me lo hanno detto altri pescatori. A conclusione parte attrice rinunciava ai propri testi residui, insisteva nelle richieste istruttorie e chiedeva disporsi la prova sul quantum risarcitorio dai capitoli 22 al 49 della memoria secondo termine con i testi ivi indicati;
parte convenuta si opponeva;
il giudice assegnava a parte attrice il richiesto termine di giorni dieci per note difensive e a parte convenuta termine di ulteriori giorni dieci per eventuali note di replica.
Con note in data 24 maggio 2024 parte attrice ribadiva le proprie difese, insisteva sui molteplici profili di responsabilità della , in particolare sull'omessa apposizione CP_1
di guard rail, rilevava la nullità, incompletezza e erroneità della CTU.
Con note in data 30 maggio 2024 la eccepiva la irritualità e inammissibilità delle CP_1 note prodotte da parte attrice, ritenendo proposte allegazioni difensive proprie di uno scritto conclusivo, chiedendone l'espunzione dagli atti di causa;
nel resto ribadiva l'esclusiva responsabilità del conducente nella verificazione del sinistro. Per_1
Con ordinanza in data 31 maggio 2024 il giudice, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 14 maggio 2024, lette le note autorizzate depositate da parte attrice in data 24 maggio 2024 e da parte convenuta in data 30 maggio 2024, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11 marzo 2025 da svolgersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine alle parti per note fino al giorno dell'udienza.
Con decreto in data 6 giugno 2024 il giudice rigettava l'istanza di parte attrice per la trattazione orale dell'udienza del 25 marzo 2025 perché non proposta congiuntamente da tutte le parti ex art.127 ter c.p.c.; rilevata l'accoglibilità dell'istanza avanzata da parte attrice di definizione del procedimento ai sensi dell'art. 281 quinques c.p.c., disponeva lo scambio delle sole comparse conclusionali a norma dell'art. 190 c.p.c. (vecchio testo); confermava nel resto l'ordinanza del 31 maggio 2024.
Con decreto in data 19 giugno 2024 il giudice rigettava l'istanza di parte del 18 giugno
2024 per la trattazione orale dell'udienza del 25 marzo 2025, non risultando proposta congiuntamente da tutte le parti come richiesto dall'art.127 ter c.p.c.; accoglieva l'istanza di concessione del termine per il deposito delle comparse conclusionali a norma dell'art. 190 c.p.c. (vecchio testo).
Con decreto in data 20 giugno 2024 il giudice, rigettata l'istanza di parte attrice del 20 giugno 2024, ribadito che l'art. 127 ter c.p.c. prevede che il giudice disponga la trattazione orale in caso di “istanza proposta congiuntamente da tutte le parti”, rilevato che la predetta istanza non è stata proposta da tutte le parti;
ribadiva la trattazione della causa per discussione ex art. 281 quinques all'udienza del 25 marzo 2025 con termine per il deposito delle comparse conclusionali a norma dell'art. 190 c.p.c. (vecchio testo) entro il 10 marzo 2025.
Parte attrice depositava note di precisazione delle conclusioni in data 31 marzo 2025 così concludendo:
1)ritenere e dichiarare la civile responsabilità ex art. 2051 C.c. della , quale Ente Controparte_1 proprietario della strada, e comunque quale soggetto obbligato alla relativa manutenzione ed in denegato subordine la sua responsabilità colposa ex art. 2043 C.c. nella causazione dell'incidente stradale 28.5.2019 nel quale ha trovato la morte l'utente sig. . In particolare: a) accertare Persona_1
e dichiarare il riconoscimento di responsabilità della nell'incidente per cui è Controparte_1 causa (cfr. punto 1 note 127 ter cpc 15/5/23; lett.C note autorizzate 24/5/24 cfr. pag. 24-26) b) accertare e dichiarare la fondatezza della domanda attrice sia nell'an che nel quantum debeatur in applicazione dell'art.115 cpc, stante l'assoluta mancanza di contestazioni della Controparte_1 al petitum attoreo (cfr. punto n.2 note 183 cpc I termine;
lett.D ed E delle note autorizzate del
24/5/2024 cfr.pag.26-30) c) accertare e dichiarare che la domanda attrice risulta comunque provata
e fondata anche per mancato assolvimento all'onere della prova da parte della , CP_1 relativamente al caso fortuito (cfr.lettera F note autorizzate del 24/5/2024) 2)per l'effetto di quanto accertato e dichiarato al precedente punto 1), ritenuti i conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dagli attori suoi conviventi familiari, previo anche accertamento incidentale degli 1 estremi dei reati di omicidio colposo in danno della persona di (e per Persona_1 esso in danno degli eredi) e di lesioni colpose in danno della persona di (madre della Parte_2 vittima) nel fatto de quo, condannare la in persona del Presidente e/o legale Controparte_1 rappresentante pro tempore a pagare a titolo risarcitorio le somme seguenti: a) a favore del padre
(convivente) -danno non patrimoniale, morale soggettivo -danno parentale c.d. Parte_1 esistenziale oppure in alternativa aumento per la personalizzazione Totale b) a favore della madre Per_
in (convivente) -danno non patrimoniale, morale soggettivo -danno parentale Parte_2
c.d. esistenziale oppure in alternativa aumento per la personalizzazione -danno biologico personale
i.p. 18%; i.t.a. 100% gg.8; i.t.p. 80% gg.60; i.t.p. 50% gg.60 Totale c) a favore della sorella
(convivente) -danno non patrimoniale, morale soggettivo - danno parentale c.d. Parte_3 esistenziale oppure in alternativa aumento per la personalizzazione - danno patrimoniale emergente all'attività lavorativa - danno patrimoniale da lucro cessante all'attività lavorativa - danno patrimoniale corrispondente al valore dell'auto Totale spese funerarie Totale oltre interessi e rivalutazione come per legge 336.500,00 100.000,00 436.500,00 336.500,00 100.000,00 65.619,00 502.119,00 336.500,00 100.000,00 178.500,00 200.000,00 1.350,00 816.350,00 10.000,00
1.764.969,00 oppure al pagamento di quelle diverse maggiori o minori somme, comunque mediante applicazione dei criteri di liquidazione conformi al diritto, esistenti al momento della sentenza;
somme da liquidarsi a titolo risarcitorio sulla base degli elementi emersi nel corso del presente giudizio ed all'occorrenza mediante ammissione degli ulteriori mezzi istruttori richiesti con le note
183 cpc II termine, come riportate in calce al presente atto, o comunque, ritenute equitativamente di giustizia salvo gravame. 3) accertare e dichiarare la nullità, l'incompletezza e comunque
l'inutilizzabilità della Ctu, disattendendo comunque la stessa per i motivi esposti: - nelle osservazioni alla Ctu del 26/4/2023, nelle note ex art. 127 ter cpc del 15/5/2023 (cfr. punti 2,3,4 da pag.2 a pag.17; punti 5bis e 6 delle suddette note da pag.53 a pag.58) - nelle note autorizzate del
24/5/2024 (cfr. punti lett.G ed H) Si richiamano in questa sede le osservazioni e le contestazioni alla
Ctu definitiva del 26/4/2023 riportate al punto 5 delle note ex art. 127 ter cpc del 15/5/2023 (da pag.17 a pag.53) 2 3bis) chiedesi la rinnovazione della perizia, previa sostituzione del Ctu (art.196 cpc) per i motivi esposti al punto 6 delle note ex art.127 ter cpc del 15/5/2023, richiamando le gravi violazioni commesse dal Ctu nell'esercizio del proprio mandato, come analiticamente descritte al suddetto punto 6 delle note ex art.127 ter cpc del 15/5/2023. In subordine disporre la riconvocazione del Ctu (cfr. punto 7 note 127 ter cpc 15/5/23). 4) accertare e dichiarare
l'inammissibilità delle domande e/o eccezioni sollevate dalla , così come riportate Controparte_1 analiticamente al punto n.4 delle note ex art.183 cpc III termine (cfr.pag.4 e seg.ti) In particolare, accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza delle eccezioni e domande sollevate dalla
relativamente alla velocità dell'auto ed alla mancanza della cintura di sicurezza, Controparte_1 in quanto tardive, irrituali e comunque infondate (cfr. lett.I note autorizzate del 24/5/2024 pag.36
39- cfr. note 183 cpc III termine). 5) Con vittoria di spese oltre contr.forf.15%, Add.4%Cpa, Iva
22% come da separata nota (con applicazione del coefficiente di aumento del 30%) In via istruttoria chiedesi ammissione dei mezzi istruttori formulati nelle note 183 cpc II termine ed in particolare: A)
In ordine all'an debeatur ammettere interrogatorio formale e prova per testi richiesti con le note 183 cpc II termine di parte attrice sui capitoli n.1bis, 2, 3, 4, 5 (circa la dinamica) e n.10, 11, 12, 15, 20
(circa la descrizione dei luoghi ed il difetto di manutenzione della strada) con i testi ivi indicati da intendersi in questa sede integralmente riportati e trascritti (e ciò per quanto riguarda sia i capitoli sia i nominativi dei testimoni) B) In ordine al quantum debeatur ammettere: -la prova per testi richiesta con le note ex art.183 cpc II termine di parte attrice sui capitoli dal n.22 al n.49 (n.28 capitoli) con i testi ivi indicati da intendersi in questa sede integralmente riportati e trascritti (sia i capitoli sia i nominativi dei testimoni) -Ctu medico-legale sulla persona della sig.ra Parte_2 (madre del giovane che ha perso la vita a soli 27 anni) ai fini dell'accertamento delle lesioni Per_1 subite, delle conseguenti inabilità temporanee e permanenti da danno biologico, con valutazione in percentuale dei relativi postumi nonché delle spese mediche e medicamentose occorse ed occorrende
C) Chiedesi la sostituzione ed in subordine la riconvocazione del Ctu, richiamando quanto esposto ai precedenti punti n.3 e n.3bis delle presenti conclusioni”.
Parte attrice depositava note conclusive in data 30 aprile 2025 ribadendo tutte le proprie difese ed insistendo nelle rassegnate conclusioni.
Parte convenuta depositava nota di precisazione delle conclusioni in data
6 marzo 2025 chiedendo il rigetto della domanda e depositava comparsa conclusionale in data 24 aprile 2025 insistendo nelle proprie difese e nell'accoglimento delle conclusioni presentate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente disattese le eccezioni sollevate da parte attrice di nullità della procura conferita al difensore per difetto di rappresentanza del Vicepresidente dell'ente convenuto e difformità dell'elezione di domicilio.
Per costante giurisprudenza, il potere di rappresentanza di un ente o di una società dotata di personalità giuridica, ove spettante al presidente, deve essere di regola riconosciuto al vicepresidente, cui normalmente competono funzioni vicarie, senza necessità di apposita delega (Cass. n. 14362/2016; Cass. n. 3493/1976).
Inoltre, la persona fisica che sta in giudizio come organo di una persona giuridica - sia essa ente o società - ed ha rilasciato mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare detta veste, che deve presumersi legittimamente dedotta, spettando piuttosto a colui che contesta il potere rappresentativo l'onere di provare la inesistenza del rapporto organico
(Cass. n. 23916/2006).
Si osserva, ancora, che la difformità tra l'elezione di domicilio contenuta nell'epigrafe della comparsa di costituzione e quella riportata nel mandato conferito al difensore non è motivo di nullità della procura medesima, atteso che l'elezione di domicilio è atto ontologicamente distinto dal mandato alle liti e quella contenuta nella comparsa di costituzione prevale sulla diversa elezione di domicilio dell'avvocato residente in altra città contenuta nella procura con cui la parte abbia nominato quel professionista proprio difensore (Cass. n.13979/2002; Cass. n.2126/1982).
Nel merito, la domanda non è fondata e non può essere accolta.
Da quanto riferito da parte attrice e non contestato da parte convenuta, il sinistro si verificava alle ore 17.30 circa del 28 maggio 2019 lungo la Strada Provinciale 42 denominata Strada Alta, nella direzione di marcia Borgo Sabotino - Nettuno, in corrispondenza del Km. 3610.
Deve preliminarmente rilevarsi la mancata produzione a supporto della richiesta risarcitoria di documentazione redatta dalle autorità intervenute, la cui presenza sui luoghi del sinistro è rilevabile dalla Foto 22 all.ta alle note 183 cpc II termine di parte attrice, oltre che espressamente riferita dal testimone escusso Testimone_1 all'udienza del 5 dicembre 2023 non acquisita dal CTU stante l'opposizione di parte attrice.
Quanto alla dinamica, il testimone ha confermato la circostanza che il Testimone_1 veicolo sbandava, invadeva l'opposta corsia di marcia, riprendeva il controllo, per poi uscire di strada sulla sua destra e ribaltarsi finendo sul fosso;
tuttavia, ha fornito informazioni contraddittorie - considerata anche la distanza dalla quale ha visto l'incidente - relativamente alle circostanze che avrebbero determinato lo sbandamento dell'auto, avendo dapprima riferito ha cominciato a sbandare quando ha preso il ponte, poi
NZ ha sbandato quando ha preso il dosso e, poco dopo, dichiarato, dopo aver percorso il ponte è entrata nella buca e dopo è sbandata. Ed ancora, Il fango invadeva la carreggiata coprendo la linea bianche che delimita la carreggiata stessa per poi dichiarare l'asfalto era asciutto.
In ordine alla ricostruzione del sinistro, il nominato consulente d'ufficio, Arch. Per_2
ha riferito di aver esperito l'accertamento tecnico avvalendosi della
[...] documentazione prodotta in atti e del sopralluogo sul sito del sinistro;
il consulente ha precisato di aver tenuto conto delle foto riferibili al giorno dell'incidente e della planimetria dei rilievi del sinistro eseguita per parte attrice dal CTP Geom. Parte_6
(Doc. 8a Rilievo Stradale all.to note 183 cpc II termine), rispetto alla quale il CTU ha constatato l'assoluta precisione dello stato dei luoghi e delle tracce prodotte dall'autovettura coinvolta nel sinistro.
Quanto alla dinamica del sinistro e dalla velocità di guida tenuta dalla vittima, il CTU ha riferito: “L'autovettura Mercedes C250 SW percorre il tratto di strada della Via S.P.n. 42 “Strada Alta” e prendendo a riferimento il ponte stradale che oltrepassa il canale Astura Basso, ad una distanza di circa 173 metri da questo, produce sul bordo del margine sinistro della carreggiata e precisamente in corrispondenza della limite tra banchina erbosa e sede stradale, le prime tracce di sbandata e passaggio dell'autovettura dalle quali si susseguono una serie di ulteriori tracce connotanti la Per_ perdita di controllo del veicolo da parte del conducente sig. . Con costante riferimento al rilievo planimetrico a firma del Geom. unitamente al favorevole riscontro che si evince dalla Parte_6 documentazione fotografica disponibile, è possibile determinare la lunghezza totale delle tracce di scarrocciamento che in fase sbandata, produce l'autovettura dal primo punto sopra menzionato fino al raggiungimento della fase statica del veicolo. Sommando le lunghezze dei vari tratti evidenziati dal Geom. si determina una distanza percorsa complessiva pari a circa 124 metri. Parte_6
Tale distanza come anticipato, è percorsa dal veicolo in fase sbandata a partire dalle prime tracce prodotte sul margine sinistro della carreggiata per poi successivamente riprendere la sede stradale proseguendo sempre in fase sbandata per quindi intraprendere una traiettoria diagonale che determina tracce di passaggio sulla banchina posta sul margine destro della carreggiata ed il successivo urto. Osservando la foto contenuta nel doc. 9 “foto carreggiata” è possibile evidenziare come nel tratto finale della fase sbandata, l'autovettura ruota tanto che le tracce di abrasione gommosa che rilascia sull'asfalto si intersecano.
Di conseguenza l'autovettura urta dapprima contro la sponda destra del canale di scolo delle acque piovane esterno e parallelo all'asse stradale, per poi continuare la propria evoluzione in uno o più moti di ribaltamento fino ad assumere la posizione statica rilevata dai verbalizzanti ed apprezzabile nella foto contenuta nel documento n. 20 “foto scarpata”. Pertanto, per stimare la velocità di percorrenza dell'autovettura allorquando la stessa produce le prime tracce di passaggio sulla banchina di sinistra, è possibile determinare l'energia dissipata nei vari tratti di strada percorsi da quel punto fino al termine del moto. Alla dissipazione di detta energia dovrebbe sommarsi anche
l'energia di deformazione assorbita dal veicolo e che determinano lo stato in cui viene rilevato. Tali dati non sono allo stato conoscibili e pertanto la stima della velocità non potrà tenerne adeguatamente conto e dovrà ritenersi stimata per difetto.”
Il CTU ha, poi, precisato: “per l'intero tratto che precede il primo punto di sbandata evidenziato non sono presenti ostacoli, buche od avvallamenti che possano assumere la caratteristica di insidia stradale in quanto la strada si presenta in discrete condizioni di manutenzione per quanto attiene il piano stradale asfaltato, che non determinano alcuna condizione di pericolo alla normale circolazione stradale. Se si dovesse ipotizzare che l'inizio della fase sbandata sia stato prodotto con inizio di perdita di controllo e di fase sbandata a causa del lieve avvallamento presente in corrispondenza del ponte stradale di attraversamento del canale Astura Basso, che si trova alla distanza di oltre 170 metri, la velocità di percorrenza dell'autovettura Mercedes dovrebbe essere considerata a partire da tale tratto, pur non essendovi traccia o prova di qualsiasi tipo di passaggio o sbandata da tale punto.
Pertanto, in via ipotetica, considerando anche un coefficiente minimo di attrito imputabile soltanto al freno motore dell'autovettura a partire dal ponte Astura Basso fino alla posizione delle prime tracce di sbandata poste sul bordo sinistro della carreggiata, si determinerebbe mediante lo stesso principio sopra espresso una velocità attribuibile all'autovettura pari a circa 140 Km/h.
Una turbativa al moto di un'autovettura che procedesse alla velocità di 140 Km/h superiore anche al limite autostradale, non può essere di certo riconducibile alla presenza di lievi anomalie della sede stradale sulla quale vige segnaletica di limite di velocità di 70 Km/h e segnaletica indicante “strada deformata”. Concludendo, si è quindi calcolata una velocità di marcia tenuta dall'autovettura
Mercedes C250 condotta dal sig. , in corrispondenza del punto di prima sbandata non Persona_1 inferiore a 115 Km/h.”
In particolare, con riferimento alle condizioni del tratto di strada nella direzione di marcia dell'autovettura coinvolta nel sinistro, il CTU ha constatato:
- che il manto stradale, seppur caratterizzato in alcuni punti da tratti ragnatelati e da alcune fenditure in particolare sulla corsia di sinistra, non sembra possedere le caratteristiche di insidia stradale;
- la presenza di strisce bianche continue poste a delimitazione della carreggiata in discreto stato di manutenzione;
- la presenza sulla corsia di percorrenza dell'autovettura di segnale di pericolo per “Strada deformata”, “Strada con diritto di precedenza”, limite di velocità di 70 Km/h, segnale di “divieto di sorpasso” (pagg.6,25).
Con riferimento al quesito relativo ad eventuali difetti di manutenzione nel tratto di strada dove è avvenuto l'incidente, il CTU ha riferito:
- non si rilevano particolari condizioni di cattiva manutenzione tali da poter inficiare la normale circolazione stradale;
Ha poi riferito che la larghezza media della carreggiata è di metri 5,25, classificata ai sensi del “Codice della Strada” art.2 comma 2-3 come Strada extraurbane secondarie C, le cui misure minime non sono indicate nel Codice stesso;
che non può applicarsi al caso di specie il Decreto Ministeriale del 05 novembre 2001 sulle Norme funzionali e geometriche, come modificato dal Decreto 22/04/2004, applicabile alla Costruzione delle nuove strade e non per le strade esistenti.
Con riferimento al quesito sulla mancanza o meno di banchine laterali e di strisce bianche di delimitazione delle stesse, il CTU ha constatato la presenza all'epoca del sinistro della linea di margine della carreggiata nella direzione dell'autovettura coinvolta e la presenza della banchina erbosa.
Con riferimento al quesito sulla mancanza o meno di protezioni laterali (c.d. guard-rail) e se prescritti dalla normativa, il CTU da atto dell'assenza di barriera guardrail sul tratto in questione, il cui obbligo di installazione non trova applicazione nel caso specifico essendo previsto dal D.M. n°223 del 18 febbraio 1992, per le sole strade di nuova costruzione od oggetto di adeguamento di tratti significativi, come ribadito dalla direttiva del 25 agosto
2004 n° 3065, del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Ancora il CTU, pur riconoscendo la pericolosità dei pali di legno posti ai lati della strada ad una distanza inferiore ai tre metri dal margine della carreggiata, ha precisato come gli stessi non potessero essere considerati fattispecie giuridica legata alla manutenzione prevista dall'art. 14 del CdS. .
Parte attrice ha formulato eccezione di “nullità -inutilizzabilità” della CTU (cfr riassuntivamente pagine 31-36 delle note autorizzate del 24 maggio 2024). Si tratta però piuttosto di critiche all'attendibilità delle conclusioni cui è giunto il CTU che debbono invece sostanzialmente condividersi soprattutto in ordine alle normali condizioni dell'asfalto e della strada così come, del resto, si evince dalle foto in atti.
Quanto ai rilievi formulati da parte attrice e alla eccezione di nullità della CTU per avere il
CTU “depositato la bozza di perizia incompleta e ….. aver depositato la perizia senza il fondamentale documento costituito dal verbale di sopralluogo del 23/1/2023 con le relative misurazioni” deve osservarsi che il CTU alla pagina 31 della relazione ha spiegato che
“circa l'incompletezza della bozza a pag. 18, si fa presente che per mero errore di impostazione della pagina con inserimento di immagine, la frase a pag. 18 riga 7 riportante “ la segnaletica risultava più fatiscente ma comunque visibile”, risultava mancante della parte “comunque visibile” sottostante all'immagine” e riguardo allo stato dei luoghi ha chiarito che “il sottoscritto pur avendo inizialmente asserito di essere in difficoltà con la ricostruzione del sinistro per mancanza di elementi, nella analisi della numerosa documentazione prodotta dalla parte attrice, in modo del tutto congruo al tipo di incarico ricevuto e nella disponibilità di quanto agli atti depositato, individuava la planimetria dei rilievi del sinistro effettuata dal Geom. (Doc. 8a Rilievo Parte_6
Stradale), di cui si riporta uno stralcio di seguito, riportante con assoluta precisione lo stato dei luoghi e delle tracce prodotte dall'autovettura coinvolta nel sinistro, che per quanto in essa riportato, doveva chiaramente essere stata redatta, oltre che in base ai rilievi effettuati dal tecnico della sede stradale, seppure a distanza di tre anni come asserito dal CTP, anche attraverso la implementazione e sovrapposizione dei rilievi effettuati dalla autorità giudiziaria intervenuta”.
Non ricorre pertanto alcuna nullità della CTU fermo restando il doveroso vaglio critico rispetto alle conclusioni cui è giunto il CTU.
La fattispecie oggetto di giudizio va ricondotta nell'ambito di applicazione della responsabilità ex art.2051 c.c. della P.A. per danni cagionati al privato da un bene del demanio stradale.
Tale responsabilità ha natura oggettiva e prescinde da qualunque connotato di colpa del custode ma perché si configuri richiede che il danneggiato fornisca la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali.
A tal fine, secondo recente giurisprudenza, non è sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento (Cass. n. 12760/2024).
Ed ancora, la responsabilità del custode ex art.2051 c.c. può essere esclusa dal caso fortuito, inteso come fattore escludente il nesso eziologico tra cosa e danno eventualmente ascrivibile anche alla vittima, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale (Sez. U. n. 20943/2022), bastando anche la mera colpa dello stesso soggetto leso (Cass. n. 21675/2023; Cass. n. 2376/2024), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
In particolare, deve osservarsi come la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1, e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro» (Cass. n. 34886/2021; Cass.
n. 9315/2019; Cass.nn. 2479 e 2480 del 2018)
Per quanto emerso in giudizio, il sinistro si è verificato su tratto di strada extraurbana, rettilineo e pianeggiante, ove, all'epoca del fatto, i conducenti avevano l'obbligo di rispettare il limite di velocità massimo di 70 km/h e sul quale sussisteva segnaletica verticale di pericolo per strada dissestata, oltre a divieto di sorpasso. Viene riferito dal testimone escusso che l'incidente avveniva alle ore 17-17.30 in Testimone_2
condizioni di visibilità buone.
In esito alla disposta CTU non sono emersi i gravi difetti di manutenzione e le caratteristiche non regolamentari del tratto di strada, descritti nell'atto di citazione da parte attrice, né una loro chiara incidenza nella determinazione del sinistro.
Emerge, invece, la condotta di guida del tutto imprudente e in violazione del Codice della
Strada tenuta dal sig. , il quale perdeva il controllo del mezzo ed usciva di strada Per_1
per causa ignota ma verosimilmente riconducibile alla elevata velocità tenuta, stimata per difetto dal CTU in 115 Km/H, dunque, di molto superiore al limite imposto, laddove il prospettato segnale di pericolo per strada disconnessa imponeva una maggiore prudenza e la moderazione della velocità di guida.
Tenuto conto dei principi giurisprudenziali sopra richiamati ad una tale grave condotta deve essere riconosciuta la rilevanza causale esclusiva o comunque assorbente nella verificazione del sinistro, a fronte della quale del tutto irrilevanti sono i rilievi sollevati da parte attrice sulla presenza di pali di legno a bordo della strada e sulla omessa apposizione di barriere di sicurezza, perché superati dal comportamento gravemente imprudente della vittima. Vero è che le intrinseche caratteristiche della strada possono rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. (tra le più recenti, Cass. n. 12663/2024).
Infatti, alla luce del principio disciplinato dall'art. 41 c.p., la condotta particolarmente imprudente del conducente da sola idonea a realizzare l'evento, può assumere efficacia assorbente nella verificazione del sinistro, tale da degradare le condizioni della strada a mera occasione dell'evento dannoso, in relazione non causale con l'evento ma solo strettamente naturalistica.
Si osserva, in ogni caso, che l'urto del veicolo contro uno dei pali di legno insistente lungo la carreggiata non è menzionato nell'atto di citazione dove si segnala la presenza dei pali ma non si afferma l'impatto del veicolo con uno dei pali, detto impatto è riferito dal solo testimone escusso (ud.za 5.12.2023) ma non ha trovato ulteriore supporto Tes_1 probatorio;
pertanto, mancando la prova della avvenuta collisione tra il veicolo ed il palo in legno non è provato il suo contributo causale con l'evento lesivo.
Analogamente a quanto osservato in ordine alla larghezza della carreggiata, deve inoltre escludersi la non conformità della strada a regole di cautela specifica considerato che non risulta, al momento del fatto, imposto in capo alla Provincia l'obbligo di dotare la strada di barriere protettive atteso che il richiamato D.M. 223/1992 contenente le Istruzioni e prescrizioni per la progettazione, omologazione ed impiego delle barriere stradali di sicurezza si applica soltanto alle strade di nuova costruzione, e a quelle oggetto di adeguamento successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto, la cui velocità di progetto sia maggior di 70 km/h.
Alla luce di quanto esposto, ritenendo il sinistro mortale riconducibile all'esclusiva responsabilità della vittima , la domanda attorea deve essere rigettata. Persona_1
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e sono, liquidate, tenuto conto del petitum, nella misura minima, come in dispositivo, sulla base del D.M. 55/14, aggiornate al
D.M. 147/22 considerati i contenuti degli atti difensivi di parte convenuta, il mancato deposito degli atti redatti dall'Autorità intervenuta, il mancato deposito delle note autorizzate concesse con il decreto del 30 novembre 2022.
Le spese della CTU, liquidate come da decreto del 4 maggio 2023, vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n.
5274/2021 del R.G.A.C, ogni diversa domanda rigettata, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da parte attrice e la condanna al pagamento in favore di parte convenuta delle spese di lite, che liquida in € 18.977,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
- pone le spese delle CTU definitivamente a carico di parte attrice, come liquidate con decreto del 4 maggio 2023.
Lì, 6 giugno 2025.
IL GIUDICE
dott. Stefano Fava